IRCA

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Ancona)

REGOLAMENTO DELLA SICUREZZA
 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - OGGETTO - SCOPI E OBIETTIVI - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, in relazione alle problematiche relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori nei presidi dell’INRCA - in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i., descrive l’organizzazione aziendale per la prevenzione ed ha la funzione di individuare i soggetti coinvolti e le rispettive responsabilità.
È finalizzato al conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità, pur nel rispetto dei livelli di autonomia di ciascun soggetto o servizio coinvolto nell’espletamento dei compiti, e a regolamentare le attività di programmazione, attuazione, verifica e controllo degli adempimenti connessi alla prevenzione.
Il Regolamento della Sicurezza si applica in tutte le sedi, interne ed esterne, in cui opera personale INRCA.

ART. 2 - DEFINIZIONI
Nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze sono soggetti responsabili dell’attuazione e del miglioramento dei livelli di sicurezza e salute in Istituto le seguenti figure:
 Datore di Lavoro
Secondo l’art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il Datore di Lavoro (DdL) è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
In base a questa definizione nell’Istituto il Datore di Lavoro si identifica con il Direttore Generale.
Il DdL, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., attribuisce le funzioni delegabili a Dirigenti Responsabili di Sede (DRS) descritte al successivo art. 5.
 Dirigenti
Si definiscono Dirigenti, ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., “persone che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attuano le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.
 Preposti
Ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. il Preposto è “persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
 Lavoratori
Persone che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Persona eletta o designata dalle OO.SS. per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
 Organizzazione aziendale per la sicurezza:
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (SPPA) – Medico Competente/Autorizzato (MC/MA) di Presidio - altre figure (Esperto qualificato, Esperto RMN, addetti all’emergenza)
 Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (SPPA):
struttura funzionale costituita dall'insieme delle persone (Responsabili del SPP dei vari presidi, Addetti al SPP), dei sistemi e dei mezzi interni all’Azienda finalizzati specificamente allo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs 81/08 (valutazione dei rischi, individuazione delle misure di prevenzione e protezione, organizzazione della formazione e informazione, consulenza alle Strutture aziendali nel settore della prevenzione); il SPP è in staff alla Direzione Generale.
 Medico Competente (MC): medico avente i requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08, appositamente designato dal Direttore Generale al controllo della salute dei lavoratori dell’azienda.
 Medico Autorizzato (MA): medico con specifici requisiti per la radioprotezione dei lavoratori previsti dal D.Lgs 230/95, ove necessario (presenza di lavoratori esposti in cat. A).
 Esperto Qualificato: fisico sanitario in possesso dei requisiti di legge cui competono gli adempimenti previsti dalle norme di radioprotezione (artt. 77 e segg. D.Lgs 230/95 e s.m.i.).
 Esperto Responsabile Sicurezza RMN (DM 02/08/1991, DPR 542/94): professionista formalmente nominato dal Datore di Lavoro in possesso dei requisiti di legge (Laurea, Curriculum “adeguato”, accettazione formale dell’incarico), responsabile della sicurezza degli impianti per RMN (congiuntamente al Medico Responsabile della RMN).
 Addetti all’emergenza (art. 47 e segg. D.Lgs 81/08 e s.m.i.): dipendenti incaricati dal Datore di Lavoro dell’attuazione degli interventi di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro individuati dalla valutazione dei rischi e sulla base del piano di emergenza, ove previsto; dipendenti incaricati dal DdL dell’attuazione degli interventi di primo soccorso nei luoghi di lavoro.

ART. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le strutture complesse e semplici aziendali, così come definite nelle vigenti norme aziendali, sono tenute ad osservare il presente Regolamento e le procedure da esso derivanti.
2. Eventuali disposizioni interne alle singole Sedi in materia di sicurezza e salute sul lavoro devono essere emanate in sintonia con quanto disposto nel presente Regolamento.
3. Le disposizioni del presente Regolamento hanno carattere vincolante.
4. I componenti del Sistema di prevenzione aziendale sono tenuti al segreto professionale relativamente ai dati sensibili e alle informazioni di carattere riservato relative all’azienda, fatte salve quelle informazioni che devono essere divulgate per conseguire gli obiettivi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. A tale scopo si richiamano i regolamenti attualmente vigenti anche in tema di privacy.
5. Per coloro che non si attengono alle norme del presente Regolamento e alle relative procedure applicative, la Direzione Generale si riserva di adottare i provvedimenti anche di natura disciplinari previsti dalle norme aziendali vigenti.
6. Per i soggetti che per contratto, volontariato, studio o tirocinio frequentano o svolgono attività all’interno dell’azienda o in nome o per conto della stessa in strutture gestite da terzi non vi potranno essere sanzioni disciplinari ma solo sanzioni stabilite dall’azienda all’interno dell’accordo di lavoro stipulato con il soggetto in questione.
7. I dirigenti, i preposti e i lavoratori, così come le figure che costituiscono l’organizzazione aziendale per la prevenzione, devono ricevere specifica formazione ex art. 37 comma 2 D.Lgs 81/08 prevista in sede di Accordo Stato – Regioni.

