Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone
ORDINANZA N° 26 - 2021
 

Oggetto: Misure minime per la prevenzione e la protezione sui luoghi di lavoro nell’ambito dei Porti di Trieste e Monfalcone in relazione ai rischi derivanti da fenomeni meteorologici significativi.
 

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 del 15 Dicembre 2020, relativo alla nomina del Dott. Zeno D’Agostino quale Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;
VISTO l’Art. 68 del Codice della Navigazione, riguardante la "Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti”;
VISTO il “Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali che si esercitano nel porto di Trieste” di cui al Decreto APT n. 1094/2002;
VISTA l’Ordinanza AdSP MAO n. 72/2003, recante disciplina per l’utilizzo di fonti termiche in ambito portuale;
VISTO il Codice ILO 152/2003 “Buone pratiche per la salute e sicurezza nei Porti”;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Trieste sottoscritto in Prefettura in data 18 dicembre 2015;
VISTA l’Ordinanza congiunta Autorità Portuale n. 65/2016 e Capitaneria di Porto n. 25/2016 in materia di merci pericolose;
VISTO il Decreto n. 1533 del 25/01/2018 - Approvazione del Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Trieste;
VISTO il Decreto n. 1592 del 03/09/2019 - Approvazione del Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Monfalcone;
VISTA l’Ordinanza AdSP MAO n. 65/2019, recante disciplina della comunicazione degli avviamenti del lavoro portuale all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e disciplina delle funzioni di vigilanza e controllo e dei connessi poteri di polizia amministrativa in materia di sicurezza, igiene del lavoro e ambiente nei Porti di Trieste e Monfalcone;
VISTA 1’Ordinanza AdSP MAO n. 09/2020 “Regolamento per l’utilizzo pubblico del pontile denominato “ex AFA” situato in Canale Navigabile e accessibile da Riva Giovanni da Verrazzano, Trieste”;
STANTE la necessità rendere omogeneo il recepimento e l’attuazione delle misure minime di prevenzione e la protezione sui luoghi di lavoro nell’ambito dei Porti di Trieste e Monfalcone in relazione ai fattori di rischio correlati alla manifestazione di fenomeni meteorologicamente significativi di cui alla Tabella in Allegato 1, aspetto già valutato e affrontato con differenti approcci metodologici, tecnologici, infrastrutturali ed operativi dalle imprese operanti presso i Porti di Trieste e Monfalcone;
CONSIDERATE le imprescindibili condizioni di sicurezza che devono essere osservate in occasione dello svolgimento delle operazioni e servizi portuali e altre attività direttamente e indirettamente correlate con i diversi cicli operativi svolti presso i Porti di Trieste e Monfalcone;
IN CONSIDERAZIONE del fatto che seppure il fenomeno naturale del vento costituisca un fattore di rischio universale da considerare nell’ambito della Valutazione dei Rischi per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori che operano in spazi aperti, nello specifico contesto di Trieste e di Monfalcone tale fenomeno assume caratteristiche di variabilità e intensità tali da incidere anche sulla continuità nella resa del servizio.
PRESO ATTO della relazione redatta da ASUITS in data 31/05/2019 “I rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche nelle operazioni portuali”, pubblicata sul sito web istituzione di AdSP MAO, i cui contenuti sono stati condivisi in sede di Comitato portuale di Igiene e Sicurezza del 12/02/2021 ;
CONSIDERATA la necessità più volte rappresentata da parte delle Imprese portuali di poter disporre di uno strumento normativo sulla base del quale essere in grado di dimostrare le ragioni dell’eventuale sospensione delle attività commerciali per effetto di sopraggiunte condizioni meteorologiche avverse presso lo scalo di riferimento;
PRESO ATTO delle istanze raccolte e rappresentate in sede di Comitato di Igiene e sicurezza da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito produttivo;
ACQUISITO il parere tecnico di competenza di ASUGI in data 19/07/2021;
ACQUISITO il parere tecnico di competenza di della Capitaneria di Porto di Trieste in data 23/07/2021;
ACQUISITO il parere tecnico di competenza della Capitaneria di Porto di Monfalcone in data 27/07/2021;
 

