Tipologia: Regolamento O.P. Health & Safety
Data firma: 17 novembre 2016
Parti: OPHS (FCA, CNH e Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic-Confsal)
Settori: Metalmeccanici, Automotive, FCA-CNH
Fonte: ophs.it


Sommario:


Regolamento dell’Organismo Paritetico Health & Safety

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell’Organismo Paritetico Health & Safety, o brevemente OPHS, costituito in forma di Associazione non riconosciuta ex art. 36 codice civile con l’accordo sindacale aziendale del 4 aprile 2011 stipulato da Fiat SpA (oggi FCA N.V.), Fiat Industrial Spa (oggi CNH Industrial N.V.), Unione Industriale di Torino e le Organizzazioni Sindacali Fim-Cisl Uilm-Uil e Fismic-Confsal ai sensi dell’art. 2 comma 1, lettera ee) e art. 51, comma 4 del D.Lgs. 81/2008.
Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si intendono richiamate le disposizioni contenute nel suddetto accordo costitutivo.
L’ OPHS non ha scopo di lucro e ha sede in Torino, in via Nizza 250, presso la sede di FCA N.V.

Art. 2 - Competenze, composizione, cariche e insediamento dell’OPHS
L’OPHS ha l’obiettivo di assicurare la “governance” partecipativa e condivisa tra i suoi componenti relativamente ai temi della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL), con particolare riguardo ai ruoli e competenze delle figure professionali coinvolte per lo sviluppo e l’attuazione del Sistema di Gestione della SSL(SGSSL), alla loro specifica rappresentanza e competenza, alle attività di informazione e formazione e all’elaborazione e proposta di iniziative e programmi finalizzati a garantire la massima efficienza ed efficacia della prevenzione nelle società dei due Gruppi FCA e CNH Industrial.
L’ OPHS è composto in maniera paritetica da dodici componenti designati in pari misura da ciascuna delle due parti istitutive: sei da parte datoriale, di cui tre per FCA , due per CNH Industrial , uno per l’Unione Industriale di Torino e sei da parte sindacale, di cui due per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic- Confsal.
L’OPHS individua tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente secondo le modalità di seguito definite. Uno dei rappresentanti nominati dalla parte aziendale assume, su designazione della stessa parte, la funzione di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni Sindacali assume, su designazione dei rappresentanti di parte sindacale, la funzione di Vice-Presidente.
Il Presidente assume la rappresentanza dell’OPHS nelle sedi istituzionali.
I componenti dell’OPHS durano in carica due anni e possono essere confermati.
L’OPHS è competente in merito all’interpretazione, l’integrazione e la modifica del presente Regolamento, anche in relazione ai possibili adeguamenti alla normativa di legge o all’evoluzione contrattuale.
L’OPHS svolge la sua azione valutando l’opportunità di eventuali iniziative integrate e in collaborazione con gli Organismi Paritetici attivi sui territori.
L’OPHS può partecipare a bandi pubblici, previa verifica della sua adeguatezza ai requisiti previsti nei diversi casi.

Art. 3 - Dimissioni, sostituzioni e decadenza
In caso di dimissioni di un componente dell’OPHS, la parte che lo aveva designato provvede alla sua sostituzione entro la data di convocazione della prima riunione successiva alla data delle sue dimissioni.
Decadono dalla carica i componenti dell’OPHS che per tre volte consecutive non partecipano neppure per delega alle riunioni.
I componenti dell’OPHS nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del biennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i componenti che hanno sostituito.

Art. 4 - Gratuità della partecipazione e delle cariche
L’OPHS opera a esclusivo carico di ciascuna delle parti istitutive. La partecipazione e le cariche interne all’Organismo sono a titolo gratuito, né sono previsti rimborsi spese. La gratuità è riferita a tutti i partecipanti alle attività e riunioni dell’OPHS, sia ai componenti dello stesso che a eventuali ospiti e invitati.

