Regione Marche
Deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2022 n. 770
L.R. n. 18/2021, art. 4, comma 3, lett. u) - approvazione del regolamento in materia di telelavoro (o lavoro da remoto) e revoca della deliberazione n. 256 del 02/03/2020.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Direzione Risorse Umane e strumentali dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente della Direzione Risorse Umane e strumentali e l’attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Programmazione integrata, UE e Risorse finanziarie, umane e strumentali;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”
 

DELIBERA

- di approvare in applicazione dell’art. 4, comma 3, lett. u) della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, il regolamento in materia di telelavoro (o lavoro da remoto) come da allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Tale documento contiene la disciplina e le modalità operative per l’applicazione dell’istituto, l’informativa inerente la sicurezza e la salute del personale, nonché la policy per la sicurezza informatica e l’utilizzo degli strumenti informativi e telematici;
- di stabilire che il regolamento produce effetti a decorrere dall’approvazione del presente atto;
- di revocare la deliberazione n. 256 del 02/03/2020 avente ad oggetto “Definizione dei criteri generali e delle modalità di attuazione in materia di telelavoro”.
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
Art. 4 della Legge 16 giugno 1998, n. 191
DPR 8 marzo 1999, n. 70
Art. 1 CCNL 14.09.2000 "Disciplina sperimentale del telelavoro "
Art. 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (legge Madia)
DGR n. 256 del 02/03/2020 ad oggetto “Definizione dei criteri generali e delle modalità di attuazione in materia di telelavoro”
Intesa sullo “Schema di Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni (16 dicembre 2021)”

Motivazione
La legge n. 191 del 1998, art. 4 e il CCNL 14.9.2000, art. 1- comparto Regioni enti locali - hanno introdotto elementi di flessibilità nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, tra i quali la modalità del telelavoro. Il DPR n. 70/1999 ha stabilito criteri generali concernenti l'organizzazione del telelavoro conformemente a quanto disposto dalla legge di riferimento.
La legge 7 agosto 2015, n. 124 concernente "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ha evidenziato la necessità di individuare strumenti di conciliazione vita e lavoro al fine di incrementare la produttività dello stesso. L'art. 14 in particolare ha previsto che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro agile).
Il 16 dicembre 2021, è stata siglata l’intesa che approva lo schema di “Linee guida per lo smart working nella Pubblica amministrazione”, funzionale alla definizione del contenuto della successiva contrattazione collettiva; le linee guida, prevedono, oltre alle indicazioni circa lo svolgimento del lavoro agile, specifici riferimenti alla modalità di lavoro da remoto con particolare riferimento alle forme del telelavoro domiciliare e decentrato presso centri satellite.
La Giunta regionale con deliberazione n. 345 del 28/03/2022 ha approvato il regolamento sul lavoro agile ordinario; relativamente al telelavoro invece specifiche disposizioni erano state già adottate con precedenti atti, da ultimo con deliberazione n. 256 del 02/03/2020.
Tuttavia in relazione alle recenti modifiche normative in materia di lavoro agile, nonché alle linee guida sopra citate, si rende necessario revisionare le disposizioni inerenti il telelavoro anche in un’ottica di semplificazione e informatizzazione del procedimento.
Pertanto con il presente atto si intende adottare il nuovo regolamento di telelavoro per i dipendenti della Giunta regionale finalizzato a introdurre soluzioni organizzative atte a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro , attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della stessa in uno spazio idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato, nel rispetto dell’orario di lavoro giornaliero.
In particolare per l’anno 2022 vengono attivate le seguenti tipologie di telelavoro domiciliare:
1) telelavoro domiciliare annuale;
2) telelavoro domiciliare per esigenze straordinarie;
3) telelavoro domiciliare per esigenze temporanee e/o imprevedibili;
Al punto 1) accedono i dipendenti a tempo indeterminato previa partecipazione allo specifico avviso predisposto annualmente dalla struttura competente in materia di personale.
Il telelavoro di cui ai punti 2) e 3) può essere riconosciuto al personale anche dirigenziale e a tempo determinato al ricorrere delle condizioni indicate all’articolo 3, comma 1, lettera a), punti II) e III) del regolamento.
Tenuto conto della perdurante circolazione del virus SARS-CoV-2 è stata prevista una specifica priorità per i dipendenti con patologie riconducibili alle casistiche di cui al DM 4 febbraio 2022 che facciano domanda al bando per telelavoro domiciliare annuale. Resta inteso che tutti quelli che rientrano nella casistica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), punto II) sono autorizzati a presentare la relativa domanda.
Tutti i titolari di progetti di telelavoro annuale autorizzati secondo la disciplina previgente sono tenuti a partecipare al bando che sarà predisposto. In ogni caso, ove non rientrino nella graduatoria approvata, vengono fatti salvi gli effetti dei progetti di telelavoro attualmente in corso fino alla naturale scadenza come previsto dall’art. 16, comma 3 del regolamento.
La domanda per tutte le casistiche di telelavoro va redatta utilizzando lo specifico giustificativo reso disponibile nella piattaforma CohesionWork che permetterà in automatico la generazione del progetto di telelavoro.
La disciplina approvata con il presente atto può essere adeguata in occasione dell’approvazione del nuovo CCNL atteso per l’autunno o di circostanze sopravvenute.
Il presente regolamento è stato oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali e la RSU nell’incontro svoltosi in data 13/06/2022. Al termine dello stesso, l’ufficio si è impegnato a trasmettere alla parte sindacale il regolamento modificato secondo quanto concordato in tale sede, come di fatto avvenuto in data 16 giugno u.s.
Tutto ciò premesso si propone di adottare conforme deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

