Provincia autonoma di Trento
Legge Provinciale 6 luglio 2023, n. 6
Interventi a sostegno del sistema economico trentino
B.U.R. 13 luglio 2023, n. 28 - Supp. n. 3

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:
 

Capo I
Disposizioni generali
Sezione I
Obiettivi e ambito applicativo
Art. 1
Obiettivi e finalità

1. Questa legge, in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di economia circolare, disciplina gli interventi della Provincia nell'economia trentina con gli obiettivi, attraverso un approccio selettivo, di:
a) consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva provinciale;
b) aumentare i livelli e la qualità dell'occupazione e ridurre i divari salariali legati al genere;
c) favorire l'avvio di nuova imprenditorialità;
d) favorire l'efficientamento energetico;
e) ridurre l'impatto ambientale e favorire il riequilibrio territoriale e la transizione ecologica, mediante il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse nonché la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
f) migliorare la produttività e la competitività;
g) sostenere la ricerca e i processi d'innovazione, trasformazione tecnologica e digitale;
h) valorizzare la responsabilità sociale dell'impresa.
2. La Provincia si pone come obiettivo, inoltre, il rafforzamento dell’imprenditoria giovanile e femminile.
3. La Provincia promuove lo sviluppo economico delle attività imprenditoriali d'interesse per il territorio provinciale, nell'ambito dei piani e dei programmi di sviluppo a carattere territoriale o settoriale, nonché europeo, anche sostenendo progetti d'investimento di imprese, anche a carattere strategico, secondo quanto previsto da questa legge.
 

Art. 2
Oggetto

1. La Provincia persegue le finalità di questa legge attraverso gli interventi disciplinati dal capo II e le misure agevolative disciplinate dal capo III, organizzate in linee d'intervento, in relazione ai seguenti obiettivi:
a) l'attrazione, l'insediamento e lo sviluppo delle imprese;
b) la patrimonializzazione delle imprese e la costruzione di relazioni tra di esse, compresa la cooperazione avanzata tra imprese;
c) l'innovazione nella gestione finanziaria delle imprese e l'accesso al credito;
d) gli ampliamenti, le riconversioni, gli interventi per la tutela ambientale, lo sviluppo tecnologico e gli investimenti aziendali in genere;
e) la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione delle imprese;
f) la crescita, la qualificazione e l'internazionalizzazione delle imprese;
g) l'avvio di nuova imprenditorialità.
2. Questa legge non si applica ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura se questo non è espressamente stabilito, anche con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 6.
3. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023".
 

Art. 3
Beneficiali degli interventi

1. Gli interventi previsti da questa legge sono destinati al sostegno delle piccole imprese, nonché delle microimprese, delle medie imprese e delle grandi imprese rispondenti alla definizione dettata dalla disciplina europea in materia di dimensione d'impresa e operanti in provincia di Trento.
2. Le grandi imprese possono beneficiare degli aiuti previsti da questa legge senza necessità di notifica e approvazione del caso specifico, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, salvo che specifiche disposizioni dell'unione europea la impongano, quando gli aiuti rientrano in quelli concedibili a titolo di "de minimis" o quando riguardano interventi il cui regolamento di esenzione stabilisce la possibilità di accesso alle grandi imprese. Negli altri casi le grandi imprese possono beneficiare degli aiuti previsti da questa legge previa notifica e approvazione del, caso specifico ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, solo quando l'agevolazione risulta necessaria per la permanenza sul mercato, in termini concorrenziali, oppure per la salvaguardia dell'occupazione.
 

Art. 4
Tipologie d'intervento

1. Per la realizzazione delle finalità di questa legge sono individuate le seguenti tipologie d'intervento da parte della Provincia a favore delle imprese:
a) contributo in conto capitale;
b) contributo in conto interessi;
c) contributi in annualità;
d) contributo da utilizzare in compensazione fiscale ai sensi dell'articolo 17 (Contributi da utilizzare in compensazione) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
e) concessione di garanzie, controgaranzie e co-garanzie attraverso il sostegno al sistema dei confidi e attraverso la partecipazione a fondi di garanzia;
f) finanziamento agevolato, anche nella forma del microcredito;
g) agevolazioni fiscali, nei limiti consentiti dallo Statuto speciale;
h) voucher individuali per l'acquisizione di servizi;
i) altre forme d'intervento, in particolare sotto forma di servizi rivolti alle imprese.
2. Continuano ad applicarsi gli articoli 33 e 34 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999).
3. Le singole tipologie d'intervento possono essere combinate tra loro all'interno di programmi o misure d'incentivazione che finanziano più tipologie.
4. Per l'attuazione di questa legge possono essere utilizzate risorse provinciali, statali ed europee.
5. Non è ammesso il doppio finanziamento delle spese oggetto di agevolazione; è comunque ammesso il cumulo di più fonti di finanziamento a copertura di diverse quote di un medesimo intervento, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
 

Sezione II
Programmazione, criteri generali per l'attuazione e gestione degli interventi
Art. 5
Programmazione e coordinamento degli interventi

1. La Giunta provinciale realizza le singole misure d'intervento, compatibilmente con le risorse stanziate a bilancio provinciale, in conformità al documento di economia e finanza provinciale e agli altri strumenti di programmazione.
2. Nell'ambito della programmazione provinciale di sviluppo, le politiche di sviluppo economico concorrono alla crescita economica e sociale del territorio, anche in integrazione con le politiche dell'istruzione e della formazione, del lavoro e della ricerca. Al termine di ogni legislatura viene effettuata un'analisi degli effetti di questa legge, utile anche ai fini della definizione della nuova programmazione.
3. La Giunta provinciale individua forme e strumenti di monitoraggio e valutazione degli impatti derivanti dall'applicazione di questa legge sulla produttività del sistema economico locale, sullo sviluppo sostenibile e sulle ricadute per la qualità del lavoro.
4. Per mettere a disposizione del sistema produttivo un insieme di interventi coordinato, di semplice accesso e conoscibilità, la Provincia pubblica sul suo sito istituzionale il catalogo aggiornato degli interventi d'incentivazione a favore delle imprese attivi.
5. Per coordinare gli interventi disciplinati da questa legge con quelli previsti a livello statale, europeo e internazionale la Provincia può, perseguendo le finalità dell'articolo 1, stipulare anche specifici accordi con istituzioni nazionali, europee, altri enti e soggetti pubblici e privati del sistema economico e della ricerca.
 

