Tipologia: Accordo quadro dlgs n. 81/2008
Data firma: 23 aprile 2012
Parti: INFN e Cgil-Flc, Cisl-Fir, Uil Pa-Ur, Anpri
Comparti: P.A., INFN
Fonte: infn.it

Sommario:

 

Premessa
Accordo quadro per l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle attribuzioni dei rappresentanti per la sicurezza e alle modalità per la loro elezione
1. - Rappresentanti per la sicurezza.
2. - Definizione delle strutture nell'INFN.
3. - Identificazione delle Strutture nell'INFN.
4.- Individuazione dei rappresentanti per la sicurezza.
5.- Numeri dei rappresentanti per la sicurezza.
6.- Attribuzioni dei rappresentanti per la sicurezza.
7. - Permessi retribuiti per i rappresentanti per la sicurezza.
8. - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.
9. - Riunioni periodiche.

 

10. - Strumenti per l'espletamento delle funzioni.

11. - Verifica dell'accordo.
Allegato n. 1 Regolamento per l'elezione del rappresentanti per la sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 1 Numerosità dei rappresentanti per la sicurezza
Art. 2 Elettorato attivo e passivo
Art. 3 Raccolte delle candidature
Art. 4 Seggio elettorale
Art. 5 Modalità di elezione
Art. 6 Ratifica dei risultati
Art. 7 Norme transitorie e finali
Allegato n. 2 Modulo di richiesta dei permessi orari retribuiti per l’espletamento delle funzioni di rappresentante per la sicurezza.


Accordo quadro per l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni

Il giorno 23/4/2012, alle ore 10.20 presso la Presidenza dell'INFN in Roma, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione dell'INFN […] ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali di categoria: Cgil Flc, Cisl Fir, Uil Pa-Ur, Anpri.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato testo dell’Accordo quadro per l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia dl tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle attribuzioni dei rappresentanti per la sicurezza e alle modalità per la loro elezione stipulato tra l’INFN e le Organizzazioni Sindacali Nazionali in data …

Accordo quadro per l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle attribuzioni dei rappresentanti per la sicurezza e alle modalità per la loro elezione stipulato tra l'INFN e le Organizzazioni Sindacali Nazionali in data ….
Il presente accordo quadro è finalizzato a dare attuazione agii adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a quanto previsto dall'articolo 31, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e dal Contratto Collettivo Quadro del 10 luglio 1996, ln materia di consultazione e partecipazione del lavoratori alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
A tale fine si conviene quanto segue:

1. - Rappresentanti per la sicurezza.
In conformità a quanto contemplato dall’articolo 47, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle Strutture dell’istituto dovrà essere eletto il rappresentante per la sicurezza.

2. - Definizione delle strutture nell'INFN.
Ai fini della definizione di Struttura con il significato di area, dove opererà il rappresentante per la sicurezza previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, è considerata la popolazione esistente anche in diverse localizzazioni geografiche.

3. - Identificazione delle Strutture nell'INFN.
Le sedi INFN con caratteristiche di Struttura alla data del 31-12-2011, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, sono le seguenti:
- Bari
- Bologna
- Cagliari
- Catania
- Cnaf
- Ferrara
- Firenze
- Genova
- Laboratori Nazionali di Frascati
- Laboratori Nazionali del Gran Sasso
- Laboratori Nazionali di Legnare
- Laboratori Nazionali del Sud
- Lecce
- Milano
- Milano Bicocca
- Napoli
- Padova
- Pavia
- Perugia
- Pisa
- Roma
- Roma Tor Vergata
- Roma Tre
- Torino
- Trieste
- Amministrazione Centrale (e Servizio di Presidenza).
L’elenco suddetto potrà subire variazioni In relazione a modifiche dell'articolazione territoriale degli insediamenti dell’istituto, previa intesa con le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei presente accordo.

