Tipologia: CCNL
Data firma: 1° marzo 2017
Validità: 01.03.2017 - 28.02.2020
Parti: Adli, Assidal e Famar/Confamar, Firas-Spp/Ciu, Fls/Confamar
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, PMI, Cooperative
Fonte: assidal.com


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Ambito di Applicazione
Art. 2 - Disciplina
Art. 3 - Norma di rinvio
Art. 4 - RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Art. 5 - Diritto d'affissione
Art. 6 - Assemblea
Art. 7 - Referendum
Art. 8 - Rappresentanza dei Lavoratori -Trattenuta sindacale
Art. 9 - Finalità della Contrattazione
Art. 10 - Livelli di Contrattazione
Art. 11 - Contrattazione Collettiva
Art. 12 - Contrattazione aziendale
Art. 13 - Contrattazione di secondo livello
Art. 14 - Lavoro a carattere stagionale
Art. 15 - Esame congiunto territoriale
Art. 16 - Commissioni Paritetiche
Art. 17 - Efficacia del contratto
Art. 18 - Edizione
Art. 19 - Copie e deposito
Art. 20 - Distribuzione
Art. 21 - Efficacia del CCNL
Art. 22 - Casi di Necessità
Art. 23 - Il normale rapporto di lavoro e a tempo pieno e indeterminato ex L. 183/2014 (Jobs Act)
Art. 24 - Istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 25 - Lavoro a tempo parziale: Definizione
Art. 26 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 27 - Lavoro a tempo parziale: Condizioni di assunzione
Art. 28 - Lavoro a tempo parziale post Partum
Art. 29 - Lavoro a tempo parziale per esigenze di assistenza o cura
Art. 30 - Assunzione - Documentazione
Art. 31 - Lavoro a Tempo Determinato: Durata massima - Deroghe - Precedenze
Art. 32 - Tredicesima mensilità
Art. 33 - Lavoro a Tempo Determinato: Trattamento di Fine Rapporto
Art. 34 - Contratti d'inserimento: condizioni
Art. 35 - Contratti d'inserimento: soggetti titolari
Art. 36 - Esclusione dal computo
Art. 37 - Contratti d’inserimento: forma e contenuti
Art. 38 - Contratti d'inserimento: il progetto individuale
Art. 39 - Contratti d'inserimento: durata
Art. 40 - Incentivi economici e normativi
Art. 41 - Contratti d’inserimento: modalità della formazione
Art. 42 - Formatori
Art. 43 - Contratti d'inserimento: disciplina del rapporto di lavoro
Art. 44 - Contratti di reinserimento di lavoratori disoccupali
Art. 45 - Contratti di lavoro espansivi: definizione
Art. 46 - Contratti di lavoro difensivi: definizione
Art. 47 - Lavoro Ripartito: Definizione
Art. 48 - Telelavoro: definizione
Art. 49 -Telelavoro: tipologie
Art. 50 - Telelavoro: ambito
Art. 51 - Telelavoro: condizioni
Art. 52 - Telelavoro: formazione
Art. 53 - Telelavoro: postazione di lavoro
Art. 54 - Protezione dei dati
Art. 55 - Tempo di lavoro
Art. 56 - Diritti del Telelavoratore
Art. 57 - Impianti di videosorveglianza
Art. 58 - Competenza normativa della Commissione Bilaterale
Art. 59 - Contrattazione di secondo livello
Art. 60 - Lavoro Intermittente: definizione
Art. 61 - Lavoro intermittente: forma e comunicazioni
Art. 62 - Lavoro Intermittente: condizioni
Art. 63 - Lavoro Intermittente: indennità di disponibilità
Art. 64 - Lavoro Intermittente: divieti e condizioni
Art. 65 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni
Art. 66 - Retribuzione
Art. 67 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: divieti e limiti
Art. 68 - Condizioni d'ingresso
Art. 69 - Assunzione
Art. 70 - Documenti per l’assunzione
Art. 71 - Visita medica preassuntiva
Art. 72 - Mansioni Promiscue
Art. 73 - Mutamento di mansioni

 

