PROTOCOLLO DI INTESA UNITARIO
SULLA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(Febbraio 2021)

PREMESSE
GLI ENTI SOTTOSCRITTORI

CONSIDERATO l'andamento degli infortuni sul lavoro rilevati a livello nazionale e nella provincia di Brindisi nell'arco dell'ultimo triennio;
RAVVISATA l'esigenza di sollecitare e rinnovare un confronto multilaterale su una problematica di rilevante impatto in termini economico-sociali, che ancora oggi presenta profili di preoccupante criticità;
VISTO il verbale della riunione della Conferenza Provinciale Permanente svoltasi in Prefettura in data 15 luglio 2021 in occasione della quale, presenti gli enti oggi sottoscrittori, è stata effettuata un'analisi congiunta del fenomeno degli infortuni sul lavoro nel territorio provinciale;
VISTO il verbale della riunione della medesima Conferenza Provinciale svoltasi in data 7/10/2021, nel corso della quale è stato condiviso il contenuto del presente Protocollo d'Intesa Unitario, dopo aver acquisito le successive integrazioni degli Enti partecipanti;
VALUTATA, in seno al predetto organismo e all’esito dei cennati incontri, la necessità di monitorare il fenomeno e di definire una strategia comune di intervento in termini di prevenzione, informazione e formazione, anche nell'ottica di elevare il livello di formazione e di conoscenza dei lavoratori e dei datori di lavoro sugli obblighi, i divieti e le buone pratiche già sperimentate, nella considerazione che la salute e la sicurezza sul lavoro costituiscono l'obiettivo primario da perseguire indipendentemente dal ruolo svolto da ciascuna parte sociale ed istituzionale interessata;
RILEVATA l’opportunità di promuovere una strategia comune volta ad implementare l’efficacia e l’efficienza delle azioni di prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro, rendendo più incisive e omogenee le iniziative a tutela della salute dei lavoratori attraverso la valorizzazione del contributo specifico di tutti gli attori coinvolti;
CONSIDERATO, altresì, che la promozione della sicurezza sul lavoro, la prevenzione dei rischi e la tutela della salute nei luoghi di lavoro rappresentano compiti fondamentali per un contesto sociale e produttivo avanzato, su cui deve convergere l'impegno delle Istituzioni operanti sul territorio, delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni di categoria;
RAVVISATA la necessità di veicolare e consolidare la cultura della sicurezza sul lavoro sin dai primi inserimenti negli ambienti professionali e a partire dall'età scolastica, con la supervisione delle istituzioni scolastiche, affinché si maturi una consapevolezza radicata della materia per quanti si affacciano al mondo del lavoro;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i;
VISTO il D.Lgs. 23 Aprile 2004, n. 124, recante razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro a norma dell’art. 8 della legge n. 14. 2. 2003, n. 30;
VISTO il D. Lgs 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, concernente "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità";
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 2, comma 1, nella parte in cui riconosce all'Arma dei Carabinieri compiti, in via preminente, in materia di lavoro e legislazione sociale, definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 15 agosto 2017;
VISTA la Legge 1 aprile 1981, n. 121, recente il “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”;
 

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni di categoria e le Istituzioni come sopra rappresentate, di seguito denominate "firmatari", convengono che i principi sopra richiamati sono da tenere in stretta relazione con quanto già avviato in materia di sicurezza sul lavoro per la provincia di Brindisi e nell'ottica di stipulare delle intese, rinnovando, migliorando e aggiornando le stesse;
 

CONCORDANO QUANTO SEGUE


.1.
FIRMATARI

Il contenuto del presente Protocollo d'Intesa, definito e concordato in sede di Conferenza Provinciale Permanente, viene sottoscritto da: Prefettura di Brindisi, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi, Ufficio Scolastico Territoriale di Brindisi, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, ASL, SPESAL, Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Brindisi, INAIL sede di Brindisi, INPS sede di Brindisi, CGIL, CISL,UIL, CONFINDUSTRIA Brindisi, Coldiretti Brindisi, Confagricoltura di Brindisi, Confederazione Italiana Agricoltori di Brindisi, CONFAPI Brindisi, Confcommercio Brindisi, Confesercenti Confartigianato Brindisi, CNA Brindisi, C.L.A.I, Associazione Nazionale Costruttori Edili Brindisi, COPAGRI ;
 

