Regione Piemonte
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 luglio 2023, n. 4/R
Regolamento regionale recante: “Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività di fattoria sociale in attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale)”.
B.U.R. 14 luglio 2023, n. 28 - S.O. n. 4

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 36 - 7207 del 12 luglio 2023
 

E M A N A
il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: "DISPOSIZIONI REGIONALI RELATIVE ALL'ESERCIZIO E ALLA FUNZIONALITÀ DELLE ATTIVITÀ DI FATTORIA SOCIALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 2019, N. 1 (RIORDINO DELLE NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE).”.
 

Art. 1.
(Finalità)

1. Il presente regolamento detta disposizioni di attuazione della disciplina delle attività di agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale) e nel rispetto dei requisiti minimi e delle modalità di svolgimento definiti con decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 12550 del 21 dicembre 2018 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale).
2. L'attività di agricoltura sociale esercitata ai sensi della l.r. 1/2019 nonché del presente regolamento costituisce aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole, finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio regionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.
 

Art. 2.
(Attività di agricoltura sociale)

1. Le attività di agricoltura sociale sono esercitate dalle fattorie sociali di cui all’articolo 18 della l.r. 1/2019 e sono riconosciute a condizione che si svolgano regolarmente e con continuità, anche se con carattere stagionale, con una delle seguenti modalità:
a) annuale, per periodi non inferiori a duecentosettanta giorni nell’arco dell’anno solare;
b) stagionale, per periodi non inferiori a novanta giorni nell’arco dell’anno solare;
c) nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi infrasettimanali;
d) nei periodi individuati sulle convenzioni, sugli accordi o sulle altre forme contrattuali di cui al comma 3.
2. Nel caso di svolgimento delle attività di cui al comma 1 a carattere stagionale, è sufficiente che le stesse siano svolte, nell’ambito di ciascun anno solare, nei periodi specifici in cui si svolge l’attività agricola, fermo restando il rispetto della continuità delle attività successivamente all’anno di riconoscimento.
3. Le attività di agricoltura sociale di cui all’articolo 2, comma 1 della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) sono realizzate, ove previsto dalle specifiche normative di settore, in collaborazione con i servizi sanitari e socio-sanitari, con gli enti pubblici competenti per territorio e con gli altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) , all’articolo 1, comma 18, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 106/2016), tramite convenzione, accordo o altra forma contrattuale riconosciuta dalle norme vigenti.
4. Ai fini del presente articolo, è consentito il ricorso a convenzioni, accordi e agli strumenti contrattuali, anche di natura associativa, secondo le disposizioni di legge.
5. Ai fini dello svolgimento delle attività di agricoltura sociale, la fattoria sociale può avvalersi delle prestazioni di specifiche figure professionali in possesso di adeguate competenze secondo quanto previsto dalla normativa di settore.
 

Art. 3.
(Elenco regionale delle fattorie sociali)

1. L’elenco regionale favorisce la conoscenza e la promozione sul territorio locale delle attività svolte dalle fattorie sociali.
2. Le fattorie sociali di cui all’articolo 18 della l.r. 1/2019 che intendono esercitare l’attività di agricoltura sociale e iscriversi elenco regionale delle fattorie sociali di cui al comma 4 del medesimo articolo, presentano una segnalazione di inizio attività (SCIA) nelle modalità stabilite all’articolo 22 della l.r. 1/2019.
3. La presentazione della SCIA e la successiva iscrizione all’elenco regionale di cui al comma 1 da parte dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 3 della l.r. 1/2019, è subordinata agli adempimenti previsti in materia di formazione di cui all’articolo 11.
4. La struttura regionale competente per materia provvede, con cadenza annuale, a partire dall’anno di entrata in vigore del presente regolamento, all’aggiornamento periodico dell’elenco regionale delle fattorie sociali a nuove iscrizioni o cancellazioni intervenute nell’anno precedente.
5. L’elenco regionale delle fattorie sociali è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
 

