Tipologia: Regolamento RLST
Data firma: 27 ottobre 2014
Parti: EBILTER (Coinar e Confsal-Sia)
Settori: Commercio-Terziario
Fonte: ebilter.it

Sommario:


Regolamento RLST di EBILTER - Ente Bilaterale del Terziario

Art. 1 - Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) di cui all’articolo 47 comma 3 D.lgs. 81/08 esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Indipendentemente dalla classe dimensionale dell’azienda, qualora non si proceda alle elezioni previste dall’art.47, commi 3 e 4 del D.lgs. 81/08, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli artt. 48 e 49 del D.lgs. 81/08.
L’RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suo compito è quello di contribuire a realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall'art 48 D.lgs. 81/08.
Elezione o designazione del RLST
Il D.lgs. 81/08 specifica che le modalità di elezione o designazione del RLST sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In base all’accordo interconfederale del 20 ottobre 2014 sottoscritto tra le parti sociali di EBILTER i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali - RLST saranno designati dall’EBILTER anche su indicazione delle proprie articolazioni territoriali tra i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal D.lgs. 81/08. L’EBILTER ne darà comunicazione alle aziende, ai lavoratori interessati e agli organi preposti al controllo così come previsto dalla normativa vigente, attraverso le proprie articolazioni territoriali.
Costo dell’RLST al datore di lavoro
Per consentire ad EBILTER di disporre delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività dell’RLST si prevede un contributo definito “Contributo Territoriale per la Sicurezza”. Al fine di facilitare il calcolo per le aziende e per uniformarne il valore viene stabilito un contributo che per l'anno 2014 è pari ad un importo di € 30,00 (trenta) per ciascun addetto, occupato presso l’azienda; tale contributo rimarrà invariato anche per gli anni successivi se non interverrà una variazione dello stesso. Solo le aziende in regola con il versamento della quota potranno avvalersi del RLST. La comunicazione del nominativo del RLST designato avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione del contributo territoriale per la sicurezza.
Il pagamento del contributo ad EBILTER dovrà essere effettuato tramite bonifico. Causale: Contributo Territoriale per la Sicurezza per n° __lavoratori occupati presso l’azienda.
N.B. Dall’anno successivo a quello della nomina del RLS Territoriale il versamento del contributo dovrà essere effettuato entro massimo un mese dalla scadenza annuale.
Formazione dell’RLST
In base al D.lgs. 81/08 l’RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale. La prescritta formazione dell’RLST è erogata dal- l’EBILTER, anche attraverso gli EBILTER territoriali. È consentita da EBILTER anche la formazione in e-learning del percorso formativo iniziale, purché il test finale venga effettuato in presenzia presso una delle sedi EBILTER territoriali. Gli aggiornamenti formativi annuali successivi potranno essere eseguiti anche solo tramite formazione in e-learning. EBILTER ammette nel suo repertorio anche RLST formati da altri enti bilaterali o istituti di formazione, purché gli incaricati producano attestato di formazione e programma di formazione seguito, che verrà comunque vagliato dall’organismo competente di Ebilter. Gli aggiornamenti formativi annuali successivi degli incaricati devono essere comunque eseguiti in collaborazione con EBILTER.
Incompatibilità dell’esercizio del ruolo con altre funzioni
L’RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative ex art. 48 comma 8 D.lgs. 81/2008 e con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Criteri di designazione dell’RLST all’azienda
I criteri in base ai quali EBILTER procederà alla designazione del/i RLST all’azienda o all’unità produttiva sono:
- tipologia di relazioni sindacali in essere tra il RLST e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e/o con le Parti Sociali costituenti EBILTER in ottemperanza al D.lgs. 81/08 e s.m. e i.;
- relazioni in essere tra il RLST e l’azienda richiedente;
- territorialità del RLST rispetto all’azienda richiedente;
- compatibilità del RLST con il settore in cui opera l’azienda richiedente;
Durata dell’incarico di RLST
La carica dura 3 anni e l’RLST è rinominabile.
Compiti dell’RLST designato da EBILTER
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agii impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista di cui all’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
partecipa alla riunione periodica di cui all'art 35 del D.lgs. 81/08;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Doveri dell’RLST
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è tenuto al segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

