REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL LAVORO AGILE

Art. 1
Premessa e riferimenti normativi

1. Il presente regolamento disciplina, in via sperimentale, l’applicazione del lavoro agile ordinario (di seguito anche smart working o SW) al personale della Giunta regionale definendone ambiti di attivazione, modalità di esecuzione e limiti di accesso, nel rispetto dei seguenti riferimenti normativi:
- Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche” art. 14, come modificato dalla Legge n. 27/2020 art. 87-bis co. 5 e dalla Legge n. 77/2020 art. 263 co. 4-bis;
- Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, Capo II “Lavoro Agile”;

- D.M. Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 dicembre 2020 “Linee guida sul Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) e indicatori di performance;
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge n. 27/2020, art. 87;
- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2020, n. 3 “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 77/2020, art. 263;
- D.M. Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 “Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale”;
- DGR n. 309 del 9 marzo 2020 (Misure urgenti per attivazione del Smart Working in via straordinaria per far fronte all'emergenza COVID-19);
- DGR. n. 96/2021 (Approvazione del Piano della Performance 2021 - 2023, comprensivo del Piano per l’organizzazione del lavoro agile (POLA) di cui al D.L. 32/2020 POLA MARCHE);
- DPCM del 23 settembre 2021 (decreto rientro in presenza) in attuazione dell’art. 87 comma 1 del DL. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.
- DM dell’8 ottobre 2021 relativo alle “modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle PP.AA.”
- Intesa sullo “Schema di Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni (16 dicembre 2021)”;
- Art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito nella legge 6 agosto 2021 n. 113.
 

Art. 2
Definizioni e finalità

1. Ai fini del presente regolamento si intende per “Lavoro agile” una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro connotata da un’organizzazione delle attività per cicli, fasi e obiettivi e dallo svolgimento di parte dell’attività all’esterno della sede lavorativa senza vincoli di spazio e di orario, entro i soli limiti di durata del tempo di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e nel rispetto della fascia di contattabilità di cui all’art. 7, comma 5 del presente Regolamento.
2. Il lavoro agile risponde alle seguenti finalità:
a) sperimentare ed introdurre nuove soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi e risultati e, al tempo stesso, ad un incremento di produttività;
b) favorire un’organizzazione ispirata a principi di flessibilità, autonomia e responsabilità e fondata su legami di fiducia, nell’ottica del superamento della logica del mero controllo visivo;
c) favorire la digitalizzazione e la dematerializzazione delle attività, dei processi e dei procedimenti, garantendo comunque il miglior impatto per l’utenza in termini di accessibilità, anche da remoto, ai servizi erogati dalle strutture regionali;
d) rafforzare le misure di conciliazione dei tempi di vita - lavoro dei dipendenti;
e) promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro nell’ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e di percorrenze;
f) contribuire alla razionalizzazione nell’utilizzo degli spazi, delle sedi di lavoro e delle dotazioni tecnologiche realizzando economie di gestione.
 

Art. 3
Destinatari

1. Il lavoro agile si applica a tutto il personale dipendente della Giunta regionale che svolge la propria prestazione nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, nel rispetto del principio di non discriminazione. Costituiscono tuttavia eccezione i dipendenti turnisti e i dipendenti che, nello svolgimento della prestazione lavorativa, necessitano di un costante utilizzo di macchinari e strumentazioni specifiche non remotizzabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo, magazzinieri, addetti alla manutenzione, operai, autisti).
2. Per il personale nuovo assunto a tempo indeterminato o determinato e/o a tempo parziale l’applicazione del lavoro agile va coordinata con l’esperienza lavorativa acquisita; il dirigente valuta se autorizzare la modalità smart working prima del termine del periodo di prova previsto contrattualmente.
3. Il personale regionale in posizione di comando o distacco in uscita può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile secondo la disciplina organizzativa prevista nell’ente ove svolge concreto servizio. Analogamente, il personale dipendente in posizione di comando o distacco in entrata effettua domanda sulla base del presente regolamento, in accordo con i dirigenti responsabili della struttura regionale in cui presta temporaneamente servizio.
 

