AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Regolamento Aziendale disciplinante modalità di designazione ed attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS -


Premessa.
L’Azienda USL Pescara adotta il presente regolamento, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto della normativa legale e contrattuale vigente in materia, al fine di dettare la disciplina interna per le modalità di designazione ed attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS, quale figura prevista dal Decreto Legislativo 81/2008, testo vigente, nelle more dell’adozione del Decreto Ministeriale attuativo previsto dal citato decreto all’articolo 47.

Art. 1 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza costituisce una rappresentanza che opera in forma collegiale con riferimento a tutti i lavoratori dell’Azienda USL Pescara, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di afferenza, e costituisce specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni consultive e partecipative attribuite con Decreto Legislativo 81/2008.
La RLS non ha funzioni negoziali che sono invece proprie della RSU ne è soggetta, ai sensi della vigente normativa, alle sanzioni previste dal DLgs.vo 81/2008.
Per tutto quanto non regolamentato si rinvia alla disciplina legale e/o contrattuale di riferimento tempo per tempo vigente.

Art. 2 Designazione.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è individuato su designazione della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in Azienda USL Pescara. Allo stato risulta insediata la RSU Ambito comparto, all’esito delle elezioni tenutesi in Marzo 2015.
La rappresentanza in parola, come disposto da Accordo Quadro sottoscritto in data 10/07/1996, deve risultare composta da 6 (sei) unità previa designazione della RSU e successiva ratifica in assemblea dei lavoratori.
La designazione da parte della RSU, completa di ratifica, avviene dietro invito formale rivolto ai componenti della RSU da parte del Direttore Dipartimento Gestione e Sviluppo Risorse Umane.
I nominativi designati vengono prontamente comunicati per iscritto da parte della RSU al menzionato Dipartimento.
La formale individuazione dei nominativi componenti la RLS avviene con adozione di atto deliberativo del Direttore Generale, su proposta del Dipartimento Gestione e Sviluppo Risorse Umane.
La RLS così designata e nominata si insedia nelle funzioni dalla data di scadenza del periodo di 15 giorni di pubblicazione in Albo Pretorio on-line del provvedimento formale di individuazione.
Con medesima decorrenza cessano dall’incarico i componenti della RLS già in carica.
La RLS così costituita ha mandato triennale. I componenti risultano designabili nuovamente e restano comunque in carica sino all’insediamento dei nuovi rappresentanti.
I nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono debitamente comunicati all’INAIL ai sensi di legge. Qualora uno o più componenti della RLS non potessero più esercitare la funzione attribuita la RSU procede alla loro sostituzione attraverso designazione di nuovi componenti.
Nel caso di dimissioni della RSU la rappresentanza RLS esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.

Art. 3 Diritti ed obblighi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Viene attivata una sezione dedicata alla RLS sulla intranet aziendale, denominata RLS, atta ad accogliere la pubblicazione dei documenti di interesse generale ivi compresi gli atti di nomina dei componenti della RLS, nonché un indirizzo di posta elettronica aziendale dedicato per ricevere e/o trasmettere le comunicazioni intra-aziendali.
L’Azienda rende altresì disponibile alla RLS una sede logistica per l’espletamento delle attività, che può essere anche individuata nella sede della RSU, una postazione PC, nonché fornisce, dietro richiesta motivata, alla RLS, il materiale di cancelleria strettamente necessario all’espletamento del mandato.
È consentito l’utilizzo del mezzo aziendale, previa richiesta anticipata e verifica della disponibilità del mezzo presso i servizi preposti, per gli spostamenti della RLS nell’ambito delle strutture aziendali per l’espletamento dei compiti istituzionali.
È altresì garantita la partecipazione della RLS a iniziative, convegni e congressi organizzati dall’Azienda USL Pescara in materia di Igiene e sicurezza dei lavoratori.
La RLS deve avvertire per iscritto la Direzione Generale dell’Asl Pescara ed i responsabili delle strutture aziendali interessate dei rischi individuati nel corso delle visite ai luoghi di lavoro.
La RLS è tenuta a collaborare, nell’ambito delle proprie competenze, con l’Azienda e con i Servizi interni di pertinenza, in materia di sicurezza, prevenzione, protezione ed igiene nei luoghi di lavoro, per il raggiungimento degli scopi previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.
La RLS è tenuta a garantire discrezione e riservatezza sulle eventuali informazioni di carattere riservato di cui viene a conoscenza nell’esercizio del mandato, impegnandosi a non fornire a terzi informazioni di qualsiasi natura riguardanti l’esercizio della funzione ascritta.
La RLS è tenuta altresì al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 196/2003 e del segreto industriale in relazione ai contenuti del documento di valutazione dei rischi ed ai processi lavorativi.
L’esercizio delle funzioni di rappresentanza dei lavoratori è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
La RLS ha diritto, per ciascun componente, all’utilizzo di un massimo di 40 ore di permesso retribuito, in ragione di anno di calendario, per l’effettuazione delle mansioni attribuite.
Detto monte ore annuo è proporzionalmente ridotto nel caso di mandato espletato per porzione di anno.
Non è prevista una retribuzione o compenso aggiuntivo è favore dei componenti RLS per l’esercizio delle attività ascrivibili alla nomina di RLS.