Art. 4.
(Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito, presso la struttura regionale competente, l’Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale di cui all’articolo 18, comma 7 della l.r. 1/2019 composto da:
a) l’assessore regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato, che lo presiede,
b) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle organizzazioni medesime,
c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni della cooperazione sociale rappresentative a livello regionale designati dalle organizzazioni medesime,
d) un rappresentante delle organizzazioni del terzo settore designato dalle organizzazioni medesime, e) un rappresentante delle associazioni degli enti locali designato dalle associazioni medesime;
f) i rappresentanti delle strutture regionali competenti nelle materie di interesse comune.
2. Nel corso della prima riunione l’Osservatorio regionale fissa le modalità di funzionamento adottando un apposito regolamento interno.
3. I componenti dell’Osservatorio regionale restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale e comunque fino all’insediamento dell’Osservatorio successivo.
4. L’Osservatorio regionale svolge i seguenti compiti:
a) analizzare i bisogni del territorio e le priorità di intervento;
b) formulare proposte operative in materia di agricoltura sociale;
c) promuovere direttamente o in collaborazione con gli enti locali e i soggetti di rappresentanza del mondo agricolo e del terzo settore, iniziative di studio, di ricerca e di animazione in tema di agricoltura sociale, finalizzate a supportare le attività di indirizzo e programmazione della Regione; d) raccogliere e aggiornare dati, documenti e testimonianze sulle attività dell’agricoltura sociale;
e) monitorare ed elaborare informazioni relative alla presenza e allo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio regionale;
f) proporre iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell’agricoltura sociale nelle politiche regionali di coesione e di sviluppo rurale;
g) favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio regionale e promuovere iniziative tese alla valorizzazione delle attività di agricoltura sociale, anche al fine di favorire la diffusione di buone pratiche;
h) collaborare con l’Osservatorio sull’agricoltura sociale istituito ai sensi dell’articolo 7 della l. 141/2015;
i) supportare la Regione nel promuovere il raccordo a livello regionale tra le politiche socio¬sanitarie e quelle in materia di agricoltura, anche mediante la definizione di processi formativi per gli operatori socio-sanitari e la divulgazione di informazioni per favorire la conoscenza dei servizi erogati dalle fattorie sociali;
l) supportare la Regione nella predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, nella definizione delle procedure amministrative semplificate e percorsi formativi riconosciuti, nonché di accordi o contratti tipo tra fattorie sociali e amministrazioni pubbliche competenti a vario titolo in materia di gestione delle prestazioni e dei servizi di agricoltura sociale.
5. Al funzionamento dell’Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
6. La partecipazione all’Osservatorio è a titolo gratuito.
 

Art. 5.
(Marchio grafico di riconoscimento delle fattorie sociali)

1. Le fattorie sociali iscritte nell’elenco di cui all’articolo 3 si avvalgono di un marchio grafico di riconoscimento predefinito dalla struttura regionale competente.
2. Il marchio grafico è collocato all’esterno dell’azienda agricola, è utilizzato nella pubblicistica e reca la dicitura "Fattoria sociale".
3. L’utilizzo del marchio grafico è subordinato al mantenimento dell’iscrizione all’elenco regionale di cui all’articolo 3.
4. L'uso della denominazione "fattoria sociale" e dei suoi termini attributivi derivati è riservato esclusivamente ai soggetti di cui all’articolo 18, comma 3 della l.r. 1/2019 che esercitano le attività di agricoltura sociale e che sono iscritti nell’elenco di cui al comma 1.
5. L’utilizzo della denominazione “fattoria sociale” in tutte le forme di comunicazione non è affiancabile ad altra denominazione, qualificazione, termine, riferibili ad attività non agricole.
6. E’ comunque consentito al titolare dell’attività di fattoria sociale fare riferimento, anche congiuntamente, alle denominazioni ed ai marchi relativi ad una o più delle attività di multifunzionalità di cui al Titolo III della l.r. 1/2019 ed in particolare alle denominazioni seguenti: a) agriturismo;
b) ospitalità rurale familiare;
c) fattoria didattica;
d) presidio agricolo di prossimità.
7. Il marchio grafico e le modalità di utilizzo del medesimo sono definiti con atto amministrativo dalla struttura regionale competente.
 

