Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 maggio 2023, n. 15122 - Ipoacusia. Rendita unificata


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente -

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere -

Dott. GNANI Alessandro - Consigliere -

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -

Dott. CERULO Angelo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso 19418/2017 proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati LUCIANA ROMEO, ed EMILIA FAVATA, con domicilio eletto in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, 144, presso gli uffici dell'Istituto;

- ricorrente -

contro

A.A., rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati GAETANO SERVELLO, e DOMENICO SERVELLO, con domicilio eletto in ROMA, VIA OVIDIO, 32, presso lo studio degli avvocati VINCENZO MARUCCIO, e RAFFAELLA STURDA';

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza n. 573 del 2017 della CORTE D'APPELLO DI CATANZARO, depositata il 16 maggio 2017 (R.G.N. 1320/2013);

Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2023 dal Consigliere Dott. Angelo Cerulo.

 

Fatto


1.- Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza del 20 giugno 2013, ha dichiarato il diritto del signor A.A. di percepire, a decorrere dall'(Omissis), la rendita unificata per inabilità permanente da infortunio sul lavoro, nella misura del 28,54%, e ha condannato l'INAIL a corrispondere i relativi ratei, con gli interessi di legge. Le spese di lite sono state compensate; l'INAIL è stato condannato a farsi carico delle spese di consulenza tecnica d'ufficio.

2.- L'INAIL ha impugnato la sentenza, allegando che non sussistono i presupposti per riconoscere la rendita unificata: il signor A.A. non avrebbe mai riferito di pregresse malattie, diverse dall'ipoacusia denunciata il (Omissis). Anche rispetto all'ipoacusia, non spetterebbe al lavoratore alcuna rendita, in quanto non sarebbe stato dimostrato in modo convincente il superamento della soglia d'indennizzabilità nel quindicennio che decorre dalla denuncia.

Anche il signor A.A. ha appellato la sentenza di primo grado, con impugnazione che assume carattere incidentale. L'appellante lamenta che il consulente tecnico d'ufficio designato dal Tribunale non abbia valutato l'aggravamento dell'ipoacusia, che già il (Omissis) avrebbe raggiunto la soglia del 25,80%. Il signor A.A. ha censurato, in secondo luogo, le statuizioni sulle spese di lite.

3.- Con sentenza n. 573 del 2017, depositata il 16 maggio 2017, la Corte d'appello di Catanzaro, dopo avere riunito le impugnazioni e dopo avere espletato un nuovo accertamento peritale, ha riformato la pronuncia di primo grado e ha dichiarato il diritto del signor A.A. "alla costituzione della rendita da inabilità permanente da malattia professionale, ipoacusia bilaterale neurosensoriale, rapportata alla percentuale del 22% di danno biologico, a decorrere dal (Omissis) e condanna l'INAIL al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali". Le spese dei due gradi di giudizio sono state compensate per intero; quanto alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, la sentenza d'appello ha disposto che gravassero sull'INAIL. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che l'accertamento svolto in sede di gravame, con "metodo scientifico ineccepibile", ha riscontrato una "ipoacusia neurosensoriale bilaterale in caduta sulle alte frequenze, più accentuata a sx", che presenta una inequivocabile origine professionale e raggiunge la soglia del 22% dal (Omissis).

Non possono essere recepite, pertanto, le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale e la sentenza pronunciata dal giudice di prime cure dev'essere riformata, "in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale".

4.- Contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro ricorre per cassazione l'INAIL, con atto notificato il 3 agosto 2017 e incentrato su un motivo.

5.- Resiste con controricorso il signor A.A., che sostiene l'improponibilità, l'improcedibilità, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'impugnazione e, in vista dell'adunanza in Camera di consiglio, deposita memoria illustrativa al fine di ribadire le conclusioni già formulate.

6.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base all'art. 380-bis.1 c.p.c., nella versione antecedente alle modificazioni introdotte dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporis in virtù della disciplina transitoria dettata dall'art. 35, comma 6, del medesimo D.Lgs..

7.- Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

 

Diritto


1.- Con l'unico motivo di ricorso (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), l'INAIL deduce violazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 74, e falsa applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, e del Decreto Ministeriale di approvazione delle tabelle delle menomazioni.

La sentenza impugnata meriterebbe censura per aver valutato le conseguenze dell'ipoacusia bilaterale neurosensoriale secondo i parametri applicabili soltanto agli eventi verificatisi o denunciati dopo il (Omissis). Pur dichiarando di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che ha rilevato una riduzione della capacità lavorativa generica del 22%, la Corte di merito avrebbe poi commisurato la rendita alla percentuale del 22% di danno biologico.

La malattia professionale, denunciata il (Omissis), dovrebbe essere valutata secondo i criteri sanciti dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74, disposizione che non attribuirebbe rilievo al danno biologico, ma alla riduzione della capacità lavorativa generica.