Art. 6
Criteri per l'attuazione degli interventi

1. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l'attuazione di questa legge mediante disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e mediante disposizioni specifiche per singoli interventi. Le disposizioni possono anche essere differenziate per settori economici. Gli interventi previsti da questa legge, inoltre, possono essere realizzati tramite l'indizione di avvisi e bandi, che possono prevedere criteri e procedure specifici e distinti.
2. In particolare, la Giunta provinciale può individuare:
a) i criteri e le modalità d'individuazione dei soggetti beneficiari degli interventi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 3; beneficiano degli interventi previsti da questa legge le imprese che indicano e conseguentemente adottano, al momento della domanda di contributo, il contratto collettivo utilizzato nei confronti dei propri dipendenti all'atto dell'assunzione; tale contratto deve rientrare tra quelli che la Giunta provinciale, d'intesa con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori, individua fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale;
b) le modalità e le condizioni di presentazione delle domande, anche eventualmente in forma congiunta, nonché la relativa documentazione;
c) le procedure con cui sono esaminate le domande ai sensi dell'articolo 24, tenendo conto delle soglie di spesa e dei settori economici di riferimento, e le eventuali deroghe alle procedure stesse;
d) i criteri tecnici ed economici di valutazione delle domande;
e) le spese ammissibili, nonché i limiti minimi e massimi di spesa; nel caso di aiuti concessi nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis) possono essere riconosciute spese sostenute anche prima della data di presentazione della domanda, ma comunque entro i diciotto mesi precedenti quest'ultima data;
f) la misura dell'incentivazione ed eventuali maggiorazioni, fatto salvo il rispetto di principi di gradualità e proporzionalità correlati anche alla dimensione delle imprese beneficiarie e ai loro piani di sviluppo;
g) la misura ed i criteri delle premialità a favore delle imprese che realizzano progetti di riduzione del divario salariale per le lavoratrici;
h) il regime di aiuto ai sensi della normativa europea;
i) le procedure di concessione dei contributi, con i relativi termini del procedimento e, quando previsto, un periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento;
j) la possibilità di chiedere una valutazione positiva, effettuata da un istituto creditizio o da una società di leasing, per l'erogazione di un finanziamento riferito all'intervento oggetto della domanda;
k) gli obblighi e i vincoli in capo ai beneficiari, anche relativi alla possibilità di ridefinizione dei vincoli nel tempo;
l) le modalità di rendicontazione delle spese, nel rispetto dei principi dell'attività amministrativa e in particolare del principio di semplificazione e non aggravamento degli adempimenti richiesti, con possibilità di differenziazione in base alla natura giuridica dei beneficiari, alla tipologia delle iniziative agevolate e all'entità delle agevolazioni concesse;
m) i casi e le modalità in cui è necessaria, oltre la rendicontazione, anche l'attestazione di verifica di professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nel registro dei revisori legali, nell'albo dei consulenti del lavoro, di un centro di assistenza tecnica alle imprese di cui all'articolo 21 o di altri soggetti specificatamente indicati;
n) le modalità di erogazione, anche in una o più soluzioni, nel rispetto della normativa contabile vigente, con la possibilità di acconti;
o) le modalità, i criteri e i termini di realizzazione dei controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione prodotta, con possibilità di prevedere controlli a campione;
p) le modalità di coinvolgimento delle parti sociali nei casi previsti dagli articoli 10, comma 4, 18, comma 1, e 24, comma 8;
q) i casi di decadenza, totale o parziale, o di riduzione dell'agevolazione concessa;
r) le procedure di subentro o trasferimento del contributo e l'eventuale previsione che gli obblighi previsti dall'articolo 26 possono essere trasferiti al soggetto subentrante;
s) ogni altro aspetto necessario all'attuazione degli interventi.
3. La Giunta provinciale può concorrere a promuovere il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e della contrattazione nazionale e territoriale applicata alla generalità dei relativi dipendenti, anche nella definizione dei criteri e delle modalità d'individuazione dei soggetti beneficiari degli interventi.
4. Gli schemi di deliberazione della Giunta provinciale previsti da quest'articolo sono inviati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, che possono far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. Ad avvenuta acquisizione dei pareri, o trascorso inutilmente il termine, la Giunta provinciale adotta comunque le deliberazioni. Per modificare le deliberazioni, relativamente ai contenuti stabiliti dal comma 2, lettere b), h), i), j), I), m), n), o), q), r) e s), e per adeguarle alle disposizioni dell'Unione europea si prescinde dalla procedura disciplinata dal presente comma. Si può prescindere da questa procedura, inoltre, per l'indizione di specifici avvisi e bandi.
5. Nei casi individuati dalla Giunta provinciale, per l'attuazione degli interventi è richiesto il parere del comitato per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 22 bis della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005), o del comitato per gli incentivi alle imprese istituito dall'alticcio 15 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.
6. Nel caso di aiuti corrisposti per sostenere progetti o iniziative in attuazione degli accordi previsti dall'articolo 5, comma 5, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definiti soggetti beneficiari, misure di aiuto, procedure di valutazione, di concessione e di erogazione anche in deroga a quanto previsto da questa legge, per garantire la coerenza con l'accordo raggiunto. La deliberazione può anche prevedere che la valutazione sia svolta dagli organismi consultivi previsti da questa legge o che gli organi di valutazione a tal fine costituiti siano integrati con componenti o con esperti appositamente nominati.
 

