Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche
Regolamento aziendale disciplinante le modalità di individuazione, le funzioni e le attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)


Premessa:
> l’art. 47 del D. Lgs. 81/2008:
> dispone che in tutte le Azienda o unità produttive debbano essere eletti o designati i RLS;
> demanda alla contrattazione collettiva la determinazione del numero di RLS, le modalità di designazione o elezione degli stessi, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle relative funzioni;
> l’art.50 dello stesso decreto precisa le attribuzioni dei RLS e gli obblighi del Datore di Lavoro nei confronti di detti Rappresentanti;
> che il testo di riferimento per la contrattazione collettiva applicabile è costituito dal CCNQ del 10/07/1996.
> per RSA si intendono i dipendenti designati dalle Organizzazioni Sindacali dell’area della Dirigenza, in rappresentanza dei lavoratori, ma non dagli stessi eletti.

Art. 1 - Campo di applicazione
Per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro il D. Lgs. 81/2008 individua la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in ambito aziendale. Tale figura costituisce specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni consultive e partecipative attribuite dall’art. 50 del sopraccitato Decreto Legislativo. Il RLS non ha funzioni negoziali, che sono proprie della Rappresentanza Sindacale Unitaria e della Rappresentanza Sindacale della Dirigenza.

Art. 2 - Individuazione del numero dei RLS
In considerazione della tipologia e della complessità delle strutture all’interno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" di Ancona, dell’elevato numero di dipendenti e della molteplicità di figure professionali esistenti, il numero dei RLS, per tutte e tre le Aree di contrattazione, è fissato in 8 unità, ripartite così come segue:
- n. 6 - per l’area di contrattazione collettiva del Comparto
- n. 2 - per l’area di contrattazione collettiva della Sanità e della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa

Art. 3 - Modalità di elezione dei RLS
Nelle amministrazioni o unità lavorative in cui vi sia compresenza di RSU e RSA l’individuazione del rappresentante per la sicurezza avviene per il tramite di una elezione con liste separate e concorrenti, a suffragio universale ed a scrutinio segreto.
L’elettorato attivo è composto da tutto il personale afferente alle tre aree di contrattazione (Comparto, Area della Sanità, Dirigenza P.T.A.), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o parziale, in servizio presso codesta Azienda alla data della votazione. L’elettorato passivo è riservato ai componenti della RSU e della RSA ovvero ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o parziale, in servizio presso codesta Azienda alla data della votazione, individuati e quindi candidati dalla RSU e dalle OO.SS. territoriali che formalmente sono raggruppate nella RSA.
Le elezioni dei RLS avvengono ogni 3 anni, non oltre il 60° giorno dalle elezioni delle RSU, utilizzando lo stesso meccanismo delle elezioni delle RSU. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni, e saranno considerate valide indipendentemente dal raggiungimento del quorum.
Le rappresentanze sindacali aziendali di cui sopra si impegnano a comunicare all’Azienda i nominativi eletti quali RLS entro 20 giorni dalla data di conclusione della elezione.
La formale presa d’atto delle elezioni avviene con adozione di Determina del Direttore Generale. I RLS così eletti e nominati s’insediano nelle funzioni dalla data di scadenza del periodo di 15 giorni di pubblicazione del provvedimento formale all’Albo Pretorio aziendale. Con medesima decorrenza cessano automaticamente dall’incarico i componenti dei RLS precedentemente in carica.

Art. 4 - Incompatibilità
La figura del RLS è incompatibile con/per:
- i dipendenti in possesso della qualifica di categoria D o superiore, nonché i Dirigenti, in servizio presso le seguenti S.O./S.O.D./S.O.S.D.:
• S.O.S.D. Servizio Prevenzione e Protezione;
• S.O. Gestione Attività Edili e Impianti - Ufficio Tecnico;
• S.O.D. Igiene Ospedaliera;
• S.O.D. Fisica Sanitaria;
- l’incarico di Medico Competente e l’appartenenza alla S.O.S.D. Medicina del Lavoro;
- l’incarico di Dirigente per la Sicurezza;
- l’incarico di Coordinatore di struttura;
- l’Incarico di Organizzazione (ex Posizione Organizzativa);
- l’incarico preposto per la sicurezza;
- la rappresentanza della delegazione di parte pubblica nella contrattazione integrativa.

