Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti

Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto
Reparto VI - Ufficio 2° - Sezione 1ª


CIRCOLARE TITOLO:
“SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE”
Serie Generale n. 169/2023


Argomento: Certificazione delle Floating Unit.-

La recente crisi energetica, effetto del conflitto in Ucraina, ha attivato iniziative volte all’utilizzo di rigassificatori in Italia e, su tale impulso, questo Reparto è stato interessato per quanto attiene il processo di certificazione delle unità che saranno all’uopo individuate.
Al riguardo, lo scrivente Reparto, al fine di fornire adeguate istruzioni per un approccio armonizzato al processo di verifica e certificazione delle unità di cui in argomento, ha ritenuto necessario - anche attraverso preliminari interlocuzioni con le altre Amministrazioni coinvolte - effettuare un inquadramento normativo applicabile alle unità di bandiera italiana o di bandiera straniera sottoposte a giurisdizione italiana che, per impiego e finalità operative, saranno, ancorché per tempi limitati, “permanentemente” ormeggiate nei porti nazionali o ancorate nelle acque sottoposte a giurisdizione italiana.
In particolare, come già riportato nella Circolare Titolo: Sicurezza della navigazione - Serie Istruzioni Organismi Affidati n.15/2017 del 14 luglio 2017, nella definizione di “Floating Unit” rientrano le:
a. FPSO (Floating, Production, Storage and Off-Loading Units):
- unità adibite alla produzione, stoccaggio e trasbordo di idrocarburi liquidi;
- FLNG (Floating Liquified Natural Gas) quali unità adibite alla liquefazione, stoccaggio e trasbordo di gas naturale liquefatto;
b. FSU (Floating Storage Units) che comprendono:
- unità adibite allo stoccaggio e trasbordo di idrocarburi liquidi;
- unità adibite allo stoccaggio, al trasbordo e/o rigassificazione di gas naturale liquefatto (LNG) e/o gas di petrolio liquefatto (LPG).
In dettaglio, nell’ambito del Gruppo di lavoro in materia di sicurezza della navigazione - integrato da rappresentanti della Direzione Generale del MIT, del Ministero dell’Ambiente e della SNAM FSRU Italia - è stato definito l’allegato tecnico alla presente Circolare - da considerare parte integrante della stessa - che ha lo scopo di raccogliere la certificazione minima obbligatoria richiesta per le navi di bandiera italiana che intendono operare ormeggiate nei porti nazionali o ancorate nelle acque sottoposte a giurisdizione italiana e per i galleggianti (Colonna A).
Resta comunque facoltà dell’Armatore/Società di gestione - nei limiti operativi sopra richiamati e su base volontaria per le navi di bandiera italiana entro le 12 miglia - ottenere, allorquando ne ricorrano i presupposti, anche la certificazione internazionale, o parte di essa, riportata, invece, in Colonna B dell’allegato. Quest’ultima è obbligatoria per le navi di bandiera italiana operanti oltre le 12 miglia e per le navi di bandiera straniera.
Per quanto attiene alle visite di carena, restano valide le disposizioni impartite con la Circolare Titolo: Sicurezza della navigazione - Serie Istruzioni Organismi Affidati n.15/2017 del 14 luglio 2017.
Le unità di bandiera italiana di cui all’argomento, già in esercizio, dovranno adeguarsi ai contenuti della presente circolare entro 12 mesi dalla sua pubblicazione.
La presente - con finalità esclusivamente diretta alla sicurezza della navigazione, per navi italiane e straniere, non esime il richiedente da ottenere eventuali ulteriori autorizzazioni - è pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle capitanerie di porto alla sezione “Sicurezza della Navigazione”¹ e viene considerata pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32 della legge 69/2009.
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO

Allegato

DOCUMENTO RILASCIATO

Certificazione

minima obbligatoria (COLONNA A)

Certificazione volontaria (COLONNA B)

Classe

Regolamenti

per la Classificazione di unità galleggianti Offshore quali FPSO ed FSU

Regolamenti per la Classificazione di unità galleggianti

FPSO ed FSU

Bordo Libero

Regolamento

per l'Assegnazione della Linea di Massimo Carico alle Navi mercantili (Bordo libero Nazionale Italiano) D.P.R. 13.03.1967, n° 579;

Load

Line Convention 1966

Idoneità (Colonna A)

Safety equipment, Safety Construction, Safety radio (Colonna B)

Legge n.616, del 5 Giugno 1962, "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" DPR n.435, datato 8 Novembre 1991, "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"

DPR 239/2017 - DIRETTIVA 2014/90 - Circolare SG 149/2019

Circolare RT/RTF 5/2004

Convenzione relativa alla prevenzione sulle collisioni in mare del 1972 (COLREG) e successive integrazioni; "International Convention

for the Prevention of Collisions at Sea - (COLREG 72) as amended"

