ULSS 21 Legnago
REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Deliberazione n. 542 del 19.11.2013


Oggetto
Il presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità specificamente imposti dalle normative vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, definisce i ruoli, le competenze e gli strumenti organizzativi e procedurali per l’attuazione delle disposizioni di legge e delle misure preventive e protettive sul lavoro all’interno dell’Azienda ULSS 21.

Scopi
Il Regolamento, in relazione a problematiche relative alla sicurezza e la salute dei lavoratori, persegue i seguenti scopi ed obiettivi:
• definire ruoli, competenze e strumenti organizzativi e procedurali per ottimizzare lo svolgimento dell’attività di prevenzione;
• migliorare l’integrazione e funzionalità del Sistema di gestione della prevenzione in azienda;
• perseguire, nel rispetto dei livelli di autonomia delle funzioni attribuite o delegate alle strutture organizzative aziendali, obiettivi di efficacia, efficienza e qualità, nell’espletamento dei compiti di ciascun soggetto o servizio coinvolto;
• regolamentare le attività di programmazione, attuazione, verifica e controllo degli adempimenti connessi alla prevenzione.

Campo di Applicazione
Il Regolamento trova applicazione in tutte le attività lavorative svolte direttamente o indirettamente dall’Azienda sia presso le proprie sedi che presso sedi di terzi da parte del personale dipendente di ogni categoria e qualifica ivi operante.
Al personale dipendente sono equiparati, ai fini del presente Regolamento, i soggetti che per contratto (di qualsiasi tipologia), volontariato, studio o tirocinio, etc., frequentano o svolgono attività all’interno dell’Azienda in condizioni di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 2.1lett.a) D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.).
Il presente Regolamento si applica in tutte le sedi aziendali.

Riferimenti Normativi e Aziendali
D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
D. Lgs 17/03/1995 n. 230 “Attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti” e successive modifiche ed integrazioni
D.Lgs n. 151 del 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'”articolo 49, comma 4- quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
• Atto Aziendale ULSS n. 21 e successive integrazioni e modificazioni
• Deliberazione n° 590 del 18/10/2007 “Implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) aziendale”
• Deliberazione n° 701 del 18/12/2009 “Implementazione Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) in azienda - aggiornamento della documentazione”

Definizioni e Terminologia di Riferimento
addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
addetti alle squadre di gestione dell’emergenza incendio : lavoratori incaricati dal Datore di lavoro dell’attuazione degli interventi di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro individuati dalla valutazione dei rischi e sulla base del piano di emergenza;
addetto al Servizio Prevenzione Protezione (ASPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs n° 81/2008;
azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
componenti del sistema di prevenzione: ognuno dei singoli soggetti, Unità Operative e gruppi che compongono il sistema di Prevenzione (sistema di gestione della sicurezza del lavoro) aziendale;
datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, per Datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, omissis In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il Datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo (Direttore Generale);
dipartimento: struttura che raggruppa unità operative, complesse o semplici, orientate a perseguire comuni finalità (sono quindi tra loro interdipendenti) di tutela del paziente e dell’efficienza organizzativa;
dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
disposizione: documento aziendale ufficiale che impone l'attuazione di determinate azioni o comportamenti;
esperto qualificato (EQ): persona che possiede le conoscenze e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione
formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione;
medico autorizzato (MA): medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti, classificati come lavoratori esposti
medico competente (MC): medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n° 81/2008, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29 del D.Lgs. n° 81/2008, comma 1, con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalle norme vigenti;
pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; in generale, il preposto sovrintende ad un settore, reparto, servizio, etc., con funzioni di immediata supervisione del lavoro e di diretto controllo sulle modalità esecutive della prestazione, coordinando conseguentemente uno o più lavoratori;
prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;
procedura: documento ufficiale aziendale che indica dettagliatamente le azioni da compiere per realizzare un determinato fine, le persone responsabili, i mezzi da utilizzare nonché la corretta sequenza logico-temporale delle azioni descritte.
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona eletta dai lavoratori o designata dalle Organizzazioni Sindacali per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
referente del Sistema di Gestione della Sicurezza del Lavoro (SGSL): figura nominata dal Datore di Lavoro che, in analogia al Referente della Qualità, promuove e coordina l’implementazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza del Lavoro;
responsabile del Servizio Prevenzione Protezione (RSPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. n° 81/2008 designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
servizio prevenzione protezione (SPP): insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’Azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
sistema di prevenzione aziendale: insieme dei soggetti e Unità Operative aziendali le cui attribuzioni e competenze sono interamente o in parte connessi con la prevenzione e la sicurezza sul lavoro;
sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
s.m.i.: successive modifiche ed integrazioni;
sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
SPSO: Servizio Personale e Sviluppo Organizzativo
unità operativa: struttura sanitaria o amministrativa o tecnica, finalizzata all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