Art. 4
Criteri per l’applicazione e procedura di accesso

1. Il lavoro agile si realizza all’interno del rapporto di lavoro in corso, rimanendo invariata sia la struttura di assegnazione che la posizione giuridico-economica. Per accedere alla modalità di lavoro agile i dipendenti dichiarano:
- di saper utilizzare i software gestionali in uso nella Giunta Regione Marche, relativamente al proprio ambito lavorativo/settore di riferimento;
- di conoscere le modalità operative del lavoro agile, come da documentazione reperibile sulla Point - servizi al dipendente, sezione Smart Working - Manuali e Linee guida;
- di aver preso visione delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e policy per la sicurezza informatica che si allegano al presente Regolamento (Allegati all’Accordo individuale: “Tutela della Salute e della Sicurezza del personale in Lavoro Agile” e “Policy per la sicurezza informatica e per l’utilizzo degli strumenti informativi e telematici”).
2. L’attivazione dello smart working ha carattere volontario. Il dipendente interessato presenta specifica richiesta compilando il modulo disponibile sulla piattaforma Cohesion Work denominato “Accordo individuale di lavoro agile” e lo trasmette al dirigente della struttura di appartenenza ai fini della relativa autorizzazione. Ai fini della validità dell’Accordo individuale, la presentazione della domanda da parte del dipendente e la validazione da parte del dirigente costituiscono sottoscrizione.
3. Il dirigente nell’autorizzare lo svolgimento del lavoro agile, tiene conto dei seguenti requisiti di ammissibilità:
a) garantire l’invarianza dei servizi resi all’utenza;
b) prevedere un’adeguata rotazione del personale autorizzato al lavoro agile, assicurando la prevalenza del lavoro in presenza di ciascuno;
c) non avere lavoro arretrato accumulato, ancora da smaltire e, qualora ce ne sia, predisporre un idoneo e documentabile piano di smaltimento;
d) tener conto della mappatura delle attività che possono essere rese in modalità agile, già effettuata da ciascun dirigente e pubblicata sulla intranet regionale - Point nella sezione Servizi al dipendente - smart working (documento “Mappatura delle attività”).
4. In considerazione della natura flessibile dello smart working, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al punto 3 e delle priorità previste dall’art. 18 comma 3 bis della Legge n. 81/2017 e s.m.i., e nello specifico:
a) dipendenti genitori nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’art. 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. n. 151/2001;
b) dipendenti genitori con figli in condizione di disabilità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992;
l’Amministrazione favorisce l’accesso al lavoro agile, per i lavoratori che si trovano in condizioni di particolare necessità, da valutare a cura del dirigente responsabile, non coperte da altre misure.
5. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono costituire condizioni di particolare necessità, ai sensi del comma precedente le seguenti circostanze:
a) dipendenti con disabilità nelle condizioni di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oppure che abbiano un familiare in situazione di disabilità nelle medesime condizioni di cui al citato art. 3, comma 3;
b) dipendenti in condizioni di fragilità secondo le indicazioni contenute nel decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022;
c) dipendenti logisticamente assegnati, per l’esercizio della propria attività lavorativa in locali “affollati”, cioè nei quali non è possibile rispettare le distanze indicate negli appositi decreti del datore di lavoro;
d) dipendenti che abbiano sede di lavoro a più di 30 km dalla propria residenza;
e) dipendenti con figli di età inferiore a 12 anni.
 

Art. 5
Trattamento giuridico ed economico

1. La modalità di lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in corso, che rimane regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e integrativi.
2. Il dipendente continua ad essere assegnato alla struttura di appartenenza e il suo passaggio al lavoro agile implica unicamente l’adozione di una diversa modalità di svolgimento della prestazione. Il dipendente conserva pertanto, per quanto compatibili, gli stessi diritti e obblighi di cui era titolare quando svolgeva la propria attività in via continuativa nei locali dell'Amministrazione. L'Amministrazione garantisce le stesse opportunità rispetto alle progressioni di carriera, iniziative di socializzazione e di formazione previste per tutti dipendenti che svolgono mansioni analoghe nelle sedi regionali.
3. È garantita parità di trattamento economico e normativo dei lavoratori che utilizzano l’istituto del lavoro agile, anche in riferimento alle indennità e al trattamento accessorio sulla base dei contratti nazionali e decentrati vigenti. Resta fermo quanto previsto dall’art. 7, comma 7.
4. Nelle giornate di lavoro agile il dipendente non ha diritto all’erogazione del buono pasto.
 

