Regione Veneto
Deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2013, n. 681
Misure volte al miglioramento del benessere lavorativo dei dipendenti della Giunta Regionale del Veneto. Costituzione della "RETE per la salute e il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Veneto (RETE)". Artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e DGR 1332 del 11 maggio 2010.
B.U.R. 4 giugno 2013, n. 47
 

Note per la trasparenza:
Attuazione degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Implementazione di misure volte al miglioramento del benessere lavorativo dei dipendenti della Giunta Regionale mediante la costituzione di un coordinamento delle figure istituzionali già presenti nell'amministrazione regionale. Individuazione di strumenti organizzativi per cogliere e gestire tempestivamente eventuali criticità. Costituzione della "RETE per la salute e il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Veneto (RETE)". La delibera non prevede impegno di spesa.


Il vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:
Considerate le continue trasformazioni, i cambiamenti normativi e sociali, le complessità delle relazioni che caratterizzano l'attuale mondo del lavoro e le possibili ricadute sulle risorse umane, risulta sempre più importante focalizzare l'attenzione sulle modalità per facilitare e promuovere il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori della Giunta Regionale del Veneto.
Migliorare le condizioni lavorative delle/dei dipendenti e promuovere il benessere organizzativo anche all'interno delle Pubbliche Amministrazioni oltre ad essere diventato un obbligo normativo, consente anche di aumentare l'efficacia e l'efficienza del lavoro svolto, garantendo il miglioramento della qualità delle proprie prestazioni, un maggior servizio alle/ai cittadine/i e al territorio e una riduzione dei costi, sia diretti che, soprattutto, indiretti dovuti a spese sanitarie, assicurative e previdenziali evitate.
L'amministrazione regionale, quindi, richiamandosi ai principi costituzionali in materia di diritti fondamentali della persona, alla normativa europea, statale e regionale relativa alla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché al benessere delle lavoratrici e dei lavoratori, ha avviato la valutazione del rischio stress lavoro correlato, in anticipo rispetto a quanto indicato e previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare prot.n.15/SEGR/ 0023692 del 18 novembre 2010.
Infatti, già gli artt.17 e 28 del D.Lgs. n.81/2008 prevedevano per il Datore di Lavoro l'obbligo non delegabile di procedere alla valutazione di tutti i rischi, compresi quelli collegati allo stress lavoro correlato secondo i contenuti dell'Accordo Europeo del 8/10/2004.
Pertanto, fin dall'inizio del 2010 è stata avviata la procedura di valutazione del rischio stress lavoro correlato attraverso una metodologia che ha integrato la valutazione su dati oggettivi con una valutazione effettuata sulla percezione di soddisfazione e benessere da parte delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti della Giunta Regionale del Veneto.
Nell'attività di indagine ci si è collocati all'interno dell'approccio multimetodo raccomandato dall'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro e auspicato anche dalle indicazioni INAIL fatte proprie successivamente dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare sopra richiamata.
La valutazione oggettiva è stata effettuata attraverso la lettura di indicatori rilevati con il metodo di Valutazione per Indicatori di Stress utilizzando una specifica scheda da parte degli uffici dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità e della Direzione Risorse Umane, nonché coinvolgendo anche i Geni Civili e i Servizi Forestali periferici.
La valutazione soggettiva è stata, invece, effettuata attraverso la somministrazione di un questionario, da compilarsi in forma anonima, ad un campione significativo di lavoratrici e lavoratori, individuato mediante tecnica probabilistica.