1. Disposizioni Generali
Il presente Regolamento è automaticamente integrato ed aggiornato dalle specifiche disposizioni e procedure che, in materia di sicurezza e prevenzione, vengono emanate dai soggetti competenti indicati nel Regolamento stesso (punto 2 - Assetto delle competenze e responsabilità).
• I dipartimenti, così come definiti nell’atto aziendale e nei provvedimenti conseguenti, e le strutture sanitarie e amministrative, complesse e semplici, sono tenute ad osservare il presente Regolamento e le procedure applicative da esso derivanti;
• eventuali disposizioni, interne ai singoli dipartimenti o singole strutture sanitarie e amministrative, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, devono essere emanate in conformità con quanto disposto nel presente Regolamento;
• le disposizioni del presente Regolamento hanno carattere vincolante per tutti i soggetti coinvolti;
• i componenti del Sistema di prevenzione aziendale sono tenuti al segreto professionale relativamente ai dati sensibili e alle informazioni di carattere riservato relative all’Azienda, fatte salve naturalmente quelle informazioni che devono essere socializzate per conseguire gli obiettivi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Le disposizioni e le procedure applicative costituiscono per i lavoratori un obbligo;
• per coloro che non si attengono alle norme del presente Regolamento e alle relative procedure applicative, la Direzione aziendale si riserva di adottare i provvedimenti disciplinari previsti dalle norme aziendali vigenti;
• per i soggetti, assunti con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro, o che svolgono volontariato, studio o tirocinio e frequentano o svolgono attività, all’interno dell’azienda o, in nome o per conto della stessa, in strutture gestite da terzi, non vi potranno essere sanzioni disciplinari ma solo sanzioni stabilite dall’Azienda e riportate nel contratto di lavoro stipulato. Resta escluso il comportamento attivo od omissivo che costituisca colpa grave in quanto perseguito da specifica normativa.