Art. 5 - Durata in carica dei RLS
I RLS durano in carica 3 anni, sono rieleggibili e restano in carica fino all’insediamento dei nuovi RLS (vedi art. 3). Alla scadenza del triennio, le successive designazioni degli RLS avverranno secondo le modalità delineate nei precedenti articoli, fatte salve innovazioni legislative o ridefinizioni della materia in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Nel caso in cui uno o più RLS non potessero più esercitare le funzioni per sopravvenuti impedimenti, o per decadenza del mandato o per cessazione dal servizio, si procede alla sostituzione, con il primo dei non eletti, fermo restando i criteri individuati agli articoli precedenti.
Con le stesse modalità si procede alla sostituzione nell’eventualità che uno o più RLS rassegnassero volontarie dimissioni dall’incarico conferito.

Art. 6 - Permessi per l’assolvimento delle funzioni attribuite ai RLS e modalità di fruizione
Le funzioni attribuite ai RLS sono quelle espressamente ed analiticamente indicate all’art. 50 del D. Lgs. 81/2008.
Le suddette funzioni sono riconducibili nell’ambito delle categorie sotto descritte, ossia:
a) funzioni esercitabili su iniziativa di organismi istituzionali (Datore di lavoro o suoi delegati, Organo di Vigilanza, Servizio Prevenzione e Protezione, Medico Competente, ecc.);
b) funzioni esercitate nell’ambito di quanto previsto dal citato art. 50 del D. Lgs. 81/2008 e/o rimesse all’iniziativa dei RLS.
Sono funzioni sub a):
- la consultazione;
- la formazione prevista dall’art. 37 commi 10,11,12, del D. Lgs. 81/2008, ovvero sia le 32 ore di formazione all’atto della nomina a RLS che le 8 ore di aggiornamento annuale (formazione obbligatoria);
- la partecipazione alle riunioni periodiche;
- la partecipazione ai sopralluoghi dell’Organo di Vigilanza su espressa richiesta da parte dello stesso Organo.
I RLS sono tenuti a presentare la richiesta di permesso (All. A), allegando la convocazione degli Organismi istituzionali competenti al presente articolo, secondo paragrafo, lettera a), almeno sette giorni prima della data di convocazione stessa, al Dirigente/Coordinatore della struttura organizzativa di appartenenza, onde consentire la predisposizione delle misure organizzative necessarie a garanzia della continuità delle funzioni di servizio.
Nei casi in cui gli Organismi istituzionali competenti al presente articolo, secondo paragrafo, lettera a) effettuino convocazioni con carattere di urgenza, i RLS devono farsi carico di avvisare tempestivamente - ovvero entro 12 ore dal ricevimento della convocazione stessa - il Dirigente/Coordinatore della struttura organizzativa di appartenenza presentando la relativa richiesta di permesso e allegando la convocazione.
Gli Organismi istituzionali competenti di cui al presente articolo, secondo paragrafo, lettera a), su iniziativa dei quali sono effettuate le attività di cui al punto sub a), devono inviare - al Direttore della S.O. Gestione del Personale - al termine di ciascun incontro/attività espletata per effetto di convocazione, l’elenco nominativo dei RLS che hanno effettivamente partecipato, con l’indicazione, per ciascuno di essi, delle ore di effettiva presenza.
Si specifica che la fruizione di permessi per l’assolvimento delle funzioni sub a), le ore impiegate saranno riconosciute come orario di servizio, qualora coincidenti con lo stesso.
Sono funzioni sub b):
- la formulazione di proposte in merito all’attività di prevenzione di cui ai punti b), c), d), g), i), del citato art. 50 del D. Lgs. 81/2008;
- l’accesso ai luoghi di lavoro;
- la segnalazione al Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- la formulazione di proposte in merito all’attività di prevenzione;
- la partecipazione ad eventi formativi dedicati ai RLS non compresi nel punto sub a);
- l’eventuale attività di ricorso alle autorità competenti, qualora si ritenesse che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dall’Azienda e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori come previsto al punto o) del citato Art. 50 del D. Lgs. 81/2008.
Ai RLS viene assegnato per l’esercizio delle funzioni sub b) un monte ore annuo individuale pari a 40 ore di permessi retribuiti.
Il monte ore sopra indicato, viene assegnato ad ogni singolo RLS in misura proporzionale a decorrere dal mese di designazione.
Non viene imputato a tale monte ore il tempo impiegato per l’esercizio delle funzioni sub a), in quanto connesse con l’attività degli organismi istituzionali.
I RLS programmano la loro attività e formulano un piano di lavoro mensile da comunicare:
- alla Direzione Aziendale;
- al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- al Dirigente/Coordinatore della struttura di afferenza;
La programmazione deve tenere conto delle esigenze di servizio e tendere, di norma, a non frazionare l’attività concentrando la stessa in una o più giornate lavorative intere.
I permessi devono essere presentati dai RLS al Dirigente/Coordinatore della struttura di afferenza (utilizzando il modello allegato al presente Regolamento - All. A), almeno 48 ore antecedenti la data in cui si usufruirà del permesso stesso.
Per le attività non ricomprese nel piano di lavoro mensile di cui al precedente punto, in quanto non programmabili, ciascun RLS dovrà fornire comunicazione:
- alla Direzione Aziendale;
- al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- al Dirigente/Coordinatore della struttura di afferenza.
Anche per queste attività, si deve tener conto, ove possibile, delle esigenze di servizio, tendendo ad evitare una eccessiva frammentazione delle stesse.
I permessi devono essere richiesti dai singoli RLS, utilizzando il modello (All. A), con un minimo di 48 ore di anticipo rispetto alla data in cui si intende usufruire del permesso stesso.
I Dirigenti/Coordinatori delle strutture di appartenenza dei singoli RLS sono tenuti a consentire l’attività di quest’ultimi, favorendo la fruizione dei permessi necessari, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio che, nel caso, devono essere precisate.
Si specifica che la fruizione di permessi per l’assolvimento delle funzioni sub b), saranno conteggiate solo le ore effettivamente fruite, fino ad un massimo pari al debito orario giornaliero.