Art. 2 - Il servizio dato da EBILTER e i relativi vantaggi
L’Ente Bilaterale del Terziario (EBILTER) ha attivato il Servizio RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul lavoro Territoriale).
Il Decreto Legislativo 81/08 stabilisce che la presenza in azienda del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul lavoro (RLS) è un obbligo per il datore di lavoro e un diritto dei lavoratori.
Il Decreto prevede che tutte le imprese, con almeno un dipendente non in prova, devono avere un RLS.
Il RLS deve essere eletto dai lavoratori tra i lavoratori. L'elezione deve risultare da un verbale d'assemblea e il nominativo deve essere comunicato all’INAIL. Una volta eletto, il RLS dovrà sostenere opportuna formazione (32 ore al costo di circa 300 €).
Nel caso in cui i lavoratori non vogliano eleggere un RLS interno, possono dichiarare di volersi avvalere del RLS Territoriale. Il datore di lavoro dovrà quindi fare richiesta di adesione all’EBILTER (adesione gratuita se finalizzata solo al servizio RLST) e al servizio RLST (costo di 30 € a dipendente annui).
Il servizio RLST consente di avere a disposizione in tempi brevi professionisti specializzati in materia di prevenzione, protezione, salute e sicurezza sul lavoro in grado di adempiere agli obblighi prescritti dalla legge. Beneficiando di questo servizio l’azienda si avvale di una risorsa preparata, competente, seria ed efficiente. Tutti gli RLST, infatti, vengono attentamente selezionati e formati da EBILTER.
In sintesi l’RLST:
• accede ai luoghi di lavoro;
• è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
• è consultato in merito alla formazione;
• partecipa alla riunione periodica.
Modalità di approvvigionamento degli RSLT da parte di EBILTER
EBILTER si approvvigiona di professionisti che svolgono la funzione di RLST presso le aziende in modalità diretta ovvero in modalità in convenzione con organizzazioni volte all’assistenza in materia di sicurezza; di tali professionisti istituisce e custodisce un repertorio informatico.
La modalità diretta prevede al professionista che svolge la funzione di RLST il compenso annuo di 1/3 del “Contributo Territoriale per la Sicurezza” mentre la modalità in convenzione prevede all'organizzazione volta all’assistenza in materia di sicurezza il compenso annuo di 2/3 del “Contributo Territoriale per la Sicurezza ”.
Gli RLST possono essere da EBILTER individuati all'interno degli Organismi Paritetici Territoriali istituiti a livello nazionale o territoriale. In tale caso la modalità di retribuzione degli stessi segue il criterio della modalità diretta.
Servizio reso alle aziende aderenti EBILTER
Per le aziende aderenti a Ebilter, ed in regola con il contributo di cui all’art 8. dello Statuto, tale servizio può essere erogato da Ebilter utilizzando le risorse di cui al contributo dell’azienda stessa, purché tale contributo sia uguale o superiore al 'Contributo Territoriale per la Sicurezza’
I vantaggi apportati dal servizio RLST di EBILTER
• Il datore di lavoro non deve sostenere il costo del corso di formazione per RLS (300 € circa per il corso iniziale; 100 €circa per gli aggiornamenti annuali) necessario perché uno dei propri dipendenti ricopra tale incarico;
• Il dipendente non si assenta dal luogo di lavoro per sostenere il corso iniziale (32 ore) e gli aggiornamenti (8 ore all’anno);
• Gli RLST dell’EBILTER sono disponibili immediatamente: si evitano così i tempi di attesa necessari per l’attivazione dei corsi RLS e per la formazione del RLS;
• Il datore di lavoro non si deve fare carico della produzione della modulistica in quanto fornita dall’EBILTER;
• Il datore di lavoro deve solo compilare un “Verbale d’Assemblea per l’elezione del RLST” e una “Richiesta di adesione all’EBILTER e designazione del RLST";
• Il datore di lavoro non si deve fare carico delle pratiche previste dalla normativa (ad esempio: comunicazioni all’INAIL) in quanto vengono espletate dall’EBILTER.

Art. 3 - Richiesta adesione e designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Per poter ottenere il servizio RLST erogato da EBILTER il datore di lavoro deve produrre ed inviare apposita modulistica (allegato 1 al regolamento) appositamente compilata e sottoscritta.
L'EBILTER, nel caso sia territorialmente presente ed abbia RLST nella Provincia/Regione dell’impresa richiedente, comunica l’adesione e la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul lavoro Territoriale - RLST entro 30 giorni dalla data di ricezione del contributo territoriale per la sicurezza stabilito in un ammontare di 30 € per ogni dipendente all’anno.
L'EBILTER, nel caso in cui o non sia territorialmente presente o non abbia RLST nella Provincia o Regione dell’impresa richiedente, comunica l’impossibilità di designazione del RLST.