Art. 6
Accordo individuale di lavoro

1. L'accordo individuale di smart working di cui al precedente art. 4, comma 2, redatto per iscritto sulla base del modello di cui all’allegato A al presente Regolamento, consiste in un accordo tra le parti contenente le modalità e le condizioni di svolgimento del lavoro agile.
2. L’Accordo individuale di lavoro nello specifico prevede:
a) le attività da espletare e risultati da conseguire in smart working, tenendo conto della mappatura delle attività di cui al precedente art. 4, comma 3, lett d), e/o del decreto annuale delle linee di attività redatto da ciascun responsabile di struttura dirigenziale;
b) la strumentazione tecnologica necessaria allo svolgimento dell’attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro; c) la decorrenza della modalità agile, che non può essere precedente alla data di autorizzazione da parte del del dirigente;
d) la durata dello stesso,determinato in un periodo di un anno con possibilità di rinnovo. In fase di prima applicazione, la scadenza è fissata per tutti al 31.12.2022;
e) gli obblighi connessi all’espletamento dell’attività in modalità agile e le forme di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i.;
f) le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con indicazione delle giornate di lavoro da svolgere a distanza;
g) le fasce di contattabilità e i tempi di disconnessione;
h) il luogo prescelto in via prevalente per l’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali;
i) le modalità di recesso o cessazione ai sensi del successivo articolo 14.
All’accordo individuale sono allegati, costituendone parte integrante:
- l'informativa in materia di tutela della salute e sicurezza del dipendente nei luoghi di lavoro (Allegato A1);
- le prescrizioni in materia di sicurezza informatica e utilizzo degli strumenti informativi e telematici (Allegato A2).
3. Al fine di permettere il recepimento del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale in coerenza al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) da approvare ai sensi dell’ art. 6 del D.L. n. 80/2021, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, nonché di recepire gli aggiornamenti periodici delle attività da prestare in lavoro agile mappate, l’accordo individuale, può essere rinnovato/integrato per la parte concernente le attività e i risultati da raggiungere, attraverso la compilazione di apposito modulo di Cohesion Work denominato “Accordo integrativo SW”. Tale modulo ripropone l’intero Accordo Individuale ed è modificabile esclusivamente per i campi relativi alle attività e ai risultati, nonché alla strumentazione informatica.
4. Qualora, in corso di vigenza dell’accordo, il dipendente cambi struttura di assegnazione giuridica o lavorativa, l’accordo in essere cessa e occorre procedere alla sottoscrizione di un nuovo Accordo Individuale; lo stesso vale anche nel caso di modifica del contratto di lavoro (trasformazione da full time a part-time o viceversa, da part-time orizzontale a part-time verticale, progressione di carriera, comandi parziali in entrata/in uscita). Non occorre invece procedere ad un nuovo accordo nel caso in cui cambia il Dirigente responsabile, ma resta inalterata la struttura di assegnazione.
 