Art. 74 - Jolly
Art. 75 - Orario di lavoro: definizione
Art. 76 - Orario di lavoro: sospensione
Art. 77 - Orario di lavoro: lavoro discontinuo o di semplice attesa
Art. 78 - Riposo giornaliero
Art. 79 - Riposo settimanale
Art. 80 - Permessi
Art. 81 - Festività abolite
Art. 82 - Riduzione di Lavoro
Art. 83 - Pasti
Art. 84 - Congedo Matrimoniale
Art. 85 - Gravidanza e puerperio
Art. 86 - Ferie
Art. 87 - Malattia od infortunio non professionali
Art. 88 - Periodo di comporto
Art. 89 - Malattia Professionale od Infortunio Professionali
Art. 90 - Aspettativa non retribuita
Art. 91 - Prestazioni Assicurative
Art. 92 - Gratifica Natalizia o tredicesima mensilità
Art. 93 - Trattamento di Fine Rapporto
Art. 94 - Trattamento di Fine Rapporto, corresponsione
An. 95 - Frammento di Fine Rapporto: anticipazioni
Art. 96 - Tutela della salute del Lavoratore
Art. 97 - Semplificazione in materia di informazione e formazione e sorveglianza sanitaria ai sensi del D.I. del 27.03.2013
Art. 98 - Tutela delle Diversità
Art. 99 - Corresponsione della retribuzione
Art. 100 - Ente Bilaterale
Art. 101 - Organismo paritetico
Art. 102 - Iscrizione dei Lavoratori e dell’Azienda. Adempimenti obbligatori
Art. 103 - Contributo obbligatorio in favore dell'Ente Bilaterale
Art. 104 - Omissioni delle Aziende - Responsabilità
Art. 105 - Previdenza Complementare
Art. 106 - Patronati
Art. 107 - Contributo d’Assistenza Contrattuale (Co.As.Co)
Art. 108 - Disciplina Contributiva
Art. 109 - Privacy
Art. 110 - Ambito di applicazione
Art. 111 - Quadri
Art. 112 - Quadri: orario part-time speciale
Art. 113 - Quadri: formazione e aggiornamento
Art. 114 - Classificazione Unica
Art. 115 - Classificazione Quadri. Impiegati ed Operai
Art. 116 - Periodo di prova
Art. 117 - Paga Base
Art. 118 - Scatti d'Anzianità
Art. 119 - Banca delle Ore
Art. 120 - Trasferta
Art. 121 - Apprendistato
Art. 122 - Durata
Art. 123 - Disciplina previdenziale
Art. 124 - Malattia - Infortuni
Art. 125 - Assunzione
Art. 126 - Assunzione Apprendisti
Art. 127 - Il Periodo di Prova
Art. 128 - Proporzione Numerica
Art. 129 - Competenze degli Enti Bilaterali
Art. 130 - Trattamento normativo
Art. 131 - Obblighi del Datore di Lavoro
Art. 132 - Doveri dell'Apprendista
Art. 133 - Diritti dell’Apprendista
Art. 134 - Rinvio
Art. 135 - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Art. 136 - Doveri del Lavoratore
Art. 137 - Disposizioni Disciplinari
Art. 138 - Codice disciplinare
Art. 139 - Recesso del Datore di lavoro
Art. 140 - Recesso del Lavoratore
Art. 141 - Periodo di preavviso
Art. 142 - Indennità di straordinario
Art. 143 - Lavoratori provenienti da altro CCNL
Art. 144 - Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali
Art. 145 - Start-Up
An. 146 - Ente Bilaterale di formazione
Art. 147 - Fondo di solidarietà bilaterale
Art. 148 - Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese di attività del settore Agricoltura delle piccole e medie imprese e della cooperazione agricola

L’anno 2017 il giorno 01 del mese di Marzo, presso la sede operativa della Famar Nazionale in Roma, Piazza G. Marconi. 15, tra Adli […], Assidal […], Famar […] Aderente Confamar […], Firas_Spp […], aderente Ciu, Fls Federazione Lavoratori Stranieri […], Aderente Confamar […], si stipula il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle Aziende esercenti attività di "Agricoltura" affini ed Ausiliarie al settore agricolo, con validità 01 Marzo 2017 - 28 Febbraio 2020

Art. 1 - Ambito di Applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere dalle Cooperative o aziende agricole, a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi l'orma esercitate aventi per oggetto l'esercizio di attività agricole e forestali in genere, ortoflorovivaistiche. di allevamento di qualsiasi specie, nonché le attività affini e connesse con l'agricoltura, dirette alla trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si applica, altresì, alle Cooperative o aziende che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato, nonché alle attività agri-turistiche e faunistico-venatorie; inoltre, si applica alle Cooperative o aziende esercenti lavorazioni meccanico-agricole ed affini, "sia per conto proprio sia per conto terzi", e per tutte le lavorazioni dalle stesse svolte, comprese le riparazioni e le manutenzioni eseguite nelle officine condotte direttamene dalle Cooperative o aziende per l'approntamento del proprio macchinario: il presente CCNL si applica altresì alle Cooperative o aziende che esercitano attività di frangitura di olive anche per conto terzi.
Le Parli convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati od alle agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali e/o dalla U.E., sia compreso l'impegno da pane delle Cooperative o aziende all'applicazione del presente CCNL e di legge in materia di lavoro.
A titolo indicativo le Cooperative o aziende a cui si applica il presente CCNL sono: le Cooperative o aziende funghicole, le Cooperative o aziende oleicole, le Cooperative o aziende vitivinicole le Cooperative o aziende ortofrutticole le Cooperative o aziende tabacchicole le Cooperative o aziende agri turistiche, le Cooperative o aziende lattiero casearie, le Cooperative o aziende faunistico-venatorie, le Cooperative o aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, compresa la piscicoltura, le Cooperative o aziende che eseguono lavori di impianti e di manutenzione del verde pubblico o privalo: le Cooperative o aziende di servizi e ricerca in agricoltura, le Cooperative o aziende florovivaistiche intendendosi per tali vivaisti produttori di piante olivicole, viticole e da fruito, ornamentali e forestali: produttrici di piante ornamentali da serra: produttrici di fiori recisi comunque coltivali: produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi. talee, per fiori e piante ornamentali.
[…]
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

Art. 3 - Norma di rinvio
Le Parti, fanno espresso rinvio alla Legge 300/70 per la normativa riguardante partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale.
[…]

Art. 4 - RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Nell’Azienda può essere costituita ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle Associazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL la "Rappresentanza Sindacale Aziendale - RSA”. per la quale trova applicazione la disciplina prevista dalla L. 20 maggio 1970. n. 300.
In aggiunta a quanto sopra stabilito, nelle Aziende con oltre 5 Dipendenti, i Lavoratori, nei casi di contrattazione di secondo livello o crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dall'orario di lavoro, nei limiti di 2 ore annue retribuite.

Art. 5 - Diritto d'affissione
La Rappresentanza Sindacale Aziendale o la Rappresentanza Sindacale Unitaria ha diritto di affiggere. su appositi spazi, che il Datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a lutti i Lavoratori all'interno dell'unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e lesti inerenti materie d'interesse sindacale.
Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d'interesse sindacale e del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione aziendale.

Art. 6 - Assemblea
I Lavoratori, in Aziende con oltre 15 Dipendenti, hanno il diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite.
La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea devono essere normalmente comunicali con preavviso di almeno 48 ore.
Il monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.
Quando possibile, il diritto d'assemblea sarà esercitato compatibilmente con le esigenze aziendali.