Art. 4 - Settori di attività degli RLST EBILTER
L’art. 48 comma 3 D.lgs. 81/08 e s.m. e i. sancisce che “Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all’articolo 52”. Con l’accordo interconfederale del 20 ottobre 2014 vengono individuati settori e attività nei quali in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all’articolo 52.”
Nei settori individuati dalle Organizzazioni Sindacali costituenti EBILTER, in ragione della presenza di RLST in possesso dei requisiti prescritti dal D.lgs. 81/08 e della presenza di EBILTER attraverso le proprie articolazioni competenti per territorio, le aziende o unità produttive, a condizione che richiedano tale sistema di rappresentanza dei lavoratori e che aderiscano a EBILTER, non sono tenute a partecipare al Fondo di cui all’articolo 52 D.lgs. 81/08. Tali settori sono individuati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo interconfederale del 20 ottobre 2014 in tutti quei settori riconducibili alla seguente:
Alimentazione:
1) commercio all'ingresso di generi alimentari;
2) supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
3) commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;
4) salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
5) importatori e torrefattori di caffè;
6) commercio all'ingrosso di droghe e coloniali, commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);
7) commercio all'ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;
8) commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata;
9) commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;
10) rivendite di pollame e selvaggina;
11) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
12) commercio all'ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere, commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati;
13) commercio all'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
14) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino).
Per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:
a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici, e la loro vendita;
b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento;
15) commercio all'ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
16) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
17) aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari;
18) commercio a posto fisso e itinerante per i mercati rionali e comunali;
19) le aziende che si occupano - anche in forma esclusiva o prevalente - di commercio di prodotti biologici, naturali o fitoterapici, equo solidali ed affini.
Fiori, piante e affini:
1) commercio all'ingrasso e al minuto di fiori e piante ornamentali compresa la coltivazione annessa se non rientrante nel settore agricoltura;
2) commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere compresa la coltivazione annessa se non rientrante nel settore agricoltura;
3) produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche;
4) le aziende che si occupano - anche in forma esclusiva o prevalente - di commercio di prodotti biologici, naturali o fitoterapici, equo solidali ed affini.
Merci d'uso e prodotti industriali:
1) grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
2) tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotterie ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;
3) lane sudicie e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;
4) pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli, pelli crude, ovine e caprine nazionali, pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria, pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
5) articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
6) lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;
7) articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatoci di impianti;
8) giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell'artigianato, case di vendita all'asta, articoli da regalo, arredamenti ed oggetti scari, articoli per fumatori;
9) oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
10) francobolli per collezione;
11) mobili, mobili e macchine per ufficio;
12) librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri, giornali e riviste, biblioteche circolanti;
13) macchine per cucire;
14) ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici, telefonia fissa e mobile, computer e accessori; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, carboni elettrici, ecc.);
15) autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per auto-motocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
16) gestori di impianti di distribuzione di carburante;
17) aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
18) carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
19) imprese di riscaldamento;
20) laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
21) tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
22) prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
23) aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
24) legnami e affini, sughero, giunchi, saggine, ecc.;
25) armi e munizioni;
26) rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio, sale giochi, accettazione di scommesse legali;
27) prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
28) commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto.
Ausiliari del commercio e commercio con l'estero:
1) agenti e rappresentanti di commercio;
2) mediatori pubblici e privati;
3) commissionari;
4) stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell'interno e al servizio delle proprie aziende);
5) fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo);
6) compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
7) agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
8) imprese portuali di controllo e gestione di porti privati;
9) aziende importatrici di prodotti ortofrutticoli.
Servizi alle imprese, alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone:
1) imprese di leasing;
2) recupero crediti, factoring;
3) servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
4) noleggio e vendita di audiovisivi;
5) servizi di gestione fiscale e tributaria, elaborazione dati, revisione contabile, auditing;
6) servizi di gestione e amministrazione del personale;
7) servizi di ricerca, formazione e selezione del personale ivi compreso il lavoro in somministrazione;
8) ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing e telemarketing, televendite, teleselling, call center;
9) consulenza e formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, antincendio, medicina e progettazione civile;
10) consulenza di direzione e organizzazione aziendale ivi compresa la progettazione e consulenza professionale e/o organizzativa;
11) agenzie di relazioni pubbliche;
12) agenzie di informazioni commerciali;
13) servizi di design, grafica, progettazione e allestimenti di interni e vetrine;
14) servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
15) società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
16) agenzie pubblicitarie;
17) concessionarie di pubblicità;
18) aziende di pubblicità;
19) agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
20) promozione vendite;
21) agenzie fotografiche, di casting cinematografici, di realizzazione di opere televisive e teatrali;
22) business center;
23) società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
24) intermediazione merceologica;
25) recupero e risanamento ambiente;
26) altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici;
27) aziende del settore della sosta e dei parcheggi;
28) autorimesse e autoriparatori non artigianali;
29) società di carte di credito;
30) uffici cambi extrabancari;
31) servizi fiduciari e finanziari;
32) buying office;
33) agenzie di brokeraggio;
34) attività di garanzia collettiva fidi;
35) aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
36) agenzie di operazioni doganali;
37) servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia, imputazione dati e fotocopiatura;
38) servizi di traduzioni e interpretariato;
39) agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
40) vendita di multiproprietà;
41) agenzie pratiche auto;
42) autoscuole;
43) agenzie di servizi matrimoniali;
44) agenzie investigative;
45) agenzie di scommesse;
46) servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
47) agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi;
48) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
49) agenzie di intermediazione;
50) agenzie di ricerca e selezione del personale;
51) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
52) controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
53) attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
54) altri servizi alle persone, compresa l’assistenza domiciliare agli anziani ed alle persone disabili.