Art. 7
Modalità di esecuzione della prestazione e orario di lavoro

1. L’attuazione dello smart working non modifica la regolamentazione dell’orario di lavoro applicata al dipendente, il quale farà riferimento al “normale orario di lavoro” (full-time o part-time) con le caratteristiche di flessibilità temporali proprie dello smart working nel rispetto, comunque, dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione.
2. Nell’ambito dello svolgimento della prestazione lavorativa possono essere individuate 2 giornate la settimana, per un massimo di 8 giornate mensili - indipendentemente dal numero di settimane nel mese - in cui l’attività può essere resa in modalità smart working, assicurando pertanto la prevalenza del lavoro in presenza; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale e comando/distacchi parziale, le giornate vengono riproporzionate. Resta garantita l’ampia flessibilità basata su un rapporto consapevole e di fiducia tra le parti e la possibilità di variare - anche temporaneamente e senza necessità di modifica formale dell’accordo - l’articolazione delle giornate sulla base di esigenze organizzative e/o personali.
3. In tal senso la variazione viene concordata con il dirigente e l’eventuale Posizione Organizzativa di riferimento, e giustificata tramite specifico giustificativo “Cambio turno SW” di Cohesion Work, entro le 24 ore antecedenti, all’interno del mese in corso; in ogni caso i giorni di SW non fruiti non sono recuperabili nel mese successivo.
4. Ai fini della verifica del rispetto dell’orario di lavoro, la giornata di lavoro agile è considerata equivalente a quella svolta presso la sede di servizio. Fatte salve le fasce di contattabilità di cui al successivo punto 5, al lavoratore in smart working è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il "diritto alla disconnessione" dalle strumentazioni tecnologiche.
5. Nello specifico, nelle giornate di lavoro agile, per il dipendente valgono le seguenti regole:
a) fascia di contattabilità: per la giornata teorica senza rientro corrisponde all’orario 9:00-13:00, e nella giornata teorica con rientro corrisponde all’orario 9:00-13:00 e 15:00-16.00, da riproporzionare in caso di part-time. Per i dirigenti tale fascia corrisponde all’orario 07:30 - 19:30. Il lavoratore in questa fascia è contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari;
b) fascia di attività: all’interno della fascia 07:30 - 19:30, fatte salve le fasce di contattabilità di cui al punto sopra, il dipendente organizza autonomamente la propria prestazione lavorativa con riferimento al proprio orario teorico giornaliero e agli obiettivi assegnati;
c) fascia di disconnessione: 19.30 - 7:30; in tale fascia il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa, né può essere contattato telefonicamente, o via mail o con altre modalità similari.
6. Nella fascia di contattabilità, il dipendente può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi previsti dal CCNL o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali di cui al CCNQ 4 dicembre 2017 e s.m.i., i permessi di cui all’art. 33 della legge 104/1992.
7. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.
8. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito, reso non sicuro o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Lo stesso può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, si applica la disciplina di cui ai successivi commi 9 e 10.
9. Per sopravvenute e documentate esigenze di servizio il dirigente può richiamare in sede il dipendente, dandone comunicazione in tempo utile e comunque con un preavviso di almeno 24 ore; in tale ipotesi il dipendente effettua il giustificavo di cambio turno di cui al precedente comma 3 a condizione che la giornata di SW scelta in sostituzione dell’originale ricada nel mese in corso.
10. Nei casi eccezionali in cui il dirigente richiede che il dipendente rientri in sede per motivi di servizio, senza che sia possibile rispettare il preavviso di 24 ore, il dipendente accede alla sede di lavoro previa timbratura. Il dipendente può completare l’orario di lavoro in sede e compilare un giustificativo di Cambio turno SW. In questo caso si applica la disciplina relativa al lavoro svolto presso la sede di lavoro. In alternativa, il dipendente può decidere di non completare l’orario in presenza e proseguire la giornata in SW come da calendario. In questo caso, le timbrature rilevano ai soli fini della sicurezza.
11. Al fine di garantire il rispetto del limite di 8 giornate di lavoro agile nel mese, viene effettuato a inizio mese un controllo automatico del calendario delle giornate di sw indicate dal lavoratore, a seguito del quale lo stesso viene avvisato con specifica mail qualora dovessero esserci in quel mese più di 8 giorni di calendario teoricamente lavorabili in modalità agile. In tal caso, il lavoratore deve fare attenzione a rientrare in sede per evitare assenze ingiustificate.
12. Resta inteso che il giustificativo Cohesion denominato “Cambio turno - cod. A002” può essere utilizzato unicamente per le giornate di lavoro in sede.
 

