INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 32

 

Roma, 18 luglio 2023

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali


Oggetto
Accordo tra Ministero della salute e Inail per il rimborso delle spese sostenute relativamente agli infortuni dei lavoratori in Paesi aderenti ai Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e successive modificazioni.

Quadro normativo
- Regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004: “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)” e successive modificazioni.
- Regolamento (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009: “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)” e successive modificazioni.
- Regolamento (CE) n. 988/2009 del 16 settembre 2009: “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)”.
- Regolamento (UE) n. 1231/2010 del 24 novembre 2010: “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il Regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità”.
- Decisione E7 del 27 giugno 2019: “Decisione della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riguardante le modalità pratiche per la cooperazione e lo scambio di dati fino alla piena attuazione dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) negli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE e dell’accordo CE/Svizzera)”.
- Decisione S11 del 9 dicembre 2020: “Decisione della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riguardante le procedure di rimborso relative all’attuazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n.833/2004” (Testo rilevante ai fini del SEE e dell’accordo CE/Svizzera).
- Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattia professionali”.
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833: “Istituzione del servizio sanitario nazionale”.
- Legge 11 marzo 1988, n. 67: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)”.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, (Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)”.
- Accordo quadro del 2 febbraio 2012, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lett. d-bis ) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail).
- Accordo tra il Ministero della salute e Inail sottoscritto in data 29 novembre 2022 per consentire a Inail il rimborso delle spese sostenute relativamente agli infortuni di lavoratori in Paesi aderenti ai Regolamenti (CE) n. 833/2004 e n. 987/2009 e successive modificazioni.
- Circolare Inail 20 aprile 2010, n. 16: “Regolamenti Comunitari relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Ambito di applicazione e primi indirizzi operativi”.
- Circolare Inail 23 dicembre 2019, n. 36: “Regolamenti comunitari e coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Sistema europeo EESSI - Electronic Exchange Social Security Information. Scambio telematico di dati e informazioni tra le Istituzioni degli Stati membri e dei Paesi SEE e Svizzera. Chiarimenti e indicazioni operative.”

Premessa
L’attuale quadro normativo italiano prevede che - nel caso di prestazioni sanitarie erogate da uno Stato UE, Stati SEE, Svizzera a favore di un lavoratore infortunato assicurato in Italia - il rimborso degli oneri delle prestazioni gravi sul Ministero della salute per le prestazioni di natura sanitaria/ospedaliera, mentre restano a carico dell’Inail gli oneri relativi alle prestazioni in natura previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 nonché quelle attribuite a seguito della riforma sanitaria e delle successive disposizioni normative.
A seguito della riforma sanitaria, infatti, avvenuta con la legge 23 dicembre 1978 n. 833, i compiti e le funzioni fino ad allora svolti dall’Inail a favore dei propri assicurati, in materia di tutela sanitaria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono stati trasferiti, come è noto, al Servizio Sanitario Nazionale.
Fino all’introduzione del sistema EESSI Electronic Exchange of Social Security Information¹, i rimborsi relativi alle suddette prestazioni sono stati effettuati distintamente dal Ministero della salute in qualità di istituzione incaricata per il settore sanitario e dall’Inail per le prestazioni di propria competenza, il tutto mediante lo scambio di modulistica cartacea con gli Enti creditori.
Tale modalità di rimborso non è più possibile a decorrere da luglio 2019 con l’avvio in esercizio del progetto EESSI strutturato secondo il principio previsto dalla vigente normativa comunitaria in base al quale l’istituzione che autorizza la prestazione deve provvedere al rimborso dei relativi oneri economici verso l’Ente creditore estero.
In proposito nella suddetta procedura il Ministero della salute è competente per i BUC serie “Sickness” (Malattia) mentre l’Inail per i BUC serie “AWOD” (Infortuni sul lavoro e Malattie professionali).
Alla luce di quanto premesso ne consegue che per un lavoratore assicurato in Italia che si infortuni in uno Stato membro o aderente ai regolamenti comunitari e che ha diritto alle cure presso detto Stato, l'Inail - istituzione competente nel settore AWOD - deve provvedere formalmente al rimborso di tutti gli oneri connessi alle prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, compresi quelli di natura sanitaria, che in base alla legislazione italiana sono invece di competenza del SSN.
Al fine, quindi, di corrispondere al predetto assetto organizzativo, sono stati condivisi con il Ministero della salute dei flussi operativi finalizzati a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune nel sistema EESSI, tramite un apposito Accordo che consente al nostro Paese da un lato di corrispondere agli impegni esterni nei confronti degli Stati UEE, SEE, Svizzera e dall’altro di regolare i rapporti interni amministrativi e finanziari tra l’Inail e il SSN.

