Tipologia: Contratto collettivo territoriale interprovinciale di lavoro
Data firma: 5 ottobre 2017
Validità: 01.10.2017 - 31.12.2020
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Veneto
Fonte: cevi.it

Sommario:

 

Premessa
Parte Prima Regolamentazione comune per il territorio delle province di Padova Treviso e Vicenza
Art. l - Contrasto al lavoro irregolare
Art. 2 - Trasferta veneta
Art. 3 - Orario di lavoro operai ed impiegati
Art. 4 - Reperibilità Aziendale
Art. 5 - Mensa operai ed impiegati
Art. 6 -Trasferta operai
Art. 7 - Prestazioni ed assistenze contrattuali erogate dalla Cassa Edile
Art. 8 - Razionalizzazione dei costi gestionali della Cassa Edile
Art. 9 - Prestazione sperimentale di carenza malattia
Art. 10 - Attivazione assistenza integrativa sanitaria contrattuale
Art. 11 - Norme di coordinamento e abrogazione regolamentazioni precedenti
Art. 12 - Inscindibilità parte prima e seconda
Art. 13 - Decorrenza e durata
Allegato 1 Regolamento generale delle prestazioni delle Casse Edili di Padova, Treviso e Vicenza
Allegato 2 Accordo quadro regionale sperimentale sulla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale per le imprese edili iscritte alle Casse Edili industriali del Veneto
Allegato 3 Linee guida per la determinazione ed erogazione dell'EVR per le imprese Edili Industriali del Veneto, 7 dicembre 2016
Disposizioni di contratto collettivo territoriale per la provincia di Vicenza
Regolamentazione comune

Art. 1 - Osservatorio provinciale sull'edilizia

 

Art. 2 - Grandi opere
Art. 3 - Protocolli di legalità
Art. 4 - Tesserini di cantiere
Art. 5 - Banca dati Enti Bilaterali
Art. 6 - Borsa lavoro e formazione professionale
Art. 7 - Formazione per la sicurezza
Art. 8 - Promozione e diffusione della cultura della prevenzione infortuni e della sicurezza negli ambienti di lavoro edili
Art. 9 - Formazione professionale
Art. 10 - Multe disciplinari
Art. 11 - Anticipo indennità INAIL
Art. 12 - Anagrafe RLS
Regolamentazione operai
Art. 1 - Indennità territoriale di settore
Art. 2 - Ferie
Art. 3 - Orario di lavoro - Periodo di riferimento per operai art.4 dlgs 66/2003 e smi
Art. 4 - Premio incentivante per lavoro straordinario prestato al sabato
Allegato art.3 CCPL 27/10/2016 e smi (stralcio)
Art. 5 - Nota a verbale su trasferta operai PARTE prima - Regolamentazione comune per il territorio delle province di Padova Treviso e Vicenza
Art. 6 - Indennità alta montagna
Regolamentazione impiegati
Art. 1 - Premio di produzione
Art. 2 - Mensa
Art. 3 - Orario di lavoro - Periodo di riferimento per impiegati di cantiere
Art. 4 - Trasferta
Allegato A Verbale di intesa sindacale 31 gennaio 2017
Allegato B Verbale di intesa sindacale 31 gennaio 2017 [EVR]


Contratto collettivo territoriale interprovinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini delle province di Padova, Treviso e Vicenza, integrativo del CCNL 19 aprile 2010 come modificato ed integrato dall' accordo nazionale 1° luglio 2014