Art. 8 - Rappresentanza dei Lavoratori - Trattenuta sindacale
I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto di confronto con le controparti.
La RSA svolge le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale secondo le modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacali firmatari. La RSU, in quanto Rappresentante eletto da tutti i Lavoratori, nella sottoscrizione degli Accordi impegna tutti i Lavoratori, senza necessità di delega ulteriore.
[…]
La formazione dei rappresentali dei lavoratori per la sicurezza aziendali e territoriali può essere svolta anche in modalità E-Learning

Art. 11 - Contrattazione Collettiva
I .a contrattazione collettiva nazionale riconosce al Datore di lavoro il diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro.
Le Parti concordano che il CCNL ha la funzione di garantire a tutti i Lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi.
Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali sia a livello nazionale che territoriale od aziendale.

Art. 13 - Contrattazione di secondo livello
[…]
La contrattazione di secondo livello territoriale c/o aziendale, salvo quanto diversamente previsto per ciascun articolo del presente contratto o dalla Legge, è ammessa nel presente CCNL per le seguenti materie:
1. qualifiche o livelli esistenti in Azienda correlati a esemplificazioni non comprese nella classificazione del presente contralto:
2. costituzione e funzionamento dell'organismo territoriale Bilaterale per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, la formazione. l'Apprendi stato, nonché tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, in materia di sicurezza ed igiene ambientale e del lavoro:
[…]
5. adozione di regimi di flessibilità e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro:
6. deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente contratto: articolazione dei turni di riposo settimanale nelle Aziende con servizi a ciclo continuo: distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali riposi a conguaglio: eventuale istituzione del lavoro a lumi, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno o in più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore: modi di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro per particolari esigenze produttive aziendali;
7. ampliamento della Banca Ore e gestione della stessa;
8. determinazione dei turni feriali;
9. modi d'applicazione del lavoro a tempo parziale e a tempo determinato;
10. regolamentazione dell'eventuale ricorso al lavoro somministrato, alle collaborazioni coordinale e continuative od a progetto o di stage:
11. attuazione della disciplina aziendale della formazione professionale da attuarsi per il tramite degli organismi convenzionati, conformemente ai programmi certificali dagli organismi paritetici regionali o provinciali:
12. durata e modi di svolgimento della formazione nell'Apprendistato. anche riguardo all'estensione di eventuali premi di produttività o incentivanti;
13. casi di superamento del limite di ore supplementari previste per il lavoro a tempo parziale:
14. definizione di accordi particolari in materia di mercato del lavoro:
15. organizzazione d'incontri, a livello territoriale c/o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL. per la disamina ed approvazione dei contratti di inserimento o altri contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti:
16. impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie:
[…]
18. eventuali ulteriori materie demandate alla contrattazione di secondo livello dalla Legge o dal CCNL.
[…]

Art. 15 - Esame congiunto territoriale
Su richiesta di una delle Parti, per il livello regionale/provinciale od aziendale, le Associazioni imprenditoriali territoriali ed i Lavoratori, tramite le Organizzazioni Sindacali firmatarie, s'incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale, suddiviso per comparto merceologico e settore omogeneo, disposto al raggiungimento d'intese Aziendali, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, Affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, “franchising”, utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti "atipici", contrattazione di secondo livello, eventuali deroghe previste dalla Legge, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile

Art. 16 - Commissioni Paritetiche
Con cadenza annuale di norma entro il primo semestre. le Parti, su richiesta di una di esse, esamineranno congiuntamente il quadro sociale ed economico del settore, le sue dinamiche strutturali, le prospettive di sviluppo, i più importanti processi d'innovazione.
Saranno valutati:
[…]
3. lo stato e la dinamica dell'occupazione: occupazione giovanile, i rapporti di praticantato breve o “stage” e di Apprendistato, i rapporti di formazione e lavoro, dei contratti a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo determinato, il telelavoro. il lavoro ripartito, e i lavori "atipici.
Saranno affrontate e definite, su richiesta di una delle Parti, in appositi incontri:
[…]
d l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie (molestie sessuali, mobbing);
[…]

Art. 23 - Il normale rapporto di lavoro è a tempo pieno e indeterminato ex L. 183/2014 (Jobs Act)
A far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 del 04 marzo 2015 in assenza di diversa esplicita regolazione, il rapporto di lavoro si intende a tempo indeterminato sottoscritto ai sensi della l. 183/2014 (Jobs Act) con tutele crescenti per il dipendente.
La scelta riguardo la tipologia contrattuale a tempo indeterminato (art. 21) o a tempo indeterminato ex l. 183/2014 e D.Lgs 23/2015 (art. 22 co. 1) è demandata alla discrezionalità del datore di lavoro.

Art. 24 - Istituti del nuovo mercato del lavoro
Si evidenziano le seguenti tipologie:
- Tempo parziale […]
- Tempo determinato

[…] è vietata ogni discriminazione rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato. Il Contratto di lavoro a tempo Determinato, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto.
- Contratto d'inserimento […]
- Contratti di solidarietà espansiva […]
- Contratti di solidarietà difensiva […]
- Lavoro a domicilio

Il Lavoratore presta la sua attività a casa propria od in locali di sua pertinenza e comunque non in locali di pertinenza del Datore di lavoro. Possono essere coinvolti anche familiari del Lavoratore. La retribuzione è a cottimo puro. I Datori di lavoro ed i Lavoratori devono essere iscritti in appositi elenchi. Eventuale lavoro a domicilio dovrà risultare da atto scritto che ne precisi tutte le condizioni.
- Lavoro a tempo ripartito […]
- Contratto Telelavoro

Si differenzia dal lavoro normale presso una sede aziendale essenzialmente perché la prestazione lavorativa avviene in un luogo diverso dall'Azienda e spesso (ma non necessariamente) presso la dimora del Lavoratore. La retribuzione è. normalmente, ad economia, cioè a tempo. Il Contratto di telelavoro deve risultare, a pena di nullità, da alto scritto.
- Lavoro intermittente […]
- Somministrazione di lavoro

Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da un soggetto (utilizzatore) che si rivolge ad altro soggetto (somministratore), autorizzato alla somministrazione di lavoro ai sensi delle specifiche nonne sull'argomento. Il contratto di somministrazione deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.

