Ministero delle Imprese e del Made in Italy
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO
DIVISIONE I - ORGANIZZAZIONE, RELAZIONI SINDACALI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE FORME DI LAVORO A DISTANZA
 

Sommario
DISPONE
TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Destinatari
Art. 4 - Principio di non discriminazione
Art. 5 - Ambito territoriale
Art. 6 - Requisiti oggettivi
Art. 7 - Requisiti soggettivi e formazione specifica
Art. 8 - Misurazione e valutazione della performance
TITOLO II - LAVORO AGILE
Art. 9 - Condizioni generali per l’accesso al lavoro agile
Art. 10 - Procedura di avvio e giornate di lavoro agile
Art. 11 - Accordo individuale di lavoro agile
Art. 12 - Decorrenza e durata
Art. 13 - Modalità e luogo di svolgimento della prestazione lavorativa
Art. 14 - Fasce di contattabilità e diritto alla disconnessione
Art. 15 - Recesso
Art. 16 - Monitoraggio e controllo del datore di lavoro
Art. 17 - Strumenti di lavoro
Art. 18 - Obblighi di custodia e riservatezza
Art. 19 - Sicurezza sul lavoro
TITOLO III - LAVORO DA REMOTO:
TELELAVORO DOMICILIARE E LAVORO DECENTRATO

Art. 20 - Finalità e destinatari del lavoro da remoto
Art. 21 - Condizioni generali per lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto
Art. 22 - Recesso
CAPO I - TELELAVORO DOMICILIARE
Art. 23 - Condizioni specifiche per l’accesso al telelavoro domiciliare
Art. 24 - Criteri di preferenza
Art. 25 - Procedura di avvio, giornate di telelavoro domiciliare e rientri in sede
Art. 26 - Accordo individuale di telelavoro domiciliare
Art. 27 - Decorrenza e durata
Art. 28 - Strumenti di lavoro - Prevenzione e sicurezza - Sopralluogo
Art. 29 - Obblighi di diligenza nell’uso delle apparecchiature e sicurezza informatica
Art. 30 - Obblighi del dipendente
Art. 31 - Obblighi del Responsabile
CAPO II - LAVORO DECENTRATO
Art. 32 - Finalità e destinatari del lavoro decentrato
Art. 33 - Procedura di avvio
Art. 34 - Accordo individuale di lavoro decentrato
Art. 35 - Rientri in sede, gestione presenze e trattamento economico
Art. 36 - Postazione di lavoro decentrata e sicurezza
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 37 - Efficacia delle nuove misure
Art. 38 - Rinvio
Allegati:
1. Format Accordo Individuale di Lavoro agile;
2. Format Accordo Individuale di Telelavoro domiciliare;
3. Format Accordo Individuale di Lavoro decentrato;
4. Politiche di accesso in mobilità del personale dipendente: modalità di accesso “telelavoro” e “lavoro agile”;
5. Linee guida servizi telefonia mobile.


Viste le fonti generali di disciplina normativa del rapporto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e le vigenti disposizioni contrattuali:
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, contenente il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento UE n. 2016/679 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e il relativo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) 26 aprile 2022, con il quale è stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti del medesimo Ministero, registrato dalla Corte dei conti il 15 giugno 2022;
- l’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente la direttiva annuale del Ministro con la quale vengono definiti la programmazione e gli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021, firmato il 9 maggio 2022 e le disposizioni vigenti dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite;
Visti gli atti organizzativi generali:
- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato in pari data sulla G.U., Serie Generale n. 264, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, prevede all’art. 2, comma 1, che il Ministero assume la denominazione “Ministero delle Imprese e del Made in Italy” e al successivo comma 4, che le denominazioni “Ministero delle Imprese e del Made in Italy” sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministero dello sviluppo economico”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 198, recante il “Regolamento di definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo Economico”, pubblicato in G.U. n.260 del 30 ottobre 2021;
- il decreto del MiSE (ora MIMIT) di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF), del 26 ottobre 2021, con il quale è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico l’Unità di missione di livello dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell’attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, nell’ambito del Centro di responsabilità del Segretariato Generale;
- il decreto del MiSE (ora MIMIT) del 19 novembre 2021 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, registrato dalla Corte dei conti il 29 dicembre 2021 al n. 1097 e pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16 febbraio 2022;
- l’art. 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 pubblicata in G.U. 20 maggio 2022 n.117;
Viste le fonti di disciplina normativa e contrattuale del telelavoro e del lavoro agile:
- la legge 7 agosto 2015 n. 124 recante: “deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 14 che contiene disposizioni in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
- la legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, in particolare il Capo II - Lavoro agile;
- il decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” che all’articolo 6 introduce il nuovo “Piano Integrato di Attività e Organizzazione” (PIAO), che accorpa, tra gli altri, il Piano operativo del lavoro agile (POLA), il Piano della performance, il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), il Piano triennale dei fabbisogni (PTFP), il Piano delle azioni positive per la parità di genere e il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
- il decreto ministeriale del 26 gennaio 2022 (ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 03.03.2022 n. 176) con il quale è stato approvato il Piano della performance 2022-2024 contenente il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (cfr. allegato 4);
- il decreto ministeriale del 28 giugno 2022 con il quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione (PIAO) contenente il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (cfr. allegato 11);
- il decreto ministeriale del 21 novembre 2022 con il quale è stato approvato il Piano Spostamenti Casa-Lavoro, anno 2022, per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- il Titolo V del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021, recante la disciplina del lavoro a distanza e, in particolare, il Capo I e il Capo II, i quali regolamentano il lavoro agile e le altre forme di lavoro a distanza;
- l’atto organizzativo del Direttore Generale della DG ROB del 28.12.2018, prot.n. 00042192 con il quale era stata avviata una fase di sperimentazione del lavoro agile e la fase di digitalizzazione del telelavoro domiciliare e decentrato;
- le circolari DG ROSIB prot.n. 0009214 del 30.03.2022 e prot.n. 0016926 del 27.06.2022 con le quali, a seguito del termine dello stato di emergenza epidemiologica e nelle more della definizione di apposita aggiornata regolamentazione, sono state fornite indicazioni per la regolamentazione del lavoro agile e del telelavoro;
Ritenuto, in coerenza con la nuova struttura amministrativa e sulla base dell’ampia esperienza maturata, aggiornare le misure organizzative per l’attuazione delle forme flessibili di lavoro, già adottate con provvedimento della Direzione generale per le risorse, l’organizzazione e il bilancio (DG ROB) del 28 dicembre 2018 prot. n. 00042192, nonché applicare le disposizioni del CCNL 2019-2021 comparto Funzioni centrali sul lavoro a distanza, improntate sullo sviluppo del benessere organizzativo;
Tenuto conto delle Politiche di accesso in mobilità del personale dipendente: modalità di accesso “telelavoro” e “lavoro agile” e nelle “Linee guida servizi telefonia mobile”;
Sentito il Comitato Unico di Garanzia del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Preso atto degli esiti del confronto con le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Funzioni Centrali, intervenuto nelle sedute del 13 giugno, 28 luglio, 27 settembre, 15 dicembre 2022 e 26 gennaio 2023 ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera g) del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021;
 

DISPONE

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 - Oggetto

1. Il presente atto contiene le misure organizzative, nell’ambito delle strutture amministrative del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), per l’attuazione del lavoro a distanza, quale modalità flessibile di lavoro, alternativa all’esecuzione della prestazione del dipendente all’interno della sede ministeriale di appartenenza.
Il lavoro a distanza può essere prestato nelle seguenti forme:
a) lavoro agile (smart working);
b) lavoro da remoto (telelavoro domiciliare, lavoro decentrato).
 

