PATTO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ, DELLA SICUREZZA E DELLA QUALITÀ DEL LAVORO NEGLI APPALTI DI LAVORI DELLA PROVINCIA DI RIMINI
 

PROVINCIA DI RIMINI, COMUNI DELLA PROVINCIA DI RIMINI, CONFINDUSTRIA ROMAGNA, CGIL RIMINI, CISL ROMAGNA, UIL RIMINI, FILLEA-CGIL RIMINI, FILCA-CISL ROMAGNA, FENEAL-UIL RIMINI, ANCE ROMAGNA, CNA RIMINI, CONFARTIGIANATO RIMINI, CONFCOOPERATIVE ROMAGNA, AGCI EMILIA ROMAGNA, LEGACOOP ROMAGNA, CASSA EDILE FCR, CEDAIIER, SCUOLA EDILE ARTIGIANA ROMAGNA, SCUOLA SICUREZZA FORMAZIONE EDILIZIA DELLA ROMAGNA ACCORPATA (S.F.E.R.A.)
 

PREMESSO CHE

- la Legge regionale n. 18 del 28 ottobre 2016 «Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili» mira a prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità e illegalità nel tessuto economico-produttivo della Regione e le loro conseguenze a livello sociale;
- il Testo unico sulla legalità è il frutto di un percorso partecipativo che ha visto attivamente coinvolte le diverse realtà regionali per concorrere allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile;
- sono intervenute - da parte del legislatore nazionale - modifiche in materia di appalti con 3 distinti provvedimenti:
a) il c.d. “Sblocca cantieri” (D.L. 32/2019)
b) il c.d. “Decreto semplificazioni” (D.L. 76/2020)
c) il c.d. “Decreto semplificazioni 2021” (D.L. 77/2021)
- il Testo unico promuove iniziative e progetti che hanno lo scopo di attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale attraverso la prevenzione e il contrasto dai possibili fenomeni di infiltrazione criminale o mafiosa sul territorio.
 

CONSIDERATO CHE

Nell’ambito della disciplina del Testo unico, è intenzione delle parti firmatarie del presente patto monitorare ogni tipo di comportamenti irregolari e illegali negli ambiti di propria competenza, anche avvalendosi degli interventi settoriali previsti in altre normative. È necessario, pertanto, adottare misure che alimentino la cultura della legalità, della solidarietà e dell'etica della responsabilità, che si pongano a tutela dell'impresa sana e del buon lavoro degnamente retribuito. Misure, infine, che possono contribuire ad accrescere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nell’intera comunità.
Le parti condividono la scelta della nuova prevenzione, quale insieme delle strategie orientate a diminuire la frequenza di certi comportamenti, attraverso l’uso di strumenti diversi da quelli penali, quali l’estensione degli attori che possono avere compiti preventivi, l’individuazione di nuovi destinatari, la tendenza ad integrare diversi approcci preventivi;
 

RICHIAMATI

- il protocollo d’intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori servizi e forniture pubblici, sottoscritto presso la Prefettura di Rimini il 16/09/2013;
- il protocollo d’intesa per lo sviluppo delle attività coordinate e congiunte per la prevenzione in materia di sicurezza e salute del lavoratore ed il contrasto del lavoro nero e irregolare nel settore edile, sottoscritto presso la Prefettura di Rimini il 26/05/2022 e relativo decreto di costituzione del gruppo tecnico e relativo decreto di costituzione del gruppo tecnico operativo;
- il Patto per il Lavoro ed il Clima sottoscritto con la Regione Emilia-Romagna il 14 dicembre 2020;
- il Patto provinciale per il lavoro e il clima, sottoscritto il 12 marzo 2022, che rappresenta la declinazione su scala provinciale del Patto per il lavoro e per il clima della Regione Emilia-Romagna e che individua tra i suoi ambiti strategici la legalità con l’obiettivo sintetizzato nella formula Rimini provincia della legalità, il quale prevede azioni di sensibilizzazione e formazione sui temi della legalità, la creazione di uno strumento di discussione permanente di carattere prospettico e tutta una serie di politiche, azioni e progetti specifici che conduca a fare del nostro un territorio che condivide una cultura diffusa della legalità e che, infine, ne è autentico presidio;
- i CCNL del settore edile sottoscritti dalle Organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 

