Cassazione Civile, Sez. 3, 04 maggio 2023, n. 11684 - Infortunio del direttore dei lavori durante la verifica sulla realizzazione della gettata di cemento. Quando il direttore dei lavori ha anche obblighi di prevenzione infortuni


 

 

Nota a cura di Prosseda Maurizio, in ambiente&sicurezza sul lavoro, 5/2023, pp. 80-82 "La posizione di garanzia del direttore dei lavori. Dall’attività di sorveglianza, alla possibile estensione dei compiti" 


Fatto

 


Avvalendosi di tre motivi, B.G.F. ricorre per la cassazione della sentenza n. 374/2019 della Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, resa pubblica in data 24 luglio 1979, notificata in data 24 settembre 2019.

Resistono con controricorso Itas, Unipolsai Assicurazioni S.p.A., Fallimento (Omissis), S.r.L. in liquidazione e Consorzio Stabile Aedars s.c.a.r.l..

Il Consorzio Stabile Aedars s.c.a.r.l. propone altresì ricorso incidentale, formulando cinque motivi; ad esso resistono con controricorso Unipolsai assicurazioni S.p.A. e Itas.

B.G.F. aveva convenuto, dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania, la S.r.L. SO.GE.IM e il Consorzio Stabile Aedars s.c.a.r.l., esponendo che il (Omissis) era scivolato improvvisamente, riportando la frattura della dodicesima vertebra dorsale, a cui seguivano più danni - danno biologico, temporaneo e permanente, perdita della capacità lavorativa specifica, danno morale, danno patrimoniale - che quantificava in Euro 504.794,00 e/o nella diversa somma giudizialmente accertata e che ascriveva alle convenute, ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c..

La caduta era avvenuta nel corso dell'espletamento del suo incarico di direttore dei lavori, per conto della committente Geasar S.p.A., all'interno del cantiere del Consorzio Stabile Aedars s.c.a.r.l., aggiudicatario dei lavori - eseguiti dalla società SO.GE.IM. S.r.L., consorziata del Consorzio Stabile Aedars - consistenti nell'ampliamento dell'aeroporto di (Omissis).

Segnatamente, B.G.F. chiarisce che era stato incaricato di verificare che la So.GE.IM. avesse realizzato correttamente e con calcestruzzo di qualità la gettata di cemento; al fine di svolgere tale verifica, da eseguire con la tecnica dei tagli a forbice temporale, era necessario che il calcestruzzo presentasse certe caratteristiche: doveva essere abbastanza maturo da permettere ad un mezzo o un macchinario di passarci sopra senza sprofondare ed abbastanza malleabile per potervi realizzare dei tagli; al contempo non doveva essere tanto ispessito da renderne difficile la rimozione nel caso di esito non positivo della verifica.

Quella mattina B.F.F., in compagnia degli incaricati delle imprese appaltatrici, dotato delle scarpe antinfortunistiche, riferisce di aver percorso diversi metri sul calcestruzzo che alla vista non presentava anomalie di sorta, né discromie, prima di scivolare improvvisamente e restare immobilizzato.

Il sinistro, secondo il ricorrente, era avvenuto solo per la mancata segnalazione della situazione di scivolosità; segnalazione doverosa perché corrispondente alla buona prassi di sicurezza del cantiere e perché prevista dal contratto di appalto e dal piano di sicurezza.

A tal segnalazione erano tenuti, a suo avviso, la società esecutrice SO.GE.IM. e in solido il Consorzio Stabile Aedars s.c.a.r.l., in quanto appaltatore delle opere eseguite da una sua consorziata.

La società SO.GE.IM. chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, domandava di chiamare in giudizio, al fine di esserne manlevata, la Rsa-Sun Insurance Office Ltd.

Il Consorzio Stabile Aedars, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attorea, e, in via gradata, l'accertamento del concorso di responsabilità dell'attore al verificarsi della caduta e, in via ulteriormente subordinata, di essere manlevato dalla Rsa- Sun Insurance Office Ltd, dalla Navale Assicurazioni S.p.A., dalla Assicurazioni Generali S.p.A. nonché dalla Milano Assicurazioni.

Rsa-Sun Insurance Office Ltd e Navale Assicurazioni S.p.A. si costituivano in giudizio ed aderivano alle difese dei convenuti.

Assicurazioni Generali si costituita tardivamente e condivideva, a sua volta, le difese delle parti convenute.