Accordo Inail e Ministero della salute
Con l’Accordo sottoscritto in data 29 novembre 2022 e ammesso alla registrazione presso la Corte dei conti in data 5 gennaio 2023², l’Inail e il Ministero della salute hanno convenuto, ai sensi dell’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, di disciplinare in particolare il flusso informativo e finanziario dei rimborsi che devono essere effettuati dall’Inail per conto del Ministero della salute, relativamente agli infortuni e le malattie professionali di lavoratori in Paesi aderenti ai Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e successive modificazioni.
L’Accordo regola il rimborso per il tramite dell’Inail delle spese di competenza del Ministero della salute, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anticipate da Stati aderenti al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al Regolamento (CE) n. 987/2009³ per prestazioni sanitarie derivanti da infortunio sul lavoro e malattia professionale, in favore di soggetti aventi diritto a riceverle.
L’Accordo e le Modalità operative, che costituiscono parte integrante dello stesso, disciplinano gli adempimenti a carico delle parti. È previsto che l’Istituto invii tramite PEC al Ministero della salute i moduli SED DA010 e i modelli E125 (per i paesi ancora non “EESSI Ready”) relativi alle richieste di rimborso, pervenute dagli Enti creditori esteri, per prestazioni sanitarie erogate a titolo di infortunio sul lavoro o malattia professionale agli assicurati Inail, nonché l’elenco dei nominativi forniti dalle istituzioni estere, entro un mese dal loro ricevimento.
Il Ministero della salute verifica, congiuntamente alle Asl, i presupposti di diritto delle prestazioni erogate e la congruità delle somme richieste dagli Stati creditori e comunica all’Inail, entro 180 giorni dal ricevimento della PEC, l’esito del riscontro, onde consentire all’Istituto eventuali contestazioni delle somme richieste in base alle indicazioni del Ministero.
Per consentire all’Istituto di procedere al rimborso entro i termini previsti dall’art. 67 del Regolamento (CE) n. 987/2009⁴, l’articolo 3 dell’Accordo prevede che il Ministero della salute versi all’Inail le somme oggetto di rimborso entro 12 mesi dal ricevimento delle richieste o entro 30 mesi nel caso di contestazione delle somme.
Inoltre, in base alla decisione della Commissione amministrativa europea per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale S11 del 9 dicembre 2020, riguardante le procedure di rimborso relative all’attuazione degli articoli 35-41 del Regolamento (CE) n. 883/2004, tali rimborsi devono avvenire con efficienza e rapidità, al fine di evitare l’accumulo di crediti non liquidati per lunghi periodi, oltre all’applicazione degli interessi di mora sulle somme non rimborsate, ex articolo 68 del Regolamento (CE) n. 987/2009.
Pertanto, qualora il Ministero della salute non osservi i termini sopracitati, l’articolo 4 dell’Accordo prevede che l’Inail può comunque effettuare i rimborsi agli Stati creditori entro i termini fissati dal Regolamento di applicazione (18 o 36 mesi), al fine di evitare l’insorgenza di interessi di mora.
In tali casi, il Ministero della salute non potrà sollevare eccezioni per le somme rimborsate al paese estero e l’Inail potrà agire per l’integrale recupero delle stesse.