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente atto, si intende per:
a) lavoro agile (smart working): modalità flessibile, nello spazio e nel tempo, di esecuzione della prestazione lavorativa subordinata, determinata mediante accordo scritto tra le Parti ed individuata allo scopo di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di incrementare la produttività. L’adempimento della prestazione lavorativa si realizza in parte all’interno della sede di lavoro ed in parte all’esterno, senza una postazione fissa e predefinita, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici atti allo svolgimento dell'attività lavorativa.
b) lavoro da remoto: ulteriore forma di lavoro a distanza prestato, anche con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che comporta l’effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il Dipendente è assegnato. Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo, il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Il lavoro da remoto, realizzabile con l’ausilio di dispositivi tecnologici messi a disposizione dall’Amministrazione, può essere svolto nelle seguenti forme:
b.1) telelavoro domiciliare: prestazione di lavoro eseguita presso il proprio domicilio attraverso l'uso di apparecchiature informatiche ed i necessari collegamenti telefonici e telematici che consentano la connessione con l’Amministrazione cui inerisce la prestazione stessa;
b.2) lavoro decentrato: prestazione di lavoro eseguita a distanza presso una sede ministeriale, centrale o territoriale, diversa rispetto a quella di assegnazione, attraverso l'uso di apparecchiature informatiche ed i necessari collegamenti telefonici e telematici che consentano la connessione con l’Amministrazione cui inerisce la prestazione stessa.
 

Art. 3 - Destinatari

1. Può avere accesso al lavoro agile o al lavoro da remoto il personale non dirigenziale del MIMIT, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, anche in part-time, nonché il personale di altre Amministrazioni pubbliche, in assegnazione temporanea presso la stessa struttura, nel rispetto delle condizioni indicate nel successivo comma.
2. L’assegnazione al lavoro agile e al lavoro da remoto per il personale con contratto a tempo determinato o in comando presso l’Amministrazione non può eccedere la durata del contratto o dell’assegnazione temporanea.
3. Il dipendente, nello stesso periodo di tempo:
- non può fruire contemporaneamente del telelavoro domiciliare e del lavoro agile;
- può usufruire contemporaneamente del lavoro decentrato e del lavoro agile. Nei giorni di rientro in sede il lavoratore decentrato non può usufruire dei giorni di lavoro agile.
4. Ai lavoratori riconosciuti fragili il lavoro a distanza si applica secondo le modalità previste dalle disposizioni dettate a tutela di questa categoria di lavoratori.
 

Art. 4 - Principio di non discriminazione

1. L’attivazione delle modalità flessibili sopra definite non comporta modifiche al trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro che rimane a tutti gli effetti, contrattuali e di legge, rapporto di lavoro dipendente e subordinato, regolato dai contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Funzioni centrali, anche ai fini del trattamento accessorio.
2. La diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non pregiudica le prospettive di sviluppo professionale e formativo previste dalla legge e dalle disposizioni contrattuali e non comporta la definitiva trasformazione della sede di lavoro.
3. L’Amministrazione si impegna, inoltre, per i dipendenti in lavoro a distanza a salvaguardare il pieno inserimento, normativo, professionale e relazionale nel contesto lavorativo di appartenenza, assicurando ai medesimi la pluralità delle informazioni, dei rapporti e delle opportunità professionali, formative, sociali e sindacali, anche al fine di evitare rischi di isolamento ed estraniamento. Si ricorre, ove necessario, ad incontri periodici tra i dirigenti e il personale per verificare criticità o assumere decisioni organizzative al fine di conciliare benessere e funzionalità.
 

Art. 5 - Ambito territoriale

1. Lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto avviene in via ordinaria all’interno del territorio nazionale. Eventuali richieste, correlate a particolari e comprovate esigenze di carattere straordinario, saranno valutate, caso per caso, con le Direzioni Generali coinvolte.
 

Art. 6 - Requisiti oggettivi

1. L’avvio dell’attività lavorativa a distanza presuppone l’individuazione preventiva di linee di attività espletabili in lavoro agile o da remoto, secondo le misure di programmazione stabilite dai rispettivi Centri di Responsabilità Amministrativa, nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale previsto dal CCNL di riferimento.
 

Art. 7 - Requisiti soggettivi e formazione specifica

1. I dipendenti che intendono accedere alle modalità flessibili di lavoro dovranno possedere le competenze operative, informatiche e relazionali necessarie per garantire il corretto svolgimento delle attività a distanza. Nell’ambito del piano della formazione del MIMIT saranno previsti specifici percorsi formativi per il personale che usufruirà di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con l’obiettivo di formare il personale all’utilizzo delle piattaforme di comunicazione nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l’empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni. I percorsi formativi potranno riguardare, inoltre, gli specifici profili relativi alla salute e alla sicurezza per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente di lavoro.
 

Art. 8 - Misurazione e valutazione della performance

1. La misurazione e la valutazione della performance delle prestazioni è effettuata annualmente dal dirigente responsabile sulla base del “Sistema di misurazione e valutazione della Performance”.
 

TITOLO II - LAVORO AGILE
Art. 9 - Condizioni generali per l’accesso al lavoro agile

1. L’accesso al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito al personale non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del Titolo I del presente regolamento.
2. La prestazione può essere eseguita in modalità agile qualora sussistano le seguenti condizioni generali:
a) è possibile delocalizzare, almeno in parte, le attività lavorative che non necessitano di una costante presenza fisica del dipendente presso la sede di lavoro.
b) la prestazione di lavoro agile è eseguita dal dipendente presso il proprio domicilio o altro luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione che consentano il collegamento con gli Uffici amministrativi del MIMIT, dando attuazione ai principi di autonomia e responsabilizzazione, fermo restando le norme in tema di lavoro subordinato;
c) è possibile monitorare e valutare, secondo le singole linee di attività predeterminati nell’accordo di lavoro agile, i risultati conseguiti dal dipendente;
d) l’attività lavorativa al di fuori della sede di lavoro è espletata dal dipendente avvalendosi della dotazione tecnologica fornita dall’Amministrazione in comodato d’uso, da utilizzare esclusivamente per motivi inerenti al lavoro;
e) lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile risulta coerente con le esigenze organizzative e funzionali dell’ufficio al quale il Dipendente è assegnato e, nel contempo, garantisce invarianza dei servizi resi all’utenza.
L’accesso a tale modalità lavorativa non è consentito al personale impegnato esclusivamente in attività che richiedano una presenza continuativa presso la sede di servizio ovvero che prevedano un costante rapporto in presenza con l’utenza, ferma restando la complessiva valutazione delle esigenze organizzative e funzionali delle singole Strutture amministrative, tenuto conto altresì delle risorse a disposizione. Sono esclusi, inoltre, i lavoratori in turno e quelli che svolgono un’attività che richiede l’utilizzo costante di strumentazione non remotizzabile.
 