Art. 8
Dotazione Tecnologica e Sicurezza dei dati

1. L’Amministrazione mette di norma a disposizione l’attrezzatura tecnologica adatta e necessaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile, sulla base di specifiche mansioni da svolgere. A livello indicativo, la strumentazione completa è costituita da: un pc portatile comprensivo degli applicativi software utilizzati, un monitor, una tastiera, mouse e cuffie con microfono integrato.
2. Il personale si impegna a custodire con la massima cura e mantenere integra la strumentazione che viene fornita, in modo tale da evitarne il danneggiamento, lo smarrimento e a utilizzarla in conformità con le istruzioni ricevute (Allegato A2 “Policy per la sicurezza informatica e per l’utilizzo degli strumenti informativi e telematici”).
3. Al fine di ottimizzare la gestione delle attrezzature tecnologiche disponibili e l’utilizzo delle stesse in modalità SW, l’Amministrazione prevede una progressiva sostituzione delle postazioni informatiche di lavoro fisse con dispositivi portatili, che sarà completata nell’arco di un quinquennio.
4. Nel frattempo, qualora la strumentazione idonea da fornire, o parte di essa, non sia disponibile, il dipendente espleta la propria prestazione lavorativa in modalità agile avvalendosi di supporti informatici di sua proprietà o nella sua disponibilità; in tal caso viene garantita, su richiesta del dipendente, la verifica da parte del referente informatico di riferimento, della configurazione delle impostazioni che eventualmente impediscono il corretto utilizzo dei sistemi informativi messi a disposizione dall’Amministrazione.
5. L’accesso alle risorse digitali e alle applicazioni raggiungibili tramite la rete internet avviene attraverso il sistema di gestione di identità digitale “Cohesion” in grado di assicurare un livello di sicurezza adeguato. Qualora, si renda necessario accedere ai server contenenti applicativi, database o sistemi non fruibili tramite browser, l’Amministrazione autorizza l’accesso alle risorse attraverso VPN (Virtual Private Network), previa verifica da parte del dirigente e del referente informatico e relativa comunicazione alla struttura competente in materia di sistemi informatici.
6. Al fine di supportare il personale nello sviluppo di competenze sui servizi cloud offerti da Microsoft quali Teams, OneDrive e Office 365, l’Amministrazione attiva specifiche iniziative formative.
7. I costi sostenuti dal dipendente direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, etc.) o le eventuali spese per il mantenimento in efficienza dell’ambiente di lavoro agile non sono a carico dell’Amministrazione.
8. Eventuali impedimenti tecnici (come malfunzionamenti della linea dati o problemi di comunicazione telefonica) allo svolgimento dell’attività lavorativa nelle giornate di lavoro agile devono essere tempestivamente comunicati dal dipendente al dirigente e al proprio referente informatico al fine di dare rapida soluzione al problema. Qualora ciò non sia possibile, vanno concordate con il dirigente responsabile le modalità di completamento della prestazione, ivi compreso, ove possibile, il rientro del dipendente nella sede di lavoro, alle condizioni di cui al precedente art. 7 comma 8.
9. Alla postazione di lavoro agile sono applicati i normali protocolli di sicurezza previsti nell'ambito dei piani per il trattamento dei dati e per la salvaguardia della loro integrità e riservatezza, nel rispetto di standard di sicurezza equivalenti a quelli garantiti alle postazioni lavorative presenti negli uffici regionali. Il dipendente in lavoro agile è tenuto al rispetto della normativa inerente il segreto d’ufficio e della normativa inerente la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e al Reg.UE n. 679/2016, nonché a quanto stabilito nell’allegato A2 al presente Regolamento.
 

Art. 9
Formazione

1. Per agevolare ed ottimizzare l’utilizzo del lavoro agile, il Piano formativo prevede appositi percorsi formativi in materia di: modalità operative dello smart working, utilizzo delle piattaforme di comunicazione, utilizzo dei principali applicativi gestionali dell’Ente, e quant’altro si renda necessario al fine di incentivare l’innovazione organizzativa e la modernizzazione dei processi di lavoro richiesti dal lavoro agile.
2. L’Amministrazione garantisce ai dipendenti che svolgono il lavoro in modalità agile le stesse opportunità formative, finalizzate al mantenimento e allo sviluppo della professionalità, previste per tutti i dipendenti che svolgono mansioni analoghe.
3. Per i neoassunti, vengono organizzati specifici percorsi formativi obbligatori relativi alle tematiche di cui al comma 1.
4. Al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza della prestazione svolta in smart working, il dirigente può disporre per il dipendente la partecipazione a formazione ad hoc.
 

Art. 10
Sicurezza sul lavoro

1. Il lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in modalità smart working, sulla base della formazione ricevuta, nel rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento, delle previsioni di cui all’informativa di cui all’allegato A1 del presente Regolamento, è tenuto a rispettare ed applicare correttamente le direttive dell’Amministrazione e deve prendersi cura della propria salute e sicurezza, in linea con le disposizioni dell'art. 20 del D.lgs. 81/08, comma 1.
2. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 1 della Legge n. 81/2017, garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione n modalità di lavoro agile.
 