2. ASSETTO DELLE COMPETENZE E RESPONSABILITA’
Il Regolamento definisce i compiti di ciascun soggetto individuato nella pianificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza in azienda.
Le norme vigenti, relative alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, configurano responsabilità di carattere sia penale che civile.
È quindi estremamente complessa la definizione della stessa in materia e non può semplicemente rispecchiare un mero assetto gerarchico.
La responsabilità, in relazione alle diverse misure di tutela da adottare, deriva dagli obblighi previsti dalle norme, dalle funzioni esercitate dai soggetti che rivestono incarichi nella struttura, dalle competenze professionali e dagli ambiti di autonomia gestionale.
La normativa in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, individua quattro figure destinatarie degli obblighi di legge e precisamente, il Datore di lavoro, il Dirigente, il Preposto e il lavoratore.
Nell'ambito delle Aziende Sanitarie è presente un top-management che corrisponde alla Direzione strategica aziendale ed è costituito dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione territoriale.
Nell’Azienda ULSS 21 di Legnago, i soggetti aziendali della prevenzione e le loro funzioni e competenze risultano così individuati:
- Datore di Lavoro (Direttore Generale);
- Dirigenti;
- Preposti;
- Lavoratori;
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Per la valutazione del rischio occupazionale da radiazioni ionizzanti e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, i soggetti aziendali individuati sono:
- l’Esperto qualificato (EQ);
- il Medico Autorizzato (MA).
DATORE DI LAVORO
Gli adempimenti prevenzionistici che competono esclusivamente al Datore di lavoro e che non possono essere delegati, sono espressamente individuati dall’art. 17 del D.Lgs. n°81/2008, stabilisce che il Datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
- la valutazione di tutti i rischi lavorativi esistenti nel luogo di lavoro con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;
- la designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione.
Inoltre, in ordine al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute fissati nella Politica per la Sicurezza aziendale (Deliberazione n° 590 del 18/10/2007 ), rimangono in capo al Datore di lavoro i seguenti adempimenti:
- l’aggiornamento, tramite i servizi preposti, del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. n° 81/2008, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- l'individuazione di adeguate misure di protezione e prevenzione, l’organizzazione e il coordinamento delle attività;
- la designazione degli Addetti al Servizio Prevenzione Protezione nonché del Responsabile, previa consultazione degli RLS, e l’assegnazione degli strumenti e delle risorse per il funzionamento di detto Servizio;
- la nomina del Medico Competente per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria e per gli altri compiti previsti dalla normativa vigente;
- la designazione dell’Esperto Qualificato e del Medico Autorizzato;
- l’individuazione, previa consultazione degli RLS, dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Deve inoltre:
- consentire agli RLS di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale;
- provvedere ad indire almeno una volta all’anno la riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. n° 81/2008;
- comunicare all’INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino una assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino una assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- assicurare, attraverso i servizi tecnici competenti, che i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni di legge; provvedere all’adeguamento dei luoghi di lavoro; assicurare che i luoghi di lavoro siano strutturati tenendo conto di eventuali lavoratori portatori di handicap;
- assicurare, attraverso i servizi competenti, che i luoghi di lavoro, le vie di circolazione, gli impianti ed i dispositivi di sicurezza siano sottoposti a regolare manutenzione;
- applicare l’art. 26 del D.lgs. n° 81/2008 in caso di stipula ed esecuzione di contratti d’appalto o d’opera per la fornitura di lavori, beni e servizi, previa verifica da parte delle sezioni competenti del Servizio Provveditorato-Economato e del Servizio Tecnico, dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, avvalendosi anche della collaborazione del SPP;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai cambiamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione delle tecniche/tecnologie in materia di prevenzione e protezione.
DIRIGENTI
Ai Dirigenti compete la responsabilità in ordine all’adozione delle misure generali e speciali di tutela di cui al D. Lgs. n° 81/2008, nell’ambito delle strutture e funzioni ad essi assegnate in gestione, nonché il compito di garantire che il Sistema aziendale di gestione della sicurezza venga applicato e mantenuto adeguatamente. In particolare deve:
- conformare la propria attività alle linee del Piano aziendale di sviluppo strategico e alla Politica aziendale per la sicurezza;
- collaborare ai fini dell’elaborazione e aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi;
- garantire l’applicazione di tutte le misure generali di tutela per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, oltre alle misure specifiche per i rischi trattati dal D.Lgs. n° 81/2008;
- fornire al servizio prevenzione protezione le informazioni in merito alla natura dei rischi, l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive, la descrizione delle apparecchiature, dei dispositivi medici e dei processi produttivi, le eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza;
- informare i lavoratori circa le procedure di emergenza, gli interventi di emergenza e di riparo in luogo sicuro;
- vietare la ripresa delle attività finché persiste il pericolo;
- attuare i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e primo intervento;
- adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- verificare l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- assegnare ai lavoratori mansioni compatibili con l’idoneità certificata dal Medico competente;
- adottare le misure e le disposizioni necessarie al controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- comunicare al servizio di prevenzione e protezione e al Medico competente i nominativi i compiti e le mansioni dei nuovi dipendenti o equiparati che iniziano ad operare nelle strutture da loro dirette, anche ai fini della sorveglianza sanitaria;
- utilizzare i locali di lavoro in conformità alla loro idoneità d’uso;
- comunicare preventivamente al servizio di prevenzione e protezione il cambio di destinazione d’uso di un locale di propria pertinenza;
- informare ciascun lavoratore sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività in generale e sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, dei pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede e dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica, sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute;
- mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute, ridurre al minimo i rischi connessi all’uso di dette attrezzature e impedire che possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, installarle e utilizzarle in conformità alle istruzioni del fabbricante e garantirne l’idonea manutenzione;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato;
- adottare, in caso di presenza di lavoratori di imprese appaltatrici operanti all’interno della propria struttura, tutte le misure necessarie alla tutela della salute e della sicurezza, conformemente a quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008;
- evidenziare e segnalare, qualora non possa provvedervi direttamente, eventuali manchevolezze o necessità di adeguamento dell’ambiente di lavoro;
- assumere provvedimenti appropriati per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;
- provvedere alla fornitura, manutenzione e pulizia dei DPI (dispositivi di prevenzione individuale) e fornire ai lavoratori istruzioni chiare e informazioni sui rischi da cui proteggersi con il dispositivo fornito;
- adottare le misure organizzative necessarie per evitare o almeno limitare la movimentazione manuale dei carichi pesanti da parte dei lavoratori;
- assicurare, in riferimento all’uso di videoterminali, attraverso i servizi competenti e i propri preposti, l’adozione di misure di prevenzione dei rischi;
- provvedere affinchè i lavoratori e i tirocinanti, prima di essere destinati ad attività che li espongono alle radiazioni ionizzanti, siano sottoposti a visita medica da parte del Medico autorizzato e allontanare immediatamente dal lavoro che comporti esposizione a radiazioni ionizzanti i lavoratori che non risultino idonei.