CAPO II - COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI
ART. 4 - DIRETTORE GENERALE

È responsabile della funzionalità dell’organizzazione aziendale ed in particolare dell’applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. A tal fine organizza le attività conseguenti ed esercita le attività di competenza del DdL riportate nell’art. 18 del D.Lgs 81/08 e s.m.i..
Il DdL può delegare e delega ai Dirigenti (DRS come meglio definiti in seguito), secondo le attribuzioni e le competenze ad essi conferite, le seguenti attività:
1. Tutte le misure di tutela e gli obblighi previsti dagli artt. 15 e 18 dal Decreto Legislativo 81/2008 ss.mm.ii, nonché ogni altro obbligo gravante in capo al Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. richiamato, delle vigenti norme di legge, regolamentari e contrattuali in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ivi compresi gli obblighi di cui all’art. 2087 c.c., non riservati in via esclusiva al Direttore Generale a norma dell’art. 17 del D.Lgs 81/08, sono delegati ai DRS mediante adozione di apposita formale determinazione del Direttore Generale, secondo i criteri di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e comma 2, del ripetuto D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii.
2. Della delega è data tempestiva pubblicità mediante comunicazione a tutte le strutture dell’Istituto e affissione del relativo atto all’albo pretorio informatico aziendale nonché sul sito intranet dell’INRCA.
Funzioni non delegabili del DdL (art. 17 del D.Lgs. 81/08)
 la designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
 la valutazione dei rischi lavorativi con l’elaborazione del relativo documento, per le quali si avvale del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente (MC), previa consultazione degli RR.LL.SS.;
Funzioni riservate esclusivamente al Direttore Generale
 l’individuazione e assegnazione delle risorse umane (competenze e professionalità) e strumentali per il funzionamento del S.P.P. Aziendale;
 Nomina del Medico Competente (e MA) di cui all'art.18 del D.Lgs. 81/08;
 Nomina di altri soggetti: Esperto Qualificato, Esperti Responsabili di sede, Esperti esterni.
La delega è attribuita ai DRS nei limiti e condizioni previsti dall’art. 16 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al DdL in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Il DRS può a sua volta, previa intesa con il DdL, delegare , ai sensi del comma 3 – bis, art. 16, D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii., specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui sopra che non intenda riservarsi, mantenendo l’obbligo di vigilanza.
Dell’attuazione della sub delega deve essere informato il SPP. Il soggetto al quale sia stata conferita la sub delega non può, a sua volta, delegare le funzioni attribuitegli.

ART. 5 - DIRIGENTI
Nell’organizzazione aziendale dell’Istituto vengono individuati le seguenti tre tipologie di Dirigenti.
1. Dirigenti Responsabili di Strutture Aziendali (DRS): Direttore Medico per i Presidi Ospedalieri di Ricerca (POR) e Referenti delegati per l’Amministrazione Centrale e per il Polo Scientifico Tecnologico (PST) “N. Masera”.
Ai DRS, delegati dal DdL, competono gli obblighi di cui all’art. 18 del D.Lgs. 81/08; si richiamano in generale
 la responsabilità in ordine all’adozione delle misure generali di tutela nell’ambito della sede sotto la propria responsabilità;
 le funzioni di organizzazione e coordinamento di adempimenti relativi alle misure di prevenzione da adottare, non sostituendosi ai compiti dei Dirigenti di Unità Operativa o di Servizi afferenti alla struttura da loro diretta;
essi provvedono a:
 recepire il presente Regolamento, curandone l’integrazione con quelle disposizioni specifiche che risultano necessarie in base alla peculiarità della sede di pertinenza ; verificarne l’applicazione da parte del personale;
 proporre al Direttore Generale il nominativo del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione di sede;
 individuare e attribuire le funzioni di Dirigente di UO ai fini prevenzionali.
Ai DRS viene riconosciuta ogni più ampia autonomia per l’adempimento dei compiti attinenti a funzioni di gestione come tali del tutto indipendenti da fattori economici, in particolare per quanto attiene:
a) la valutazione, l’informazione, la formazione, l’organizzazione (disposizioni, procedure, divieti), la verifica nonché il controllo delle attività al fine di assicurare un’idonea prevenzione e protezione sul lavoro;
b) la predisposizione della valutazione dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione in relazione a mutate esigenze organizzative o produttive ed al grado di evoluzione delle tecniche di prevenzione e protezione; l’aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi;
c) la designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di gestione dell'emergenza (prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione, primo soccorso);
d) la preventiva valutazione delle competenze e dell’idoneità psicofisica (giudizio relativo alla mansione specifica espresso dal MC) nell’affidare i compiti ai lavoratori;
e) la fornitura ai lavoratori di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), da individuare in accordo il SPP e il MC e in relazione a quanto previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi;
f) la verifica dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
g) la messa a disposizione del SPP e del MC di informazioni e dati in merito all’organizzazione del lavoro, alla programmazione di interventi di natura gestionale ed organizzativa che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per l’aggiornamento delle misure di prevenzione, ai provvedimenti circa gli interventi effettuati dagli organi di vigilanza;
h) la trasmissione al MC dell’elenco, aggiornato, dei lavoratori che devono essere sottoposti a visita e che egli convoca i lavoratori in relazione alle scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria; la vigilanza affinché i lavoratori siano sottoposti a visita;
i) la verifica dell'osservanza da parte del MC degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 nonché, nel caso in cui venga espresso un giudizio di inidoneità temporale, parziale/totale del lavoratore, la presa d’atto e la ricollocazione lavorativa dello stesso in mansioni compatibili con lo stato di salute in accordo con il MC;
j) assicurare la possibilità per i lavoratori di verificare, mediante i RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro;
k) l’adozione di provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
l) l’adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori e di terzi, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato.
Ai DRS viene altresì riconosciuta adeguata disponibilità economico finanziaria per la realizzazione di interventi e per l’acquisizione di beni e servizi connessi con la prevenzione e la protezione dai rischi lavorativi, e autonomia gestionale per far fronte a situazioni di urgenza e di imprevedibilità.
Ai fini dell’esercizio da parte del DRS della delega di cui all’art. 4 del presente Regolamento si applicano i criteri di seguito riportati:
a) quanto alle misure generali di tutela ed agli obblighi di cui agli artt. 15 e 18 del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii, nonché di ogni altro obbligo gravante in capo al Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs richiamato, delle vigenti norme di legge, regolamentari e contrattuali in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ivi compresi gli obblighi di cui all’art. 2087 c.c., escluse le fattispecie di cui alle successiva lettera b, gli stessi debbono essere assicurati ed adempiuti dal DRS con risorse da reperirsi per via ordinaria trattandosi di misure necessarie al normale dispiegarsi dell’attività istituzionale cui lo stesso sovrintende o, all’occorrenza, mediante il ricorso allo specifico budget per la sicurezza assegnatogli;
b) quanto agli interventi relativi alla parte strutturale, impiantistica, alla dotazione di attrezzature nonché alle manutenzioni straordinarie, la cui esecuzione richieda la disponibilità di risorse finanziarie specifiche da parte del delegato, l’individuazione delle misure da adottare, delle risorse necessarie e dei tempi di attuazione, deve essere contenuta all’interno del Piano Annuale della Prevenzione di cui al successivo art. 12.
Per l’espletamento dei suddetti obblighi, ogni DRS si avvale della collaborazione delle altre componenti del sistema di prevenzione aziendale e, con specifico riferimento alla Sede di propria competenza, ai seguenti organismi e figure aziendali, ove presenti:
• SPP;
• Dirigenti di UO ai fini prevenzionali;
• Gruppi di lavoro dei Dirigenti di UO ai fini prevenzionali;
• Preposti;
• Medico Competente (MC), Medico Autorizzato (MA);
• Responsabile della Fisica Sanitaria ed Esperto Qualificato; Esperto RMN.
Nel contratto di lavoro da stipulare con i soggetti sopra individuati, ovvero se all’atto di conferimento della delega il rapporto di lavoro fosse già instaurato, dovrà essere prevista apposita clausola di accettazione della delega da parte del DRS, ovvero predisposto idoneo atto aggiuntivo.