Art. 7 - Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro di cui all’art. 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008, è esercitato nel rispetto delle esigenze lavorative e del diritto alla privacy previa segnalazione da parte dell’RLS con comunicazione scritta alla Direzione Aziendale, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Dirigente/Coordinatore della struttura dove intende effettuare l’accesso, con un preavviso minimo di 5 giorni.
È consentito, solo ed esclusivamente all’atto del sopralluogo e in presenza delle componenti di parte aziendale, l’utilizzo di mezzi di ripresa audio-visiva che siano pertinenti alle finalità di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali attività sono svolte nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare della Legge sul Diritto d’Autore (L.n.633/1941), del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.. Le operazioni ed i trattamenti compiuti in violazione delle disposizioni di legge vigenti in tale materia costituiscono azioni sanzionabili penalmente e amministrativamente sulla base delle disposizioni di legge medesime.
È inoltre severamente vietata la trasmissione, la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma del materiale audiovisivo in possesso dei RLS per effetto dell’incarico svolto.

Art. 8 - Consultazione, informazione e documentazione aziendale
In riferimento all’art. 50, comma 1, lett. c) e d), laddove il D.Lgs. 81/2008 preveda a carico del Datore di lavoro la consultazione dei RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. La consultazione potrà avvenire tramite convocazione di riunioni sulle tematiche specifiche. Ai RLS, in occasione della consultazione, sarà concesso il tempo necessario per formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione, secondo le previsioni di legge.
I RLS hanno diritto di ricevere le informazioni aziendali e la documentazione di cui alle lettere e) ed f) dell’art. 50 comma 1 del D. Lgs. 81/2008 tramite email o supporto informatico.
Il Datore di Lavoro consegna tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5 del D.Lgs. n. 81/08, nonché consente al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui al D.Lgs. n. 81/08 art. 18 comma 1 lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda.
Detti dati resi consultabili ai RLS, dovranno, nel rispetto della vigente normativa, non contenere dati sensibili.
I RLS, ricevute le notizie e la documentazione, sono tenuti a farne un uso strettamente connesso alla loro funzione come previsto al comma 6 del succitato art. 50.