STRUMENTI OPERATIVI
Per ottemperare agli obblighi previsti, il Dirigente si avvale dei seguenti strumenti aziendali:
- il documento di valutazione dei rischi (DVR);
- il programma formativo per la sicurezza;
- il piano degli interventi strutturali, impiantistici e manutentivi.
PREPOSTI
Il preposto deve:
- attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi imprevisti che si possono verificare, dandone immediata ed esauriente informazione al proprio Dirigente e al SPP;
- vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di prevenzione, sull’effettiva applicazione delle misure di prevenzione e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione;
- vigilare sulla corretta esecuzione delle attività secondo le modalità previste nelle procedure specifiche esistenti e, in caso di assenza di queste, con diligenza e attenzione;
- segnalare l’inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione;
- fornire indicazioni, suggerimenti e proposizioni in merito ai sistemi e alle misure di sicurezza nonché ai dispositivi di protezione individuale adottati o adottabili;
- collaborare, con il SPP e con le altre figure aziendali di riferimento, alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi;
- provvedere all’informazione e addestramento dei lavoratori a lui affidati in ordine alle procedure di lavoro, al corretto impiego delle attrezzature e delle sostanze, alle misure di prevenzione e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale che devono essere forniti ad ogni lavoratore;
- assicurare che le vie di circolazione e di evacuazione siano sempre agibili;
- controllare il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate e segnalare tempestivamente al dirigente eventuali malfunzionamenti;
- controllare il corretto utilizzo di eventuali sostanze pericolose;
- attuare le prescrizioni antincendio e di evacuazione relative al settore di propria competenza;
- attuare le cautele di protezione e di sicurezza relativamente all’impiego di radiazioni ionizzanti;
- rendere edotti i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti e provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne, usino i dispositivi di protezione loro forniti e usino correttamente i dosimetri loro assegnati.
Le funzioni attribuite al preposto sono assunte da:
- Personale con funzioni ed incarico di Coordinamento;
- Personale titolare di posizione organizzativa individuato dal Dirigente Responsabile della struttura di appartenenza.
Nelle strutture ove non sia presente personale assegnatario dei suddetti incarichi, le funzioni del preposto sono assicurate dal Dirigente individuato ai sensi del presente Regolamento.
LAVORATORI
Il D.Lgs. n° 81/2008 rafforza, rispetto alle normative precedenti, l’assunzione di responsabilità da parte del lavoratore, affermando che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.
I lavoratori in particolare devono:
• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
• utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro;
• utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
• segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze delle attrezzature e dei dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
• sottoporsi alla sorveglianza sanitaria qualora prevista per i rischi specifici, ai sensi della normativa vigente;
• partecipare ai corsi di formazione e addestramento previsti nei loro confronti;
• contribuire, insieme al Datore di lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro; sottoporsi a sorveglianza medica, come previsto dalla normativa sulle radiazioni ionizzanti. nel caso siano esposti a radiazioni ionizzanti;
• usare, secondo le specifiche istruzioni, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetria.
REFERENTE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
Il Referente del Sistema di Gestione della Sicurezza ha il compito di favorire il coordinamento dei gruppi di lavoro definiti dalle Procedure del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS). Partecipa alle riunioni con il ruolo di facilitatore; raccoglie le proposte migliorative e le riferisce alla Direzione aziendale.

3. IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DEL LAVORO AZIENDALE (SGSL)
Il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGSL) aziendale è costituito dall’insieme dei soggetti ed Unità Operative aziendali le cui attribuzioni e competenze sono interamente o in parte connessi con la prevenzione e la sicurezza sul lavoro.
I componenti principali del SGSL sono: il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo, il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione territoriale, i Dirigenti, i Preposti, il Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), i Medici Competenti, il Medico Autorizzato, l’Esperto Qualificato.
Tenuto conto del particolare assetto organizzativo e funzionale, considerato che vi sono programmi, attività e problematiche trasversali a tutta l’azienda per le quali vi è l’esigenza di una gestione unitaria ed organica, al fine di perseguire la migliore integrazione e funzionalità delle attività di programmazione, attuazione, verifica e controllo degli adempimenti connessi alla prevenzione e al fine di migliorare i processi di comunicazione e di gestione, si stabilisce di adottare l’assetto organizzativo a seguito esplicitato per la gestione della prevenzione in azienda:
GRUPPO DI COORDINAMENTO DELLA PREVENZIONE
Esso è costituito dai seguenti componenti:
a) decisionali: Direttore Generale coadiuvato da Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione territoriale o da loro delegati;
b) consulenti: Responsabile SPP, Medici Competenti, Responsabile Servizio Tecnico, Referente aziendale per le attività di Ingegneria Clinica, Direttore Direzione Medica Ospedaliera, Responsabile Servizio Infermieristico e delle Professioni Sanitarie, Medico Autorizzato, Esperto Qualificato, Responsabile Sezione Formazione, Responsabile SPSO, Responsabile Servizio Qualità ed Accreditamento, Direttore Servizio Controllo Interno;
c) consultivi di diritto: RLS;
d) consultivi su invito: Esperti, ecc.
FUNZIONAMENTO E COMPITI DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO
Il Gruppo di Coordinamento ha funzioni di programmazione, indirizzo e pianificazione di tutte le attività aziendali connesse con le tematiche della prevenzione sul lavoro, si riunisce ufficialmente, salvo esigenze particolari, una volta all’anno, assolve principalmente le seguenti funzioni:
a. individuare le esigenze e le modalità di aggiornamento delle misure di prevenzione che interessano trasversalmente più strutture;
b. predisporre il piano delle azioni e delle priorità connesse all’attuazione del Piano annuale della prevenzione;
c. concordare e approvare il “Piano annuale della prevenzione”.
PIANO ANNUALE DELLA PREVENZIONE
Nel “Piano Annuale della Prevenzione” sono individuate le esigenze formative, gli investimenti, le manutenzioni e le misure di miglioramento dei livelli di sicurezza che richiedono interventi significativi dal punto di vista economico e della complessità tecnica, con particolare riferimento alle attività e problematiche trasversali a tutta l’azienda.
Il Piano Annuale della Prevenzione è composto dai seguenti capitoli:
- AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI e del relativo documento di cui all’art. 28 del D.Lgs. n° 81/2008 e PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL SPP.
È redatto dal Responsabile del SPP;
- ATTIVITÀ FORMATIVE-INFORMATIVE connesse direttamente o indirettamente alle problematiche della prevenzione e relativi tempi di attuazione previsti.
È redatto dal Responsabile del SPP previa consultazione degli RLS;
- INTERVENTI STRUTTURALI, IMPIANTISTICI E MANUTENTIVI che richiedono investimenti o misure di prevenzione e sicurezza e relativi tempi di attuazione previsti.
È formulato dal Direttore del Servizio Tecnico;
- MODIFICHE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO che possono comportare investimenti o misure di prevenzione e sicurezza e relativi tempi di attuazione previsti.
È redatto dal Datore di Lavoro/dai Dirigenti/dai Delegati interessati.

4. STRUTTURE DI SUPPORTO:
SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

Il Servizio Prevenzione Protezione provvede:
• all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
• ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2 del D.Lgs. n° 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;
• ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
• a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
• a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n° 81/2008;
• a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs. n° 81/2008.
Il Servizio Prevenzione Protezione cura la progettazione e coordina l’organizzazione della formazione del personale, in materia di Igiene e Sicurezza del Lavoro, nonché degli Addetti alle squadre di emergenza che realizza, a seconda dei casi, con la collaborazione degli altri soggetti e strutture aziendali o esterne. A tal fine propone, nel Piano annuale della prevenzione, un programma di informazione e formazione dei lavoratori. I componenti del Servizio Prevenzione Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al Decreto Legislativo n° 81/2008.

SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA
Al fine di garantire ed organizzare le attività di sorveglianza sanitaria previste dalla normativa vigente, il Direttore generale nomina uno o più Medici Competenti. Se sono nominati più medici competenti, viene individuato fra essi un Medico con funzioni di coordinamento così come indicato dalla normativa.
Conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n° 81/2008, il Medico competente (MC) deve:
• collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio Prevenzione Protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, alle attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, nonché a tutte le attività previste dal presente Regolamento.
• programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. I protocolli sanitari sono parte integrante del documento di valutazione dei rischi;
• effettuare gli accertamenti sanitari di competenza, nei casi e secondo le modalità previste dall’art. 41 del D. Lgs. n° 81/2008;
• istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
• esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, attenendosi alle modalità previste dall’art. 41 del D. Lgs. n° 81/2008;
• comunicare le informazioni relative agli accertamenti sanitari effettuati ai lavoratori e i risultati anonimi collettivi dei degli accertamenti in occasione della riunione di all’art. 35 del D. Lgs. n° 81/2008;
• curare la tenuta e l’aggiornamento periodico dei registri di esposizione a specifici fattori di rischio nei casi e secondo le modalità previste dalla legge;
• collaborare con il Datore di Lavoro e con i Dirigenti interessati, alla predisposizione del servizio di primo soccorso ai sensi della normativa vigente;
• visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
• disporre ogni altro adempimento di sua competenza, previsto dalla vigente normativa;
• fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Deve altresì fornire, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
MEDICO AUTORIZZATO
Al Medico Autorizzato (MA) sono demandati i compiti previsti dal capo VIII del Decreto Legislativo 13/06/1995 n° 230 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti. Per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, in caso di esposizione professionale concomitante ad altri rischi per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria, egli si relaziona con il Medico competente.
ESPERTO QUALIFICATO
L’Esperto Qualificato (EQ), nominato dal Datore di lavoro, assicura la sorveglianza fisica per le attività disciplinate dal D.Lgs. n° 230/1995 ed in particolare ai sensi dell’articolo 79 dello stesso decreto deve:
• effettuare la valutazione di radioprotezione e dare le relative indicazioni al datore di lavoro;
• effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
1) procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonchè delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
2) effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
3) eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;
4) effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
• effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;
• procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti;
• assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente.
La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni esterne deve essere eseguita mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonchè in base ai risultati della sorveglianza ambientale di cui alla lettera c.
La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni interne deve essere eseguita in base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici.
Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui ai commi 2 e 3 risulti per particolari condizioni impossibile o insufficiente, la valutazione di essa può essere effettuata sulla scorta dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a partire da misurazioni individuali compiute su altri lavoratori esposti.
La valutazione della dose ricevuta o impegnata dai lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A può essere eseguita sulla scorta dei risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro.
L'esperto qualificato comunica per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con periodicità almeno annuale, al medico addetto alla sorveglianza medica, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.
L'esperto qualificato deve inoltre procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione della popolazione; in particolare deve effettuare la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione in condizioni normali, nonchè la valutazione delle esposizioni in caso di incidente. A tal fine i predetti gruppi di riferimento debbono essere identificati sulla base di valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza dell'attività stessa, che tengano conto delle diverse vie di esposizione.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS
Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva ed aziendale, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):
• può accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività;
• è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella Azienda o Unità produttiva;
• è consultato sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al Servizio Prevenzione Protezione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico competente;
• è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
• riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
• riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
• riceve una formazione adeguata;
• promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
• formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
• partecipa alla riunione periodica;
• fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
• avverte il Datore di lavoro sui rischi individuati nel corso della sua attività;
• può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di lavoro o dai Dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
• non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
• risulta incompatibile, nell’esercizio delle proprie funzioni, con la nomina a Responsabile o Addetto al Servizio Prevenzione Protezione.
Per altri aspetti non dettagliati, si rimanda all’art. 50 del DD. Lgs. n° 81/2008.

5. UNITÀ OPERATIVE PREPOSTE A FORNIRE SERVIZI
Tali unità operative rivestono funzioni peculiari in materia di tutela della salute e della sicurezza, nell’ambito delle quali danno attuazione, ciascuna per le proprie attribuzioni, alle decisioni del Direttore generale.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
È parte integrante del Sistema di Gestione della Sicurezza del Lavoro in quanto:
■ collabora per l’applicazione della normativa inerente la sicurezza riguardante i dipendenti addetti a servizi di manutenzione e dei Magazzini Economali;
■ collabora all’organizzazione di specifiche iniziative formative a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nell’ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza.

DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA
È parte integrante del Sistema di Gestione della Sicurezza del Lavoro in azienda in quanto:
■ collabora con il Servizio Prevenzione Protezione e i Medici Competenti alla individuazione delle strategie preventive relative agli ambienti di lavoro;
■ collabora relativamente alla gestione dell’emergenza (antincendio, massiccio afflusso, etc.);
■ collabora alla identificazione dei possibili rischi ed alla individuazione dei soggetti esposti con il Servizio Prevenzione Protezione (sicurezza nei posti del lavoro - inquinamento e microclima);
■ vigila sull’ammissione e sull’attività di personale volontario, specializzandi, frequentatori ed in formazione nelle Unità Operative ed informa i Medici Competenti in merito ai compiti loro assegnati allo scopo di programmare l’eventuale Sorveglianza Sanitaria;
■ collabora per l’applicazione della normativa speciale inerente le donne in gestazione e puerperio;
■ collabora per la gestione delle denunce di infortunio e di malattia professionale;
■ collabora alla predisposizione del Piano annuale della formazione del personale;
■ coordina la gestione del personale esposto a radiazioni ionizzanti;
■ ha la responsabilità della funzione per la sicurezza del paziente.