PRESO ATTO

- del patto d’intesa tra ANCI, UPI ER e CGIL-CISL-UIL ER in materia di legalità, appalti e concessioni sottoscritti il 21 gennaio 2021;
- del patto d’intesa per l'istituzione e la gestione condivisa dell'Osservatorio della Provincia di Rimini sulla criminalità organizzata, sottoscritto in data 21/03/2021 fra i Sindaci dei Comuni di Bellaria- Igea Marina, Rimini, Cattolica, Riccione Misano Adriatico e Santarcangelo di Romagna, cui ha aderito la Provincia di Rimini con deliberazione C.P. n. 7 del 20/04/2022;
- del patto di intesa fra Regione Emilia-Romagna e CGIL CISL UIL ER in materia di legalità e appalti, sottoscritto in data 23 dicembre 2021;
- dell’adesione della Provincia di Rimini, con deliberazione C.P. n. 6 del 20/04/2022, al Forum Italiano per la Sicurezza Urbana, associazione, il cui obiettivo è promuovere, anche nel nostro paese, nuove politiche di sicurezza urbana. Il Forum italiano riconosce il ruolo centrale delle Città nello sviluppo di queste nuove politiche e opera, fin dalla sua costituzione, per costruire un punto di vista unitario di Città, Regioni e Province sulle politiche di sicurezza urbana. Il Forum italiano è Sezione nazionale del Forum europeo per la sicurezza urbana al quale sono associate oltre duecentocinquanta Città e Amministrazioni territoriali europee di dieci diversi paesi;
- dello schema di convenzione per l’istituzione della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Rimini, approvato con deliberazione C.P. n. 12 del 16/05/2022.
 

CONSIDERATO CHE

Gli appalti pubblici costituiscono storicamente una importante leva strategica di politica economica e sociale che hanno assunto, nella fase emergenziale da Covid19, una rinnovata funzione di essenziale strumento di contrasto alla drammatica crisi sistemica. Il PNRR prevede interventi regolativi nella materia dei contratti pubblici, articolati in due macrofasi, le misure “urgenti” e quelle “a regime”, entrambi essenziali per la ripresa post pandemica, con particolare attenzione non solo alla fase di affidamento, ma anche a quelle di pianificazione programmazione e progettazione. Tuttavia, ancora oggi si assiste a consistenti fenomeni di imprenditoria non qualificata, con irregolarità in materia di contribuzione previdenziale, contrattuale, antinfortunistica e in campo fiscale. Questa imprenditoria fa concorrenza sleale a quella sana e regolare, utilizzando in misura più o meno intensa il lavoro irregolare e rivelandosi spesso inadempiente sul fronte degli impegni contrattuali assunti. Il lavoro irregolare e l’evasione contributiva rischiano così di diventare elemento strutturale del mercato del lavoro, introducendo fattori degenerativi che stravolgono i normali rapporti economici e concorrenziali, inficiando la realizzazione e la qualità delle opere in appalto, con pesanti effetti in materia di condizioni di lavoro e di sicurezza e riflessi preoccupanti anche sul piano sociale. Non si può allora sottovalutare il preoccupante fenomeno delle infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata non solo nelle opere pubbliche, ma in ogni ambito produttivo della provincia di Rimini.
 