Ora, come evidenziato dalla valutazione del rischio stress lavoro-correlato nonché dal monitoraggio dello stesso tramite indicatori oggettivi o eventi sentinella, così come previsto dalla normativa sopra citata, sono state individuate le azioni/misure compensative. Le principali azioni gestionali individuate, in esito alla valutazione di cui sopra, attengono: alla realizzazione di interventi formativi di contenuto psicosociale sui "nuovi" rischi lavorativi, anche in riferimento alla sfera dei valori organizzativi e dell'etica, di contenuto relazionale e di contenuto tecnico; all'implementazione di un sistema di comunicazione interna di tipo aziendale per favorire una maggior diffusione delle informazioni mediante sia un sistema informatico sia riunioni/incontri periodici per lo scambio e il confronto delle stesse; al monitoraggio delle misure intraprese al fine di valutare l'efficacia delle azioni poste in essere.
Un primo intervento concreto è stato realizzato, con l'organizzazione di un percorso formativo in cui sono state/i coinvolte/i le/i dirigenti apicali e le/i dirigenti di servizio: tale percorso ha consentito di definire le "Linee Guida per il benessere organizzativo", individuando i fattori ritenuti caratterizzanti lo stress lavoro-correlato per effettuare una precoce diagnosi di situazioni potenzialmente degeneranti e agire con le modalità/leve gestionali a disposizione delle/dei dirigenti regionali per favorire condizioni di benessere lavorativo.
Inoltre, nell'ambito del percorso formativo sopra richiamato (come si evince dalla relazione conclusiva dello stesso, in particolare ai punti 4 e 5 - pagg.6 e 7 - allegato A) è stata rilevata la necessità di costituire una rete interna di coordinamento per supportare la gestione e prospettare soluzioni di situazioni problematiche, creando un modello condiviso all'interno dell'organizzazione regionale di interpretazione dei segnali deboli di stress lavoro-correlato e per progettare un sistema che favorisca la diffusione di un clima favorevole al benessere delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Veneto.
In tale ambito, in applicazione dell'articolo 57 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'articolo 21 della Legge n. 183/2010, con Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 6 del 2 novembre 2011, l'amministrazione regionale del Veneto ha istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) che, tra le proprie competenze, ha provveduto ad aggiornare il "Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto", successivamente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1266 del 3 luglio 2012, alla luce della normativa e della giurisprudenza più recenti in materia di discriminazioni, molestie e mobbing. Il Codice, agli articoli 7 e segg., disciplina, in particolare, la figura istituzionale della/del Consigliera/e di Fiducia (CF) individuandone le funzioni a favore delle lavoratrici e dei lavoratori e a supporto dell'amministrazione. Di recente, a seguito di espletamento di procedura comparativa pubblica, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 27 febbraio 2013 è stato individuato il soggetto incaricato di svolgere l'attività di CF della Regione del Veneto per il prossimo triennio.
Da quanto sopra esplicitato emerge come siano ormai molteplici, le figure istituzionali, previste dalla normativa, già coinvolte e attive all'interno dell'amministrazione regionale per garantire e promuovere la salute, la sicurezza e il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori.
Appare quindi necessario, anche in attuazione di quanto previsto per il miglioramento del benessere lavorativo, prevedere un coordinamento di tali figure in una sorte di "rete" che si interfacci con l'organizzazione. A tal fine, il dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, nella sua funzione di Datore di Lavoro (DL) per le sedi e il personale ubicati in Venezia, Mestre, Marghera, Roma e Bruxelles, di concerto con il dirigente regionale della Direzione Risorse Umane, sentiti i dirigenti regionali dei Geni Civili e dei Servizi Forestali periferici nella loro qualità di DL e avendo condiviso in più riunioni con il CUG, la CF, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente (MC) e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ha predisposto l'Allegato B: "Protocollo per la costituzione della RETE per la salute e il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Veneto (RETE)" di istituzione di un coordinamento interno all'amministrazione della Giunta Regionale delle figure istituzionali preposte per la salute, la sicurezza e il benessere lavorativo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
 

