Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Il Segretario Generale
 

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni;
VISTO i principi fissati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2002, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persona fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i. e, in particolare, l’art.12 comma 3 ter;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
VISTO l’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), concernente “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;
VISTA la Direttiva n. 3 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2017, recante indirizzi per “l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;
VISTO il D.P.C.M. 23 settembre 2021, recante “Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.M. 8 ottobre 2021 Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Funzione Pubblica, recante “Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato nella G.U. del 13 ottobre 2021, n. 245;
VISTE le Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigenziale del Comparto Funzioni Centrali sottoscritto in data 9 maggio 2022, Titolo V Capo I, articoli 36 e ss.;
VISTO il Piano della Performance della struttura amministrativa della Giustizia Amministrativa per il triennio 2022-2024, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 181 del 6 aprile 2022;
VISTO il Piano Integrato di attività e organizzazione della Giustizia Amministrativa 2022-2024, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 339 del 20 ottobre 2022, con particolare riguardo alle sezioni Performance e Organizzazione lavoro agile;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigenziale del comparto funzioni centrali 2019/2021, il lavoro agile è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità ed è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro;
SENTITO il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Giustizia Amministrativa;
VISTE le proposte degli Organismi paritetici per l’Innovazione - personale Comparto Funzioni Centrali e Area Funzioni Centrali;
VISTO l’esito del confronto con le OO.SS. del personale del Comparto Funzioni Centrali, tenutosi nella riunione del 25 ottobre 2022 sui criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e sui criteri di priorità per l’accesso allo stesso;
CONSIDERATO che il CCNL 2019- 2021 Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022, introduce per la prima volta la disciplina del lavoro a distanza, distinguendo il lavoro agile dal lavoro da remoto;
CONSIDERATO che, ai fini del presente Regolamento si intende per lavoro agile una nuova e diversa modalità di esecuzione dell'attività lavorativa che può essere resa, previo accordo tra le parti, all’esterno dei locali dell’Amministrazione. Tale modalità, stabilita mediante accordo volontario e consensuale tra il dirigente e il dipendente, prevede l’effettuazione della prestazione di lavoro subordinato per processi e attività di lavoro preventivamente individuati dall’Amministrazione, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro;
PREMESSO che, a differenza dal lavoro da remoto fondato sulle stesse linee di attività eseguite in ufficio, il lavoro agile è espressamente finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa;
 

ADOTTA IL
REGOLAMENTO PER IL LAVORO AGILE

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale civile amministrativo in servizio presso la Giustizia amministrativa - di ruolo o in posizione di comando - con garanzia di pari opportunità ed in assenza di discriminazioni, ai fini del riconoscimento delle professionalità e della progressione di carriera.
 

Art. 2
Destinatari

1. Salvo quanto previsto al comma 3, nonché all’articolo 4 comma 1, l’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è consentita a tutti i dipendenti civili, con la garanzia dell’adeguata copertura delle prestazioni lavorative da rendere in presenza e una rotazione delle professionalità necessarie in relazione ai compiti istituzionali e agli obiettivi assegnati a ciascun ufficio o servizio.
2. Lo svolgimento del lavoro agile è consentito a tutto il personale.
3. Non possono accedere al lavoro agile i dipendenti che:
a) svolgano attività non smartabili. Non possono essere svolte in modalità “agile” le attività di Segreteria del Presidente del Consiglio di Stato e del Segretariato generale della G.A., nonché quelle del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa che il Segretario del Consiglio di Presidenza ritiene che si debbano svolgere in presenza affinché sia assicurato il corretto funzionamento dell’Organo di autogoverno; i servizi di portierato e di anticamera; il servizio spedizione e di centralino (fatte salve, ove possibili, soluzioni funzionali all’adeguato svolgimento del servizio - derivazione chiamata); il servizio automezzi; i servizi che richiedono un contatto in presenza costante con l’utenza (quelli che presuppongono rapporti continui con il Foro); le attività del cassiere e del consegnatario, nonché quelle legate alla tenuta di fascicoli (archivisti) e alla messa a punto dei fascicoli di causa e delle udienze; le attività di assistenza del Servizio per l’informatica da svolgere in presenza (attività consegnatario per gestire fisicamente il magazzino - ricevimento merci o distribuzione materiale - consegne programmate di materiale o firme digitali, attività connesse a manutenzione straordinaria programmata). Se il dipendente svolge più attività di cui una non smartabile, può essere autorizzato, proporzionalmente, al lavoro agile per quella smartabile. L’Amministrazione, compatibilmente con le esigenze funzionali degli Uffici, si impegna a promuovere modalità organizzative che consentano l’accesso al lavoro agile al maggior numero di dipendenti possibile, anche tramite processi di rotazione o favorendo l’assegnazione di attività smartabili a tutti i lavoratori;
b) non siano in grado di utilizzare gli applicativi e gli strumenti informatici che consentono lo svolgimento delle proprie mansioni in modalità agile;
c) non siano in grado di organizzarsi autonomamente, di portare avanti i compiti assegnati e di relazionarsi proficuamente, secondo il giudizio, da inviare al Segretariato generale della G.A., congruamente motivato dal dirigente dell’ufficio.
 