.2.
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Le Associazioni di categoria, nel contesto della loro specifica funzione mirata a promuovere l'informazione e la formazione verso i propri associati, si impegnano a rafforzare e sensibilizzare gli attori coinvolti sulle tematiche della salute e della sicurezza sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs nr. 81/2008, agevolando, anche mediante forme convenzionali, la massima diffusione dei contributi formativi disponibili in materia.
In tale contesto, l'attività di informazione e formazione dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro, nel rispetto di standard qualitativi adeguati, dovrà riguardare, al fine di abbattere l'entità del rischio, tutti i singoli processi produttivi, privilegiando le categorie maggiormente esposte a situazioni pregiudizievoli, anche in ragione delle peculiari modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative.
Verrà, inoltre, conferito impulso, per il tramite degli organismi provinciali deputati per legge, alla realizzazione di percorsi formativi dedicati a tutti gli attori impegnati nella gestione della prevenzione e della sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro, improntati ai criteri di congruità ed adeguatezza, nel rispetto di standard qualitativi validati nell'ambito dei circuiti di riferimento.
In particolare, dovranno essere previsti percorsi mirati di formazione e informazione per tutti i lavoratori, i RLS/RLST e per tutti coloro che intendono avviare una nuova attività lavorativa, anche in relazione all’articolato sistema di misure di contenimento del contagio da Covid 19 ed ai protocolli sanitari da applicare sui luoghi di lavoro.
Si ribadisce l'importanza degli Organismi Paritetici sul territorio provinciale nel supportare le imprese per l'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, così come previsto dal d.lgs. sopra menzionato.
 

.3.
INIZIATIVE CONGIUNTE IN TEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Sarà promossa l'organizzazione periodica di aggiornamenti in materia di sicurezza, rivolti a tutti gli attori della sicurezza, compresi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali, in collaborazione con gli Organismi istituzionalmente preposti, quali Prefettura, ASL SPESAL, Ispettorato Territoriale del Lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S. e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per gli aspetti di sicurezza in materia antincendio, questi ultimi disciplinati dall’art.14, comma 2, lett.g) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139 e dai relativi decreti del Ministero dell’Interno 14 marzo 2012 e 2 settembre 2021.
A tal fine, la Prefettura metterà a disposizione l'attività della Conferenza Permanente per il coordinamento delle iniziative da assumere in merito, su richiesta degli enti sottoscrittori di volta in volta interessati.
Specifici e mirati percorsi formativi saranno dedicati anche all'ambito scolastico, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Provinciale ed i dirigenti dei singoli istituti, con particolare riguardo agli studenti del secondo ciclo delle scuole della Provincia.
Le parti si impegnano, inoltre:
a) a diffondere le buone pratiche ed i modelli di contrattazione di secondo livello volti all'incremento della sicurezza, allo scopo di superare il modello premiale basato esclusivamente sulla riduzione del numero degli infortuni;
b) ad interagire con l'attività sviluppata nel Comitato Regionale previsto all'art. 7 D.Lgs. 81/2008, nell'ambito del Piano Regionale della Salute e Sicurezza e sue articolazioni territoriali, nonché con le azioni promosse dal Co.Co.Pro costituito in seno all'I.N.A.I.L.. Sarà cura delle parti coordinarsi opportunamente al fine di evitare sovrapposizioni con percorsi già avviati anche in attuazione di specifici bandi, mirati al rafforzamento della cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro nei vari ambiti socio-economici;
c) valutare la realizzazione di un’anagrafe delle imprese virtuose, al fine di riconoscere misure premiali nella partecipazione a gare pubbliche.
 