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
- VISTI il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni e integrazioni recante disciplina in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO l'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n.183 recante semplificazioni e razionalizzazioni in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la legge regionale n. 1/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la D.G.R. n.1266 del 3 luglio 2012 di Aggiornamento del Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n.3974 del 12 dicembre 2006;
- VISTA la D.G.R. n.1332 dell'11 maggio 2010 con la quale la Giunta Regionale designava quale Datore di Lavoro per le sedi e il personale ubicati nelle sedi in Venezia, Mestre, Marghera, Roma e Bruxelles, il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità;
- VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n.6 del 2.11.2011;
- VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 27 febbraio 2013;
- PRESA VISIONE dell'Allegato B, denominato "Protocollo per la costituzione della Rete Interna per la Salute e il Benessere delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Veneto (RETE)", che è parte integrante della presente deliberazione;
 

delibera

1. di approvare il Protocollo per la costituzione della "RETE per la salute e il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Veneto (RETE)" finalizzata al coordinamento delle figure istituzionali già presenti nell'Amministrazione Regionale e per il monitoraggio e la soluzione delle situazioni di disagio lavorativo, così come definito nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incaricare dell'attuazione del presente provvedimento, secondo le rispettive competenze, la Direzione Risorse Umane e l'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, in collaborazione con gli altri soggetti regionali preposti alla salute e sicurezza e per il benessere lavorativo, secondo le modalità di cui all'Allegato B del presente provvedimento;
3. di dare atto che le determinazioni conseguenti alle attività di cui al protocollo Allegato B costituiscono fondamento e motivazione alle decisioni di carattere organizzativo;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE CON UNIVERSITA’
tra

la Regione del Veneto - Giunta regionale, di seguito Regione, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata ai fini del presente atto da ___________________, nato a __________________, il ________________ e domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, nella sua qualità di Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, autorizzato alla stipula della presente convenzione ai sensi della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, in esecuzione della DGR n. _______del _____________________;

e

l’Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Psicologia Generale, di seguito Università con sede legale in ______________, C.F. _______, rappresentata da __________________________, nato a _____________________, il ____________ e domiciliato per la carica in _________, nella sua qualità di ________________, autorizzato alla stipula della presente convenzione con ______________;
 

Premesso che

- Con DGR n. 681 del 14/05/2013 la Giunta regionale ha deliberato la costituzione della “Rete per la salute e il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Veneto (Rete)” finalizzata al coordinamento delle figure istituzionali già presenti nell’Amministrazione per il monitoraggio e la soluzione delle situazioni di disagio lavorativo;
- Con DGR n. 611 dell’8/05/2017 la Giunta regionale ha approvato il Piano triennale di Azioni Positive 2017 - 2019 che nell’individuare le aree di intervento e gli obiettivi specifici delle singole azioni pone l’attenzione sulla centralità della persona, sul benessere lavorativo e la tutela della salute e della sicurezza del personale regionale;
- Nell’ambito dei lavori della Rete di cui alla DGR n. 681/2013 è emersa la consapevolezza di una sempre più crescente presenza di significative forme di disagio lavorativo o di natura personale che gli attuali istituti normativi e le competenze presenti nel contesto organizzativo regionale non sono in grado di gestire in maniera risolutiva o comunque positiva;
- Il Comitato Unico di Garanzia, costituito con decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 13 del 27/09/2016, nell’ambito dell’espletamento delle proprie attività ha manifestato all’Amministrazione regionale l’interesse ad attivare un servizio di assistenza psicologica rivolto a tutti i lavoratori e le lavoratrici della Regione;
- L’Università degli Studi di Padova ha sviluppato al proprio interno competenze scientifiche altamente qualificate ed è interessata a promuovere il benessere e la salute negli ambienti di lavoro; in particolare, ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione regionale per la realizzazione di un punto di ascolto psicologico rivolto ai dipendenti e per la gestione di casi particolarmente problematici che rendono difficile il funzionamento lavorativo;
- Con DGR n. ________ del _______ la Giunta regionale ha deliberato di attivare un accordo di collaborazione con l’Università di Padova in quanto soggetto altamente qualificato in grado di affiancare l’Amministrazione con un’attività di supporto e assistenza specificatamente mirato alle diverse problematiche da affrontare.
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante della presente convenzione, si conviene quanto segue:
 

Articolo 1 - Oggetto

La Regione affida all’Università l’attivazione di un’attività di supporto e assistenza psicologica così articolata:
a) Sportello di ascolto e prima assistenza psicologica rivolto ai dipendenti finalizzato a gestire il disagio personale e relazionale.
L’attività sarà erogata al personale che si auto-segnala per un problema psicologico, sia transitorio che duraturo, inerente l’area relazionale, l’area personale o l’area emozionale e affettiva, tenendo conto che tali condizioni di disagio possono ripercuotersi negativamente sul rendimento e la soddisfazione lavorativa.
b) Supporto alla Regione - Direzione Organizzazione e Personale.
Attività di sostegno qualificato e presa in carico in relazione a casi di dipendenti in difficoltà rilevati direttamente dalle strutture regionali e che presentano problematiche significative, in primo luogo, in vista del miglioramento della condizione individuale, in secondo luogo in funzione del governo dell’ambiente di lavoro e comunque delle misure organizzative che dovessero presentarsi opportune ai fini assolutamente prioritari della tutela del valore primario della salute della persona.
 