 

Allegato 1

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TELELAVORO (O LAVORO DA REMOTO)

ART. 1
DEFINIZIONE

1. Il telelavoro (o lavoro da remoto) è finalizzato a introdurre soluzioni organizzative atte a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti della Giunta regionale, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della stessa in uno spazio idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato, nel rispetto dell’orario di lavoro giornaliero.
2. Il telelavoro si realizza all’interno del preesistente rapporto di lavoro; rimangono invariate la struttura di assegnazione e l’inquadramento del dipendente.
3. Il telelavoro è alternativo e non cumulabile con lo smart working di cui all’art. 18 della L. 22 maggio 2017, n. 81, dal quale si differenzia, oltre che per le finalità a cui risponde, anche per i seguenti aspetti:
a. il luogo di lavoro diverso dalla sede dell’ufficio è individuato in maniera fissa nel progetto di telelavoro ed è soggetto da parte dell’amministrazione a verifica di conformità alle norme generali di prevenzione e sicurezza;
b. il dipendente in telelavoro è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dal lavoro prestato in sede con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro, inclusi obblighi e diritti legati a riposi, pause, permessi orari;
c. nel telelavoro, la fornitura della postazione di lavoro completa, comprensiva di mobilio, è a carico dell’amministrazione che la concede in comodato d’uso gratuito per la durata del progetto.
 

ART. 2
FINALITA’

1. L’Amministrazione regionale ricorre al telelavoro al fine di:
a. favorire l’integrazione lavorativa dei dipendenti nel caso in cui, per cause dovute a condizioni di disabilità o altri impedimenti di natura oggettiva, personali o familiari, anche transitori, risulti particolarmente gravoso lo spostamento casa-lavoro e viceversa;
b. incrementare il benessere organizzativo, promuovendo in contemporanea la mobilità sostenibile nell’ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano.
2. Come previsto dall’art. 6, comma 4, dell’Intesa sullo schema di linee guida in materia di lavoro agile del 16 dicembre 2021, l’Amministrazione può adottare il lavoro da remoto, anche nel caso di attività, previamente individuate dalla stessa, “ove è richiesto un presidio costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che consentano la continua operatività ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai sistemi informativi oltreché affidabili controlli automatizzati sul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro”.
 