4.- Individuazione dei rappresentanti per la sicurezza.
Quanto alle modalità di individuazione del rappresentante per la sicurezza, le parti convengono che la individuazione dei rappresentanti per la sicurezza avviene:
1) attraverso la designazione, a maggioranza, da parte delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) di tutti i componenti scelti nell'ambito della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) stessa;
2) attraverso elezioni a suffragio universale e a scrutinio segreto in ciascuna delle Strutture dell'INFN identificate al precedente punto 3, qualora le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) non fornissero la designazione di cui al precedente n. 1), limitatamente alle designazioni mancanti, secondo le modalità indicate nelle Norme elettorali allegate, nonché nell'ipotesi in cui non fossero costituite o non comprendano personale appartenente alla Struttura interessata .
Quanto alla concreta effettuazione delle operazioni elettorali, le parti convengono sulle modalità riportate nell’allegato documento (all. n. 1), contenente te norme per l’elezione dei rappresentanti per la sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, che costituisce parte Integrante del presente accordo.

5.- Numeri dei rappresentanti per la sicurezza.
In conformità a quanto disposto dal comma 7, del l'articolo 47, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, il numero dei rappresentanti per la sicurezza, in rapporto alla popolazione operante nelle diverse Strutture, viene stabilito come segue:
- fino a 200 dipendenti, viene eletto un rappresentante per la sicurezza;
- da 201 a 1000 dipendenti, vengono eletti tre rappresentanti per la sicurezza.

6.- Attribuzioni dei rappresentanti per la sicurezza.
Le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza sono descritte all'articolo 50, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. - Permessi retribuiti per i rappresentanti per la sicurezza.
In ciascuna delle Strutture dell’INFN, così come identificate al precedente punto 3, i rappresentanti per la sicurezza usufruiscono, per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 50, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, di appositi permessi orari:
- pari a 40 ore annue per ogni rappresentante delle seguenti Strutture: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Laboratori Nazionali di Frascati, Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Laboratori Nazionali di Legnare, Laboratori Nazionali del Sud, Milano, Milano Bicocca,Napoli, Padova, Pavia, Pisa, Roma, Roma Tor Vergata, Roma Tre, Torino, Trieste, Amministrazione Centrale (e Servizio di Presidenza);
- pari a 30 ore annue per ogni rappresentante delle seguenti Strutture: Cagliari, Cnaf, Ferrara, Lecce e Perugia.
Tali permessi sono in aggiunta a quelli già previsti per le rappresentanze sindacali.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l), del citato articolo 50, non viene utilizzato il predetto monte ore, in quanto l'attività viene considerata a tutti gli effetti tempo di lavoro.
Ai fini della richiesta dei permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni di rappresentante per la sicurezza verrà utilizzato il modulo allegato (all. n. 2).

8. - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed lntegrazioni.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico dell’INFN, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti al precedente punto 7, del presente accordo.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore e dovrà comprendere:
• conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
• formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti nella Struttura dell'INFN In cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurare adeguate competenze sulle principali tecniche di contrito e prevenzione dei rischi stessi;
• metodologie sulla valutazione del rischio.
I Direttori, ogni qualvolta vengono Introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, procederanno ad integrare (a formazione dei rappresentanti per la sicurezza.

9. - Riunioni periodiche.
In applicazione a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, le riunioni periodiche sono convocate almeno una volta l'anno, su un ordine del giorno scritto, redatto a cura del Direttore della specifica Struttura dell'INFN.
Della riunione viene redatto verbale a cura del Direttore.

10. - Strumenti per l'espletamento delle funzioni.
In conformità a quanto previsto al comma 2, dell'articolo 50, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed Integrazioni, Il rappresentante per la sicurezza può utilizzare gli strumenti in disponibilità della Struttura dell'INFN nella quale opera.
In particolare, in tali strumenti rientrano l'utilizzo del locale eventualmente a disposizione delle rappresentanze sindacali locali e la consultazione delle pubblicazioni nella specifica materia.