La Milano Assicurazioni S.p.A. veniva dichiarata contumace.

Il Tribunale di Tempio Pausania, con la sentenza n. 624/2015, accoglieva le richieste attoree e condannava le parti convenute al pagamento di Euro 356.037,93 a favore di B.G.F. e le rispettive compagnie di assicurazione, Rsa-Sun Insurance Office Ltd, Navale Assicurazioni S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A., al rimborso delle somme dovute al danneggiato, previa detrazione della franchigia, nei limiti della quota assicurata.

Detta sentenza veniva impugnata, in via principale, dal Consorzio Stabile Aedars, e, in via incidentale, dal Fallimento (Omissis)., da Itas Mutua Assicurazioni e da Unipolsai Assicurazioni S.p.A., dinanzi alla Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che, con la sentenza n. 274/2019, oggetto dell'odierna impugnazione, ha accolto l'appello principale e quelli incidentali e, per l'effetto, ha riformato la decisione di prime cure, respingendo la domanda di B.G.F. e le domane di manleva nei confronti delle compagnie di assicurazione, terze chiamate in giudizio.

Si dà preliminarmente atto che per la decisione dei presenti ricorsi, fissati per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.

Il ricorrente principale ha depositato memoria.
 

Diritto
 


Ricorso principale di B.G.F..

1) Con il primo motivo il ricorrente deduce l'"Omessa valutazione di un fatto decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 c.p.c., n. 5", per avergli il giudice a quo imputato imprudenza nel decidere di percorrere la platea in cemento, poiché recentemente realizzata, e di non avere atteso l'indurimento del calcestruzzo prima di eseguire le verifiche sull'opera eseguita il giorno prima. In particolare, l'errore della Corte di merito consisterebbe nell'aver omesso di considerare che il suo ruolo di direttore dei lavori gli imponeva di eseguire tempestivamente la verifica, giacché in caso di ritardo il cemento sarebbe maturato troppo impedendo l'esecuzione della verifica che doveva avvenire tramite taglio; tant'e' vero che l'impresa appaltatrice gli aveva comunicato il giorno prima dell'occorso la necessità di procedere alla verifica della corretta posa.

La sua tesi è che nessun rimprovero potesse essergli mosso per le modalità temporali con cui aveva eseguito la verifica e che non già il mancato ispessimento del cemento, ma solo la presenza occulta e non visibile di sostanze che avevano reso scivolosa la platea di cemento avesse provocato la sua caduta; sostanze, la cui presenza non era stata segnalata dall'unico soggetto - l'impresa esecutrice dei lavori - che era in grado di farlo.

L'intrinseca pericolosità del luogo derivata dal materiale scivoloso presente sulla platea di cemento non visibile e non segnalata sarebbe dimostrata anche dalla circostanza che tanto un altro soggetto incaricato di accompagnarlo nelle verifiche quanto l'operatore del 118, nel tentativo di soccorrerlo, scivolarono a loro volta.

La conclusione del ricorrente è che se la Corte territoriale avesse esaminato tutte le circostanze riportate non avrebbe potuto ascrivergli la responsabilità dell'evento.

Il motivo è inammissibile.

La censura esorbita il perimetro applicativo del vizio denunciato, perché, in verità, non si sostanzia nella denuncia dell'omesso esame di uno o più fatti decisivi, cioè di "un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante", ma di una "moltitudine di fatti e circostanze" (cfr. Cass. 14/09/2022, n. 27076, p. 14), allo scopo di ottenere un inammissibile riesame degli accertamenti fattuali risultanti dalla sentenza di merito.

2) Con il secondo motivo il ricorrente imputa alla Corte territoriale "violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 4 e 5, in relazione all'art. 360, n. 3", per avere ritenuto che in quanto direttore dei lavori non dovesse limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto, ma anche a garantire alcune condizioni di sicurezza del cantiere.

Tale statuizione contrasterebbe con il D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 4 e 5 e con il D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 17,18 e 19, a mente dei quali i destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto a vigilare sulla fedele esecuzione del capitolato d'appalto.

Anche l'art. 9 del contratto di appalto, nel quale erano individuati i suoi compiti, non conteneva alcun riferimento all'esercizio di funzioni di sicurezza, né un'attribuzione in tal senso era prevista dall'ordine di servizio n. (Omissis) che si riferiva all'apposizione di cartelli per la segnalazione dei lavori in atto aventi natura pubblicitaria e non la segnalazione di eventuali pericoli.

