Cassazione Penale, Sez. 4, 29 marzo 2023, n. 13048 - Responsabilità del direttore con delega alla sicurezza per infortunio del lavoratore nell'impianto Coiler. Comportamento imprudente ma non certo "abnorme"


 

Nota a cura di Valbonesi Cecilia, in ambiente e sicurezza sul lavoro, 4/2023, pp. 38-46 "La rilevanza del comportamento della vittima negli infortuni sul lavoro: analisi critica e potenziali riflessi nei processi di SSL"

Nota a cura di Soprani Pieguido, in Ambiente e Sicurezza, 7/2023, pp. 78-79 "Sicurezza sul lavoro applicazione dell’art. 131-bis del codice penale"



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente -

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere -

Dott. PAVICH Giuseppe - rel. Consigliere -

Dott. CIRESE Marina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIULIO ROMANO;

che ha concluso per il rigetto;

udito il difensore, avvocato GUALTIERI GIACOMO del foro di MILANO in difesa di:

A.A.;

Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso.

 

 

Fatto


1. La Corte d'appello di Brescia, in data 21 settembre 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Cremona, in data 23 giugno 2021 aveva condannato A.A., alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di lesioni colpose gravi in danno di B.B., con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, lett. Z, e art.71 comma 1,): fatto verificatosi in (Omissis).

1.1. Il A.A., risponde dell'anzidetto reato nella sua qualità di direttore (con delega alla sicurezza dell'unità industriale) dello stabilimento della Carlo Colombo Spa ove avvenne l'incidente, occorso nell'impianto Coiler. In estrema sintesi, l'impianto era costituito da due macchinari: il primo era una matassatrice con la quale venivano formate delle matasse di fili di rame, che venivano poi collocate automaticamente su un bancale; quest'ultimo, tramite una via a rulli, trasportava la matassa a una pressa che ne compattava le spire e applicava le regge per contenerle; nel percorso tra una macchina e l'altra, l'operatore doveva posizionare sulla matassa dei fogli di cartone, in modo da evitare che essa si rovinasse sotto la pressa. Tale operazione veniva eseguita mentre la matassa, arrestatasi sulla via a rulli, rimaneva ferma; indi l'operatore rimetteva in movimento il macchinario premendo un apposito pulsante. Secondo quanto emerso dalla deposizione dell'UPG accertatore Nolli il macchinario era privo di protezione; esso veniva fermato e fatto ripartire premendo pulsanti diversi; il pulsante di azionamento era raggiungibile dall'operatore impegnato nella collocazione dei cartoni mentre il pulsante di arresto era più distante.

1.2. Il giorno dell'incidente, il B.B., - dipendente dello stabilimento era salito sulla via a rulli per posizionare i cartoni sulla matassa, che si era fermata alla stazione prevista. Dopodichè, tenendo sempre il piede sul bancale sottostante la matassa, aveva fatto ripartire la via dei rulli con il pulsante di azionamento; ciò cagionava lo scivolamento del lavoratore, che finiva incastrato con il piede destro nello Spazio tra la via dei rulli (che egli aveva riattivato) e la piattaforma girevole della pressa; nel frattempo, la matassa aveva continuato ad avanzare e il bancale, pesante circa 48 quintali, gli aveva sormontato il piede, schiacciandolo.

1.3. Nel disattendere le doglianze rassegnate con l'atto d'appello, la Corte bresciana ha, in primo luogo, ritenuto confermati i profili di colpa addebitati all'imputato, evidenziando in particolare che è erronea la tesi, sostenuta dall'appellante (secondo la quale non potrebbe valere il richiamo all'allegato V del D.Lgs. n. 81 del 2008), laddove il riferimento che vi viene fatto agli "elementi mobili" non può essere riduttivamente limitato al contatto dell'addetto con le parti in movimento, ma deve essere riferito a tutto il complesso dinamico della macchina, compreso il materiale trascinato. Sotto altro profilo, la Corte ha respinto l'assunto sostenuto dall'appellante in ordine all'abnormità della condotta del lavoratore: il quale avrebbe bensì posto in essere un comportamento gravemente imprudente, ma all'interno del processo produttivo e delle mansioni a lui attribuite e, dunque, nell'ambito del rischio governato dal soggetto garante, con la conseguenza che non potrebbe parlarsi, secondo la Corte territoriale, di un comportamento eccezionale, imprevedibile e, come tale, interruttivo del nesso causale tra la condotta contestata all'imputato e l'evento lesivo. Infine, è stata disattesa la prospettazione volta a sottrarre il A.A., alla responsabilità a lui ascritta in relazione al fatto che egli era direttore di due stabilimenti nei quali erano operative decine di macchine. In realtà, osserva la Corte di merito, egli aveva pieni poteri in materia di prevenzione degli infortuni e disponeva, a tal fine, di piena autonomia finanziaria; inoltre non erano note figure intermedie o soggetti cui fosse stata conferita una subdelega dall'imputato, il quale peraltro, al momento dell'infortunio, era presente nello stabilimento.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il A.A., con atto articolato in tre motivi di doglianza, cui ha fatto da ultimo seguito un unico motivo nuovo.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al fatto che, come già in primo grado affermato dal Tribunale di Cremona, l'incidente sarebbe stato cagionato da una situazione di rischio determinata da carenze strutturali della macchina, in relazione al disposto del paragrafo. 6.1 dell'alt. V del D.Lgs. n. 81 del 2008; il ricorrente contesta tale assunto, frutto di un'indebita estensione analogica della predetta disposizione, riferita ad elementi mobili di un'attrezzatura da lavoro che presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, laddove nella specie l'incidente si è verificato a causa di un bancale traslato da un nastro trasportatore.