ART. 3
TIPOLOGIE DI TELELAVORO

1. Le tipologie di lavoro da remoto attuabili sono:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente:
I - telelavoro domiciliare annuale: rientrano in questa tipologia i progetti di telelavoro attivati in relazione ad esigenze di conciliazione vita-lavoro legate, in particolare, all’organizzazione familiare, specialmente se determinate dalla presenza di minori o anziani all’interno del nucleo familiare. In apposito atto di pianificazione annuale, viene stabilito il numero massimo dei posti a disposizione per tale casistica nell’ambito della percentuale di cui all’articolo 5, comma 1;
II - telelavoro domiciliare per esigenze straordinarie: rientrano in questa tipologia i progetti di telelavoro domiciliare attivati in relazione al riconoscimento di situazioni di handicap grave del dipendente ai sensi dell’art. 3, c. 3 della legge 104/92 o di patologie gravi dello stesso che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili come stabilito dalle normative contrattuali. Ai sensi dell’art. 37, c. 2 del CCNL 21 maggio 2018, “l’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni o da enti accreditati”. Questa tipologia di telelavoro ha durata coincidente con quella della causa che ne giustifica il riconoscimento. In ogni caso è necessario comunicare annualmente alla struttura competente in materia di personale il permanere della causa che ne ha giustificato il riconoscimento.
III - telelavoro domiciliare per esigenze temporanee e/o imprevedibili: in caso di documentate esigenze familiari o personali a carattere temporaneo e/o imprevedibile, di durata superiore a un mese e presumibilmente inferiore a 6 mesi, è possibile adibire il dipendente a telelavoro - anche senza fornitura dell’intera strumentazione - qualora lo stesso sia in condizioni di lavorare e quando l’assenza potrebbe determinare significativi ritardi dell’attività dell’amministrazione;
b) altra forma di lavoro a distanza da “centri satellite” con benefici in termini di conciliazione dei tempi di vita-lavoro; i centri satellite possono essere dislocati presso:
a. le sedi decentrate territoriali della Giunta regionale, acquisito l’assenso del dirigente della struttura dirigenziale ospitante;
b. le sedi di altri enti pubblici presenti sul territorio regionale, valutati l’interesse e l’economicità
della soluzione proposta, previa stipula di apposita convenzione;
c. le sedi di soggetti privati site nel territorio regionale, valutati l’interesse e l’economicità della soluzione proposta, previa stipula di apposita convenzione.
 

ART. 4
ATTIVITA’ TELELAVORABILI

1. Per attività telelavorabili si intendono le singole attività, tra quelle alle quali è adibito ciascun dipendente, che possono essere gestite al di fuori del luogo di lavoro dove normalmente vengono svolte, quali risultanti nel documento “Mappatura delle attività” disponibile all’interno della Point nella sezione Servizi al dipendente - smart working/telelavoro e/o dal decreto annuale delle linee di attività redatto da ciascun responsabile di struttura dirigenziale
2. Un’attività è telelavorabile quando:
a) l’attività riguarda la creazione, l’elaborazione e trasmissione di informazioni, dati, documentazione e si svolge con un elevato grado di autonomia;
b) l’attività non prevede il contatto personale diretto con l’utenza presso un ufficio o uno sportello ovvero rapporti con interlocutori che non possano essere gestiti con efficacia attraverso strumenti telematici e/o concentrati nei giorni di presenza effettiva in ufficio;
c) l’attività non richiede incontri e riunioni frequenti con i colleghi, anche di altre strutture dirigenziali, o prevede riunioni efficacemente gestibili tramite piattaforme telematiche;
d) la prestazione è chiaramente definita e gli obiettivi assegnati ben identificabili e misurabili quanto al loro raggiungimento.
 