In Padova, addì 5 ottobre 2017, tra Ance Padova - Collegio Costruttori Edili […], Ance Treviso- Sezione Autonoma di Unindustria Treviso […], Ance Vicenza - Sezione Costruttori Edili di Confindustria Vicenza […], e la Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno- Feneal-Uil di Padova e Rovigo, aderente all'unione Italiana del Lavoro Uil; la Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini - Filca-Cisl di Padova e Rovigo, aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Cisl; la Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive- Fillea-Cgil di Padova, aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro Cgil; […], la Federazione italiana lavoratori edili affini e del legno - Feneal-Uil della Macroarea di Treviso e Belluno, aderente all'unione Italiana del Lavoro Uil; la Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini - Filca-Cisl di Belluno e Treviso, aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Cisl; la Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive- Fillea-Cgil Provinciale Sinistra Piave Destra Piave di Treviso, aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro Cgil; […], la Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno- Feneal-Uil di Vicenza, aderente all'unione Italiana del Lavoro Uil; la Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini - Filca-Cisl di Vicenza, aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Cisl; la Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive- Fillea-Cgil di Vicenza, aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro Cgil; […], (Tutti insieme anche: Parti Sociali Territoriali di Padova, Treviso e Vicenza), visti
• il CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini 19 aprile 2010, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 1° luglio 2014, segnatamente con riferimento agli articoli che ne demandano alla contrattazione territoriale di secondo livello la definizione sotto il profilo normativo ed economico;
l'Accordo quadro Regionale Sperimentale 7 dicembre 2016 sulla Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale per le imprese edili iscritte alle Casse Edili Industriali del Veneto (Allegato 2);
• le Linee Guida 7 dicembre 2016 per la determinazione ed erogazione dell'E.V.R. per le imprese edili industriali del Veneto (Allegato 3);
• l'Accordo Quadro Interprovinciale 5 settembre 2017 tra le Parti Sociali Territoriali di Padova, Treviso e Vicenza per il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale edilizia industria;
viene stipulato il presente Contratto collettivo Territoriale Interprovinciale di lavoro, integrativo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini 19 aprile 2010, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 1° luglio 2014, da valere per il territorio delle province di Padova, Treviso e Vicenza per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato CCNL e per tutti i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa delle imprese stesse.

Premessa
Dichiarazione comune sulle linee di sviluppo della contrattazione integrativa territoriale interprovinciale di lavoro per le province di Padova, Treviso e Vicenza
La pesante situazione di crisi che ha investito il comparto delle costruzioni richiede che anche la contrattazione integrativa territoriale interprovinciale contribuisca ad individuare soluzioni che, nel mutato contesto economico in cui agiscono le imprese, possano valorizzare il ruolo del contratto come strumento per garantire alle imprese e ai lavoratori certezze di regole, omogeneità di prestazioni ed assistenze contrattuali, garantendo nel contempo la salvaguardia degli equilibri economici e finanziari della bilateralità di settore.
La scelta di arrivare ad un Accordo integrativo territoriale interprovinciale, che abbia valenza per le tre province di Padova, Treviso e Vicenza, permetterà di assicurare un quadro unitario di prestazioni ed assistenze, di omogeneizzare la disciplina di istituti contrattuali essenziali nella gestione del personale, di semplificare le regole per le imprese nonché di conseguire economie di scala per il sistema della bilateralità delle tre province.
A tale ultimo riguardo l'unificazione dei requisiti di accesso e di contenuto delle prestazioni e assistenze tra le tre province rappresenta il passaggio prodromico per favorire sinergie operative, realizzazione di aree comuni di gestione tecnica ed amministrativa tra gli enti bilaterali delle tre realtà coinvolte e possibilità di ulteriore aggregazione di servizi a livello interprovinciale, nella logica indicata ed auspicata dal Protocollo sugli Organismi Bilaterali, allegato all'Accordo nazionale 1° luglio 2014 di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini 19 aprile 2010, i cui indirizzi e contenuti le Parti Sociali Territoriali di Padova, Treviso e Vicenza condividono integralmente.
Tale prima ipotizzata forma di aggregazioni di servizi a livello interprovinciale non appare preclusiva ed anzi favorirà il percorso verso una bilateralità di sistema di tipo regionale, fermo restando il rispetto e l'applicazione delle eventuali deliberazioni e regolamentazioni che sulla materia dovessero essere adottate dalle parti nazionali.

