Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
Reparto VI
Sicurezza della Navigazione e Marittima
3°Ufficio

Roma, data del protocollo

A: CAPITANERIE DI PORTO
(Autorità Designata/di Sicurezza)
UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI
(p.p. Uffici Marittimi dipendenti interessati)
DIREZIONI MARITTIME
E, p.c. Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne

Circolare Titolo: Security n. 54/2023

Argomento: PNSM Rev.1 - Parte IV - Background check. Modalità rilascio tesserini di accesso alle Port Facilities.

Riferimenti:
a) Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali” (edizione 2021) Rev. 1 - D.M. 287 del 20.09.2022.
b) Circolare Security n. 52/2022 del 30.12.2022.
c) Circolare Security n. 53/2022 del 17.01.2023.

1. Scopo
Partecipare ai Comandi territoriali competenti al rilascio dei tesserini in argomento (per l’accesso alle port facilities insistenti in porti non sede di Adsp) le procedure per il rilascio/rinnovo del tesserino di accesso alle port facilities a seguito di superamento del background check.

2. Premessa
La parte IV - paragrafo 4.2 - del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali, citato in riferimento, prevede, tra le più rilevanti modifiche, che “Tutte le persone che accedono agli impianti portuali - come individuati nei singoli PFSP - soggetti alla normativa internazionale di sicurezza dei trasporti marittimi, diversi dai passeggeri, dai dipendenti dell’Autorità Marittima, dell’Autorità di Sistema Portuale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell’Agenzia delle Dogane e delle Guardie Particolari Giurate e del personale navigante che vi accede per imbarcare, che stabilmente svolgono un’attività professionale a bordo delle navi o all’interno della port facility, sono soggetti ad un controllo preventivo sui precedenti personali (c.d. background-check).
Il superamento del background check consente il rilascio del tesserino di accesso nelle port facilities da parte dell’Autorità di sistema Portuale, ove presente, ovvero dell’Autorità Marittima.

3. Disposizioni
Con la finalità di dare pratica attuazione alle citate previsioni sono state adottate, a similitudine di quanto già predisposto con la Circolare in rife c), le procedure per il rilascio/rinnovo/sostituzione del “tesserino di accesso” (allegato A) e predisposto - con l’allegato B - il relativo modello da considerarsi parte integrante della presente circolare.

4. Conclusioni
La presente Circolare è pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera alla sezione “Sicurezza della Navigazione”¹ a fini di pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 69/2009 e, esclusivamente, inviata alle parti interessate cui compete la puntuale implementazione delle misure ivi indirizzate.
Il personale del 3° Ufficio - Maritime security è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO

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¹ https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione
 

Allegato A alla Circolare Security n. 54/2023

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Reparto VI - Sicurezza della Navigazione e Marittima
 