Articolo 2 - Impegni delle parti

In relazione al punto a) dell’articolo 1, l’Università si impegna a svolgere l’attività di punto ascolto psicologico un pomeriggio a settimana (indicativamente 3 ore ovvero 3 colloqui a settimana) presso la sede della Regione. Sarà a carico dell’Università la gestione degli appuntamenti, la somministrazione e la valutazione dei questionari utilizzati, oltre che la stesura delle eventuali relazioni finali e la conservazione delle cartelle.
Il dipendente potrà usufruire gratuitamente di un ciclo di n. 5 colloqui psicologici individuali svolti da uno psicoterapeuta per individuare i motivi delle difficoltà sperimentate, per confrontarsi rispetto ad esse o per avere un riscontro su alcuni dubbi e preoccupazioni. In fase di ultimo colloquio saranno messe in luce le competenze e le risorse utili a gestire il benessere psicofisico, prevedendo qualora necessario un invio presso un Servizio Universitario, presso il Centro di Ateneo dei Servizi Clinici Universitari Psicologici o presso i Servizi territoriali per una presa in carica più duratura. Al dipendente sarà garantito il completo rispetto della privacy.
In relazione al punto b) dell’articolo 1, l’Università articolerà il proprio supporto, quantificato in un impegno di 7 ore mensili, come segue:
- Creazione di un gruppo di lavoro sulla gestione dei dipendenti difficili a causa di problemi psicologici, individuando il personale più idoneo;
- Creazione di una rete di supporto che coinvolga i vari servizi territoriali;
- Organizzazione di incontri mensili presso la Regione con il gruppo di lavoro sulla gestione dei dipendenti difficili a causa di problemi psicologici;
- Supporto nel processo che favorisca l’eventuale presa incarico da parte dei servizi territoriali del dipendente difficile e nel processo di individuazione della strategia migliore per la gestione del dipendente;
- Disponibilità a fornire consulenze telefoniche in casi di gestione di situazioni di emergenza;
- Organizzazione di incontri di formazione inerenti le principali caratteristiche sintomatologiche e di funzionamento dei più frequenti disturbi psicologici che possono creare problemi in ambito lavorativo.
Al termine del primo anno di attività l'Università presenterà un report dettagliato, segnalando in particolare la numerosità dei casi coinvolti, l'afferenza alle aree regionali e le macro-casistiche rilevate, anche al fine di ricalibrare le attività degli anni successivi. E’ consentito all’Università l’utilizzo dei dati raccolti nell’espletamento dell’attività prevista dal presente accordo, in forma aggregata e nel pieno rispetto della privacy, per scopi scientifici.
La Regione si impegna a:
- Individuare un soggetto referente per l’attuazione della presente convenzione;
- Mettere a disposizione dell’Università uno spazio idoneo per l’effettuazione dei colloqui riservati;
- Proporre il personale idoneo a partecipare al gruppo di lavoro sulla gestione dei dipendenti difficili a causa di problemi psicologici;
- Supportare l’organizzazione degli incontri mensili con il gruppo di lavoro e di incontri di formazione su tematiche ritenute significative da parte dell’Università nell’ambito del perseguimento degli obiettivi concordati con la presente convenzione
Le parti si impegnano ad effettuare un’attività di monitoraggio dei servizi oggetto dell’accordo almeno semestralmente, tramite incontri e relazioni sull’attività svolta nel periodo considerato.
 

Articolo 3 - Durata

La presente convenzione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, con il consenso espresso dalle parti, per il triennio successivo.
 