Parte Prima Regolamentazione comune per il territorio delle province di Padova Treviso e Vicenza
Art. l - Contrasto al lavoro irregolare

Al fine di promuovere la legalità e la regolarità delle lavorazioni di cantiere si adotteranno le iniziative necessarie a garantire il monitoraggio di tutto il personale operante nei singoli cantieri, anche svolgente lavorazioni non riconducibili al CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini 19 aprile 2010, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 1° luglio 2014, nonché la validazione del ruolo dell'Ente Unico Bilaterale per la formazione/sicurezza come soggetto di riferimento per l'erogazione della formazione sicurezza in cantiere per tutto il personale che vi operi anche quando il suo rapporto di lavoro sia disciplinato da contrattazione collettiva di settore diversa da quella edile.
Congiuntamente le Parti Sociali Territoriali di Padova, Treviso e Vicenza promuoveranno la stipula di protocolli di intesa con le Amministrazioni Pubbliche - segnatamente servizi SPISAL operanti nelle singole province e Ispettorati Territoriali del Lavoro - per creare osservatori di legalità, promuovere attività divulgative e informative in materia di salute e sicurezza nel settore edile, sviluppare le competenze e conoscenze dei lavoratori e rafforzare la conoscenza del sistema della bilateralità.
Nel contempo le Parti Sociali Territoriali di Padova, Treviso e Vicenza convengono di proseguire nel confronto già in essere con la Regione Veneto per l’implementazione del sistema on-line delle notifiche preliminari al fine di consentire l'accesso ai dati informativi in esse contenuti agli Enti Bilaterali di settore, in conformità a quanto già previsto dal vigente Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.
A tal fine le Parti Sociali Territoriali di Padova, Treviso e Vicenza convengono di fare riferimento per la regolamentazione dell'istituto della notifica preliminare allo schema di Protocollo d’intesa mutuato dallo schema nazionale i cui contenuti sono già noti alle stesse Parti, fatti salvi gli adeguamenti di natura formale che ne semplifichino l'applicazione da parte delle imprese in sede di stesura della regolamentazione definitiva

Art. 3 - Orario di lavoro operai ed impiegati
Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 19, Parte Operai, e 43 e 54, Parte Impiegati, del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini 19 aprile 2010, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 1° luglio 2014, si intendono qui riportati per intero con le ulteriori seguenti determinazioni, integrazioni e specificazioni:
a) Con riferimento al combinato disposto dell'art.5, terzo comma e dell'art.38, terzo comma, lettera a), Parte Operai, nonché dell'art.43, Parte Impiegati, del richiamato CCNL, l'orario normale contrattuale di lavoro nel territorio delle province di Padova, Treviso e Vicenza per gli operai di produzione, per gli impiegati di cantiere e per gli altri impiegati è di 40 ore settimanali di media annua.
b) In attuazione di quanto già previsto dagli artt. 5 e 43 del vigente CCNL più sopra citato per ragioni produttive le imprese possono adottare, anche individualmente, o per singoli cantieri, dandone comunicazione, anche tramite l'Associazione datoriale territoriale di categoria alle RSU o, in assenza di queste, alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, orari multiperiodali e cioè programmare, in un periodo di riferimento non superiore a 12 mesi, orari settimanali superiori e inferiori a 40 ore, di norma articolati su cinque giorni alla settimana, con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere, a condizione che la media corrisponda alle 40 ore settimanali riferibile al periodo stesso.
In caso di organizzazione multiperiodale dell'orario di lavoro, costituisce straordinario ogni ora di lavoro effettuata oltre l'orario programmato settimanale, salvo quanto previsto al successivo punto c). Resta fermo il rispetto del limite delle 48 ore settimanali come durata media di cui all'art.4 del D.Lgs. 8.04.2003 n.66.
c) Le imprese converranno con le RSU o, in assenza di queste, con le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, in forma collettiva o individuale, l'istituzione di regimi di banca ore individuale nella quale confluiscano tutte le ore di straordinario prestate ai fini della possibilità di fruizione di permessi compensativi retribuiti in luogo del pagamento delle ore di straordinario. Per le ore prestate oltre l'orario normale e accantonate in banca ore è riconosciuta la corresponsione nel periodo di paga della sola maggiorazione del 15%. Resta fermo che il lavoro straordinario è ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali.
I permessi compensativi saranno retribuiti come orario ordinario di lavoro e fruiti a richiesta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di norma di almeno 3 giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro.
Le imprese converranno con le RSU o, in assenza di queste, con le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, che i permessi compensativi retribuiti possano essere utilizzati al fine di evitare o contenere il ricorso alla CIGO.
I permessi compensativi retribuiti maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno civile (1° gennaio -31 dicembre) non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
I permessi compensativi retribuiti non fruiti entro tale termine devono essere liquidati con le maggiorazioni di lavoro straordinario previste dal citato CCNL, scomputando a tale fine la maggiorazione del 15% già corrisposta, e per gli operai senza le percentuali di cui agli articoli 5 e 18 dello stesso CCNL.
d) Rimane ferma la disciplina dei riposi annui mediante permessi individuali di cui all'art.5, parte B) Operai, e 43, parte B) Impiegati, del CCNL richiamato.
e) Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'intera normativa dell'orario di lavoro è quella stabilita dall'art. 6 del CCNL citato.
f) I quattro mesi dell'anno durante i quali è consentito alle imprese, ai sensi dell'art.8 del R.D. 10.09.1923 n.1955 e R.D. 10.09.1923 n.1957, come previsto dall'art.16 del D.Lgs. 8.04.2003 n.66, e previo avviso all'ispettorato Territoriale del Lavoro competente, di superare l'orario normale di 40 ore settimanali, sono, di norma: maggio, giugno, luglio e settembre, salvo diversa comunicazione aziendale.
In tali mesi, gli operai e gli impiegati di cantiere, su richiesta preventiva dell'impresa da effettuarsi con un preavviso di norma di 72 ore, salvo casi di urgenza, sono tenuti ad effettuare prestazioni di lavoro eccedenti le 40 ore settimanali fino ad un massimo di 5 ore settimanali. Per tali prestazioni eccedenti, fermo restando il carattere ordinario del lavoro, sono dovute le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno di cui all'art. 19, Parte Operai, e 54, Parte Impiegati, del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini 19 aprile 2010, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 1° luglio 2014.
Resta fermo il rispetto del limite delle 48 ore settimanali come durata media di cui all'art.4 del D.Lgs. 8.04.2003 n.66.
g) Nei casi in cui sorgano difficoltà sull'interpretazione e nell'applicazione della normativa di legge e contrattuale, la questione dovrà essere segnalata tempestivamente alle Parti Sociali Territoriali contraenti al fine di prevenire l'insorgere di controversie.

