MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE
DECRETO N. 70/2015
 

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Trieste:
• VISTA la legge 13 maggio 1940, n. 690, relativa all’organizzazione ed al funzionamento del servizio antincendio nei porti;
• VISTO l’articolo 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 850;
• VISTO la legge 28 gennaio 1994, n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche;
• VISTO il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 “Adeguamento della Normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1988, n.485” e successive modifiche;
• VISTO il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale a norma della legge 31 dicembre 98, n.485” e successive modifiche;
• VISTO il Dispaccio n. 055697 in data 17 settembre 2004 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, che ribadisce il principio secondo cui il servizio integrativo antincendio in ambito portuale rientra nella sfera di attribuzioni di cui l’Autorità Marittima è titolare nell’esercizio delle funzioni di polizia e di sicurezza;
• VISTO il D.P.R. 06 febbraio 2004, n. 76 “Regolamento concernente la disciplina delle procedure per il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco”;
• VISTO il D.P.R. 06 giugno 2005, n. 134 “ regolamento concernente disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”;
• VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 “ Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Copro nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” ;
• VISTO il regolamento di sicurezza per le operazioni, la sosta ed il movimento delle navi cisterna adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti petroliferi ed altre merci pericolose nel porto di Trieste”, approvato con ordinanza della Capitaneria di Porto di Trieste n. 536 in data 01.02.1969;
• VISTO il dp. prot. 687, in data 17.01.2012, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
• CONSIDERATA la necessità di regolamentare e meglio disciplinate l’esercizio del servizio integrativo antincendio negli ambiti portuali del Compartimento Marittimo di Trieste, alla luce della liberalizzazione dello stesso e come assentito dal ministero con il dp. in premessa;
• VISTI gli esiti della riunione tenutasi presso questa Capitaneria di Porto, in data 28.02.2012, al fine di giungere ad una nuova formulazione della regolamentazione del servizio di che trattasi in applicazione della considerazione su espressa;
• VISTO il decreto del Capo del Compartimento Marittimo di Trieste n. 06/2012 in data 02.03.2012 di approvazione del “Regolamento per il Servizio Integrativo Antincendio nei porti e nel Compartimento Marittimo di Trieste”;
• VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 369/2015 pubblicata in data 04.08.2015;
• VISTA la riunione tenutasi in data 14.09.2014 con personale di questa Capitaneria di porto, Autorità portuale di Trieste, Vigili del Fuoco e Chimici del porto e il relativo verbale:
• VISTA la legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni;
• VISTI gli artt. 30,65,66, 68, 81 e 1255 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 ed 85 del relativo Regolamento di Esecuzione - parte marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
 

DECRETA

Articolo 1

L’art. 3 del regolamento allegato al decreto n. 06/2012 in data 02.03.2012 (Iscrizione nel registro delle “guardie ai fuochi”) è integralmente sostituito come segue:
Per ottenere l’iscrizione nel registro in qualità di “guardia ai fuochi”, si deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
3.1. Essere cittadino di un paese membro dell’unione Europea;
3.2. Aver compiuto 18 anni e non aver superato e raggiunto l’età massima per il trattamento di quiescenza alla data di presentazione della domanda;
3.3. Essere in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica previsti dalle specifiche disposizioni in materia di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. L’accertamento del possesso di detti requisiti è compito dell’ufficio di Sanità Marittima o Ufficiale Sanitario di una Pubblica Amministrazione;
3.4. Avere ottemperato all’obbligo scolastico ed essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
3.5. Saper nuotare e vogare (accertamento come per l’iscrizione nelle matricole della Gente di Mare);
3.6. Aver ottenuto l’attestazione di idoneità all’espletamento della funzione di addetto antincendio nel rispetto delle disposizioni di cui alla legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare secondo le disposizioni e le modalità di cui all’alt 3 della Legge 28 novembre 1996, n° 609;
3.7. Non aver subito condanne per i reati previsti dall’art. 238, punto 4 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
3.8. Aver prestato almeno uno dei servizi o svolto uno dei corsi sotto indicati (necessario, come i precedenti requisiti, per il sostenimento dell’esame teorico-pratico di cui al successivo punto 3.9):
3.8.1. Nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per almeno 12 mesi anche se in servizio di leva;
3.8.2. Nella Marina Militare per almeno 12 mesi, limitatamente al personale appartenente, alle categorie di Nocchieri - Nocchieri di Porto, Tecnici di Macchina, Elettricisti, Marinai servizi di Macchina, addetto al servizio di prevenzione incendi delle installazioni (a terra e Capitanerie di Porto), appartenente alle squadre S.A.M. o S.A.P. (a bordo delle navi);
3.8.3. Almeno un anno di navigazione a bordo di unità mercantili con le qualifiche di Ufficiale di coperta/macchina, marinaio, nostromo, fuochista, motorista, operaio meccanico, frigorista, elettricista, tankista su navi cisterna/gasiere, vigile del fuoco su navi passeggeri. Il periodo di imbarco richiesto è ridotto a 6 mesi per chi abbia effettuato un corso antincendio riconosciuto ai sensi delle convenzioni internazionali SOLAS e STCW;
3.8.4. Aver svolto il corso vigili del fuoco/discontinui presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed avere svolto per almeno sei mesi attività di vigilanza antincendi;
3.8.5. Avere svolto un corso di formazione/lavoro teorico/pratico della durata di almeno 3 mesi presso una delle organizzazioni;
3.9. Aver superato un esame teorico pratico davanti alla Commissione di cui al successivo articolo 4 sui seguenti argomenti:
3.9.1. Nozioni elementari sulla combustione;
3.9.2 Mezzi di estinzione ad acqua, a schiuma, a polvere, a C02, impianti fissi di estinzione incendi a bordo delle navi;
3.9.3. Disposizioni, in caso di incendio a bordo e nelle immediate vicinanze della nave, vigenti per il porto di Trieste;
3.9.4. Controlli e precauzioni durante le operazioni commerciali e di bunkeraggio delle navi e con carichi pericolosi;
3.9.5. Controlli e precauzioni nel caso di lavori a bordo delle navi;
3.9.6. Codice IMDG e IMSBC;
3.9.7. Sicurezza e prevenzione antincendio con operazioni coinvolgenti idrocarburi e/o L.N.G./L.P.G. e sostanze chimiche pericolose ai sensi del codice IMDG e IMSBC code soggette al rischio di infiammabilità);
3.9.8. Norme di prevenzione antinquinamento delle acque marine da parte di idrocarburi e suoi derivati o di prodotti chimici infiammabili;
Chi intenda iscriversi dovrà presentare istanza, con allegata documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti, alla Capitaneria di Porto di Trieste che ne valuterà la regolarità. In carenza dei citati requisiti, l'istanza verrà archiviata. Trascorsi 20 giorni dalla presentazione dell’istanza, l’interessato dovrà presentare una dichiarazione di disponibilità a sostenere il previsto esame alla Capitaneria di Porto di Trieste, che, entro 60 giorni dalla ricezione di detta dichiarazione, convocherà l’interessato per sostenere il suddetto esame.
Il superamento dell’esame consentirà l’iscrizione nel registro.
Qualora il candidato abbia tra i requisiti alternativi quello di cui al precedente punto 3.8.5, ad avvenuto superamento dell’esame si procederà all’iscrizione, ma, prima di poter effettuare il proprio servizio autonomamente, dovrà essere affiancato per almeno 3 mesi ad un'altra “guardia ai fuochi" di provata esperienza, a cura del responsabile di cui all’art. 9, punto 9.5. Tale periodo di affiancamento dovrà essere riportato nel registro delle attività di cui al successivo art. 9, punto 9.6.
 

