Regione Lombardia
D.g.r. 26 giugno 2023 - n. XII/508
Prima individuazione delle aree prioritarie a rischio Radon in Lombardia ai sensi dell’articolo 11 comma 3 d.lgs. 101 del 31 luglio 2020
B.U.R. 28 giugno 2023, n. 26

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:
• il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421»;
• il d.p.c.m. 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» che prevede la «Tutela della collettività dal rischio radon» (B15);
• il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 3 dicembre 2021, n. 205;
• il d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 «Codice dell’Amministrazione Digitale» così come integrato e corretto dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217;
• il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
• il d.lgs. 101 del 31 luglio 2020 «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117», che abroga, tra l’altro, il d.lgs. 230/1995;
• la legge regionale n. 3 del 3 marzo 2022 «Modifiche al Titolo VI della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e la l.r. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti)» volta ad adeguare la normativa regionale alle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101;
Richiamate
• la d.g.r. n. XI/3987 del 14 dicembre 2020 «Recepimento del Piano nazionale della prevenzione 2020 - 2025, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della l. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell’Intesa Stato-Regioni del 6 agosto 2020, ed impegno ad assumere nel Piano regionale della prevenzione 2020-2025, la visione, i principi, le priorità e la struttura dello stesso»;
• la d.g.r. n. XI/4385 del 3 marzo 2021 «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per gli investimenti in Sanità per il periodo 2021- 2028» e successivi provvedimenti: d.g.r. n. XI/4928 del 21/06/21; d.g.r. n. XI/5066 del 19 luglio 2021; d.g.r. n. XI/5160 e 5161 del 2 agosto 2021; d.g.r. n. XI/5281 del 27 settembre 2021 e d.g.r. n. XI/5551 del 23 novembre 2021;
Richiamata la DCR 15 febbraio 2022 n. XI/2395 di approvazione Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2021-2025, ai sensi delle intese Stato-Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2022, che identifica nel Programma Predefinito 9 (PP09) «Ambiente, clima e salute» i Macrobiettivi (MO):
• MO5-07 Promuovere e implementare le buone pratiche in materia di sostenibilità ed ecocompatibilità nella costruzione/ristrutturazione di edifici, anche in relazione al rischio chimico e al radon;
• MO5-09 Migliorare la qualità dell’aria indoor e outdoor;
Preso atto che il d.lgs. 101 del 31 luglio 2020:
• all’articolo 10, comma 1, sancisce che entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l’ISIN e l’Istituto superiore di sanità (ISS), venga adottato il Piano nazionale d’azione per il radon, concernente i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon;
• all’articolo 10, comma 2, stabilisce che il Piano di cui al comma 1, si basi sul principio di ottimizzazione di cui all’art.1 comma 3 del medesimo d.lgs. ed individui conformemente a quanto previsto all’allegato III:
a) le strategie, i criteri e le modalità di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l’acqua;
b) i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici;
c) le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l’ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonché degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l’attacco a terra, inclusi quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
d) gli indicatori di efficacia delle azioni pianificate;
• all’articolo 11 (individuazione delle aree prioritarie) comma 1 stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del Piano di cui all’art. 10, sulla base delle indicazioni e dei criteri tecnici ivi contenuti:
a) individuano le aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici;
b) definiscono le priorità d’intervento per i programmi specifici di misurazione al fine della riduzione dei livelli di concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento e ne prevedono le modalità attuative e i tempi di realizzazione;
Considerato che:
• il Piano Nazionale Radon di cui all’articolo 10 del d.lgs. 101/2020 non risulta ancora adottato;
• in assenza di una pianificazione nazionale, tale disposto legislativo ha espressamente previsto, all’articolo 11 comma 3, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di metodologie documentate:
- effettuino le misurazioni di radon, acquisiscano i relativi dati e individuino le aree prioritarie nelle quali la stima della percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq m-3 è pari o superiore al 15 per cento;
- determinino tale percentuale con indagini o misure di radon effettuate o riferite o normalizzate al piano terra;
- provvedano alla pubblicazione dell’elenco sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, aggiornando i contenuti di tale elenco ogni volta che il risultato di nuove indagini o una modifica dei criteri lo renda necessario;
Considerato che l’individuazione delle aree prioritarie costituisce elemento necessario al fine di dare attuazione ed efficacia alle previsioni di cui agli articoli 17 comma 1 lett. b) e comma 1-bis e 19 del d.lgs. 101 del 31 luglio 2020, rispettivamente riferite ai luoghi di lavoro (obblighi dell’esercente) ed agli ambienti di vita (Radon nelle abitazioni - interventi nelle aree prioritarie);
Considerato altresì che:
