Tipologia: Regolamento elettorale RLS
Data firma: maggio 2018
Validità
Parti: Sapienza e OO.SS.
Comparti: P.A., Università, Sapienza
Fonte: uniroma1.it


Sommario:


Regolamento elettorale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e la salute

Le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale

Premesso
• che il CCNQ del 10/7/1996 ha disciplinato gli aspetti applicativi del d.lgs. 626/94 riguardanti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, decreto ora sostituito dal d.lgs. 81/2008;
• che, l'art. 7 del DM n. 363/1998 dispone che le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (di seguito indicati come RLS) eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, nelle università, tenuto conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle stesse, sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente e tecnico-amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata che ne disciplinano, altresì, le composizioni e le ulteriori attribuzioni;
• che l'art. 52 del CCNL 16/10/2008 demanda alla normativa di riferimento in materia, l’individuazione e la disciplina della figura, delle funzioni, delle attribuzioni delle prerogative dei RLS nei luoghi di lavoro (artt. 47 e segg. del d.lgs. n. 81/2008);
• che l’art. 3 comma 2 del d.lgs. 81/2008, per quanto riguarda le Università, fa salve le disposizioni attuative dell'art. 1, comma 2 d.lgs. 626/1994, fino all'emanazione di successivi decreti ministeriali;
• che l'art. 47 del d.lgs. 81/2008 prevede l'elezione o designazione dei RLS nei luoghi di lavoro;
• che l'art. 47 suddetto al comma 7 lettera c) stabilisce che il numero minimo dei RLS è di n. 6 nelle aziende o unità produttive con più di 1000 unità di personale e che il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dalla contrattazione collettiva;
• che l'art. 50 comma 3 del d.lgs. 81/2008 prevede che le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, inerente alle attribuzione dei RLS, sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale;
• che il “Contratto Collettivo Quadro del 9/2/2015 per le modifiche all’Accordo Collettivo Quadro per la Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7/9/1998”, all’art. 1 risolve la problematica dei diritti di rappresentanza delle unità di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;
• che Sapienza riconosce l'opportunità di garantire, con uniformità di procedure, l'applicazione e il rispetto delle norme legislative in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene nei posti di lavoro per tutte le strutture dell'Ateneo;
• che in conformità al quadro normativo sopra richiamato è imprescindibile determinare, preliminarmente, il numero di detti rappresentanti e le modalità della loro designazione, considerato che gli stessi devono rappresentare sia il personale docente sia il personale tecnico-amministrativo, nonché gli studenti.
• che in data 12/5/2009, le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale di Sapienza hanno sottoscritto il Regolamento relativo alla designazione dei RLS, il cui art. 4 prevede di procedere, in sede di Contrattazione Integrativa, trascorsi dodici mesi, alla definizione di un Regolamento elettorale;
• che è necessario aggiornare le modalità di nomina dei predetti rappresentanti così come disposto dall’art. 4 del DR n. 359 del 13/7/2009 di nomina degli attuali RLS;
• che i RLS attualmente in carica beneficiano del regime di ultrattività, affinché i lavoratori non risultino privi della rappresentanza in materia di salute e sicurezza;
• che è necessario rinnovare le rappresentanze degli studenti - allora legittimate a partecipare alle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza designate nel 2009: 1 unità individuata dalla rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione ed 1 unità dalla rappresentanza degli studenti in seno al Senato Accademico;
• che i RLS svolgono una funzione specifica e distinta rispetto a quella del delegato sindacale della RSU e che non si possa prescindere, per motivi organizzativi, da una dislocazione logistica degli stessi nelle aree territoriali di riferimento;
Tanto premesso e considerato Approvano il Regolamento elettorale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e la salute

Art. 1 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
1. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito indicati come RLS) esercitano le competenze loro attribuite dal d.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. e dal “Regolamento per il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro” di Sapienza Università di Roma, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.84 del 14/4/2015 ed emanato con DR n. 1457 del 19/5/2015.
2. Il numero dei RLS di Sapienza è complessivamente pari a n. 14, di cui n. 4 in rappresentanza del personale docente, n. 8 in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e n. 2 in rappresentanza degli studenti.
A tal fine Sapienza viene suddivisa in n. 3 collegi su base territoriale. Per ciascun collegio viene individuato il numero dei rappresentanti da eleggere secondo quanto previsto nella tabella di cui all’allegato 1.
In particolare, per il collegio 1, considerata la maggiore concentrazione di strutture e personale, al fine di garantire una capillare rappresentanza, il numero dei RLS è pari a 10 unità.
3. I RLS sono eletti a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto.
Il voto è segreto e personale e non può essere espresso tramite lettera, né per interposta persona.
4. Le elezioni sono, in genere, a cadenza triennale e il relativo mandato, rinnovabile, ha la durata di un triennio.
5. Se possibile, le elezioni si svolgono contestualmente a quelle delle RSU o comunque in una data concordata tra Sapienza e le Organizzazioni sindacali.