Art. 28- Lavoro a tempo parziale post Partum
Ai fine di consentire alle Lavoratrici, assunte a tempo indeterminato, l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno d'età, le Aziende accoglieranno le relative istanze entro i limiti appresso indicali, in funzione della fungibilità della richiesta avanzata da uno dei genitori che desideri trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Nelle unità produttive, che occupano tra 10 e 20 Dipendenti a tempo indeterminato, ha diritto di fruire della riduzione dell'erario un solo Lavoratore: tra 20 e 50 occupati. 2 Lavoratori: oltre 50, il 4% della forza occupata, a raggiungimento dell'unità.
Il Datore di lavoro accoglierà le richieste, nel rispetto delle esigenze organizzative, in funzione della fungibilità dei Lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica nella presentazione della domanda.
La richiesta di passaggio a tempo parziale dovrà essere presentata con un preavviso di almeno 60 giorni e dovrà indicare il periodo iniziale e finale per il quale si domanda la prestazione lavorativa ridotta.
Il termine finale non potrà eccedere i 12 mesi, compiuti i quali solo l'accettazione (nei termini contrattuali) di una nuova domanda permetterà il prosieguo dell'orario a tempo parziale. 

Art. 29 - Lavoro a tempo parziale per esigenze di assistenza o cura
La richiesta di conversione da tempo pieno a tempo parziale per lavoratori che siano genitori di invalidi, tossicodipendenti, riconosciuti dal servizio sanitario competente per territorio, deve essere soddisfatta alle medesime condizioni indicate in precedenza. Il livello accordato concorrerà a determinare l'ammontare delle unità o percentuali massime di concessione.

Art. 41 - Contratti d'inserimento: modalità della formazione
Il progetto individuale d'inserimento deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore. inerente l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica (da svolgersi nella fase iniziale del rapporto di lavoro), di disciplina del rapporto di lavoro e d'organizzazione aziendale. La formazione teorica deve, inoltre, essere seguita da fasi d'addestramento pratico alla mansione, gli esiti della formazione saranno riportali sul libretto formativo tenuto a cura del Datore di lavoro.
[...]

Art. 42 - Formatori
I soggetti abilitati alla formazione sono le strutture formative paritetiche locali, ove presenti. In loro assenza, la formazione dovrà essere fornita, conformemente ai programmi approvali dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività, da:
1. l’imprenditore;
2. i suoi preposti qualificati:
3. un soggetto esterno con le competenze adeguate al tipo di formazione.

Art. 43 - Contratti d'inserimento: disciplina del rapporto di lavoro
Al contratto d'inserimento si applica la disciplina prevista per i contralti a tempo determinalo (D.Lgs. 368/2001 e successive integrazioni e modificazioni) oltre alla disciplina prevista nel presente CCNL.
Le percentuali massime di Lavoratori assunti con contralto d'inserimento non possono superare il 10% dei Dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con un minimo di un Lavoratore
[…]

Art. 48 - Telelavoro: definizione
È una forma d'organizzazione del lavoro a distanza, resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete ili comunicazione fra il Telelavoratore (Lavoratore dipendente) e l'Azienda, che le Parti reputano particolarmente utile alle lavoratrici al fine di conciliare i tempi di lavoro con le esigenze familiari.
Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa, ed è parte dell'organizzazione dell'Azienda. anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno e, spesso, coincide con l’abitazione del telelavoratore.
Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti dei Lavoratori dipendenti che svolgono l'identica attività nei locali aziendali. In quanto compatibile, il telelavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo del Datore di lavoro.

Art. 49 - Telelavoro: tipologie
Il Telelavoro può essere di tre tipi:
a. domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavoratore:
b. mobile: attraverso l'utilizzo d'apparecchiature portatili:
c. remotizzato od a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l'abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali:
d. misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all'interno dell'Azienda.

Art. 50 - Telelavoro: ambito
Il Telelavoro si applica esclusivamente ai Lavoratori subordinati.
Il telelavoro. può svolgersi a tempo pieno ed anche con contralto a tempo parziale o a tempo determinato.
Il centro di telelavoro o la singola postazione nell'abitazione del telelavoratore non configurano un'unità produttiva autonoma dell'Azienda.

Art. 51 -Telelavoro: condizioni
Il telelavoro ha carattere volontario sia per l'Azienda sia per il Lavoratore dipendente.
Se il Telelavoro non è previsto nel contratto d'assunzione, il Lavoratore dipendente e libero di accettare o respingere l'offerta di svolgere Telelavoro. prospettata nel corso del rapporto di lavoro. Il compito d'individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione da effettuarsi dalle Parti stipulanti il presente CCNL.

Art. 52 - Telelavoro: formazione
1 telelavoratori, a parità di prestazioni lavorative, dovranno poter fruire della formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma d'organizzazione del lavoro.
Tale formazione sarà essere fornita dalle strutture formative paritetiche locali, ove presenti. In loro assenza, dovrà essere tornita conformemente ai programmi approvali dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività.

Art. 53 - Telelavoro: postazione di lavoro
La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono, a carico del Datore. Tenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della postazione di lavoro, il recesso immotivato del telelavoratore, che avvenga entro 3 anni dall'inizio del rapporto di telelavoro. od un eventuale minor termine previsto nel contralto di telelavoro. comporterà che le spese di postazione sostenute siano, pro-quota. a carico del telelavoratore.
L'Azienda è tenuta a fornire al telelavoratore tutti i necessari supporti tecnici.
In ogni caso l'Azienda si fa carico dei costi derivanti dalla normale usura e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dall'eventuale perdita dei dati utilizzali dal telelavoratore. salvo che ciò sia imputabile a mancata diligenza, dolo od imperizia grave del telelavoratore stesso.