• il Capo II quater della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», denominato «Prevenzione e protezione dal rischio di esposizione al gas radon in ambienti chiusi», dispone la più ampia tutela della salute di cittadini e lavoratori e, nelle more dell’entrata in vigore del Piano Nazionale d’azione per il radon, sostiene un’azione regionale a garanzia della tutela della salute di cittadini e lavoratori, nel solco dell’esperienza comune sviluppata dalle ATS e dall’ARPA con l’approvazione delle «Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor» di cui al decreto del direttore generale della DG Sanità n. 12678 del 12 dicembre 2011;
• l’art. 66 septiesdecies, comma 4) della soprarichiamata legge regionale dispone in capo alla Giunta regionale, l’individuazione delle aree prioritarie secondo le disposizioni del citato articolo 11 del d.lgs. 101/2020, con deliberazione da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Considerato che a norma dell’art. 11 comma 3 del d.lgs. 101/2020, ovvero in assenza del Piano Nazionale d’azione per il radon, la D.G. Welfare e ARPA Lombardia hanno avviato uno studio al fine di addivenire alla individuazione delle aree prioritarie in Lombardia sulla base dei dati e delle informazioni ad oggi disponibili, i cui esiti sono contenuti nella relazione di ARPA Lombardia «Prima individuazione delle aree prioritarie in Lombardia» (Allegato 1) condivisa con la DG Welfare in data 29 aprile 2023;
Preso atto che nello studio descritto nella suddetta relazione si evidenzia che:
• la base dati disponibile per la prima individuazione delle aree prioritarie è costituita dai dati raccolti nel corso di due campagne regionali distinte effettuate da ARPA Lombardia negli anni 2003-2004 e 2009-2010, attraverso le quali complessivamente sono state effettuate 3933 misurazioni della concentrazione media annuale di radon indoor distribuite in 551 comuni, pari al 37% dei comuni lombardi;
• tutte le misurazioni hanno avuto durata annuale e sono state effettuate in ambienti al piano terra, presso luoghi di lavoro, scuole o edifici residenziali;
• le analisi sono state effettuate da ARPA Lombardia presso il Laboratorio di radioattività ambientale della sede di Bergamo (ora U.O. Centro Regionale Radioprotezione);
• le campagne sono state progettate suddividendo il territorio in maglie, in funzione delle caratteristiche geologiche e morfologiche dominanti nelle diverse aree della regione;
• la prima identificazione delle aree prioritarie è basata su analisi statistica dei dati disponibili, che garantiscono una buona copertura del territorio regionale con una densità di informazione maggiore nelle aree in cui la variabilità attesa delle concentrazioni di radon indoor è maggiore in conseguenza della variabilità dal punto di vista geologico e geomorfologico dell’area montana e pedemontana;
• l’unità di campionamento è stata modificata passando dalla maglia, utilizzata nella fase di pianificazione e realizzazione delle campagne di misura, al Comune individuato come l’unità di campionamento più utile ai fini della declinazione operativa degli adempimenti di legge contenuti nel d.lgs. 101/2020 sopra richiamato;
Preso atto che sulla base di quanto sopra riportato:
• è stato definito un primo elenco di 90 Comuni ricadenti in area prioritaria (allegato 2);
detto elenco sarà aggiornato periodicamente, sulla base dei nuovi dati che saranno resi disponibili e comunque a valle della pubblicazione del Piano nazionale d’azione per il radon e delle indicazioni e dei criteri tecnici emanati in attuazione del medesimo;
Ritenuto che la relazione di ARPA Lombardia «Prima individuazione delle aree prioritarie in Lombardia» (Allegato 1) condivisa con la DG Welfare in data 29 aprile 2023, nella quale è riportato l’elenco dei Comuni (90) ricadenti in area prioritaria, costituisce strumento adeguato a dare attuazione ed efficacia mirata alle previsioni di cui agli articoli 17 e e comma 1-bis e 19 del d.lgs. 101 del 31 luglio 2020;
Richiamato che, ai sensi dell’art. 66 septiesdecies, comma 3 della lr 33/2009, le «Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor», approvate sulla base di indicazioni tecniche internazionali con decreto dirigenziale n. 12678 del 21 dicembre 2011, nelle more dell’approvazione del Piano Nazionale d’azione Radon e delle indicazioni e dei criteri tecnici emanati in attuazione del medesimo, costituiscono un valido strumento operativo per tutti i Comuni su cui ricade l’obbligo, ex art. 66 septiesdecies, comma 2 della lr 33/2009, di integrare i regolamenti edilizi comunali con norme tecniche specifiche per la protezione dall’esposizione al gas radon in ambienti chiusi;
Richiamata comunque la necessità di programmare nuove campagne di misurazioni a cura di ARPA Lombardia, d’intesa con la DG Welfare ed in collaborazione con le ATS, nei Comuni che si trovano nelle aree potenzialmente a maggior rischio e non ancora sufficientemente indagate per integrare la base dati disponibile ed aggiornare l’individuazione delle aree prioritarie in Lombardia mediante l’analisi di ulteriori dati di concentrazione di radon indoor;
Ritenuto che la «Prima individuazione delle aree prioritarie in Lombardia» è strumento per l’avvio da parte dei Dipartimenti di Prevenzione e Igiene Sanitaria delle ATS dell’Azione CAMPAGNE INFORMATIVE E DI SENSIBILIZZAZIONE SU AMBIENTE, CLIMA E
S ALUTE» del Programma Predefinito PP09 del Piano regionale di prevenzione (PRP) 2020-2025, approvato con d.g.r. 2395/2022, nonché all’art. 66 quaterdecies della l.r 3 del 3 marzo 2022 e all’art. 19 comma 1 del d.lgs. 101/2020;
Ritenuto quindi di approvare la relazione di ARPA Lombardia «Prima individuazione delle aree prioritarie in Lombardia» allegato 1 al presente atto e il primo elenco dei Comuni in area prioritaria (allegato 2), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Vista la l.r. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;
All’unanimità’ dei voti, espressi nelle forme di legge;
 