2. Dirigenti delegati ai fini prevenzionali: dirigenti di unità operativa complessa o semplice che hanno responsabilità diretta sul personale assegnatogli
I DRS possono affidare specifiche funzioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro a dirigenti della struttura di pertinenza (anche se titolari di struttura semplice) se dotati di autonomia decisionale/patrimoniale, così come specificato e dettagliato nell'atto aziendale. La sub delega non esime il DRS da obblighi di vigilanza ed è attribuita nei limiti e condizioni previsti dall’art. 16 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Le funzioni attribuite con sub delega non sono delegabili.
Il Dirigente di UO ai fini prevenzionali, tenendo conto della necessità di presidiare più da vicino possibile i luoghi di lavoro e le attività produttive, può individuare e designare uno o più Preposti (come definiti all’art. 2), con eventuale indicazione di un unico “referente” tra essi, i cui nominativi devono essere comunicati al DRS. L’individuazione dei preposti non esime il dirigente dai compiti e dalle responsabilità previste dalla normativa vigente in materia.
Il Dirigente di UO ai fini prevenzionali è corresponsabile con il DRS della corretta e puntuale attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte nell’ambito della propria unità operativa.
In particolare, in relazione alla propria unità operativa/produttiva, ha l’obbligo di
 collaborare con il SPP e il MC alla predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi e all’individuazione delle misure idonee ad eliminare e/o ridurre i rischi stessi;
 collaborare col DdL o DRS nell’organizzazione degli interventi finalizzati alla prevenzione e protezione, evidenziando e segnalando, qualora non possa provvedervi direttamente, eventuali manchevolezze o necessità di adeguamento dell’ambiente di lavoro;
 evitare di porre in essere attività che possano comportare rischi, prima che sia effettuata una valutazione e attuate tutte le misure di prevenzione e protezione indicate dal SPP di sede;
 assicurarsi che sia impartita ai lavoratori, in particolare se neoassunti o in caso di cambio mansione, preventiva e idonea formazione sui rischi specifici per la salute e sicurezza, sulle relative misure di prevenzione da adottare nonché adeguato addestramento alle mansioni cui verranno adibiti; documentare nel rispetto delle procedure aziendali l’avvenuta formazione e gli aggiornamenti periodici;
 proporre i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
 disporre e vigilare affinché siano osservate e fatte osservare dai propri Preposti le misure di prevenzione e protezione previste; prestare particolare attenzione in caso di presenza di lavoratori “atipici” o soggetti equiparati (tirocinanti, frequentatori); segnalare al DRS e/o al RSPP l’eventuale inosservanza degli obblighi e la mancata adozione;
 attuare misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nella struttura di propria competenza atte a ridurre i rischi di natura psicosociale (art. 28 comma 1 D.Lgs. 81/08), e a vigilare che non siano messi in atto comportamenti atti a favorire casi di mobbing;
 garantire l’applicazione del presente Regolamento e delle relative Procedure applicative da parte del personale operante nelle strutture di competenza.
È tenuto ad attivarsi e coordinarsi con le altre componenti del sistema di prevenzione aziendale per l’adeguamento e la tenuta a norma delle attrezzature, degli impianti e dei macchinari, in ordine alla utilizzazione ed al funzionamento di:
a) attrezzature, strumenti e arredi tecnici di laboratori;
b) mezzi antincendio portatili;
c) dispositivi di protezione individuali;
d) sostanze impiegate nei laboratori;
e) sostanze radioattive;
f) agenti chimici, fisici o biologici;
g) impianti tecnologici di loro pertinenza;