Art. 5 - Funzionamento dell’OPHS
L’OPHS si riunisce almeno 4 volte all’anno e si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente o dal Vice-Presidente o da almeno tre componenti dell’OPHS stesso.
Presso la sede dell’OPHS è costituita la Segreteria, con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi all'attività dell’ OPHS.
Il responsabile della Segreteria, individuato dal Presidente, provvede alle convocazioni e alla stesura di sintetico verbale delle riunioni, alle quali prende parte, che dovrà essere sottoscritto dallo stesso e dal Presidente o dal Vice-Presidente. Il verbale è oggetto di approvazione nella seduta successiva.
L’OPHS si riunisce di norma presso la propria sede o presso la sede di FCA in Roma oppure in sede condivisa nella riunione precedente.
Il Presidente provvede alla convocazione dell’ OPHS, tramite la Segreteria, mediante e-mail almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso di urgenza mediante tempestivo preavviso telefonico.
In caso di assenza, il Presidente sarà sostituito dal Vice-Presidente. In casi straordinari di assenza di entrambi assume la presidenza il componente più anziano.
Perché l’OPHS possa considerarsi regolarmente riunito e possa deliberare dovrà essere fisicamente presente almeno la metà più uno dei componenti e, comunque, non meno della metà dei componenti per ciascuna delle due parti.
In caso di impossibilità giustificata alla partecipazione alla riunione ciascun componente potrà delegare un altro componente appartenente alla medesima area di rappresentanza. Ogni componente potrà portare una sola delega.
L’OPHS potrà decidere di invitare alle riunioni, di norma in occasione della riunione precedente, uno o più esperti o specialisti in materia di formazione e/o in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 6 - Diritto di voto e suo esercizio
Ciascun componente dell’ OPHS ha diritto ad un voto.
Il diritto di voto può anche essere esercitato, in caso di assenza giustificata, tramite delega ad altro componente dell’OPHS appartenente alla stessa area di rappresentanza.
In ogni caso le deliberazioni sono assunte all’unanimità dei presenti.