Art. 10 - Procedura di avvio e giornate di lavoro agile

1. Il Dipendente interessato a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile presenta una manifestazione di interesse al Responsabile della struttura in cui quest’ultimo è assegnato (negli articoli seguenti denominato “Responsabile”) o a chi ne fa le veci, il quale valuterà se ricorrono le condizioni, di cui all’articolo 9.
2. Concluse positivamente le valutazioni in merito alle condizioni di cui all’articolo 9, il Responsabile o chi ne fa le veci, predispone, d’intesa con il Dipendente, un accordo individuale, secondo quanto previsto dall’articolo 11.
3. L’eventuale diniego di ammissione al rapporto di lavoro agile deve essere adeguatamente motivato nonché comunicato al Lavoratore richiedente, con le stesse forme con le quali ne ha fatto richiesta.
4. Al fine di garantire un’efficace interazione con l’Ufficio di appartenenza e un ottimale svolgimento della prestazione, il Lavoratore potrà fruire, su base mensile, di numero 6 giornate di lavoro agile. Il calendario mensile delle giornate di lavoro agile, non fruibili ad ore, è da concordare in via preventiva con il Responsabile dell'ufficio di appartenenza (cfr. art. 11, comma 1, lett. c).
5. Il personale che fruisce degli istituti previsti dalla L. 104/1992, L. 68/1999, ovvero con figli minori di anni 14 e/o il personale il cui domicilio dista dal luogo di lavoro di almeno 50 km, potrà fruire, su base mensile, di numero 8 giornate di lavoro agile. Il calendario mensile delle giornate di lavoro agile, non fruibili ad ore, è da concordare in via preventiva con il Responsabile dell'ufficio di appartenenza (cfr. art.11, comma 1, lett. c). Per il personale con fragilità, il numero dei giorni può, eventualmente, variare su indicazione del medico competente.
6. Il Dipendente, in accordo con il Responsabile, a seguito di specifica richiesta, può eventualmente cumulare le giornate di smart working nel mese di riferimento. È esclusa la cumulabilità, nel mese successivo, delle giornate di lavoro agile non fruite nel mese precedente.
7. La fruizione di giornate di lavoro agile deve essere sempre e comunque autorizzata dal Responsabile tramite gli appositi giustificativi da inserire nell’apposito Sistema di rilevazione delle presenze “Start Web”.
8. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, orizzontale, verticale o misto, le giornate di lavoro agile sono proporzionate al tempo di effettivo lavoro.
 

Art. 11 - Accordo individuale di lavoro agile

1. L’accordo individuale tra il Dipendente e il Responsabile della struttura cui quest’ultimo è assegnato, ai fini della regolarità amministrativa e della prova, è stipulato per iscritto e contiene:
a) la/e linea/e di attività da svolgere e da conseguire all’esterno della sede di lavoro;
b) la durata dell’accordo (data di decorrenza, data di cessazione);
c) l’indicazione del numero di giornate mensili da svolgere a distanza;
d) recesso;
e) indicazione delle fasce di contattabilità, dei tempi di riposo nonché delle misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del dipendente dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
f) la modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;
g) le specifiche concernenti la sicurezza, la connettività e la manutenzione della dotazione informatica.
2. La stipulazione dell’accordo di lavoro agile avviene attraverso la piattaforma informatica “Servizi DG ROB”, disponibile nella rete intranet, mediante accesso, con il proprio account personale del Ministero, alla sezione "Lavoro a distanza” - “LAVORO AGILE” - “Presentazione accordi”. Una volta effettuato l’accesso, allo scopo di assicurare uniformità ed omogeneità di applicazione, il portale mette a disposizione dell’utente il format di accordo per la stipula del lavoro agile, da compilare negli elementi essenziali di cui al comma 1 e negli eventuali ulteriori elementi, concordati in ragione delle peculiarità e specificità delle esigenze di servizio e di conciliazione rappresentate dalle parti sottoscrittrici. Al termine della compilazione di tutte le pagine del format, l’utente con il tasto “invia” provvede alla trasmissione di tale accordo al Responsabile, il quale può validarlo o, dandone adeguata motivazione, non validarlo.
3. L’accordo sottoscritto è comunicato tempestivamente, mediante flusso documentale, al Dipendente e al Responsabile nonché al Direttore Generale della Direzione nella quale il Dipendente presta servizio e alle Divisioni I, V e VI della DG ROSIB, con gli estremi dell’avvenuta protocollazione.
4. Nell’accordo il lavoratore dichiara, altresì, di attenersi alle prescrizioni ricevute dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 e 2 del presente regolamento e che avrà cura di scegliere un luogo della prestazione, al di fuori della sede lavorativa, adeguato ad assicurare la connessione, la riservatezza e la sicurezza propria sulla base della formazione ricevuta e nel rispetto delle anzidette prescrizioni nonché di quelle contenute nelle Politiche di accesso in mobilità del personale dipendente: modalità di accesso “telelavoro” e “lavoro agile” e nelle “Linee guida servizi telefonia mobile” che costituiscono parte integrante dell’accordo in forma allegata;
 

Art. 12 - Decorrenza e durata

1. L’accordo di lavoro agile decorre dalla data concordata con il Responsabile ed indicata nell’accordo e avrà una durata minima di sei mesi sino ad una massima di dodici mesi.
 