2.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'abnormità del comportamento del lavoratore, che non fu solo imprudente, ma fu altresì privo di giustificazioni in relazione al compimento dell'attività lavorativa demandatagli; sono state invece completamente pretermesse le osservazioni del consulente tecnico della difesa, Dott. C.C., che ha evidenziato come, per la posizione in cui si era venuto a trovare l'infortunato, egli, per azionare il pulsante di riavvio, dovette compiere un gesto innaturale e scomposto. Il ricorrente sostiene perciò che quello concretizzatosi con l'incidente fosse un rischio esorbitante ed eccentrico rispetto alla sfera di rischio governata dal garante.

2.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri di imputazione colposa dell'evento, a fronte dell'affermata insussistenza, secondo la Corte distrettuale, di figure intermedie nell'organigramma dello stabilimento. Il deducente, dopo avere richiamato quanto affermato in sede testimoniale dal RSPP in ordine alle verifiche eseguite sul macchinario e alle criticità emerse sul suo funzionamento, ha ricordato che era stato prodotto un organigramma dal quale risulta la presenza di figure intermedie, responsabili dei diversi settori dello stabilimento.

2.4. Con il motivo nuovo, il deducente chiede pronunciarsi ex art. 129 c.p.p., sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto: istituto che, nella sua nuova configurazione, valorizza anche la condotta susseguente al reato, che nella specie assume rilevanza in considerazione del modesto grado della colpa, dei consistenti investimenti nella sicurezza e dell'integrale risarcimento del danno, come riconosciuto in primo grado dal Tribunale cremonese.

 

Diritto

 


1. Il primo motivo è infondato, rasentando anzi la manifesta infondatezza. Invero, risulta contestata all'imputato la violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, lett. Z, e art. 71, comma 1; in particolare, sulla base di quest'ultima disposizione, si contesta l'omessa o insufficiente verifica della sicurezza del macchinario ove avvenne l'incidente (l'impianto Coiler). Dalla ricostruzione della vicenda attraverso le fonti di prova, per come si legge nella sentenza impugnata, risulta evidente che l'incidente si era verificato perchè il B.B., dopo avere collocato i cartoni sulla matassa e prima di scendere dalla via a rulli, premeva il pulsante di azionamento dell'impianto; il fatto di avere tenuto il piede sul bancale mentre il macchinario veniva rimesso in movimento è all'origine dello scivolamento del piede del lavoratore, che rimase incastrato nello Spa zio fra la via a rulli e la piattaforma girevole della pressa. E', dunque, corretta l'affermazione del Tribunale cremonese, secondo la quale si sarebbe concretizzato un rischio di contatto meccanico connesso ad elementi mobili (p. 6.1, all. Val D.Lgs. n. 81 del 2008); e, certo, tale processo causale è all'origine del fatto che il piede del B.B., venne poi schiacciato dal bancale su cui era posizionata la matassa di filo di rame. Dunque non può ritenersi corretto quanto affermato dal ricorrente nel sostenere che si verserebbe, nella specie, in un'ipotesi di estensione analogica in malam partem del disposto del paragrafo 6.1 dell'allegato V al testo unico in materia di prevenzione, riferito ad elementi mobili che presentino rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti; del resto, che nell'impianto in questione fossero presenti rischi di questa natura, effettivamente concretizzatisi nel caso di specie, è dimostrato dal fatto che, in epoca successiva all'incidente, il pulsante di azionamento della via a rulli (che il B.B., aveva premuto in occasione dell'incidente) era stato allontanato sì da non essere raggiungibile dal lavoratore che ancora si trovasse sulla rulliera; e che erano state installate alcune fotocellule che determinavano l'arresto dei rulli nel caso in cui qualcuno vi si avvicinasse mentre essi erano in funzione (vds. pag. 4 sentenza impugnata).

