Cassazione Penale, Sez. 3, 17 febbraio 2023, n. 6716 - Adeguamento dei macchinari alle prescrizioni impartite. L'adempimento tardivo non estingue la contravvenzione, ma è valutabile ai fini dell'oblazione




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito - Presidente -

Dott. GALTERIO Donatella - Consigliere -

Dott. CERRONI Claudio - rel. Consigliere -

Dott. PAZIENZA Vittorio - Consigliere -

Dott. CORBO Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 12/07/2021 del Tribunale di Arezzo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Riccardi Giuseppe, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Fatto


1. Con sentenza del 12 luglio 2021 il Tribunale di Arezzo ha assolto A.A., legale rappresentante della Srl Fartan Group, dal reato di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 71, comma 1 e art. 87, comma 2 lett. c) in quanto non punibile a norma dell'art. 131-bis c.p..

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente, deducendo contraddittorietà della motivazione, ha osservato che - nonostante gli elementi documentali e dichiarativi acquisiti in dibattimento, quanto al completamento delle operazioni di adeguamento dei macchinari alle prescrizioni impartite dall'autorità sanitaria - il Tribunale aveva assunto conclusioni opposte sostenendo l'esistenza del reato, ed in proposito il vizio motivazionale doveva considerarsi sussistente proprio in esito all'esame dei passaggi testimoniali acquisiti.

2.2. Col secondo motivo, sempre invocando vizio motivazionale, è stato sottolineato come la stessa sentenza avesse evidenziato l'atteggiamento collaborativo dell'imputato. In proposito doveva invece ritenersi contraddittorio il giudizio di integrazione del reato, laddove siffatto atteggiamento, l'impegno e la meticolosità nell'attività di adeguamento dovevano considerarsi sintomatici della carenza dell'elemento soggettivo.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa ha prodotto memoria in replica, invocando con motivo aggiunto altresì la prescrizione.



Diritto


5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. In relazione ai due motivi di censura, che possono essere esaminati congiuntamente attesa l'evidente connessione delle questioni sottese, le doglianze dell'odierno ricorrente si sono poste a diretto contatto col materiale istruttorio, in definitiva sollecitando - tramite una, parziale, rilettura degli atti di causa e delle deposizioni assunte - una rivalutazione del percorso motivazionale siccome compiuto dal primo Giudice.

A questo riguardo, per un verso sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori (o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte)(Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta e altri, Rv. 263601). D'altro canto va considerato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

5.1.1. In tal senso, il ricorrente ha inteso allegare - tra l'altro con le ricordate censurate modalità - la propria valutazione sul materiale di giudizio, sostenendo l'erroneità della contraria motivazione adottata dal Tribunale in relazione altresì alle modalità e ai tempi di adeguamento dei macchinari alle prescrizioni ispettive. In definitiva ha somministrato le proprie opinioni, a valere nei riguardi delle considerazioni complessivamente assunte dalla sentenza impugnata. Laddove, come ha correttamente ricordato il Procuratore generale nell'ambito della requisitoria, "l'adempimento tardivo non estingue la contravvenzione, ma è valutabile ai fini dell'oblazione, come chiarito dal D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 24, comma 3".

6. L'impugnazione siccome proposta è quindi manifestamente infondata. Ne consegue pertanto l'inammissibilità del ricorso, con assorbimento altresì di ogni agitata questione sul decorso del tempo.

6.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2023