Art. 2 - L’ Elettorato attivo
1. L’elettorato attivo per la rappresentanza del personale docente è costituito da tutto il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che definito, in servizio in Sapienza alla data delle votazioni.
2. L’elettorato attivo per la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo è costituito da tutto il personale non strutturato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che parziale, in servizio in Sapienza alla data delle votazioni.
Sono incluse nell’elettorato attivo le unità di personale provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.
3. Sono inclusi nell’elettorato attivo per la rappresentanza del personale docente gli assegnisti di ricerca e i dottorandi eletti nell’ambito delle rappresentanze dei Consigli di Dipartimento e i dottorandi presenti nelle Assemblee di Facoltà.
4. L’elettorato attivo per la rappresentanza degli studenti è costituito dai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Dipartimento e nelle Assemblee di Facoltà il cui mandato sia in corso di svolgimento alla data delle votazioni.
5. Gli elenchi dell’elettorato attivo sono resi pubblici dall’Area Affari istituzionali, Ufficio Affari generali protocollo e archivi, Settore Affari Generali competente per l’espletamento delle procedure elettorali, nonché sulla pagina web dell'Ateneo nei 10 giorni precedenti la data o le date fissate per la votazione.

Art. 3 - Elettorato passivo
1. L’elettorato passivo alla carica di RLS è costituito da:
a. il personale docente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, purché abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno.
b. il personale tecnico-amministrativo non strutturato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato a tempo pieno.
c. gli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Dipartimento e nelle Assemblee di Facoltà.
Il requisito di eleggibilità deve essere posseduto al momento dell’indizione dell’elezione.
2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato può far parte dell'elettorato passivo a condizione che la durata del contratto di lavoro consenta lo svolgimento dell'intero mandato.
3. In caso sia eletto chi si trovi in una situazione di incompatibilità di cui al successivo art. 12, dovrà optare per una delle due cariche entro trenta giorni dalla seconda elezione.
Qualora non venga esercitata l’opzione entro il predetto termine temporale, s’intende acquisita l’opzione per la carica relativa all’elezione o designazione più recente.

Art. 4 - Presentazione delle candidature
1. Le candidature possono essere proposte da:
a. le Organizzazioni sindacali
b. almeno dieci elettori facenti parte dell’elettorato attivo.
Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una candidatura.
2. Possono presentare la propria candidatura tutte le categorie di cui alle lettere a), b), e c), del comma 1 dell’art.3, con esclusione del personale e degli studenti che, per qualsivoglia motivo, cessino dal servizio/incarico nel corso del triennio interessato.
3. Costituisce causa di incandidabilità l’aver sottoscritto una proposta di candidatura ed essere componente delle commissioni elettorali.
4. Le singole candidature, di cui ai precedenti commi, dovranno pervenire all’Area Affari istituzionali, Ufficio Affari generali protocollo e archivi, Settore Affari Generali entro le ore 12,00 del ventesimo giorno precedente la data concordata per le elezioni ed essere pubblicate nell’apposita sezione del sito almeno 10 giorni lavorativi prima di tale data.
5. Il Settore Affari Generali dell’Area Affari istituzionali, provvederà a redigere ed a pubblicizzare l’elenco di tutte le candidature che siano state ritenute ammissibili dalla Commissione Elettorale Centrale mediante: a) pubblicazione sul sito web di sapienza b) comunicazione tramite mailing list.

Art. 5 - Indizione delle elezioni
1. Le elezioni sono indette con decreto rettorale di norma nei sei mesi che precedono la scadenza del mandato precedente e la relativa comunicazione viene diffusa a tutto l’elettorato attivo interessato tramite mailing list e mediante pubblicazione sul sito web di Sapienza, pagina dell’Area Affari istituzionali.
2. Qualora l’ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione garantendo, per motivi di segretezza nonché organizzativi, la contestualità delle operazioni di voto.

Art. 6 - Commissione elettorale centrale e commissioni di seggio
1. La Commissione elettorale centrale per l’elezione dei RLS è nominata con decreto rettorale ed è composta da un Presidente e due componenti dei quali uno con le funzioni di segretario, che non siano candidati.
L’ufficio di Presidente e componente è obbligatorio. In caso di impedimento di uno o più componenti questi vengono sostituiti dai tre membri supplenti indicati nel decreto rettorale di nomina della Commissione.
Le funzioni di Presidente, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal vice Presidente nominato dal Presidente stesso.
2. La Commissione di seggio è unica ed è istituita con decreto Rettorale, secondo le modalità di cui al comma 1.