Art. 55 - Tempo di lavoro
Il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all'erario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le norme previste dal D.Lgs. 66/2003.

Art. 56 - Diritti del Telelavoratore
Il telelavoratore ha. in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le medesime mansioni c/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d'accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe.
Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni precedentemente acquisite.

Art. 59 Contrattazione di secondo livello
Alla contrattazione di secondo livello, da effettuarsi tra le Parli stipulanti il presente CCNL, e demandato di approfondire:
1. l'adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l'isolamento del telelavoratore dall'ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l'esercizio dei diritti sindacali e l'accesso alle informazioni aziendali:
2. il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di telecontrollo:
3. l'eventuale fascia di reperibilità;
4. la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l'effettiva autonoma gestione del tempo di lavoro al telelavoratore;
5. le fattispecie disciplinarmente rilevanti per il telelavoratore e le relative sanzioni.

Art. 64 - Lavoro Intermittente: divieti e condizioni
L'Azienda non può ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:
1. qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008);
[…]

Art. 67 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: divieti e limiti
L'Azienda non può ricorrere al lavoro a chiamata ed alla somministrazione di lavoro nei seguenti casi:
1. qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008):
[…]

Art. 71 - Visita medica preassuntiva
Il Lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica preassuntiva. Tale accertamento ha lo scopo di certificare la generale idoneità al lavoro ed è distinto dalla visita medica preventiva d'idoneità alla mansione prevista dall'Art. 41 del D.Lgs. 81/2008.
La visita medica preassuntiva sarà effettuata - a scelta del Datore di lavoro - dal Medico Competente, dal Medico Specialista o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
La visita medica, ai lini dell’accertamento dell'idoneità del Lavoratore allo svolgimento delle mansioni cui e destinato, sarà effettuata dal Medico Competente.
Allorquando il Lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica ad espletare le mansioni affidate sarà sottoposto a visita medica del Medico Competente o ad accertamenti a cura di enti pubblici o universitari.

Art. 75 - Orario di lavoro: definizione
Come previsto dall'Art. 2 D.Lgs. 66/2003, per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore sia al lavoro, a disposizione del Datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, compresi i periodi in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal Datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità.
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori e fissata in 40 ore settimanali, normalmente distribuito su 5 o 6 giornale lavorative.
[… ]
Non si computano nell'orario di lavoro, come previsto dall'Art. 5 RD 1955/1923, richiamalo dall'Art. 8 comma 3 D.Lgs. 66/2003; i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'Azienda; le soste di durata non inferiore a dicci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione al Dipendente, nel senso chiarito al comma precedente (i periodi sinora elencati non si computano neanche ai lini del riposo giornaliero, che deve essere continuativo), il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro.
Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Per far fronte ad eventi improvvisi ed imprevedibili o ad intensificazione dei servizi richiesti e quindi a mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento dell'attività, dei servizi o della produzione, e al fine di ridurre l’utilizzo di altri strumenti più costosi per i Lavoratori e per le Aziende, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'erario contrattuale, attivando la Banca delle Ore.
Per la particolare attività delle Aziende che forniscono servizi specifici e senza soluzione di continuità, a tutela dei clienti, le Parti convengono quanto segue:
- ai sensi dell'Art. 4. del D.Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro non potrà superare, per ogni periodo di 45 giorni, la media di 58 ore. comprese le ore di straordinario. La durata media dell'orario di lavoro ordinario e straordinario, tenuto conto dell'impennate della domanda di settore, correlata alla stagionalità e/o festività e/o periodi feriali, non potrà superare le 48 ore calcolale in un periodo mobile di 6 mesi.
La contrattazione di secondo livello potrà concordare profili particolari di orario e la loro distribuzione, anche considerando la domenica giorno lavorativo e prevedere ogni altra deroga in tema di orario di lavoro, di riposi e di straordinari. Nel caso di istituzione di lumi giornalieri di lavoro, i Lavoratori non potranno rifiutarsi di effettuarli. Pertanto, il Dipendente deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi sono predisposti soltanto per determinati servizi o reparti. 

Art. 77 - Orario di lavoro: lavoro discontinuo o di semplice attesa
Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, addetti al marketing operativo quali ad esempio merchandiser e promotered altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la durata dell'orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile sarà proporzionala all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali Lavoratori discontinui, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66 2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma. al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4.
L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere inseriti nella lettera di assunzione, fermo restando che. quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto.
Ad eccezione dell'autista inquadrato al livello 3 S, per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro […]

Art. 78 - Riposo giornaliero
Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Per effetto dell'Art. 17 del D.Lgs. 66 2003, nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale ed aziendale potranno, a fronte di valide ragioni, essere concordate deroghe ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente CCNL.

Art. 79 - Riposo settimanale
Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore. in aggiunta al riposo giornaliero di cui sopra, normalmente coincidente con la domenica.

Art. 83 - Pasti
La durata del tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi accordi di secondo livello, va da 30 minuti ad un massimo di 2 ore, ed è concordala tra i Lavoratori dipendenti ed il Datore di lavoro in funzione delle esigenze di servizio conciliate, per quanto possibile, con quelle familiari o personali.