Articolo 2

L’art. 8 del citato regolamento (Iscrizione nel registro delle “organizzazioni”) è integralmente sostituito come segue:
8.1 Le “organizzazioni” che intendano ottenere l’iscrizione nel registro devono avanzare apposita istanza alla Capitaneria di Porto di Trieste, corredata dalla seguente documentazione:
8.1.1 Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, corredato dall’attestazione che nell'ultimo quinquennio l’organizzazione non è stata sottoposta a . misure concorsuali;
8.1.2 Relazione sulla capacità tecnica ed organizzativa dell’organizzazione e sull’attività svolta nell’ultimo triennio nel settore antincendio atta a comprovare la maturata esperienza nel servizio;
8.1.3 Organigramma dei dipendenti o, in caso di cooperative, dei soci lavoratori e dei dipendenti, riportante I dati anagrafici, i livelli ed i profili professionali di ciascun dipendente/socio anche se dirigenti o quadri;
8.1.4 Polizza assicurativa relativa ad eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose durante l’espletamento dei servizi portuali che preveda un massimale di almeno €. 1.500.000 per ogni infortunio/sinistro occorso;
8.1.5 Dichiarazione sostitutiva delle certificazioni attestanti che siano state rispettate le norme tributarie, previdenziali, assistenziali, derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ambientali, e di ogni altra legge che disciplini la materia.
8.2 L’iscrizione non verrà effettuata se:
8.2.1 La sede legale non sia in uno stato della Unione Europea e non vi sia una sede di rappresentanza in Italia;
8.2.2 I legali rappresentanti (titolari, amministratori, soci accomandatari, delegati con potere di firma) non siano in possesso dell’idoneità personale o professionale, per essere incorsi in procedimenti penali o concorsuali o essere stati sottoposti a misure di sicurezza di cui alle vigenti disposizioni antimafia;
8.2.3 Non risulti adeguatamente documentata e comprovata la capacità tecnica nello specifico settore antincendio;
8.2.4 Non siano state rispettate le norme tributarie, quelle previste dalla normativa in materia previdenziale ed assistenziale, quelle derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, quelle in materia ambientale, e di ogni altra norma che disciplini la materia;
8.2.5 Sia intervenuto parere non favorevole da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco debitamente richiesto dalla Capitaneria di Porto ai sensi dell’art. 20 I. 850/1973.
8.3 L’avvenuta iscrizione o l’eventuale diniego verranno comunicati all’interessato nelle forme previste dalla legge.
8.4 l’iscrizione nel registro delle “organizzazioni” di guardia ai fuochi ha valore di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 20 l. 850/1973 e l’attività non potrà essere iniziata se l’organizzazione non avrà adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 9 (punti 2, 3, 5 e 6) e 16 del presente regolamento, dandone comunicazione alla Capitaneria di Porto.
 

Articolo 3

Rimangono invariate le restanti disposizioni del regolamento allegato al Decreto n. 06/2012 del Capo del Compartimento Marittimo di Trieste.
Il presente decreto, immediatamente esecutivo, verrà pubblicato nella sezione “Avvisi” del sito internet istituzionale della Capitaneria di Porto di Trieste all’indirizzo http://www.guardiacostiera.qov.it/trieste/ordinanze-e-avvisi.

Trieste, lì 15 settembre 2015
 

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Goffredo BON