Aspetti applicativi
Con la circolare Inail 23 dicembre 2019, n. 36⁵ è stata comunicata la messa in produzione del sistema EESSI per lo scambio telematico di dati e informazioni tra le Istituzioni degli Stati membri e dei Paesi SEE e Svizzera e sono stati forniti chiarimenti e indicazioni operative anche sulla gestione dei flussi tra le Sedi e la Direzione centrale rapporto assicurativo.
In particolare, in merito al paragrafo 2.4) della citata circolare, nel quale sono formulate indicazioni operative per la trattazione dei flussi relativi alla richiesta di rimborso di prestazioni in natura, si evidenzia che rimangono invariate le modalità dello scambio di documentazione previsto fra la Sede e la Direzione centrale rapporto assicurativo, in qualità di organismo di collegamento con le istituzioni estere anche a seguito dell’Accordo in oggetto.
Gli adempimenti previsti dall’Accordo per la gestione delle richieste di rimborso per conto del Ministero della Salute, come sopra descritti, sono a esclusivo carico della Direzione centrale rapporto assicurativo Ufficio vigilanza assicurativa e rapporti extranazionali.
Si evidenzia, altresì, che ogni richiesta di rimborso inoltrata dall’Organismo estero creditore alla Direzione centrale rapporto assicurativo con SED DA010 (AW-BUC 05) è corredata anche del SED DA002 della Sede Inail e, ove manchi, la Direzione centrale provvederà ad acquisirlo dalla Sede al fine di operare correttamente il rimborso richiesto dall’ente estero.
Si coglie l’occasione per rappresentare che nel caso in cui dovesse pervenire - tramite la piattaforma EESSI RINA - un SED AWOD-DA004 da uno Stato estero per conoscere i costi di una specifica prestazione di natura sanitaria o di un accertamento diagnostico, la Sede Inail competente dovrà predisporre il SED AWOD-DA005 indicando per quella specifica prestazione i costi previsti dal tariffario sanitario regionale.
Al riguardo si ricorda che un’istituzione dello Stato membro competente (in cui la persona è assicurata) prima del rimborso diretto alla persona interessata che ha anticipato la prestazione, richiede all’istituzione del luogo di soggiorno tutte le informazioni relativamente a tariffe e importi, dettagliate per ciascuna ricevuta di pagamento utilizzando il AW-BUC-03 (SED DA004). L’istituzione del luogo di soggiorno risponde (SED DA005) fornendo informazioni dettagliate per ciascuna ricevuta di pagamento (tassi e importi rimborsabili alla persona assicurata).
Si precisa che le informazioni sulle tariffe per le specifiche prestazioni richieste devono attenere anche alle prestazioni di natura ospedaliera (es. ricovero, intervento chirurgico, ecc.) in quanto il BUC in questione è di competenza del settore “AWOD” e non del settore “Sickness” che nella piattaforma EESSI RINA è gestito esclusivamente dal sistema sanitario.
Per gestire, infine, a cura della Direzione centrale rapporto assicurativo, gli aspetti contabili dell’Accordo di rimborso spese in Paesi aderenti ai regolamenti (CE) di competenza del Ministero della salute, nel Piano dei conti dell’Istituto sono stati istituiti i due livelli VI necessari alle relative operazioni contabili:
- E.9.02.02.01.001.xx Rimborso spese sanitarie a carico del Ministero Salute per infortuni e malattie professionali sostenute da Istituzioni estere MP: 9.0 gestione: 110
- U.7.02.03.04.001.xx Rimborso a Istituzioni estere delle spese per prestazioni sanitarie a carico del Ministero Salute MP: 6.1 gestione: 110
 

Il Direttore generale
f.to Andrea Tardiola

_________

¹ In applicazione del principio di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004, di informatizzazione e dematerializzazione delle procedure di invio dei documenti riguardanti la sicurezza sociale in ambito transfrontaliero tra gli Stati membri, le Istituzioni e gli Organismi di collegamento, a partire da luglio 2019 è entrato a regime il sistema di comunicazione europeo denominato EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), che ha così superato il sistema di scambi cartacei.
² L’Accordo è allegato alla presente circolare.
³ Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (Regolamento di base) e il suo Regolamento di applicazione n.987/2009 coordinano i sistemi di sicurezza sociale delle diverse legislazioni nazionali, al fine di garantire l’effettività dei diritti previdenziali, assistenziali, assicurativi e di tutela della salute e sicurezza ai lavoratori che transitano negli Stati dell’Unione Europea, nei paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e nella Svizzera.
⁴ Art 67, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 987/2009: “I crediti sono pagati all’organismo di collegamento dello Stato membro creditore di cui all’articolo 66 del regolamento di applicazione dall’istituzione debitrice entro i diciotto mesi seguenti la fine del mese durante il quale sono stati presentati all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore”.
Art 67, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 987/2009: “Le contestazioni relative a un credito sono risolte al più tardi entro i 36 mesi seguenti il mese durante il quale il credito è stato presentato”.
⁵ Circolare Inail del 23 dicembre 2019, n. 36: “Regolamenti comunitari e coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Sistema europeo EESSI - Electronic Exchange Social Security Information. Scambio telematico di dati e informazioni tra le Istituzioni degli Stati membri e dei Paesi SEE e Svizzera. Chiarimenti e indicazioni operative”.


Allegato: 1