Articolo 4 -Disciplina degli aspetti economici

Per la realizzazione della collaborazione, è previsto un rimborso degli oneri sostenuti, escluso quindi qualsiasi lucro, correlato all’attività svolta e documentata e comunque entro il limite massimo complessivo pari ad Euro 30.000,00=, relativo ad entrambe le attività individuate ai precedenti artt. 1 e 2.
L’importo dovuto potrà essere corrisposto in due TRANCHES semestrali a seguito della presentazione da parte dell’Università di nota di addebito e di relazione attestante l’attività realizzata.
 

Articolo 5 - Privacy e riservatezza

Le parti si impegnano reciprocamente a garantire il segreto d’ufficio e il dovere di riservatezza su tutte le informazioni raccolte o elaborate e ad utilizzarle nell’ambito delle attività oggetto della presente convenzione. Le parti si autorizzano vicendevolmente al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati personali nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento 2016/679/UE - General Data Protection Regulation - GDPR).
 

Articolo 6 - Diritto di recesso

Le parti potranno recedere dal presente accordo, con comunicazione scritta e con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non creare pregiudizio all’altra parte, fatte salve le spese già sostenute o impegnate per il proseguimento, alle medesime condizioni, delle attività.
 

Articolo 7 - Registrazione e spese

La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo e a registrazione in caso d’uso, ai sensi di legge, con spese dell’eventuale registrazione a carico della parte che la richiede.
 

Articolo 8 - Norma di rinvio e foro competente

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia. In caso di controversia derivante dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il foro di Venezia.
 

Articolo 9 - Validità della proposta

La presente proposta di convenzione composta di n. 3 pagine e n. 9 articoli è valida per 30 giorni dalla data di sottoscrizione da parte della Regione.
La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità in essa richiamate e contenute.
Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 , lettera q-bis) del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
 

Letto, confermato e sottoscritto.
Venezia,
per Regione del Veneto-Direzione Organizzazione e Personale
per Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Psicologia Generale

ALLEGATO B

PROTOCOLLO PER LA COSTITUZIONE DELLA “RETE PER LA SALUTE E IL BENESSERE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DELLA REGIONE VENETO (RETE)”

Premessa

1. L’amministrazione regionale, richiamandosi ai principi costituzionali in materia di diritti fondamentali della persona, alla normativa europea, statale e regionale relativa alla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché al benessere delle lavoratrici e dei lavoratori approva e realizza iniziative finalizzate a valutare i rischi, prevenire e limitare i danni sulla salute sia fisica che psico-sociale ed a garantire il diritto ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali su un piano di uguaglianza, reciproca correttezza e rispetto.
2. All’interno dell’organizzazione regionale sono molteplici le figure istituzionali che, in attuazione alla normativa, sono incaricate, ciascuna per aspetti specifici, di approntare gli strumenti per la valutazione dei rischi, compresi quelli psico-sociali, di rilevare le situazioni di malessere lavorativo, di definire e monitorare le misure per limitare gli eventuali danni sulla salute delle lavoratrici e dei lavoratori e che si adoperano per promuovere e diffondere il benessere lavorativo.
 

Articolo 1
Finalità

1. Viene istituita la “RETE per la salute e il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto (RETE)” quale coordinamento interno alla Giunta Regionale delle figure istituzionali previste dalla normativa e già coinvolte e attive all’interno dell’amministrazione che, attraverso la condivisione delle azioni e l’integrazione degli strumenti di analisi e di monitoraggio, garantiscono e promuovono la salute, la sicurezza e il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro.
2. La RETE ha le seguenti finalità:
a. Razionalizzare e coordinare le attività e l’impiego delle figure istituzionalmente preposte alla tutela della salute e della sicurezza e del benessere lavorativo delle/dei dipendenti della Regione del Veneto;
b. pervenire ad un modello condiviso di interpretazione dei segnali deboli di stress lavoro-correlato;
c. sviluppare una cultura gestionale per il benessere e la valorizzazione delle buone prassi;
d. agevolare e potenziare, nonché offrire il necessario supporto per lo sviluppo di soluzioni ai casi più difficili;
e. facilitare la progettazione di strategie più adeguate per il perseguimento di un clima di sempre maggior benessere lavorativo.
 