* * *

In relazione a specifiche e motivate richieste da parte di personale dipendente, possono essere convenute particolari modalità di godimento dei permessi maturati, anche attraverso l'accorpamento degli stessi, tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive dell'impresa.
Per le suddette modalità di godimento la richiesta dovrà essere presentata al datore di lavoro almeno 20 giorni prima dell'inizio del periodo nel quale si intende usufruire dei permessi individuali.

Art. 4 - Reperibilità Aziendale
La reperibilità è un istituto accessorio alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è rintracciabile dall'azienda fuori dall'orario di lavoro al fine di assicurare con tempestività lo svolgimento di determinate attività o l'erogazione di un determinato periodo di servizio in presenza di esigenze non programmate di lavoro.
I periodi di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'erario di lavoro legale e contrattuale.
[…]
In caso di disponibilità alla reperibilità, l'azienda adotta criteri di rotazione del personale.
Qualora il periodo di reperibilità abbia interessato più di una intera settimana consecutiva, per il periodo seguente e consecutivo eccedente la settimana, l'indennità sopra riportata verrà maggiorata del 30%.
[…]
Le ore di intervento effettuato rientrano nel computo dell'orario di lavoro.
Resta salva la possibilità, per il datore di lavoro e per il lavoratore, di concordare riposi compensativi.
Ai sensi delle norme vigenti, è permessa la deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive per i lavoratori che prestano la loro opera in regime di reperibilità garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero continuativo di 8 ore ed accordando una protezione adeguata.
[…]

Art. 5 - Mensa operai ed impiegati
Agli operai, agli impiegati che prestano la loro opera nei cantieri ed agli autisti è assicurato un pasto caldo.
Il pasto si compone di un primo, un secondo, un contorno, pane, acqua, con esclusione delle bevande alcoliche così come previsto dalla vigente normativa (art.15 Legge Quadro n.125/2001).
Il pasto può essere fornito sia direttamente da parte del datore di lavoro con organizzazione di mensa interna in cantiere che da terzi presso il cantiere, ovvero presso punti di ristoro, anche attraverso convenzioni con pubblici esercizi.
[…]
La disposizione di cui sopra trova applicazione anche nel caso di apprestamento del servizio di mensa ai sensi dell'articolo 88 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini 19 aprile 2010, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 1° luglio 2014.
[…]