Art. 7
Gestione degli interventi e soggetti del sistema di incentivazione

1. La Provincia gestisce gli interventi e le misure agevolative di questa legge con le seguenti modalità:
a) gestione diretta, anche mediante le agenzie previste dall'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo deH'autonomia del Trentino);
b) gestione mediante gli enti strumentali previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006; in particolare, la gestione degli interventi per il tramite di Trentino sviluppo s.p.a. avviene secondo la disciplina degli articoli 33 e 34 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999;
c) affidamento dell'attività istruttoria - o parte di essa - e dell'erogazione a soggetti terzi, secondo quanto previsto dall’articolo 25.
2. Con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 6 sono definite le modalità di cui al comma 1 relativamente ai singoli interventi.
 

Capo II
Interventi per l'attrazione, l'insediamento e lo sviluppo delle imprese
Art. 8
Interventi a favore della localizzazione produttiva

1. Per sostenere e promuovere la localizzazione produttiva delle imprese nel territorio provinciale la Provincia attiva i seguenti interventi:
a) l'acquisizione, la realizzazione, l'adeguamento, il risanamento, l'infrastrutturazione di aree e strutture produttive ai sensi dell'articolo 9, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale;
b) la realizzazione e la gestione di distretti tecnologici e poli d'innovazione;
c) l'erogazione di servizi di accompagnamento all'insediamento, d'informazione, di facilitazione e di raccordo con il territorio;
d) il sostegno di programmi d'investimento produttivi strategici e innovativi di rilevante impatto da un punto di vista occupazionale o di attrazione di investimenti da fuori provincia mediante la sottoscrizione di accordi per l'insediamento e lo sviluppo di imprese ai sensi dell'articolo 10;
e) iniziative per l'attrazione degli investimenti esteri ai sensi dell'articolo 11.
 

Art. 9
Aree e strutture produttive

1. La Provincia e i comuni acquisiscono o acquisiscono e infrastrutturano, o eventualmente infrastrutturano, aree e strutture per attività economiche, in armonia con gli strumenti urbanistici in vigore.
2. La Provincia, inoltre, può infrastrutturare aree di proprietà sua, dei comuni o di altri soggetti, anche privati, su loro richiesta o se questo è previsto dagli strumenti urbanistici, con il loro assenso sul progetto di infrastrutturazione. L'infrastrutturazione può essere parzialmente realizzata anche dai suddetti proprietari. Gli interventi di infrastrutturazione sono regolati da una convenzione che prevede il rimborso alla Provincia o ai soggetti proprietari delle spese sostenute nei limiti stabiliti dalla deliberazione prevista dall'articolo 6, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
3. La Provincia, inoltre, può acquisire le aree necessarie per l'infrastrutturazione, comprensiva delle relative opere di urbanizzazione idonee a garantire o a migliorare l'accesso e l'utilizzo dei lotti dove è previsto l'insediamento di attività economiche, purché queste opere siano previste dai piani regolatori o dagli strumenti urbanistici ad essi subordinati. L'avvio della procedura espropriativa dev'essere preceduto da specifiche convenzioni con tutti i proprietari dei fondi al cui servizio si pongono le opere di infrastrutturazione; queste convenzioni prevedono l'assunzione da parte dei proprietari dei vincoli e degli obblighi stabiliti dai commi 12 e 13.
4. Se la realizzazione dell'infrastrutturazione lo richiede, la Provincia è autorizzata a espropriare i terreni strettamente necessari per la realizzazione del progetto di infrastrutturazione previsto dagli strumenti urbanistici, anche in deroga a quanto previsto dal comma 6.
5. Ai fini dell'acquisizione e realizzazione di aree e strutture produttive, la Provincia e i comuni adottano piani di acquisizione delle aree o progetti di infrastrutturazione delle aree produttive. L'adozione di questi piani o progetti equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi.
6. Per l'acquisizione delle aree si applica la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993). La procedura espropriativa non può essere iniziata se l'area è di proprietà di un'impresa che vi mantiene insediamenti produttivi compatibili con la pianificazione urbanistica o che ha iniziato lavori di costruzione di strutture produttive a seguito di regolare concessione edilizia. Quando ricorrono motivate circostanze è autorizzato l'acquisto a trattativa privata, previa acquisizione di perizia di stima del valore di acquisto, redatta da tecnici abilitati.
7. Le aree e le strutture disciplinate da quest'articolo possono essere cedute in proprietà a valori di mercato, date in locazione o assegnate attraverso la costituzione del diritto di superficie a imprese, se il progetto insediativo, sostenibile a livello economico- finanziario, è volto a conseguire almeno una delle seguenti finalità:
a) ricadute di natura occupazionale;
b) aumento della capacità competitiva;
c) innovazione tecnologica;
d) ricadute positive in ambito sociale e ambientale.
8. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 7 la Provincia può concedere un'agevolazione, determinata sul valore di mercato, alle imprese che assumono i vincoli e gli obblighi stabiliti dai commi 12 e 13.
9. Le cessioni, locazioni o assegnazioni attraverso costituzione del diritto di superficie possono avvenire anche a favore di enti pubblici del territorio, se le aree e le strutture sono necessarie per il conseguimento di un interesse pubblico. Le cessioni a enti pubblici possono avvenire anche a titolo gratuito, quando esse sono necessarie per lo svolgimento di servizi pubblici o quando costituiscono strido o appendice non direttamente utilizzabile per attività produttive.
10. Con apposito provvedimento, anche a titolo gratuito, la Provincia può cedere a comuni o altri enti pubblici, società di servizi, consorzi di imprese di manutenzione o di gestione delle infrastrutture, previo il loro assenso, le parti di aree destinate a servizi comuni e le infrastrutture speciali realizzate.
11. Le strade, assieme alle aree di pertinenza, realizzate dalla Provincia ai sensi di quest'articolo, salvo che siano classificate come provinciali, sono cedute ai comuni a titolo gratuito con apposito provvedimento. Questo provvedimento costituisce titolo per l’intavolazione del diritto di proprietà a favore dei comuni.
12. A seguito della cessione ai sensi dei commi 7 e 8, il bene è vincolato alla destinazione prevista dallo strumento urbanistico in vigore per una durata decennale, decorrente dalla data di stipulazione del contratto di cessione o di costituzione del diritto di superficie. I provvedimenti di concessione delle proroghe degli obblighi previsti in contratto comportano un'estensione della durata del vincolo decennale e costituiscono titolo per la relativa annotazione nel libro fondiario. Il vincolo può essere revocato o modificato per essere adeguato a sopravvenute modificazioni degli strumenti urbanistici in vigore o per motivi di preminente interesse pubblico. Per la durata del vincolo di destinazione le aree non possono essere trasferite per atto tra vivi, a pena di nullità, salvo preventivo benestare del soggetto che ha ceduto l'area o costituito il diritto di superficie. Questo divieto è annotato nel libro fondiario. Le condizioni del subentro sono stabilite dalle disposizioni attuative previste dall'articolo 6.
13. Oltre ai vincoli previsti dal comma 12, a fronte delle agevolazioni concesse sono previsti obblighi concernenti le modalità e i tempi per la realizzazione dei progetti insediativi, ed eventuali livelli occupazionali da raggiungere o mantenere. In caso di mancato rispetto degli obblighi si applicano i relativi rimedi contrattuali.
 

