Regione Sicilia
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Area VI - Interdipartimentale - Servizi tecnici in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

IL DIRIGENTE GENERALE
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 16/12/2008, n.19 recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.Reg. n. 6 del 18/01/2013 concernente il “Regolamento di attuazione del Titolo II della LR. 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.R. 05/12/09, n. 12 e ss.mm.ii.”, con il quale, a decorrere dal 01/03/2013, è stato istituito il Dipartimento Regionale Tecnico all'interno dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità;
VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019 concernente il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 702 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato conferito all'architetto Salvatore Lizzio, dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza della Regione Siciliana, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico a decorrere dal 15 febbraio 2018 e per la durata di due anni;
VISTA la legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007;
CONSIDERATO che l'art. 3, comma 2, della citata legge n. 20/2007, dispone che una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerti dalle imprese, in fase di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione Siciliana, deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e della sicurezza nei cantieri;
CONSIDERATO che l'art. 3, comma 4, della predetta legge n. 20/2007, dispone che le stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli organismi paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavori in edilizia, come descritti dall'art. 2, comma 1, lettera ee) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. con le funzioni di cui all'art 51 del citato decreto;
VISTO il decreto del Ragioniere generale della Regione n. 1413 del 5 novembre 2007 con il quale, per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale n. 20/ 2007, è stato istituito il capitolo n. 272524 "Spese per la prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche." A nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;
VISTA la circolare dell’Assessore Regionale Lavori Pubblici del 12 agosto 2008;
VISTO l'art. 7 della legge regionale 03 agosto 2010 n. 16 “Protocolli di legalità e di tutela dei lavoratori”;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 e la legge 17 dicembre 2010, n. 217 articolo 6 disposizioni riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari e ss.mm.ii.;
VISTO il comma 3 articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii" con il quale sono fatti salvi l'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e l’articolo 7 della legge regionale 03 agosto 2010 n. 16.
VISTA la legge regionale 7 agosto 2013, n. 13 "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013”, articolo 6 “modifiche di norme”, comma 1 che dispone modifiche in materia di ribassi d'asta con particolare riferimento al comma 28 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011 sopra citata, facendo salvi i disposti dell’articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20.
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTA la legge Regionale 13 gennaio 2015, n. 3 articolo 11 che ha disposto il recepimento del d.l.vo n. 118/2011 che ha introdotto l'ultima modifica in materia di ribassi d’asta;
VISTA la circolare n. 22 del 6 luglio 2015 dell'Assessore Regionale dell’Economia - Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione che ha provveduto ad esplicitare alcune indicazioni in merito ai ribassi d'asta, facendo presente che con l'entrata in vigore in Sicilia del d.l.vo n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 “gli eventuali ribassi d'asta costituiscono economie di bilancio a meno che, nel frattempo sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell’organo competente che incrementa le spese del medesimo quadro dell’opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione nel rispetto della disciplina della normativa vigente in tema di appalti”.
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché perii riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTA la circolare prot. n. 86313/DRT del 4 maggio 2016 dell'Assessore Regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico, recante disposizioni applicative in merito al d.l.vo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 articolo 24 recante “modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del d.l.vo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO l'accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.l.vo n. 81/2008 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011;
VISTO l'accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28/08/1997, n. 281 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016;
VISTO il contratto nazionale dei lavoratori nei settore edile;