Art. 85 - Gravidanza e puerperio
[…]
Durante i periodi di gravidanza e puerperio la Lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalle nonne vigenti.
[…]

Art. 86 - Ferie
[…]
Il diritto alle ferie è irrinunciabile.
[…]

Art. 89 - Malattia Professionale od Infortunio Professionali
[…]
Il Lavoratore deve dare immediata notizia al proprio Datore di lavoro di qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve entità.
[…]

Art. 96 - Tutela della salute del Lavoratore
Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del Lavoratore dipendente, sulla base di quanto previsto dalle norme di buona tecnica, dalle leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
L'Azienda s'impegna a fornire puntualmente ai preposti ed ai Lavoratori la formazione e le informazioni dovute in forza del D.Lgs. 81/2008, facendo primario riferimento al relativo Accordo Interconfederale ed alle specifiche indicazioni di "buona prassi" elaborate dalla Commissione "Sicurezza e Igiene del Lavoro" dell’Ente Bilaterale Italiano Lavoratori Dipendenti Agricoltura EBILDA.
I Lavoratori hanno diritto, e le Aziende hanno l'obbligo di dare, alla formazione prevista dagli articoli 36, 37 e 43 del D.Lgs 81/2008, così come successivamente modificalo dal D.Lgs 106/2009.
A norma dell'Art. 37 del D.Lgs 106/2009, tale formazione potrà essere erogata tramite l'Organismo Bilaterale Si ricorda che. a norma dell'Art. 55 del D.Lgs 106/2009, l’accertamento della mancata formazione comporta la sanzione penale dell’arresto da 2 a 4 mesi o di pesante ammenda.

Art. 97 - Semplificazione in materia di informazione e formazione e sorveglianza sanitaria ai sensi del D.I. del 27.03.2013
Gli adempimenti relativi alla informazione e formazione per lavoratori stagionali cosi come individuati dal Decreto Interministeriale del 27.03.2013 si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti certificati dalle ASI ovvero dagli enti bilaterale e dagli organismi paritetici del settore agricolo della cooperazione a livello nazionale o territoriale, che contengono indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione ed eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
Per lavoratori stagionali così come individuati dal Decreto Interministeriale del 27.03.2013, ad eccezione di quelli che comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravi di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.
La visita medica preventiva di cui sopra ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l'anno, effettuale anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.
L'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione.
Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione.
Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione di cui al precedente capoverso, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al presente decreto non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di favoni in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionali

Art. 98 - Tutela delle Diversità
Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi discriminazione o comportamento indesiderato basato sul sesso, sulla provenienza e sulle opinioni o. comunque, lesivo della dignità personale, e convengono nel recepire i principi del Codice di Condotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali di cui al D.Lgs. 145 del 30 maggio 2005.

Art. 101 - Organismo paritetico
Premesso che per organismi paritetici, cosi come definito dall'art. 2 comma 1 lettera ee) sono organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento, viene costituito l'organismo paritetico nazionale agricoltura in sigla OPNA avente lo scopo di:
- Realizzare attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Ricevere le richieste di collaborazione ed eventualmente esprimere parere sulla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza ai sensi del comma 12 dell'art. 37 del d.lgs. 81/08;
- Asseverare i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'art. 30 d.lgs. 81/08 in tema di responsabilità penale individuale e dell'ente ex d.lgs. 231/2001;
- Supportare le imprese nell'individuazione di soluzione tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Effettuare. con personale dotate di specifiche competenze tecniche, sopralluoghi nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza avente lo scopo di supportare le aziende stesse per garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Formare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
L'OPNA potrà costituire gli organismi paritetici territoriali denominati OPT

Art. 119 - Banca delle Ore
Nel caso di lavoro per più intensa attività, con successivi prevedibili periodi d'attività ridotta, il Datore potrà, per qualsiasi livello e tipologia di lavoro prevista dal presente contratto:
a. intensificare l'orario ordinario di lavoro con successiva prevedibile rarefazione:
b. recuperare, mediante rarefazione, le ore lavorate nell'intensificazione:
c. ridurre l’orario ordinario di lavoro (rarefazione! a fronte di una successiva prevedibile intensificazione.
Quindi i seguenti casi:
1. superare. in regime di lavoro ordinario, l'orario contrattuale settimanale sino al limite di 48 ore per un massimo di 24 settimane all'anno, ponendo le ore eccedenti le 40 settimanali a credito del Lavoratore. nel rispettivo conto della Banca delle Ore;
2. nel caso di riduzione del fabbisogno d’ore, con previsione di successivo recupero il Datore di lavoro potrà ridurre l’orario settimanale lavorato fino al limite minimo di 24 ore. anticipando la retribuzione contrattuale di 40 ore settimanali e ponendo le ore anticipate al lavoratore a debito nel suo conto della Banca delle Ore.
[…]
Il saldo massimo della Banca delle Ore potrà essere di 168 ore, a favore del Lavoratore o del Datore di lavoro.
Il regime d’intensificazione e rarefazione è continuo, pertanto il saldo al 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere riportato al 1° gennaio dell'anno successivo.
[..]
Le ore d’intensificazione si considerano, agli effetti normativi, ore di lavoro ordinarie con composizione multiperiodale dell’orario di lavoro. Pertanto, eventuale lavoro straordinario potrà essere svolto nei limiti delle condizioni contrattualmente e legalmente previste, in eccedenza all'eventuale intensificazione di cui al punto che precede.
La comunicazione d'intensificazione dovrà essere data al Lavoratore con un preavviso normale di 72 ore o, eccezionalmente, di 24 ore.

Art. 121 - Apprendistato
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed occupazione di giovani.
Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore:
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Per la disciplina generale del contratto di apprendistato si rinvia al Capo V, artt. 41 e ss. D.Lgs. 81/2015.

