Tipologia: Accordo OPT
Data firma: 2 luglio 2015
Parti: Confcommercio-Ascom e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio, Bologna
Fonte: ebiterbo.it


Sommario:


Accordo provinciale per l'avvio delle attività dell'Organismo Paritetico Territoriale area metropolitana bolognese per la salute, la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro

Addì 2 Luglio 2015, in Bologna, tra Confcommercio Imprese per l’Italia - Ascom Area Metropolitana Bolognese […] e la Filcams Cgil di Bologna […], la Fisascat Cisl Area Metropolitana di Bolognese […] la Uiltucs di Bologna […]

Premesso che le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (di seguito Testo Unico) hanno lo scopo di attivare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a favorire un'evoluzione virtuosa delle procedure di prevenzione e protezione dei rischi nei settori del terziario, del commercio e dei servizi in genere;
Ravvisato che il Testo Unico, nel recepire le direttive comunitarie e la precedente legislazione, intende sviluppare l'informazione, il dialogo e la partecipazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti tramite strumenti adeguati e che, pertanto, ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
Preso atto che le parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal Testo Unico in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché agevolare ogni strumento di prevenzione;
- Atteso che il presente accordo applica ed integra l'Accordo Interconfederale Nazionale del 18/11/1996, il quale traeva origine dal rinvio legislativo (artt. 18, 19 e 22 del D.Lgs 626/94 e s.m.i. nonché dal Testo Unico), nelle more della sottoscrizione di un Accordo Nazionale applicativo del D.Leg. 81/2008;
Considerato che nell' Accordo nazionale sulla governance del 19/3/2014 sono stati condivisi principi e obiettivi che le parti firmatarie del presente accordo intendono realizzare;
Si è definito il seguente accordo per l'avvio dell'attività dell'organismo Paritetico Territoriale costituito con accordo 18 gennaio 2007 e la gestione del rappresentante della sicurezza, così come previsto dall'art. 51 del Testo Unico e dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 18/11/1996.

1) Organismo Paritetico Territoriale ex art. 51 D.Lgs 81/2008
Ai sensi dell'art. 51 del Testo Unico e dell'Accordo Interconfederale Nazionale del 18/11/1996 è costituito l'OPT (Organismo Paritetico Territoriale) per l'Area Metropolitana Bolognese per il settore del Terziario, Distribuzione e Servizi al quale vengono attribuiti tutti i compiti e le funzioni previste dal Testo Unico sopracitato e dagli Accordi Interconfederali
Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo:
Confcommercio della Città Metropolitana di Bologna indicherà i propri tre rappresentanti ed i relativi supplenti;
• Filcams, Fisascat e Uiltucs indicheranno i propri tre (uno per ogni organizzazione) rappresentanti ed i relativi supplenti per ogni organizzazione.
L'OPT:
• Assume le proprie decisioni all'unanimità.
• Redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni assunte.
• Le parti interessate si impegnano a mettere in atto le decisioni adottate.
• Si riunirà di norma ogni tre mesi ovvero ogniqualvolta le parti lo ritengano opportuno.
Ambito di applicazione
Il presente accordo ha validità per tutte le aziende dell'Area Metropolitana Bolognese che applicano integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Terziario Distribuzione e Servizi 2015 ivi compresa la parte obbligatoria nonché gli accordi integrativi sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo.

2) Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST) ex art. 48 D.Lgs 81/2008
Per le aziende con meno di 15 dipendenti in cui non è stato eletto e/o designato un RLSA (Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Aziendale) il rappresentante per la sicurezza verrà identificato nel rappresentante territoriale.
I rappresentanti territoriali per la sicurezza saranno designati congiuntamente dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo e formalmente comunicati all'organismo Paritetico Provinciale.
Gli aspiranti RLST devono essere in possesso di adeguate conoscenze o comprovate esperienze nel settore, benché il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale abbia diritto alla formazione prevista all'art. 48, comma 7, del D.Lgs 81/2008, nonché all'aggiornamento annuale.
L'OPT ratificherà con propria delibera la designazione del rappresentante territoriale per la sicurezza e gli assegnerà gli ambiti di competenza.
Successivamente l’OPT comunicherà (anche in modo collettivo a mezzo stampa locale o associativa) al datore di lavoro, che a sua volta comunicherà ai lavoratori, il nominativo del RLST designato
Atteso che il Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell'impresa in materia di salute e sicurezza ed il suo compito è quello di contribuire alla realizzazione di un'effettiva prevenzione dei rischi, il RLST - nello svolgimento delle sue funzioni di rappresentanza , tenuto conto delle indicazioni operative e di indirizzo individuate dall'OPT e in coordinamento con lo stesso - esercita il proprio ruolo rapportandosi con le Imprese ed i Lavoratori.
I rappresentanti della sicurezza territoriali designati dovranno partecipare obbligatoriamente ad iniziative formative gestite o indicate dall'organismo Paritetico Provinciale.
Il rappresentante della sicurezza designato dura in carica tre anni ed è ridesignabile.
Il rappresentante per la sicurezza, designato nell'ambito dell'organismo Paritetico Provinciale, deve segnalare al datore di lavoro e per conoscenza all'OPT le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro secondo le modalità e le tempistiche individuate nell'apposito regolamento, che sarà sottoscritto dalle stesse parti in epigrafe al presente accordo.
Lo stesso RLST, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro, potrà essere accompagnato da un esponente dell'associazione datoriale (Ascom/Confcommercio) competente per territorio , nonché dal responsabile del servizio o da persona delegata dall' azienda in cui viene svolto l'accesso.
Gli adempimenti in capo ai datori di lavoro previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, potranno essere assolti presso la sede dell'OPT, anche per il tramite dell' associazione datoriale.

3) Formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro
L'OPT, nell'ambito delle funzioni attribuite in materia di formazione, promuove e collabora lo sviluppo di progetti di formazione integrata in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche attraverso partecipazione finanziaria a carico della bilateralità.
lo svolgimento di corsi per i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro prevedendo un contributo economico sul costo degli stessi a favore delle aziende aderenti all'OPT.

4) Note Generali
Per quanto non riportato nel presente accordo e comunque a completamento e chiarificazione dello stesso, si rimanda all'Accordo Nazionale Interconfederale del 18/11/1996 e alle norme vigenti. Le parti si incontreranno per il necessario adeguamento del presente accordo rispetto a eventuali nuove previsioni in materia , anche susseguenti al rinnovo dell' accordo interconfederale tra Confcommercio e Organizzazioni Sindacali.