Art. 9 - Forme di tutela dei RLS
Il RLS non può subire pregiudizio o discriminazione alcuna a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano, in conformità al comma 2 dell’art. 50 del D. Lgs. 81/2008, le stesse tutele previste dalla normativa vigente per le rappresentanze sindacali.

Art. 10 - Formazione RLS
I RLS hanno diritto alla formazione prevista all’art. 37, commi 10, 11 e 12 del D. Lgs. 81/2008.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del Datore di Lavoro, si connota come attività sub a) di cui all’art. 6.
Tale formazione deve essere ricompresa nel Piano Formativo Aziendale e riguarda sia il corso iniziale di base di 32 ore, che l’aggiornamento periodico annuale di 8 ore.
La formazione di cui sopra può essere integrata con la partecipazione a Convegni, Seminari e giornate di studio dedicate ai RLS; tale attività formativa rientra nel monte ore annuo individuale pari a 40 ore di permessi retribuiti dedicato per l’esercizio delle funzioni sub b) di cui all’art. 6 del presente Regolamento.

Art. 11 - Organizzazione e comunicazione dei RLS
Entro 30 giorni dalla formalizzazione dei RLS eletti, il Datore di lavoro per il tramite del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, convoca la prima riunione dei RLS designati. Successivamente i RLS provvederanno alla stesura di un proprio regolamento interno. L’Azienda si fa carico di comunicare a tutti i dipendenti, con opportune modalità, i nominativi dei RLS nonché i recapiti aziendali degli stessi.

Art. 12 - Riunioni periodiche
In applicazione dell’art. 35 del D. Lgs. 81/2008, le riunioni periodiche previste al comma 1, sono convocate dal Datore di Lavoro con almeno con 5 giorni lavorativi di preavviso e sulla base di un ordine del giorno scritto.
I RLS possono chiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione nell’Azienda.

Art. 13 - Norma Finale
Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio aziendale della determina di recepimento dello stesso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolari ai citati CCNQ del 10/07/1996, D.L.gs. 81/2008 e s.m.i., che si intendono integralmente recepiti.

 

Allegato A-Modulistica permessi RLS

 

Linee guida elezioni RLS

1. PRIMA DELLE ELEZIONI
Definizione dell’elettorato attivo e passivo.

L’elettorato attivo è composto da tutto il personale afferente alle tre aree di contrattazione (Comparto, Area della Sanità, Dirigenza P.T.A.), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o parziale, in servizio presso codesta Azienda alla data della votazione.
L’elettorato passivo è riservato ai componenti della RSU e della RSA ovvero ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o parziale, in servizio presso codesta Azienda alla data della votazione, individuati e quindi candidati dalla RSU e dalle OO.SS. territoriali che formalmente sono raggruppate nella R.S.A.. Sono incandidabili i componenti della Commissione Elettorale

Presentazione delle candidature e liste dei candidati.
Le candidature sono proposte sia dalla RSU che dalla RSA, rispettivamente per la propria area di appartenenza e ciascun candidato non può sottoscrivere più di una candidatura. Il numero dei candidati presentati dalla RSU e dalla RSA non può essere superiore al doppio del numero di RLS che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento aziendale disciplinante l’individuazione, le modalità e le attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, è riservato, rispettivamente, all’area del Comparto e all’area della Sanità e della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa (quindi 6 per il comparto e 2 per la Dirigenza).
Le singole candidature, sottoscritte e corredate da un documento di identità, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo email all’Ufficio Relazioni Sindacali (***@ospedaliriuniti.marche.it) entro le ore 12.00 del ventesimo giorno precedente la data delle elezioni. La lista dei candidati sarà pubblicata in un elenco affisso all’Albo aziendale almeno 10 giorni prima delle votazioni.

Indizione e informativa a tutti i dipendenti.
Le elezioni sono indette tramite apposita comunicazione all’albo pretorio e la relativa comunicazione viene diffusa a tutti dipendenti tramite la mailing list “all users”.