ART. 5
ACCESSO AL TELELAVORO DOMICILIARE ANNUALE E PRESSO CENTRI SATELLITE

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno viene predisposto apposito piano annuale per l’utilizzo del telelavoro con indicazione del numero di postazioni di telelavoro domiciliari e satellitari disponibili nel limite massimo del 5% del personale del comparto a tempo indeterminato. Le casistiche di telelavoro di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), punti II e III non sono ricomprese nella percentuale di cui al periodo precedente.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno viene pubblicato un avviso per individuare i dipendenti da avviare al telelavoro.
3. Possono presentare domanda di telelavoro i dipendenti del comparto in servizio a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno o parziale, qualora svolgano attività telelavorabili ai sensi del precedente art. 4.
4. La struttura responsabile in materia di personale effettua un’istruttoria delle richieste pervenute in risposta all’avviso con le modalità previste al successivo articolo 7.
5. Nel caso in cui le richieste superino il numero di posti disponibili, viene predisposta una graduatoria, nel rispetto dei seguenti criteri di precedenza definiti in coerenza con l'art. 4 dell'Accordo quadro del 23 marzo 2000 e con il presente regolamento:
a) dipendente con patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, riconducibile alle casistiche di cui al DM 4 febbraio 2022;
b) dipendente con handicap accertato ai sensi dell’art. 4 e con le caratteristiche di cui all’art. 3, comma 1 della legge 104/92;
c) dipendente in situazione di gravità psicofisica ancorché non accertata ai sensi della legge 104/92, ma certificata da struttura pubblica competente;
d) assistenza a conviventi con grave handicap accertato ai sensi dell’art. 4 e con le caratteristiche di cui all’art. 3, comma 3 della legge 104/92;
e) assistenza ai parenti o affini, anche non conviventi, entro il secondo grado o entro il terzo nei casi di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 con grave handicap accertato, ai sensi dell’art. 4 e con le caratteristiche di cui all’art. 3, comma 3 della legge 104/92;
f) assistenza a conviventi con handicap accertato ai sensi dell’art. 4 e con le caratteristiche di cui all’art. 3, comma 1 della legge 104/92;
g) assistenza ai parenti o affini, anche non conviventi, entro il secondo grado o entro il terzo nei casi di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 con handicap accertato, ai sensi dell’art. 4 e con le caratteristiche di cui all’art. 3, comma 1 della legge 104/92;
h) assistenza a parenti o affini fino al terzo grado conviventi in situazione di gravità psicofisica ancorché non accertata ai sensi della legge 104/92, ma certificata da struttura pubblica competente;
i) assistenza a parenti o affini fino al terzo grado anche non conviventi nei casi di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 in situazione di gravità psicofisica ancorché non accertata ai sensi della legge 104/92, ma certificata da struttura pubblica competente;
j) organizzazione familiare con riferimento all’età del minore fino a 3 anni compiuti;
k) organizzazione familiare con riferimento all’età del minore fino a 8 anni compiuti;
l) organizzazione familiare con riferimento all’età del minore fino a 12 anni compiuti;
m) difficoltà di raggiungimento della sede di lavoro dal proprio domicilio, in termini di distanza kilometrica quale risultante da Google Maps o strumenti analoghi;
n) difficoltà di ricongiungimento familiare dovute alla lontananza della sede di lavoro del coniuge/convivente dal domicilio che impedisca il ricongiungimento familiare quotidiano.
6. Per il criterio relativo alla distanza kilometrica, viene riconosciuta una maggiore priorità, in corrispondenza di una maggiore distanza.
7. A seguito dell’applicazione dei suddetti criteri di precedenza, in caso di parità, si privilegia il dipendente di età anagrafica maggiore.
8. Il dirigente della struttura competente in materia di personale adotta con decreto la graduatoria e la comunica agli interessati.
 

ART. 6
ACCESSO AL TELELAVORO DOMICILIARE PER ESIGENZE STRAORDINARIE E PER ESIGENZE TEMPORANEE E/O IMPREVEDIBILI

1. Le richieste di accesso al telelavoro domiciliare per esigenze straordinarie o temporanee e/o imprevedibili quali definite al precedente articolo 3 possono essere inoltrate dal personale
interessato in qualsiasi periodo dell’anno, al verificarsi di una delle condizioni che le giustificano.
2. Il personale interessato presenta, con un anticipo adeguato rispetto alla decorrenza e comunque non inferiore a 10 giorni, una proposta di progetto redatta congiuntamente con il responsabile della struttura di appartenenza, come al successivo articolo 7, da corredare con la documentazione comprovante le specifiche esigenze.
3. La struttura competente in materia di personale effettua l’istruttoria delle domande pervenute e provvede alla validazione.
4. Le tipologie di telelavoro di cui al comma 1 del presente articolo possono essere richieste anche dal personale dirigenziale e dal personale a tempo determinato.
 