Art. 7 - Modalità di voto e verbalizzazione
1 . Al seggio possono accedere, successivamente all’insediamento della Commissione, solo gli elettori ad esso iscritti nonché il personale all’Area Affari istituzionali, Ufficio Affari generali protocollo e archivi, Settore Affari Generali.
2 La procedura elettorale può avvenire in forma cartacea oppure elettronica. Nel caso di votazione elettronica la procedura da seguire è la seguente:
a) a ciascun elettore viene consegnato presso il seggio un certificato elettorale nominativo contenente la chiave segreta di identificazione, previo accertamento dell'identità personale;
b) l'elettore accede alla propria postazione di voto, apre il certificato elettorale e digita i propri codici personali. Il sistema associato a tali codici chiede all'elettore di confermarla in modo da evitare errori nell'identificazione dell'elettore medesimo;
c) una volta confermata la propria identità, l'elettore viene accreditato presso il sistema
d) all'elettore si presenta la lista, in ordine alfabetico, dei candidati. Al nominativo di ciascun candidato è associato un numero progressivo e fra le scelte possibili è prevista anche la scheda bianca;
e) viene poi richiesta all'elettore una ulteriore espressa conferma della propria volontà. Dopo tale conferma la preferenza diviene non più modificabile né revocabile.
3. Di tutte le sedute delle Commissioni elettorali Centrale e di Seggio, nonché delle operazioni elettorali viene redatto verbale in cui siano sinteticamente descritte le operazioni stesse e siano riportati i risultati dello scrutinio.
4. Al termine della tornata elettorale, i verbali e gli allegati vengono trasmessi alla Commissione Elettorale Centrale.

Art. 8 - Quorum
1. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno il 20% (arrotondato all’unità immediatamente superiore) della totalità degli aventi diritto.
2. Nel caso in cui ciò non avvenga, l’elezione viene indetta una seconda volta nell’arco di 90 giorni e in tal caso il quorum scende al 10%.

Art. 9 - Risultati del voto
1. Risulteranno eletti, per ciascun collegio e per ciascuna tipologia di personale, i candidati che otterranno il maggior numero di voti di preferenza.
2. In caso di parità di voti fra due o più candidati della rappresentanza del personale docente e ricercatore e tecnico-amministrativo, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'Università e, in caso di pari anzianità nel ruolo, colui che ha la minor età.
3. In caso di parità di voti fra due o più candidati della rappresentanza degli studenti risulta eletto colui che ha la minor età.

Art. 10 - Pubblicazione dei risultati, ricorsi e proclamazione degli eletti
1. I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono portati a conoscenza della comunità accademica con avviso pubblicato sul sito web di Sapienza entro tre giorni dalle elezioni.
2. Entro i tre giorni successivi può essere proposto ricorso alla Commissione Elettorale Centrale che decide entro tre giorni dalla data di presentazione dello stesso, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, il Presidente della Commissione di Seggio.
4. Il Rettore proclama gli eletti con proprio decreto entro i tre giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente articolo per la proposizione dei ricorsi.

Art. 11 - Rinuncia o cessazione
1. Nel caso in cui, durante il triennio, il RLS rinunci o cessi per qualsiasi motivo dall’incarico, verrà sostituito dal primo dei non eletti.
2. In caso di esaurimento dell’elenco degli eletti, si procede ad elezioni suppletive.
3. Il RLS che subentra in corso di mandato rimane in carica fino alla conclusione dello stesso e può essere ricandidato o ricandidarsi una sola volta.

Art. 12 - Incompatibilità e ineleggibilità
1. L’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con i seguenti ruoli:
■ Responsabile o addetto dell’ufficio speciale prevenzione e protezione;
■ Medico competente;
■ Esperto qualificato per la radioprotezione;
2. Costituisce causa di ineleggibilità l’aver commesso, nei due anni precedenti l’indizione dell’elezione, un’accertata violazione delle seguenti norme:
• per i docenti e il personale contrattualizzato, essere colpevoli di accertata violazione del Codice etico di Ateneo
• per i docenti, essere incorsi in una sanzione superiore alla censura, ai sensi del Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori
• per il personale contrattualizzato, essere incorsi in una sanzione superiore alla censura, ai sensi del Regolamento sulle procedure disciplinari per il personale del comparto Università e dell’art. 82 comma 2 lettera d) del CCNL 2006-2009.
3. Non hanno titolo all’elettorato attivo e passivo i soggetti che non posseggano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 32 dello Statuto.