Art. 3
Criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile

1. La prestazione lavorativa è erogata nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) nell’ambito dei processi e delle attività di lavoro come individuati dall’Amministrazione, sono oggetto di accordo tra il dirigente e il dipendente le tipologie di attività ritenute delocalizzabili in tutto o in parte;
b) i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati nelle modalità di cui sopra, devono essere monitorabili e valutabili, secondo criteri oggettivi e predeterminati;
c) il dipendente svolge i propri compiti in autonomia operativa e ha la possibilità di organizzare l’ esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi prefissati con il proprio dirigente;
d) il dipendente, nell’ambito della propria autonomia operativa, provvede ad aggiornare costantemente il dirigente e la struttura sullo stato di avanzamento dei processi e delle attività affidate e su eventuali criticità;
e) il dirigente verifica costantemente, su base mensile, lo svolgimento del lavoro in modalità agile, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e il rispetto di tutti gli obblighi e prescrizioni in capo al dipendente.
 

Art. 4
Criteri di priorità per l’accesso al lavoro in modalità agile

1. Qualora il dirigente, per ragioni organizzative non ritenga possibile accogliere tutte le richieste di accesso al lavoro agile, presso ciascuna sede le stesse vengono esaminate sulla base del seguente ordine di priorità:
a) ai sensi dell’articolo 18, comma 3 bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81: dipendenti con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; dipendenti con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che siano caregivers ai sensi dell'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
2) lavoratrici in stato di gravidanza; dipendenti in condizioni di disabilità psico-fisica, accertate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fuori dei casi di cui alla lettera a);
3) condizioni di salute del dipendente, anche temporanee, debitamente certificate dal medico SSN o da struttura pubblica non già oggetto di tutela ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
4) dipendenti per i quali la distanza tra domicilio dichiarato e sede di lavoro sia superiore a 25 km. A parità di condizioni, si favorisce la maggiore distanza.
 

Art. 5
Modalità della domanda e accordo individuale

1. L’applicazione del nuovo regolamento per il lavoro agile è comunicata con circolare del Segretario generale della Giustizia amministrativa. Da tale momento decorre per i dipendenti la possibilità di presentare le domande al dirigente dell’ufficio di appartenenza.
2. L’eventuale diniego di ammissione al lavoro agile deve essere adeguatamente motivato e comunicato al richiedente con le stesse forme con le quali il lavoratore ne ha fatto richiesta.
3. Il dirigente dell’ufficio, verificata la fattibilità della richiesta, procede all’autorizzazione e predispone l’accordo individuale d’intesa con il dipendente, redatto secondo i criteri generali previsti dall’articolo 6 e sulla base del format predisposto dall’Amministrazione, nel quale sono specificate le attività idonee ad essere svolte da remoto individuate dal dirigente dell’Ufficio.
4. L’accordo individuale, di norma, ha durata annuale, salvo il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 38 del CCNL del personale non dirigenziale del comparto funzioni centrali 2019/2021.
 