2.- Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità delle censure, del tutto avulse dai motivi illustrati nel giudizio d'appello.

2.1.- L'eccezione dev'essere disattesa.

2.2.- Nella fase di gravame, l'Istituto ha contestato in radice la quantificazione del danno (pagina 2 della sentenza impugnata e pagine 3 e 4 del ricorso per cassazione).

Non si può reputare nuova la censura che, in questa sede, senza introdurre alcun tema ulteriore d'indagine, si appunta sui parametri di legge cui la liquidazione delle conseguenze pregiudizievoli è tenuta a conformarsi.

Tale censura si correla alla decisione della Corte d'appello, che ai parametri oggi censurati dall'Istituto ha mostrato di prestare ossequio, e investe la corretta applicazione della legge in ordine a un punto ancora controverso (la quantificazione del pregiudizio sofferto).

Nè la parte controricorrente dimostra che, sul profilo peculiare dell'applicazione dei criteri delineati dalla legge, si sia formato il giudicato, che non copre ogni affermazione della sentenza impugnata, ma l'unità minima di decisione che a un fatto, qualificato da una norma, ricollega un determinato effetto giuridico (fra le molte, Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683).

3.- Il ricorso, pertanto, può essere scrutinato nel merito e si rivela fondato.

3.1.- I giudici d'appello hanno costituito una rendita "rapportata alla percentuale del 22% di danno biologico" (pagina 4), a fronte della ipoacusia denunciata il (Omissis) (pagina 2 della sentenza impugnata).

3.2.- Il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, conferisce rilievo alla nozione di danno biologico, che "definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (...) come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona" (comma 1).

Le regole imperniate sulla nozione di danno biologico (comma 2) si applicano ai "danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonchè a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3", adottato dal "Ministro del lavoro e della previdenza sociale su Delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL".

Il decreto ministeriale, recante "Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti"; relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali", è stato adottato il 12 luglio 2000 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 172 del 25 luglio 2000, Supplemento ordinario, n. 119.

3.3.- Per gli eventi dannosi antecedenti all'entrata in vigore del citato Decreto Ministeriale, trova applicazione la disciplina previgente, che non contempla "un sistema specifico di indennizzo del danno biologico" (Cass., sez. lav., 11 luglio 2017, n. 17096, richiamata anche dal ricorrente, punto 2 dei "Motivi della decisione").

Nè la modulazione temporale della disciplina, richiamata a sostegno del motivo di ricorso, è censurabile per violazione dell'art. 3 Cost..

Il giudice delle leggi ha dichiarato non fondati i dubbi di legittimità costituzionale in ordine al profilo specifico della "separata considerazione degli eventi lesivi ricadenti sotto la disciplina dell'art. 13, rispetto a quelli pregressi" e ha rimarcato, con rilievi che si attagliano anche all'odierna vicenda, che "la diversa disciplina riservata agli eventi lesivi ratione temporis" non genera "alcun vuoto di tutela" e rispecchia una ragionevole scelta discrezionale del legislatore.

Le richiamate previsioni del D.Lgs. n. 38 del 2000, nel tracciare un discrimine temporale tra fattispecie assoggettate alla precedente normativa e fattispecie ricondotte al nuovo assetto, incardinato sull'indennizzo del danno biologico, risentono del "fluire del tempo", "elemento di per sè idoneo a differenziare le situazioni soggettive" (sentenza n. 426 del 2006, punto 3.2. del Considerato in diritto).

3.4.- Colgono dunque nel segno i rilievi della parte ricorrente, nell'imputare alla sentenza d'appello di avere applicato i nuovi criteri concernenti il danno biologico a una fattispecie ratione temporis riconducibile alla disciplina previgente, in quanto attinente a un evento lesivo accaduto e denunciato prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale.

Nè inducono a diverse conclusioni i rilievi del controricorso e della memoria illustrativa, che si limitano a porre in risalto la natura professionale dell'ipoacusia contratta dal lavoratore nella sua attività di carpentiere e tubista nello stabilimento della (Omissis) Spa di (Omissis) e il carattere esaustivo dell'accertamento peritale, senza cimentarsi con il particolare tema del decidere, inerente alla disciplina intertemporale applicabile sulla scorta dei criteri distintivi enucleati dalla legge.

4.- Dai rilievi svolti consegue che il ricorso dev'essere accolto.

5.- La sentenza della Corte d'appello di Catanzaro è dunque cassata.

La causa dev'essere rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie controversa in linea con i principi di diritto ribaditi nella presente ordinanza.

Al giudice di rinvio è rimesso, inoltre, il compito di pronunciarsi sulle spese dell'odierno giudizio, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 3.

 

P.Q.M.


accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quarta Civile, il 23 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2023