DELIBERA

1. nelle more dell’approvazione del Piano Nazionale d’Azione per il Radon, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del d.lgs. 101 del 31 luglio 2020 e dell’articolo 66 septiesdecies, comma 4) della legge regionale 33/2022,
• di approvare la relazione di ARPA Lombardia «Prima individuazione delle aree prioritarie in Lombardia», allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, condivisa con la DG Welfare in data 29 aprile 2023;
• di individuare il primo elenco, allegato 2 parte integrante del presente provvedimento, di Comuni (90) ricadenti in area prioritaria, ossia le aree nelle quali la stima della percentuale di edifici situati al piano terra che superano i 300 Bq m-3, in termini di concentrazione media annua di attività di radon, è superiore al 15%;
2. di avviare tramite i Dipartimenti di Prevenzione e Igiene Sanitaria delle ATS l’Azione «CAMPAGNE INFORMATIVE E DI SENSIBILIZZAZIONE SU AMBIENTE, CLIMA E SALUTE» del Programma Predefinito PP09 del Piano regionale di prevenzione (PRP) 2020-2025, approvato con d.g.r. 2395/2022, nonché all’art. 66 quaterdecies della l.r 3 del 3 marzo 2022 e all’art. 19 comma 1 del d.lgs. 101/2020;
3. di prevedere la programmazione di nuove campagne di misurazioni a cura di ARPA Lombardia, d’intesa con la DG Welfare ed in collaborazione con le ATS, nei Comuni che si trovano nelle aree potenzialmente a maggior rischio e non ancora sufficientemente indagate per integrare la base dati disponibile ed aggiornare l’individuazione delle aree prioritarie in Lombardia mediante l’analisi di ulteriori dati di concentrazione di radon indoor;
4. di disporre la pubblicazione:
• dell’elenco dei Comuni ricadenti in area prioritaria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, aggiornando i contenuti di tale elenco ogni volta che il risultato di nuove indagini o una modifica dei criteri lo renda necessario, a norma dell’articolo 11 comma 3 del d.lgs. 101/2020;
• del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;
5. di dare atto che l’individuazione delle aree così come contenuto nell’Allegato sarà oggetto di revisione a seguito di nuove ulteriori indagini o di modifica dei criteri, con conseguente necessità di provvedere anche alla loro ripubblicazione secondo quanto previsto al punto 4;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, senza oneri riflessi.

 

Il segretario: Enrico Gasparini

 

Allegato  Radon indoor Prima individuazione delle aree prioritarie in Lombardia Attività svolta in attuazione dell’art. 11 del D.Lgs. 101/2020 s.m.i.