La censura mira ad una diversa ricostruzione di quanto accertato in sentenza, vale a dire che il ricorrente/direttore dei lavori avesse in concreto il compito di garantire alcune condizioni di sicurezza del cantiere in esecuzione del contratto di appalto e del piano di sicurezza, avendo funzioni sovraordinate rispetto a quelle dell'ing. C., incaricato della sicurezza, alla luce della comprovata concreta ingerenza nella gestione del cantiere sotto il profilo della sicurezza, dell'assenza di documentazione atta a provare il contrario e del contenuto dell'ordine di servizio n. (Omissis), da cui si evinceva che il controllo tecnico dei materiali e delle lavorazioni non era l'unico compito da lui espletato.

Ora, è vero che il direttore dei lavori nominato dal committente svolge normalmente un'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse del committente e che non ha funzioni in materia di salute e di sicurezza del lavoro, ma ciò a condizione che allo stesso non sia affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire ordini alle maestranze e ciò, sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro. Si è infatti chiarito, sia pure con riferimento al D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 4 e 5 (essendo sotto tale profilo analogo il disposto degli attuali del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 17,18 e 19), che destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere.

Ne consegue che non è esclusa una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, che risulti provata anche attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo inequivoco l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere o l'esercizio di tali funzioni (cfr., da ultimo, Cass. 10/01/2023, n. 375).

La Corte d'Appello ha fatto, dunque, corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, quando ha ritenuto che il ricorrente non fosse esonerato dall'obbligo di approntare alcune misure di sicurezza e nello specifico (vedi ordine di servizio del (Omissis)) che avesse l'incarico di provvedere proprio alla segnalazione di una situazione di pericolo, la cui omissione lo stesso ricorrente individua come causa dell'incidente.

3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta "Nullità della sentenza in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4), per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4", stante l'irriducibile contraddittorietà di alcune affermazioni contenutevi.

In particolare, a p. 10, la Corte di merito ha affermato che era inequivoco, stante quanto emerso dalla testimonianza di M.C., che il ricorrente era stato avvertito che era stata eseguita la gettata di calcestruzzo e che era stato invitato a verificare che la medesima fosse stata eseguita a regola d'arte e a p. 11 ha confermato l'attendibilità di M.C., anche se altri due testi, Co. e L., avevano riferito di non sapere se fosse stato avvertito che la gettata di calcestruzzo era stata eseguita il giorno precedente, per poi affermare, sempre a p. 11: "non può essere condivisa, in quanto contraria alle emergenze processuali appena evidenziate, l'affermazione del Tribunale secondo cui non vi era prova agli atti che B. fosse stato preventivamente informato che la gettata fosse recente, essendo la circostanza chiaramente riferita dal teste M.".

Di conseguenza, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente affermato che il M. gli avesse chiaramente riferito che la gettata era recente.

Non ricorre il vizio motivazionale denunciato, perché l'ubi consistam della censura si traduce, in tutta evidenza, in una sollecitazione ad una nuova valutazione delle prove testimoniali; neppure sono chiari i termini della contraddizione denunciata, vieppiù considerando che il vizio motivazionale non può essere argomentato confrontando il testo della sentenza impugnata con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e successiva giurisprudenza conforme); ancor meno risulta chiaro il rilievo attribuito dal ricorrente alla circostanza cui si riferiscono le prove testimoniali, stante che la causa della sua rovinosa caduta B.G.F. individua non già nella fresca posa in opera del cemento, ma nella presenza sulla pista di materiale scivoloso.

Ricorso incidentale del Consorzio Stabile Aedars.

4) Con il primo motivo la ricorrente deduce "Violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.. Violazione dell'art. 1917 c.c., comma 30";

premesso che, ai sensi dell'art. 1917 c.p.c., comma 30, le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata e l'assicurato ha diritto di esserne tenuto indenne a prescindere dall'esito del giudizio, perché esse sono sostenute per un interesse comune all'assicurato e all'assicuratore, la tesi prospettata è che esse avrebbero dovuto essere riconosciute all'assicurato ed essere poste a carico dell'assicuratore, pena la violazione dell'art. 1917 c.c., comma 3.