3. Dirigenti incaricati di fornire servizi importanti per la salute e sicurezza dei lavoratori
I Responsabili dei Servizi e/o U.O. sotto elencate, oltre ad avere responsabilità diretta del personale ad essi subordinato, rivestono funzioni peculiari in materia di sicurezza nell’ambito delle quali danno attuazione, ciascuno per le proprie attribuzioni, alle decisioni del Direttore Generale.
• U.O.S.D. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE,
titolare della programmazione del Piano Formativo Aziendale (PFA) nel quale sono inseriti corsi in materia di sicurezza e salute da organizzare in coordinamento con il SPP e i Dirigenti Responsabili; tiene l’aggiornamento del libretto formativo del cittadino/fascicolo personale del lavoratore.
• U.O.C. ATTIVITÀ TECNICHE/NUOVE OPERE/PATRIMONIO,
tra gli altri compiti di pertinenza svolge le seguenti attività: detiene e cura l’aggiornamento della documentazione tecnico amministrativa inerente la sicurezza delle strutture e degli impianti, dei quali assicura la rispondenza alle norme vigenti nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria; predispone in accordo con il SPP e il DdL/DRS i programmi per l’adeguamento delle strutture alle vigenti norme di sicurezza e di igiene evidenziando eventuali priorità; assicura, già in fase di progettazione, il rispetto dei requisiti di sicurezza degli ambienti di lavoro (di nuova realizzazione o a seguito di ristrutturazione); assicura gli adempimenti previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e collabora con i DRS, le direzioni amministrative e il SPP a garantire gli adempimenti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08; garantisce, acquisendone la documentazione dai soggetti che ne abbiano l’obbligo giuridico, la sicurezza degli per immobili utilizzati dall’Istituto a qualunque titolo.
• U.O.C. ACQUISIZIONE BENI SERVIZI LOGISTICA (e UFFICI ACQUISTI c/o le DAPO),
svolge, tra l’altro, le seguenti attività: è responsabile della redazione dei capitolati d’oneri per le procedure di acquisto di macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale e collettivi, per i quali richiede la conformità ai requisiti di sicurezza, secondo le indicazioni degli uffici/soggetti competenti; prevede l’obbligo, nei capitolati d’oneri, che le ditte appaltatrici adempiano a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i e, in seguito all’aggiudicazione, gestisce gli adempimenti relativi ai servizi in appalto di propria competenza, curando l’applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2 008 e s.m.i., in collaborazione con l’S.P.P.; provvede affinché i beni acquistati siano corredati delle certificazioni e marcature obbligatorie, nonché dei manuali d’uso e manutenzione; prevede, se necessario, nei contratti di acquisto di beni, la richiesta alle ditte fornitrici di moduli formativi per gli operatori sul corretto utilizzo dei beni forniti.
• U.O.C. AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE
svolge, tra l’altro, le seguenti attività: comunica al MC (e al MA), al SPP e all’Esperto Qualificato le informazioni relative a tutto il personale (assunzioni, pensionamenti, trasferimenti, tirocinanti, volontari, ecc.), per i provvedimenti che ne conseguono; collabora per l’applicazione della normativa speciale inerente le donne in gestazione e puerperio; collabora con il MC ed il RSPP per la raccolta di informazioni richieste dall’INAIL in merito alle malattie professionali, all’equo-indennizzo, al riconoscimento dell’invalidità e di cause di servizio.
• SERVIZIO FARMACIA
tra l’altro, acquisisce le schede di sicurezza dei prodotti chimici acquistati e ne assicura la puntuale distribuzione agli utilizzatori finali e al SPP.

ART. 6 - PREPOSTI
Nell’ambito delle strutture sanitarie, i Preposti sono coloro che sorvegliano l’applicazione delle attività cui è addetto un determinato gruppo di lavoratori, siano essi della “Dirigenza” o del “Comparto”, secondo le definizioni contrattuali. Nei reparti di degenza come Preposto è solitamente indicato il dipendente con ruolo di Caposala o Coordinatore.
In generale, il Preposto sovrintende ad un settore, reparto, servizio, etc. con funzioni di immediata supervisione del lavoro e di diretto controllo sulle modalità esecutive della prestazione coordinando uno o più lavoratori.
I Preposti, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 sovrintendere e vigilare, informando il Dirigente in caso di persistente inosservanza,
- sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,
- sulla corretta esecuzione delle attività secondo le modalità previste nelle procedure specifiche esistenti e, in caso di assenza di queste, con diligenza e attenzione,
- sul rispetto delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
 segnalare tempestivamente al DdL/DRS o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; segnalare e/o far segnalare i “quasi incidenti”;
 segnalare, secondo le modalità previste, tutti i guasti, le rotture, i malfunzionamenti nonché le esigenze di manutenzione e controllo, che riguardano impianti, apparecchiature e strutture del proprio settore di competenza;
 attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi imprevisti che si possono verificare, dandone immediata ed esauriente informazione al Dirigente e al SPP;
 fornire indicazioni, suggerimenti e proposte in merito ai sistemi e alle misure di sicurezza nonché ai dispositivi di protezione individuale (DPI) adottati o adottabili; tale funzione propositiva va svolta rivolgendosi al proprio Dirigente di riferimento e al SPP;
 verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; collaborare alla predisposizione della formazione specifica alla mansione e dell’addestramento dei lavoratori;
 collaborare con gli altri soggetti del Sistema di prevenzione aziendale per tutto quanto concerne la prevenzione e protezione nel proprio settore di competenza;
 frequentare appositi corsi di formazione.