Art. 7 - Prestazioni ed assistenze contrattuali erogate dalla Cassa Edile
L'attività di ciascuna Cassa Edile delle tre province è disciplinata da apposito Statuto e dal Regolamento Generale delle prestazioni (Allegato 1).
[…]

Regolamentazione comune
Art. 1 - Osservatorio provinciale sull'edilizia

Al fine di sostenere la diffusione di un'edilizia sempre più regolare e di opporsi a possibili infiltrazioni malavitose nel settore, le Parti Sociali Territoriali promuoveranno la costituzione di un osservatorio a livello provinciale in cui possano confluire i dati informativi raccolti dagli Enti di vigilanza (Inps, Inail, Ispettorati Territoriali del Lavoro), dalla regione (Spisal), dalle istituzioni (Procure, Questure, Comuni), dagli Enti Bilaterali e da Unioncamere.
Le parti si attiveranno affinchè le Casse Edili vengano altresì messe nella condizione di accedere alle Notifiche Preliminari, in quanto dati che unitamente alla gestione delle informazioni relative alla richiesta del DURC, possono contribuire ad una più accurata verifica delle posizioni contributive di aziende e subappaltatori per raggiungere i seguenti obiettivi:
- Il contrasto al lavoro nero tramite la costituzione di un archivio comune, dove vengano raccolte le informazioni/prassi ed uno scambio dei dati;
- la predisposizione delle necessarie iniziative per il pieno coinvolgimento delle istituzioni locali;
- la realizzazione di un sistema informativo interno che consenta di utilizzare al meglio le opportunità e potenzialità che gli Enti Paritetici possono offrire in specie nella cantieristica pubblica e privata (recupero dell'evasione contributiva, formazione delle aziende, sicurezza, ditte esterne, ecc.).

Art. 2 - Grandi opere
Nella consapevolezza che l'attivazione di grandi opere infrastrutturali e civili nel territorio provinciale potrà rappresentare concreta occasione di rilancio del tessuto produttivo locale in ragione delle complessive ricadute economiche/sociali/occupazionali che ne deriveranno e Parti Sociali Territoriali ravvisano la necessità che la realizzazione delle stesse non possa prescindere dall'impegno che i concessionari dovranno assumere di addivenire ad appositi Protocolli d'intesa con le parti sociali che vincolino affidatari, subaffidatari e/o fornitori con posa in opera all'applicazione integrale della contrattazione integrativa territoriale interprovinciale nonché alla adesione e collaborazione con gli Enti Bilaterali territoriali di settore, anche in relazione all' opportunità di potersi avvalere del supporto degli stessi Enti in materia di formazione delle maestranze occupate in tali specifici cantieri nonché di attuazione delle normative di sicurezza, igiene e prevenzione sul lavoro.
In tali protocolli saranno inserite clausole di salvaguardia per contrastare l'eventuale violazione degli impegni normativi e contrattuali derivanti dall'applicazione della contrattazione integrativa territoriale interprovinciale che si dovessero verificare ai danni del personale delle imprese affidatario, sub affidatario e/o fornitrici con posa in opera tenuto conto di quanto previsto dalla vigente legislazione regionale in materia.
In tali protocolli dovrà essere altresì prevista l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nell'esecuzione dei lavori, in qualsiasi forma si manifestino, facendo riferimento ai Protocolli di Legalità sottoscritti tra Confindustria e Ministero dell'interno e tra Confindustria ed Ance nonché agli ulteriori eventuali protocolli che le parti promuoveranno in sede territoriale.

Art. 3 - Protocolli di legalità

Le Parti Sociali Territoriali facendo riferimento ai contenuti dei Protocolli di legalità sottoscritti tra Confindustria e Ministero dell'interno e tra Confindustria ed Ance nonché agli ulteriori eventuali protocolli che le parti promuoveranno in sede territoriale mirati a prevenire i tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e privati di lavori - servizi e forniture in opera, si impegnano in sede locale, attraverso il coinvolgimento della Prefettura di Vicenza, ad indirizzare tutte le stazioni appaltanti operanti nella provincia all'adozione di tutte le misure idonee ad evitare fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi dimensione riconducibili al comparto delle costruzioni.