Art. 122 - Durata
Il contratto di apprendistato ha durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 43, comma 8, e 44, comma 5, del D.Lgs 81/2015.
La durata massima del contratto di Apprendistato è conforme alla Tabella seguente:
[…]
Ai fini previdenziali gli Apprendisti saranno assicurati:
[…]
d. per infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
[…]

Art. 125 - Assunzione
Il contratto d'Apprendistato può essere stipulalo per Lavoratori d'età compresa tra i 18 e 29 anni. L'assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno d'età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni). Il contratto potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53.
La durata è stabilita dall'Art. 154 in relazione al tipo di qualificazione da conseguire, ma in ogni caso non inferiore i 6 mesi e non superiore i 36 mesi.
Per l'assunzione degli Apprendisti, il contratto deve essere in forma scritta e deve specificare:
a. periodo di prova;
b. l'indicazione delle mansioni, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro;
c. la durata del periodo d'Apprendistato:
d. il livello d'inquadramento iniziale, intermedio e finale:
e. il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o agli Enti Bilaterali di cui al D.Lgs. 276/2003:
f. la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53/2003. (per il contralto di tipo b);
g. la formazione deve essere registrata nel libretto formativo (fogni singolo Apprendista partecipante;
h. la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53/2003:
i. l'indicazione di un monte ore di formazione che non può essere inferiore a 120 ore all'anno. La regolamentazione dei profili formativi spetta alle regioni, province autonome di Trento e Bolzano d'intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Pubblica Istruzione, dell'università e della Ricerca, sentite le associazioni dei Datori di lavoro e dei Lavoratori. La formazione formale può essere espletata attraverso strutture accreditate o nell'impresa stessa e potrà essere svolta anche con modalità “e learning”;
j. la presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate;
k. il compenso dell'Apprendista non potrà essere legato a tariffe di cottimo e vi è il divieto per il Datore di lavoro di recedere dal contralto d‘Apprendistato senza giusta causa o giustificato motivo.

Art. 128 - Proporzione Numerica
Un Datore di lavoro nel numero di Apprendisti da assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate.
In caso di Studi che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10, il numero di Apprendisti non può superare il 100%. Se un Datore di lavoro ha alle proprie dipendenze Lavoratori qualificati in numero inferiore a 3. potrà assumere al massimo 3 Apprendisti.

Art. 129 - Competenze degli Enti Bilaterali
Le Parti contraenti sottolineano l'importanza della formazione esterna per l’apprendistato professionalizzante, da svolgere presso strutture accreditate dagli Enti Pubblici o dagli Enti Bilaterali.
Gli limi Bilaterali sono altresì indicati come soggetti ai quali il Datore di lavoro e l'Apprendista possono richiedere il parere di conformità sul contratto di Apprendistato da attivare.
Le Organizzazioni stipulami il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'Organismo bilaterale nazionale intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza, con specifico riferimento all'inserimento dell'Apprendista negli studi professionali.
Ai fini del conseguimento della qualificazione. l'Apprendista è destinato alla formazione teorica. effettuata in aula, mediante corsi esterni o interni, su temi inerenti la qualifica da conseguire, nel rispetto di un modulo formativo predefinito e di un monte orario di 80-120 ore medie annue retribuite (a seconda dell'importanza e dell'inerenza del titolo di studio conseguito).
Per completare l'addestramento dell'Apprendista in possesso di titolo di studio post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 60 ore inedie annue retribuite.
Le Parti, attraverso l'Ente Bilaterale, definiranno in tempo utile per consentire la tempestiva attuazione dell'istituto:
a. le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturala in forma modulare, esterna e interna agli Studi;
b. la quota parte di 120 ore di formazione da svolgere con priorità temporale da destinare alla sicurezza, all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni:
c. le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli Apprendisti che avessero intrattenuto precedenti rapporti di Apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione.
L'Apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne allo Studio.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il Datore di lavoro, a richiesta dell'Apprendista, attesta l'attività formativa svolta.

Art. 130 - Trattamento normativo
L'Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, durante il periodo d'Apprendistato, al trattamento normativo dei Lavoratori di pari qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore d'insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro e sono quindi retribuite.
Eventuale formazione esterna all'orario di lavoro sarà retribuita con la normale retribuzione oraria di lavoro ordinario dell'Apprendista. Sul foglio paga, possibilmente, sarà riportala con apposita voce "formazione retribuita".

Art. 131 - Obblighi del Datore di Lavoro
Il Datore di lavoro ha l'obbligo di:
1. impartire o fare impartire all'Apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per assumere i compiti previsti dalla qualifica e dal contratto di Apprendistato;
2. non sottoporre l'Apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo od analoghe forme di incentivo;
3. non adibire l'Apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale è stato assunto;
4. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
5. accordare all'Apprendista. senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 8 ore settimanali per non più di 20 settimane l'anno:
6. per gli Apprendisti minori, informare periodicamente la famiglia dell'Apprendista. o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
Agli effetti di quanto richiamato al precedente punto 3., non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore qualificato sotto la cui guida l'Apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al sesto livello del presente CCNL, sempre che lo svolgimento di tale attività, sia accessoriale alle mansioni oggetto della qualifica, non sia prevalerne e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'Apprendista.

Art. 132 - Doveri dell'Apprendista
L'Apprendista deve:
1. seguire le istruzioni del Tutor, del Datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale, e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
2. prestare la sua opera con la massima diligenza;
3. frequentare assiduamente e con diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
4. osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni dell'Azienda. purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali o di Legge.
L'Apprendista e tenuto a frequentare i corsi di cui al terzo punto del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
L'Apprendista, a richiesta, è tenuto ad effettuare le eventuali intensificazioni d'orario previste con la Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di un'ora giornaliera e quattro ore nella giornata di riposo.

Art. 133 - Diritti dell’Apprendista
L'Apprendista ha diritto a ricevere la formazione e l'assistenza prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli formativi. conformemente al piano formativo individuale.
L'Apprendista non potrà essere adibito a:
a) lavoro straordinario o supplementare eccedente 120 ore per anno solare. Si escludono dal limite che precede eventuali tempo di formazione retribuita esterna all'orario ordinario di lavoro;
b) lavoro a turno notturno o festivo per gli Studi che operano su 24 ore.

Art. 134 - Rinvio
Le Parti, vista la recente modificazione dell'Apprendistato. per quanto qui non disciplinato, rinviano al D.Lgs. 81/2015.