Art. 10
Accordi per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese

1. La Provincia promuove con le imprese italiane o estere di qualsiasi dimensione, che stabiliscono almeno un'unità operativa sul territorio provinciale, la sottoscrizione di accordi per l'insediamento e lo sviluppo, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese, progetti di crescita delle imprese o di aggregazioni di imprese e programmi di riconversione produttiva, per il perseguimento di effetti positivi, qualitativi e quantitativi, sulla tutela o sull'incremento dell'occupazione e della sostenibilità ambientale e sociale e di almeno due dei seguenti obiettivi:
a) un elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;
b) un incremento delle specializzazioni delle imprese, della capacità competitiva e delle specializzazioni della filiera e del sistema produttivo provinciale, anche con riferimento ai mercati esteri;
c) un elevato livello di ricerca, tecnologia e capacità d'innovazione.
2. Gli accordi previsti dal comma 1 sono finanziati con le risorse destinate agli interventi individuati dal capo III o con le risorse del fondo disciplinato dagli articoli 33 e 34 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, nel rispetto dei criteri degli specifici interventi.
3. Se ne è previsto il coinvolgimento negli accordi, questi sono sottoscritti dagli enti locali del territorio o da altri soggetti.
4. È previsto il coinvolgimento delle parti sociali secondo le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 6.
 

Art. 11
Attrazione di investimenti esteri

1. La Provincia promuove interventi nel campo dell'attrazione degli investimenti esteri in Trentino, volti a:
a) sviluppare strumenti destinati a tal fine;
b) ricercare potenziali investitori a livello internazionale;
c) facilitare l'accompagnamento degli investimenti esteri in Trentino;
d) mantenere gli investimenti esteri esistenti.
 

Art. 12
Interventi di sistema per l'internazionalizzazione

1. La Provincia promuove la realizzazione di eventi e progetti organici finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione in mercati esteri di filiere, distretti produttivi e gruppi di imprese.
2. La Provincia promuove e valorizza sinergie tra le azioni e i progetti previsti dal comma 1 e i progetti di solidarietà internazionale da essa sostenuti nelle medesime aree geografiche d'intervento, ai sensi della normativa vigente in materia.
 

Capo III
Linee d'intervento
Sezione I
Interventi a favore della patrimonializzazione delle imprese e della costruzione di relazioni tra imprese
Art. 13
Linea d'intervento perii rafforzamento patrimoniale

1. La linea d'intervento per il rafforzamento patrimoniale è volta a sostenere le operazioni di rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese operanti nel territorio provinciale, per favorire la competitività e il ruolo delle aziende trentine nello scenario globale.
2. La linea d'intervento per il rafforzamento patrimoniale è costituita dalle seguenti misure:
a) aiuti per operazioni di rafforzamento della struttura patrimoniale dell'impresa, effettuate con aumento di capitale mediante conferimento in denaro da parte dei soci;
b) aiuti per finanziare interessi bancari per la rinegoziazione o l'allungamento di operazioni d'indebitamento delle imprese, se combinate a interventi di rafforzamento della struttura patrimoniale;
c) aiuti per operazioni di aggregazione aziendale o forme di cooperazione avanzata tra imprese ai sensi dell'articolo 14, volte al sostegno dell'occupazione, al passaggio generazionale anche a soggetti estranei a rapporti di parentela o di coniugio, all'innovazione dei prodotti e dei processi.
 

Art. 14
Interventi per la costituzione di forme di cooperazione avanzata

1. Con l'obiettivo di far crescere le imprese del territorio sono sostenuti i progetti delle piccole e medie imprese volti alla realizzazione di forme di cooperazione avanzata tra imprese che prevedano l'aggregazione in reti o la costituzione di consorzi per:
a) aumentare la competitività e la presenza sui mercati;
b) sviluppare un'adeguata rete di vendita;
c) razionalizzare i costi, anche condividendo servizi;
d) svolgere programmi di ricerca scientifica, tecnologica e di sperimentazione tecnica;
e) sviluppare soluzioni tecnologiche, organizzative e gestionali;
f) condividere procedure e scambiare conoscenze;
g) implementare un'economia circolare e sostenibile.
2. La Provincia sostiene e promuove la costituzione, la qualificazione e il consolidamento di filiere e di reti di subfornitura che permettono la costruzione di relazioni tra imprese dello stesso settore industriale o di diversi settori per supportare processi di potenziamento e riorganizzazione delle filiere, anche volte all'economia circolare, la circolazione delle conoscenze e la diffusione delle innovazioni tra le imprese.
 

