Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone

ORDINANZA N° 21 - 2022

 

Oggetto: Notifica degli infortuni, dei mancati infortuni e degli incidenti ai beni materiali o all’ambiente nell’ambito dei Porti di Trieste e Monfalcone.
 

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale”, così come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 del 15 Dicembre 2020, relativo alla nomina del Dott. Zeno D’Agostino quale Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;
VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 272 concernente l’adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998 n. 485 ed in particolare l’articolo 4 comma 3;
VISTO il Decreto Ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto n. 1533 del 25/01/2018 - Approvazione del Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Trieste;
VISTO il Decreto n. 1592 del 03/09/2019 - Approvazione del Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Monfalcone;
VISTO il Decreto n. 1566 del 10/01/2019 - Regolamento per l’attuazione del piano dell’organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge n.84/1994 - Porto di Trieste;
VISTO il Decreto n. 1595 del 10/09/2019 - Regolamento per l’attuazione del Piano dell’Organico del Porto dei Lavoratori delle Imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della Legge n. 84/1994 - Porto di Monfalcone;
VISTO il “Protocollo d’intesa per gli interventi in ambito portuale per il personale di Polizia Giudiziaria e gli Organi Ispettivi” in rev. 00 del 16 novembre 2018 siglato tra ASUITS (SCPSAL), Capitaneria di Porto (Autorità Marittima), Polizia di Frontiera Marittima, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Comando provinciale dei Carabinieri, Autorità di Sistema Portuale;
VISTA l’Ordinanza AdSP MAO n. 65/2019, recante “Disciplina della comunicazione degli avviamenti del lavoro portuale all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e disciplina delle funzioni di vigilanza e controllo e dei connessi poteri di polizia amministrativa in materia di sicurezza, igiene del lavoro e ambiente nei Porti di Trieste e Monfalcone”;
VISTO il DGR Friuli - Venezia Giulia 1014/2014 “Linee guida regionali per l’accreditamento dei soggetti erogatori dei corsi BLSD a personale non sanitario”,
VISTO il “Protocollo congiunto sulle modalità di intervento in emergenza del Soccorso Sanitario nelle aree portuali situate nel Comune di Trieste di Porto Vecchio, Porto Nuovo, Piattaforma Logistica, Porto Oli Minerali”;
VISTO il Decreto AdSP MAO n. 1697/2022, recante il “Regolamento ex art. 68 del Codice della Navigazione per l’esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali nei porti di Trieste e di Monfalcone, ricadenti sotto la giurisdizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale”;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare i contenuti dell’ordinanza AdSP MAO n. 04/2018 e 34/2019, che vengono abrogate;
CONSIDERATA la necessità di integrare e migliorare le procedure di raccolta dei dati sul fenomeno infortunistico e sugli incidenti in ambito lavorativo anche non comportanti lesioni alla persona che si verifichino all’interno dei porti di Trieste e Monfalcone, al fine di individuare i principali fattori di rischio nelle aree e nelle attività portuali e a valutarne l’evoluzione nel tempo, anche in funzione delle misure adottate;
CONSIDERATO necessario agevolare da parte delle Imprese la trasmissione dei dati relativi agli incidenti e agli eventi infortunistici già previsti dalla Ordinanza APT n° 76/2001 e dalle Ordinanze AdSP MAO n. 04/2018 e n. 34/2019;
PREMESSO che le informazioni ottenute sono strumento di prevenzione sia a supporto delle attività istituzionali dell’Autorità di Sistema Portuale che delle singole imprese;
ACQUISITO il parere delle Autorità competenti in occasione dei Comitati di Igiene e Sicurezza svolti in data 23 Maggio 2022 per il Porto di Trieste e del 09 Giugno 2022 per il Porto di Monfalcone;
 

ORDINA

Art. 1 Definizioni

1. Sono considerate valide e applicabili alla presente Ordinanza le seguenti definizioni di infortunio, mancato infortunio, incidente e danno ambientale, ovvero:
a. Infortunio sul lavoro - evento lesivo avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale ovvero un’inabilità temporanea assoluta per un tempo uguale o maggiore della rimanente parte della giornata o del turno all’interno del quale si è verificato.
b. Mancato infortunio - qualunque evento che avrebbe potuto causare un infortunio di varia gravità, oppure avrebbe potuto, o ha causato danni a cose e che, per pura casualità, si è concluso senza conseguenze per le persone presenti.
c. Incidente - qualunque evento che ha causato danni a cose e che si è concluso senza conseguenze per le persone e per l’ambiente, ma che ha comportato la sospensione, anche momentanea, dello svolgimento dello specifico segmento di operazioni e servizi portuali durante i quali ha avuto luogo.
d. Danno ambientale - qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
 