Art. 13 - Modalità e luogo di svolgimento della prestazione lavorativa

1. Il Lavoratore sceglie discrezionalmente il luogo o i luoghi in cui espletare l’attività lavorativa senza una postazione fissa e al di fuori della sede ministeriale, avendo cura di assicurare la connettività e la sicurezza dei dati trattati e la riservatezza dei documenti utilizzati per la prestazione lavorativa, attenendosi alle prescrizioni ricevute anche ai fini della salute e sicurezza nello svolgimento dell’attività lavorativa. È possibile ricorrere agli uffici competenti dell’Amministrazione per ricevere consulenza nella valutazione di eventuali rischi e, all’esito, prescrizioni aggiuntive alle quali attenersi.
2. La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta secondo l’articolazione giornaliera stabilita con l’accordo tra le Parti, senza precisi vincoli di orario, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti dai CCNL, salvo il rispetto delle fasce di contattabilità e di inoperabilità, previste all’articolo 14.
3. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile è esclusa l’attribuzione del buono pasto e non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato e lavoro svolto in condizioni di rischio. Ai fini del calcolo dell’orario di lavoro settimanale, la giornata di lavoro agile è rilevata dal “Sistema StartWeb” con l’orario standard di 7 ore e 12 minuti.
4. Il Responsabile della Divisione organizza in modo flessibile l’attività dell’ufficio, lasciando invariati i servizi all’utenza e programmando le attività da effettuare in lavoro agile, al fine di garantire il puntuale andamento delle attività.
5. Nel caso di impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile o al verificarsi di problematiche di natura tecnica connesse al malfunzionamento dei sistemi informatici, il Dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Responsabile, che potrà richiamarlo a lavorare in presenza. In tal caso, il Dipendente è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine dell’orario di lavoro.
6. Il Responsabile della Divisione, per straordinarie e non preventivabili esigenze di servizio, che dovranno essere comunicate e debitamente motivate al lavoratore agile, per iscritto, almeno un giorno prima, ha la facoltà di richiedere la presenza in sede del Dipendente e, per le stesse ragioni, modificare in qualsiasi momento la calendarizzazione del lavoro agile.
 

Art. 14 - Fasce di contattabilità e diritto alla disconnessione

1. Il Dipendente deve garantire, nell’arco della giornata di lavoro agile, la contattabilità sia telefonica che via mail o con altre modalità similari per un massimo di 4 ore, in fasce orarie anche discontinue, indicate nell’accordo individuale.
2. Fatte salve le fasce di contattabilità di cui al comma 1, al Lavoratore in modalità agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche. A tal fine, nell’accordo individuale deve essere indicata la fascia oraria di inoperabilità (diritto alla disconnessione), non inferiore a 11 ore consecutive, durante la quale il Dipendente ha diritto ad interrompere il collegamento con gli strumenti tecnologici utilizzati per l’esecuzione della prestazione di lavoro e non può essere contattato dall’ufficio.
3. Nelle fasce di contattabilità, il Dipendente può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai CCNL o dalle norme di legge. Durante la fruizione di tali permessi, per la durata degli stessi, il Dipendente è sollevato dagli obblighi della fascia di contattabilità.
 

Art. 15 - Recesso

1. Durante il periodo di svolgimento dell’accordo di lavoro agile, sia il Responsabile che il Lavoratore agile possono, con un preavviso non inferiore a 15 giorni lavorativi e fornendo specifica motivazione, recedere dall’accordo e interromperne l’esecuzione prima della sua naturale scadenza. Nel caso di lavoratori con disabilità, ai sensi dell’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso da parte dell’Amministrazione non può essere inferiore a 90 giorni, ai sensi della Legge n. 81/2017.
2. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere senza preavviso, indipendentemente dalla durata dell’accordo.
3. Costituiscono, a titolo esemplificativo, ipotesi di giustificato motivo di recesso:
a) la cessazione dal servizio del Dipendente a qualsiasi titolo;
b) la mancata realizzazione delle linee di attività previste nell’accordo individuale;
c) il venir meno delle condizioni di cui all’art.9;
d) il trasferimento del Dipendente ad altra struttura amministrativa;
e) la valutazione negativa della Performance per due annualità consecutive (la violazione grave da parte del Lavoratore delle norme e l’utilizzo scorretto delle attrezzature che abbia causato danno ingiustificato e/o costi all’Amministrazione, ferme restando le responsabilità disciplinari e amministrative);
f) il riordino delle competenze del Ministero, di una Direzione Generale, di una Divisione o parte di essa che impediscono la prosecuzione dell’accordo di lavoro agile;
g) motivate esigenze del Dipendente.
 

Art. 16 - Monitoraggio e controllo del datore di lavoro

1. La Direzione Generale competente adotta le misure organizzative interne per consentire, ai dipendenti che ne fanno richiesta, l’accesso al lavoro agile e la gestione del relativo rapporto.
2. Il lavoro agile non modifica il potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, esercitato con modalità analoghe a quelle applicate alla prestazione lavorativa resa presso la sede di servizio e si espliciterà attraverso la verifica dell’esecuzione delle linee di attività assegnate.
3. Tra il Dipendente in lavoro agile e il Responsabile della Struttura di assegnazione sono condivisi attività e compiti puntuali, chiari e misurabili tali da consentire il monitoraggio dei risultati. Per assicurare il buon andamento delle attività, il dipendente e il Responsabile si confronteranno con periodicità.
 

Art. 17 - Strumenti di lavoro

1. Al Dipendente viene assegnata una postazione di lavoro, consistente in PC, mouse e tastiera, strumenti software necessari a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati per l’accesso esterno alla rete del Ministero, nonché una scheda SIM dati e un router portatile, nei limiti delle disponibilità. Il Dipendente può essere autorizzato, a richiesta, a far uso di attrezzature proprie, previa verifica da parte della Divisione V della DG ROSIB della sussistenza di requisiti tecnici e di sicurezza equipollenti a quelli delle attrezzature messe a disposizione dall’Amministrazione.
2. Il Lavoratore agile avrà cura di osservare le cautele e le appropriate modalità di uso richieste per la protezione e la sicurezza dei dati e delle informazioni accessibili da remoto.
3. Per il lavoro agile dovranno essere utilizzate esclusivamente le tecnologie già disponibili, in caso contrario, verrebbero meno le necessarie condizioni di sicurezza per garantire accessi di livello più riservato ai sistemi dell’Amministrazione.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno disponibili:
a) e-mail;
b) servizio cloud;
c) applicativi web interni presenti su team.mise.gov.it;
d) protocollo informatico;
e) videoconferenza.
4. Per la configurazione dei dispositivi in uso e per un loro migliore utilizzo, il Lavoratore agile dovrà attenersi alle indicazioni della Divisione V della DG ROSIB. Come previsto dalle Politiche di accesso in mobilità del personale dipendente: modalità di accesso “telelavoro” e “lavoro agile”, allegate al presente atto, l’Assistenza Informatica non è autorizzata, in alcun modo, ad effettuare operazioni di backup o di configurazione dei dispositivi di proprietà del Dipendente.
5. Con l’utilizzo della modalità agile il Dipendente è consapevole del fatto che - in caso di furto, smarrimento del dispositivo mobile - l’Amministrazione può procedere da remoto alla cancellazione dei dati ivi contenuti.
6. Non è in alcun caso consentita la trattazione di dati e documenti dell’Amministrazione con modalità diverse dal collegamento da remoto alla postazione di lavoro e ai sistemi applicativi necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa messi a disposizione dagli Uffici.
7. Le spese riguardanti i consumi elettrici, quelle di manutenzione delle apparecchiature non fornite dall’amministrazione, sono a carico del Dipendente.
 