Art. 6.
(Immobili per l’attività di agricoltura sociale)

1. Le strutture e le aree in cui si svolgono le attività di agricoltura sociale devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di accessibilità, di gestione delle risorse ambientali, igienico-sanitarie per l’immissione al consumo degli alimenti e profilassi degli allevamenti.
2. Possono essere adibiti all’esercizio delle attività di agricoltura sociale i locali rurali e le strutture presenti sul fondo agricolo utilizzate per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, purché idonee all’esercizio delle medesime e fermo restando quanto previsto al comma 1.
3. Nel caso di puntuali necessità le aziende potranno richiedere agli enti competenti la possibilità di ottenere deroghe al rispetto dei suddetti requisiti come in virtù di particolari caratteristiche storiche, artistiche, architettoniche e di ruralità dei fabbricati, per quanto attiene all’altezza ed al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.
4. Qualora nell’ambito dell’esercizio delle attività di agricoltura sociale sia effettuato anche il servizio di somministrazione di pasti e bevande, esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari delle predette attività, allo stesso si applicano le disposizioni contenute nella normativa regionale in materia di agriturismo e di ospitalità rurale familiare.
5. Eventuali interventi di adeguamento sono eseguiti nel rispetto dei commi precedenti, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi. Compatibilmente con la normativa edilizia e igienico-sanitaria, nonché con l’idoneità strutturale degli edifici, è richiesto l’utilizzo di materiali e tipologie edilizie coerenti con le tradizioni costruttive locali.
6. Possono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia edilizia e urbanistica e degli strumenti urbanistici vigenti, nonché della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. È consentito l’ampliamento dei volumi esistenti per la realizzazione di locali tecnici, servizi igienici, centrali termiche e per l’adeguamento alla normativa relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche.
7. Le verifiche sulla rispondenza e il mantenimento dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 spettano al comune competente per territorio nell’ambito del procedimento tecnico e amministrativo volto all’avvio dell’attività, nonché nei casi di successive variazioni relative agli immobili.
8. I fabbricati e le porzioni di fabbricati rurali, già esistenti sul fondo alla data di presentazione della SCIA di avvio dell’attività, mantengono la destinazione ad uso agricolo e sono strumentali all’esercizio dell’attività agricola, sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica.
9. Ai sensi dell’articolo 98, comma 2, lettera b) della l.r. 1/2019 è fatto divieto di realizzare nuove costruzioni per esercitare l’attività di fattoria sociale.
10. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del d.m. n. 12550 del 2018, l’agricoltura sociale può essere esercitata anche all’esterno delle strutture aziendali e dei beni fondiari nella disponibilità della fattoria sociale.
 

Art. 7.
(Progetti sociali)

1. Le fattorie sociali elaborano un progetto sociale nel quale descrivono le attività che prevedono di attuare nel rispetto delle seguenti finalità:
a) all’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell’articolo 2, numeri 3) e 4) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), di migranti e rifugiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
b) a prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
c) a prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
d) all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare della fattoria sociale invia alla struttura regionale competente:
a) una sintetica relazione sulle attività svolte nell’anno precedente sulla base di uno schema predisposto dalla struttura regionale competente;
b) l’aggiornamento professionale periodico per la conduzione delle fattorie sociali, previsti all’articolo 13 del presente regolamento.
3. La relazione di cui al comma 2, lettera a) è rilevante ai fini di quanto previsto all’articolo 23, comma 6 della l.r. 1/2019 relativamente al periodo massimo di sospensione temporanea delle attività di fattoria sociale. Le risultanze delle relazioni sono acquisite altresì dall’Osservatorio regionale per l’agricoltura sociale ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 4, comma 4, lettera e).
4. In caso di mancato invio della relazione di cui al comma 2, lettera a), il comune, anche su segnalazione degli enti preposti al controllo ai sensi dell’articolo 98, comma 3 della l.r. 1/2019, procede con l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 23 della l.r. 1/2019.
 