Art. 135 - Indumenti - Attrezzi di lavoro
[…] sarà a carico del Datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i Lavoratori siano tenuti ad utilizzare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico igienico-sanitari, in applicazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'Azienda è inoltre tenuta a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione della prestazione lavorativa.
Il Lavoratore dovrà conservare in buono stato tutto quanto sia messo a sua disposizione, senza apportarvi alcuna modifica se non dopo aver richiesto e ottenuto la relativa autorizzazione da parte dell'Azienda.
Qualunque modifica arbitrariamente effettuata darà all'Azienda, previa contestazione forniate dell'addebito, il diritto di rivalersi per il danno subito, sulle competenze del Lavoratore.
[…]

Art. 136 - Doveri del Lavoratore
Il Lavoratore ha l'obbligo di svolgere con impegno e la massima diligenza, correttezza e fedeltà, le proprie mansioni, per le quali sia stato assunto o alle quali sia stato successivamente adibito.
In particolare, il Lavoratore deve:
a. rispettare l'orario di lavoro stabilito e adempiere a tutte le formalità previste per il controllo delle presenze sul luogo di lavoro;
b. osservare scrupolosamente le disposizioni ricevute dal Datore di lavoro o dai preposti, nel rispetto della disciplina del lavoro, delle norme di Legge vigenti e del presente CCNL;
c. ricevere, salvo giustificato impedimento, le comunicazioni formali del Datore di lavoro accusandone ricevuta:
[…]
g. evitare di accedere ai locali dell'Azienda e di trattenervisi oltre l'orario di lavoro prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione dell'Azienda;
[…]
j. osservare tutte le disposizioni disciplinari e di lavoro in uso presso l'Azienda, nel rispetto del potere organizzativo e disciplinare del Datore di Lavoro, delle norme di Legge vigenti e del presente CCNL.

Art. 137 - Disposizioni Disciplinari
Il mancato rispetto dei doveri di cui all'articolo precedente da parte del personale comporta l'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari, in relazione all'entità delle infrazioni/mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1. rimprovero verbale per le infrazioni più lievi;
2. rimprovero scritto:
3. multa in misura non superiore all'importo di 4 ore della normale retribuzione oraria;
4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni;
5. licenziamento disciplinare.
[…]
Il provvedimento del rimprovero scritto
Si applica in caso di recidiva, da parte del Lavoratore, nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero verbale, e nelle infrazioni disciplinari che. pur non avendo determinato un danno effettivo all'Azienda, siano potenzialmente dannose.
Il provvedimento della multa
Si applica, nei limiti previsti dalla legge, nei confronti del Lavoratore che sia recidivo a rimproveri per medesime fattispecie o che abbia determinato un danno all’Azienda involontario ma riconducibile a mancata diligenza.
a. ritardi anche dopo rimproveri specifici nell’inizio del lavoro senza giustificazione:
b. esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
c. si rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo di lavoro e di adempiere ai compiti rientranti nel profilo del proprio livello;
d. si assenti dal lavoro per almeno un’ora senza comprovata giustificazione;
[…]
f. si presenti al lavoro in stato di alterazione etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti.
g. commetta recidiva nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero scritto.
[…]
Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione
Si applica, nei termini previsti dalla Legge, nei confronti del lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a. arrechi danno alle cose ricevute in uso e in dotazione, con comprovata responsabilità;
b. si presenti recidivo in servizio in stato di ubriachezza etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti:
[…]
d. si assenti dal lavoro per un’intera giornata senza comprovata giustificazione:
c. commetta recidiva specifica, oltre la seconda volta nell’anno solare, in qualunque delle infrazioni che prevedono la multa, ferma restando l'assenza ingiustificata, la quale potrà comportare l'adozione di più gravi provvedimenti.
Il provvedimento del licenziamento disciplinare, salvo ogni altra azione legale
Si applica per le infrazioni di seguito indicate:
A) Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a si assenti dal lavoro per più di 3 giorni consecutivi, o per più di 4 giornate nell’anno
c. commetta recidiva nell'infrazione delle norme sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro;
[…]
f. mantenga, reiteratamente, un comportamento oltraggioso nei confronti del Datore di lavoro, dei superiori, dei colleghi o dei sottoposti:
g. commetta recidiva, oltre la seconda volta nell'anno solare, in qualunque delle infrazioni che abbiano già determinato la sospensione dalla retribuzione e dal servizio;
[..]
i. abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con danno potenziale all'Azienda:
j. partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ed offese ai colleghi, senza manifesto pericolo di reiterazione nell'infrazione;
k. commetta comprovate molestie sessuali, senza manifesto pericolo di reiterazione;
l. commetta grave e comprovato comportamento di mobbing senza manifesto pericolo di reiterazione;
[…]
n. commetta grave c/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle eventuali procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall'Azienda ai sensi degli Artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di Legge e le disposizioni contrattuali.
B) Licenziamento per giusta causa (senza preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che commetta infrazioni od assuma comportamenti che siano tali da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro, per grave ed irreversibile lesione del rapporto fiduciario. A titolo esemplificativo:
[…]
b. svolga, in concorrenza con l'attività dell'Azienda, prestazioni lavorative, per conto proprio o altrui, durante l'orario di lavoro:
c. commetta […], danneggiamento volontario od altri simili reali;
[…]
e. abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con conseguente danno all'Azienda:
f. commetta violenza privata nei confronti del Datore di lavoro e dei colleghi, con pericolo di reiterazione:
g. commetta comprovate molestie sessuali, con pericolo di reiterazione:
h. commetta grave e comprovalo comportamento di mobbing con pericolo di reiterazione;
i. commetta, volontariamente, qualsiasi atto che possa compromettere la sicurezza e l'incolumità del personale, o del pubblico, e/o arrecare grave danneggiamento alle attrezzature, impianti o materiali aziendali.
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