Tipologia: Ipotesi AIA
Data firma: 18 maggio 2018
Validità: 31.12.2021
Parti: Colussi/Confindustria e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Coordinamento RSU
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, Colussi
Fonte: uila.eu


Sommario:


Ipotesi di Accordo Integrativo Aziendale Colussi spa Periodo 2018-2021

Il giorno 18 Maggio 2018 in Perugia, presso la sede di Confindustria Umbria, si sono incontrati la Colussi spa […], assistita da Confindustria Umbria […], le Segreterie Nazionali Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil […], le Segreterie Territoriali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil [...], il Coordinamento Nazionale Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, delle Rappresentanze Sindacali Unitarie della Colussi spa dei siti di Possano, Petrignano di Assisi e Tavarnelle Val di Pesa; per completare il confronto sul rinnovo dell’integrativo aziendale avviato e sviluppato nel corso degli incontri in precedenza intercorsi.
Al termine del confronto le Parti hanno raggiunto la di seguito specificata ipotesi di accordo integrativo aziendale quadriennale:

1. Premessa
La Colussi spa, innanzitutto, conferma la propria volontà di perseguire una strategia di rafforzamento e di crescita, per linee interne ed esterne, ritenendola irrinunciabile per accrescere la propria competitività in un mercato alimentare, nazionale ed internazionale, in continua evoluzione, anche al fine di valorizzare giustamente l’apporto dei lavoratori al raggiungimento di tali obiettivi.
Particolare impegno, inoltre, l’Azienda intende proseguire a riservare alle politiche tese al contenimento dei costi, a migliorare la qualità dei prodotti, a valorizzare i propri marchi e ad accentuare le garanzie circa la sicurezza alimentare ed ambientale.
Sulla base di tali impegni, nella convinzione della loro più agevole perseguibilità attraverso un consapevole coinvolgimento di tutti i lavoratori e con la volontà di rafforzare il ruolo strategico delle relazioni industriali rispetto ai temi della competitività e dello sviluppo, in un contesto economico e sociale globale, in cui il buon funzionamento di tali relazioni assume sempre più forte valenza per lo sviluppo economico sostenibile, le parti convengono di stabilire il seguente sistema di relazioni industriali.

2. Assetti produttivi
L’azienda oltre a commercializzare taluni prodotti realizzati con tecnologie e processi produttivi diversi dai propri o comunque realizzati in prossimità dei mercati di destinazione, a livello produttivo si articola oggi nel seguente modo: sito di Petrignano, produzione di prodotti da forno; sito di Tavarnelle Val di Pesa, produzione di prodotti da forno; sito di Possano, produzione di pasta e prodotti da forno. Per quanto concerne gli investimenti, le nuove produzioni, eventuali trasferimenti di produzione tra i diversi siti oppure all’esterno, le cessazioni di produzioni, l’azienda si confronterà, in modo preventivo al fine di garantire quanto più possibile la stabilità occupazionale dei dipendenti, con il coordinamento e/o con le RSU di ogni sito interessato, assistite dalle OO.SS. stipulanti il presente accordo.