Art. 8.
(Interventi di sostegno, promozione e sviluppo delle fattorie sociali)

1. La Regione, nell’ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa europea, statale e regionale, realizza politiche di intervento e azioni di sostegno dello sviluppo e di promozione delle fattorie sociali e delle pratiche di agricoltura sociale.
2. Nell’ambito del Programma regionale degli interventi di cui all’articolo 6 della l.r. 1/2019 e della programmazione relativa allo sviluppo rurale, la Regione può promuovere misure d’intervento specifiche, oppure criteri di priorità a favore delle fattorie sociali.
3. La Regione promuove l’attività delle fattorie sociali sul proprio territorio attraverso propri portali istituzionali, aggiornati in collaborazione con le singole fattorie sociali interessate e le loro associazioni e organizzazioni.
 

Art. 9.
(Attività di controllo e sanzioni)

1. La vigilanza ed il controllo sulle fattorie sociali viene svolto dagli enti e con le modalità previste all’articolo 98 della l.r. 1/2019.
2. Le prescrizioni, gli obblighi e più in generale le disposizioni previste dal presente regolamento sono soggette alle attività di vigilanza e controllo da parte degli enti preposti ai sensi dell’articolo 98, comma 3 della l.r. 1/2019.
3. Per l’inadempimento degli obblighi e dei divieti relativi alle attività di fattoria sociale si applicano le sanzioni previste all’articolo 99 della l.r. 1/2019.
4. Resta ferma la competenza dei soggetti individuati dalla normativa statale e regionale relativamente ai controlli in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.
 

Art. 10.
(Comunicazione e informazione)

1. Le fattorie sociali si impegnano a fornire ai fruitori del servizio le comunicazioni e le informazioni relative ai contenuti dell’attività mettendo a disposizione il progetto sociale riferito ai servizi e alle prestazioni svolte.
2. Quando l’offerta di prestazioni e servizi non è erogata nelle modalità previste all’articolo 2, comma 3, le imprese agricole in forma singola o associata e le cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 4 della l. 141/2015 espongono al pubblico i contenuti ed i costi dell’attività svolta.
 

Art. 11.
(Formazione)

1. La presentazione della SCIA di inizio attività e l’iscrizione all’elenco regionale delle fattorie sociali, da parte dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 3 della l.r. 1/2019, è subordinata alla presenza nell’ambito della fattoria sociale di una figura individuabile tra i seguenti soggetti: l’imprenditore agricolo o un suo collaboratore ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile, un socio, un amministratore o il legale rappresentante in caso di società, un dipendente della fattoria sociale, che abbia frequentato il corso formativo di “Operatore di fattoria sociale”, di cui allo standard presente nel Repertorio regionale delle qualificazioni, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie, assumendo il ruolo di responsabile sociale. La struttura regionale competente in materia di formazione cura i contenuti e la durata dei corsi formativi.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non abbiano nell’ambito della fattoria sociale una figura in regola con i percorsi di formazione e di aggiornamento professionale per la conduzione delle fattorie sociali, per svolgere le attività possono avvalersi di altra persona, anche esterna, formata ai sensi del comma 1 nominandola responsabile sociale, da segnalare all’interno della modulistica SCIA di inizio attività.
3. Il responsabile sociale può essere componente del nucleo familiare, coadiuvante del titolare, oppure un dipendente con un contratto di lavoro, anche a tempo determinato, parziale, previsto dalla vigente normativa. La presenza del responsabile sociale, nel caso di cui al comma 2, può essere dimostrata anche mediante il ricorso a collaborazioni o convenzioni. Il responsabile sociale di cui ai commi 1 e 2 sottoscrive il programma di offerta sociale insieme al titolare o legale rappresentante dell’azienda agricola o della cooperativa sociale.
4. I corsi sono riconosciuti ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale); le agenzie accreditate per la formazione professionale presentano alla struttura regionale competente apposita domanda osservando le indicazioni fornite dalla Direttiva Corsi Riconosciuti e dalle “Linee guida tecniche sulla presentazione e gestione delle attività”.
5. Per il mantenimento dell’iscrizione all’elenco regionale è necessario effettuare l’aggiornamento professionale periodico le cui modalità organizzative sono definite con atto amministrativo della struttura regionale competente.
6. L’aggiornamento di cui al comma 5 rispetta i seguenti criteri:
a) non è autorizzato o riconosciuto ai sensi della l.r. 63/1995;
b) può essere erogato da agenzie formative accreditate o da altro e diverso ente e soggetto;
c) la documentazione rilasciata dall’ente formativo accreditato o da altro e diverso ente o soggetto è, comunque, da conservare agli atti e da esibire agli organi competenti per l’attività di vigilanza e controllo.
7. La mancanza dei requisiti formativi determina la mancata iscrizione o la cancellazione dall’elenco regionale di cui all’articolo 3.
 

