PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
tra le PREFETTURE - UU:TT.G. di
TRIESTE
UDINE
PORDENONE
VENEZIA
TREVISO
ed il
COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA DELLA MOBILITA’ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE - GORIZIA


Al FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PREMESSO CHE

Gli organismi pubblici, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. possono, in via convenzionale, raccordare le proprie funzioni al fine di garantire che, in determinate materie, i rispettivi compiti istituzionali vengano svolti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è stato nominato Commissario delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata alla realizzazione della terza corsia del tratto Autostrada A4 tra Quarto D’Altino e Villesse nonché dell‘adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse - Gorizia (in seguito: Commissario delegato);
si rende necessario assumere iniziative finalizzate a garantire la regolarità dei cantieri e il rispetto della normativa in materia di lavoro e di sicurezza dei lavoratori e ciò anche al fine di concorrere a favorire, attraverso un puntuale monitoraggio, che le opere di cui in oggetto, di peculiare rilevanza ai fini dello sviluppo del territorio regionale del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e non solo, vengano realizzate nel rispetto dei tempi previsti;
le opere che Commissario delegato deve realizzare sul territorio delle suindicate regioni determinano per volume di investimento, complessità e durata dei lavori un rilevante impatto sul territorio di competenza delle Prefetture de! Veneto e del Friuli Venezia Giulia;
l’art. 10 del D.P.R. n. 252/98 subordina la stipula dei contratti nonché l’autorizzazione dei subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici, allorquando superino un determinato valore, all’acquisizione delle informazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo;
a questi ultimi fini si rende opportuno concordare, in relazione ai contratti di appalto, limiti di valore inferiori a quelli normativamente previsti, ai fini del rilascio delle informazioni di cui al citato art. 10;
è volontà dei firmatari del presente protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti interessati alla realizzazione di opere pubbliche nonché l’erogazione di forniture e servizi pubblici, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa;
 

RITENUTO

Che i Prefetti di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia e Treviso ed il Commissario delegalo possono meglio assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore suindicato mediante sottoscrizione del presente "Protocollo di Legalità" finalizzalo alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzala, in particolare con il monitoraggio da attuarsi attraverso le approfondite in formazioni, che saranno fomite dalle Forze di Polizia.
 

TUTTO CIO’ PREMESSO

la Prefettura U.T.G. di Trieste rappresentata dal Prefetto Dott. Giovanni BALSAMO
la Prefettura U.T.G. di Udine rappresentata dal Prefetto Dott. Ivo SALEMME
la Prefettura U.T.G. di Gorizia rappresentata dal Viceprefetto Vicario Dott.ssa Gloria ALLEGRETTO
la Prefettura U.T.G. di Pordenone rappresentata dal Vice Prefetto Vicario Regg. Dott. Francesco CAPRETTA
la Prefettura U.T.G. di Venezia rappresentata dal Viceprefetto Dott. Antonino COLLETTA
la Prefettura U.T.G. di Treviso rappresentata dal Prefetto Dott. Vittorio CAPOCELLI

e

il Commissario delegato nella persona del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Dott. Renzo Tondo
 

sottoscrivono il presente accordo
 

ART. 1
Clausole e condizioni di gara

Il Commissario delegato si impegna ad adottare e ad inserire negli atti di gara e nei contratti con le imprese aggiudicatarie, compatibilmente con la disciplina generale prevista dalla legge e con le disposizioni comunitarie in vigore per l'Italia, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure, soprattutto per quanto concerne la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, curandone l'applicazione.
In tal senso, il Commissario delegato si impegna, altresì, a concordare l'inserimento negli atti di gara di clausole e condizioni che potranno essere suggerite dalle Prefetture che sottoscrivono il presente Protocollo.
Il Commissario delegato si impegna sin d'ora a prevedere negli atti di gara:
• l'invito alle ditte concorrenti di indicare i numeri di iscrizione INPS, INAIL, Casse Edili o altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, nonché l’obbligo anche per le imprese subappaltatrici di comunicare tali dati;
• l’obbligo per l'impresa aggiudicataria, di trasmettere l'elenco nominativo del personale, a qualsiasi titolo operante presso il cantiere;
• un espresso riferimento a tutti gli obblighi derivanti per l’impresa aggiudicataria dal presente Protocollo.
Il Commissario delegato si impegna, altresì, ad includere nei propri bandi di gara le seguenti clausole che formeranno poi parte integrante dello stipulando contralto con l’impresa aggiudicataria:
Clausola n. 1
"La sottoscritta impresa elenca tutte le ditte/società (denominazione, ragione sociale e sede) indipendentemente dal fatto che partecipano alla gara, rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il concorrente dichiarante si trova in situazione di controllo diretto e o indiretto o come controllante o come controllato. "
Clausola n. 2
"La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori nonché ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento ad imprese terze.”
Clausola n. 3
"La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare immediatamente alla Magistratura o agli Organi di Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari.”
Clausola n. 4
“La sottoscritta impresa si impegna a comunicare al Commissario delegato senza ritardo, e fino al completamento dell'opera, ogni eventuale variazione relativa ai propri assetti societari nonché, di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti chiamati a realizzare l'intervento nei cantieri, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi ivi compresi quelli ritenuti "sensibili
• trasporto di materiali a discarica;
• smaltimento rifiuti;
• fornitura e/o trasporto terra;
• acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito per movimento terra;
• fornitura e o trasporto di calcestruzzo;
• fornitura e/i trasporlo di conglomerato bitumoso:
• noli a freddo di macchinari;
• fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, del decreto legislativo 163/2006;
• servizio di autotrasporto,
• guardiamo di cantiere
Nel bando di gara sarà, altresì, specificato che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva o ogni altra forma di illecita interferenza.
Il bando di gara dovrà, altresì, contenere la previsione di clausole, da inserire anche nei contratti a valle, che consentano la risoluzione del vincolo contrattuale da attivare a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture UU.TT.G, ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252
 