2. E' infondato anche il secondo motivo. Certamente il comportamento del B.B., nell'azionare la rulliera mentre egli aveva ancora il piede sul bancale, può definirsi gravemente imprudente, e certamente non giustificabile da specifiche necessità connesse alla prestazione lavorativa in corso; nondimeno, non può in alcun modo parlarsi, nella specie, di un comportamento "abnorme" o comunque estraneo al ciclo produttivo e alle mansioni affidate al lavoratore. Ed invero, le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, sicchè la condotta imprudente dell'infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio inerente all'attività svolta dal lavoratore ed all'omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro. In proposito, alla luce della giurisprudenza apicale di legittimità e di quella successivamente formatasi sul punto, deve considerarsi che è interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è "interruttivo" (per restare al lessico tradizionale) non perchè "eccezionale" ma perchè eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri). Nel caso di specie, non può in alcun modo ritenersi che il pur avventato comportamento del lavoratore si collocasse al di fuori dell'area di rischio governata dal garante, trattandosi comunque di una manovra di riattivazione della via a rulli, come tale rientrante nell'ordinaria esecuzione della prestazione in corso, ma che nell'occasione fu malamente eseguita per il fatto che la ripartenza della rulliera era stata attivata dal lavoratore prima che egli scendesse dall'impianto.

3. Deve ritenersi privo di pregio anche il terzo motivo di lagnanza.

In primo luogo, la sicurezza dei macchinari messi a disposizione dei lavoratori rientra fra i compiti e le responsabilità del datore di lavoro, quale garante generale della sicurezza nell'ambiente lavorativo, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare macchinari e attrezzature, a mente dell'art. 71, D.Lgs. n. 81 del 2008, nella specie contestato (in proposito si rinvia ai principi affermati, ad esempio, in Sez. 4, Sentenza n. 41147 del 27/10/2021, Favaretto, Rv. 282065; Sez. 4, Sentenza n. 22819 del 23/04/2015, Baiguini, Rv. 263498; Sez. 4, Sentenza n. 22249 del 14/03/2014, Enne, Rv. 259229).

In secondo luogo, è del tutto carente, sul piano della specificità, la prospettazione difensiva circa la presenza di figure intermedie, di titolari di posizione di garanzia o di soggetti subdelegati dall'odierno ricorrente: l'avvenuta produzione dell'organigramma aziendale (dal contenuto estremamente schematico), così come le dichiarazioni testimoniali del RSPP, cui il ricorrente fa riferimento, risultano affatto generiche al riguardo e non forniscono indicazioni relative all'effettiva attribuzione ad altri soggetti di compiti o responsabilità in materia prevenzionistica. Del resto, quand'anche vi fosse anche la presenza di garanti di livello inferiore a quello datoriale, dovrebbe pure considerarsi che, qualora vi siano più garanti, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253850); e che la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dal comportamento di altri destinatari degli obblighi di prevenzione che abbiano a loro volta dato occasione all'evento, quando quest'ultimo risulti comunque riconducibile alla mancanza od insufficienza delle predette misure e si accerti che le stesse, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del verificarsi di quell'evento (Sez. 4, Sentenza n. 43966 del 06/11/2009, Morelli, Rv. 245527).

4. Qualche considerazione ulteriore merita invece il motivo nuovo, con il quale viene chiesta l'applicazione dell'istituto di cui al novellato art. 131-bis c.p..

A stretto rigore, trattandosi di "motivo nuovo" ex art. 585 c.p.p., comma 4, esso dovrebbe qualificarsi come affetto da inammissibilità, in quanto non afferente punti o capi già oggetto del primigenio ricorso, atteso che, in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicchè sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 6, Sentenza n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294).

Tuttavia, nella specie, il ricorrente fa riferimento al novum legislativo intervenuto medio tempore e, in particolare, alla rilevanza oggi attribuita alla condotta susseguente al reato, al punto da sollecitare che la Corte di legittimità provveda, anche d'ufficio, a rilevare la configurabilità della causa di non punibilità di che trattasi (non impedita tra l'altro dal titolo di reato, avente ad oggetto lesioni colpose "gravi", ma non "gravissime").

E' d'uopo rammentare in proposito che, recentissimamente, questa Sezione (vds. notizia di decisione n. 4/23, udienza 15 febbraio 20203, ricorrente Castrignano) ha affermato che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., in relazione al testo risultante dalla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 1, comma 1, lett. c), può essere avanzata per la prima volta nel giudizio di legittimità, con apposita memoria, anche nel caso di ricorso inammissibile, fermo restando l'onere del ricorrente di indicare le ragioni in fatto e gli elementi di diritto su cui si fonda la richiesta.

Tanto osservato, per come emerge in atti (a conferma della prospettazione del ricorrente), risulta che il danno sia stato interamente risarcito e che, dopo l'incidente, siano state adottate misure di prevenzione più accurate; e deve pure considerarsi che, nel nuovo testo dell'art. 131-bis c.p., il riferimento all'esiguità del danno o del pericolo deve essere valutato non più isolatamente, ma tenendo in considerazione anche la condotta susseguente al reato, da valutarsi nella sua complessività.

Ne consegue che, non disponendo questa Corte di legittimità di idonei elementi di giudizio per poter provvedere ex officio, la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia, limitatamente al punto concernente l'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Nel resto il ricorso va rigettato.

E' appena il caso di sottolineare che, nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (giurisprudenza pacifica: ex multis vds. Sez. 3, Sentenza n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590).

 

P.Q.M.
 

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione dell'art. 131- abis c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2023