ART. 7 - LAVORATORI
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dall’Istituto.
In particolare i lavoratori, secondo quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:
 devono essere adeguatamente protetti, informati e formati in ragione dei compiti svolti e sugli eventuali fattori di rischio connessi nonché sulle misure di prevenzione e protezione adottate dall’Azienda;
 garantiscono la loro partecipazione ai corsi di formazione e addestramento;
 osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 segnalano immediatamente al Dirigente o al Preposto nonché al SPP, al MC ed eventualmente ai propri rappresentanti (RLS), le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui sopra, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
 non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
 comunicano senza ritardo al proprio dirigente o al preposto qualsiasi modifica del proprio stato di salute che possa influire sulla idoneità alla mansione specifica (in particolare l’inizio della gestazione) per dar modo agli stessi di adottare, d’intesa con il Medico Competente, le misure necessarie di prevenzione e protezione dai rischi. La comunicazione può essere fatta direttamente al Medico Competente.
 forniscono indicazioni, suggerimenti e proposizioni in merito ai sistemi e alle misure di sicurezza nonché ai Dispositivi di Protezione Individuale adottati o adottabili; tale funzione propositiva va svolta rivolgendosi al Preposto e/o al SPP.

ART. 8 - RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
Il RLS, nell’ambito delle attribuzioni conferitegli dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:
 accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 è consultato in ordine alla:
- valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- designazione del RSPP, degli addetti al SPP e all’emergenza, del MC;
- organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08;
 accede alle informazioni e alla documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dalla norma;
 promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
 avverte il responsabile dell’Istituto dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il RLS nell'esercizio delle sue funzioni e delle iniziative assunte, si ispira al principio della collegialità, della cooperazione e della collaborazione con le altre componenti aziendali.

ART. 9 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA SICUREZZA
1. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE (SPPA)

Articolato per Presidi, tra loro coordinati ma distinti, per ognuno dei quali è designato un Responsabile e sono indicati gli Addetti, nominati dal Direttore Generale su indicazione del DRS di pertinenza nel rispetto dei requisiti previsti all’art. 32 del D.Lgs. 81/08.
Ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 81/08 sarà formato da operatori in possesso delle capacità professionali necessarie e in numero adeguato alle esigenze e disporrà dei mezzi e del tempo necessario per lo svolgimento dei compiti assegnati.
In ottemperanza a quanto precisato dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 33), è tenuto a garantire il necessario contributo di consulenza e supporto tecnico ai Dirigenti Responsabili per ottimizzare l’organizzazione del lavoro in sicurezza.
In particolare svolge le seguenti attività:
• individuazione dei fattori di rischio e la loro valutazione;
• individuazione delle misure ed elaborazione delle procedure di sicurezza;
• realizzazione, in collaborazione con gli altri componenti del sistema di prevenzione aziendale, delle azioni e dei programmi di informazione e di formazione;
• consultazione con i rappresentanti dei lavoratori nei casi previsti;
e inoltre
• supporto ai DRS in campo normativo, tecnico, organizzativo per l’applicazione in Istituto delle misure di protezione della salute e per la sicurezza;
• Coordinamento e partecipazione ai Gruppi di Lavoro Aziendali per la Sicurezza;
• Coordinamento nell’elaborazione e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17 c.1 lett.a D.Lgs. 81/08);
• elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI – art. 26 D.Lgs. 81/08);
• Consulenza e pareri per la sicurezza:
o in campo tecnico e normativo per la tutela della salute e della sicurezza;
o nella scelta ed modalità d’utilizzo di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione collettiva e individuale, sostanze pericolose;
o sulla conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di sicurezza e a quanto previsto dalle normative nazionali e regionali di riferimento.

2. MEDICO COMPETENTE/AUTORIZZATO (MC/MA) DI PRESIDIO
I compiti del Medico Competente sono quelli stabiliti dall’art. 25 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Il M.C. è nominato dal Direttore Generale su proposta del DRS di pertinenza.
Il Medico Autorizzato, ove presente, si occupa della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, secondo quanto previsto dalla specifica normativa in materia (D.Lgs 230/95 e s.m.i.).
In particolare il Medico competente svolge le seguenti attività:
• collabora con il DdL/DRS e con il SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza;
• programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
• cura ogni adempimento relativo alle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori;
• comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche per la sicurezza (art. 35 D.Lgs. 81/08), al DdL/DRS, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
• visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno.

3. ALTRE FIGURE (ESPERTO QUALIFICATO, ESPERTO RMN, ADDETTI ALL’EMERGENZA)
Si rimanda alle normative specifiche per tali figure, come citate al precedente art. 2.

CAPO III - IL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE
ART. 10 - COORDINAMENTO DELLA PREVENZIONE (CP) – GRUPPI DI LAVORO

1. Fatte salve le competenze dei soggetti soprarichiamati, stante la particolare complessità organizzativa dell’INRCA e la diffusione dei Presidi in diverse regioni italiane, si rende necessario predisporre un Coordinamento della Prevenzione, per garantire omogeneità di indirizzo nell’ambito della sicurezza.
2. Il sistema di prevenzione è costituito quindi dall’insieme dei soggetti e Unità Operative le cui attribuzioni e competenze sono totalmente o parzialmente connesse con la prevenzione e la sicurezza sul lavoro. Le componenti principali dell’organizzazione della Prevenzione sono: i Dirigenti Responsabili di Sede, il SPP, gli RLS, i Medici Competenti, i Dirigenti di UO ai fini prevenzionali, i preposti, gli addetti alle Emergenze e al pronto soccorso, il Responsabile della Fisica Sanitaria.
3. Il coordinamento, il collegamento e il controllo del Sistema di prevenzione spetta ai DRS mentre la gestione di tali attività è effettuata da ogni Dirigente per la prevenzione che può avvalersi dell’ausilio di un Gruppo di Lavoro.
4. Il Gruppo di Lavoro per la prevenzione è composto, oltre che dal Dirigente della struttura, dal RSPP, dal MC, dall’Esperto Qualificato, dal Referente dell’UO Attività Tecniche-Nuove Opere-Patrimonio.
Ogni Gruppo di lavoro si riunisce con cadenza annuale, salvo diversa determinazione, per fare il punto con il Dirigente di UO ai fini prevenzionali sulle problematiche inerenti la prevenzione nella struttura.
Il Gruppo di lavoro svolge le funzioni di
- supporto tecnico ai DRS nell’espletamento dei propri compiti,
- supporto al DRS e al Dirigente di UO ai fini prevenzionali nella stesura delle parti del Piano annuale della Prevenzione che lo riguardano e nella realizzazione delle misure individuate nello stesso,
- coordinamento e definizione di procedure per l’utilizzo sicuro di spazi comuni a più strutture,
- vigilanza e verifica interna di procedure, norme comportamentali, etc.,
- adozione di eventuali provvedimenti di urgenza di natura cautelare o protettiva in seguito al verificarsi di situazioni di rischio impreviste o di emergenza.

