Regione Lombardia
ASST Ovest Milanese
REGOLAMENTO AZIENDALE
Per l’attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni
 

INDICE REV.

DATA

REDAZIONE

CONSULTAZIONE

APPROVAZIONE

OGGETTO

0

2021

Servizio Prevenzione e Protezione Gestione Risorse Umane

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Direttore Generale

Regolamento per l’attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e la definizione delle loro attribuzioni

    
Sommario
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Composizione e individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 3 - Attribuzioni del RLS
Art. 4 - Diritto di accesso
Art. 5 - Consultazione
Art. 6 - Informazioni e documentazione
Art. 7 - Formazione
Art. 8 - Permessi retribuiti
Art. 9 - Tutela
Art. 10 - Riunioni periodiche e altre riunioni

 

Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente Regolamento viene adottato in attuazione del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008, relativo all’attuazione delle direttive comunitarie riguardanti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, con particolare riferimento alla composizione, alla individuazione e alle attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito denominati RLS).

Art. 2 - Composizione e individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
2. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 47 del D.lgs. 81/08 il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza presso l’ASST Ovest Milanese è stabilito in almeno sei unità.
3. I Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza sono individuati su designazione della RSU costituita in Azienda e delle OO.SS. territoriali.
4. I RLS si insediano a seguito di pubblicazione di Deliberazione del Direttore Generale, con la quale vengono nominati, durano in carica per tre anni con mandato rinnovabile e, comunque, restano in carica sino all’insediamento dei nuovi Rappresentanti.
In caso di sopravvenuta impossibilità di uno o più RLS di esercitare la funzione attribuita, si dovrà garantirne la sostituzione attraverso una nuova designazione, come previsto al precedente comma 2.
5. Il Datore di Lavoro comunica tempestivamente a tutto il personale i nominativi dei RLS.
6. L’esercizio delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è incompatibile con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (art. 50, comma 7 D.lgs. 81/08).

Art. 3 - Attribuzioni del RLS
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’artico 35 del D.Lgs. 81/08;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
I RLS devono disporre dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
I RLS sono dotati di cartellino di riconoscimento da utilizzare durante lo svolgimento delle attività a loro attribuite.

Art. 4 - Diritto di accesso
1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esercita il diritto di accesso ai luoghi di lavoro come previsto dall’ art. 50 comma 1 lettera a) D.lgs. 81/08.
2. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
3. I RLS, informano preventivamente i Direttori/Responsabili delle Strutture presso le quali intendono accedere, nonché il R.S.P.P. circa le visite che intendono effettuare, con un preavviso di almeno due giorni. È fatta salva la possibilità di derogare a tale preavviso in caso di eventi eccezionali, gravi e non prevedibili in alcun modo. In tal caso, il RLS deve darne tempestiva informazione al R.S.P.P.
4. Le visite possono svolgersi congiuntamente al Medico Competente e al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
5. I RLS hanno altresì facoltà di reperire anche dai lavoratori tutte le informazioni utili all’espletamento della propria attività, nel rispetto delle leggi vigenti.
6. I RLS sono informati dei sopralluoghi riguardanti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro che l’Azienda ritiene opportuno effettuare.
7. Il RLS su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione - previo accordo con il personale della struttura interessata -, riceve copia dei documenti aziendali, essendo indispensabile la presenza e la collaborazione di detto personale che detiene i documenti necessari.
8. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Legge Privacy) e smi e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

Art. 5 - Consultazione
1. La consultazione dei RLS avviene principalmente tramite mail. I RLS hanno la facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto della consultazione secondo le previsioni di legge.
2. I RLS hanno inoltre diritto di partecipare alle riunioni della contrattazione integrativa quando gli argomenti all’ordine del giorno riguardino la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, negli ambiti e nei limiti previsti dalla contrattazione nazionale.
3. I RLS devono essere consultati tempestivamente e preventivamente dall’Azienda in merito ai seguenti punti:
a. valutazione di tutti i rischi
b. designazione del RSPP, Addetti al SPP (ASPP) e Medico Competente
c. designazione degli addetti al pronto soccorso e alla prevenzione incendi
d. piani di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo e qualsiasi altra misura di prevenzione idonea a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori
e. specifica formazione e informazione dei lavoratori in materia di sicurezza
4. Il Documento di Valutazione del Rischio richiede la firma dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza e delle altre figure previste dall’articolo 28 c. 2. Laddove non fosse possibile per tutti i RLS firmare materialmente il Documento, è possibile delegare un componente dell’organismo.

