Domanda proposta da un manovale contro l'INAIL per la declaratoria della natura professionale della malattia artrosica sofferta e per la costituzione della relativa rendita.
Il ricorrente affermava di aver sollevato una pesante trave di cemento, avvertendo immediatamente un intenso dolore fisico, tanto da essere costretto al ricovero in ospedale e che questo costituiva di per sè infortunio sul lavoro e, comunque, rappresentava una causa efficiente nel determinismo della patologia artrosica e che l'attività di manovale esercitata da oltre trenta anni, sottoposto a continui sforzi fisici, aveva inciso in senso peggiorativo e degenerativo sulla funzionalità della colonna vertebrale.
La Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello proposto dall'INAIL avverso la sentenza di primo grado, rigettava la domanda.
Ricorso in Cassazione - Rigetto.
"Nel caso in esame, la corte di merito, richiamando le conclusioni degli accertamenti medico- legali svolti nel corso del giudizio di appello (per appurare l'esistenza delle patologie denunciate e la loro ricollegabilità all'attività lavorativa), ha evidenziato che "il quadro di diffusa sofferenza vertebrale, per una avanzata degenerazione artrosica, nonchè di una malformazione congenita costituzionale di ristrettezza del canale vertebrale, quadro documentato da indagini specialistiche eseguite nel (OMESSO) e nel febbraio 1997, era tanto conclamato da denunziare una insorgenza morbosa precedente da almeno un decennio rispetto al lamentato infortunio...e da essere perfettamente coerente con il livello anagrafico del lavoratore" e che, in esito all'istruttoria (nel corso della quale i testi escussi avevano riferito con esclusivo riguardo all'attività svolta dal 1994), nemmeno risultava provato, con riferimento al periodo precedente, lo svolgimento da parte del lavoratore di attività analoga a quella da essi richiamata."
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Dott. VIDIRI Guido - Presidente
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere
Dott. MELIADÒ Giuseppe - rel. Consigliere
SENTENZA
sul ricorso 10290/2006 proposto da:
PA. AN. , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA FILATTIERA 49, presso lo studio dell'avvocato MARTINELLI SIMONA, (Famiglia Generale Martinelli), rappresentato e difeso dall'avvocato CAVUOTO CARMELA (detta CARMEN), giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati RASPANTI RITA e LA PECCERELLA LUIGI, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale Atto Notar TUCCARI Carlo Federico di Roma del 10/03/2006, rep. n. 70255;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3497/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/06/2005 R.G.N. 3708/2000;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2010 dal Consigliere Dott. MELIADÒ Giuseppe;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, provvedendo in camera di consiglio, voglia rigettare il ricorso per manifesta infondatezza.
Fatto
Osservava la corte che, disposte nuove indagini medico legali, i consulenti tecnici, fornendo congrua ed esauriente motivazione in ordine al giudizio espresso e con valutazione esente da errori tecnici o scientifici, avevano escluso che sussistesse il requisito sanitario necessario per la concessione del beneficio richiesto, ed in particolare la connessione causale fra le patologie accertate e l'attività lavorativa svolta.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso Pa. An. con un unico motivo. Resiste con controricorso l'INAIL.
Diritto
Il motivo è manifestamente infondato.
Nel caso in esame, la corte di merito, richiamando le conclusioni degli accertamenti medico- legali svolti nel corso del giudizio di appello (per appurare l'esistenza delle patologie denunciate e la loro ricollegabilità all'attività lavorativa), ha evidenziato che "il quadro di diffusa sofferenza vertebrale, per una avanzata degenerazione artrosica, nonchè di una malformazione congenita costituzionale di ristrettezza del canale vertebrale, quadro documentato da indagini specialistiche eseguite nel (OMESSO) e nel febbraio 1997, era tanto conclamato da denunziare una insorgenza morbosa precedente da almeno un decennio rispetto al lamentato infortunio...e da essere perfettamente coerente con il livello anagrafico del lavoratore" e che, in esito all'istruttoria (nel corso della quale i testi escussi avevano riferito con esclusivo riguardo all'attività svolta dal 1994), nemmeno risultava provato, con riferimento al periodo precedente, lo svolgimento da parte del lavoratore di attività analoga a quella da essi richiamata.