ART. 11 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (CS)
1. Finalità e funzioni del Coordinamento per la Sicurezza
Il CS ha funzioni di supporto per la Direzione Generale rispetto a cui svolge funzioni consultive per la predisposizione e l’implementazione del sistema di Sicurezza Aziendale che risulti omogeneo per tutte le strutture INRCA e costituisce il raccordo funzionale tra la Direzione Generale e i DRS.
Coadiuva il Direttore Generale (Datore di Lavoro) nello svolgimento di tutte le funzioni di valenza aziendali.
Promuove la politica per la salute e la sicurezza, in maniera omogenea, per tutti i lavoratori dell’INRCA.
Rappresenta lo strumento di gestione e coordinamento degli RSPP di Sede e dei Medici Competenti di Sede, tra loro integrati, per garantire al più alto livello professionale possibile gli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme per la sicurezza negli ambienti di lavoro.
Costituisce un unico sistema a rete per la prevenzione e protezione dei lavoratori dell’INRCA necessario per organizzare e svolgere le attività previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. relativamente alla “sicurezza negli ambienti di lavoro per operatori INRCA”
In particolare il Coordinamento per la Sicurezza:
 Promuove l’integrazione tra i Responsabili dei SPP e tra i Medici Competenti di Sede nonché tra le due funzioni;
 Propone azioni per migliorare i livelli di prevenzione e di comunicazione dei fattori di rischio per la salute dei lavoratori;
 Persegue l’informazione e la formazione finalizzata alla prevenzione dei rischi per la salute dei lavoratori INRCA;
 Propone criteri e metodi omogenei a livello di Sede per l’elaborazione dei documenti di valutazione dei rischi e della conseguente programmazione delle misure di prevenzione e protezione;
 Analizza i dati statistici degli infortuni e delle malattie professionali acquisiti dalle Sedi al fine di individuare le criticità e le conseguenti azioni correttive;
 Individua le modalità e le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del piano annuale dalla prevenzione;
 Acquisisce ed esamina la programmazione di tutti i piani di intervento;
 Propone strategie comuni per l’applicazione a livello di Sede dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

2. Composizione del Coordinamento per la Sicurezza
Il Coordinamento per la Sicurezza (CS) è, composto dai Resp. SPP e dai Medici Competenti di tutte le Sedi, ed eventualmente dall’Esperto Qualificato, dal responsabile della fisica sanitaria e dal Risk Manager dell’Istituto ed è presieduto e coordinato dal Responsabile SPPA, designato dal Direttore Generale per le Amministrazione centrale di Ancona e per le strutture marchigiane.

3. Funzioni di miglioramento
Al fine di favorire il miglioramento continuo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei lavoratori INRCA possono essere istituiti gruppi di miglioramento finalizzati allo sviluppo di progettualità su tematiche trasversali quali ad esempio:
 Sviluppo di un sistema di gestione integrato della sicurezza sul lavoro (SGSL);
 Evoluzione di modelli organizzativi e gestionali;
 Sviluppo delle competenze su specifiche tematiche;
 Sviluppo di sistemi informativi
 Miglioramento della partecipazione dei lavoratori

4. Attività del Coordinamento per la Sicurezza
A) Propone alla Direzione Generale:
o gli interventi strutturali, stabilendone le priorità desunte dalla Valutazione dei Rischi, da inserire nel piano di manutenzione straordinaria, nel piano annuale e triennale dei lavori;
o le iniziative volte alla razionalizzazione ed omogeneizzazione del sistema sicurezza per migliorare l’efficacia e l’efficienza;
B) Persegue la corretta applicazione del Regolamento del sistema di prevenzione e protezione aziendale a livello di Sede;
C) Adotta attraverso riunioni congiunte tra gli RSPP,Medici Competenti delle Sedi, Risk Manager ed Esperto Qualificato strategie comuni e condivise;
D) Sviluppa metodi di lavoro che stimolino il confronto continuo degli operatori mediante creazione di gruppi di lavoro permanenti o temporanei;
E) Promuove strategie di prevenzione, in particolare di quelle con valenza a carattere nazionale;
F) Esamina i piani di formazione a valenza aziendale da espletare nelle sedi.

5. Modalità di funzionamento del Coordinamento per la Sicurezza
Il Coordinamento si riunisce comunque almeno una volta l’anno in seduta plenaria.
Possono essere istituiti in sede di coordinamento tavoli tecnici e gruppi di lavoro permanenti o temporanei, allo scopo di affrontare ed approfondire tematiche specifiche e di settore per elaborare proposte che devono essere esaminate in sede di coordinamento.
Le riunioni del Coordinamento sono convocate dal Coordinatore Responsabile con preavviso di almeno una settimana su richiesta del Direttore Generale o dei membri del coordinamento stesso per tematiche di interesse comune aziendale.
I verbali delle riunioni sono inviati per conoscenza al Direttore Generale.