Art. 18 - Obblighi di custodia e riservatezza

1. Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza la documentazione utilizzata, i dati e gli strumenti tecnologici eventualmente messi a disposizione dall’Amministrazione.
2. La Divisione V della DG ROSIB determina le specifiche tecniche minime e di sicurezza dei dispositivi mediante predisposizione di nota informativa che costituirà, in allegazione, parte integrante e sostanziale dell’accordo individuale.
3. Nell’esecuzione della prestazione di lavoro, il Dipendente è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e tutela della privacy e di quanto previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del MIMT.
 

Art. 19 - Sicurezza sul lavoro

1. È obbligo del lavoratore agile attenersi alle norme di diligenza e di sicurezza e collaborare fattivamente con l’Amministrazione allo scopo di garantire un adempimento sicuro, corretto e proficuo della prestazione di lavoro.
2. La Divisione I della DG ROSIB, - Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro - comunica all’INAIL i nominativi dei lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in modalità agile.
 

TITOLO III - LAVORO DA REMOTO:
TELELAVORO DOMICILIARE E LAVORO DECENTRATO
Art. 20 - Finalità e destinatari del lavoro da remoto

1. Il lavoro da remoto per il personale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy risponde alle seguenti finalità:
a) razionalizzare la distribuzione degli spazi ministeriali e l’assegnazione delle dotazioni tecnologiche dell’amministrazione;
b) garantire pari opportunità e misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
c) avere la possibilità di impiego di soluzioni organizzative in grado di conseguire un miglior utilizzo delle risorse umane, che potrebbero rimanere indisponibili, in tutto o in parte, per taluni periodi di tempo;
d) promuovere una mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa- lavoro-casa, nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico in termini di volumi e di percorrenze.
2. I destinatari di tale modalità flessibile di lavoro sono individuati all’articolo 3 del presente atto.
 

Art. 21 - Condizioni generali per lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto

1. La prestazione da remoto può essere eseguita quando sussistono le seguenti condizioni generali:
a) è possibile delocalizzare, almeno in parte, le attività assegnate al Dipendente le quali non necessitano di una costante presenza fisica presso la sede di lavoro;
b) sono disponibili le strumentazioni tecnologiche dell’Amministrazione idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro di appartenenza;
d) lo svolgimento della prestazione in modalità da remoto risulta coerente con le esigenze organizzative e funzionali dell’Ufficio al quale il Dipendente è assegnato e non pregiudica la qualità dei servizi erogati all’utenza;
e) è assicurata la comunicazione con i Dirigenti/Colleghi mediante l’utilizzo di strumenti telefonici e telematici, essendo sufficiente il contatto diretto solamente nei giorni di rientro periodico;
f) è possibile monitorare l’esecuzione delle linee di attività svolte dal Dipendente.
2. La valutazione tecnica sulla telelavorabilità delle linee di attività e del grado di digitalizzazione necessario dei processi è svolta dalla Divisione V - Sistemi informativi e trasformazione digitale - della DG ROSIB, quale centro di competenza del Ministero, per i compiti stabiliti dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nell’ambito dello studio della fattibilità informatica.
 

Art. 22 - Recesso

1. Durante il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro da remoto, sia il Responsabile che il Lavoratore da remoto possono, con un preavviso non inferiore a 15 giorni lavorativi e fornendo specifica e adeguata motivazione, recedere dall’accordo e interromperne l’esecuzione prima della sua naturale scadenza. Nel caso di lavoratori con disabilità, ai sensi dell’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso dell’Amministrazione non può essere inferiore a 90 giorni.
2. La presenza di un giustificato motivo consente di recedere senza preavviso.
3. Costituiscono, a titolo esemplificativo, ipotesi di giustificato motivo di recesso:
a) la cessazione dal servizio del Dipendente a qualsiasi titolo;
b) la mancata realizzazione degli obiettivi indicati nell’accordo individuale di telelavoro;
c) il venir meno delle condizioni di cui all’art. 21;
d) il trasferimento del Dipendente ad altra struttura amministrativa;
e) la valutazione negativa della prestazione (performance);
f) il riordino delle competenze del Ministero, di una Direzione Generale, di una Divisione o parte di essa che impediscono la prosecuzione dell’accordo individuale da remoto.
 

CAPO I - TELELAVORO DOMICILIARE
Art. 23 - Condizioni specifiche per l’accesso al telelavoro domiciliare

1. Possono accedere allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di telelavoro domiciliare con vincolo di tempo i dipendenti con qualifica non dirigenziale del MIMIT, nella misura non superiore al 15% del personale in servizio presso ciascuna Direzione Generale, che abbiano adeguate competenze in materia di:
- procedura tecnica per la connessione da remoto ivi compreso l’utilizzo di piattaforme di comunicazione da remoto;
- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e rischi connessi all'utilizzo dei dispositivi tecnologici;
- misure di sicurezza anche comportamentale sul corretto utilizzo e sulla tutela delle informazioni, dei beni o materiali dell’Amministrazione;
- protezione e sicurezza dei dati personali.
2. L’Amministrazione concorda con il Dipendente il luogo ove viene prestata l’attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni e dell’ergonomia della postazione di lavoro, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno semestrale.
 

Art. 24 - Criteri di preferenza

1. In caso di richieste superiori al numero delle posizioni in telelavoro domiciliare previste, il Responsabile utilizzerà i seguenti criteri di preferenza:
a) sussistenza delle patologie e condizioni di cui al D.M. 4 febbraio 2022 certificate dal medico di medicina generale del lavoratore: 2 punti;
b) condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992: 2 punti;
c) condizione di handicap ex art. 3, comma 1, L. 104/1992: 1,5 punti;
d) condizione di disabilità ex Legge 68/1999: 1,5 punti;
e) esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi con handicap grave, debitamente certificato nei modi e con le forme previste dalla Legge 104 del 1992: 1,5 punti;
f) gravidanza o esigenze di cura di figli minori fino a 14 anni: 1,5 punti;
g) mono genitorialità con figlio/a figli/e minori fino a 14 anni: 1,5 punti;
h) maggiore distanza dal domicilio al luogo di lavoro di almeno 50 km e relativi tempi di percorrenza: 1 punto;
i) età anagrafica superiore ai 60 anni: 0,5 punti.
I suddetti punteggi sono fra loro cumulabili. In caso di eventuale parità di posizione la precedenza è determinata:
a) dalla maggiore età anagrafica;
b) dalla maggiore distanza del domicilio dal luogo di lavoro;
c) dalla maggiore anzianità di servizio nell’Amministrazione.
 