ART. 7
MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEL TELELAVORO

1. L'attuazione delle forme di telelavoro domiciliare o da centro satellite avviene attraverso la predisposizione del progetto mediante apposito giustificativo di Cohesion come da allegato A, previa autorizzazione del dirigente. Ai fini dell’efficacia del progetto, la presentazione della domanda da parte del dipendente e la validazione da parte del dirigente costituiscono sottoscrizione.
2. Gli adempimenti procedurali necessari per l’attivazione del telelavoro sono:
- compilazione della proposta di progetto mediante giustificativo Cohesion;
- autorizzazione del giustificativo da parte del dirigente responsabile;
- istruttoria da parte della struttura responsabile in materia di personale;
- “allestimento” della postazione (attrezzature hardware e software, eventuale tavolo, poltrona ergonomica, e/o altro mobilio necessario) come definita al successivo articolo 10 e verifiche - di norma da remoto e in modalità digitale - di idoneità del locale, ai fini della conformità alle vigenti norme in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro;
- validazione da parte della struttura responsabile in materia di personale.
3. La decorrenza del progetto di telelavoro inizia il primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la validazione da parte della struttura responsabile in materia di personale.
4. Per i soli progetti di telelavoro domiciliare per esigenze straordinarie o per esigenze temporanee e/o imprevedibili la decorrenza inizia dal giorno successivo alla data di validazione da parte della struttura competente in materia di personale.
 

ART. 8
DISPOSIZIONI RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura del rapporto di lavoro subordinato in atto; vengono pertanto, garantiti gli istituti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa e decentrata tenendo conto della specialità della prestazione in modalità telelavoro.
2. Il telelavoratore domiciliare o dislocato presso centro satellite in locali non nella disponibilità della Giunta regionale, presenta su base settimanale, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000 circa l’orario di lavoro prestato. La dichiarazione, firmata digitalmente o in forma autografa, va trasmessa al proprio operatore presenze e al dirigente responsabile.
3. Previo accordo con il dirigente responsabile, vengono individuati due periodi di un’ora nell’arco della giornata in cui il dipendente è disponibile per comunicazioni da parte dell’amministrazione.
4. Il telelavoro viene svolto di norma fino a un massimo di 4 giornate alla settimana prevedendo almeno un giorno di presenza in sede. In caso di telelavoro per esigenze “temporanee e/o
imprevedibili” di cui all’art. 3 c. 1 lett a), punto III, il dirigente e il dipendente possono concordare modalità di rientro diverse.
5. Il dipendente che presta la propria attività in telelavoro da centro satellite coincidente con una sede della Giunta regionale non è tenuto ad alcun rientro presso la sede ordinaria - salvo diversa valutazione del dirigente da indicare nel progetto di telelavoro - ed effettua le timbrature nel terminalino presente nella sede ospitante.
6. Durante le giornate in telelavoro domiciliare non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive, sono invece garantiti i riposi, le pause e permessi orari.
7. Il telelavoratore domiciliare non ha diritto al buono pasto la cui erogazione è prevista solo nei giorni di rientro obbligatorio presso la sede di lavoro, secondo quanto stabilito dalla disciplina dell’orario di lavoro dell’Ente.
8. Non è previsto il rimborso delle spese di trasporto né di missione per gli accessi presso la sede della struttura di appartenenza nei giorni determinati nel progetto.
9. Ai dipendenti in telelavoro è garantita, alla condizione del rientro in sede, la partecipazione ai corsi di formazione in presenza diretti ai dipendenti regionali, attinenti all’attività svolta e concordati con il dirigente della struttura di appartenenza. È garantita altresì al dipendente il livello di informazione e comunicazione istituzionali previsto per tutto il personale regionale.
10. È garantito l’esercizio dei diritti sindacali. Il lavoratore deve essere informato e deve poter partecipare all’attività sindacale dell’amministrazione come previsto dalla contrattazione vigente.
11. Il lavoratore ha il dovere della riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnategli e di quelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell’ente.
12. Per gli aspetti giuridici ed economici non espressamente richiamati dal presente articolo resta confermata la disciplina contenuta contrattazione collettiva vigente.
13. Il dipendente che presta la propria attività in telelavoro è tenuto a trasmettere al proprio dirigente un report quindicinale firmato digitalmente o in forma autografa con l’indicazione delle attività svolte nel periodo di riferimento.
 

ART. 9
INTERRUZIONE E REVOCA

1. Durante l’esecuzione del progetto, l’amministrazione può comunicare al dipendente, previa motivazione, la necessità di interruzione dello stesso, con la garanzia di un preavviso di almeno 30 giorni.
2. Il dipendente addetto al telelavoro può presentare per iscritto all’amministrazione di appartenenza una richiesta motivata di reintegrazione nell’ordinario rapporto di lavoro, non prima che siano trascorsi sei mesi dall’avvio del progetto; tale termine può essere derogato solo in presenza di gravi e comprovati motivi personali sopravvenuti, che rendano impossibile proseguire l’esperienza di telelavoro.
 