11. - Verifica dell'accordo.
Le parti si riservano di procedere alla verifica dei contenuti e dell’applicazione del presente accordo entro il termine di 24 mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso, e comunque In caso di modifiche normative in materia.

Allegato n. 1 Norme per l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 1 Numerosità dei rappresentanti per la sicurezza

1.- Ai fini della determinazione del numero dei rappresentanti per la sicurezza da designare e/o eleggere in ciascuna delle Strutture dell'INFN, come identificate al punto 3, dell'Accordo quadro per l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alla numerosità dei dipendenti rilevata al 31.12.2011, sono da designare e/o eleggere:
• n. 1 rappresentante per la sicurezza a Bari;
• n. 1 rappresentante per la sicurezza a Bologna;
• n. 1 rappresentante per la sicurezza a Cagliari;
• n. 1 rappresentante per la sicurezza a Catania;
• n. 1 rappresentante per la sicurezza al Cnaf;
• n. 1 rappresentante per la sicurezza a Ferrara;
• n. 1 rappresentante per la sicurezza a Firenze;
• n. 1 rappresentante per la sicurezza a Genova;
• n. 3 rappresentanti per la sicurezza ai Laboratori Nazionali di Frascati;
• n. 1 rappresentante per la sicurezza al Laboratori Nazionali del Gran Sasso;
• n. 1 rappresentante per la sicurezza ai Laboratori Nazionali di Legnato;
• n. 1 rappresentante per la sicurezza ai Laboratori Nazionali del Sud;
• n. 1 rappresentante per la sicurezza a Lecce;
• n. 1 rappresentante per la sicurezza a Milano;
• n. 1 rappresentante per la sicurezza a Milano Bicocca;
• n. 1 rappresentante per la sicurezza a Napoli;
• n. 1 rappresentante per la sicurezza a Padova;
• n. 1 rappresentante per la sicurezza a Pavia;
• n. 1 rappresentante per la sicurezza a Perugia;
• n. 1 rappresentante per la sicurezza a Pisa;
• n. 1 rappresentante per la sicurezza a Roma;
• n. 1 rappresentante per la sicurezza a Roma Tor Vergata;
• n. 1 rappresentante per la sicurezza a Roma Tre;
• n. 1 rappresentante per la sicurezza a Torino;
• n. 1 rappresentante per la sicurezza a Trieste;
• n. 1 rappresentante per la sicurezza a Amministrazione Centrale (e Servizio di Presidenza),
2.- Il numero dei rappresentanti per la sicurezza da designare e/o eleggere nell'ambito di ciascuna Struttura INFN definita al precedente comma, verrà rivisto ogni due anni, alla luce di eventuali variazioni della popolazione di riferimento.

Art. 2 Elettorato attivo e passivo
1L'individuazione del rappresentante per la sicurezza avviene:
1) Attraverso designazione, a maggioranza, da parte delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) di tutti i componenti scelti nell'ambito della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) stessa;
2) attraverso elezioni a suffragio universale, a scrutinio segreto e nella stessa giornata in ciascuna delle Strutture indicate al precedente articolo 1, qualora le RSU non fornissero la designazione di cui al precedente n. 1) secondo il termine di trenta giorni dalla richiesta, nonché nell’ipotesi in cui non fossero costituite o non comprendano personale appartenente alla Struttura interessata.
2.- Hanno diritto al voto tutti i dipendenti, I titolari di assegno di ricerca e borsa di studio erogate dall'istituto e possono essere eletti i dipendenti dell’INFN, non in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o con contratto a tempo determinato purché la durata del medesimo consenta lo svolgimento del mandato, e che prestino la loro attività nelle Strutture di cui al precedente articolo 1, comma 1, alla data di indizione delle elezioni.
3 .- Ciascun dipendente vota e può candidarsi, salvo quanto previsto al successivo articolo 5, comma 5, soltanto nella Struttura INFN dove presta la propria opera.
4 .- Il voto può essere espresso anche per corrispondenza e anticipatamente.
5 .- Il personale dipendente eventualmente inserito in Gruppi Collegati esprime il proprio volo presso la Struttura INFN a cui afferisce il Gruppo Collegato stesso.
6 . - Il personale distaccato presso Struttura diversa da quella di appartenenza esprime il proprio voto presso la Struttura ove presta servizio.

