Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto
Reparto VI - Ufficio 2° - Sezione 1ª
CIRCOLARE TITOLO:
“SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE”
Serie Generale n. 169/2023
Argomento: Certificazione delle Floating Unit.-
La recente crisi energetica, effetto del conflitto in Ucraina, ha attivato iniziative volte all’utilizzo di rigassificatori in Italia e, su tale impulso, questo Reparto è stato interessato per quanto attiene il processo di certificazione delle unità che saranno all’uopo individuate.
Al riguardo, lo scrivente Reparto, al fine di fornire adeguate istruzioni per un approccio armonizzato al processo di verifica e certificazione delle unità di cui in argomento, ha ritenuto necessario - anche attraverso preliminari interlocuzioni con le altre Amministrazioni coinvolte - effettuare un inquadramento normativo applicabile alle unità di bandiera italiana o di bandiera straniera sottoposte a giurisdizione italiana che, per impiego e finalità operative, saranno, ancorché per tempi limitati, “permanentemente” ormeggiate nei porti nazionali o ancorate nelle acque sottoposte a giurisdizione italiana.
In particolare, come già riportato nella Circolare Titolo: Sicurezza della navigazione - Serie Istruzioni Organismi Affidati n.15/2017 del 14 luglio 2017, nella definizione di “Floating Unit” rientrano le:
a. FPSO (Floating, Production, Storage and Off-Loading Units):
- unità adibite alla produzione, stoccaggio e trasbordo di idrocarburi liquidi;
- FLNG (Floating Liquified Natural Gas) quali unità adibite alla liquefazione, stoccaggio e trasbordo di gas naturale liquefatto;
b. FSU (Floating Storage Units) che comprendono:
- unità adibite allo stoccaggio e trasbordo di idrocarburi liquidi;
- unità adibite allo stoccaggio, al trasbordo e/o rigassificazione di gas naturale liquefatto (LNG) e/o gas di petrolio liquefatto (LPG).
In dettaglio, nell’ambito del Gruppo di lavoro in materia di sicurezza della navigazione - integrato da rappresentanti della Direzione Generale del MIT, del Ministero dell’Ambiente e della SNAM FSRU Italia - è stato definito l’allegato tecnico alla presente Circolare - da considerare parte integrante della stessa - che ha lo scopo di raccogliere la certificazione minima obbligatoria richiesta per le navi di bandiera italiana che intendono operare ormeggiate nei porti nazionali o ancorate nelle acque sottoposte a giurisdizione italiana e per i galleggianti (Colonna A).
Resta comunque facoltà dell’Armatore/Società di gestione - nei limiti operativi sopra richiamati e su base volontaria per le navi di bandiera italiana entro le 12 miglia - ottenere, allorquando ne ricorrano i presupposti, anche la certificazione internazionale, o parte di essa, riportata, invece, in Colonna B dell’allegato. Quest’ultima è obbligatoria per le navi di bandiera italiana operanti oltre le 12 miglia e per le navi di bandiera straniera.
Per quanto attiene alle visite di carena, restano valide le disposizioni impartite con la Circolare Titolo: Sicurezza della navigazione - Serie Istruzioni Organismi Affidati n.15/2017 del 14 luglio 2017.
Le unità di bandiera italiana di cui all’argomento, già in esercizio, dovranno adeguarsi ai contenuti della presente circolare entro 12 mesi dalla sua pubblicazione.
La presente - con finalità esclusivamente diretta alla sicurezza della navigazione, per navi italiane e straniere, non esime il richiedente da ottenere eventuali ulteriori autorizzazioni - è pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle capitanerie di porto alla sezione “Sicurezza della Navigazione”¹ e viene considerata pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32 della legge 69/2009.
IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO
Allegato
DOCUMENTO RILASCIATO |
Certificazione minima obbligatoria (COLONNA A) |
Certificazione volontaria (COLONNA B) |
Classe |
Regolamenti per la Classificazione di unità galleggianti Offshore quali FPSO ed FSU |
Regolamenti per la Classificazione di unità galleggianti FPSO ed FSU |
Bordo Libero |
Regolamento per l'Assegnazione della Linea di Massimo Carico alle Navi mercantili (Bordo libero Nazionale Italiano) D.P.R. 13.03.1967, n° 579; |
Load Line Convention 1966 |
Idoneità (Colonna A) Safety equipment, Safety Construction, Safety radio (Colonna B) |
Legge n.616, del 5 Giugno 1962, "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" DPR n.435, datato 8 Novembre 1991, "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" DPR 239/2017 - DIRETTIVA 2014/90 - Circolare SG 149/2019 Circolare RT/RTF 5/2004 Convenzione relativa alla prevenzione sulle collisioni in mare del 1972 (COLREG) e successive integrazioni; "International Convention for the Prevention of Collisions at Sea - (COLREG 72) as amended" |
SOLAS Safety equipment, Safety Construction e Safety radio |
SOLAS (IGC) ² |
International code for the construction and equipment of ships carrying liquefied gases in bulk (IGC CODE) |
International code for the construction and equipment of ships carrying liquefied gases in bulk (IGC CODE) |
SOLAS (SPS) ³ |
DPR n.435, datato 8 Novembre 1991, "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"Circolare Titolo: "Sicurezza della navigazione" - Serie Generale n. 148 del 16 luglio 2018 Circolare Titolo: "Sicurezza della navigazione" - Serie Generale n. 166 del 20 dicembre 2021 l’Amministrazione sentito l’Organismo Riconosciuto può concedere deroga all’applicazione di alcuni requisiti del codice, in considerazione del fatto che la SOLAS non è applicabile a tali unità. |
SOLAS Certificato SPSCircolare Titolo: "Sicurezza della navigazione" - Serie Generale n. 148 del 16 luglio 2018Circolare Titolo: "Sicurezza della navigazione" - Serie Generale n. 166 del 20 dicembre 2021 |
SOLAS (ISPS) |
"International Convention for the Safety of Life at Sea" (SOLAS 74/78) as amended - "International ship and port facility Security Code" - La nave sarà considerata parte integrante dell’impianto portuale e quindi inserita all’interno dell’assessment e del piano dell’impianto in cui è permanentemente ormeggiata oppure sarà considerata impianto portuale qualora in rada |
International Convention for the Safety of Life at Sea" (SOLAS 74/78) as amended - "International ship and port facility Security Code" - La nave sarà considerata parteintegrante dell’impianto portuale e quindi inserita all’interno dell’assessment e del piano dell’impianto in cui è permanentemente ormeggiata oppure sarà considerata impianto portuale qualora in rada. Le navi di bandiera straniera devono essere in possesso del certificato internazionale di security (ISSC) |
SOLAS (ISM) |
"International Convention for the Safety of Life at Sea" (SOLAS 74/78) as amended - "International Safety Management Code" anche in considerazione del consideranda 9 del Regolamento 336/2006 che testualmente recita: "spetta agli Stati membri decidere se applicare il codice alle navi che effettuano esclusivamente servizio in aree portuali, a prescindere dalla bandiera’". |
"International Convention for Safety of Life at Sea" (SOLAS 74/78) as amended - "International Safety Management Code" |
MARPOL |
DM 28 AGOSTO 1987 |
Marpol Annesso I |
Circolare n.3101995/MP del 15.3.1984 |
Marpol Annesso II (IGC Code) già indicato per la SOLAS |
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Marpol Annesso IV e D.Lgvo 197/2021 |
Marpol Annesso IV (Sewage pollution) |
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Marpol Annesso V e D.Lgvo 197/2021 |
Marpol Annesso V (garbage pollution) |
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Dlgvo 152/2006, titolo V |
Marpol Annesso VI |
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ILO (MLC) |
ILO MLC 2006 come richiesto dal D.D. n.13 datato 17/06/2016 D.Lgvo 32/2016 |
ILO MLC,2006 come richiesto dal D.D. n.13 datato 17/06/2016 per navi di bandiera italiana ILO MLC,2006 per navi di bandiera straniera |
ILO (CG) |
Organizzazione Internazionale del Lavoro per il collaudo e l'esame dei mezzi impiegati per la caricazione e la discarica delle navi (ILO Convention 152) Criteri tecnici previsti dai regolamenti degli OR |
Organizzazione Internazionale del Lavoro per il collaudo e l'esame dei mezzi impiegati per la caricazione e la discarica delle navi (ILO Convention 152) Criteri tecnici previsti dai regolamenti degli OR |
Tecnico Sanitaria |
Legge n.1045/1939 e D.Lgs. 271/1999 come emendato (sicurezza e la salute dei lavoratori a bordo delle navi mercantili) |
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Tonnage |
Regolamento Italiano per la Stazzatura delle Navi D.M. 25.07.1918 e successive integrazioni |
Tonnage 1969 |
IAFS |
Regolamento (UE) 782/2003 (Sistema anti vegetativo) |
Regolamento (UE) 782/2003 (Sistema anti vegetativo) |
IHM |
Regolamento (UE) 1257/2013 (IHM) Le unità >500GT devono essere in possesso del certificato a meno che non operano ed abbiano sempre operato in acque nazionali ma devono aver presentato una dichiarazione di esclusione |
Regolamento (UE) 1257/2013 (IHM) Le unità >500GT devono essere in possesso del certificato a meno che non operano ed abbiano sempre operato in acque nazionali ma devono aver presentato una dichiarazione di esclusione |
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¹ https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione
² Solo per FSU
³ Obbligatoria solo nel caso in cui l’unità abbia la necessità di trasportare un numero di personale speciale superiore a 12.