Articolo 2
Soggetti coinvolti e responsabilità

1. Il D.Lgs. n.81/2008, modificato dal D.Lgs. n.106/2009, stabilisce l’obbligo della costituzione di un sistema di gestione della sicurezza aziendale che vede tra i soggetti coinvolti innanzitutto le/i Lavoratrici/Lavoratori: ogni lavoratrice/lavoratore ha l’obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla propria formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro (DL). Le/i lavoratrici/lavoratori devono, in particolare, osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalle/dai dirigenti e dalle/dai funzionare/i - preposti, utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e attenersi al “Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto”, per il benessere e la tutela individuale e collettiva. Le/i lavoratrici/lavoratori devono, inoltre, segnalare immediatamente al DL, alla/al dirigente o alla/al funzionaria/o - preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo o di grave disagio cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente e dandone contestualmente notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Inoltre, come previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., le/i lavoratrici/lavoratori non devono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altre/i lavoratrici/lavoratori; devono, altresì, partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal DL e sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dalla/dal Medico Competente (MC).
2. Il Preposto, come individuato e definito dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i. è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte delle/dei lavoratrici/lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Essi devono sia segnalare le eventuali situazioni di disagio che le carenze e/o inefficienze lavorative alla/al dirigente sia far osservare alle/ai lavoratrici/lavoratori le misure di prevenzione e di protezione disposte dal DL e dalla/dal dirigente nonché controllare che le/i lavoratrici/lavoratori rispettino le disposizioni di sicurezza.
3. La Dirigenza, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, organizza l'attività lavorativa e vigila su di essa e sul personale assegnato per espletarla. Ha il dovere, ai sensi dell’articolo 2087 del Codice Civile, di adottare tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi e far cessare qualsiasi situazione che incida negativamente sull’integrità psico-fisica e sulla personalità morale delle lavoratrici e dei lavoratori e sul clima lavorativo, favorendo il diffondersi di corrette relazioni interpersonali.
4. il “Datore di lavoro” - DL, è individuato dall’art.2 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i, come la/il dirigente, designato dall’organo di vertice dell’amministrazione, in possesso di autonomi poteri decisionali e di spesa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed al quale spettano i poteri di gestione e di vigilanza sull’applicazione delle misure generali e particolari di tutela poste in essere anche da altre/i Dirigenti. La Regione del Veneto, come altre Pubbliche Amministrazioni con organizzazione funzionale complessa e articolata in varie strutture diffuse sul territorio, nella propria autonomia e secondo la propria realtà organizzativa, con DGR n. 1332 dell’11.5.2010 ha adottato la seguente ripartizione della funzione di “Datore di Lavoro” per le strutture della Giunta regionale:
 

DATORE DILAVORO

SEDI E PERSONALE REGIONALE

Dirigente Unità di Progetto Sicurezza e Qualità

 in Venezia, Mestre, Marghera, Roma e Bruxelles

Dirigenti Unità Periferiche Servizi Forestali

 dei Servizi forestali

Dirigenti Unità Periferiche del Genio Civile

nel territorio delle province di Belluno, Treviso, Vicenza, Padova, Rovigo, Verona e, per la provincia di Venezia, per il personale e le sedi non appartenenti a quelle di cui all’elenco Allegato A alla DGR n. 1332/2010


