Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 8 agosto 2023
Segnale sonoro di cui al comma 5-ter dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, per le navi lagunari di lunghezza inferiore a 25 metri.
G.U. 29 agosto 2023, n. 201

IL COMANDANTE GENERALE
del corpo delle capitanerie di porto

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2022, n. 148 «Regolamento recante modifiche al regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435»;
Visto in particolare l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2022, n. 148 il quale dispone che «Le caratteristiche del segnale sonoro per le navi lagunari di lunghezza inferiore a 25 metri sono definite con provvedimento del Ministero da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115;
Visti il positivo parere espresso dal Rina Services S.p.a. con nota prot. RSSE/MARIBI/LBA/7058 in data 9 giugno 2023 ed il tacito positivo parere della Capitaneria di porto di Venezia;
Considerato necessario adottare il decreto direttoriale ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2022, n. 148 che modifica ed integra l'art. 110 decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
 

Decreta:

Art. 1
Finalità

1. Il presente decreto disciplina le caratteristiche del segnale sonoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2022, n. 148 che modifica ed integra l'art, 110 decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.
 

Art. 2
Caratteristiche del segnale sonoro

1. Le caratteristiche minime del segnale sonoro di cui all'art. 110, comma 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 per le navi lagunari di lunghezza inferiore a 25 metri sono le seguenti:
a) segnale elettromagnetico - tono basso;
b) livello sonoro 110 db;
c) temperatura di utilizzo tra -20 °C e +50 °C;
d) resistenza alla corrosione maggiore di 480 ore;
e) umidità relativa di esercizio tra 30% e 80%;
f) continuo per almeno tre minuti.
 

Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'amministrazione provvede all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2023
Il Comandante generale: Carlone