Art. 13 - Esercizio del mandato
1. I RLS, nello svolgimento del loro mandato, non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione o pressione a causa della conseguente attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Art. 14 - Formazione
1. I RLS hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercitano la propria rappresentanza, tale da assicurare loro adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione del rischi stessi. I contenuti minimi della formazione sono quelli di cui al d.lgs. 81/08, art. 37, comma 11.
2. L'Amministrazione garantisce, con oneri a proprio carico ed entro i primi sei mesi di attività di ciascun RLS al primo mandato, lo svolgimento di 32 ore iniziali pro capite di formazione, di cui 12 sui rischi specifici presenti in Sapienza e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
Analogamente l'Amministrazione garantisce, così come previsto dalla Contrattazione collettiva nazionale e con oneri a proprio carico, non meno di 8 ore di aggiornamento annue.
La formazione e l'aggiornamento potranno essere effettuati anche a distanza.
3. La formazione dei RLS deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico degli interessati.

Art. 15 - Permessi retribuiti
1. Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r) del d.lgs. 81/2008, contenuti in applicazioni informatiche.
2. Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. I RLS eletti nell’ambito delle OOSS, per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 50 del d.lgs. 81/2008, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante (capo IV del CCNQ 10/07/1996).
I RLS dipendenti di Sapienza, non eletti nell’ambito delle OOSS, dispongono di appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue.
Ai RLS non viene detratto il predetto monte ore e la relativa attività è considerata tempo di lavoro, per l'espletamento degli adempimenti di cui ai punti b), c), d) e g) dell'art. 50 d.lgs. 81/2008, ovvero nei casi in cui
- b) sia consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) sia consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) sia consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37;
- g) debba ricevere una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37 del d.lgs. 81/2008.

Art. 16 - Riunione periodica di sicurezza
1. I RLS esercitano le competenze loro attribuite dalla legge 81/2008 e ss.mm.ii. e dal “Regolamento per il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro” di Sapienza Università di Roma.
2. La riunione periodica di sicurezza - di cui all’art. 35 della legge 81/2008 e all’art. 9 comma 2 lettera l) del “Regolamento per il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro” - è convocata dal Rettore, almeno una volta l’anno, tramite l’Ufficio speciale prevenzione e protezione (USPP), con un preavviso minimo di sette giorni lavorativi e con ordine del giorno scritto completo di documentazione.
3. Ad essa partecipano il Rettore o suo delegato, il responsabile dell’USPP, il medico competente e i RLS.
Possono partecipare alla riunione, sulla base di esigenze specifiche, dirigenti, preposti, consulenti.
4. La riunione periodica può essere convocata, oltre quanto previsto dal comma 2, ogni volta che occorrano le situazioni particolari di cui al comma 4 della legge 81/2008 e ss.mm.ii. ovvero “in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizioni al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori”.
5. Ogni partecipante alle riunioni periodiche può richiedere la convocazione di una riunione straordinaria al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di lavoro e sicurezza in Ateneo da lui riscontrate.
6. Della riunione viene redatto un verbale a cura dell’USPP che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione e del quale essi possono chiedere copia.

Art. 17 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.

Art. 18 - Norme transitorie e finali
1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, i RLS eletti in applicazione del presente regolamento, possono essere eletti per due ulteriori mandati consecutivi.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel citato d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento riguardo alla operazioni di voto, di scrutinio e ai ricorsi elettorali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei regolamenti elettorali di ateneo e nella normativa nazionale in materia.

Allegato 1
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - Collegi

La denominazione delle aree componenti i collegi ha scopo puramente descrittivo.

Collegio

RLS docenti

 RLS TAB

RLS studenti

totale

1

2

6

2

10

2

1

1

 

2

3

1

1

 

2

 

 

 

 

14

 

 

Collegio 1

RLS

Città universitaria

10

Policlinico

Baglivi/Borelli/Benevento

Scarpa/Castro Laurenziano

Marsi/ Apuli

Sabelli/ Sardi

Edificio Poste

Volsci/Tiburtina

Salaria

Mirafiori

Italia/Nomentana

 

 

Collegio 2

 RLS

Vincoli/Eudossiana

2

Ariosto/Termini

 

Aventino/Centro

 

Via Principe Amedeo

 

Borghese

 

Flaminia

 

Piazza Carracci

 

Gianturco/Gramsci

 

Grottarossa

 

 

 

Collegio 3

RLS

Latina

2