ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE
 

OGGETTO: Istanze di riconoscimento della dipendenza della causa di servizio ed ascrivibilità tabellare finalizzate all’accertamento del presupposto per il futuro diritto della Pensione Privilegiata Ordinaria (PPO) presentate da personale in servizio. Indicazioni procedurali per le Commissioni mediche Ospedaliere (CMO).

 

A: INDIRIZZI IN ALLEGATO A
…omissis…


Riferimento: f.n. prot. M D A934676 REG2023 0021010 in data 24 febbraio 2023 di PREVIMIL (allegato in copia);
Seguito: f.n. MD SSMD REG2020 0173664 in data 12 novembre 2020 di IGESAN (allegato in copia).


1. Questo Ispettorato Generale con lettera cui si fa seguito, nel recepire una sentenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite (ordinanza 4325/14 del 24 febbraio 2014), ha fornito indicazioni alle CMO circa la compilazione del quadro “Sezione PP - Giudizio ai fini di pensione Privilegiata” del verbale modello BL/B, in sede di accertamento sanitario per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, anche ai fini dell’ascrivibilità a categoria di Pensione privilegiata ordinaria, secondo quanto previsto all’art. 4 della legge 26 gennaio 1980 n. 9.
2. La Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL), recentemente, con lettera in riferimento, ha emanato nuove disposizioni circa gli accertamenti sanitari ai fini dell’ascrivibilità tabellare per il diritto alla PPO, precisando che al di fuori del predetto ambito e nei limiti indicati da questo Ispettorato Generale, la pensione privilegiata può essere richiesta solo in data successiva al collocamento in congedo.
3. Per quanto sopra, questo Ispettorato Generale ha indetto una riunione con gli aventi causa, in data 3 aprile u.s.. nel corso della quale sono stati analizzati aspetti medico-legali, amministrativi e criticità della problematica, al fine di fornire univoche indicazioni procedurali alle CMO.
4. Al riguardo, fermo restando quanto sancito con lettera a seguito, circa la definizione con la ascrivibilità anche ai fini della PPO, qualora richiesto, nel corso degli accertamenti sanitari finalizzati al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, questo Ispettorato Generale, in accordo con PREVIMIL e INPS, dispone che, al fine di semplificare, razionalizzare e ridurre i tempi di trattazione delle pratiche per la concessione della PPO, tenendo conto della criteriologia medico-legale discendente dagli art. 4 e 5 della citata legge 26 gennaio 1980 n. 9, le CMO provvedano ad ascrivere a categoria tabellare ai fini della PPO le invalidità accertate e definite a seguito di domande di ascrivibilità, ai fini del futuro diritto alla predetta prestazione, purché presentate nei quattro anni precedenti la data prevedibile per il collocamento in congedo per limiti di età, in relazione alla categoria, ruolo e grado rivestito, anche per le infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio. In presenza di tali domande finalizzate a conseguire la sola ascrivibilità ai fini di PPO, in vista del futuro diritto a siffatta prestazione, non deve farsi luogo alla compilazione del quadro “Sezione EI: Giudizio ai fini di equo indennizzo”, soprattutto se risultino spirati i termini di cui all’articolo 2, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
5. Per quanto sopra, sarà cura dei competenti E/D/R/C di appartenenza degli interessati, mediante le rispettive articolazioni responsabili dell’istruttoria delle pratiche in argomento, accertare la sussistenza del predetto requisito di anzianità anagrafica, prima di inviarle in CMO per la loro definizione ovvero rilasciare direttamente agli interessati apposita attestazione da esibire in CMO per coloro che, invitati a visita nel quadriennio utile per pratiche già in trattazione, ne facciano richiesta.
Il processo verbale al riguardo emesso dalla competente CMO deve essere trattenuto nel fascicolo personale custodito presso l’Ente di appartenenza del dipendente, formando all’occorrenza, oggetto di movimentazione in caso di trasferimenti.
6. Infine, occorre precisare che, una volta intervenuta la cessazione dal servizio, tale processo verbale deve essere trasmesso a cura dell’ultimo Ente di servizio all’organismo previdenziale (PREVIMIL per l’ausiliaria, l’INPS per le rimanenti posizioni del congedo) preposto alla trattazione della pratica pensionistica, unitamente alla domanda di PPO che il dipendente comunque è tenuto a presentare all’atto del congedo, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 167, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Qualora il suddetto processo verbale preveda un giudizio ai fini di PPO per un “assegno rinnovabile”, in relazione a patologie ritenute suscettibili di miglioramento, sarà cura dei citati Organismi previdenziali promuovere i nuovi accertamenti sanitari finalizzati ad acquisire il giudizio definitivo di ascrivibilità ai fini di PPO.
 

L’ISPETTORE GENERALE
(Gen. D. CC Vito FERRARA)