PROCEDURE
RILASCIO TESSERINO DI BGC
PNSM 2021 REV. 1 - PARTE IV - PARAGRAFO 4.2


1. MODALITÀ DI RILASCIO
a) Il rilascio del tesserino è subordinato al superamento dei controlli preventivi sui precedenti personali (c.d. background-check).
b) La competenza per l’accesso alle port facilities - insistenti in porti non sede di Autorità di Sistema Portuale - è dell’Autorità Marittima.
c) Il datore di lavoro presenta via P.E.C. all’Autorità Marittima competente la richiesta di rilascio del tesserino per il personale interessato, corredata dalla seguente documentazione:
i. fototessera in formato elettronico (formato JPG);
ii. copia di un documento di identità in corso di validità. In caso di cittadini stranieri, anche copia del titolo di soggiorno in corso di validità, qualora previsto dalle norme vigenti;
iii. autodichiarazione dell’interessato attestante la residenza relativa almeno agli ultimi cinque anni secondo le modalità previste dal D.P.R.445/2000;
iv. per coloro che negli ultimi cinque anni sono stati residenti all’estero per un periodo di almeno sei mesi, una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero - debitamente legalizzata, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana conforme all’originale nelle modalità previste dall’art. 33 del D.P.R. 445/2000 - attestante di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione e di non essere sottoposto a procedimenti penali;
v. evidenza di contratto di lavoro o impegnativa di assunzione per il personale da assumere successivamente.
d) L’Autorità Marittima, effettuata la verifica di completezza della documentazione, provvede a trasmettere via P.E.C. all’Ufficio di Polizia di Frontiera, ovvero all’Ufficio con attribuzioni di Polizia di Frontiera e, in mancanza, alla Zona di Polizia di Frontiera competente per territorio, i dati in formato elettronico ai fini della verifica di competenza.
e) Alla ricezione dell’esito favorevole del controllo, l’Autorità Marittima provvede a rilasciare il tesserino.
f) Il modello di tesserino, (riportato in Allegato B), reca:
i. il numero progressivo di rilascio;
ii. il nome e cognome - luogo e data di nascita - la fotografia del titolare;
iii. la Società di appartenenza;
iv. la firma del titolare;
v. il porto e la/le port facilities per cui è valido;
vi. l’Autorità che lo ha rilasciato;
vii. la data di rilascio e di scadenza (5 anni dal rilascio).
g) I tesserini - elaborati in formato elettronico - possono essere rilasciati in formato cartaceo per la consegna al datore di lavoro istante o, in alternativa, trasmessi via PEC direttamente in formato elettronico non modificabile, per la successiva stampa a cura dello stesso.
h) Il datore di lavoro curerà la consegna ai diretti interessati, previo perfezionamento del campo “firma del titolare”.
i) I tesserini rilasciati dovranno essere registrati e conservati elettronicamente dall’Autorità Marittima e resi disponibili per gli eventuali controlli dell’Autorità Competente.
j) In caso di esito negativo comunicato dall’ufficio di Polizia competente, l’Autorità Marittima provvede a comunicare al datore di lavoro il rigetto dell’istanza.

2. MODALITÀ DI RINNOVO
a) Il rinnovo del tesserino è subordinato al completamento di un nuovo controllo dei precedenti penali che va ripetuto ogni 5 anni, secondo le modalità di cui al precedente punto 1.
b) A tal fine il datore di lavoro dovrà presentare le richieste per il personale interessato, complete della documentazione prevista, almeno 3 mesi prima della scadenza riportata sul tesserino.
c) All’atto della ricezione del documento rinnovato, il datore di lavoro provvederà a distruggere i tesserini scaduti/sostituiti.

3. SMARRIMENTO/FURTO
a) In caso di smarrimento o furto, il datore di lavoro presenterà richiesta per un nuovo rilascio allegando la denuncia dell’interessato effettuata agli Uffici delle Autorità di pubblica sicurezza.
b) L’Autorità Marittima provvede al rilascio di un nuovo tesserino riportante la data di scadenza del tesserino smarrito/sottratto.

4. CAMBIO INCARICO/AGGIORNAMENTO DATI
a) In caso di cessazione dall’incarico il datore di lavoro informa l’Autorità che ha rilasciato il tesserino provvedendo contestualmente, salvo che ricorra l’ipotesi di cui alla successiva lettera b), a trasmettere lo stesso per la successiva distruzione.
b) In caso in cui la persona già titolare di tesserino assuma l’incarico presso altro datore di lavoro:
i. Il nuovo datore di lavoro presenta via P.E.C. all’Autorità competente la richiesta di rilascio del tesserino, corredata dalla seguente documentazione:
> fototessera in formato elettronico (formato JPG);
> copia, fronte e retro, del tesserino da sostituire;
> evidenza di contratto di lavoro o “impegnativa di assunzione”;
ii. la fototessera e la copia del tesserino non dovranno essere allegati all’istanza, qualora l’Autorità sia la stessa che ha rilasciato il tesserino da sostituire;
iii. l’Autorità, effettuata la verifica di completezza della documentazione, provvede a rilasciare il tesserino secondo le modalità di cui al precedente punto 1. lettere g), h) e i);
iv. il nuovo tesserino riporterà la data di scadenza del tesserino sostituito;
v. l’interessato potrà continuare ad utilizzare il tesserino da sostituire, accompagnato da una dichiarazione del nuovo datore di lavoro, fino alla ricezione del nuovo tesserino;
vi. all’atto della ricezione del documento rinnovato, il nuovo datore di lavoro provvederà a restituire il tesserino sostituito per la successiva distruzione.
c) Qualsiasi variazione dei dati contenuti sul tesserino dovrà essere comunicata all’Autorità che ha rilasciato il tesserino che provvederà all’aggiornamento e rilascio di nuovo tesserino riportante la data di scadenza del precedente.