Il Ministro della Difesa

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e successive modificazioni;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante "Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia";
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni;
VISTO il "Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2021-2023" ed. agosto 2021;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";
CONSIDERATO che il quadro complessivo degli obiettivi da perseguire nel 2022 da parte del Dicastero è stato affinato e consolidato, ai vari livelli di articolazione del processo di programmazione, contestualmente e funzionalmente alla predisposizione della "Nota integrativa allo stato di previsione della spesa per il triennio 2022-2024";
ATTESO che il ciclo integrato di programmazione della performance e formazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e la programmazione pluriennale 2023-2024 è stato avviato con l'"Atto di indirizzo" del Ministro della Difesa approvato il 31 marzo 2021;
VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n.113 e, in particolare, l'articolo 6 che ha previsto l'adozione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) al fine di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 6, comma 6-bis, del decreto legge n. 80/2021, in sede di prima applicazione, il PIAO è adottato entro il 30 giugno 2022;
RITENUTO OPPORTUNO assicurare, in ogni caso, il rispetto del termine del 30 giugno 2022 nelle more dell'entrata in vigore del provvedimento, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge n. 80/2021, di individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti nel PIAO e nelle more dell'adozione del provvedimento, previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto legge n. 80/2021, di supporto alle amministrazioni per l'adozione del PIAO;
 

DECRETA

Articolo 1

1. È approvato l'annesso Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 6-bis, del decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
2. Il Piano è trasmesso alla Corte dei conti per il previsto controllo di legittimità. Nelle more del perfezionamento di tale controllo si assicura lo svolgimento e la prosecuzione di tutte le attività necessarie per la compiuta realizzazione degli obiettivi fissati.
 

Roma, 30 giugno 2022

IL MINISTRO

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024