Art. 25 - Procedura di avvio, giornate di telelavoro domiciliare e rientri in sede

1. Il Dipendente interessato a svolgere la prestazione lavorativa in modalità di telelavoro domiciliare presenta una manifestazione di interesse al Responsabile o a chi ne fa le veci, della Divisione ove presta servizio, che valuterà se ricorrono le condizioni, di cui agli articoli 21 e 23.
2. Il Responsabile valuta le richieste di accesso al telelavoro domiciliare pervenute dai dipendenti e, considerate le esigenze organizzative dell’Ufficio e il rispetto della percentuale massima per Direzione Generale, sottoscrive, con ciascun dipendente ammesso al telelavoro domiciliare, un accordo individuale sulla base di un format, fornito dall’Amministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 26. L’eventuale diniego di ammissione al telelavoro domiciliare deve essere adeguatamente motivato nonché comunicato al lavoratore richiedente, con le stesse forme con le quali ne ha fatto richiesta.
3. Il Dipendente ammesso al telelavoro domiciliare svolge la prestazione lavorativa presso il proprio domicilio effettuando uno o due rientri settimanali, non frazionabili ad ore, secondo un calendario da concordare in via preventiva con il Responsabile dell'ufficio di appartenenza. Ciascun dipendente nelle giornate in cui svolge la prestazione lavorativa in modalità di telelavoro domiciliare è tenuto a rispettare l’orario di lavoro e dovrà effettuare le timbrature, in entrata ed in uscita, mediante accesso al proprio cartellino sul sistema “StartWeb”, che consentirà di visualizzare la voce analitica “Timbratura telelavoro”. Durante l’orario di servizio, il dipendente è contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari. Il Dipendente può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dal CCNL o dalle norme di legge.
4. Nei giorni di rientro nella sede di lavoro, il Lavoratore è tenuto a rispettare le norme vigenti in materie di orario di lavoro ed eventuali crediti e debiti orari, cumulati nei giorni di rientro, non possono essere riassorbiti o recuperati nelle giornate di telelavoro.
5. Al fine di garantire un’efficace interazione con l’Ufficio di appartenenza e un ottimale svolgimento della prestazione, il Lavoratore potrà, d’intesa con il Responsabile, cumulare le giornate di rientro su base mensile.
6. Per il personale con fragilità, il numero dei giorni può variare su indicazione del medico competente, e l’accordo di telelavoro domiciliare si applica con le modalità previste dalle eventuali disposizioni dettate a tutela di tale categoria di lavoratori. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, orizzontale o verticale, la prestazione lavorativa in sede è riproporzionata al tempo di lavoro effettivo.
7. Sono garantiti, nei giorni di telelavoro domiciliare, tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari, trattamento economico e buono pasto.
 

Art. 26 - Accordo individuale di telelavoro domiciliare

1. Oggetto dell’accordo di telelavoro domiciliare con vincolo di tempo è l’esecuzione di attività individuate dall’Amministrazione e assegnate dal Responsabile dell’Ufficio al dipendente. In particolar modo, l’accordo deve descrivere il contenuto della prestazione lavorativa, nei termini di:
a) indicazione delle linee di attività da svolgere in modalità di telelavoro domiciliare con vincolo di tempo;
b) durata dell’accordo e specifica indicazione delle giornate di rientro in sede;
c) indicazione del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, previamente verificato dall’Amministrazione;
d) recesso;
e) modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;
f) impegno del Lavoratore a rispettare in sede di telelavoro domiciliare le prescrizioni
sulla salute e sicurezza sul lavoroda remoto con vincolo di tempo.
2. La stipulazione dell’accordo di telelavoro domiciliare avviene attraverso la piattaforma informatica “Servizi DG ROB”, disponibile nella rete intranet, mediante accesso, con il proprio account personale del Ministero, alla sezione "Lavoro a distanza” - “TELELAVORO DOMICILIARE” - “Presentazione accordi”. Una volta effettuato l’accesso, allo scopo di assicurare uniformità ed omogeneità di applicazione, il portale mette a disposizione dell’utente il format di accordo per la stipula del telelavoro domiciliare, da compilare negli elementi essenziali di cui al comma 1 e negli eventuali ulteriori elementi, concordati in ragione delle peculiarità e specificità delle esigenze di servizio e di conciliazione rappresentate dalle parti sottoscrittrici. Al termine della compilazione di tutte le pagine del format, l’utente con il tasto "invia” provvedeautomaticamente alla trasmissione di tale accordo al Responsabile, il quale può validarlo o, dandone adeguata motivazione, non validarlo. L’accordo validato dal Responsabile viene trasmesso in automatico alla Divisione I della DG ROSIB per eseguire gli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il RSPP, effettuato con esito positivo il sopralluogo presso il domicilio del Dipendente, inserisce sul portale l’avvenuto sopralluogo e avvia la protocollazione.
3. L’accordo sottoscritto è comunicato tempestivamente, mediante flusso documentale, al Dipendente e al Responsabile nonché al Direttore Generale della Direzione nella quale il Dipendente presta servizio e alle Divisioni I, V e VI della DG ROSIB, con gli estremi dell’avvenuta protocollazione.
4. Nell’accordo il Lavoratore dichiara, altresì, di attenersi alle prescrizioni in materia di sicurezza e prevenzione ricevute dall’Amministrazione e che avrà cura di scegliere il domicilio della prestazione adeguato ad assicurare la connessione, la riservatezza e la sicurezza propria sulla base della formazione ricevuta e nel rispetto delle anzidette prescrizioni nonché di quelle contenute nelle Politiche di accesso in mobilità del personale dipendente: modalità di accesso "telelavoro” e "lavoro agile” e nelle “Linee guida servizi telefonia mobile” che costituiscono parte integrante dell’accordo in forma allegata.
 

Art. 27 - Decorrenza e durata

1. L’accordo di telelavoro domiciliare decorre dalla data di protocollazione dell’accordo e ha una durata minima di un anno sino ad una massima di due anni.
 

