PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 8° DELLA LEGGE N. 229 DEL 15 DICEMBRE 2016 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016


TRA
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI L’AQUILA
COMUNE DI L’AQUILA
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016-ABRUZZO
UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL’AQUILA
UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE
I.N.A.I.L.
I.N.P.S.
ASL
ANCE
CONFINDUSTRIA
APINDUSTRIA
CONFARTIGIANATO
C.N.A.
E.S.E.-C.P.T.
EDIL CASSA ABRUZZO
CASSA EDILE
SINDACATO FILLEA C.G.I.L.
SINDACATO FILCA C.I.S.L
SINDACATO FENEAL U.I.L


PREMESSO CHE
- risulta necessario, in attuazione delle previsioni dell’articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, individuare i principi che dovranno ispirare la disciplina uniforme di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare nell’attività di riparazione e di ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico e privato nei territori interessati dagli eventi sismici 2016/2017;
- in data 19 aprile 2021, successivamente integrato il 1° luglio 2021, è stato istituito presso la Prefettura di L’Aquila il Tavolo provinciale di monitoraggio dei flussi di manodopera;
- costituisce interesse congiunto delle parti firmatarie del presente Protocollo monitorare i cantieri della ricostruzione al fine di migliorare la programmazione e il coordinamento delle attività informative, di prevenzione, di controllo sui cantieri edili pubblici e privati presenti sul territorio provinciale.
VISTI
- l'art. 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- il protocollo quadro di legalità del 26 luglio 2017 sottoscritto dalla Struttura di Missione ex art. 30 D.L. n.189/2016, dal Commissario straordinario del governo ai sensi del D.P.R. 9 settembre 2016, dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA e, limitatamente a quanto prevede l’art. 10, dagli Ispettorati Interregionali del Lavoro e dalle OOSS maggiormente rappresentative;
- l’Accordo del 7 febbraio 2018 in materia di DURC di congruità tra il Commissario Straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni-Vicecommissari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Struttura di Missione, l'INAIL, l'INPS e le parti sociali del settore edile;
- l’Accordo di collaborazione sottoscritto il 30 aprile 2021 dalla Struttura di Missione ex art. 30 D.L. n.189/2016 e dal Commissario straordinario del governo;
 

LE PARTI FIRMATARIE CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
OBIETTIVI

I contenuti del presente protocollo saranno applicati in tutti i cantieri pubblici e privati connessi alla ricostruzione post sisma 2016.
Il presente protocollo ha la finalità di attuare una serie di attività volte allo sviluppo di una ricostruzione post sisma svolta ih sicurezza e legalità, che possa garantire lavoro, salute, sviluppo del territorio e risorse pubbliche impiegate per la loro totalità nell’economia reale.
Pertanto, a tali fini, si pone l'obiettivo di prevenire fenomeni quali il lavoro nero o grigio, il dumping contrattuale, i fenomeni elusivi, la concorrenza sleale, l'evasione contributiva, i fenomeni infortunistici ma anche di sostenere iniziative di informazione verso la committenza pubblica e privata, al fine della corretta applicazione del quadro normativo di riferimento, fatte salve le specifiche competenze in materia dell’ispettorato Nazionale del Lavoro, cui spetta anche il coordinamento delle azioni di contrasto al lavoro irregolare.
 

Articolo 2
TAVOLO PERMANENTE E IMPEGNI DELLE PARTI

2.1 Tavolo Permanente
I sottoscrittori del presente Protocollo sono componenti di diritto del Tavolo Permanente previsto dall'art.35 comma 8 del di n.l89/2016, di seguito indicato Tavolo Permanente.
Il Tavolo Permanente è presieduto dal Prefetto o da un suo delegato e ne fa parte di diritto il Commissario al Sisma 2016 o un suo delegato.
Il Prefetto potrà inoltre individuare anche altri Enti o Uffici a livello provinciale quali componenti del Tavolo Permanente.


2.2. Impegni delle Parti
Gli Enti bilaterali territoriali di settore previsti all’interno del CCNL Edilizia, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, d'ora in avanti EE.BB., nell'ambito delle loro attività collettive a tutela dei lavoratori, assolvono il ruolo di autocontrollo sociale delle imprese edili loro iscritte e sono garanzia di legalità, di rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro e concorrono ad assicurare il principio di leale concorrenza fra le imprese.
Gli EE.BB. promuovono le buone prassi, la formazione, l'informazione e le attività consulenziali per tutto ciò che riguarda la salute e la sicurezza nei cantieri edili, favorendo quindi un corretto sistema di prevenzione dei fenomeni antinfortunistici.
La Prefettura di L’Aquila si impegna a promuovere l’adesione al presente protocollo di tutti gli Enti pubblici impegnati in provincia nella ricostruzione post sisma, nella qualità di committenti.
Gli Enti pubblici interessati si adopereranno ad intervenire direttamente nei confronti delle aziende che risultino inadempienti rispetto ai contenuti del presente protocollo attivando tutti i presidi previsti dalla legge.
 