Art. 4 - Tesserini di cantiere
Le Parti Sociali Territoriali confermano che tutti i lavoratori operanti in cantiere devono essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento secondo il modello che viene fornito dalla Cassa Edile.
Le parti si impegnano per la promozione di apposita intesa in sede regionale che permetta l'adozione di un modello unico di tesserino di riconoscimento valido per tutto il territorio del Veneto.

Art. 6 - Borsa lavoro e formazione professionale
Le Parti Sociali Territoriali si richiamano integralmente agli impegni ed obiettivi sul tema indicati nei Protocolli Regionali sottoscritti da Ance Veneto e Feneal -Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil del Veneto relativi alla sperimentazione del Progetto "Borsa Lavoro" inteso quale "strumento individuato dalle parti per la valorizzazione piena dei lavoratori nel processo produttivo dell'edilizia, anche attraverso la formazione, nonché per contrastare il lavoro nero, il lavoro sommerso, il caporalato e l'intermediazione passiva della manodopera gestita dalla criminalità organizzata"
In tale ambito aderiscono alla creazione di un "database" a livello regionale, realizzato attraverso un apposito sistema informatico promosso dalle parti, dove potranno essere inseriti i profili professionali di tutti lavoratori, sia impiegati che operai che, a motivo della crisi che ha investito il settore, abbiano perso il posto di lavoro e siano alla ricerca di un reimpiego presso aziende edili.
Tale "database", sarà localmente messo a disposizione dell'Ente Unico per la formazione e sicurezza per il comparto edile per la Provincia di Vicenza Centro Edile "A. Palladio" per estrarne i profili di interesse.
Le imprese interessate potranno rivolgersi allo stesso Centro per chiedere percorsi formativi mirati, auspicabilmente definiti in forma comune tra la rete delle Scuole Edili del Veneto, per colmare eventuali fabbisogni di riqualificazione professionale che appaiano necessari per il reinserimento presso le imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Vicenza dei profili prescelti.
Tali percorsi potranno essere svolti anche con il supporto e la collaborazione, tramite apposite convenzioni, della rete formativa facente capo all’Amministrazione Provinciale di Vicenza.
In tale ottica verrà valorizzato il ruolo anche del Centro Edile "A. Palladio" per la certificazione, tramite lo strumento del libretto formativo già attivato dallo stesso Centro, della professionalità e del bilancio delle competenze possedute, come azione propedeutica alla gestione della stessa Borsa lavoro.

Art. 7 - Formazione per la sicurezza
Le Parti Sociali Territoriali riconfermano che la formazione e l'addestramento in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sono componente inscindibile del miglioramento culturale e professionale delle maestranze edili.
In coerenza con tale premessa impegnano il Centro Edile "A. Palladio" ad elaborare ogni attività di formazione relativa alla diffusione e miglioramento della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, per la predisposizione su base semestrale/annuale di un programma mirato di corsi rivolti ai lavoratori delle aziende edili che sarà portato a conoscenza delle parti sociali territoriali.
Varrà al riguardo tutto quanto previsto al punto B) dell'art. 90 del vigente CCNL Edilizia industriale, fatta eccezione per quanto concerne l'allocazione dei corsi e la loro previsione nell'ambito dell'ordinamento scolastico.