Art. 28 - Strumenti di lavoro - Prevenzione e sicurezza - Sopralluogo

1. Il Dipendente assegnato a svolgere la prestazione lavorativa in modalità di telelavoro domiciliare, con vincolo di tempo, ex art. 41 CCNL, dovrà avere a disposizione una postazione di lavoro in linea con i principi ergonomici secondo gli standard di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni.
2. La conformità dell’ambiente domestico alle norme legali e contrattuali relative alla prevenzione e alla sicurezza della salute dei lavoratori è certificata dal Responsabile della Sicurezza (RSPP) mediante apposito sopralluogo nel domicilio del Dipendente; quest’ultimo avrà cura di fornire le certificazioni eventualmente richieste. Pertanto, alla data concordata del sopralluogo, il Dipendente dovrà essere già in possesso della componente hardware e software.
3. La postazione di telelavoro domiciliare sarà soggetta alla verifica della sua idoneità sia nella fase di avvio che successivamente con frequenza almeno semestrale da concordare con il lavoratore.
4. Acquisita la certificazione di conformità dell’ambiente domestico alle norme legislative e contrattuali relative alla prevenzione e alla sicurezza della salute dei lavoratori prende avvio la prestazione lavorativa in modalità di telelavoro domiciliare. Nel caso di variazione di domicilio avvenuta dopo l’assegnazione del telelavoro domiciliare, il Lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente tale variazione al “Servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
5. Le dotazioni informatiche messe a disposizione dall’Amministrazione devono essere utilizzate esclusivamente per ragioni di servizio, non devono subire alterazioni della configurazione di sistema, ivi inclusa la parte relativa alla sicurezza. È fatto divieto di effettuare installazioni di software non preventivamente autorizzate. Per ragioni di sicurezza preordinate alla protezione della rete e dei dati, l’ufficio competente provvede alla configurazione dei dispositivi e alla verifica della loro compatibilità. Il Dipendente è personalmente responsabile della sicurezza, custodia e conservazione in buono stato delle dotazioni informatiche fornitegli, salvo l’ordinaria usura derivante dall'utilizzo e salvo eventi straordinari e imprevedibili.
6. In presenza di problematiche tecniche o di sicurezza informatica che impediscano o ritardino sensibilmente lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche derivanti da rischi di perdita o divulgazione di informazioni dell’Amministrazione, il Dipendente è tenuto a dare tempestiva informazione al proprio Dirigente e, qualora le suddette problematiche dovessero rendere impossibile la prestazione, il Dipendente è tenuto a rientrare in presenza.
7. Per sopravvenute e documentate esigenze di servizio, il dipendente può essere richiamato in sede, con un preavviso di almeno 48 ore.
8. Le spese riguardanti i consumi elettrici, quelli di manutenzione delle apparecchiature non fornite dall’Amministrazione, sono a carico del dipendente.
9. Al Dipendente viene assegnata una postazione di lavoro, consistente in PC, mouse e tastiera, strumenti software necessari a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati per l’accesso esterno alla rete del Ministero, nonché una scheda SIM dati e un router portatile.
 

Art. 29 - Obblighi di diligenza nell’uso delle apparecchiature e sicurezza informatica

1. La postazione di telelavoro potrà essere utilizzata esclusivamente per le attività attinenti al rapporto di lavoro ed il Dipendente è tenuto ad utilizzarla con diligenza, obbligandosi a non manomettere in alcun modo gli apparati, a non consentirne ad altri l'utilizzo, nonché a riconsegnare all'Amministrazione le attrezzature affidate in uso al termine dell'attività di telelavoro. Inoltre, il Dipendente autorizzato al telelavoro è tenuto a rispettare le norme sulla sicurezza e a permettere, secondo modalità e tempi preventivamente concordati e anche in modalità con accesso da remoto, l’effettuazione degli interventi manutentivi sulle attrezzature in uso da parte degli addetti alla manutenzione.
2. In occasione dei rientri in sede, al fine di evitare la duplicazione dei costi relativi alle attrezzature, il Dipendente è tenuto, salvo eccezione motivata ed accolta in fase di valutazione tecnica preventiva dell’accordo di telelavoro domiciliare, a portare in Ufficio e ad utilizzare la postazione mobile assegnata. Non rientrano tra le motivazioni accettabili in deroga all’uso esclusivo della postazione mobile, a titolo esemplificativo:
a) la necessità dell’uso dello scanner, in quanto verrebbe meno l’elevata informatizzazione della prestazione;
b) la necessità di avere particolari file a disposizione in quanto si può sopperire con gli strumenti cloud messi a disposizione del Ministero;
c) la necessità di avere un monitor più grande in quanto tutti i computer portatili possono essere connessi a monitor esterni già presenti presso le sedi del Ministero.
3. L’assistenza tecnica sulla postazione di telelavoro si effettua, ove possibile, da remoto. In caso di guasti che comportino interventi non realizzabili con tale modalità entro un giorno lavorativo, il Dipendente è tenuto al rientro in sede, dove sarà effettuata l’assistenza. Per guasti che richiedano più di un giorno per la riparazione, il Dipendente in telelavoro sarà dotato di una postazione di lavoro sostitutiva, se disponibile, diversamente presterà servizio in sede.
4. In relazione alla sicurezza informatica il Dipendente dovrà attenersi a quanto previsto nella Politiche di accesso in mobilità del personale dipendente: modalità di accesso “telelavoro” e “lavoro agile”. In particolare, il Dipendente sarà tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) non è permesso l’utilizzo della postazione di lavoro da parte di altro personale non autorizzato (familiari, amici, conoscenti, ecc.);
b) è fatto divieto assoluto di condividere le credenziali di accesso con chiunque;
c) è vietato lasciare la postazione incustodita senza il preventivo blocco di accesso (attivazione manuale dello screen saver);
d) al telelavorista è consentita la configurazione della propria rete Wi-Fi attiva presso il domicilio a condizione che l’attribuzione dell’indirizzo IP venga effettuato mediante DHCP (no IP fisso);
e) è consentita l’installazione dei driver delle stampanti multifunzione da utilizzare nella sede del telelavoro tramite il supporto dell’assistenza informatica;
f) non è consentita l’installazione di software diverso da quanto previsto dalla configurazione della postazione di lavoro senza l’autorizzazione da parte della Divisione V della DG ROSIB;
g) durante gli spostamenti la postazione di lavoro non dovrà mai essere lasciata incustodita, neppure per brevi periodi.
5. La copertura assicurativa già attiva nei confronti del personale ha valenza anche contro i rischi accettabili durante l’intero arco di svolgimento delle attività in telelavoro.
6. Gli oneri degli eventuali adattamenti dei dispositivi e delle attrezzature messe a disposizione del telelavoratore sono posti a carico del competente centro di costo.
 

Art. 30 - Obblighi del dipendente

1. Il Dipendente durante lo svolgimento della prestazione è tenuto ai medesimi obblighi comportamentali ai quali deve conformarsi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza.
2. Il Dipendente è tenuto a rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del Responsabile.
3. Il Dipendente è tenuto al rispetto dei doveri di comportamento previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal Codice di comportamento
dell’Amministrazione.
4. Il Dipendente è tenuto al rispetto dell’obbligo di custodia e riservatezza della documentazione, dei dati e delle informazioni inerenti all’Amministrazione e utilizzati in connessione con la prestazione lavorativa, rispettando le previsioni del Regolamento UE679/2016 e del d.lgs. n.196/2003 s.m.i in materia di trattamento e protezione dei dati personali.
5. Nell'eventualità di un infortunio durante la prestazione in modalità di telelavoro domiciliare con vincolo di tempo, il dipendente fornisce tempestiva e dettagliata informazione all’Ufficio ove presta servizio.
 

Art. 31 - Obblighi del Responsabile

1. Il Responsabile monitora l’attività svolta dal Dipendente verificando periodicamente il raggiungimento dei risultati in relazione ai carichi di lavoro attribuiti.
 