ORDINA


Art. 1 Valutazione del rischio specifico

1. I Datori di Lavoro delle imprese operanti presso i Porti di Trieste e Monfalcone devono dimostrare di avere considerato all’interno del proprio Documento di Valutazione dei Rischi ex Art. 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dei propri Documenti della Sicurezza ex Art. 4 e 35 D.Lgs. 272/1999 il fattore di rischio “vento” e gli altri fenomeni meteorologici significativi nell’ambito delle attività ordinarie, eccezionali ed emergenziali svolte presso i luoghi di lavoro di competenza.
2. Qualora i Datori di Lavoro di cui al Comma 1 abbiano già provveduto alla valutazione del fattore di rischio “vento” e degli altri fenomeni meteorologici significativi, questi sono tenuti a riesaminare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ex Art. 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e i propri Documenti della Sicurezza ex Artt. 4 e 35 D.Lgs. 272/1999 sulla base dei contenuti della presente Ordinanza.
3. I tempi ammessi per provvedere all’integrazione di cui al Comma 1 o al riesame di cui al Comma 2 sono quelli definiti dall’Art. 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
 

Art. 2 Misure minime di prevenzione e protezione

1. Sotto il profilo procedurale, fatto salvo quanto indicato nell’Art. 1, i Datori di Lavoro devono:
a. implementare il Documento di Sicurezza di cui agli Artt. 4 e 35 D.Lgs. 272/1999 dedicando uno spazio specifico alla descrizione delle procedure da adottare per mitigare fino alla soglia di accettabilità i rischi derivanti dall’effetto dei fenomeni meteorologici significativi e in particolare del vento nell’ambito di tutte le fattispecie di lavorazioni svolte in aree esterne o che altrimenti possono essere interessate da tali pericoli,
b. adottare specifici protocolli di coordinamento tra Imprese Terminaliste e Imprese appaltatrici di specifici servizi e operazioni portuali sulle procedure esistenti all’interno delle aree di lavoro di competenza per fronteggiare i rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche avverse;
c. trattare, durante le riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza preliminari all’avvio di lavori svolti da terzi in appalto presso le aree di lavoro di competenza, i rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche avverse, definendo le relative misure di prevenzione da adottare;
d. redigere procedure per la gestione delle emergenze correlate al fattore di rischio “vento” e alle altre condizioni meteorologiche avverse considerando anche i contenuti dei bollettini di previsione reperibili sul sito web istituzionale dell’OSMER (al link www.meteo.fvg.it);
e. definire i criteri per la gestione o il fermo delle operazioni di sbarco/imbarco nave e le modalità di coordinamento di safety con il comando delle navi in ormeggio per stabilire preventivamente il momento della messa in sicurezza dei mezzi di sollevamento e comunque delle operazioni di imbarco/sbarco oltreché delle navi ormeggiate;
f. definire i criteri per la gestione o il fermo di operazioni, servizi e altre attività operative svolte a terra e le modalità di coordinamento del personale presente;
g. identificare, per ciascuno dei fenomeni meteorologici significativi di cui alla Tabella in Allegato 1, gli scenari di rischio che possono verificarsi presso i luoghi di lavoro di competenza e pianificare, per ciascuno di essi, le azioni di messa in sicurezza correlate al grado di magnitudo del rischio riportato dal “Bollettino delle previsioni” emesso dall’OSMER o da fonti equivalenti.
2. Sotto il profilo tecnologico le misure che i Datori di Lavoro sono tenuti a implementare sono le seguenti:
a. dotarsi, in funzione della conformazione, estensione e caratteristiche delle aree poste sotto al proprio controllo e sulla base di quanto emerso dalla specifica valutazione dei rischi di cui all’Art. 1 e all’analisi degli scenari di cui al precedente Co. 1 Let. g, di uno o più anemometri o equivalenti strumenti di acquisizione ed elaborazione dei dati meteo installati in punti strategici e connessi a dei dispositivi di visualizzazione posti sotto il controllo di Lavoratori specificatamente incaricati di tale sorveglianza;
b. installare un sistema informatico di registrazione dei dati che consenta di monitorare l’andamento temporale della forza del vento con un livello di precisione e di frequenza delle registrazioni derivante da quanto documentato in sede di valutazione del rischio specifico;
c. predisporre un sistema di allarme automatico visivo e acustico con diffusione capillare tale da garantire ai soggetti incaricati della gestione dei mezzi e dei piazzali o, più in generale ai Preposti, le misure di prevenzione da attuare in funzione delle condizioni meteo rilevate.
3. Sotto il profilo infrastrutturale le misure che i Datori di Lavoro sono tenuti a implementare, laddove applicabili, sono le seguenti:
a. predisposizione di sistemi “antitempesta” di messa in sicurezza delle gru;
b. regolamentazione le modalità di stoccaggio dei contenitori vuoti definendo, a titolo di esempio, aree dedicate allo stoccaggio, modalità di ancoraggio, limiti in altezza;
c. realizzazione di tettoie, strutture di deposito o ricovero mezzi, moduli abitativi, fissi o mobili, con resistenza al vento conforme alla normativa prevista (Trieste e Provincia è classificata in Italia come “Zona 8”).
 