Art. 6
Oggetto dell’accordo

1. Oggetto dell’accordo di lavoro agile è l’esecuzione di attività individuate dall’Amministrazione, inserite all’interno di un progetto/programma di lavoro finalizzato all’innovazione organizzativa e al miglioramento dei servizi. In particolar modo, l’accordo deve descrivere il contenuto della prestazione lavorativa, nei termini di:
■ chiara indicazione dell’attività da svolgere in modalità agile;
■ eventuali criteri qualitativi individuati dalle parti (dirigente e dipendente) in base all’obiettivo specifico che si intende realizzare;
■ durata dell’accordo e specifica indicazione delle giornate da svolgere in lavoro agile;
indicazione della fascia di contattabilità e della fascia di inoperabilità;
tempi di riposo e diritto alla disconnessione;
modalità di recesso e ipotesi di giustificato motivo di recesso;
modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;
impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile.
2. Il dipendente, nel sottoscrivere l’accordo di lavoro agile, si impegna formalmente a:
■ eseguire la prestazione lavorativa in modalità agile in stretta aderenza a quanto previsto nell’accordo, nel pieno rispetto dei vigenti obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali;
■ utilizzare le dotazioni informatiche consegnategli esclusivamente per ragioni di servizio,
senza alterare la configurazione del sistema o installare software in difetto di preventiva autorizzazione; rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sull’utilizzo delle strumentazioni tecniche, nonché le specifiche norme sulla salute e sicurezza nel lavoro agile di cui all’art. 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, secondo quanto indicato nell’Informativa, pubblicata dall’INAIL sul proprio sito istituzionale, allegata all’Accordo;
■ rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza dei dati;
■ garantire l’efficacia della prestazione lavorativa in modalità agile.
3. Ferma restando la previsione di cui all’art. 7, comma 2, del presente regolamento, l’accordo di lavoro agile richiama espressamente la possibilità, per motivate esigenze di servizio, ovvero sopravvenute esigenze del dipendente, previamente comunicate e condivise, di derogare alla specificità delle giornate da svolgere in lavoro agile.
 

Art. 7
Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

1. La prestazione lavorativa consiste nell’alternanza di giornate di lavoro a distanza e di giornate di lavoro in presenza. Nelle giornate di lavoro a distanza la prestazione lavorativa è svolta senza un vincolo di orario nell’ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dai CCNL vigenti.
2. Il dipendente ammesso al lavoro agile può chiedere di svolgere la prestazione lavorativa a distanza ordinariamente per due giorni a settimana, riducibili a un giorno su richiesta del dipendente o per ragioni d’ufficio debitamente motivate, e individuati d’intesa tra il dirigente e il dipendente secondo un calendario che dovrà essere preventivamente concordato con il dirigente dell’ufficio di appartenenza e disciplinato nell’accordo individuale di cui all’art. 5.
3. Per i lavoratori fragili, tali definiti dal medico competente, l'Amministrazione si adegua alla indicazione di quest'ultimo.
4. La fascia oraria di contattabilità e la fascia oraria di inoperabilità (quest’ultima pari a 11 ore di riposo consecutivo, comprendenti la fascia oraria dalle 22 alle 6) sono concordate tra il dirigente dell’ufficio e il dipendente mediante l’accordo individuale di cui all’articolo 5.
5. La fascia oraria di contattabilità non può eccedere le 5 ore giornaliere, anche discontinue.
6. Fatte salve le attività funzionali agli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di contattabilità il dipendente ha diritto alla disconnessione. Non sono 6 pertanto richiesti i contatti con i colleghi, con il preposto o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e la connessione al sistema informativo dell’Amministrazione.
7. Restano fermi i tempi di riposo in essere per la prestazione resa in presenza, in adempimento e nel rispetto delle discipline contrattuali e legali applicabili.
8. Ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del CCNL del personale non dirigenziale del comparto funzioni centrali 2019/2021, i permessi orari previsti dai contratti collettivi e dalle norme di legge possono essere fruiti, quanto alle giornate di lavoro a distanza, nella fascia di contattabilità, sollevandone il dipendente dai relativi obblighi.
 

Art. 8
Disposizioni sulla prestazione lavorativa in modalità agile nella giornata del sabato

1. I dipendenti addetti ad assicurare, nella giornata del sabato, la decretazione d’urgenza, essendo tenuti a lavorare a distanza perché gli Uffici giudiziari sono chiusi, presteranno l’attività di sabato in una delle giornate autorizzate in smart working, ferme restando che la giornata lavorata il sabato dovrà essere recuperata in base alle disposizioni contrattuali vigenti.
 