ART. 10
POSTAZIONE DI TELELAVORO

1. Per postazione di telelavoro si intende la necessaria attrezzatura tecnologica (hardware e software) ed eventuale mobilio (scrivania, sedia, ecc.), qualora necessari.
2. L’amministrazione concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata l’attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno semestrale. Nel caso di telelavoro domiciliare, concorda con il lavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio per effettuare la suddetta verifica.
3. Il lavoro da remoto viene realizzato, di norma, con l’ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall’amministrazione in comodato, che ne garantisce anche la manutenzione e la gestione dei sistemi di supporto.
4. La strumentazione ed i collegamenti necessari per la postazione di telelavoro secondo il più aggiornato standard tecnologico è a cura dell’Amministrazione.
5. Qualsiasi guasto dovuto all’attrezzatura tecnologica deve essere subito segnalato dal telelavoratore all'amministrazione, la quale, qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, ha la facoltà di ordinare il rientro del telelavoratore per il periodo necessario al ripristino del sistema.
6. Per i progetti di telelavoro domiciliare annuale e per esigenze straordinarie il lavoratore utilizza il proprio collegamento internet e l’amministrazione gli corrisponde un rimborso forfettario annuale pari a 50 euro.
7. Per i progetti di telelavoro domiciliare annuale e per esigenze straordinarie, l’amministrazione corrisponde al lavoratore una somma a titolo di rimborso dei consumi energetici (luce e gas), pari a 1/3 delle spese sostenute fino al tetto massimo di 300 euro annui (per l’ipotesi di quattro giornate di telelavoro, da riproporzionarsi in caso di un minor numero di giornate telelavorate).
8. I rimborsi sono erogati normalmente in occasione del pagamento dello stipendio di novembre.
9. La postazione di lavoro può essere utilizzata esclusivamente per le attività inerenti il rapporto di lavoro.
10. Fermo restando la copertura INAIL in caso di infortuni come per i dipendenti che lavorano in sede, l’amministrazione stipula polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
a. Danni alle attrezzature in dotazione, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
b. Danni a cose o persone, compresi i familiari del dipendente derivanti dall’uso delle attrezzature.
 

ART. 11
SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. Nel lavoro da remoto, il dipendente deve attenersi a tutte le norme e regolamenti in vigore, nonché prestare la dovuta attenzione per evitare che si producano situazioni pericolose o si verifichino infortuni.
2. Il dipendente è tenuto ad utilizzare la postazione di telelavoro esclusivamente per motivi inerenti il lavoro, a rispettare le norme di sicurezza, incluse gli allegati 1 e 2 al presente regolamento rispettivamente denominati “Salute e sicurezza del personale” e “Policy per la sicurezza informatica e per l’utilizzo degli strumenti informativi e telematici”. Il dipendente si impegna altresì a non manomettere in alcun modo le apparecchiature, a non variare la configurazione della postazione, a non sostituirla con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici, a non utilizzare collegamenti alternativi o complementari.
3. Nel telelavoro domiciliare la disponibilità, nell'abitazione del lavoratore interessato, di un ambiente o uno spazio di lavoro dedicato all'attività nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è condizione necessaria per l’autorizzazione; il dipendente deve presentare certificazione di conformità dell’impianto elettrico per i locali destinati alla postazione di lavoro.
4. Al fine di verificare la corretta applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza, l’Amministrazione e le autorità competenti ove necessario, hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro; ove il telelavoratore svolga l’attività nel proprio domicilio, tale accesso è subordinato a preavviso e al consenso come prestato all’interno del progetto di telelavoro.
 

ART. 12
VERIFICA PRESTAZIONI

1. La metodologia di lavoro comporta una valutazione delle prestazioni del lavoratore orientata ai risultati. Il sistema di valutazione esistente è adeguato e tale da garantire la parità di trattamento con i dipendenti che operano in sede.
2. Fermo restando che nessun dispositivo di controllo può essere attivato all'insaputa dei lavoratori, la verifica dell'adempimento della prestazione viene effettuata dal dirigente a cui il dipendente è assegnato.
3. Nel progetto di telelavoro vengono definiti i risultati da raggiungere da parte del dipendente; il dirigente verifica l'andamento dell'attività in telelavoro, in riferimento agli obiettivi annuali di performance individuali e organizzativi.
4. Qualora dalle verifiche effettuate dovesse emergere che il dipendente non ha provveduto all’esecuzione dei compiti assegnati per cause allo stesso imputabili, sarà cura del responsabile della posizione organizzativa di riferimento segnalare prontamente tale circostanza al dirigente, per l’interruzione del progetto di telelavoro o per la valutazione di eventuali sanzioni. Resta ferma la possibilità che il dirigente accerti direttamente le condizioni che giustificano i provvedimenti di cui al periodo precedente.
 