3. Relazioni Industriali
Le parti, innanzitutto, ribadiscono lo spirito ed i contenuti di quanto convenuto in materia di relazioni industriali nell’accordo intersocietario 11 giugno 2002, così come modificato dal presente accordo.
Le Parti concordano che obiettivo primario del sistema delle Relazioni Industriali è quello di mantenere il buon livello raggiunto e contemporaneamente ricercare spazi per la definizione di un modello di relazioni ispirato sempre più alla condivisione delle informazioni e al confronto continuo, anche attraverso la ricerca e la sperimentazione di forme e modalità di coinvolgimento con l’obiettivo di favorire una maggiore conoscenza delle tematiche aziendali per la ricerca di soluzioni condivise.
Viene, infatti, condiviso che la salvaguardia della competitività del sistema produttivo aziendale si può attuare anche attraverso la capacità di realizzare soluzioni negoziali che, riuscendo a cogliere le diverse esigenze locali, possano fame sintesi in tempi funzionali alle esigenze del mercato.
In questo senso le Parti si sentono reciprocamente impegnate ad implementare un sistema di relazioni che consenta di governare i fenomeni e le problematiche anche locali con l'obiettivo di ottenere, attraverso informazioni e azioni adeguate, una più efficace gestione.
Di seguito le modalità e gli organi deputati alla realizzazione del sistema di relazioni industriali per la Colussi spa.
3.1 Rappresentanze Sindacali Unitarie
Le RSU, assistite dalle organizzazioni territoriali di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil rappresentano l'interlocutore sindacale per quanto riguarda le materie ad esse delegate dal CCNL.
3.2 Coordinamento Nazionale RSU
Il Coordinamento Nazionale delle RSU di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, assistito dalle segreterie Nazionali e Territoriali di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, avrà la competenza in materia d'informazione annuale, negoziazione del premio variabile, tematiche relative all’organizzazione lavoro, politiche e trend occupazionali, rinnovo e applicazione dell’accordo integrativo di Gruppo, nonché la definizione dei modelli di relazione e d'indirizzo delle tematiche peculiari delle diverse unità ricercando fattivamente soluzioni allorquando non trovino attuazione e applicazione positiva le trattative a livello locale.
I nominativi dei componenti del Coordinamento vengono congiuntamente indicati dalle Segreterie Nazionali firmatarie del presente accordo.
A tale riguardo vengono condivise le seguenti modalità:
• le Segreterie Nazionali forniranno, in maniera congiunta, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, l'elenco dei delegati sindacali che andranno a comporre il Coordinamento Nazionale RSU - le Segreterie Nazionali, in maniera congiunta, dovranno tempestivamente comunicare per iscritto all'Azienda ogni eventuale variazione dei nominativi tra i componenti designati;
• l'Azienda predisporrà un documento di rilevazione delle presenze al Coordinamento al verificare la corrispondenza dei componenti inviati dalle OO.SS..
Per l’agibilità del coordinamento, le RSU usufruiranno di permessi retribuiti in aggiunta a quanto previsto dalle leggi, dal CCNL e dagli accordi integrativi. I costi per l’espletamento dell’attività del coordinamento sono a carico dell’azienda entro i limiti della policy aziendale relativa a “viaggi e trasferte” e applicata a tutti i dipendenti del Gruppo.
Il coordinamento è così formato:
• 6 componenti per l'unità produttiva di Petrignano;
• 4 componenti per l’unità produttiva di Possano;
• 3 componenti per l’unità produttiva di Tavarnelle Val di Pesa
Cinque giorni prima del coordinamento l’azienda invierà alle strutture nazionali i materiali previsti per rincontro tutti i materiali necessari affinché le parti siano in grado di interloquire più efficacemente e di ragionare con maggiore profondità in merito alle scelte più opportune per la costante crescita dell’Azienda.
3.3 Commissioni Tecniche Paritetiche
Nella convinzione che un sistema di relazioni orientato alla fattiva condivisione di temi centrali per lo sviluppo di buone prassi favoriscano il processo partecipativo, le Parti concordano di attivare in maniera congiunta, in sede tecnica e non negoziale, Commissioni di natura tecnica (ad es. sicurezza sul lavoro, welfare, premio per obiettivi, ecc), composta da rappresentanti aziendali e rappresentanti del Coordinamento sindacale.
La Commissione avrà il compito di analizzare peculiari tematiche e di elaborare, mediante confronti di carattere non negoziale, proposte di modifica/approfondimento/efficientamento relative a specifici argomenti, indipendentemente dalla successiva scelta di concretizzare tali proposte in ambito negoziale o meno.
Le Parti, al fine di potenziare e massimizzare il contribuito della Commissione, si impegnano ad identificare mandati tecnici strutturati per determinare oggetto, obiettivi e tempi di analisi e proposta.
Tale Commissione, sarà composta da tre componenti di parte aziendale e tre componenti delle parti sindacali stipulanti il presente accordo e sarà coordinata congiuntamente, da un rappresentante aziendale e. da un rappresentante Sindacale Nazionale di riferimento per il Gruppo.
3.4 Informativa annuale
Si terrà un incontro annuale e saranno esaminate:
• informativa sugli assetti e sulle strategie aziendali e sui progetti di sviluppo
• le prospettive economiche e di mercato dell'Azienda e del Gruppo;
• l'andamento degli investimenti, sia tecnici che non, per l'anno in corso;
• l’andamento occupazionale
Situazione del mercato con specifico riferimento a eventuali novità commerciali;

5. Occupazione
[…]
L’azienda comunicherà preventivamente alle RSU di ogni stabilimento il numero, le qualifiche e le mansioni dei lavoratori che saranno utilizzati con contratto di somministrazione lavoro, a termine, e Part- Time nonché la durata e le motivazioni del relativo impiego.