SERVIZIO TECNICO
È incaricato di:
■ attuare gli interventi strutturali ed impiantistici programmati, provvedendo affinché i locali di lavoro, gli impianti e le attrezzature siano adeguati alle norme di igiene e sicurezza del lavoro, alle linee guida per l’edilizia sanitaria ed ospedaliera, alle norme tecniche specifiche;
■ sovrintendere alla manutenzione degli immobili e degli impianti;
■ gestire gli adempimenti relativi ai lavori di costruzione in appalto di propria competenza, curando l’applicazione dell’art 26 del D. Lgs. 81/08 e in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008 stesso;
■ applicare, in collegamento con il servizio prevenzione e protezione e le Direzioni mediche, ove presenti , le misure tecniche di prevenzione incendi;
■ collaborare, fornendo gli elementi tecnici per la valutazione dei rischi, con il SPP e/o con gli altri servizi competenti all’individuazione ed alla valutazione dei fattori di rischio correlati all’esercizio delle strutture e degli impianti e all’individuazione delle relative misure di prevenzione e di protezione, definendo inoltre fattibilità e stima dei costi e dei tempi di esecuzione degli interventi (lavori) da eseguire per eliminare o ridurre i rischi, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n° 81/2008;
■ procurare e custodire la certificazione di competenza prevista dalla legge relativa alla sicurezza di impianti e strutture e provvedere alla tenuta di tale documentazione; ove l’adeguatezza delle strutture e degli impianti sia attestata da documentazione specifica (certificato di conformità di impianti elettrici, di condizionamento, ascensori, CPI, abitabilità, ecc.), tale documentazione costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi, secondo il D. Lgs. n° 81/2008.

SERVIZIO TECNICO - ATTIVITA’ DI INGEGNERIA CLINICA
Tale sezione è incaricata di:
■ provvedere, per gli impianti e le attrezzature sanitarie di sua competenza e in collaborazione con il SPP, all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008;
■ assicurare che le attrezzature sanitarie di sua competenza siano adeguate ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008, sia al momento della fornitura e installazione, sia nel tempo, a seguito di interventi necessari di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
■ provvedere ai collaudi di accettazione delle attrezzature sanitarie, prima dell’entrata in esercizio delle stesse nelle varie Unità Operative, accertando che siano corredati delle certificazioni e marcature obbligatorie, nonché dei manuali d’uso e manutenzione;
■ verificare che le attrezzature siano utilizzate per le destinazioni d’uso indicate dai produttori e che siano collegate agli impianti di alimentazione secondo le prescrizioni normative vigenti;
■ procurare e/o predisporre tutta la documentazione prevista per legge, relativa alla sicurezza delle attrezzature, e provvedere alla tenuta di detta certificazione nel fascicolo tecnico di ogni singola attrezzatura;
■ mettere a disposizione dei lavoratori, e tenere aggiornati, i manuali d’uso e i libretti di manutenzione delle attrezzature (libro macchina).

SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO
È incaricato di:
■ applicare la procedura in ordine all’acquisto di macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale e collettivi, conformi ai requisiti di sicurezza, secondo le indicazioni degli uffici competenti;
■ prevedere l’obbligo, nei capitolati d’oneri, che le ditte appaltatrici adempiano a quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e, in seguito all’aggiudicazione, gestisce gli adempimenti relativi ai servizi in appalto di propria competenza, curando l’applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08., in collaborazione con l’SPP;
■ prevedere l’obbligo, nei capitolati d’oneri, che le ditte aggiudicatarie provvedano a trasmettere agli utilizzatori le schede di sicurezza dei prodotti chimici e acquisisce direttamente una copia delle schede di sicurezza dei prodotti chimici dallo stesso acquistati;
■ prevedere l’obbligo, nei capitolati d’oneri, che le ditte concorrenti, nel formulare la propria offerta, tengano conto degli aspetti legati alla sicurezza ed alla salute degli operatori (destinatari dei beni e/o servizi), secondo quanto previsto dall’art 26 del D. Lgs. 81/08, valutando l’offerta ricevuta e verificandone la rispondenza alla normativa in materia di sicurezza, in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione e con le altre strutture aziendali coinvolte;
■ prevedere l’obbligo, nei capitolati d’oneri, che le ditte aggiudicatarie provvedano affinché i beni e le attrezzature acquistate siano corredati delle certificazioni e marcature obbligatorie, nonché dei manuali d’uso e manutenzione e si accerta della presenza delle certificazioni e della consegna dei manuali d’uso e manutenzione;
■ prevedere, se necessario, nei contratti di acquisto di beni, la richiesta alle ditte fornitrici di moduli formativi per gli operatori sul corretto utilizzo dei beni forniti.