Sezione II
Interventi per l'innovazione nella gestione finanziaria delle imprese e per l'accesso al credito
Art. 15
Linea d'intervento per la finanza d'impresa

1. La linea d'intervento per la finanza d'impresa è volta a sostenere il miglioramento della struttura finanziaria e l'innovazione dei modelli di finanza delle imprese.
2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, la linea d'intervento per la finanza d'impresa è costituita dalle seguenti misure:
a) concessione di garanzie, controgaranzie e co-garanzie attraverso il sostegno al sistema dei confidi, disciplinato dall'articolo 16, e attraverso la partecipazione a fondi di garanzia;
b) finanziamento agevolato anche nella forma del microcredito, anche attraverso il sostegno al sistema dei confidi disciplinato dall'articolo 16;
c) supporto a iniziative d'informazione e formazione legate ai temi della finanza d'impresa;
d) agevolazioni per l'accesso al credito da parte delle imprese, anche attraverso il sistema dei confidi presenti in provincia di Trento;
e) aiuti per l'assicurazione dei rischi su crediti commerciali e per l’attivazione di strumenti di credito e assicurazione all'esportazione.
3. Possono essere promossi accordi con enti e istituzioni nazionali e internazionali preposti alla raccolta e all'impiego di risorse finanziarie, volti anche all'introduzione di strumenti finanziari innovativi e alternativi a quelli tradizionali, di misure specifiche a sostegno della liquidità e al rafforzamento patrimoniale delle imprese.
 

Art. 16
Interventi in favore dell'attività di garanzia collettiva fidi

1. Allo scopo di favorire l'accesso al credito delle imprese la Provincia supporta lo sviluppo dei confidi presenti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi, nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Per garantire un patrimonio adeguato volto alla concessione di garanzie agli associati a fronte di operazioni di credito, di leasing, di factoring o di altri prodotti finanziari o fidejussori innovativi a favore delle imprese associate, la Provincia concede ai confidi finanziamenti destinati:
a) alla costituzione e integrazione di fondi rischi;
b) a programmi di consolidamento, di aggregazione o di creazione di reti, realizzati tra confidi;
c) alla costituzione e integrazione di appositi fondi per agevolare il finanziamento di specifiche iniziative o categorie di soggetti.
3. I confidi possono accedere agli interventi previsti da quest'articolo se:
a) riservano alla Giunta provinciale la nomina di almeno un componente nel consiglio di amministrazione;
b) non distribuiscono tra i soci, durante la vita del confidi, le riserve, incluse quelle relative alla concessione dei finanziamenti ai sensi del comma 2, e non remunerano il capitale a un tasso superiore a quello legale;
c) restituiscono alla Provincia, in caso di scioglimento, quanto residua nel bilancio dell'ente delle somme concesse ai sensi del comma 2; non rientrano fra le ipotesi di scioglimento le operazioni di trasformazione, fusione e scissione.
4. Per l'attuazione di quest'articolo la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall’articolo 6 tiene conto delle istruzioni fornite dalla Banca d'Italia in materia di intermediari finanziari.
 

Sezione III
Interventi per gli investimenti aziendali
Art. 17
Linea d'intervento per gli investimenti nell'economia

1. La linea d'intervento per gli investimenti nell'economia è diretta a sostenere il consolidamento e la crescita del sistema economico.
2. La linea d'intervento per gli investimenti nell'economia è costituita dalle seguenti misure:
a) aiuti per investimenti fissi in attivi materiali o immateriali, come definiti dalla normativa dell'Unione europea, anche volti alla crescita tecnologica delle imprese;
b) aiuti per finanziare interessi bancari per l'indebitamento legato a operazioni di sviluppo in settori particolarmente strategici per il territorio provinciale;
c) aiuti per investimenti aziendali per la transizione ecologica, la tutela dell'ambiente, l'economia circolare e l'efficienza energetica;
d) aiuti per investimenti nelle tecnologie digitali;
e) aiuti per investimenti che favoriscono il riequilibrio territoriale e l'insediamento e lo sviluppo di attività innovative nelle aree periferiche;
f) aiuti per investimenti e spese funzionali alla rilocalizzazione, effettuati in caso di trasferimento d'impresa per motivi di tutela o di prevenzione ambientale;
g) aiuti per investimenti a favore della connettività e per l'utilizzo di servizi per l'accesso a internet a banda larga, compatibilmente con la legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia);
h) aiuti a favore del salvataggio, della ristrutturazione dell'impresa e per fronteggiare crisi di sistema, previsti dall'articolo 18.
 

Art. 18
Interventi a favore del salvataggio, della ristrutturazione e per fronteggiare crisi di sistema

1. Per garantire il livello occupazionale delle imprese la Provincia può concedere, coinvolgendo obbligatoriamente anche le organizzazioni sindacali, aiuti finalizzati al salvataggio e alla ristrutturazione, in conformità alle disposizioni dell'CInione europea e nei limiti fissati dalla Commissione europea, sulla base di un piano di risanamento, ristrutturazione o riconversione. La concessione degli aiuti è subordinata alla notifica e all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. La Provincia, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, può concedere contributi a favore delle imprese che hanno subito danni a seguito di situazioni straordinarie o di eventi che determinano una crisi del sistema economico, individuate dalla Giunta provinciale, a copertura di costi gestionali.
 

Sezione IV
Interventi per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione
Art. 19
Linea d'intervento per il sostegno della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione

1. La linea d'intervento per il sostegno della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione è diretta ad accrescere la competitività e la produttività delle imprese del territorio.
2. La linea d'intervento per il sostegno della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione è costituita dalle seguenti misure:
a) aiuti per finanziare progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità valorizzando i progetti realizzati in collaborazione con i poli tecnologici e i centri di ricerca;
b) aiuti per progetti insigniti del marchio di eccellenza, in conformità con la disciplina dell'Unione europea;
c) aiuti per l'introduzione di ricercatori e tecnici di ricerca nelle aziende, anche distaccati temporaneamente dagli enti di ricerca trentini;
d) aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione.
 