ART. 2
Modalità di trasmissione degli atti di gara

Il Commissario delegato si impegna, con il presente accordo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 12, comma 4 D.P.R., 3 giugno 1998, n. 252, ad informare tempestivamente il/i Prefetto/i competente/i dell'avvenuta pubblicazione dei bandi di gara - e relative scadenze - circa tutte le procedure di appalto di lavori di importo superiore a € 1.000.000,00 e di forniture e servizi di importo superiore ad € 100.000,00 che rientrano nelle competenze del Commissario delegalo stesso.
Il Commissario delegalo si impegna, altresì, a comunicare al/i Prefetto/i competente/i gli elementi identificativi delle ditte partecipanti alle gare d'appalto degli importi di cui sopra, secondo le sottoindicate tempistica:
• alla scadenza della presentazione delle offerte in caso di procedura aperta:
• contestualmente alla spedizione delle lettere d'invito nei casi di procedura ristretta o procedura negoziata.
Il Commissario delegato, ad aggiudicazione avvenuta, si impegna a comunicare tempestivamente al/i Prefetto/i competente/i gli estremi dell'appaltatore ed ogni elemento relativo ai soggetti ai quali l'impresa aggiudicataria intende affidare eventuali subappalti, subcontratti, nolo, forniture o altri tipi di servizio.
Le parti che sottoscrivono il presente accordo possono, comunque, concordare di sottoporre a monitoraggio singoli appalti anche di importo inferiore a quelli su indicati nonché contratti già in essere.
 

ART. 3
Revoca e risoluzione dal contratto

A seguito dell'aggiudicazione, il Commissario delegalo comunicherà al i Prefetto ! individuato i secondo il criterio di competenza di cui all'art.4, per i contratti di cui in premessa, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamate a realizzare l'intervento o a fornire beni e o servizi.
Qualora a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.P.R. 252/1998, sugli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all'art. 2, comma 1, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, il Commissario delegato, a seguito della relativa informativa prefettizia applicherà o farà applicare la clausola di risoluzione del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell’opera o la fornitura dei beni e/o servizi.
Nei casi di cui all’art. 11, comma 2,  del D.P.R. 252/1998 (urgenza e decorrenza del termine ivi previsto), per i contratti, subcontratti, i servizi e le forniture presi in considerazione nel presente paragrafo è comunque richiesta, prima della stipulazione del contratto o dell’autorizzazione del subcontratto o dell'acquisizione delle forniture di beni e servizi, e nelle more del rilascio dell’informazione prefettizia, l’esibizione del certificato camerale con la dicitura antimafia, ai sensi dell’art. 5 dello stesso D.P.R. 252/1998.
In tutti i casi in cui agli effetti del presente protocollo non vi è obbligo di acquisizione delle informazioni antimafia, terrà, comunque, richiesta l’esibizione del certificato camerale di cui sopra anche per le fattispecie di importo inferiore alla soglia prevista dall’art. 1, comma 2, lett. e), del D.P.R. 252/98.
 

ART. 4
Anomalie e ritardi nell'esecuzione

Il Commissario delegato si impegna a segnalare al/i Prefetto/i competente/i, eventuali casi di dilazione o ritardo nell’esecuzione della prestazione che non presentino giustificazioni apparenti. Lo stesso si impegna a segnalare tutte le richieste di varianti in corso d’opera, ogni formulazione di risene e di altre circostanze che possano essere indice di anomalie, dando notizia, secondo le modalità di volta in volta concordate, dei provvedimenti eventualmente addottati per fronteggiare le medesime.
La Prefettura - L'.T.G. si impegna ad analizzare tali segnalazioni nell'ambito del Gruppo interforze e a condurre, ove ritenuto, controlli accurati.
 

ART. 5
Criterio di individuazione del Prefetto competente

Per "Prefetto/i competente/i” si intende il/i Prefetto/i nella cui giurisdizione territoriale insistono le opere o è prevista l'esecuzione della fornitura o l’espletamento dei servizi oggetto di gara di appalto.
 

ART. 6
Competenza del Responsabile Unico del Procedimento

Tutti gli impegni e gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente protocollo da parte del Commissario delegato saranno attuati dal Responsabile Unico del Procedimento dell'opera.
 

ART. 7
Monitoraggio in caso di affidamento a contraente generale

Per quanto riguarda le parti dell'opera che saranno realizzate mediante affidamento a contraente generale, si rinvia ad apposito accordo che verrà stipulato con il Commissario delegato-Soggetto aggiudicatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 176, comma 3, lett. e), del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i..
 

ART. 8
Norma finale

Le diverse modalità di collaborazione previste nel presente protocollo hanno una valenza meramente interna tra le parti e non danno luogo ad alcuna forma di avvalimento, di validazione, di sostituzione o di trasferimento della responsabilità civile, amministrativa o contabile.

Trieste, 12 maggio 2009