Art. 12.
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della l. 141/2015 e le altre disposizioni statali in materia di agricoltura sociale.
2. In fase di prima applicazione della normativa sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione i titolari delle imprese agricole in forma singola o associata e delle cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 4 della l. 141/2015 che svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le diverse attività riconducibili agli ambiti di cui all’articolo 2, comma 1 della l. 141/2015, svolte regolarmente e con continuità, anche con carattere stagionale, possono essere certificate attraverso idonea documentazione, anche di natura fiscale attestante le prestazioni e i servizi erogati, ovvero comprendente la partecipazione a progetti in collaborazione con enti e soggetti terzi. Ove previsto da specifiche normative di settore, è necessario risultino da collaborazioni, ovvero convenzioni, accordi o altre forme contrattuali riconosciute dalla vigente normativa, con i servizi socio-sanitari, con gli enti pubblici competenti per territorio e con gli altri soggetti di cui all’articolo 38, commi 1 e 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all’articolo 1, comma 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all’articolo 1, comma 5 della l. 328/2000, al d. lgs. 112/2017 e all’articolo 4, comma 1 del d. lgs.117/2017.
4. La richiesta di esonero dalla frequenza del corso di formazione è richiesta e documentata, dagli interessati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le tipologie dei documenti da presentare sono definite con apposito provvedimento adottato dalla struttura regionale competente.
5. Le fattorie sociali già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento ai sensi del comma 2 e quelle di nuova iscrizione sono cancellate dall’elenco di cui all’articolo 3, con provvedimento della struttura regionale competente nei seguenti casi:
a) previa esplicita richiesta da parte del soggetto titolare dell’attività;
b) perdita dei requisiti necessari all’iscrizione di cui all’articolo 18 della l.r. 1/2019;
c) non ottemperanza alla comunicazione delle variazioni sopravvenute tramite SCIA ai sensi dell’articolo 22, comma 3 della l.r. 1/2019;
d) mancata trasmissione alla struttura regionale competente, entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, di quanto previsto all’articolo 7, comma 2;
e) mancato adeguamento ai sensi del presente articolo entro il termine ivi previsto.
6. La struttura regionale competente predispone la modulistica relativa agli adempimenti amministrativi previsti dalla l.r. 1/2019 e dal presente regolamento in modalità digitali e telematiche. Essa può adottare, altresì, circolari, linee guida, o ulteriori disposizioni volte a disciplinare aspetti ritenuti di particolare considerazione ed interesse per l’imprenditoria agricola che svolge attività di agricoltura sociale.
7. L’aggiornamento della modulistica, in considerazione del contenuto tecnico, è effettuato dalla struttura regionale competente in materia con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base degli adeguamenti imposti dalle normative comunitarie, statali e regionali.
8. L’esercizio delle attività di agricoltura sociale come disciplinate dal presente regolamento, in quanto aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole, non preclude la possibilità di poter svolgere ulteriori attività connesse di cui al Titolo III della l.r. 1/2019.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 13 luglio 2023