Regione Lazio
Deliberazione 12 maggio 2023, n. 160
Piano regionale delle ispezioni, per il quinquennio 2023-2027, relativo agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore - art. 27 D. Lgs.105/2015.
B.U.R. 18 maggio 2023, n. 40

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, avente ad oggetto “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 06 settembre 2002, n. 1, avente ad oggetto”
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
VISTA la Direttiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
VISTA la Direttiva 2012/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 04 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio;
VISTO il D.lgs. 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”;
VISTA la Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, che ha istituito l’Agenzia Regionale di Protezione Civile;
VISTO il Regolamento Regionale 10 novembre 2014, n. 25, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale di protezione civile;
VISTO l’art. 5, comma 1, della Legge Regionale 2/2014, ai sensi del quale “la Regione è competente in materia di protezione civile nelle funzioni non conferite ad altri enti dalla legislazione regionale e statale. In particolare, la Regione svolge le seguenti funzioni e compiti relativi a:
(omissis)
o) le attività connesse alle industrie a rischio di incidente rilevante..;
VISTO in particolare l’art 7 del D.lgs. del 26 giugno 2015, n. 105 rubricato “Funzioni delle Regioni” che stabilisce,
- al comma 1:
“La Regione o il soggetto da essa designato relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore:
a) predispone il piano regionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti.
b) supporta il Comitato Tecnico Regionale, ai sensi dell'articolo 19, al fine della individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti.
c) fornisce al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 5 e all'articolo 27, comma 13.
d) disciplina le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all'articolo 30;
- al comma 2:
“La Regione o il soggetto da essa designato, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, fermo restando il supporto tecnico - scientifico dell'agenzia regionale per l'ambiente territorialmente competente, può stipulare apposita convenzione con la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio”;
VISTO l’art. 27 del suddetto D.lgs. 105/2015 che stabilisce che il Piano di ispezione contiene i seguenti elementi:
a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
b) la zona geografica coperta dal piano di ispezione;
c) un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;
d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 105/2015;
e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incedente rilevante;
f) le procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni conformemente al comma 4 dell’art. 27 del D.lgs. 105/2015;
g) le procedure per le ispezioni straordinarie da effettuare ai sensi del comma 7;
h) ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità che effettuano le ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l’attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
VISTO l’art. 9 del D. Lgs. 105/2015 che stabilisce che le Regioni si possono avvalere, ai fini dello svolgimento delle attività previste, tramite convenzioni, dell’ARPA, dell’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF);
VISTA la convenzione, sottoscritta il 25/10/2018 e rinnovata il 19/05/2021, tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione regionale Vigili del Fuoco del Lazio e la Regione Lazio - Agenzia Regionale di Protezione Civile “...per la definizione delle modalità generali di collaborazione per lo svolgimento delle attività ispettive previste per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) e all’art. 27 del d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)”;
VISTA la convenzione, sottoscritta il 04/10/2018 e rinnovata il 28/05/2021, tra Agenzia per la Protezione Ambientale del Lazio e la Regione Lazio - Agenzia Regionale di Protezione Civile “...per la definizione delle modalità generali di collaborazione per lo svolgimento delle attività ispettive previste per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) e all’art. 27 del d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)”;
VISTA la convenzione, sottoscritta il 12/11/2018 e rinnovata il 30/12/2021, tra l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e la Regione Lazio - Agenzia regionale di Protezione Civile “...perla collaborazione in materia di attività di controllo di aziende a rischio di incidente rilevante”;
VISTA la convenzione, sottoscritta il 18/12/2018 e rinnovata il 19/05/2021, tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione regionale Vigili del Fuoco del Lazio e la Regione Lazio - Agenzia regionale di Protezione Civile per la collaborazione in materia di attività di supporto al controllo di aziende a rischio di incidente rilevante, comprendenti, in linea generale, l’istruttoria della documentazione redatta dalla Commissione ispettiva e degli eventuali provvedimenti discendenti dagli esiti dell’attività ispettiva;
VISTO il “Piano regionale delle ispezioni, per il quinquennio 2023-2027, relativo agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore - art. 27 D. Lgs.105/2015” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO che gli stabilimenti nei quali è in corso una ispezione (BT Agroservizi, SIS S.p.A., Thermogas D.T. S.r.l., ACS S.p.A., Esplosivi Industriali sas di Mancini Roberto e C., Gingas S.p.A., Pirotecnica Giuliani, ACEA ATO 2, Maxoil S.p.A.) o che sono ancora in fase costruttiva (Izzo Gas) debbano essere oggetto di successivi atti di pianificazione;
DATO ATTO che le spese per le attività delle Commissioni ispettive sono interamente a carico dei gestori dello stabilimento a rischio e che le tariffe, come individuate dall'Allegato I al D. Lgs.105/2015, saranno versate dagli stessi alla Regione e saranno corrisposte agli Enti in convenzione, ad esito dello svolgimento delle ispezioni, secondo le modalità stabilite nella convenzione stesse;
DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale
 

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare il “Piano regionale delle ispezioni, per il quinquennio 2023-2027, relativo agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore - art. 27 D. Lgs.105/2015' allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) che gli stabilimenti nei quali è in corso una ispezione (BT Agroservizi, SIS S.p.A., Thermogas D.T. S.r.l., ACS S.p.A., Esplosivi Industriali sas di Mancini Roberto e C., GingasS.p.A., Pirotecnica Giuliani, ACEA ATO 2, Maxoil S.p.A.) o che sono ancora in fase costruttiva (Izzo Gas) siano oggetto di successivi atti di pianificazione;
L’Agenzia regionale di Protezione Civile curerà le attività connesse all’attuazione del Piano in oggetto, ivi compreso l’eventuale aggiornamento dell’elenco degli stabilimenti assoggettati alle ispezioni nonché la stipula di apposite convenzioni con la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, con l’INAIL e con ARPA Lazio.
L’Agenzia regionale di Protezione Civile trasmetterà copia del presente provvedimento ad ARPA Lazio, al Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale Lazio, all’INAIL Direzione Regionale Lazio, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, all’ISPRA -Servizio Rischio industriale per il controllo dei pericoli di incidente rilevante (Direttiva Seveso III).
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it

ALLEGATO
Piano regionale per il quinquennio 2023-2027 delle ispezioni relativo agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore - art. 27 D. Lgs.105/2015