Protocollo di legalità in materia di appalti


Premesso che:
• nel territorio provinciale continuano ad operare numerosi gruppi camorristi in grado di condizionare le attività economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse, sia in forma diretta che attraverso imprese e società controllate;
• permane, quindi, l’esigenza di rafforzare la collaborazione tra Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo ed enti locali nella prevenzione e nel contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche;
• si rende, a tal fine, necessario assicurare, con il concorso delle stazioni appaltanti, lo svolgimento corretto e regolare delle attività imprenditoriali, mediante l’attivazione di misure di salvaguardia adeguate e celeri, finalizzate sia a contrastare l’azione invasiva delle organizzazioni criminali in materia di appalti pubblici, sia a rendere l’impresa meno vulnerabile di fronte alle varie forme di infiltrazione camorrista;
• l’articolo 15 della legge 241/90 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
CONSIDERATO che presso la Prefettura di Napoli è attivo il Gruppo Ispettivo Antimafia (G.I.A.), composto da rappresentanti della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del G.I.C.O., della D.I.A., nonché della Direzione provinciale del lavoro, deputato a svolgere, su richiesta della Prefettura di Napoli approfondimenti istruttori sulla posizione delle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici, al fine di evidenziarne possibili aspetti di criticità sotto il profilo cautelare antimafia;
DATO ATTO che il G.I.A. potrà avvalersi dell’apporto specialistico dei rappresentanti del Provveditorato interregionale alle OO.PP., della Camera di commercio e degli altri organi di volta in volta interessati, ai fini dell’acquisizione di elementi informativi aggiornati, non solo sulle procedure d’appalto poste in essere dalle stazioni appaltanti, ma soprattutto in ordine all’individuazione esatta dei titolari effettivi delle imprese aggiudicatarie di appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche, ovvero affidatarie di subappalti, contratti e/o subcontratti, per la verifica della sussistenza di eventuali cointeressenze nella loro conduzione da parte di soggetti, direttamente o indirettamente legati ad associazioni criminali;
RILEVATO che è volontà dei firmatari del presente protocollo perseguire con strumenti efficaci il preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle procedure concorsuali d’appalto e alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione camorrista, con estensione delle verifiche antimafia per appalti di Opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 €, per subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 €, per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 €, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi maggiormente a rischio di infiltrazioni camorriste. Le somme indicate sono al netto di Iva.
RILEVATA, altresì, l’esigenza di garantire il monitoraggio dei movimenti finanziari concernenti la realizzazione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture pubbliche sopra indicati;
CONSIDERATO che il presente protocollo può costituire, in prospettiva, un valido strumento per pervenire anche alla rea1izzazione di una stazione unica appaltante, ai sensi dell’articolo 33 del Decreto Legislativo 163/2006, nonché alle forme di cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici
previste dall’articolo 81, comma 2, della Legge Regionale della Campania 3 del 27/2/2007.;
VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legge 143/91, convertito in Legge 197/91 e successive modifiche;
VISTO il D.M. 23/11/92;
VISTO il D.P.R. 252/98;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO il decreto interministeriale del 14/3/03; .
VISTO il Decreto Legislativo 163/2006;
VISTA la Legge Regionale n° 3 del 27/2/07;
 

È STIPULATO

il presente “Protocollo di legalità sugli appalti”, tra il Prefetto di Napoli, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, la Camera di Commercio di Napoli e i legali rappresentanti delle stazioni appaltanti interessate.
 

ARTICOLO 1

Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.
 

ARTICOLO 2

1.La stazione appaltante, oltre all’osservanza del decreto legislativo n° 163/06, del D.P.R. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n° 3 del 27/2/07 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.
2.Re1ativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 €, ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 €, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 €, tutte somme al netto di Iva, la stazione appaltante:
a)_assume l’obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d’appalto, ovvero all’autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all’articolo 10 del D.P.R. n° 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente i dati di cui all’ allegato 4 al Decreto Legislativo 490/94;
b)_allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l’obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c)_si impegna a richiamare nei bandi di gara l’obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell’autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’Autorità giudiziaria; l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio;
decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d’urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o all’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all’articolo 5 del D.P.R. n° 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell’impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
d)_fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c) si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto del contratto, o all’autorizzazione al subcontratto;
e)_si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l’autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell’autorizzazione al subappa1to (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall’articolo 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;
f)_si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell’appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
g)_si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal va1ore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all’impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
h)_si impegna ad inserire nei bandi di gara l’obbligo per le imprese interessate di:
I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura “protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli” (nel seguito “conto dedicato”) presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila € relativi ai contratti connessi con l’esecuzione dell’opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura — ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all’estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all’articolo 9, comma 12, del Decreto Legislativo 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l’applicazione di una penale nella misura del 10% dell’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l’impresa dovrà, altresì, incaricare l’intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all’articolo 7 del presente protocollo, l’estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell’opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l’estratto conto sarà custodito a cura dell’impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell’importo del contratto;
II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall’accensione dei “conti dedicati” - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell’istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
i)_si impegna a richiamare nei bandi di gara l’obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al D.L. 143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e l’applicazione di una
penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell’opera.
 