ART. 12 - PIANO ANNUALE DELLA PREVENZIONE
1. Nel “Piano annuale della prevenzione” sono individuate le esigenze formative, gli investimenti, le manutenzioni e le misure di miglioramento dei livelli di sicurezza che richiedono interventi significativi dal punto di vista economico e della complessità tecnica con particolare riferimento alle attività e problematiche trasversali a tutta l’azienda.
Il piano deve essere approvato dal Direttore Generale su proposta dei DRS.
2. Il piano annuale della prevenzione è composto da tante sezioni quante sono le strutture afferenti alla sede.
Ogni sezione è composta normalmente dai seguenti capitoli come indicato in allegato A:
La predisposizione dei vari capitoli deve avvenire, laddove necessario, con il coinvolgimento degli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale e previa consultazione degli RLS.
Il coordinamento, l’integrazione e la presentazione dell’insieme delle sezioni è effettuata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Medico Competente.
I fondi previsti per l’attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza devono essere individuati e assegnati in maniera distinta e separata dal budget generale di gestione. Tali fondi possono essere utilizzati, da ogni struttura, esclusivamente per le finalità di cui al presente Regolamento.
L’iter per la predisposizione e approvazione del piano annuale della prevenzione deve attenersi, per quanto possibile, alle modalità e tempistiche definite dal Coordinamento di Sicurezza Aziendale.
Il DRS entro il 30 settembre di ciascun anno provvede ad inviare al Direttore Generale l’elenco degli interventi migliorativi di cui al comma 1, da attuare nel presidio di propria competenza al fine del loro eventuale inserimento nella programmazione aziendale (Programma triennale e l’elenco annuale dei lavori-DM 11/11/2011) o nell’elenco acquisti in economia.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento viene adottato con Determina del Direttore Generale.
 

ALLEGATO A

PIANO ANNUALE DELLA PREVENZIONE ____
POR DI ______________


Capitolo 1 - AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI e del relativo documento.
È redatto dal Dirigenti Responsabili di Sede di concerto con i Dirigenti di UO ai fini prevenzionali e previa consultazione del RSPP, del Medico Competente, dell’Esperto Qualificato, del Responsabile Fisica Sanitaria e degli RLS.

Capitolo 2 - ATTIVITÀ FORMATIVE-INFORMATIVE connesse direttamente o indirettamente alle problematiche della prevenzione e relativi tempi di attuazione previsti.
È redatto dal Responsabile del SPP, previa consultazione dei Dirigenti di UO ai fini prevenzionali e degli RLS.

Capitolo 3 - INTERVENTI STRUTTURALI, IMPIANTISTICI E MANUTENTIVI che richiedono investimenti o misure di prevenzione e sicurezza e relativi tempi di attuazione previsti.
È formulato dai Dirigenti Responsabili di Sede di concerto con il Responsabile UO Attività Tecniche – Nuove Opere – Patrimonio, previa consultazione del Responsabile del SPP.

Capitolo 4 - MODIFICHE ALL’ORGANIZZAZIONE - GESTIONE DEL LAVORO che possono comportare investimenti o misure di prevenzione e sicurezza e tempi di attuazione previsti.
È redatto da ognuno dei DRS di concerto con i Dirigenti di UO ai fini prevenzionali interessati, previa consultazione del Responsabile del SPP.

Capitolo 5 - PREVISIONI DI BUDGET; la proposta dei fondi necessari da assegnare in sede di budget alle singole strutture per:
• l’attuazione degli interventi previsti nel piano;
• “fondo cassa” per la realizzazione degli interventi di piccola entità non prevedibili;
È redatto da ognuno dei DRS di concerto con i Dirigenti di UO ai fini prevenzionali.

Capitolo 6 - ALTRI INTERVENTI
È redatto dai componenti interessati.
 

ALLEGATO B


Sezione Obblighi

OBBLIGHI DEL DIRETTORE GENERALE – DATORE DI LAVORO
(Art. 4 del presente Regolamento)
 

Obblighi

Collaborazioni

Previste

Oggetto della collaborazione

Rif.to

legislativo

1.       Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori

RSPP di sede

MC

DRS

Tenuta elenco delle valutazioni effettuate e da effettuarsi

artt. 17,18,25 DLgs 81/08

2.       Adozione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), su proposta dei Dirigenti Responsabili di sede, contenente:

a)       una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b)       l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuali conseguente alla valutazione dei rischi;

c)       il programma di attuazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. La valutazione e il documento debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

DRS

Sottoposizione al Direttore Generale INRCA del documento per la sua adozione.

artt. 17,18,28,29

DLgs 81/08

3.       Designazione dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione.

DRS

Indicano e propongono i nominativi RSPP delle Sedi di loro competenza

art. 17c.1 lett.b 

DLgs. 81/08

artt.31,32,33

Dlgs 81/08

4.       Designazione degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

DRS

Coadiuvano nella definizione delle risorse necessarie al SPPA.

Propongono i nominativi per gli ASPP della propria Sede

art. 17

DLgs. 81/08

 

artt.31,32,33

Dlgs 81/08

5.       Nomina dei Medici Competenti di Sede

Direttore Sanitario

INRCA

 

DRS

Propongono, previa valutazione della professionalità, i nominativi dei Medici Competenti

art. 18

DLgs. 81/08

 

artt. 38,39,40,41,42

DLgs. 81/08

6.       Nomina dei Medici Autorizzati di Sede*

Direttore Sanitario INRCA

 

DRS

Propongono, previa valutazione della professionalità, i nominativi dei Medici Autorizzati

art. 83 del D.Lgs. 230/95

7.       Nomina degli Esperti Responsabili (ER) e dei Medici Responsabili (MR) per la RMN di Sede*

Direttore Sanitario INRCA

 

