Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 agosto 2023, n. 23878 - Mesotelioma pleurico dell'elettricista e saldatore di bordo



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente -

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -

Dott. PONTERIO Carla - Consigliere -

Dott. CINQUE Guglielmo - rel. Consigliere -

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
 


sul ricorso 23277-2019 proposto da:

A.A., B.B., C.C., D.D. tutte nella loro qualità di eredi di E.E., domiciliate in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato MAURIZIO NUNZIANTE;

- ricorrenti -

contro

(Omissis) Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LORENA CARLEO, ANTONELLO DI ROSA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 549/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/02/2019 R.G.N. 2321/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
 

Fatto


1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 549/2019, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Torre Annunziata che aveva respinto la domanda proposta dagli eredi di E.E., lavoratore della (Omissis) (Omissis) Spa dal (Omissis) e deceduto a causa di mesotelioma pleurico al polmone sinistro contratto a seguito della attività lavorativa espletata alle dipendenze della società quale elettricista e saldatore di bordo.

2. I giudici di secondo grado, conformemente al Tribunale, hanno rilevato una carenza di allegazione e di prova sulle avanzate richieste di danno differenziale, biologico e morale: per il primo, con riguardo ad una carenza di allegazioni rispetto alla dedotta inadeguatezza dell'indennizzo riconosciuto dall'INAIL relativamente ad un danno subito per effetto di una condotta addebitabile al datore di lavoro; per il secondo, per la mancata specificazione dei presupposti in presenza dei quali tale tipo di pregiudizio sarebbe stato risarcibile.

3. Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione A.A., B.B., C.C. e D.D., nella loro qualità di eredi di E.E., affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la (Omissis) Spa con controricorso.

4. Le parti hanno depositato memorie.

 

Diritto


5. I motivi possono essere così sintetizzati.

6. Con il primo motivo i ricorrenti eccepiscono la nullità della sentenza, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alla richiesta di accertamento della responsabilità della società datoriale e del danno biologico derivato al lavoratore e di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente, iure hereditario, in violazione dell'art. 112 c.p.c.. Sostengono che la Corte distrettuale aveva interpretato la domanda in modo limitato perchè, in effetti, ciò che era stato richiesto era la condanna della (Omissis) Spa al risarcimento di tutti i danni arrecati per violazione degli obblighi di legge, così specificati: "... risarcimento del danno differenziale, biologico, esistenziale, non patrimoniale, richiesta iure hereditatis in danno del datore di lavoro, per violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., della Cost., artt. 32 e del D.P.R. n. 547 del 1955, 41, 303-1956, 1124-1965 e successive modifiche introduttivo del giudizio risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo stesso, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia stato in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si sia trovato in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.

15. Orbene, come autorevolmente precisato in sede di legittimità (Cass. n. 9166/2017), a proposito della interferenza delle regole che presiedono il sistema di assicurazione obbligatorio contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei giudizi promossi dal lavoratore per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, asseritamente subiti in conseguenza di inadempimenti del datore di lavoro connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, come nel caso di specie, "le somme eventualmente versate dall'Inail a titolo di indennizzo ex D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicchè, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. n. 1124 del 1965 ed in tal caso, potrà procedere, anche di ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto citato, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd. "danni complementari"), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile; ove siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, potrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall'Inail, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ed a tale ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, ed anche se l'Istituto non abbia in concreto provveduto all'indennizzo stesso".

16. Alla stregua delle considerazioni che precedono, rilevanti sotto un profilo metodologico e giuridico, in relazione ai motivi del ricorso principale, la sentenza della Corte territoriale deve essere cassata in parte qua.

17. Erra, prima di tutto, detta sentenza laddove, a fronte di una malattia tabellata (mesotelioma pleurico) -ove l'origine professionale della malattia è sorretta da presunzione legale e dove il nesso di causalità presuppone solo la dimostrazione di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (Cass. n. 13024/2017) nonchè in presenza di una deduzione circa il riconoscimento di una rendita INAIL in capo al de cuius- ha ritenuto di non procedere di ufficio, ex D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, alla comparazione tra il danno asseritamente vantato con le prestazioni erogate dall'Istituto, onde valutare se vi fosse stato un pregiudizio non riconducibile alla copertura assicurativa.