7. Sicurezza sul lavoro
Le parti premettono di condividere l’obiettivo primario “infortuni e malattie professionali zero”, da raggiungere attraverso il miglioramento continuo, anche con i necessari investimenti, della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro, armonizzando al meglio le risorse e le condizioni in essere nei diversi contesti lavorativi.
A tal fine le parti ribadiscono il contenuto di quanto in materia concordato nell’accordo intersocietario 11 giugno 2002, così come modificato dal presente accordo. Colussi spa, inoltre, anche in attuazione di quanto previsto dal Testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riconoscendo il ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, si impegna a fornire loro, così come alle RSU in appositi incontri, la massima informazione sulle innovazioni tecnologiche ed organizzative, sui carichi di lavoro, che possano influire sulla sicurezza, nonché a concordare con le RSU/RLS di ogni sito produttivo, assistite dalle organizzazioni sindacali territoriali stipulanti il presente accordo, percorsi formativi mirati all’aggiornamento tecnico normativo
Infine, in coerenza con gli obiettivi suindicati, si ritiene importante, sul piano operativo, intervenire nel sensibilizzare anche le ditte esterne sul tema sicurezza, onde evitare l’insorgere di situazioni rischiose per la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori, siano essi interni od esterni.
Le Parti concordano quindi sulla rilevanza di un confronto annuale tra tutti gli RLS operanti nei vari siti/aree per un aggiornamento sulle problematiche della sicurezza sul lavoro, nonché sulla concessione di 8 ore di formazione per i RLS aggiuntive a quelle previste da norme di legge e di contratto.

9. Appalti e Terziarizzazioni
Ad integrazione di quanto previsto dall’accordo intersocietario 11 giugno 2002, le parti convengono di richiamarsi esplicitamente alle vigenti norme di legge e contrattuali relative alle possibili attività appartabili.
In ordine alle tutele e trattamenti dovuti ai dipendenti delle aziende appaltatrici, Colussi spa dichiara essere sua prassi costante pretendere da parte di queste, e successivamente controllare, l’esatta applicazione delle disposizioni di legge e dei trattamenti previsti dai rispettivi CCNL di categoria. L’azienda fornirà alle RSU ed al coordinamento nazionale l’elenco delle aziende appaltatrici con le seguenti indicazioni: Ceni applicato, numero dei lavoratori, durata e motivo dell’appalto.
Le parti, infine, convengono che negli incontri periodici di sito, l’azienda prenda in considerazione la possibilità di individuare soluzioni che privilegino Insourcing.

10. Pari opportunità
Consapevoli dell’importanza e della centralità delle Persone per il progresso dell’Azienda e in un’ottica di miglioramento degli aspetti collegati al bilanciamento vita-lavoro, le Parti condividono alcune misure di attenzione nei confronti del personale.
Nell’ambito dei programmi formativi annuali di sito, di cui al precedente punto “Formazione professionale”, le parti si impegnano, laddove ne sussista la necessità, a prevedere un’apposita attività formativa per il reinserimento dei lavoratori e delle lavoratrici rientranti da periodi di congedo parentale o dall’astensione dal lavoro per maternità.
L’azienda inoltre si dichiara disponibile ad esaminare, su istanza delle RSU di sito, singoli casi di gestione flessibile degli orari per genitori di bambini fino a 3 anni di età, sempre compatibilmente con le esigenze tecnico produttive ed organizzative.
Infine, alle RSU di ogni singolo sito, l’azienda, con cadenza annuale, farà pervenire le comunicazioni previste dalla legge 125/91.
L’azienda, infine, si impegna, previo confronto con le RSU finalizzato a verificare le reali esigenze del personale, a ricercare idonee soluzioni per l’utilizzo di asili nido e scuole materne, attraverso la stipula di convenzioni con strutture private e/o pubbliche che agevolino, anche economicamente, l’accesso a tali strutture da parte dei propri dipendenti.
Vengono elevati a 3 i giorni di permesso retribuito previsti dall’art. 40 bis- lett. A) del vigente CCNL, previsti in caso di sostegno al figlio affetto da patologie di particolare gravità.
Le Parti valutano positivamente la possibilità prevista dall’art. 24 del D. Lgs. 151/2015 che consente ai lavoratori di cedere volontariamente a titolo gratuito, fermi i limiti di cui al decreto legislativo n. 66/2003, i riposi e le ferie da loro maturati a propri colleghi che si trovino nella condizione di assistere figli minori che per particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti. Ritenendolo uno strumento da valorizzare e promuovere, le Parti si impegnano perciò ad avviare un confronto in caso di necessità, per stabilire la misura, le condizioni e le modalità di applicazione della c.d. "banca ore solidale" nonché approfondire le tematiche collegate alle concrete modalità di gestione.