Commissione Elettorale e compiti.
Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, è costituita una Commissione Elettorale composta da componenti individuati dalla RSU e dalla RSA, ciascuna delle quali potrà indicare all’Amministrazione un massimo di due nominativi per sigla sindacale. La Commissione deve essere nominata almeno 30 giorni prima della data delle elezioni. L’Amministrazione provvederà a effettuare solo la prima convocazione. La Commissione Elettorale nella prima seduta elegge il proprio Presidente e provvede a tutte le operazioni necessarie alle elezioni.

Modalità di svolgimento
Le elezioni si svolgeranno da remoto, mediante l’utilizzo di una apposita piattaforma informatica certificata denominata Eligo. Prima dell’apertura delle votazioni nelle date individuate dall’Amministrazione e opportunamente e tempestivamente comunicate a tutti i dipendenti interessati, il sistema genera ed invia automaticamente tramite e-mail ricevuta all’indirizzo aziendale (Es. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) contenente le informazioni relative alla votazione online, le credenziali e il link per accedere all’area di voto solo agli aventi diritto. Ci si può loggare al sistema da qualsiasi luogo, tramite smartphone, tablet e PC.
Le password sono crittografate dal sistema, univoche e visibili in chiaro solo al votante. Eventuali rigenerazioni di credenziali invalidano le credenziali precedenti ed è sempre impedito il doppio voto.
Lo Username invece viene scelto dall’organizzazione, utilizzando un codice univoco associato ad ogni votante (es. matricola o codice fiscale).
In seguito all’identificazione, l’elettore accede ad una schermata in cui viene rappresentata la scheda elettorale nella quale sono elencati i nominativi dei candidati e la possibilità di indicare la scheda bianca. Al nominativo di ciascun candidato è associata altresì l’appartenenza al comparto o alla Dirigenza. L’elettore potrà selezionare un massimo di due preferenze tra i candidati o selezionare scheda bianca.
Il voto è personale e l’elettore si assume ogni responsabilità civile e penale e il carico di ogni eventuale onere derivante dall’uso improprio del servizio. L’elettore, all’atto dell’accesso alla piattaforma online ai fini dell’effettuazione del voto, deve curare che l’esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in assenza di terze persone, in presenza o collegate telefonicamente, onde non incorrere nella nullità dell’operazione effettuata con le conseguenti implicazioni di responsabilità sopra richiamate.
Il gestore della procedura informatica provvederà in modo automatico a chiudere la votazione. I componenti della Commissione Elettorale, individuati dal sistema quali Osservatori, possono monitorare l’andamento della votazione in tempo reale. Una volta chiusa automaticamente dal sistema la votazione, questi ottengono un report generato dal sistema in modo automatico, legalmente valido e in real time.

Quoziente necessario per la validità delle elezioni.
Come riportato nel regolamento le votazioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni e saranno considerate valide indipendentemente dal raggiungimento del quorum.

2. DOPO LE ELEZIONI
Operazioni di scrutinio, pubblicazione dei risultati e proclamazione degli eletti.

Le operazioni di scrutinio inizieranno e si concluderanno immediatamente dopo la chiusura delle votazioni, in quanto la piattaforma Eligo invierà automaticamente tutti i dati raccolti e la Commissione elettorale provvederà a verificare i dati e certificarli. La Commissione elettorale procederà alla verifica delle risultanze fornite dal sistema, alla collazione dei dati e al computo dei voti. La ripartizione dei seggi tra Comparto e Dirigenza viene effettuata in proporzione al numero dei seggi totali diviso il numero massimo di preferenze preso da ciascun candidato. Infatti, risulteranno eletti, per ognuna delle due aree di contrattazione, i candidati che otterranno il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio.
Alla conclusione delle operazioni di scrutinio, la Commissione Elettorale trasmette i risultati delle votazioni all’Ufficio Relazioni Sindacali che entro 3 giorni li rende pubblici mediante pubblicazione all’albo dell’azienda e comunicazione a tutto il personale. Ogni elettore può proporre ricorso alla Commissione Elettorale avverso i risultati delle elezioni entro il quinto giorno dalla data della loro pubblicazione, decorsi il quale, gli eletti verranno successivamente proclamati con Determina del Direttore Generale. Per quanto non previsto dal presente documento si rinvia al Regolamento aziendale disciplinante le modalità di individuazione, le funzioni e attribuzioni dei RLS.