TENUTO CONTO CHE

Le politiche integrate possono contribuire a promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nell’ambito del lavoro, assicurando la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative che possono scaturire da un patto come il presente.
In tale ambito, vanno analizzate le principali cause dei fenomeni d'infiltrazioni malavitose, del lavoro irregolare, dell'usura e della corruzione, dell'estorsione, del riciclaggio e dei comportamenti illegali che alterano il mercato dei diversi settori economici. È necessario che sia assicurato il monitoraggio sulla regolarità di appalti e condizioni di lavoro, insieme all'analisi dei principali fenomeni d'irregolarità e d'illegalità nei diversi settori.
In particolare, vanno monitorati e analizzati i principali fenomeni d'irregolarità presenti negli altri settori produttivi, nelle attività di servizio e nel mondo delle professioni, con particolare attenzione all'analisi dei fenomeni di esercizio abusivo di attività. Occorre mantenere un rapporto di costante consultazione con le associazioni datoriali e sindacali, con i soggetti tutti, anche per acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche che si possono adottare.
 

VISTO CHE

- l'art.1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", prevede: "La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (“Codice dei contratti”, di seguito il Codice) all'art.37, comma 4, prevede che i Comuni non capoluogo di provincia procedano all'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro potendo ricorrere tra l'altro (art. 37, c. 4 lett. c) alla stazione unica appaltante costituita presso le provincie;
- i Comuni e le Unioni dei Comuni della Provincia di Rimini hanno espresso la propria volontà di avvalersi della SUA della Provincia di Rimini.
 

CONSIDERATO CHE

1. Le parti, per garantire e tutelare le imprese ed i loro lavoratori, si prefiggono i seguenti obiettivi:
- il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale del territorio e la promozione della qualità del lavoro;
- la promozione della cultura della legalità, della cittadinanza responsabile e della sicurezza in materia di appalti nella provincia di Rimini;
- la tutela dell'impresa sana, dei lavoratori occupati negli appalti pubblici e della qualità del lavoro degnamente retribuito;
- la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- il contrasto dell’irregolarità delle condizioni di lavoro;
- la prevenzione e il contrasto dell’illegalità a livello sociale e nel tessuto economico-produttivo della provincia;
- assicurare la migliore qualità dell’opera pubblica;
per favorire così una piena, efficace e migliore attuazione, anche in sede locale, delle buone pratiche e dei relativi strumenti normativi e attuativi.
2. Le parti intendono concorrere allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità provinciale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.
3. Negli appalti pubblici, l’obiettivo delle parti è:
- di utilizzare la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Rimini;
- di superare la pratica del massimo ribasso negli appalti pubblici a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- di applicare i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale inerenti all’oggetto dell’appalto;
- di applicare la clausola sociale nei cambi di appalto, ai sensi del Codice dei contratti pubblici
- di rispettare le norme in materia di salute e di sicurezza;
- di rafforzare la responsabilità solidale delle Stazioni Appaltanti;
- di rafforzare il contrasto alla corruzione e al riciclaggio
4. Le parti condividono l’impegno ad assumere tutte le iniziative necessarie, per quanto di propria competenza, per promuovere i contenuti del presente patto d’intesa e affinché i suoi contenuti vengano assunti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Rimini, dai Comuni e dagli Enti pubblici del territorio.