.4.
AZIONI DI PREVENZIONE

Le Parti Sindacali e le Associazioni di categoria collaborano per il più efficiente espletamento dell'attività di vigilanza degli Organismi istituzionalmente competenti, fermo restando il coordinamento dell’ITL per quanto concerne l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, fatte salve le competenze stabilite nel D. Lgs. 81/2008.
Analogamente, con specifico riferimento al settore edile, le Parti Sindacali e le Associazioni di categoria - per il tramite degli Enti Bilaterali (Cassa Edile ed Ente Unico Scuola Edile CPT) - collaborano per il più efficiente espletamento dell'attività di vigilanza degli Organismi istituzionalmente competenti.
Le situazioni di criticità emergenti formeranno oggetto di esame nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per gli approfondimenti di competenza, nell’ambito delle prerogative dell’Autorità Provinciale di P.S. in materia di prevenzione.
Nel rispetto dei principi di autonomia e di sussidiarietà e nello spirito di leale collaborazione, i firmatari collaboreranno per agevolare scambi di conoscenza tra Enti istituzionali ed i diversi soggetti pubblici e privati interessati alla problematica, nel rispetto della normativa prevista dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e s.m.i., dal GDPR - Regolamento UE 2016 679 e dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al fine di favorire la condivisione di elementi di analisi e di valutazione delle situazioni, con modalità operative da definirsi in sede di Conferenza Provinciale Permanente, idonee a potenziare le capacità di intervento delle Istituzioni che operano nell'attività di prevenzione e di vigilanza a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la promozione, in generale, della legalità, nel rispetto dei vincoli di programmazione delle attività ispettive dei singoli organi di vigilanza e del relativo coordinamento.
In particolare, la Prefettura si impegna a promuovere, in seno alla Conferenza Provinciale Permanente e con cadenza periodica, una mirata attività valutativa delle attività svolte in applicazione del presente Protocollo, nonché dei risultati conseguiti, anche al fine di verificare eventuali ulteriori iniziative o interventi da adottare o di rimodulare quelli in essere in tema di prevenzione e controllo sui luoghi di lavoro, fatti salvi i criteri programmatori e di coordinamento sopra detti. Resta inteso che la divulgazione dei dati inerenti l’attività di vigilanza dell’ITL e le relative attività di comunicazione devono essere previamente condivise con l’INL alla cui competenza esclusiva esse devono essere ricondotte.
Dovrà essere rafforzato il ruolo della rappresentanza in ogni contesto lavorativo così come previsto dall’art. 47 del D.Lgs. 81/2008, favorendo, con modalità adeguate, le attività degli RLS/RLST all’interno delle Aziende, compreso il rapporto costante con il Medico competente per una collaborazione proficua sulla valutazione dei rischi, sul supporto per la collocazione degli idonei.
 

.5.
SETTORE EDILE

Nel rispetto dei principi di autonomia e di sussidiarietà e nello spirito di leale collaborazione, i firmatari collaboreranno per agevolare scambi di informazioni tra Enti istituzionali ed i diversi soggetti pubblici e privati interessati alle problematiche del settore, nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e s.m.i., dal GDPR - Regolamento UE 2016 679 e dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, inviando i dati settimanalmente, tramite e-mail o con apposita piattaforma di condivisione, alla Cassa Edile, comunicando l'inizio dei lavori e allegando il DURC e la dichiarazione sull'organico medio annuo.
Si specifica che, per quanto riguarda l'edilizia privata, le comunicazioni dovranno riguardare tutte le tipologie di titoli abilitativi (compresa l'edilizia libera), mentre nel caso di lavori pubblici le comunicazioni dovranno essere riferite al contraente principale, all'eventuale subappalto autorizzato e/o subaffidamento e/o distacco della manodopera.
Ciò per consentire alla Cassa Edile la verifica di eventuali anomalie (durc non conforme, incrocio dei dati sulle denunce mensili delle imprese...) sull'apertura dei cantieri, relativamente al contratto di categoria applicato e sulla congruità della manodopera, in vigore, per legge, dalla fine del 2021.
Le informazioni saranno elaborate, evidenziando eventuali criticità/anomalie, dagli enti bilaterali ed inviate mensilmente alla Prefettura nella sua qualità di garante della legalità, sicurezza e trasparenza e per il coordinamento con gli organi preposti al controllo.
 

.6.
MONITORAGGIO DELL’ANDAMENTO DEL FENOMENO INFORTUNISTICO

Ai fini di una più compiuta analisi dell’entità del fenomeno, anche per orientare le ulteriori iniziative che saranno poste in essere nell’ambito della formazione, verranno acquisiti i dati disponibili relativi agli infortuni e agli incidenti sul lavoro occorsi nella provincia, mediante report semestrali, per il successivo esame nell’ambito della Conferenza Provinciale Permanente. Particolare attenzione verrà dedicata agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali, favorendo uno scambio informativo nel rispetto delle competenze degli Organismi di Vigilanza, anche in collaborazione con l’Ordine dei Medici del Lavoro, con le Associazioni che riuniscono gli RSSPP esterni e l’Aias.
 

.7.
PREVISIONI FINALI

Il presente Protocollo ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza, previo espresso e preventivo consenso delle parti firmatarie.
L'adesione al presente Protocollo è aperta ad altre Parti sottoscrittrici anche successivamente alla stipula e potrà essere modulato, per specifici settori produttivi, con protocolli discendenti.
Dal presente accordo non discendono oneri di carattere economico finanziario a carico delle Amministrazioni dello Stato.

Brindisi, 11 febbraio 2022
 

Prefetto della Provincia

CGIL

Ispettorato Territoriale del Lavoro

CISL

Ufficio Scolastico Territoriale

UIL

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

CONFINDUSTRIA

ASL Brindisi

SPESAL

CCIAA

Confagricoltura

INAIL

CIA

INPS

CNA

Confartigianato

Confcommercio

Coldiretti

C.L.A.A.I. Puglia Basilicata

ANCE

Confapi

Casartigiani

COPAGRI