Art. 4 Formazione specifica.
L’Azienda USL Pescara si fa carico, con oneri a proprio carico, tramite il servizio di formazione e di Prevenzione e Protezione per la Sicurezza Interna, di fornire alla RLS il percorso formativo specifico previsto dalla vigente disciplina per potere attendere alle mansioni di cui all’incarico in oggetto, ricomprendendo almeno gli aggiornamenti normativi; l’evoluzione dei rischi esistenti; l’insorgenza di nuovi rischi; dispositivi di protezione; metodologia di comunicazione, quale percorso costituente requisito essenziale per lo svolgimento delle attività ascrivibili alle competenze della RLS. il predetto modulo di formazione di base viene tempo per tempo integrato laddove siano introdotte innovazioni rilevanti.
La formazione di che trattasi si connota come attività di servizio e viene svolta mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per l’esercizio della attività propria della RLS.

Art. 5 Attribuzioni della RLS.
Le attribuzioni della RLS sono quelle derivanti dalla specifica disciplina vigente in materia ed in particolare previste dall’articolo 50, al primo comma, del DLgs.vo 81/2008.
Tale elencazione deve intendersi aggiornata, tempo per tempo, nel caso di successivo adeguamento della normativa.
Si riporta di seguito lo stralcio della norma in richiamo nel testo ad oggi vigente:
“D.Lgs. 9-4-2008 n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.
Art. 50, comma 1. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.”

In particolare:
- Viene garantito alla RLS il diritto di accesso nei luoghi di lavoro - previa comunicazione al Direttore Generale dell’Azienda Usl Pescara che ne informa i soggetti aziendali interessati , il RSPP ed il responsabile della struttura - al fine di assumere dai lavoratori, dai preposti e dai dirigenti le informazioni attinenti alle attività, alle misure di prevenzione e sicurezza adottate, all’attività di formazione ed informazione predisposte.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro può essere esercitato nel rispetto delle esigenze produttive ed organizzative e deve svolgersi congiuntamente al RSPP o addetto da questi incaricato.
- La RLS viene consultata nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa che abbia come oggetto le linee di indirizzo ed i criteri per la garanzia ed il miglioramento dell’ambiente di lavoro e per gli interventi rivolti alla prevenzione e sicurezza da illustrare nella riunione periodica prevista dalla legge.
- L’azienda Usl Pescara e le parti sindacali fanno pervenire periodicamente alla RLS le informazioni che coinvolgono la sicurezza, i programmi di formazione del personale in materia di igiene e sicurezza e l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dell’ambiente di lavoro, nonché le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e autorità competenti in materia di salute, sicurezza, prevenzione ed igiene.
- La RLS ha diritto di accesso, presso i luoghi di lavoro dell’Azienda USL Pescara, al documento di valutazione del rischio, alla documentazione aggregata (anonima) relativa agli infortuni sul lavoro e malattie professionali e di esposizione ai rischi rilevanti.
- Le specifiche richieste della RLS devono essere prodotte in forma scritta presso la Direzione Generale Aziendale e, laddove possibile, le stesse devono essere riscontrate entro il termine di giorni trenta dai servizi di competenza assegnatari delle richieste in parola.
- L’onere della formazione ed informazione di tutti i lavoratori in relazione al sistema di sicurezza negli ambienti di lavoro spetta al servizio aziendale di prevenzione e protezione, presso cui la RLS può farsi portavoce in merito a progetti di sensibilizzazione dei lavoratori ritenuti opportuni.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d) g), i) ed l) dell’articolo 50, comma I, dianzi trascritto non viene utilizzato il monte ore pro-capite annuale pari a 40 ore e l’attività è considerata tempo di lavoro.

Art. 6 Riunioni periodiche.
L’Asl Pescara indice periodicamente, mediante il servizio di prevenzione e protezione interna, la riunione per la prevenzione e protezione dai rischi come richiesto dalla normativa vigente.
La RLS viene convocata con congruo anticipo almeno pari a dieci giorni per la partecipazione alle predette riunioni. La convocazione viene trasmessa ai singoli componenti della RLS nonché ai dirigenti dei servizi di assegnazione dei medesimi. Possono essere previsti altresì incontri periodici ulteriori da formalizzare con la stessa metodica, salvo casi di assoluta e provata urgenza.
La mancata partecipazione ad incontri e riunioni da parte del componente RLS va comunicata e giustificata preventivamente al datore di lavoro da parte dell’interessato.
La ripetuta mancata partecipazione agli eventi in parola viene comunicata alla RSU al fine di consentire la sostituzione del componente RLS inadempiente secondo le valutazioni discrezionali della RSU medesima.

Art. 7 Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività della delibera che lo approva.
È fatto obbligo a ciascuno di osservare e di far osservare le norme ivi contenute.
È disposta la trasmissione a tutti i dipendenti aziendali a mezzo posta elettronica aziendale nonché la pubblicazione in modalità permanente sul sito aziendale www.ausl.pe.it, sezione Documenti Aziendali e nella sezione di nuova implementazione RLS.

Art. 8 Norma finale.
Per quanto non contenuto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle norme previste dal CCNQ del 10/07/1996 sugli aspetti applicativi del DLgs.vo 626/1994 e dal DLgs.vo 81/2008.
La RLS non può subire alcun pregiudizio o discriminazione a causa dello svolgimento della propria attività.
il sistema valutativo, l’accesso alle risorse del salario accessorio, la partecipazione a progetti incentivanti o la progressione di carriera non possono subire pregiudizio alcuno a causa dell’esercizio delle attività oggetto del presente regolamento.
Il presente Regolamento formerà oggetto di revisione all’atto dell’adozione del Decreto Ministeriale previsto dall’articolo 47 del Decreto Legislativo 81/2008 per le parti in conflitto e/o da integrare.