5. Le parti condividono l’impegno a contrastare il ricorso al lavoro non di qualità, i fenomeni di dumping che si verificano per mezzo della mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e firmati dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Le parti condividono anche l’impegno a prevenire fenomeni legati allo sfruttamento e ai distacchi irregolari di manodopera e i fenomeni elusivi.
6. Le parti condividono l’impegno a far rispettare e applicare le leggi in materia di lavoro e di salute e sicurezza a tutela dei lavoratori, quale deterrente per la criminalità organizzata che insidia l’economia legale del territorio. Adottando inoltre politiche a favore non solo del potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo ma anche di una adeguata e certificata formazione di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo operano negli appalti pubblici, così come previsto dai CCNL del settore edile.
7. Le parti, al fine di perseguire l’obiettivo di un’economia legale e in considerazione delle diverse criticità presenti negli ultimi provvedimenti legislativi in materia, sottolineano con la sottoscrizione del presente Patto il sistema di regole nella direzione della tutela del lavoro e dei lavoratori.
8. Le parti, anche attraverso l’adesione alla Stazione Unica Appaltante, si impegnano ad adottare quale criterio selettivo per l’aggiudicazione degli appalti l’offerta economicamente più vantaggiosa, in luogo del minor prezzo, in ogni caso favorendo formule di assegnazione dei punteggi che confermino la centralità della componente qualitativa sulla componente economica delle offerte, così da garantire la più alta qualità e sicurezza nei lavori affidati e nei servizi erogati, attraverso la massima tutela del lavoro.
9. Le parti assicurano, per quanto di loro competenza, un ricorso al subappalto, così come normato dalle vigenti disposizioni in materia, nel rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro ai sensi di quanto previsto dalle norme in materia di salute e sicurezza e dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.
10. Le parti si impegnano affinché in tutti gli appalti pubblici, e con particolare riferimento agli appalti ad alta intensità di manodopera, siano preservate, attraverso specifica previsione nei bandi di gara, le attività caratterizzanti l’oggetto dell’appalto, fatte salve le attività ad alta specializzazione.
11. Le parti si impegnano a favorire, in caso di cambio di gestione dell’appalto, in conformità con quanto previsto dall’art. 50 del codice dei contratti, Patto per il Lavoro e per il Clima della Regione Emilia Romagna e dalla Legge Regionale 18/2016, l’assorbimento e l’utilizzo prioritario, nell’espletamento delle prestazioni lavorative, dei lavoratori impiegati nella precedente gestione, mantenendo il trattamento economico e normativo, previsto dal CCNL inerente all’attività effettivamente svolta, firmato dalle Parti Sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In questo caso le parti avvieranno un confronto preventivo all’avvio dell’attività dell’impresa subentrante.
12. Le parti si impegnano a garantire la regolarità, la sicurezza, la trasparenza e la qualità del lavoro, come elemento di contrasto alla corruzione e alle possibili infiltrazioni delle mafie e della criminalità organizzata.
13. Le parti stante la responsabilità della stazione unica appaltante nella verifica del rispetto delle norme riguardanti la salute e la sicurezza sui posti di lavoro, si impegnano a favorire il confronto con le Organizzazioni Sindacali e Datoriali per promuovere le agibilità sindacali e degli RLST e CPT di settore, nell’intera filiera degli appalti e degli eventuali subappalti.
 