Al DL compete la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza delle/dei lavoratrici/lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui esse/i prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
5. La/il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - RSPP: è la/il coordinatrice/coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e svolge le funzioni di consulente in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (SSL). Come indicato dal D.lgs.81/2008 e s.m.i., il RSPP deve, in particolare, individuare i fattori di rischio e le misure di sicurezza idonee, elaborare misure preventive e protettive, fornire alle/ai lavoratrici/lavoratori tutte le informazioni necessarie riguardanti la salute e la sicurezza nel luogo di lavoro e proporre programmi di informazione e formazione per le/i lavoratrici/lavoratori.
6. La/il Medico Competente - MC: ciascun DL, nella propria responsabilità e autonomia, designa una/un MC incaricata/o di programmare e attuare la sorveglianza sanitaria sulle/sui dipendenti e visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno o in base alla valutazione dei rischi effettuata. La/il MC collabora con il DL e con il SPP nella valutazione dei rischi, nella predisposizione di misure di tutela, nell’attività di informazione e formazione nei confronti dei/delle lavoratori/lavoratrici, nell’organizzazione del servizio di primo soccorso e nell’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute. La/il MC è contattabile per il tramite degli uffici del DL di riferimento per la propria sede di lavoro.
7. La/il Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza - RLS: viene designato per rappresentare le/i lavoratrici/lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Al fine di realizzare una partecipazione attiva delle/dei lavoratrici/lavoratori nella gestione della SSL, questi devono provvedere a nominare o eleggere uno o più RLS, a seconda del numero delle/dei lavoratrici/lavoratori occupati nell'ente. Tali rappresentanti, appositamente e adeguatamente formati dal DL in materia di SSL, svolgono una funzione consultiva e propositiva nei riguardi degli altri soggetti previsti dal sistema gestionale per la SSL e costituiscono il primo riferimento per le/i lavoratrici/lavoratori per qualsiasi problematica afferente la materia.
8. La/il Dirigente Regionale della Direzione Risorse Umane e le/i Dirigenti Regionali della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, della Direzione Affari Generali e le/i dirigenti responsabili degli interventi, cui competono gli adempimenti delegati ai sensi dell’art.16 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., in relazione alle rispettive competenze e agli obblighi così come dettagliatamente indicato nell’allegato B alla DGR n.1332 del 11.5.2010 e nell’ambito dell’organizzazione regionale.
9. La/il Presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG)o sua/o delegata/o. Il CUG per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, costituito ai sensi dell’articolo 57 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’articolo 21 della Legge n. 183/2010, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per le lavoratrici o i lavoratori della Regione del Veneto.
10. La/il Consigliera/e di fiducia - CF: è una figura istituzionale, di provenienza esterna alla Regione, che agisce in piena autonomia e riservatezza, con funzioni di ascolto, consulenza e assistenza delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono vittima di comportamenti molesti, discriminatori o vessatori che possono configurarsi lesivi della loro dignità e libertà personale nell’ambiente di lavoro. La/il CF svolge, altresì, nel proprio ambito di competenza e a supporto dell’amministrazione, una funzione preventiva nei confronti del disagio nell’ambiente lavorativo regionale, rilevando problemi e criticità, monitorando eventuali situazioni di rischio di cui sia venuta/o a conoscenza anche indirettamente, e proponendo all’amministrazione idonee azioni di contrasto e soluzioni organizzative.
 

Articolo 3
Ambiti di intervento

1. Nell’ambito delle rispettive competenze, i soggetti elencati all’art.2, sono impegnati nella reciproca collaborazione per le finalità di cui all’art.1.
2. A tal fine le figure istituzionali già incaricate della tutela della Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro e per il benessere lavorativo all’interno dell’Amministrazione regionale, costituiscono la “RETE” per la salute e il benessere della Regione del Veneto e operano differenziandosi secondo i seguenti ambiti di intervento per il conseguimento di specifici obiettivi di benessere:
a) Benessere e salute fisica: per interventi che incidono direttamente sulla salute fisica, sulla prevenzione e riduzione dei rischi di patologie lavoro-correlate e sul benessere fisico delle/dei lavoratrici/lavoratori;
b) Benessere e sicurezza: ambiente di lavoro, logistica e attrezzature: per interventi che incidono sulla prevenzione e riduzione dei rischi infortunistici, sull’ambiente fisico, sulla logistica e sulle attrezzature di lavoro;
c) Benessere relazionale e salute psichica: per interventi che incidono sul clima relazionale e sociale, sulla salute e il benessere psichico, sulla prevenzione e riduzione dei rischi psico-sociali e dei conflitti interpersonali sul luogo di lavoro;
d) Motivazione e valorizzazione lavorativa (empowerment): per interventi che incidono sull’autonomia decisionale e sulla responsabilità di ruolo, sull’evoluzione e lo sviluppo di carriera e professionale, sul bilanciamento e riconoscimento dei carichi di lavoro e il coinvolgimento professionale.
 