Art. 8 - Promozione e diffusione della cultura della prevenzione infortuni e della sicurezza negli ambienti di lavoro edili
Le Parti Sociali Territoriali considerano impegno irrinunciabile ed elemento di qualificazione delle imprese del settore la promozione ed attuazione di concrete iniziative volte a favorire la diffusione della cultura della prevenzione infortuni e della sicurezza negli ambienti di lavoro.
Individuano pertanto nell'Ente Unico per la formazione e sicurezza per il comparto edile per la provincia di Vicenza Centro Edile "A. Palladio" la struttura essenziale per il conseguimento di tali risultati ed intendono consolidare la sua attività e darvi veste maggiormente organica, nel rispetto dei programmi di formazione che verranno elaborati in sede nazionale dagli organismi paritetici ed in particolare dal Formedil.
Il Centro Edile "A. Palladio" entro il mese di gennaio di ciascun anno della sua attività, elaborerà un progetto globale di iniziative sul quale misurare l'effettiva realizzazione dei propri obiettivi, dando in ordine a ciò informazione alle parti stipulanti.
Tali iniziative potranno prevedere anche il coinvolgimento dei Servizi SPISAL delle ASL della provincia. Per lo svolgimento della propria attività il Centro Edile "A. Palladio" si avvarrà di consulenti tecnici esterni di comune gradimento delle parti e comprovata professionalità.
Numero, incarichi e limiti anche economici d'intervento dovranno essere definiti congiuntamente in sede di Consiglio di Amministrazione del Centro Edile "A. Palladio".
Le Parti Sociali Territoriali verificheranno la possibilità di potenziare ulteriormente l'organico dei tecnici a disposizione del Centro Edile "A. Palladio", attivando in collaborazione con gli SPISAL della provincia percorsi formativi mirati all'addestramento di consulenti che utilizzino tecniche di intervento in cantiere conformi agli indirizzi adottati dagli stessi SPISAL nella loro attività di vigilanza istituzionale.
Le parti stipulanti demandano ai propri rappresentanti presso il Centro Edile "A. Palladio" di verificare la regolarità dei flussi di finanziamento riscossi tramite la Cassa Edile di Vicenza.
Nel corso della vigenza del presente accordo le parti si reincontreranno per verificare l'adeguatezza del contributo di finanziamento in relazione anche al rapporto realizzatosi tra risorse impiegate e risorse disponibili.
In tale quadro, le parti riconoscono negli Enti Unici per la formazione e la sicurezza la struttura fondamentale per l'attuazione nei territori provinciali delle politiche della sicurezza e di svolgimento dell'attività di prevenzione, consulenza, formazione e informazione sulle tematiche della sicurezza per le maestranze, e per le imprese e per i preposti.

Art. 9 - Formazione professionale
Le Parti Sociali Territoriali confermano il comune convincimento circa l'importanza della formazione
professionale per i lavoratori operanti o da inserire nel settore ed il ruolo fondamentale che a tali fini per l'intero settore deve svolgere il Centro Edile “A. Palladio" di Vicenza.
A tale proposito le parti indirizzano il Consiglio di Amministrazione del Centro Edile ad organizzare corsi specificatamente rivolti alla formazione degli apprendisti, dei lavoratori somministrati e del personale extracomunitario.
Al fine di favorire la più estesa partecipazione dei lavoratori a corsi di formazione e/o aggiornamento professionale (in particolare quelli promossi dal Centro Edile "A. Palladio") le parti convengono che ove le aziende comandino i lavoratori, fuori dell'orario di lavoro e/o nella giornata del sabato, alla frequenza di tali corsi, per le ore di frequenza svolte in orario extralavorativo e debitamente certificate venga riconosciuta ai lavoratori un'indennità di partecipazione e nel limite massimo di 32 ore annue.
Le Parti Sociali Territoriali convengono che, poiché la quantificazione di tale indennità è stata effettuata dalle parti in modo omnicomprensivo di ogni sua quota di incidenza essa non avrà incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti di alcun genere e su di essa non venga computata per il personale operaio la percentuale di cui all’art. 18 regolamentazione operai del vigente CCNL industria edile, tenendo conto che per tale personale le parti hanno già tenuto conto dell'incidenza delle maggiorazioni per ferie, gratifica natalizia e riposi annui né tale indennità avrà incidenza sul T.F.R. ex art. 2120 2° comma c.c.
Resta inoltre fermo che il tempo di frequenza dei corsi in orario sia lavorativo che extralavorativo non è da considerarsi lavoro effettivo a nessun effetto di legge e/o di contratto e non è pertanto utile al raggiungimento dell'orario massimo giornaliero e settimanale di legge e di contratto.
Le Parti Sociali Territoriali riconoscono al Formedil la funzione di coordinamento dell'attività svolta dagli Istituti di formazione ed addestramento professionale e ritengono utile, anche a livello regionale, ogni forma di armonizzazione tra i vari Enti Unici per la formazione e sicurezza che possa favorire la più elevata qualificazione professionale delle maestranze.
Il contributo di cui all'art. 91 del CCNL 19 aprile 2010 e smi resta fissato nella misura dello 0,50%, riscosso tramite la Cassa Edile di Vicenza da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 24 del contratto stesso, riservandosi le parti di deliberare, previo accordo, l'eventuale modifica di tale misura di contribuzione in rapporto alle effettive esigenze ed iniziative di formazione professionale che le parti congiuntamente ritenessero necessarie.