11. Part-time
Proseguendo nella politica sin qui attuata, Colussi spa ribadisce la propria disponibilità a valutare positivamente le richieste di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da Full-time a Part-time, per una percentuale massima del 5% della forza lavoro occupata nell’unità produttiva con particolare riguardo ai lavoratori affetti da gravi patologie, che necessitino di terapia salvavita con periodicità frequente, ai genitori lavoratori fino al compimento del 3° anno di vita del bambino e ai lavoratori con anziano convivente non autosufficiente.
La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro dovrà essere presentata dal lavoratore all’azienda con un preavviso di 15 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene richiesta la riduzione dell’attività lavorativa.
Il dipendente 15 giorni prima della scadenza del rapporto di lavoro trasformato in Part-time, potrà, previa nuova istanza, continuare a fruire di tale beneficio o chiedere la reversibilità del rapporto di lavoro a tempo pieno. In casi eccezionali, da comprovare debitamente, i termini suddetti potranno essere ridotti a tre giorni.

12. Lavoratori migranti
In presenza di lavoratori comunitari ed extra-comunitari che ne rappresentino, tramite le RSU, l’esigenza, l’azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive ed organizzative, cercherà di agevolare la frequenza da parte loro di corsi di apprendimento della lingua italiana, così come valuterà la possibilità di consentire agli stessi l’utilizzo cumulativo, di ferie, riposi e congedi per il rientro nei paesi di origine. Ai lavoratori con distacco transnazionale si applicano tutte le condizioni di lavoro proprie dei lavoratori italiani, così come previsto dalle norme di legge vigenti.

13. Orari di lavoro - Organizzazione del lavoro
Gli anni trascorsi hanno dimostrato come la capacità competitiva passi attraverso la variabilità degli assetti organizzativi e una maggiore flessibilità operativa che deve trovare riscontro in un comportamento coerente sia da parte dei lavoratori che dell’azienda.
Il mantenimento di un adeguato livello di competitività dovrà essere assicurato mediante un continuo miglioramento dell'ottimale utilizzo degli impianti in relazione a una domanda che sarà maggiormente caratterizzata dalle nuove dinamiche competitive del mercato che prevedono la necessità di assicurare sempre un prodotto fresco e di elevata qualità sul mercato, condizioni che implicano una forte variabilità nell'esercizio degli impianti produttivi.
L'esistenza di picchi e flessi produttivi, dovuti ad una sempre più spesso frenetica volatilità della richiesta del mercato, evidenzia la necessità di una costante informazione ed esame tra Direzione ed RSU, relativamente alle ragioni e ai tempi di attivazione, per quanto attiene la richiesta di forme organizzative flessibili.
Le Parti condividono che il confronto, relativamente alle ragioni e ai tempi di attivazione, atto a gestire le richieste di flessibilità organizzativa finalizzate a garantire la competitività sul mercato, avvenga entro tempi certi:
• entro febbraio di ogni anno: si avvierà l'esame congiunto con la RSU dell'unità interessata, relativamente alle ragioni ed ai tempi di attivazione dei diversi regimi di orario;
• in corso d'anno: eventuali ulteriori verifiche di aggiustamento in funzione dell'andamento del mercato attraverso intensificazioni o riduzioni di fabbisogni.
Fermo restando le necessità produttive e o di mercato non prevedibili, si conferma l'opportunità di soddisfare le diverse esigenze di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo mediante il ricorso agli strumenti previsti dal CCNL, in particolare ad es:
• Lavoro in turni avvicendati;
• prestazione con riposo a scorrimento su cinque giorni;
• Flessibilità degli orari e superamento dell'orario settimanale con recupero mensile/annuale (art. 30 bis CCNL);
La definizione di questi temi, date le diverse specificità presenti all’interno di ogni unità produttiva, è di pertinenza della RSU di sito, assistita dalle OO.SS. stipulanti il presente accordo, e della Direzione Risorse Umane. Il confronto si attiverà su richiesta di una delle due Parti.
Per quanto riguarda il confronto sulle turnazioni l’Azienda si impegna ad avviare un confronto tecnico il mese di ottobre.
Nell'ipotesi in cui le relazioni sindacali a livello locale non realizzino durante le specifiche negoziazioni nell'ambito delle proprie competenze di cui al presente accordo, con reciproca soddisfazione, le intese necessarie, le Parti potranno prevedere specifici incontri anche negoziali con la presenza delle coordinamento nazionale al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi dichiarati e condivisi dal sistema nel suo complesso e la loro effettiva declinazione nelle sue componenti.

14. Flessibilità degli orari di lavoro - Indennità
Con riguardo a forme organizzative flessibili, le Parti concordano che nell’applicazione della flessibilità contrattuale il numero massimo di ore utilizzabili con tale formula potrà essere pari ad un massimo 112 ore per anno solare o esercizio calcolate a livello individuale. Il regime di flessibilità si applicherà a tutto il personale in forza.
[…]