Art. 2 Campo di applicazione

1. La presente ordinanza trova applicazione, con modalità di notifica distinte, per tutte le tipologie di accadimento definite all’Art. 1.
2. L’obbligo della notifica degli accadimenti di cui all’Art. 1 è posto in capo:
a. alle Imprese di operazioni e/o servizi portuali, ai concessionari, alle società autorizzate a operare nell’ambito dei Porti di Trieste e Monfalcone e alla stessa AdSP MAO;
b. i Soggetti di cui al precedente Co. 2 Lett, a sono responsabili della notifica degli accadimenti di cui all’Art. 1 anche qualora questi interessino o siano stati causati da un Soggetto operante su propria committenza durante lo svolgimento di lavorazioni, servizi, attività, cantieri temporanei o mobili, salvo i casi diversi dagli appalti di prestazioni previsti dall’Art. 18 Co. 7 della L. 84/1994 e s.m.i.;
3. Nel caso in cui uno stesso evento determini il verificarsi di più accadimenti tra quelli definiti all’Art. 1, ovvero nel caso in cui una situazione tra infortunio, o mancato infortunio si verifichi unitamente a un danno ambientale, ciascun accadimento deve essere notificato separatamente con le diverse modalità di seguito previste.
 

Art. 3 Notifica degli accadimenti

1. Nel caso in cui un evento di cui all’Art. 1 comporti la chiamata dei soccorsi esterni al N.U.E. 112 si attiva - nel Porto di Trieste - anche la procedura definita nel “Protocollo congiunto sulle modalità di intervento in emergenza del Soccorso Sanitario nelle aree portuali situate nel Comune di Trieste di Porto Vecchio, Porto Nuovo, Piattaforma Logistica, Porto Oli Minerali”.
2. Ai soggetti di cui all’Art. 2 Co. 2 Lett, a spetta identificare, all’interno delle rispettive procedure aziendali di gestione delle emergenze, chi siano le persone o le funzioni aziendali incaricate di effettuare - oltre alla telefonata al N.U.E. 112 - anche la telefonata obbligatoria e contestuale all’accadimento alla Sala Operativa H24 di AdSP MAO al n. 040 6732523 oppure, in alternativa, al n. 800435311.
3. La notifica degli infortuni, degli incidenti e dei mancati infortuni deve essere svolta sempre, in tutti i casi, anche quando non si sia reso necessario l’intervento dei servizi esterni di primo soccorso e/o di gestione delle emergenze, utilizzando entrambi i canali di seguito specificati:
a. comunicazione telefonica da effettuare il prima possibile alla Sala Operativa H24 di AdSP MAO;
b. comunicazione scritta in tutti i casi utilizzando il modello in Allegato 1 alla presente Ordinanza. Lo stesso deve essere compilato e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’Area Safety di AdSP MAO all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. il prima possibile e comunque entro 48 ore dal momento in cui ha avuto luogo l’accadimento.
4. La notifica di accadimenti che hanno interessato Lavoratori forniti dalle Imprese autorizzate ai sensi dell’Art. 17 L. 84/1994 viene effettuata dall’impresa presso la quale il Lavoratore risultava avviato, con il coinvolgimento del RSPP dell’impresa fornitrice di manodopera.
5. La notifica degli accadimenti cha hanno comportato danni per l’ambiente deve essere svolta utilizzando il modello in Allegato 2 alla presente Ordinanza. Lo stesso deve essere compilato e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’Area Safety di AdSP MAO all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. il prima possibile e comunque entro 48 ore dal momento in cui ha avuto luogo l’accadimento.
 

Art. 4 Preservazione dello stato dei luoghi in caso di infortunio o incidente rilevante

1. Il Datore di Lavoro di ogni impresa titolare di una concessione demaniale marittima nell’ambito dei Porti di Trieste e di Monfalcone ha la responsabilità, anche istruendo al proposito i propri Lavoratori e le Imprese operanti in appalto, di preservare lo stato dei luoghi in cui si sono verificati gli accadimenti di cui all’Art. 1, fatte salvo le modifiche dovute:
a. agli interventi improcrastinabili di primo soccorso e di gestione immediata dell’emergenza approntati dal personale aziendale all’uopo nominato, formato e addestrato,
b. alla messa in sicurezza di persone e cose nella sola previsione dei casi di cui all’Art. 44 del D.Lgs. 81/2008, ovvero nei casi in cui sia accertata la condizione di pericolo grave e immediato.
 

Art. 5 Requisiti dei piani aziendali di gestione delle emergenze

1. La redazione dei piani per la gestione dei diversi scenari ipotizzabili di emergenza in ambito portuale è un processo che compete al Datore di Lavoro delle Imprese autorizzate a operare presso i Porti di Trieste e di Monfalcone il quale dovrà considerare e recepire, tra gli altri elementi:
a. le specificità del contesto portuale all’interno del quale sono realizzati i processi aziendali;
b. il “Protocollo congiunto sulle modalità di intervento in emergenza del Soccorso Sanitario nelle aree portuali situate nel Comune di Trieste di Porto Vecchio, Porto Nuovo, Piattaforma Logistica, Porto Oli Minerali”, laddove applicabile, ovvero nell’ambito territoriale del Porto di Trieste;
c. i requisiti della presente Ordinanza.
 