Articolo 3
IMPEGNI COMUNI

3.1 Contratto di lavoro
Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.L. 189/2016, il contratto di lavoro applicato per tutti i lavoratori dipendenti impiegati in cantiere nell’ambito delle lavorazioni edili, dovrà essere esclusivamente il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del settore edile sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (CCPL) o Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL), derivanti dalla contrattazione decentrata integrativa degli stessi del luogo in cui è situato il cantiere stesso. In caso di applicazione di altre tipologie contrattuali, la ditta esecutrice dovrà preventivamente dame comunicazione alle Casse Edili competenti, spiegandone sinteticamente le | ragioni oggettive. Le Casse Edili territoriali, qualora ravvisassero irregolarità sull'applicazione del contratto, lo comunicheranno agli organi preposti per l’attivazione degli accertamenti di competenza, informandone il Tavolo Permanente per gli opportuni approfondimenti.


3.2 Prevenzione del lavoro grigio
Al fine di prevenire il fenomeno di utilizzo di tipologie contrattuali atipiche per il settore delle costruzioni, in ogni cantiere il contratto tipo utilizzato per i rapporti di lavoro sarà prioritariamente quello del tempo indeterminato full time. In caso di rapporti di lavoro diversi dal tempo indeterminato filli time, tempo determinato full time e apprendistato, la ditta esecutrice dovrà preventivamente dame comunicazione alle Casse Edili territoriali presso cui è iscritta, precisando i motivi che l’Hanno indotta all'utilizzo di contratti di lavoro atipici.


3.3 Tutela della salute e della sicurezza
Al fine di prevenire fenomeni infortunistici e monitorare le condizioni di benessere e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel cantiere, per tutta la sua durata, il CPT - Comitato paritetico territoriale ed i RLST - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale predisporranno, anche a richiesta delle imprese, visite periodiche in ogni singolo cantiere. A tal fine l’INAIL potrà realizzare specifiche iniziative di informazione e diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso la divulgazione di buone pratiche del settore.
Sarà cura dei citati organismi trasmettere report periodici semestrali delle attività svolte al Tavolo Permanente.


3.4 Incrocio del dati
Tramite l’accesso on-line alle notifiche preliminari dei cantieri sul portale della locale Asl di L’Aquila, le Casse edili estrapoleranno, con cadenza mensile, l’elenco dei cantieri in fase di avvio. Incroceranno tali dati con i propri archivi al fine di individuare le imprese edili che non sono iscritte agli EE.BB. L’elenco risultante verrà inviato al Tavolo Permanente per ogni consentita valutazione.


3.5 Formazione obbligatoria
Al fine di certificare i percorsi formativi obbligatori sulla sicurezza, di primo ingresso, periodici e specifici, le imprese si avvarranno in via prioritaria, per tutti i lavoratori impiegati nei cantieri, delle Scuole Edili degli EE.BB. territoriali di settore che ne certificheranno la frequenza ed il raggiungimento degli obiettivi. Sarà cura delle suddette Scuole Edili, preparare report semestrali delle attività svolte in tale ambito e inviare tale report al Tavolo Permanente.


3.6 Sistemazione alloggiativa dei dipendenti
Tutte le imprese con sede al di fuori della Regione Abruzzo, all'atto della apertura del cantiere, comunicheranno ai CPT - Comitati paritetici territoriali degli Enti bilaterali di settore, le modalità di sistemazione alloggiativa dei dipendenti e l’indirizzo della loro dimora. Le Casse Edili incroceranno i dati delle notifiche preliminari con le comunicazioni pervenute ai CPT ed i cantieri ignoti a questi ultimi saranno segnalati al Tavolo Permanente.
Il Tavolo Permanente predisporrà un intervento mirato alla regolarizzazione delle imprese: invierà una preventiva nota di invito a comunicare la sistemazione alloggiativa dei dipendenti e, in caso di mancato riscontro, trasmetterà all’ITL richiesta di accertamento ispettivo. Ai sensi dell'art. 35, comma 5, del D.L. n. 189/2016 le Parti Sociali definiranno, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, gli standard minimi alloggiativi.


3.7 Regolarità DURC di congruità
Le Casse Edili sono tenute ad emettere il DURC di congruità per i cantieri pubblici e privati della ricostruzione secondo quanto stabilito dalle norme e dalle Ordinanze del Commissario della Ricostruzione nell’ambito e nel rispetto del quadro regolatorio nazionale. A tal proposito, tutte le denunce mensili fatte agli EE.BB. dovranno essere effettuate per cantiere e non per azienda. Le Casse Edili, con cadenza mensile, trasmetteranno al Tavolo Permanente l'elenco delle imprese edili per le quali continui a risultare un DURC non congruo, anche a seguito delle procedure previste per la regolarizzazione del cantiere, affinché il Tavolo possa disporre le opportune verifiche anche attraverso l’USR e l’ITL di L’Aquila.


