INAIL
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE
Ufficio pianificazione, norme e relazioni sindacali

 

Alle Strutture centrali e territoriali             

                 
Oggetto: prosecuzione dell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile dal 1° gennaio 2023.

A seguito di richieste di chiarimenti in ordine all'argomento in oggetto, si precisa che, nelle more della definizione della regolamentazione interna del lavoro agile, l'esecuzione della prestazione lavorativa anche in modalità agile proseguirà dal 1° gennaio 2023, nel rispetto delle condizioni organizzative già individuate, che ad ogni buon fine si richiamano:
a. non pregiudicare o ridurre in alcun modo la fruizione dei servizi resi all'utenza;
b. assicurare, per ciascun lavoratore, la prevalenza della prestazione lavorativa svolta in presenza;
c. garantire un'adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile;
d. salvaguardare l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile.
Relativamente al generale principio della prevalenza dell'attività lavorativa in sede, si precisa che, tenuto conto delle necessità organizzative e funzionali della Struttura, occorre garantire che le giornate lavorative in presenza siano prevalenti rispetto a quelle da svolgere in modalità agile. Pur tuttavia, si specifica che eventuali assenze, se ricadenti in giornate lavorative previste in presenza, non rilevano ai fini della prevalenza e, pertanto, non vanno "recuperate".
Ciò detto, tuttavia, si ritiene opportuno sottolineare che, al fine di non arrecare alcun disagio organizzativo all'Amministrazione, i Responsabili delle Strutture avranno cura di minimizzare condotte che possano configurare una sostanziale elusione del suddetto principio di prevalenza (come, ad esempio, nel caso di fruizione di giornate di ferie, esclusivamente nei giorni di programmata presenza).
Si rammenta, inoltre, che non potranno essere eseguiti in modalità agile:
- i servizi di sportello non digitale e di ricevimento dell'utenza (front end);
- i lavori svolti in turno;
- le attività che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili. 
Si rammenta che è escluso dallo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile il personale neo assunto durante il periodo di prova. Tale esclusione deve intendersi riferita anche al personale neo assunto non soggetto al periodo di prova, per la durata teorica dello stesso.
Nel confermare l'ultrattività degli accordi individuali già sottoscritti, si ricorda che eventuali modifiche agli stessi, nonché la stipulazione di nuovi accordi, dovranno essere tempestivamente comunicati all'ufficio Pianificazione, norme e relazioni sindacali di questa Direzione, secondo le modalità indicate nella nota DCRU 30 agosto 2022, prot. n. 14976, al fine della prevista comunicazione al Ministero del Lavoro.
Si precisa, inoltre, che l'art. 1, comma 306, della Legge di Bilancio 2023 ha previsto la proroga dello smart working fino al 31 marzo 2023 per i lavoratori fragili che risultino affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità previste dal D.M. 4 febbraio 2022¹, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.
In conseguenza di quanto sopra, pertanto, i dipendenti che si trovino nelle suddette condizioni, certificate dal proprio medico di medicina generale o dal medico competente, avranno diritto, previa richiesta, a non effettuare servizio in presenza sino all'indicata data del 31 marzo p.v., salvo eventuali ulteriori proroghe, di cui verrà data tempestiva informativa.
Da ultimo, si rappresenta che devono considerarsi superate le disposizioni fornite con nota di questa Direzione 14 gennaio 2022, prot. n. 584, in ordine alla fruizione della flessibilità oraria. Conseguentemente, in conformità al vigente CIE, si rende nuovamente necessario acquisire la preventiva autorizzazione del proprio Responsabile, laddove si intenda fruire dell'ulteriore flessibilità in entrata fino alle ore 10:00.
Le indicazioni di cui alla presente nota devono intendersi valide fino a successive comunicazioni da parte della scrivente Direzione centrale.

La presente nota viene portata a conoscenza di tutto il personale tramite la procedura "Pubblicazione atti" ai sensi della circolare n. 80/2008.
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¹ Il Decreto 4 febbraio 2022 ha individuato le seguenti patologie e condizioni di fragilità:
A) indipendentemente dallo stato vaccinale:
a.l) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria per: trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica); attesa di trapianto d'organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore ChimericoAntigenico (cellule CAR-T); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/pl o sulla base di giudizio clinico;
a.2) pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche:
cardiopatia ischemica;
fibrillazione atriale;
scompenso cardiaco;
ictus;
diabete mellito;
bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
epatite cronica;
obesità;
B) soggetti esentati dalia vaccinazione per motivi sanitari e contemporaneamente almeno una delle seguenti condizioni:
- età >60 anni;
- condizioni di cui all'allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021,