Art. 6 Identificazione dei Lavoratori addetti alla gestione delle emergenze delle imprese portuali

1. Allo scopo di consentire la rintracciabilità dei Lavoratori qualificati e nominati quali Addetti alla gestione delle emergenze, si dispone che gli stessi indossino un dispositivo mobile (fascia, etichetta a strappo, adesivo a discrezione del Datore di Lavoro) posizionato in maniera visibile sul Lavoratore, come di seguito indicato:


 

Art. 7 Messa a disposizione del DAE

1. Ogni Impresa terminalista dovrà mettere a disposizione in Terminal e mantenere in perfetto stato di efficienza uno o più DAE.
2. Il DAE dovrà essere reso disponibile all’interno di un ambiente protetto posto in una zona facilmente raggiungibile e identificabile, la cui posizione dovrà essere segnalata all’ingresso del Terminal.
3. Il Datore di Lavoro dell’impresa terminalista si impegna a promuovere tra i propri Lavoratori l’attuazione di sessioni formative finalizzate all’abilitazione non professionale all’utilizzo del DAE.
4. L’impresa Terminalista comunica annualmente ad AdSP MAO, in occasione della trasmissione dei dati di cui all’Art. 9, le eventuali variazioni occorse o la conferma del numero e dislocazione dei DAE di competenza.
 

Art. 8 Esercitazioni in relazione alle procedure di emergenza

1. Tutte le Imprese Terminaliste dovranno organizzare e attuare con frequenza almeno annuale una prova di gestione delle proprie procedure di emergenza con il coinvolgimento del personale operante sia a terra che a bordo nave.
2. L’Impresa Terminalista dovrà redigere un report descrittivo della prova di emergenza effettuata dove dovranno essere identificati almeno:
a. data, luogo, ora di inizio e ora di conclusione, identificazione della nave ormeggiata;
b. tipologia di scenari di emergenza ipotizzati, quali, a titolo di esempio: infortunio, malore, versamento di sostanze pericolose a terra, a mare o a bordo nave, incendio. La singola prova di emergenza potrà integrare anche più di uno degli scenari esemplificati;
c. elenco delle altre Imprese coinvolte e numero complessivo degli operatori che hanno partecipato all’esercitazione;
d. nominativo e firma degli operatori che hanno svolto funzioni di Addetto alla gestione dell’emergenza, dei Preposti e dei Dirigenti in servizio, del RSPP e degli ASPP presenti;
e. descrizione dello svolgimento dell’esercitazione con rilevamento dei tempi occorsi per ciascuna fase dell’intervento;
f. messa in evidenza dei punti di forza e dei punti di debolezza emersi, identificando anche le azioni di miglioramento ritenute necessarie da parte dei coordinatori della prova di emergenza.
3. Un copia del report di cui al precedente Comma 2 dovrà essere conservato presso ciascuna delle sedi delle imprese che hanno preso parte alla simulazione di emergenza ed essere messo a disposizione degli Organi Ispettivi che ne faranno richiesta in sede di sopralluogo.
 

Art. 9 Relazione annuale

1. Annualmente, entro il mese di Febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, il Datore di Lavoro delle imprese di cui all’Art. 2 Co. 2 Lett, a comunicano a mezzo posta elettronica certificata all’Area Safety di AdSP MAO all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. i seguenti dati:
a. N. medio di lavoratori inquadrati con funzioni di tipo amministrativo e per costoro - N. di ore complessivamente lavorate durante l’anno
- N. di infortuni occorsi
- N. di giornate di lavoro perse per infortunio
b. N. medio di lavoratori inquadrati con funzioni di tipo tecnico e operativo e per costoro
N. di ore complessivamente lavorate durante l’anno
N. di infortuni occorsi
N. di giornate di lavoro perse per infortunio.
 

Art. 10 Disposizioni finali

1. Il dato aggregato sugli accadimenti occorsi in ambito portuale derivante dall’applicazione della presente Ordinanza viene comunicato con frequenza trimestrale da AdSP MAO ad ASUGI.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti ai sensi dell’Art. 1174 del Codice della Navigazione, qualora il fatto non costituisca reato.
3. La comunicazione dei dati annuali sul fenomeno infortunistico costituisce un requisito per il rinnovo di ogni atto concessorio o autorizzativo da parte dell’Autorità di Sistema Portuale.
4. Per l’attuazione dei requisiti di cui agli Artt. 6 e 7 sono concessi 90 giorni a partire dalla data di emissione della presente Ordinanza.
5. Sono abrogate le Ordinanze AdSP MAO n. 04/2018 e n. 34/2019.

Trieste, 6 settembre 2022

Il Presidente
Zeno D’Agostino
 

Allegato 1
Allegato 2