Sezione V
Interventi per la crescita, la qualificazione e l'internazionalizzazione delle imprese
Art. 20
Linea d'intervento per la crescita, la qualificazione e l'internazionalizzazione delle imprese

1. La linea d'intervento per la crescita, la qualificazione e l'internazionalizzazione delle imprese è diretta a sostenere lo sviluppo delle imprese.
2. La linea d'intervento per la crescita, la qualificazione e l'internazionalizzazione delle imprese è costituita dalle seguenti misure:
a) aiuti per servizi di consulenza;
b) aiuti per l'assunzione di figure altamente qualificate;
c) aiuti per progetti di formazione e qualificazione imprenditoriale di tipo manageriale, anche rivolti a soggetti che si candidano al passaggio generazionale;
d) aiuti per sostenere programmi pluriennali di formazione continua, tenuto conto di quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di politiche del lavoro con particolare attenzione alle transizioni ecologiche e digitali;
e) aiuti alle imprese per i servizi di assistenza tecnica disciplinati dall'articolo 21 ;
f) aiuti per l’internazionalizzazione del sistema economico provinciale, anche relativi alla partecipazione a fiere e la promozione dell'impresa e dei prodotti sui mercati esteri;
g) aiuti per la collaborazione tra scuole e imprese per la realizzazione di modalità di apprendimento in alternanza fra scuola e lavoro o in apprendistato, in base a quanto stabilito dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006);
h) aiuti per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti europei e internazionali;
i) aiuti per progetti di welfare aziendale finalizzati al sostegno della natalità e della genitorialità e più in generale alla conciliazione famiglia - lavoro, anche per quanto attiene l'adozione di piani di flessibilità aziendale e il reinserimento nell'attività lavorativa dopo un periodo di congedo.
3. Per le finalità del comma 1 la Provincia può istituire un premio per il sostegno alle imprese del territorio trentino che si contraddistinguono per i loro processi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, per diffondere la cultura della salute e della sicurezza nelle imprese e stimolare la diffusione di migliori prassi, nonché per progetti di welfare aziendale.
 

Art. 21
Aiuti alle imprese per servizi di assistenza tecnica

1. Per sviluppare i processi di ammodernamento del tessuto imprenditoriale, la Provincia può concedere aiuti ai centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti, anche in forma consortile o in collaborazione con altri soggetti interessati, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale e da soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi, comunque denominati, per lo svolgimento a favore delle imprese di attività di assistenza tecnica e di formazione in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti, sicurezza in materia di lavoro e tutela dell'ambiente, nonché di attività finalizzate alla certificazione di qualità delle aziende.
 

Sezione VI
Interventi per l'avvio di nuova imprenditorialità
Art. 22
Linea d'intervento per il sostegno della nuova imprenditorialità

1. La linea d'intervento per la nuova imprenditorialità è diretta a sostenere la nascita di nuove imprese sul territorio provinciale.
2. La linea d'intervento per la nuova imprenditorialità è costituita dalle seguenti misure:
a) aiuti per la costituzione di nuove imprese, anche innovative;
b) aiuti per la costituzione di imprese a partecipazione femminile o giovanile o di soggetti svantaggiati.
3. Per imprese di nuova costituzione si intendono le imprese costituite, anche mediante rilevamento di attività preesistente o passaggio generazionale, alla data di presentazione della domanda, da un periodo di tempo massimo stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 6.
4. La Provincia sostiene progetti specifici di formazione e qualificazione imprenditoriale di tipo manageriale, funzionali a singole iniziative da realizzare a favore di soggetti che intendono avviare per la prima volta un'impresa, nonché a favore di imprese esistenti delle quali divengono titolari, a qualsiasi titolo, soggetti in precedenza non imprenditori. Questi progetti possono comprendere l'affiancamento di imprese leader di settore o di esperti e di società di consulenza di comprovata esperienza aziendale, nonché iniziative di formazione teorico-pratica, anche mediante realizzazione di laboratori ed eventi in collaborazione fra università e imprese.
 

Sezione VII
Agevolazioni fiscali
Art. 23
Agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. La Provincia, attraverso apposite disposizioni legislative, può individuare specifiche agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nei limiti previsti dall'articolo 73 dello Statuto speciale e nel rispetto della normativa dell'unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'unione europea, a favore dei beneficiari individuati dall'articolo 3.
 

Capo IV
Valutazione delle domande, obblighi, controlli e decadenze
Sezione I
Valutazione delle domande
Art. 24
Presentazione e istruttoria delle domande