ARTICOLO 3

1.La stazione appaltante assume l’obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all’articolo 10 del D.P.R. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi “sensibili” indipendentemente dal valore:
• trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra;
acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra;
• fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
• fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell’articolo 118,comma 11, del Decreto Legislativo 163/2006;
• servizio di autotrasporto;
•guardiani.
2.All’informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l’acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l’interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria .
 

ARTICOLO 4

1.Il Prefetto, all’esito delle verifiche e degli accertamenti comportanti il rilascio di informazioni dal valore interdittivo nei confronti delle imprese interessate provvederà ad informare l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, per ogni consentito intervento d’interesse.
 

ARTICOLO 5

1.La Regione, nel rendere operativo l’Osservatorio regionale degli appalti e concessioni previsto dagli articoli 78 e seguenti della Legge Regionale 3 del 27/2/07 attiverà, nei tempi tecnici, il collegamento telematico con la Prefettura.
2.Oltre alle comunicazioni di cui all’articolo 79 della citata legge regionale all’Osservatorio regionale, la stazione appaltante si impegna a trasmettere, in via telematica, alla Camera di Commercio l’elenco delle imprese partecipanti alle gare di appalto pubbliche, con l’eventuale indicazione delle imprese subappaltatrici, ove già note alla stazione appaltante all’atto dell’inoltro dell’istanza da parte della impresa partecipante alla gara, nonché ogni variazione relativa agli amministratori delle imprese aggiudicatarie e/o subappaltatrici e/o subaffidatarie.
 

ARTICOLO 6

1.La Camera di commercio di Napoli si impegna a garantire, entro quattro mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo, il collegamento telematico con la Prefettura al fine di consentire a quest’ultima di poter acquisire, in tempo reale, notizie sulle imprese partecipanti, utili per ulteriori approfondimenti d’interesse.
2. Il sistema telematico dovrà fornire evidenza automatica alla Prefettura delle variazioni previste dall’articolo precedente.
 

ARTICOLO 7

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera h), la Camera di Commercio di Napoli si impegna a costituire e rendere operativa, entro il termine di quattro mesi dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, una banca dati dei conti dedicati predisponendo, previe intese con la Prefettura, le procedure di alimentazione diretta da parte di tutti i soggetti tenuti all’apertura di tali conti, quelle di controllo automatico sul rispetto degli adempimenti previsti nel presente protocollo, nonché quelle di interrogazione degli archivi.
Con atto separato saranno definite le specifiche procedure connesse con la tutela della riservatezza dei dati trattati, nonché correlate alle particolari esigenze o analisi della Prefettura.
2. Il sistema di gestione della banca dati dovrà fornire, in ogni caso, evidenza automatica delle possibili anomalie, così come preventivamente definite dalla Prefettura.
 

ARTICOLO 8

1.La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte in sede di stipula del contratto o subcontratto;
Clausola 1
La sottoscritta impresa dichiara dì essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell‘anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura a di Napoli, tra l’altro consultabili al sito http: //www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica dei contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’articolo 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell‘acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell‘impresa, oggetto dell’‘informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all‘impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell‘autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola 7
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al D.L. 143/1991.
Clausola 8.
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10%
del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
 

ARTICOLO 9

1.Il presente protocollo, che entrerà in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari, abrogando ogni precedente protocollo in materia, è aperto all’adesione, previa formale sottoscrizione, di ulteriori stazioni appaltanti interessate.

Napoli, 1° Agosto 2007

Il Prefetto
Il Presidente della Regione Campania
Il Presidente della Provincia di Napoli
Il Sindaco del Comune di Napoli
Il Presidente della Camera di Commercio di Napoli
ANCI Campania - Il Coordinatore e i Sindaci della provincia di Napoli