Art. 9
Obiettivi della prestazione di lavoro in modalità agile e forme di controllo

1. Il dipendente, secondo le direttive ricevute e nel rispetto della normativa di riferimento, svolge tutte le attività di competenza, connesse al settore di appartenenza, sulla base delle procedure in uso ed entro i termini previsti dal processo e/o procedimento amministrativo cui è addetto, al fine di fornire il proprio contributo al conseguimento degli obiettivi istituzionalmente demandati dall’ordinamento all’unità organizzativa di appartenenza, cui si aggiungono gli obiettivi annualmente attribuiti a seguito dell’adozione del Piano della performance o assegnati dall’Amministrazione per sopravvenute esigenze.
2. In relazione all’attività espletata nelle giornate in modalità agile, il dirigente acquisisce dal dipendente (anche sotto forma di report periodici), e con strumenti informatici (nel rispetto dell’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300) le informazioni utili al monitoraggio e alla verifica del conseguimento degli obiettivi connessi all’attività dell’ufficio.
 

Art. 10
Formazione

1. L’Amministrazione provvede ad organizzare iniziative di informazione e formazione in favore di tutto il personale, individuando specifici percorsi incentrati sul lavoro in modalità agile, assicurando adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza e al personale, anche con riferimento ai profili della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 

Art. 11
Strumenti di lavoro, sicurezza, obblighi di custodia

1. La dotazione informatica (attrezzatura tecnologica) necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile è fornita dall'Amministrazione, che ne garantisce la conformità alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza e il costante aggiornamento dei meccanismi di sicurezza informatica.
2. Il dipendente, nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa da remoto, è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, la piena operatività della dotazione informatica, la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni trattati. A tal fine, all’atto della stipulazione del contratto individuale al dipendente viene consegnata l’informativa scritta in ordine ai “Requisiti minimi per le postazioni di lavoro da utilizzare per lo smart working” e alle “Disposizioni relative alla custodia e sicurezza dei dispositivi elettronici e dei software, nonché regole necessarie a garantire la protezione dei dati e delle informazioni”.
3. Il dipendente è personalmente responsabile della sicurezza, custodia e conservazione in buono stato delle dotazioni informatiche fornite dall’Amministrazione, salvo l’ordinaria usura derivante dall’utilizzo. Le stesse dotazioni non devono subire alterazioni della configurazione di sistema impostata dall’Amministrazione, ivi inclusa quella relativa alla sicurezza, e su di esse non devono essere effettuate installazioni di software non preventivamente autorizzate.
 

Art. 12
Personale assunto per la realizzazione del PNRR

1. La disciplina di cui al presente regolamento si applica anche al personale assunto a tempo determinato per la realizzazione del Piano di ripresa e resilienza - PNRR, salvo per quanto riguarda il numero dei giorni in cui è possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, la cui determinazione è di competenza del dirigente dell'ufficio d'accordo con il responsabile dell'ufficio del processo.
 

Art. 13
Personale dirigenziale

1. La disciplina di cui al presente regolamento si applica anche al personale dirigenziale, salvo che per quanto riguarda il numero dei giorni in cui è possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, che non può essere superiore a un giorno a settimana. La relativa determinazione è di competenza del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa - cui va presentata la domanda da parte del dirigente; in presenza di motivate esigenze di carattere funzionale e organizzativo, il Segretariato generale può disporre di non concedere la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
2. L’accordo sarà sottoscritto tra il dirigente e il Direttore Generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali o, per i dirigenti del Servizio per l’Informatica, il Direttore Generale per le risorse informatiche e la statistica.
3. Ai predetti Direttori generali saranno altresì inviati i report periodici per la verifica del lavoro svolto.
 

Art. 14
Privacy

1. Nell’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore è tenuto ad osservare la normativa vigente in tema di privacy e modalità di trattamento dei dati personali, operando nei limiti della autorizzazione al trattamento ricevuta dal dirigente e nel rispetto del Codice di comportamento adottato per il personale della Giustizia amministrativa attualmente vigente.
 

Art. 15
Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni in materia di lavoro agile contenute nel CCNL del personale non dirigenziale del comparto funzioni centrali 2019/2021.
 

Sergio De Felice