1. Le domande relative agli interventi previsti da questa legge sono presentate alla Provincia, secondo le disposizioni attuative previste dagli articoli 6 e 7, per il tramite di strumenti telematici.
2. La Provincia provvede all'istruttoria della domanda d'intervento e di misure agevolative, nonché alla concessione e all'erogazione dell'agevolazione e ai relativi controlli. L'attività istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione possono essere affidati a enti strumentali previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006, nonché a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà per lo svolgimento delle predette attività, nel rispetto della legislazione provinciale e statale che disciplina l'attività contrattuale.
3. Le domande sono istruite attraverso procedure di tipo automatico o valutativo. Nel caso di procedura automatica la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 6 può disciplinare una procedura unica conseguente a una domanda unica annuale per una pluralità di misure agevolative.
4. In caso di procedura automatica l'istruttoria avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e sono verificate esclusivamente l'ammissibilità, la completezza e la regolarità delle domande, delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata. Per le spese sostenute, e rendicontate con la domanda, è verificata l'ammissibilità.
5. In caso di procedura valutativa, l'istruttoria è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e attiene alla:
a) verifica della completezza e regolarità della domanda, delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata ai fini dell'ammissibilità della domanda stessa;
b) verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità dell'iniziativa;
c) valutazione della qualità della proposta progettuale;
d) valutazione dell'ammissibilità e congruità della spesa;
e) valutazione del profilo economico-finanziario, che può anche comprendere l'analisi di sostenibilità economico-finanziaria prospettica;
f) determinazione dell'entità del contributo spettante.
6. La Giunta provinciale, con la deliberazione prevista dall'articolo 6, può escludere in tutto o in parte, in relazione anche alla tipologia di contributo e alla soglia di spesa, l'istruttoria riguardante le valutazioni e le analisi di cui al comma 5, lettere c) ed e).
6. Nel caso di procedure nelle quali è prevista la valutazione con punteggio, le domande possono essere accolte, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione, se superano una determinata soglia minima di valutazione, oppure possono essere formate graduatorie e le domande possono essere accolte fino alla disponibilità di risorse finanziarie.
7. Sopra determinate soglie di spesa ammessa individuate dalla Giunta provinciale, anche differenziate tra settori economici, in caso di valutazione positiva della domanda la Provincia propone ai beneficiari un patto per la condivisione degli obiettivi e degli obblighi di sviluppo del territorio; è previsto il coinvolgimento delle parti sociali con le modalità stabilite dalla deliberazione prevista dall'articolo 6. Il patto è formalizzato mediante un accordo la cui durata può andare oltre la fine dell'intervento. Nel patto sono indicati criteri, modalità e contenuti per la sua attuazione.
8. Le domande di aiuto presentate ai sensi di questa legge non sono soggette ai pareri previsti dall'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993).
 

Art. 25
Procedure di istruttoria da parte di enti terzi

1. I soggetti terzi a cui è affidata l'attività istruttoria, o parte di essa, nonché l'erogazione dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 24, comma 2, devono rispettare questa legge, nonché i criteri approvati ai sensi dell'articolo 6, e ogni altra disposizione attuativa.
2. Il rapporto tra la Provincia e i soggetti terzi è regolato da un'apposita convenzione.
3. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare ai soggetti affidatari le somme da utilizzare per erogare le agevolazioni previste da questa legge.
4. Il comitato per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 22 bis della legge provinciale sulla ricerca 2005 e il comitato per gli incentivi alle imprese istituito dall'articolo 15 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, quando espressamente previsto dalla convenzione, possono svolgere la propria attività anche nell'ambito delle procedure la cui istruttoria è affidata ai soggetti indicati nel comma 1.
5. I soggetti affidatari svolgono le attività secondo criteri, modalità e direttive stabilite dalla Giunta provinciale, anche con riferimento al rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), secondo le modalità stabilite dalla convenzione, assicurando un livello di garanzia non inferiore a quello a cui è tenuta la Provincia.
6. La concessione o l'eventuale diniego, da parte della Provincia, delle agevolazioni determinate dai soggetti affidatari avviene, anche con unico provvedimento, sulla base di un elenco trasmesso dall'ente affidatario stesso, contenente gli elementi indispensabili per l'adozione del provvedimento concessorio, come individuati da convenzione o da provvedimento della Giunta provinciale. La Provincia provvede alla concessione previa verifica a campione, nel limite minimo fissato con deliberazione della Giunta provinciale, del rispetto di quanto disposto dal comma 1.
 

Sezione II
Obblighi, controlli e decadenze
Art. 26
Obblighi dei beneficiari di aiuti

1. Fermi restando i vincoli previsti dall'articolo 9, commi 12 e 13, la concessione degli aiuti previsti da questa legge comporta i seguenti obblighi, che possono essere specificati e integrati con la deliberazione prevista dall'articolo 6 e consistono in:
a) non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione d’uso i beni materiali o immateriali in relazione ai quali gli aiuti sono stati concessi, per i periodi stabiliti con la deliberazione prevista dall'articolo 6 in relazione alla fattispecie, tra un minimo di tre e un massimo di dieci anni; per i beni mobili il periodo di vincolo è comunque inferiore a quello stabilito per i beni immobili;
b) impegnarsi, durante la realizzazione dell'intervento e per l'eventuale periodo stabilito dagli accordi previsti dall'articolo 24, comma 8, a:
1) mantenere il contratto collettivo indicato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), o comunque uno dei contratti stabiliti nella deliberazione adottata ai sensi del medesimo articolo;
2) garantire le libertà sindacali, nonché osservare le leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e le disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;
3) essere in regola con le assunzioni obbligatorie previste dall'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, come certificato dall'Agenzia del lavoro;
c) accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione dell'aiuto concesso e sul rispetto degli obblighi;
d) comunicare tempestivamente alla struttura o all'ente competente qualsiasi modifica soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'aiuto o del suo mantenimento.
2. Le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi su libertà sindacali, delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, attestato da sentenza passata in giudicato nel periodo di realizzazione dell'intervento e per l'eventuale ulteriore periodo stabilito dagli accordi previsti dall'articolo 24, comma 8, sono stabilite con deliberazione dalla Giunta provinciale.
3. L'impresa è tenuta a comunicare con tempestività eventuali sentenze passate in giudicato nel periodo di realizzazione dell'intervento e per l'eventuale ulteriore periodo stabilito dagli accordi previsti dall'articolo 24, comma 8, che rilevano il mancato rispetto degli obblighi su libertà sindacali, delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. Le conseguenze della mancata comunicazione sono stabilite con deliberazione dalla Giunta provinciale.
 

Art. 27
Controlli

1. Il controllo sulle rendicontazioni e sul rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 26 e di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 6 è effettuato dai soggetti indicati nell'articolo 7, comma 1, lettera a).
2. Le attività di controllo sono effettuate anche a campione.
 