Art. 6 - Informazioni e documentazione
1. L’Azienda fornisce tutte le informazioni e le documentazioni inerenti alla valutazione dei rischi e alle relative misure di prevenzione a tutela del personale.
2. Ai RLS devono essere fornite, da parte dell’Azienda, tutte le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e dalle autorità competenti in materia di salute, sicurezza, prevenzione e igiene. Ogni RLS, ricevute le informazioni e consultata la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente ed esclusivamente connesso alla sua funzione.
3. L’informazione relativa ad eventuali infortuni sul lavoro viene comunicata annualmente agli RLS dall’Ufficio che detiene il Registro degli infortuni. Per facilitare la comunicazione tra i RLS e l'Azienda, le informazioni e la documentazione di cui sopra possono essere contenute in applicazioni informatiche, come da articolo 50 comma 2 del D.lgs. 81.

Art. 7 - Formazione
1. I RLS hanno diritto alla formazione prevista dall’art. 37 del D.lgs. 81/08, i cui oneri sono a carico dell’ASST Ovest Milanese. La formazione deve prevedere un programma base di almeno 32 ore complessive.
2. È inoltre previsto un aggiornamento annuale di 8 ore.

Art. 8 - Permessi retribuiti
1. Visto l'articolo 50 del D.Lgs.81/2008 che cita: "Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione", vengono riconosciuti a ciascun R.L.S. permessi retribuiti pari a 40 ore annue, per lo svolgimento delle attività riportate nella tabella 1 - MONTE ORE ANNUO, previa apposita richiesta da inoltrarsi tramite e-mail al responsabile della struttura di appartenenza con un preavviso di almeno due giorni lavorativi.
2. È fatta salva la possibilità di derogare a tale preavviso in caso di eventi eccezionali, gravi e non prevedibili in alcun modo. In tal caso, il RLS deve darne tempestiva informazione al R.S.P.P.
3. In entrambi i casi, l’effettivo periodo dell’attività deve essere rilevato in entrata ed in uscita con timbratura causalizzata e sempre documentato attraverso una relazione di sintesi da trasmettere al R.S.P.P.
4. Le attività di cui alle lettere b), c), d), e) g), i), e l), dell’art. 50 comma 1 D.lgs. 81/08 (tabella 1 - ORARIO DI LAVORO) sono da considerarsi come orario normale di servizio e verranno computate come tali dopo presentazione di giustificativo. Anche in questo caso è prevista apposita richiesta da inoltrarsi tramite e-mail al responsabile della struttura di appartenenza con un preavviso di almeno due giorni lavorativi.
5. L’Azienda rimborsa, nei limiti di legge, le spese sostenute e debitamente documentate dai RLS per gli spostamenti necessari all’espletamento dei propri compiti autorizzati dal proprio responsabile con la compilazione del modulo missione.
Le attribuzioni dei RLS, così come disciplinate dall’Art. 50 del D.Lgs. 81/08 e riprese dal presente regolamento all’Art. 3, vengono riportate, per esigenze di chiarezza, nella tabella che segue, precisando quali di esse sono espletabili nell’ambito dell’orario di lavoro e di servizio e quali sono espletabili tramite utilizzo del monte ore di cui al presente articolo.
Tabella 1

ORARIO DI LAVORO

MONTE ORE ANNUE

È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva

Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni

È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza

È consultato in merito all’organizzazione della formazione

Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori

Riceve una formazione adeguata

Fa proposte in merito alla attività di prevenzione

Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito

Avverte il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività

Partecipa alla riunione periodica di cui all’artico 35 del D.Lgs. 81/08

Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali

 

6. L’UOC Gestione Risorse Umane provvede ad inviare mensilmente al R.S.P.P. il resoconto dell’utilizzo da parte di ciascun RLS del monte ore annuo (40 ore), per la relativa convalida o meno.

Art. 9 - Tutela
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non deve subire pregiudizio alcuno, discriminazione o pressione a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti vengono applicate le stesse tutele previste per i rappresentanti sindacali.

Art. 10 - Riunioni periodiche e altre riunioni
1. Le riunioni periodiche previste dall’art. 35, del D.lgs. 81/08 sono convocate in forma scritta con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi; la convocazione deve riportare anche gli argomenti all’ordine del giorno della riunione.
2. Possono essere organizzate dal Datore di Lavoro ulteriori riunioni per particolari situazioni, convocando anche altre figure a vario titolo coinvolte.
3. Ogni RLS può chiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione nelle singole strutture.
4. Della riunione viene redatto un verbale a cura del Responsabile del SPP o suo delegato. Il verbale viene inviato ai partecipanti entro trenta giorni lavorativi.