NEL PRECISARE CHE LE PREMESSE E LE CONSIDERAZIONI PRECEDENTI SONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PATTO
CONCORDANO QUANTO SEGUE:
 

ART. 1 - Impegni della Provincia di Rimini e dei Comuni relativamente agli appalti
La Provincia di Rimini ed i Comuni della Provincia di Rimini che aderiscono al patto ed alla stazione unica appaltante, si impegnano a inserire nella programmazione, nella fase di aggiudicazione e nella esecuzione del contratto condizioni coerenti con il presente Patto.
Fatti salvi i principi di proporzionalità, ragionevolezza, di semplificazione delle procedure amministrative e di quanto stabilito dalla normativa di riferimento, le parti, anche attraverso l’adesione alla Stazione Unica Appaltante, si impegnano ad adottare quale criterio selettivo per l’aggiudicazione degli appalti l’offerta economicamente più vantaggiosa, in luogo del minor prezzo, in ogni caso favorendo formule di assegnazione dei punteggi che confermino la centralità della componente qualitativa sulla componente economica delle offerte, così da garantire la più alta qualità e sicurezza nei lavori affidati e nei servizi erogati, attraverso la massima tutela del lavoro.
Riguardo alla composizione degli elementi tecnico qualitativi delle offerte, in relazione alla natura e all’oggetto del contratto, si potrà eventualmente prevedere anche l’attribuzione di un punteggio premiale ai concorrenti che saranno in grado di proporre offerte tecnico - qualitative comprendenti elementi di natura ambientale, sociale, di sicurezza del lavoro al fine di perseguire obiettivi di tutela ambientale, risparmio energetico, riutilizzo delle risorse naturali, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di riduzione dei rischi e disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.
Indipendentemente dalle modalità di assegnazione/affidamento degli appalti, ivi comprese le procedure negoziate, gli affidamenti diretti e le gestioni commissariali, fatti salvi i principi di proporzionalità, ragionevolezza e di semplificazione delle procedure amministrative, Provincia e Comuni si impegnano al rispetto delle seguenti condizioni inserendone appositi richiami all’interno dei propri atti di gara:
1. sia richiesto in sede di offerta di specificare la componente del costo del lavoro della manodopera e della sicurezza relativa all’offerta, elementi che dovranno essere puntualmente verificati al fine di contrastare possibili forme di lavoro irregolare o fenomeni di dumping contrattuale. La verifica verrà effettuata con il supporto e la collaborazione delle Parti Sociali;
2. sia prevista l’applicazione, a tutti i lavoratori e lavoratrici che lavorano nell’appalto, ai sensi dell’art. 30 del D.LGS 50/2016, del contratto collettivo nazionale e del contratto collettivo territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell’appalto; il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro siglati dalle parti sociali comparativamente più rappresentative, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale, così come previsto dall’art. 105 c. 14 D.Lgs. 50/2016 e dal DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021;
3. oltre all’applicazione dei CCNL Edili in presenza di lavori edili, sia prevista l’iscrizione dei lavoratori negli enti bilaterali laddove contemplata dai rispettivi CCNL;
4. per quanto riguarda le aziende edili, nei casi ove non vi sia possibilità della completa applicazione dell’articolo sulla trasferta prevista dai CCNL Edili e dall’Accordo sulla Trasferta Regionale, prevista dagli Accordi firmati dalle Parti Sociali, si precisa l’obbligatorietà dell’iscrizione ad una delle Casse edili del territorio provinciale di Rimini nei modi e nelle forme indicati dai CCNL del settore edile sottoscritti dalle Parti Sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché dagli accordi provinciali dalle stesse sottoscritti a livello territoriale.
Ai lavoratori, in applicazione dell’art. 18 e 26 del decreto 81/2008 e dell’art. 5 L. 136/2010, dovrà essere consegnato dal proprio datore di lavoro un idoneo tesserino di riconoscimento che egli dovrà tenere sempre esposto, anche allo scopo di evitare che negli appalti di lavoro possano accedere persone non autorizzate e senza regolare rapporto di lavoro.
I lavoratori autonomi (partite IVA) hanno pari obbligo e per la normativa vigente dovranno provvedervi in proprio.