18. Invero, nel rilievo della Corte di Appello per il quale "nel ricorso introduttivo non vi è era stata alcuna allegazione su quali fossero le specificità che dimostrerebbero la inadeguatezza del ristoro INAIL", si scorge l'adesione a rigorose opinioni dottrinali, seguite anche da giurisprudenza di merito, secondo cui la domanda di danno differenziale, ai fini dell'accoglimento, dovrebbe contenere una puntuale e formale qualificazione dei fatti in termini di illiceità penale nonchè la specifica deduzione del preteso quantum in termini differenziali rispetto all'indennizzo INAIL, liquidato o liquidabile. Si ribadisce invece che, ai fini dell'accertamento del danno differenziale, è sufficiente che siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, sottolineando che anche la violazione delle regole di cui all'art. 2087 c.c., norma di cautela avente carattere generale, è idonea a concretare la responsabilità penale (Corte Cost. n. 74 del 1981; Cass. n. 1579 del 2000). Spetterà poi al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti e sussumerli nell'alveo della fattispecie penalistica, accertando autonomamente ed in via incidentale la sussistenza del reato. Inoltre la richiesta del lavoratore di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dall'inadempimento datoriale, è idonea a fondare un petitum rispetto al quale il giudice dovrà applicare il meccanismo legale previsto dal D.P.R. n. 1124-65, art. 10 anche ex officio, pur dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, atteso che, rappresentando il differenziale normalmente un minus rispetto al danno integrale preteso, non può essere considerata incompleta al punto da essere rigettata una domanda in cui si richieda l'intero danno.

19. In proposito, è opportuno rammentare la giurisprudenza di questa Corte che, in materia di azioni di risarcimento del danno, pone in rilievo non la qualificazione formale ma la natura e le caratteristiche del pregiudizio stesso (v. Cass. n. 12236 del 2012, secondo cui ciò che conta è che il pregiudizio sia stato prospettato o addirittura sia insito nelle caratteristiche della fattispecie di cui costituisca conseguenza naturale, a prescindere da quale sia stata la sua qualificazione formale). Inoltre è stato affermato più volte che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è una domanda di carattere onnicomprensivo e che l'unitarietà del diritto al risarcimento e la normale non frazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta; ne consegue che, laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di danno, a tale specificazione deve darsi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà di escludere dal petitum le voci non menzionate (Cass. n. 22514 del 2014; Cass. n. 23147 del 2013; Cass. n. 3718 del 2012; Cass. n. 17879 del 2011; Cass. n. 26505 del 2009; Cass. n. 22884 del 2007; Cass. n. 10441 del 2007; Cass. n. 3936 del 2007; Cass. n. 11761 del 2006).

20. In tema di danno morale, infine, va ribadito che, se è vero che la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, tuttavia questo va allegato e può essere provato, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. n. 11269/2018).

21. Nella fattispecie, era stato dedotto che il de cuius era deceduto nel settembre del 2010 in conseguenza di un mesotelioma pleurico al polmone sinistro manifestatosi nel febbraio dello stesso anno e che l'ultimo anno di vita era stato trascorso prevalentemente allettato, tra ospedali e centri per le terapie, senza intrattenere più rapporti con gli amici e senza coltivare attività di svago o ludiche, nella piena e lucida consapevolezza, condivisa dai familiari, dell'avvicinarsi dell'evento morte.

22. Di tali allegazioni non sembra che la Corte distrettuale ne abbia tenuto conto.

23. Alla stregua di quanto esposto, la gravata sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame delle domande e della loro eventuale fondatezza, tenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.

 

P.Q.M.
 


Così deciso in Roma, il 5 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2023