CAPO II - LAVORO DECENTRATO
Art. 32 - Finalità e destinatari del lavoro decentrato

1. Al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro e migliorare gli spostamenti casa-lavoro- casa, il lavoro decentrato consente la realizzazione delle attività presso una sede ministeriale diversa rispetto a quella di assegnazione. Il Dipendente rimane incardinato alla Divisione/Ufficio di appartenenza.
2. I destinatari di tale modalità di lavoro a distanza sono i dipendenti di cui all’art. 3 del presente Atto organizzativo.
 

Art. 33 - Procedura di avvio

1. La DG ROSIB, con cadenza annuale, avvia una ricognizione con le Direzioni Generali, per determinare le disponibilità minime di postazioni di lavoro decentrato presso le diverse sedi ministeriali. La DG ROSIB, con apposita nota, comunica gli esiti della ricognizione alle Direzioni Generali, che altresì saranno pubblicati sulla rete Intranet del Ministero.
2. Il Dipendente, che intende prestare la propria attività lavorativa in modalità di lavoro decentrato in una sede del Ministero diversa da quella di servizio, inoltra richiesta al proprio Responsabile, mediante compilazione di apposito format, che sarà disponibile sulla rete intranet. Il Responsabile qualora sia favorevole all’attivazione del lavoro decentrato, provvederà a trasmetterlo alla Divisione I della DG ROSIB.
3. In caso di richieste superiori al numero di postazioni disponibili, si procede a stilare un’apposita graduatoria e il Dipendente in posizione utile, stipula, d’intesa con il Responsabile del proprio Ufficio e con il Responsabile della struttura ospitante, un accordo individuale di cui al successivo articolo.
4. Le modalità della procedura di dettaglio per avviare il lavoro decentrato saranno rese note con apposita e successiva circolare della DG ROSIB.
 

Art. 34 - Accordo individuale di lavoro decentrato

1. Oggetto dell’accordo di lavoro decentrato è l’esecuzione di attività individuate e assegnate dal Responsabile dell’Ufficio al Dipendente. In particolar modo, l’accordo deve descrivere il contenuto della prestazione lavorativa, nei termini di:
a) indicazione delle linee di attività da svolgere in modalità di lavoro decentrato;
b) data di decorrenza dell’accordo;
c) recesso;
d) modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;
e) impegno del Lavoratore a rispettare le prescrizioni sulla salute e sicurezza sul lavoro.
2. La stipulazione dell’accordo di lavoro decentrato avviene attraverso la piattaforma informatica “Servizi DG ROB”, disponibile nella rete intranet, mediante accesso, con il proprio account personale del Ministero, alla sezione "Lavoro a distanza” - “LAVORO DECENTRATO”- “Presentazione accordi”. Una volta effettuato l’accesso, allo scopo di assicurare uniformità ed omogeneità di applicazione, il portale mette a disposizione dell’utente il format di accordo per la stipula del lavoro decentrato, da compilare negli elementi essenziali e negli eventuali ulteriori elementi, concordati in ragione delle peculiarità e specificità delle esigenze di servizio e di conciliazione rappresentate dalle parti sottoscrittrici. Al termine della compilazione di tutte le pagine del format, l’utente con il tasto “invia” provvede alla trasmissione di tale accordo al Responsabile del proprio Ufficio, il quale lo valida e per la successiva validazione viene trasmesso di nuovo in automatico al Responsabile dell’Ufficio ospitante.
3. L’accordo sottoscritto è comunicato tempestivamente, mediante flusso documentale, al Dipendente e ai Responsabili nonché al Direttore Generale della Direzione nella quale il Dipendente presta servizio e alle Divisioni I, V, VI e VII della DG ROSIB, con gli estremi dell’avvenuta protocollazione.
4. Il Lavoratore rimane assegnato alla struttura di appartenenza e continua a svolgere la prestazione lavorativa, nella sede prescelta, secondo gli accordi presi con il Responsabile.
 

Art. 35 - Rientri in sede, gestione presenze e trattamento economico

1. La frequenza dei rientri nella sede di assegnazione è indicata nell’accordo individuale.
2. Il Responsabile e il Dipendente possono concordare modalità di rientro diverse che conciliano le esigenze organizzative dell’Ufficio con quelle personali del Dipendente.
3. Gli oneri per gli spostamenti tra le sedi e i rientri sono sempre a carico del Dipendente e non è previsto alcun tipo di rimborso forfettario.
4. Il Dipendente è tenuto al rispetto del normale orario di lavoro ed è autorizzato dal proprio Dirigente allo svolgimento di lavoro straordinario nei limiti contrattuali.
5. La rilevazione della presenza in servizio è effettuata mediante il sistema automatizzato in uso. La gestione della rilevazione resta di competenza dell’Ufficio di appartenenza, che sarà appositamente autorizzato.
6. Sono garantiti, durante la prestazione in modalità di lavoro decentrato, tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro.
7. Il Dipendente deve attenersi agli orari di servizio della struttura ospitante.
 

Art. 36 - Postazione di lavoro decentrata e sicurezza

1. Il Dipendente in lavoro decentrato usa i dispositivi informatici resi disponibili dalla struttura amministrativa decentrata prescelta.
2. Il Dipendente è tenuto alla cura e all’utilizzo responsabile della postazione di lavoro fornita dall’amministrazione, al dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti.
3. Gli oneri relativi alla postazione di lavoro e agli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono a carico del competente Datore di lavoro.
4. La sicurezza nel luogo di lavoro è affidata al Datore di lavoro responsabile della sede ove il dipendente presta l’attività, il quale dovrà accertarsi della presenza fisica del Dipendente, nonché garantire la formazione relativa alle procedure di emergenza.
 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 37 - Efficacia delle nuove misure

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente l’atto organizzativo del Direttore Generale della DG ROB del 28.12.2018, prot. n. 00042192.
2. Gli accordi di cui al presente regolamento saranno efficaci:
- dal 16 aprile 2023 per la prestazione lavorativa in modalità agile;
- dal 1° luglio 2023 per la prestazione lavorativa in modalità lavoro decentrato;
- dal 1° ottobre 2023 per la prestazione lavorativa in modalità telelavoro domiciliare.
3. Nelle more dell’assegnazione da parte dell’Amministrazione degli strumenti informatici, il Dipendente che intende ricorrere alla modalità di lavoro agile può utilizzare la propria dotazione informatica, sempre che sia conforme alle misure minime di sicurezza emanate dalla Divisione V - Sistemi informativi e trasformazione digitale della DG ROSIB.
4. L’Amministrazione si impegna ad effettuare un confronto periodico, con cadenza almeno annuale, con le OO.SS. e il CUG per verificare l’andamento del lavoro a distanza e discutere di eventuali proposte di modifica al presente Regolamento.
5. Ulteriori indicazioni applicative saranno rese con apposite circolari della Direzione Generale e le risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio.
 

Art. 38 - Rinvio

1. Restano ferme le norme vigenti in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni e ad esse si rinvia per quanto non previsto dal presente atto.
 

Il Direttore Generale
(Dott. Gianfrancesco Romeo)
 

ALLEGATI