3.8 Dumping contrattuale
Al fine di porre argine al dilagare del fenomeno perpetrato da imprese iscritte all'INPS come edili ma che applicano ai propri lavoratori CCNL di altri settori, o contratti stipulati con organizzazioni sindacali comparativamente non rappresentative sul piano nazionale, con cadenza semestrale, l'INPS di L’Aquila fornirà al Tavolo Permanente, gli elenchi delle imprese iscritte col codice "edilizia” codificati per codice fiscale/partita Iva dell’azienda. Il Tavolo Permanente incrocerà tali dati cori gli elenchi delle imprese edili iscritte presso le Casse Edili territoriali e la risultanza di tale incrocio sarà oggetto di specifico intervento mirato da parte dello stesso Tavolo.


3.9 Collaborazione tra Azienda Sanitaria Locale, Ispettorato del Lavoro ed Enti Bilaterali- Badge elettronico
Al fine di permettere all’ITL una più incisiva e mirata efficacia delle proprie attività, gli EE.BB.. secondo quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D.L. 189/2016 e quanto concordato con l’Accordo di Collaborazione sottoscritto tra la Struttura di Missione e il Commissario al Sisma 2016 in data 30 aprile 2021 all’art. 6, predisporranno un badge di riconoscimento per tutti Ì lavoratori dipendenti di imprese (anche per quelle non iscritte presso le rispettive Casse Edili), recante anche indicazioni informative aggiuntive che ASL e ITL riterranno utili per identificare il lavoratore e la regolarità amministrativa dell'impresa, tenendo conto di quanto definito con apposito accordo di collaborazione sottoscritto con il Commissario presso la Prefettura di Macerata in data 16 dicembre 2019. I Comitati paritetici territoriali ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale comunicheranno al Tavolo Permanente ed agli Organi di Vigilanza, con cadenza mensile, i cantieri nei quali hanno effettuato le loro attività consulenziali. Pur nell’assoluta autonomia di programmazione delle attività ispettive, gli Organi di Vigilanza potranno tenere in considerazione le risultanze delle attività poste in essere dai CPT e dai RLST.
Analogamente si dovrà provvedere per i lavoratori di altri settori e per i lavoratori autonomi.
La Asl e l’ispettorato Territoriale del lavoro produrranno al Tavolo Permanente report statistici periodici sull’andamento della vigilanza nei cantieri e l'indicazione dei cantieri già visitati.
L'ITL avrà cura, in coerenza alla programmazione nazionale dell’INL, di assicurare adeguata vigilanza dei cantieri alla ricostruzione, valutando, in ragione delle indicazioni fomite dalle competenti Direzioni Centrali, le segnalazioni del Tavolo Permanente e delle parti sociali.


3.10 Liste di prenotazione
Sono istituite apposite liste di prenotazione per l’accesso al lavoro che si articolano in due distinte sezioni, una per i lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventi sismici e un'altra per i lavoratori non residenti. Per residenti si dovrà intendere residenti in uno dei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. n.189 del 2016 e s.m.i., mentre la tenuta delle liste di prenotazione dovrà essere a livello provinciale.
Le imprese in regola con quanto previsto dai commi 1, 3, 4 e 6 dell’art. 35 del dl n. 189 che intendono assumere lavoratori per le opere di cui ai commi 1 e 3 del medesimo art. 35 dovranno obbligatoriamente attingere a dette liste (eventualmente facendo produrre la relativa istanza ai già occupati presso l’impresa stessa) senza tuttavia obbligo di preferire la sezione dei residenti e senza obbligo di rispettare eventuali graduatorie.
L’accesso alle liste è a domanda, anche per via telematica, da parte del lavoratore interessato e le stesse saranno tenute presso il Centro per l’impiego e le Casse Edili con modalità informatiche.
 

Articolo 4
INTEGRAZIONI E MODIFICHE

Il presente Protocollo può essere integrato o modificato in ogni momento, di comune accordo tra le Parti, anche con riferimento a nuove esigenze che possano sorgere nel corso della collaborazione o alla necessità od opportunità di una più puntuale definizione di strumenti e modalità di collaborazione.
 

Articolo 5
DURATA DELL’ACCORDO

Il presente Protocollo, che le parti sottoscrivono ciascuna per quanto di competenza in relazione agli impegni espressamente indicati, ha carattere sperimentale e avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione.
Alla scadenza sarà tacitamente rinnovato, salvo diverse intese tra le parti.

L’Aquila, 19 luglio 2021