Art. 10 - Multe disciplinari

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento del danno, applicate a norma dell'art. 99 del CCNL 19 aprile 2010 è devoluto a favore della Cassa Edile o dell'Ente Unico per la formazione e sicurezza Centro per la formazione professionale delle maestranze edili ad affini "A. Palladio".

Art. 12 - Anagrafe RLS
In attuazione delle indicazioni contenute nei Protocolli regionali sottoscritti da Ance Veneto e Feneal -Uil , Filca - Cisl e Fillea - Cgil del Veneto le Parti Sociali Territoriali convengono che l'anagrafe provinciale degli RLS eletti nelle singole imprese edili sia costituita presso l'Ente unico per la formazione e sicurezza Centro Edile "A. Palladio" di Vicenza.
Tale anagrafe sarà alimentata dalle segnalazioni relative alla elezione degli RLS aziendali che dovranno essere effettuate dalle singole imprese edili eventualmente interessate.
Al Centro Edile "A. Palladio" perverranno altresì gli eventuali verbali e richieste di consulenza degli stessi RLS relative all'attuazione/implementazione delle procedure ed iniziative in materia di sicurezza, igiene prevenzione nei cantieri e nelle strutture d'impresa così che le parti possano monitorare tali condizioni nonché adottare le iniziative valutate quali più opportune per soddisfare le esigenze manifestate dagli stessi RLS, anche sotto il profilo dell'attivazione, d'intesa ed in sinergia con il Centro Edile "A. Palladio", delle eventuali iniziative mirate.

Regolamentazione operai
Art. 3 - Orario di lavoro - Periodo di riferimento per operai art.4 dlgs 66/2003 e smi

Le Parti Sociali Territoriali convengono, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del D.lgs. 66/2003, che il periodo di riferimento di cui all'art. 4 comma 3 del D.lgs. 66/2003, sia fissato per il personale operaio di cantiere in dodici mesi, a fronte della fisiologica complessità di organizzazione del lavoro edile caratterizzata da non uniformità di distribuzione della prestazione lavorativa in quanto condizionata da fattori non predeterminabili quali gli eventi metereologici e le varianti di intervento richieste in corso d'opera dalla committenza sia pubblica che privata; confermano altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2007 tale periodo di riferimento di 12 mesi coincide con il periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno solare.

Art. 6 - Indennità alta montagna
Con riferimento all'art. 23 del CCNL 19 maggio 2010 l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:
- per i lavori eseguiti oltre i 1.200 metri sul livello del mare 11%.
[…]
L'indennità suddetta non sarà corrisposta agli operai che risiedono nello stesso comune, nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori.

Regolamentazione impiegati
Art. 2 - Mensa

Ai soli impiegati addetti ai cantieri temporanei si applica la normativa in materia di mensa prevista per gli operai ed impiegati dal presente contratto collettivo territoriale di lavoro Parte prima- Regolamentazione comune per il territorio delle province di Padova Treviso e Vicenza L'applicazione della presente normativa esclude ogni altra erogazione per lo stesso titolo ivi compresa la preesistente indennità sostitutiva.
[…]

Art. 3 - Orario di lavoro - Periodo di riferimento per impiegati di cantiere
Le Parti Sociali Territoriali convengono, ai sensi di quanto previsto dall'art.4 comma 4 del D.lgs. 66/2003, che il periodo di riferimento di cui all'art. 4 comma 3 del D.lgs. 66/2003, sia fissato per il personale impiegatizio di cantiere in dodici mesi, a fronte della fisiologica complessità di organizzazione del lavoro edile caratterizzata da non uniformità di distribuzione della prestazione lavorativa in quanto condizionata da fattori non predeterminabili quali gli eventi metereologici e le varianti di intervento richieste in corso d'opera dalla committenza sia pubblica che privata; convengono altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2007 tale periodo di riferimento di 12 mesi coincida con il periodo 1° gennaio - 31dicembre di ciascun anno solare.