Art. 28
Decadenze

1. La decadenza degli aiuti, disposta per mancato rispetto degli obblighi stabiliti dall’articolo 26 e dei criteri attuativi degli aiuti, è disciplinata dalle disposizioni, avvisi e bandi previsti dall'articolo 6, graduata in relazione alla gravità dell'infrazione.
2. I contributi indebitamente percepiti o recuperati, maggiorati degli interessi legali, sono recuperati dalla Provincia a norma dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979). Se il beneficiario non provvede alla restituzione e l'erogazione indebita è dovuta a errori del soggetto affidatario, il recupero è effettuato in capo a quest'ultimo soggetto. Le somme recuperate sono introitate nel bilancio della Provincia.
 

Capo V
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Art. 29
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Per la realizzazione delle finalità di rilevante interesse pubblico previste da questa legge, riconducibili alla materia di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettere I) e m), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), la Provincia è autorizzata al trattamento dei dati dei soggetti coinvolti dagli interventi, nel rispetto delle proprie specifiche competenze e funzioni istituzionali, anche per mezzo dei propri enti strumentali ed enti terzi, avvalendosi, se del caso, di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurino la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati). , ;.
2. Fatte salve le più consuete operazioni di trattamento, i dati personali relativi ai diversi procedimenti amministrativi funzionali agli interventi previsti da questa legge possono, se necessario, essere oggetto di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione. Gli interessati, oggetto del trattamento, sono soci, titolari e amministratori di impresa, imprenditori individuali, imprenditori donne e giovani, legali rappresentanti, dipendenti; agli stessi sono garantiti i diritti previsti dal regolamento (UE) n. 2016/679.
3. Per le finalità di cui al comma 1, si rende necessario anche il trattamento di dati relativi allo stato di disagio economico-sociale, nonché di dati appartenenti a particolari categorie e di dati relativi a condanne penali, reati e connesse misure di sicurezza e di prevenzione di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679. Con riguardo ai dati relativi allo stato di disagio economico-sociale e ai dati di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2016/679, circoscritti a dati relativi allo stato di salute, gli stessi sono trattati limitatamente ai casi in cui le condizioni di svantaggio, o sanitarie, degli interessati, costituiscano requisiti soggettivi per l'erogazione e determinazione dello specifico beneficio. Analogamente, con riferimento ai dati personali di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 2016/679, che sono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione anche avvalendosi del certificato selettivo di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti - Testo A), gli stessi sono trattati limitatamente alla verifica dell'assenza di imputazioni o condanne ostative allo specifico beneficio, come stabiliti dalla Giunta provinciale nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), agli adempimenti connessi all'attuazione dell'articolo 26, commi 2 e 3, nonché a quelli richiesti dalla normativa statale di riferimento. Il trattamento di tutti i dati personali avviene con criteri, modalità e misure di sicurezza stabiliti con regolamento di attuazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2-sexies del decreto legislativo n. 196 del 2003. Il regolamento individua, distintamente per ogni procedimento amministrativo, gli specifici dati trattati, le operazioni eseguibili e le idonee misure di sicurezza adottate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 2016/679, anche in relazione all'esito della preventiva valutazione d’impatto eseguita ai sensi degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 2016/679.
4. La Provincia è titolare del trattamento dei dati. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), sono responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 2016/679.
 

Capo VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 30
Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: "e con i consorzi di cui all'articolo 8" sono sostituite dalle seguenti: "e con consorzi".
2. Nella lettera a ter) del comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: "attività previste dagli articoli 20, 21, 24, 24 bis e 25 di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "attività previste dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 e 22 della legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023".
3. Nel comma 1 ter dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: "ai sensi dell'articolo 25, comma 1 quater" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023".
4. Nel comma 2 dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: "secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 14 bis" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto dall'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023".
5. Nella lettera e bis) del comma 3 dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: "in coerenza con quanto previsto dai commi 7 e 9 dell'articolo 15" sono soppresse.
 

Art. 31
Disposizioni transitorie

1. La Giunta provinciale adotta le deliberazioni previste dall'articolo 6 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. Fino all'adozione della nuova disciplina attuativa continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti, comprese quelle relative ai contratti collettivi e agli accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
2. Alle domande presentate prima della data stabilita nelle deliberazioni indicate al comma 1 rimangono applicabili, ancorché abrogate, le disposizioni e i criteri approvati ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.
3. Le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge continuano a disciplinare i rapporti sorti non ancora conclusi e gli impegni di spesa assunti in base ad esse.
 

Art. 32
Disposizioni in materia di aiuti di Stato

1. Gli interventi a favore delle imprese previsti da questa legge sono disposti in conformità alla normativa dell'unione europea e, in particolare, agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea.
2. Se non sono applicate ai sensi dei regolamenti dell'unione europea relativi all'esenzione dell'obbligo di notifica, le disposizioni di questa legge che configurano aiuti di Stato si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso sull'esito positivo del loro esame di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea.
 

Art. 33
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore di questa legge è abrogata la legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, ad eccezione degli articoli 11 ter, 15 bis, 23, 23 bis, 23 ter, 33, 34, 34 ter 1, 38 bis e 41. Sono abrogate, inoltre, le seguenti disposizioni: a) articolo 24 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
b) articolo 2 della legge provinciale 19 giugno 2000, n. 7;
c) articolo 18 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
d) articolo 29 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5;
e) articolo 29 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
f) articolo 24 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3;
g) articolo 26 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14;
h) articolo 39 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;
i) articolo 35 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 ;
j) articoli 12, 25 e 58 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16;
k) articolo 71 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
l) capo I, tranne l'articolo 1, e articolo 43 della legge provinciale 1 agosto 2011, n. 12;
m) articolo 45 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18;
n) articolo 9 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10;
o) articolo 17 della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5;
p) legge provinciale 1 luglio 2013, n. 14;
q) articolo 26 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16;
r) legge provinciale 11 luglio 2018, n. 11;
s) articolo 31 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5;
t) articolo 12 delia legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;
u) articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21;
v) articolo 38 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22;
w) articolo 9 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 19.
 

Art. 34
Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio provinciale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 6 luglio 2023
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Maurizio Fugatti