ART. 13
MONITORAGGIO ED EFFETTI DEL TELELAVORO

1. Sulla base dei dati a disposizione o previa somministrazione di appositi questionari, la struttura competente in materia di personale attiva un monitoraggio al fine di verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- favorire il miglioramento del clima lavorativo (miglioramento dei rapporti interpersonali, della motivazione, del senso di appartenenza; diminuzione dell’ansia e dello stress) anche attraverso il BOM (Benessere Organizzativo Marche);
- favorire il rientro dal part-time o l’aumento della base oraria del personale part-time;
- favorire il rientro dalla maternità in tempi più brevi e/o la riduzione del numero di giorni richiesti per congedi e/o aspettative.
 

ART. 14
TRASPARENZA

1. Il Piano annuale e il numero delle procedure di telelavoro domiciliari attivate sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Marche - Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo dati, metadati e banche dati. Nella Intranet Point - sezione organizzazione ente/dipendenti regionali/telelavoro, viene pubblicata la documentazione relativa all’attivazione del telelavoro.
 

ART.15
CLAUSOLE DI TUTELA

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi vigenti, al CCNL funzioni locali e agli accordi integrativi.
2. L’assegnazione a progetti di telelavoro deve consentire al lavoratore pari opportunità, quanto a possibilità di carriera, di partecipazione a iniziative formative e di socializzazione rispetto ai lavoratori che operano in sede.
 

Art. 16
DISPOSIZIONI SPECIALI E TRANSITORIE

1. Al fine di facilitare l’utilizzo di tale forma flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti della Regione Marche, in presenza di calamità naturali, di stati di emergenza disposte con specifici provvedimenti straordinari statali o locali a tutela della salute o della sicurezza pubblica, potranno essere adottate dall’amministrazione specifiche misure derogatorie al presente regolamento.
2. Per l’anno 2022 la pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 5, è prevista entro il 30 giugno e comunque per il solo telelavoro domiciliare annuale.
3. In via di prima applicazione, i rapporti di telelavoro in corso inquadrati nell’art. 3, comma 1, lett. a) punto I, e riconducibili al punto b) restano efficaci fino alla data di attivazione dei nuovi progetti di telelavoro. Si fanno salvi comunque gli effetti dei progetti di telelavoro annuali autorizzati ai sensi della previgente disciplina fino alla loro naturale scadenza, per i dipendenti che non rientrino nella graduatoria approvata in esito al bando di cui all’art. 5 del presente regolamento.
4. I progetti di telelavoro domiciliare stabile già autorizzati ai sensi della disciplina previgente continuano a produrre effetti ai sensi della disciplina previgente fino al 31.12.2022. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2023, a fronte della conferma del permanere delle condizioni che lo giustificano quali definite all’art. 3, comma 1, lett. a), punto II del presente regolamento.
5. I progetti di telelavoro domiciliare di emergenza già autorizzati ai sensi della disciplina previgente continuano a produrre effetti fino alla naturale scadenza alle condizioni precedentemente pattuite.
6. Per l’anno 2022 in relazione a quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett b) del presente regolamento si stabilisce che, il telelavoro presso centri satellite dislocati sul territorio può essere svolto solo presso sedi della Giunta regionale.
7. A seguito della ricognizione dei rapporti di telelavoro presso centri satellite già autorizzati alla data di approvazione del presente regolamento, si potrà, per gli anni successivi, valutare di aumentare la percentuale di cui al comma 1 dell’art. 5.
8. Gli importi di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 10 possono essere modificati in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa qualora nel tempo non risultino più congrui.
9. Il presente Regolamento si applica per il personale dell’USR e degli enti dipendenti, per quanto compatibile, e fino all’adozione di una specifica regolamentazione da parte degli stessi.

Allegati