SERVIZIO INFERMIERISTICO E DELLE PROFESSIONI SANITARIE
È parte integrante del Sistema di Gestione della Sicurezza del lavoro in quanto:
■ fornisce al Medico Competente e al SPP i nominativi del personale trasferito e in assunzione allo scopo di accertarne l’idoneità sanitaria ai nuovi compiti;
■ tiene in considerazione il giudizio di idoneità espresso dai Medici Competenti, nella collocazione lavorativa del personale sanitario:
■ collabora per l’applicazione della normativa speciale inerente le donne in gestazione e puerperio;
■ collabora all’organizzazione di specifiche iniziative formative a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nell’ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza.

SERVIZIO PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
È parte integrante del Sistema di Gestione della Sicurezza del lavoro in quanto:
■ fornisce al Medico Competente, al Medico Autorizzato e al SPP i nominativi del personale di nuova acquisizione e la loro collocazione per i provvedimenti che ne conseguono;
■ fornisce i nominativi dei lavoratori assunti con normativa speciale, con l’indicazione della loro collocazione;
■ collabora per l’applicazione della normativa speciale inerente le donne in gestazione e puerperio;
■ collabora per la gestione delle denunce di infortunio e di malattia professionale.

SEZIONE FORMAZIONE AZIENDALE
È parte integrante del Sistema di Gestione della Sicurezza del Lavoro in quanto:
■ assicura la rispondenza degli interventi formativi aziendali al programma di gestione per la sicurezza aziendale;
■ collabora all’organizzazione di specifiche iniziative formative a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nell’ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza;
■ raccoglie i fabbisogni formativi in tema di sicurezza provenienti dai Servizi e dalle Unità Operative.

SEZIONE QUALITA’ ED ACCREDITAMENTO
È parte integrante del Sistema di Gestione della Sicurezza del Lavoro in quanto:
■ verifica l’attuazione della Legge Regionale n° 22/2002 “Autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento Istituzionale” per le Strutture dell’Azienda ULSS 21;
■ verifica la predisposizione e l’applicazione delle procedure aziendali.

6. GESTIONE DELLA PREVENZIONE
Si rimanda alle Procedure del Sistema di Gestione della Sicurezza del Lavoro (SGSL) per quanto riguarda la gestione dei processi aziendali relativi a:
- Struttura e organizzazione del Sistema
- Flussi comunicativi, formativi e relazionali
- Gestione della documentazione
- Controlli e verifiche del sistema
- Riesame e miglioramento del sistema
- Sorveglianza sanitaria e inserimento del personale in mansioni a rischio
- Gestione infortuni, non conformità, incidenti e comportamenti pericolosi
- Valutazione dei Rischi
- Gestione DPI
- Gestione sostanze chimiche
- Manutenzione delle attrezzature e dei veicoli
- Gestione appalti
- Gestione Emergenze.

7. DISPOSIZIONI FINALI
OSSERVANZA DELLE NORMATIVE E DELLE DISPOSIZIONI

Fermo restando quanto disposto in precedenza, i Dirigenti, i Preposti ed i lavoratori sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dall’Azienda e, in particolare, dal Datore di lavoro, con apposite disposizioni o procedure di prevenzione per l'adempimento di quanto previsto nell'art. 18 del D. Lgs. n° 81/2008.

STESURA PROCEDURE APPLICATIVE E MANUALE DELLA PREVENZIONE
Le procedure vengono elaborate in conformità ai criteri e ai requisiti stabiliti nell’ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza del Lavoro (SGSL) aziendale.

MODIFICHE E REVISIONI AL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento può essere revisionato ed integrato su mandato della Direzione strategica

ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte del Direttore Generale. Le procedure ed eventuali documenti di modifica o integrazione, elaborati in applicazione del presente Regolamento. saranno approvati dal Direttore Generale.

 

ALLEGATO: ASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DEL LAVORO (SGSL) AZIENDALE