CONSIDERATO che nel settore delle costruzioni è stato costituito da ANAEPA-Confartigianato Sicilia aderente all’Associazione nazionale ANAEPA-Confartigianato e la Feneal-Uil, la Filca-CISL e la Fillea-CGIL della regione Sicilia aderenti rispettivamente alle federazioni nazionali Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL, stipulanti il CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini l'ente bilaterale per la sicurezza sul lavoro, denominato Organismo Paritetico Territoriale (O.P.T.);
CONSIDERATO che sono formalmente individuati come O.P.T. gli organismi paritetici di cui all'art. 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive ss.mm.ii. costituiti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro stipulanti il C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini, le quali sono, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
VISTO il decreto attuativo 5 marzo 2008 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 23 maggio 2008 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Lavori Pubblici ha individuato la quota percentuale da utilizzare nei ribassi d'asta e la tipologia dei servizi che devono essere finanziati;
VISTO il decreto 23 ottobre 2008 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 57 del 12 dicembre 2008 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Lavori Pubblici ha emanato un apposito schema-tipo di convenzione da stipularsi tra ogni ente appaltante e i corrispondenti organismi paritetici territoriali;
VISTO il D.D.G. n. 3554/A7 del 16 dicembre 2011 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Assessorato Regionale infrastrutture e Mobilità ha provveduto ad abrogare e sostituire il decreto 5 marzo 2008, introducendo nuove procedure attuative della norma e modificando le modalità di erogazione dei servizi da parte degli Organismi Paritetici Territoriali;
VISTO il D.D.G. n. 1542/A7 del 28 maggio 2012 con ii quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità ha provveduto all’approvazione del nuovo schema tipo di convenzione tra Stazioni Appaltanti e Organismi Paritetici Territoriali.
VISTO il D.D.G. n. 392/A6 DRT del 3 novembre 2016 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico - Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità ha provveduto ad abrogare e sostituire il D.D.G. n. 3554/A7 del 16 dicembre 2011, introducendo nuove disposizioni attuative ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii. a seguito dell'entrata in vigore del d.l.vo n. 118/2011;
VISTO il D.D.G n. 32 del 5 febbraio 2018 del Dipartimento Regionale Tecnico - Assessorato Regionale delle infrastrutture e della Mobilità "Abrogazione e sostituzione del D.D.G. n. 1542/A7 del 28 maggio 2012. Approvazione del nuovo schema-tipo di convenzione tra Organismi Paritetici Territoriali legalmente costituiti sulla base delle indicazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera ee) e dell'art. 51 del d.l.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii. e stazioni appaltanti in attuazione al disposto dell'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007";
VISTA la nota n. 398 del 28 giugno 2019 con la quale l'Organismo paritetico territoriale Edilcassa - Cassa Edile Regionale per l’Artigianato e le Piccole Imprese della Sicilia provvede a trasmettere la documentazione ad integrazione di precedente istanza al fine di pervenire alla stipula della convenzione ai sensi della sopracitata normativa;
VISTA la nota n. 161573 dell'1 agosto 2019 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità accoglie favorevolmente la richiesta dell'organismo paritetico territoriale Edilcassa - Cassa Edile Regionale per l’Artigianato e te Piccole Imprese della Sicilia come soggetto abilitato per l’espletamento delle attività di cui D.D.G. n. 392 del 3 novembre 2016 di cui sopra;
VISTA la nota n. 14 del 20 gennaio 2020 con la quale l’OPT Edilcassa - Cassa Edile Regionale per l’Artigianato e le Piccole Imprese della Sicilia provvede a trasmettere a completamento della precedente istanza il nuovo organigramma dell'organismo;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 22 gennaio 2020 tra il Dipartimento Regionale Tecnico in qualità di Stazione Appaltante e gli Organismi Paritetici Territoriali della Sicilia ai sensi dell'art.3 della legge regionale. 21 Agosto 2007, n. 20 e ss.mm.ii.
 

DECRETA
 

Articolo 1) E' approvata la convenzione, allegata al presente decreto, tra il Dipartimento Regionale Tecnico in qualità di Stazione Appaltante, e l'Organismo Paritetico Territoriale costituito sulla base delle indicazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera ee) e dell'art. 51 del d.l.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii, in attuazione al disposto dell'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, che costituisce parte integrante del presente decreto unitamente agli allegati nel medesimo richiamati.

Articolo 3) Il presente decreto unitamente alla convenzione ed allegati richiamati sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione ai sensi dell'alt. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, cosi come sostituito dal comma 6 dell’art.98 della L.R. n. 9 del 07.05.2015;

Palermo, li 23 gennaio 2020