5) Con il secondo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte territoriale di essere incorsa nella "violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.. Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Anche in relazione all'art. 1917 c.c.", per avere omesso di pronunciarsi sulle spese di chiamata in ausa, perché il fatto che l'azione di garanzia fosse stata proposta da danneggiato non ha cancellato l'autonomia di quell'azione e dell'accertamento da essa suscitato né l'obbligo di provvedere sulle spese della stessa, ponendole a carico delle compagnie di assicurazione.

I motivi primo e secondo pongono questioni connesse, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente. Entrambi sono meritevoli di accoglimento, perché l'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di rifondere le spese di resistenza sostenute dall'assicurato costituisce un naturale negotii ex art. 1374 c.c. (Cass. 31/08/2020, n. 18076). L'unico limite all'accoglimento della domanda, proposta dall'assicurato, di rifusione delle spese di resistenza, può discendere soltanto della insussistenza della garanzia, oppure dalla circostanza (ricavabile dagli artt. 1227 e 1914 c.c.) che le spese di resistenza siano state avventatamente sostenute, ovvero lo siano state misura smodata (Cass. 23/02/2021, n. 4786); detto limite non ricorre nel caso di specie, pertanto, è meritevole di accoglimento la richiesta del Consorzio ricorrente di vedersi riconosciute le spese di resistenza da parte della propria impresa di assicurazioni.

6) Con il terzo motivo, rubricato "Violazione dell'art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., anche in relazione all'art. 1917 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)", la ricorrente espone che la statuizione di prime cure che le aveva accordato il rimborso delle spese di resistenza non era stata impugnata dalle compagnie assicuratrici costituitesi in appello né dalla Milano Assicurazioni rimasta contumace, pertanto, era passata in giudicato e non avrebbe potuto essere autonomamente revocata dal giudice a quo che avrebbe, invece, dovuto liquidare il rimborso dovuto per il grado d'appello come specificato nella notula depositata.

Il motivo è assorbito dall'accoglimento dei precedenti due motivi.

7) Con il quarto motivo il Consorzio ascrive al giudice d'appello la "violazione dell'art. 91 c.p.c.. Violazione del D.L. n. 19 del 2012, art. 9, conv. in L. n. 27/102 e del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 (art. 360 c.p.c., n. 3)", per avere ignorato la notula professionale depositata in giudizio e per avere fatto riferimento allo scaglione errato - valore causa indeterminabile, complessità bassa e minimi per assenza di questioni giuridiche e scarsa complessità delle questioni di fatto trattate - benché l'attore avesse dichiarato che il valore della causa era compreso nello scaglione tra Euro 260.000,00 ed Euro 560.000,00, il Tribunale di Tempio Pausania avesse condannato l'esponente a pagargli la somma di Euro 356,037,93, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, e nel giudizio di appello l'esponente avesse indicato come valore quello di Euro 520.000,00 e che, pertanto, il contributo unificato versato era di Euro 1821,00; di conseguenza, il valore della causa non era indeterminabile e, secondo il Consorzio, la Corte avrebbe ritenuto la controversia di complessità bassa "solo per mitigare una condanna che, per quanto necessaria, era ritenuta moralmente eccessiva", con "conseguenza tragica per l'esponente" che è stato ritenuto attinto da una domanda quasi stravagante, salvo essere costretto a remunerare il suo procuratore con somme maggiore di quelle poste a carico dell'attore soccombente.

Va ribadito che:

- l'indicazione del valore della causa per la determinazione del contributo unificato dovuto per legge ha finalità esclusivamente fiscale, sicché non spiega alcun effetto sulla determinazione del valore della controversia (ex multis, cfr. Cass. 15/06/2022, n. 19233);

- ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al disputatum, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (Cass. 26/04/2021, n. 1098); nel caso si specie era stata chiesta la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da quantificarsi, salvo ulteriore accertamento giudiziale, nella misura di Euro 505.794,00 al netto di interessi e rivalutazione (cfr. p. 3 della sentenza ove sono riprodotte le conclusioni dell'attore in primo grado);

- in tema di liquidazione delle spese di lite, essendo le spese e le spettanze procuratorie stabilite dalla tariffa in misura fissa per ciascuna voce, la relativa liquidazione non può avvenire che con riferimento alla parcella, riscontrando la ricorrenza effettiva delle prestazioni e la rispondenza di queste agli importi tariffari, così da non lasciare margine di discrezionalità; per gli onorari, invece, essendo la tariffa articolata in una serie di scaglioni, in rapporto alla natura e al valore della causa, con alcuni correttivi, entro tali limiti il giudice può procedere discrezionalmente alla determinazione del compenso (Cass. 28/02/2019, n. 5798), come è avvenuto nel caso di specie;