Art. 7 - Compiti dell’OPHS e regole di esercizio degli stessi
L’OPHS ha il compito di affrontare preventivamente le questioni di respiro strategico e avanzate in materia di SSL elaborando e condividendo idee e contenuti al fine di sviluppare iniziative e progetti da implementare, secondo modalità e tempi definiti di volta in volta, nelle società dei Gruppi FCA e CNH Industrial.
L’impegno dell’OPHS è di contribuire allo sviluppo ed alla diffusione di una vera cultura della prevenzione nell’ambito delle società dei Gruppi FCA e CNH Industrial, in coerenza con la normativa in vigore a livello nazionale ed europeo, ed ai principi e metodologie proprie del World Class Manufacturing.
L’OPHS promuove la comunicazione delle proprie attività e dei risultati raggiunti attraverso i diversi strumenti di comunicazione anche al fine di fungere da esempio virtuoso per eventuali altri settori industriali a livello nazionale che siano così stimolati a sviluppare analoghe modalità partecipative.
Le competenze dell’OPHS sono quelle indicate nell’accordo del 4 aprile 2011 sulla base di quanto stabilito dall’art. 51, commi 2, 3, 3 bis, 3 ter e 6 del D. Lgs. 81/2008.
L’OPHS costituisce il naturale interlocutore e referente delle Commissioni Salute e Sicurezza sul Lavoro (CSSL) a livello di stabilimento/unità produttiva così come stabilite dal Contratto Collettivo Specifico di Lavoro in vigore, per le comuni finalità collegate all’attuazione del SGSSL.
In particolare l’OPHS:
1. svolge il compito di sede di composizione di eventuali controversie che potranno sorgere relativamente all’applicazione dei diritti di rappresentanza e all’informazione e alla formazione previsti dalle norme vigenti e inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro secondo le seguenti modalità operative:
a) esamina eventuali controversie sorte nelle materie di competenza dell’OPHS, che devono essere presentate allo stesso congiuntamente da parte del Datore di Lavoro, o persona dallo stesso delegata, e da uno o più Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in forma di sintetico quesito scritto, con allegata eventuale breve documentazione utile ai fini della valutazione;
b) valuta la necessità e, in caso affermativo, dispone una breve istruttoria del caso sottoposto;
c) decide in merito all’eventuale controversia all’unanimità e trasmette in forma scritta la propria decisione a chi ha presentato il quesito;
d) qualora l’OPHS non giunga ad esprimere un parere unanime, l’OPHS trasmette alle parti interessate un documento contenente i pareri espressi e le relative motivazioni.
2. condivide criteri, metodologie e procedure per massimizzare l’efficacia e l’efficienza della gestione delle tematiche inerenti la SSL, tenendo conto del contesto normativo di riferimento e delle metodologie e finalità del World Class Manufacturing. Qualora opportuno l’OPHS si impegna a dare visibilità delle proprie proposte e dei risultati raggiunti nelle sedi tecniche e istituzionali preposte con l’obiettivo di fornire il proprio contributo al miglioramento della prevenzione a livello nazionale;
3. definisce, almeno annualmente, i temi su cui le Commissioni Salute e Sicurezza sul Lavoro di stabilimento/unità produttiva dovranno incentrare le loro attività annuali;
4. promuove iniziative di monitoraggio e/o sensibilizzazione in materia di coinvolgimento e promozione del ruolo e delle competenze dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e di funzionamento delle Commissioni Salute e Sicurezza sul Lavoro;
5. progetta e realizza iniziative di comunicazione sui temi di competenza sia all’interno dei due Gruppi FCA e CNH Industrial sia all’esterno;
6. promuove, sviluppa e attua, definendone i contenuti specifici, le modalità e l’articolazione temporale delle attività formative inerenti la SSL destinate alla generalità, a gruppi omogenei di lavoratori e alle diverse figure professionali coinvolte nello sviluppo del SGSSL secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, anche in coerenza con quanto stabilito in materia nei contratti collettivi applicati nei Gruppi FCA e CNH Industrial;
7. svolge o promuove, ai sensi dell’art. 51, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008, attività di formazione, nonché ricerca e innovazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e altre eventuali fonti di finanziamento pubblico;
8. verifica la coerenza dei soggetti erogatori delle iniziative formative con i criteri previsti dalla normativa e dal sistema di formazione continua applicati nelle società dei Gruppi FCA e CNH Industrial;
9. condivide la verifica della conformità dei programmi formativi e delle società o enti erogatori con la normativa vigente dotandosi a riguardo di specifici standard qualitativi;
10. valuta eventuali richieste di società terze che intendano e chiedano di aderire a specifici programmi formativi predisposti dall’OPHS, dando risposta scritta in merito nel corso della prima riunione utile;
11. promuove la segnalazione di buone prassi e iniziative sia a livello nazionale sia internazionale attinenti alla SSL alle CSSL a livello di stabilimento/unità produttiva per la verifica della loro possibile applicazione;
12. è sede di valutazione e condivisione dei Piani formativi e costituisce il Comitato di Pilotaggio per i Progetti formativi che ne richiedono la presenza.
Al fine di garantire lo svolgimento delle suddette attività l’OPHS si avvale di un Comitato Tecnico, composto da specialisti di parte sindacale ed aziendale, che operano su specifico mandato dell’OPHS che di volta in volta ne definisce gli obiettivi le modalità di lavoro e le tempistiche di realizzazione.

Art. 9 - Obbligo di riservatezza
I componenti dell’OPHS ed ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell’ OPHS medesimo sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio sulle pratiche che vengono trattate nel corso delle riunioni.
Qualora venga acquisito un dato personale, relativo a società o loro dipendenti, esso sarà trattato nel rigoroso rispetto dei limiti previsti dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 - Eventuali controversie e loro decisione
Qualsiasi controversia inerenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Parti istitutive, che decidono all’unanimità.

Art. 11 - Eventuali richieste di adesioni successive
La richiesta di adesione di terze parti all’OPHS sarà esaminata e discussa dall’OPHS, che fornirà parere specifico e motivato alle Parti istitutive firmatarie dell’accordo sindacale del 4 aprile 2011.

Art. 12 - Diffusione del Regolamento
L’OPHS assicura la diffusione del presente Regolamento, nonché degli aggiornamenti o delle modifiche future, curandone la trasmissione a tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo del SGSSL.

Discusso, definito e approvato in Torino, presso la sede dell’OPHS, il 17 Novembre 2016