Inoltre, al fine di certificare i percorsi formativi obbligatori previsti nel settore edile sulla sicurezza, di primo ingresso, periodici e specifici, le imprese edili si avvarranno, per tutti i lavoratori delle Scuole Edili del territorio, come previsto dall’art. 37 del d.lgs. 81/08 che ne certificherà la frequenza ed il raggiungimento degli obbiettivi;
5. sia verificata la regolarità contributiva (DURC) e richiesto, a fine lavori e al termine dell’ultimo stato avanzamento lavori prima di procedere al saldo, l’Attestato della Congruità per la verifica della manodopera impiegata nei lavori edili (ai sensi delle leggi nazionali e regionali vigenti al momento della realizzazione dell’appalto e dell’accordo sulla congruità sottoscritto il 10 settembre 2020 che recepisce l’avviso comune del 28 ottobre 2010 e dal DM 143/2021). Nel caso le verifiche attuate segnalassero inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, sia attivata la procedura di intervento sostitutivo previsto dal comma 5 dell’art. 30 DLGS 50/2016;
6. siano effettuati gli altri controlli previsti dalla legge, con particolare riferimento alla documentazione antimafia che potranno essere oggetto di informativa/confronto con le Parti Sociali firmatarie del presente Patto, anche a seguito di specifica richiesta da parte di queste ultime;
7. sia inserita nei bandi di gara, nel rispetto dell’art. 50 del codice dei contratti, una clausola sociale volta a tutelare la stabilità occupazionale del personale assunto e impiegato direttamente e prevalentemente nelle attività oggetto dell’appalto;
8. nell’ambito dell’applicazione della clausola sociale, in caso di cambio appalto, le stazioni appaltanti, con l’intento di assicurare ai lavoratori interessati un trattamento economico e normativo non inferiore a quello riconosciuto dall’impresa uscente ai lavoratori impiegati nell’appalto, promuoveranno il confronto tra le imprese subentranti e le Organizzazioni Sindacali di categoria, fatta salva la corretta applicazione contrattuale così come previsto dal presente Patto, dagli artt. 30 e 50 D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 26 L.R. 18/2016;
9. le Parti concordano che, qualora nell’ambito del cambio d’appalto, si configuri il trasferimento d’azienda (ad esempio, in conseguenza del passaggio all’impresa subentrante dell’organizzazione e dei mezzi utilizzati in esecuzione dell’appalto), deve essere data applicazione alle disposizioni di cui all’art. 2112 C.C. e art. 47 Legge 428/1990;
10. nel caso di ricorso a subappalti i firmatari del presente Patto presteranno specifica attenzione alla procedura, al fine di:
- evitare il verificarsi di manovre speculative derivanti dalla differenza non giustificata tra prezzo dell’appalto e quello praticato nei confronti del subappaltatore;
- rafforzare l’esigenza di assicurare una corretta esecuzione dell’appalto;
- tutelare l’interesse generale alla trasparenza, regolarità e semplificazione delle procedure; presidiare i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;
11. sia prevista, nei casi di inadempienze che riguardino norme sulla salute e sicurezza e sugli obblighi derivanti da rapporti di lavoro, l’esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento, così come previsto dall’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
12. sia garantito dal committente, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti, con le modalità previste dall’articolo 1676 del Codice Civile, dall’art. 30 e dall’art. 105 del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, il pagamento delle spettanze non riconosciute ai lavoratori anche in corso d’opera, nel caso gli interessati procedano con un’azione diretta nei confronti della committenza;
13. sia previsto, ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii. ed in linea con quanto sottoscritto nel patto territoriale sugli appalti del 16/09/2013, che tutti i movimenti finanziari, di ammontare superiore all’importo normativamente previsto, saranno effettuati esclusivamente mediante un conto corrente dedicato, per il tramite di intermediari autorizzati. Tale obbligo sarà codificato nei contratti di appalto come previsto dalla suddetta legge;
14. sia prevista la corretta presenza e utilizzo di lavoratori autonomi impegnati in attività edili secondo le norme vigenti;
15. sia previsto, ai sensi dell’art. 1 comma g) della legge 21/06/2022 n. 78, l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta.