- il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, prevede, al comma 6: "Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a Euro 520.000,00". La previsione va intesa, conformemente alla sua lettera, nel senso che, ove la causa debba essere considerata di valore indeterminabile, trovano applicazione appunto i parametri previsti per le cause di valore non inferiore ad Euro 26.000,00 e non superiore ad Euro 260.000,00, come disposto dal citato D.M. n. 55 del 2014, art. 5, commi 5 e 6 (Cass. 15/10/2020, n. 22330; Cass. 26/09/2019, n. 24076; Cass. n. 19/02/2019, n. 4844). Di valore non inferiore a 26.000 Euro vuol dire che 26.000 Euro rappresentano il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile". Questa Corte ha chiarito che "L'inciso di regola contenuto nella disposizione - non sembra affatto stabilire - già sul piano letterale - un valore base inderogabile che non ammetta l'applicazione dello scaglione inferiore, né fissa una soglia passibile solo di eventuali correzioni migliorative per il difensore (nel senso che il valore minimo resterebbe in ogni caso fissato in Euro 26.000,00). Salvo a svalutare del tutto la formula normativa, ad essa va assegnato il significato di individuare uno scaglione cui il giudice deve in genere attenersi, ad eccezione dei casi in cui sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia". Pertanto, lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra Euro 5201,00-26000,00 (cfr. Cass. 13/01/2022, n. 968);

- con il dm n. 55/2014 è stato introdotto, in un assetto ordinamentale che già contemplava l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, un sistema che neppure vincola all'inderogabilità dei minimi tariffari, sicché le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal suddetto decreto costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso; da ciò deriva che solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, il giudice è tenuto ad indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso; scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma, in quest'ultimo caso, resta fermo il limite di cui all'art. 2233 c.c., comma 2, che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione; ne deriva che avverso la liquidazione dei compensi potrà denunciarsi in sede di legittimità la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto resa in base a motivazione solo apparente o, comunque, in violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione ovvero per error in iudicando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ipotesi di violazione del limite di cui al citato art. 2233 c.c., comma 2 (Cass. 15/10/2020, n. 22330).

8) Con il quinto motivo il Consorzio ricorrente denuncia la "Violazione dell'art. 91 c.p.c.. Violazione del D.L. n. 19 del 2012, art. 91, conv. in L. n. 27/102 e del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, anche in combinato disposto con il R.D.L. n. 1578 del 1983, art. 60, comma 5 (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)", perché la Corte di merito non avrebbe specificato gli importi liquidati per ciascuna fase, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati e del rispetto delle relative tabelle, perché avrebbe deciso di applicare i minimi, riducendo del 50% il compenso rispetto allo scaglione di riferimento, senza motivazione, ma solo con una pedissequa enunciazione del criterio legale, facendo erroneo riferimento all'assenza di questioni giuridiche ed alla scarsa complessità delle questioni di fatto trattate, con formule tautologiche e vuote che non integrato gli estremi di una motivazione.

La censura non può trovare accoglimento, perché la Corte di merito a p. 13, diversamente da quanto sostenuto dal Consorzio, ha dato contezza delle fasi prese in considerazione ai fini della liquidazione degli onorari: fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per il primo grado, e di studio, introduttiva e decisionale per l'appello. Non e', infine, necessaria una indicazione analitica per fasi del procedimento, potendo il giudice liquidare l'importo complessivo, comprensiva di tutte quelle che si sono svolte di fronte a lui. Ben correttamente, dunque, il giudice a quo, adito con una domanda caratterizzata dalla trascritta precisazione, ha reputato la controversia di valore indeterminabile e, per l'effetto, ha parametrato i compensi dovuti alla parte vittoriosa in entità corrispondente a prescindere dall'omessa specificazione degli importi dovuti per ciascuna fase.

Ed è appena il caso di ricordare che la determinazione del quantum così compiuta non richiedeva apposita motivazione: in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, infatti, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (da ultimo, cfr. Cass. 03/11/2022, n. 32443).

9) Il ricorso principale va rigettato, meritano accoglimento il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale. La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
 


P.Q.M.
 


La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2023