Art. 3 Formazione e informazione

1. In considerazione degli obblighi di cui all’Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ai Datori di Lavoro spetta l’obbligo di integrare i contenuti della formazione e informazione erogata ai propri Lavoratori, con particolare riferimento ai Preposti e Dirigenti, in relazione alle misure di prevenzione e protezione di cui all’Art. 2. Particolare dettaglio dovrà essere accordato ai contenuti della formazione specifica erogata ai Preposti di piazzale ed ai Lavoratori incaricati della conduzione di mezzi di sollevamento e trasporto o impiegati nelle manutenzioni in quota.
2. Tra i contenuti della formazione dovrà essere prevista:
a. la comprensione di base dei contenuti dei bollettini di previsione emessi dall’OSMER o da fonti equivalenti dove le classi di rischio sono definite nella Tabella in allegato all’ordinanza
b. la conoscenza delle procedure da attuare in relazione agli scenari di rischio associati ai diversi livelli di allerta acquisiti attraverso la lettura dei bollettini di cui alla precedente lettera “a”;
c. le modalità di comunicazione con il comando delle navi in ormeggio presso il terminal delle procedure di prevenzione adottate dal terminal in relazione agli scenari di allerta meteo acquisiti, nonché la preventiva condivisione con il Comando nave delle azioni di safety da porre in essere nel caso concreto.
 

Art. 4 Locali di ricovero

1. In relazione alla conformazione e infrastrutturazione delle aree di lavoro di competenza e alle tipologie di lavorazioni effettuate, i Datori di Lavoro definiscono con i criteri di cui all’Art. 2 Co. 3 le strutture quali “sale vento”, tettoie, pensiline coperte e punti di ricovero presso i quali i Lavoratori possono godere di adeguato riparo durante lo svolgimento delle attività che possono essere effettuate pur in presenza di condizioni meteorologiche avverse.
 

Art. 5 Protezione dell’ambiente

1. Il Datore di Lavoro deve pianificare le procedure di lavoro in modo tale che, in caso di fenomeni ventosi critici, i materiali e le merci depositate o i rifiuti ivi raccolti non vengano dispersi nell’ambiente.
2. Le procedure di lavoro di cui all’Art. 2 Co. 1 devono prevedere anche le misure di prevenzione da adottare per evitare che durante lo svolgimento delle operazioni e servizi portuali o durante lo svolgimento di altre attività in appalto presso le aree di competenza, i rifiuti prodotti o la merce movimentata possa essere dispersa nell’ambiente.
 

Art. 6 Disposizioni finali

1. La presente Ordinanza entra in vigore dopo n° 60 dalla data di pubblicazione.
2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti ai sensi dell’Art. 1174 del Codice della Navigazione, qualora il fatto non costituisca reato.

Trieste, lì 28 luglio 2021

Il Presidente
(Zeno D’Agostino)


Allegato 1 - Tabella con indici di presenza/assenza o probabilità di presenza di fenomeni significativi