ART. 2 - Impegni delle Organizzazione Sindacali e Datoriali
Le OO.SS potranno fornire, qualora richiesto, supporto e collaborazione alla stazione appaltante ai fini della tutela dei lavoratori. In particolare, condivideranno tutte le informazioni atte a verificare i costi della sicurezza e prevenzione, nonché, in caso di necessità, per il calcolo dei costi della manodopera, in fase di predisposizione degli elaborati progettuali e degli atti di gara nonché in fase di esecuzione.
Le OO.SS e Datoriali del settore edile potranno proporre di attivare tramite gli enti bilaterali del settore edile (scuole edili) corsi di formazione che possano favorire il miglioramento delle competenze professionali dei lavoratori ed il miglioramento delle competenze in materia di sicurezza e prevenzione.

ART. 3 - Comunicazioni
La Provincia di Rimini ed i Comuni si impegnano a mettere a disposizione delle Parti Sociali firmatarie del presente Patto, attraverso apposite specifiche comunicazioni, le seguenti informazioni inerenti alle attività in appalto:
- Denominazione o ragione sociale delle imprese appaltataci o concessionarie, la rispettiva sede e il numero di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di commercio;
- Descrizione e caratteristiche delle opere appaltate ed eventualmente sub-appaltate, importo complessivo del contratto e percentuale di presumibile incidenza sulla manodopera;
- Data di inizio dei lavori, data fissata di ultimazione.

ART. 4 - Osservatorio Provinciale - Costituzione ufficio di monitoraggio periodico sugli appalti
È istituito, presso la Provincia di Rimini, l’Osservatorio provinciale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, composto dalle parti firmatarie.
Compito dell'osservatorio è contribuire alla più ampia e diffusa conoscenza, arricchendo il patrimonio di analisi esistente con un monitoraggio sistematico di fenomeni che concorrono o possono favorire lo sviluppo della illegalità e della criminalità organizzata e mafiosa.
Viene posto in capo all’osservatorio il compito di monitorare ed analizzare il lavoro irregolare, la regolarità degli appalti e di supporto e scambio di dati con gli enti locali e le altre realtà locali.
Tale osservatorio rappresenta pertanto un punto di responsabilità e di gestione delle azioni in materia nonché di riferimento nei confronti dei cittadini e delle associazioni, con le quali mantiene un costante rapporto di scambio e confronto sulle migliori pratiche.
A tal fine, si prevede che l'Osservatorio provinciale, in collegamento con gli Enti Locali, le Confederazioni Sindacali e di categoria, le Organizzazioni Datoriali assicuri un funzionale confronto, che potrà essere anche preventivo, sulle procedure d’appalto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, compito dell’Osservatorio è lo scambio di dati, il rispetto delle clausole del presente patto, con particolare riferimento ai diritti dei lavoratori, la qualità del lavoro e la condivisione di informazioni, indagini ed analisi, al fine di attuare un sistema coordinato, condiviso ed integrato di iniziative ed interventi promossi, progettati e realizzati ai sensi e in coerenza con le finalità del patto stesso.
Per il constante scambio di dati ed il coordinamento degli interventi, la Provincia di Rimini si impegna e si obbliga alla convocazione, con cadenza trimestrale o su richiesta di parte, delle sottoscritte parti firmatarie per verificare gli impegni previsti dal presente patto, ed in particolare per gli obblighi di cui all’art. 1.
In questo ambito, le parti si impegnano a promuovere tutte le iniziative utili in ottica preventiva, proattiva e di mediazione.
Entro 45 giorni dalla sottoscrizione del presente patto le Parti si incontreranno per definire le funzioni e la composizione dell’Osservatorio.

ART. 5 - TAVOLO EDILIZIA
Viste le specificità del comparto edile, si conviene di istituire un apposito tavolo per sottoscrivere un ulteriore Patto con gli Enti Locali, le Categorie Sindacali e le Organizzazioni Datoriali di categoria che affronti a titolo esemplificativo i seguenti temi: settimanale di cantiere, sperimentazione badge elettronico, comunicazione ai CPT sulle modalità di sistemazione alloggiativa dei lavoratori in trasferta.

ART. 6 - TAVOLO APPALTI DI SERVIZI
Si conviene di istituire un apposito tavolo per sottoscrivere un ulteriore Patto con gli Enti Locali, le Organizzazioni Sindacali e le Organizzazioni Datoriali per gli appalti di servizi.

ART. 7 - VERIFICA, MONITORAGGIO E APPLICABILITÀ
Il presente Patto ha durata triennale. Le Parti si incontreranno su richiesta di una delle parti per condividere eventuali modifiche che dovessero essere rese necessarie, nonché per il rinnovo del Patto.