Art. 5 - La Commissione RLST di EBILTER e le sue espressioni territoriali
La commissione nazionale RLST ha il compito, attraverso il suo Presidente e i suoi Membri di coordinare l’attività degli RLST territoriali attraverso gli Organismi Paritetici Territoriali di Ebilter istituiti presso le confluenze regionali di Ebilter, ovvero attraverso gli Organismi Paritetici Provinciali di Ebilter, istituiti presso le confluenze provinciali di Ebilter.
La commissione RLST, attraverso il suo Presidente ha il compito di istituire ed aggiornare il repertorio informatico degli RLST. La commissione RLST, infine, sentito il Presidente del Comitato Esecutivo di Ebilter che ne ratifica l’attività, ha il compito di nominare o revocare i professionisti designati alla nomina di RLST, oltre a definire o risolvere le convenzioni con organizzazioni volte all’assistenza in materia di sicurezza.

Art. 6 - In merito alla formazione dell’RLST
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare (ex art.48 comma 7 D.lgs. 81/08) in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza che gli assicura adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. La durata del percorso formativo deve essere di almeno 64 ore iniziali. Tale percorso formativo deve essere effettuato entro tre mesi dalla data di designazione con un aggiornamento annuale di 8 ore.
Il percorso formativo (corso) deve essere tenuto da docenti esperti con comprovate capacità tecniche, professionali e comunicative con qualifica specificata dal Decreto Formatori 6 Marzo 2013. La finalità del corso è di fornire nozioni giuridiche, tecniche e definizioni in merito alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento ai limiti, obblighi e sanzioni in caso di violazioni. Il corso deve riportare la trattazione dei contenuti minimi indicati all’art.37 comma 11 D.lgs. 81/08, i rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare. Il corso deve approfondire l’analisi del ciclo produttivo e la conoscenza e competenza sulle specifiche procedure di lavoro (combinate tra mansioni, attrezzature, organizzazione del lavoro e ambiente di lavoro) delle diverse realtà lavorative in cui il RLST esercita la propria rappresentanza.
La metodologia del corso, che può essere erogato oltre che in aula anche in modalità “blended learning” (integrazione a seguito di specifica richiesta al Ministero LPS DIV.III), si focalizza sulle reali esigenze delle aziende e devono essere previste esercitazioni pratiche e test intermedi di verifica per monitorare l’effettiva acquisizione dei contenuti da parte dei discenti. Al termine del corso deve essere somministrato un test di apprendimento e, a chi superi tale prova finale, deve essere rilasciato un attestato di partecipazione di merito. Il corso deve essere suddiviso in 4 (quattro) moduli così come di seguito elencati:
Modulo I La legislazione sulla sicurezza - D.lgs. 81/08;
Modulo II Processi di analisi - Metodologia valutazioni e identificazione dei rischi;
Modulo III I soggetti - ruoli e compiti nell’ambito della sicurezza;
Modulo IV La comunicazione e interventi sul campo.

Art. 7 - In merito alla comunicazione all’INAIL
Con circolare Inail n. 11/2009, d’intesa con le competenti direzioni generali del Ministero del Lavoro, sono state diffuse le modalità per l’attuazione della segnalazione in oggetto. La comunicazione all’Inail, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda stessa, nella quale opera/no il/i rappresentanti e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente. L’inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno. Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l’utente avrà la possibilità di confermare la situazione già presente in archivio; altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione.
La circolare Inail n.43 del 25 agosto 2009 ha riportato che l’art.13 lett. f) D.lgs. 106/09 ha modificato l’art. 18 D.lgs. 81/08 in materia di obblighi del datore di lavoro sancendo che la comunicazione all’Inail del nominativo RLS non va effettuata di anno in anno bensì solo in caso di nuova nomina o designazione.
Per quanto concerne la comunicazione del RLST le organizzazioni sindacali dei lavoratori o l’EBILTER ne daranno comunicazione alle aziende, ai lavoratori interessati e agli organi preposti al controllo così come previsto dalla normativa vigente, attraverso le proprie articolazioni territoriali.

Art. 8 - Modifiche
Il presente Regolamento Generale è la Rev. 0
Ogni ulteriore modifica deve essere approvata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

Chiavari, 27 ottobre 2014