Art. 11
Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali

1. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. La tutela viene garantita anche per malattie e infortuni occorsi durante il percorso di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro prescelto, nei termini indicati nell’Accordo individuale.
nell’Accordo individuale, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
 

Art. 12
Valutazione e monitoraggio

1. L’attività svolta in modalità di agile e i risultati raggiunti, analogamente a quanto previsto per l’attività lavorativa prestata in sede, sono oggetto di valutazione nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale vigente nell’Amministrazione.
2. Nel valutare la prestazione del dipendente in modalità agile, il dirigente tiene conto delle attività e dei risultati indicati nell’Accordo individuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, comma 2.
3. Nel valutare la prestazione si tiene conto di comportamenti e competenze rilevanti quali, a titolo esemplificativo, responsabilità, autoorganizzazione/autonomia, comunicazione, orientamento al risultato, problem solving, lavoro di gruppo, capacità e tempi di risposta e orientamento all’utenza.
4. I dirigenti monitorano, in modo mirato e costante, in itinere ed ex post, l’attività prestata dal dipendente e il raggiungimento dei risultati attesi, anche confrontandosi con il dipendente stesso per condividere punti di forza e di debolezza e risolvere eventuali problematiche.
 

Art. 13
Tavolo tecnico di coordinamento paritetico

1. Al fine di monitorare l’andamento generale delle prestazioni rese in modalità agile, è istituito un
Tavolo tecnico di coordinamento paritetico, nominato dal responsabile della struttura competente in materia di personale, e costituito da 8 membri, di cui 4 dipendenti dell’amministrazione e 4 rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tra i rappresentanti dell’amministrazione rientra obbligatoriamente un componente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) di cui all’art. 57 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e all’art. 35 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18.
 

Art. 14
Recesso

1. Durante lo svolgimento del lavoro agile, sia l’Amministrazione (in persona del dirigente di assegnazione per il personale del comparto e del dirigente sovraordinato individuato ai sensi della l.r. 30 luglio 2021 n.18 per il personale dirigenziale) sia il/la dipendente possono, fornendo specifica motivazione, recedere dall’accordo individuale prima della sua naturale scadenza, con un preavviso di 30 giorni, elevato a 90 nel caso di dipendenti con disabilità, salvo giustificato motivo. È possibile la rinuncia al preavviso da parte del soggetto che subisce il recesso.
2. In particolare, costituisce giustificato motivo che autorizza il recesso dell’amministrazione senza obbligo di preavviso il ricorrere delle seguenti circostanze:
a. l’efficienza e l’efficacia delle attività svolte dal dipendente non sono rispondenti ai parametri stabiliti;
b. sopravvenute esigenze di servizio non procrastinabili;
c. la mancata osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza e tutela dei dati, fedeltà e riservatezza.
3. L’Accordo perde automaticamente efficacia nel caso in cui cambiano la struttura di assegnazione giuridica o lavorativa del dipendente, o la tipologia del contratto di lavoro, come già stabilito al precedente articolo 6, comma 4.
 

Art. 15
Lavoro agile e personale con qualifica dirigenziale

1. Al personale dirigenziale, come per quello del comparto, è consentita la possibilità di svolgere attività lavorativa in modalità agile, assicurando il prevalente svolgimento in presenza della prestazione.
2. Si applicano al personale con qualifica dirigenziale, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta eccezione per gli articoli 4, comma 3, lett. b) e d) e 7, comma 6.
3. La prestazione lavorativa in modalità agile, analogamente a quella prestata in sede, è oggetto di valutazione nell’ambito degli obiettivi di performance annuali individuati all’interno del Piano della Performance, nelle more dell’adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di cui all’art. 6 del DL n. 80/2021, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113. L’Accordo individuale per la prestazione di lavoro agile del personale dirigente di cui all’allegato B al presente Regolamento è autorizzato dal dirigente gerarchicamente sovraordinato, ed è adattato alle peculiarità delle figure dirigenziali, con particolare riferimento alle sezioni relative:
a) alle fasce di contattabilità;
b) agli obiettivi da raggiungere.
 

Art. 16
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni che regolano gli istituti che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti della Giunta della Regione Marche.
2. In caso di entrata in vigore di disposizioni contrattuali nazionali, decentrate e discipline regolamentari regionali che apportino modifiche ad istituti applicati ai lavoratori con accordo di smart working, le norme di cui al presente Regolamento sono immediatamente modificate e/o disapplicate di conseguenza, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. Resta salva la possibilità di modificare il presente Regolamento per rispondere ad eventuali esigenze emerse durante l’applicazione dello stesso, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano per il personale dell’USR e degli enti dipendenti, per quanto compatibile e fino all’adozione di una specifica regolamentazione da parte degli stessi.

Allegati