SOLAS Safety equipment, Safety Construction e Safety radio

SOLAS (IGC)

²

International code for the construction and equipment of ships carrying liquefied gases in bulk (IGC CODE)

International code for the construction and equipment of ships carrying liquefied gases in bulk (IGC CODE)

SOLAS (SPS)

³

DPR n.435,

datato 8 Novembre 1991, "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"

Circolare Titolo: "Sicurezza della navigazione" - Serie Generale n. 148 del 16 luglio 2018

Circolare Titolo: "Sicurezza della navigazione" - Serie Generale n. 166 del 20 dicembre 2021 l’Amministrazione sentito l’Organismo Riconosciuto può concedere deroga all’applicazione di alcuni requisiti del codice, in considerazione del fatto che la

SOLAS non è applicabile a tali unità.

SOLAS

Certificato SPS

Circolare Titolo: "Sicurezza

della navigazione" - Serie Generale n. 148 del 16 luglio 2018

Circolare Titolo: "Sicurezza della navigazione" - Serie Generale n. 166 del 20 dicembre 2021

SOLAS (ISPS)

"International Convention

for the Safety of Life at Sea" (SOLAS 74/78) as amended - "International ship and port facility Security Code" - La nave sarà considerata parte integrante dell’impianto portuale e quindi inserita all’interno dell’assessment e del piano dell’impianto in cui è permanentemente ormeggiata oppure sarà considerata impianto portuale qualora in rada

International Convention

for the Safety of Life at Sea" (SOLAS 74/78) as amended - "International ship and port facility Security Code" - La nave sarà considerata parte

integrante dell’impianto portuale e quindi inserita all’interno dell’assessment e del piano dell’impianto in cui è permanentemente ormeggiata oppure sarà considerata impianto portuale qualora in rada.

Le navi di bandiera straniera devono essere in possesso del certificato internazionale di

security (ISSC)

SOLAS (ISM)

"International Convention

for the Safety of Life at Sea" (SOLAS 74/78) as amended - "International Safety Management Code" anche in considerazione del consideranda 9 del Regolamento 336/2006 che testualmente recita: "spetta agli Stati membri decidere se applicare il codice alle navi che effettuano esclusivamente servizio in aree portuali, a prescindere dalla bandiera’".

"International Convention

for Safety of Life at Sea" (SOLAS 74/78) as amended - "International Safety Management Code"

MARPOL

DM 28 AGOSTO 1987

Marpol Annesso

I

Circolare n.3101995/MP del 15.3.1984

Marpol Annesso

II (IGC Code) già indicato per la SOLAS

Marpol Annesso IV e D.Lgvo 197/2021

Marpol Annesso IV

(Sewage pollution)

Marpol Annesso V e D.Lgvo 197/2021

Marpol Annesso V

(garbage pollution)

Dlgvo 152/2006, titolo V

Marpol Annesso VI

ILO

(MLC)

ILO MLC 2006 come richiesto dal D.D. n.13 datato 17/06/2016

D.Lgvo 32/2016

ILO MLC,2006 come richiesto dal D.D. n.13 datato 17/06/2016 per navi di bandiera italiana

ILO MLC,2006 per navi di bandiera straniera

ILO

(CG)

Organizzazione Internazionale del Lavoro per il collaudo e l'esame dei mezzi impiegati per la caricazione e la discarica delle navi (ILO Convention 152)

Criteri tecnici previsti dai regolamenti degli OR

Organizzazione Internazionale del Lavoro per il collaudo e l'esame dei mezzi impiegati per la caricazione e la discarica delle navi (ILO Convention 152)

Criteri tecnici previsti dai regolamenti degli OR

Tecnico

Sanitaria

Legge n.1045/1939 e D.Lgs. 271/1999 come emendato (sicurezza e la salute dei lavoratori a bordo delle navi mercantili)

 

Tonnage

Regolamento Italiano per la Stazzatura delle Navi D.M. 25.07.1918 e successive integrazioni

Tonnage

1969

IAFS

Regolamento (UE) 782/2003 (Sistema

anti vegetativo)

Regolamento (UE) 782/2003 (Sistema

anti vegetativo)

IHM

Regolamento (UE) 1257/2013 (IHM)

Le unità >500GT devono essere in possesso del certificato a meno che non operano ed abbiano sempre operato in acque nazionali ma devono aver presentato una dichiarazione di esclusione

Regolamento (UE) 1257/2013 (IHM)

Le unità >500GT devono essere in possesso del certificato a meno che non operano ed abbiano sempre operato in acque nazionali ma devono aver presentato una dichiarazione di esclusione

 

_____
¹ https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione
² Solo per FSU
³ Obbligatoria solo nel caso in cui l’unità abbia la necessità di trasportare un numero di personale speciale superiore a 12.