Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 13 novembre 2012
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2025
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Viterbo
Fonte: viterbo-rieti.confagricoltura.it

Sommario:

 

Oggetto del contratto
Decorrenza e durata
Banca ore individuale
Salario per obiettivi
Welfare contrattuale

 

Cassa extra legem/Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
Modifiche al vigente CPL
Art. 44 Varie
Art. 45 Mansioni e qualifiche
Aumenti Salariali


Accordo per il rinnovo del CPL della provincia di Viterbo per gli operai agricoli e florovivaisti

L'anno 2012, il giorno 13 del mese di novembre, in Viterbo, Via Mantova 4, presso la sede della Confagricoltura Viterbo – Rieti, tra la Confagricoltura Viterbo - Rieti […], la Coldiretti Viterbo […], la Cia di Viterbo […] e la Flai-Cgil di Viterbo […], la Fai-Cisl di Viterbo […], la Uila-Uil di Viterbo […], si conviene di rinnovare il Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Viterbo, scaduto il 31/12/2011.

Oggetto del contratto
Il Contratto Provinciale di Lavoro (CPL) regola i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associala che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il CPL si. applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del C.C. e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo puramente esemplificativo:
- le aziende cerealicole;
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende olivicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di. animali di qualsiasi specie;
- le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le cooperative di servizi alle imprese agricole, di raccolta, trasformazione, condizionamento e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura.
Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Banca ore individuale
In attuazione di guarito previsto dall’art. 42, penultimo comma del vigente CCNL per operai agricoli e florovivaisti, fermo restando che il ricorso all'istituto della banca delle ore è una scelta del dipendente, è consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto ai riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con. le esigenze organizzative dell'azienda e del mercato.
I termini, le quote e le modalità per attivare la banca ore sono i seguenti:
- Il lavoratore che intende utilizzare la banca ore deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro entro il 31 gennaio dell'anno solare di riferimento;
- Al lavoratore saranno corrisposte, con la .retribuzione del mese di competenza, le sole maggiorazioni retributive per le ore di lavoro straordinario prestate.
La quota massima di trasformazione dello straordinario in riposo compensativo, fermo restando il monte ore previsto dalla legge, è fissata in 120 ore annue, da utilizzare anche in modo frazionato e da compensare nell'arco dell'anno di competenza e nei 6 mesi successivi, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo. Alla stessa data, le ore di compensazione non ancora godute saranno interamente retribuite;
- Il lavoratore che intende usufruire di riposi, compensativi per le ore di lavoro straordinario prestate dovrà effettuare apposita comunicazione scritta al datore di lavoro almeno 48 ore prima. Il datore di lavoro, in caso di diniego, dovrà motivarlo nelle 24 ore successive alla richiesta.
Le parti attribuiscono alla Cassa extra legem l’Ente bilaterale agricolo il monitoraggio sull’utilizzo di tale istituto.

Cassa extra legem/Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
In attuazione di quanto previsto dal vigente CCNL per operai agricoli e florovivaisti in materia di bilateralità, le parti Si impegnano - entro giugno 2013 - a modificare- lo statuto del FIMAVLA. sulla base delle linee guida e dello statuto tipo predisposti con accordo nazionale del mese di luglio 2012 per le Casse extra legem provinciali / Enti bilaterali agricoli.
La Cassa extra legem / Ente bilaterale agricolo (FIMAVLA - Ebat) dovrà continuare a corrispondere le integrazioni ai trattamenti di malattia ed infortunio sul lavoro previste dall'art. 62 del vigente CCNL per operai agricoli e florovivaisti.
La Cassa extra legem / Ente bilaterale agricolo (FIMAVLA - Ebat) dovrà inoltre assorbire le funzioni e i ruoli precedentemente affidati all’Osservatorio provinciale e al Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Si prevede in tutti i casi che la Cassa extra legem /Ente bilaterale agricolo (FIMAVLA - Ebat):
- effettui il monitoraggio del mercato del lavoro finalizzato a promuovere rincontro domanda offerta e la formazione professionale continua;
- realizzi attività utili all'inclusione e all'inserimento nella società italiana dei lavoratori immigrati;
- promuova lo sviluppo delle relazioni sindacali e l'applicazione della contrattazione collettiva;
- eserciti altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione;
- la creazione e gestione dei Centri di Formazione Professionale agricola;
- monitoraggio dell’attuazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- monitoraggio della '"banca delle ore”;
- svolgere le attività assegnate al Comitato paritetico per la sicurezza nei luoghi dì lavoro;
- individuare nuove forme di intervento assistenziale a favore dei lavoratori previa individuazione delle risorse necessarie.
Per il funzionamento Cassa extra legem. / Ente bilaterale agricolo (FIMAVLA - Ebat) si propone un finanziamento dello 0,20% dovuto pariteticamente dal. datore di lavoro e dal lavoratore con apposito accordo da sottoscrivere contestualmente alla costituzione della Cassa extra legem / Ente bilaterale agricolo (FIMAVLA - Ebat).
Altre funzioni potranno essere assegnate alla Cassa extra legem l’Ente bilaterale agricolo (FIMAVLA - Ebat) previo accordo delle parti firmatarie del presente accordo c della individuazione delle relative coperture finanziarie necessarie allo svolgimento delle nuove funzioni.

Modifiche al vigente CPL:
Art. 44 Varie

All’articolo 44 del vigente CPL vengono apportate le seguenti, variazioni:
1) […]
2 ) al punto 4 vengono soppresse la corresponsione … “Durante i lavori di trebbiatura, agli operai con contratto a termine, si effettuerà la corresponsione gratuita di una colazione e nel caso venisse corrisposto il vitto completo, la trattenuta anziché del 30% sarà del 20%. […]”