Art. 3 Raccolte delle candidature
1 .- I Direttori provvedono, per ciascuna delle Strutture INFN Identificate al precedente articolo 1, comma 1, ad informare tutti gli aventi diritto al voto - attraverso apposita comunicazione affissa all'Albo della Struttura - della indizione delle elezioni e dell’avvio della raccolta della candidature. Le urne restano aperte per un giorno durante l’orario di lavoro,
2 - in tali comunicazioni debbono essere esplicitamente indicati:
- il termine ultimo per la presentazione delle candidature (almeno 1 settimana dalla data della comunicazione di cui sopra);
- la data nella quale si svolgeranno le elezioni (almeno 2 settimane dalla data della comunicazione di cui sopra).
3 .- Il Direttore provvede, altresì, a dare analoga informazione alle Organizzazioni Sindacali a livello locale,
4 .- Le candidature debbono essere presentate in forma scritta al Direttore della Struttura INFN nella quale si vota.
5 . - il Direttore provvede, in mancanza della presentazione delle candidature nei tempi previsti al precedente comma 2, ad indire, entro quattro mesi, nuove elezioni.

Art. 4 Seggio elettorale
1. Il Direttore, a seguito dalla comunicazione dell'indizione delle consultazioni per l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza, designa 3 aventi diritto al voto che comporranno il saggio elettorale, dei quali uno, con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario.
Per ciascun componente è designato un sostituto,
2 .- Il Direttore, Inoltre, provvede a dare comunicazione della composizione del seggio elettorale alle Organizzazioni Sindacali a livello locale.
3 - I Direttori avranno, altresì, cura di assicurare ogni necessario supporto per un adeguato svolgimento delle operazioni elettorali, Ivi compresa la predisposizione degli elenchi degli avanti diritto al voto, delle schede per le votazioni, delle urne, ecc...

Art. 5 Modalità di elezione
1 .- Su ogni scheda possono essere indicati, pena nullità, un numero massimo di preferenze pari al numero di candidati da eleggerà.
2 .- Risulteranno eletti I candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti espressi e, a parità di voti, il dipendente con maggiore anzianità anagrafica.
3 .- in caso di dimissioni o qualora vangano meno la condizioni richieste per essere eletti, di cui all’articolo 2, comma 2, si procederà a nuove elezioni por la sostituzione del rappresentante; il nuovo eletto durerà In carica fino alla scadenza del rappresentante sostituito.
4 .- I rappresentanti per la sicurezza durano in carica 3 anni.
5 .- Con la carica di rappresentante per la sicurezza è incompatibile la funzione di componente del Servizio di Prevenzione e Protezione delle Strutture dell'istituto.

Art. 6 Ratifica dei risultati
1 .- Eventuali! reclami relativi allo svolgimento delle operazioni di voto devono essere formulati, prima della conclusione delle operazioni di voto, al Presidente del Seggio Elettorale che decide entro gli stessi termini,
2 .- A conclusione delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio redige apposito verbale che trasmette al Direttore della Struttura che ha indetto le elezioni.
3 .- Il Direttore provvede a dare opportuna pubblicità ai risultati delle elezioni specificando la data di inizio del mandato, informandone la Direzione Affari Generali e Ordinamento dell'INFN.
4 .- La Direzione Affari Generali e Ordinamento dell'INFN provvede a dare comunicazione degli eletti alle Strutture dell'istituto.

Art. 7 Norme transitorie e finali
1.- Le presenti norme decorrono dalla data della loro sottoscrizione da parte dell'INFN e delle Organizzazioni Sindacali.