Articolo 4
Modalità di attivazione e funzionamento

1. Ciascun soggetto componente della RETE, qualora rilevi fatti o situazioni di disagio o malessere o elementi di rischio per il benessere lavorativo, si attiva secondo le rispettive competenze provvedendo direttamente ad individuare la soluzione più adeguata alla problematica evidenziata e dandone contestualmente comunicazione al DL competente per il personale o la sede lavorativa interessata e tenendo informato la/il Dirigente responsabile e la/il Dirigente della Direzione Risorse Umane (DRU), nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 5.
2. Qualora la soluzione individuata o la situazione/fatto in esame richieda l’intervento congiunto di più soggetti della RETE o la problematica necessiti di un’analisi più approfondita, il DL competente per il personale o la sede lavorativa interessata, o la/il Dirigente Regionale della DRU possono attivare un apposito gruppo di lavoro per pervenire alla soluzione del problema.
3. Nel caso in cui l’ambito di intervento attenga ad obiettivi di benessere relazionale e di salute psichica di cui al punto c) del comma 2 del precedente articolo 3, si farà riferimento in via prioritaria a quanto previsto dal “Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1266 del 3 luglio 2012.
4. Negli altri ambiti di intervento, di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2 del precedente articolo 3, e ove non sia possibile intervenire con le modalità previste agli articoli 8, 9 e 10 del “Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1266 del 3 luglio 2012, il gruppo di lavoro potrà essere attivato dal DL competente per il personale o la sede lavorativa interessata o dalla/dal Dirigente Regionale della DRU con procedure analoghe a quelle previste dal “Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1266 del 3 luglio 2012.
5. Il gruppo di lavoro potrà essere convocato, in vista della Riunione Periodica di cui all’art.35 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., una volta all’anno, per le seguenti attività:
(a) analizzare la situazione di contesto di benessere organizzativo, così come viene rilevata attraverso i dati forniti dalla Direzione Risorse Umane e gli indicatori oggettivi di valutazione del rischio stress lavoro-correlato e/o la relazione sull’attività svolta dalla/dal CF;
(b) esaminare singoli casi di situazioni di disagio personale rappresentate al DL che non sono configurabili nell’ambito del “Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto”;
(c) individuare soluzioni sistemiche e organizzative per casi difficili;
(d) supportare la dirigenza ai fini dell’attivazione degli strumenti previsti dalla disciplina normativa e contrattuale vigente per i procedimenti disciplinari;
(e) proporre strategie per il perseguimento di un clima di sempre maggior benessere sul luogo di lavoro;
(f) monitorare le soluzioni adottate.
6. Alle riunioni del gruppo di lavoro, di cui al precedente comma 2, potranno essere invitati e consultati, di volta in volta e a seconda delle necessità, sia altri soggetti interni all’amministrazione, sia esperti esterni referenti sul territorio per la sede di lavoro o di residenza della/del lavoratrice/lavoratore, ivi compresi i servizi di cui alla L.R. 8/2010 per la gestione delle condizioni di disagio al lavoro. A titolo esemplificativo, potrà essere interpellato la/il MC per gli interventi di cui alla lettera a) e b) del comma 2 del precedente articolo 3, la/il CF per gli interventi di cui alla lettera c) del medesimo comma 2 del precedente articolo 3 o soggetti esterni all’amministrazione quali il Medico di Medicina Generale, l’Assistente Sociale o altro professionista dell’Azienda ULSS o del Comune o altro Ente Pubblico competente per residenza o territorio.
7. A conclusione del procedimento di valutazione del gruppo di lavoro, le determinazioni individuate risulteranno a verbale sottoscritto dai partecipanti e costituiranno motivazione per gli atti conseguenti e per le azioni di organizzazione o di altra natura che saranno attuate dal DL o dalla/dal dirigente della DRU.
 

Articolo 5
Trattamento e tutela dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle finalità oggetto del presente protocollo e nel rispetto del principio di riservatezza e della normativa vigente in materia di segreto d’ufficio e del sopra richiamato D.Lgs. 196/2003.
 

Articolo 6
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente protocollo di costituzione della RETE non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale e le attività sono realizzate con risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa e a carico del bilancio annuale di competenza delle figure istituzionali di cui all’art.2.
 

Articolo 7
Modifiche al protocollo

1. Il presente protocollo potrà essere modificato in qualunque momento con analogo provvedimento di adozione da parte della Giunta Regionale.