DRS

Propongono, previa valutazione della professionalità, i nominativi degli ER e MR

DM 2.8.91

8.       Nomina dell’Esperto Qualificato*

Direttore Sanitario INRCA

 

DRS

Propongono, previa valutazione della professionalità, il nominativo dell'Esperto Qualificato

art. 77 del D.Lgs. 230/95

9.       Il Direttore Generale, qualora le professionalità necessarie per il corretto funzionamento del sistema di prevenzione e sicurezza non siano presenti all’interno dell’azienda, può far ricorso a professionalità esterne*

Consulenti esterni

Collaborano con il D.G. per la corretta e piena applicazione del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

art.31 comma 1-4

D.Lgs. 81/08

* ove ricorra

 

OBBLIGHI DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEDE (DRS)
(Art. 5, comma 1 del presente Regolamento)

Obblighi

Collaborazioni

Previste

Oggetto della collaborazione

Rif.to

legislativo

1.       Predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) da proporre al Direttore Generale, contenente:

a)         una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b)         l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuali conseguente alla valutazione dei rischi;

c)         il programma di attuazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. La valutazione e il documento sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

RSPP

 

MC

 

Dirigenti di UO ai

fini prevenzionali

Sottopongono al DRS il DVR da proporre al Direttore Generale per l’approvazione

artt. 18,28,29

DLgs 81/08

2.       Proporre al Direttore Generale il nominativo del RSPP della propria Sede

 

 

art. 17

DLgs 81/08

Art 31,32,33

DLgs 81/08

 

3.       Proporre al Direttore Generale i nominativi degli ASPP della propria Sede

RSPP di Sede

Indicazione/proposta nominativi ASPP di Sede

art. 17

DLgs 81/08

Art 31-32-33

DLgs 81/08

4.       Indicare al Direttore Generale quali sono le risorse necessarie al SPP di Sede

RSPP di Sede

Indicazione/proposta risorse necessarie per il SPP di Sede

art. 17

DLgs 81/08

Art 31,32,33

DLgs 81/08

 

5.       Proporre al Direttore Generale il nominativo del MC

RSPP di Sede

Indicazione dei rischi che rendono necessaria la presenza del MC

Art. 18

D.Lgs 81/08

Artt. 38,39,40,41,42

DLgs 81/08

6.       Proporre al Direttore Generale il nominativo del Medico Autorizzato della Sede*

RSPP di Sede

Indicazione dei rischi che rendono necessaria la presenza del MA della Sede

art. 83

DLgs. 230/95

7.       Proporre al Direttore Generale i nominativi degli Esperti Responsabili (ER) e dei Medici Responsabili (MR) per la RMN di Sede *

RSPP di Sede

Indicazione dei rischi che rendono necessaria la presenza degli ER e MR di Sede

DM 2.8.91

8.       Proporre al Direttore Generale il nominativo dell’Esperto Qualificato di Sede*

RSPP di Sede

Indicazione dei rischi che rendono necessaria la presenza dell’Esperto Qualificato di Sede

art. 77

DLgs. 230/95

9.       Designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed imminente e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza nelle propria Sede. Assicura la formazione degli addetti all’emergenza e l’effettuazione delle esercitazioni secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

RSPP di Sede

 

Dirigenti di UO ai fini prevenzionali

Collaborano nella individuazione degli addetti e nell'organizzazione dei corsi di formazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per quanto attiene le strutture di cui sono responsabili

art.18 c.1 lett. B

DLgs 81/08

 

artt. 36,37

DLgs 81/08

 

DM 10.3.98

10.    Approvazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) di Sede.

RSPP di Sede

 

Dirigenti di UO  ai

fini prevenzionali

Collaborano alla stesura ed implementazione del PEE interno

art.18 c.1

DLgs 81/08

 

artt. 43,44,45,46

DLgs 81/08

 

DM 10.3.98

11.    Permettere ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), l'applicazione delle misure di Sicurezza e di protezione della salute e consentire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale.

RSPP di Sede

 

Dirigenti di UO ai

fini prevenzionali

Permettono agli RLS di accedere alle strutture - luoghi di lavoro da loro gestiti

art.18

DLgs 81/08

 

art. 50

DLgs 81/08

 

Accordi Aziendali

 

Accordi nazionali

contrattazione collettiva

 

art. 37

DLgs 81/08

12.    Disporre la tenuta di un registro nel quale sono annotati cronologicamente  gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno

Responsabile  Sanitario o Amministrativo di Sede

 

Per l’Amministrazione Centrale ed il PST, la DAPO POR di Ancona

Compila e detiene, per conto del DRS, il registro infortuni

art. 18 c 1

D.Lgs 81/08

 

procedure aziendali

13.    Predisporre per la custodia presso l'azienda ovvero unità produttiva della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria con salvaguardia della privacy, per la consegna di copia della cartella stessa al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta, per la custodia del registro degli esposti a rischio particolare nelle modalità previste dalla vigente normativa

MC

Gestisce e detiene, per conto del DRS, la cartella sanitaria dei lavoratori e il registro degli esposti.

art. 18

D.gs 81/08

 

artt. 38,39,40,41,42

DLgs 81/08

14.   Indire almeno annualmente una riunione a cui partecipano:

ð  DRS,

ð  Dirigenti di UO ai fini prevenzionali*,

ð  RSPP,

ð  Medico Competente,

ð  Medico Autorizzato*, Esperto Qualificato*,

ð  RLS

in cui vengono valutati:

ð  il documento di valutazione dei rischi

ð  l'idoneità dei mezzi di protezione individuale

ð  programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e protezione della loro salute.

 

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali e significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che abbiano riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

RSPP di Sede

Organizza per conto del DRS la riunione e predispone relativo verbale

art. 35

DLgs 81/08

* ove ricorra