Corte d'Appello Roma, Sez. Lav., 13 gennaio 2023, n. 38  - Occasione di lavoro: è indennizzabile l’infortunio durante l’orario di lavoro nello spostamento del proprio mezzo privato parcheggiato all’interno dell'azienda



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA

IV SEZIONE LAVORO


La Corte, composta dai signori magistrati:

- dott. Alessandro Nunziata - presidente

- d.ssa Alessandra Trementozzi - consigliere

- dott. Michele Forziati - consigliere rel.

all'udienza del 10.1.2023 ha pronunciato la presente

SENTENZA



nella causa iscritta al n. 3411/2020 R.G. vertente tra

A.R. (avv. Marilena Torre)

appellante

e INAIL (avv. Roberto De Martino)

appellato

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 6884 del 28.10.2020.
 

FattoDiritto



Con ricorso del 22.11.2019, il ricorrente in epigrafe adiva il tribunale del lavoro di Roma esponendo in sintesi: di essere dipendente dell'Azienda O.U.P., con qualifica di dirigente medico, in servizio presso il pronto soccorso odontoiatrico del presidio G.E., con il ruolo di responsabile del pronto soccorso; che, in data 23.5.2017, dopo aver regolarmente timbrato l'entrata in servizio alle ore 7,13, era stato informato dai colleghi dott. R.R. e dott. M.N. della possibilità che nel parcheggio motocicli, antistante il pronto soccorso odontoiatrico, si svolgessero nel corso della giornata i lavori di rifacimento del manto stradale; di essersi dunque recato in tale parcheggio per spostare il proprio motoveicolo, anche quel giorno utilizzato per raggiungere il posto di lavoro; che tuttavia, a causa dell'asfalto sconnesso e della presenza di brecciolino, ne aveva perso il controllo tanto che questo gli era finito rovinosamente addosso; di aver, in conseguenza di tale sinistro, riportato una "frattura scomposta pluriframmentaria metadiafisaria tibia sin; frattura malleolo tibiale sin e frattura malleolo peroneale sin- prognosi di gg. 40 s.c."; di aver, in data 31.5.2017, presentato denuncia all'INAIL di tale sinistro; che l'INAIL, con comunicazione del 6.6.2017, aveva accertato che "l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano"; di aver, a seguito dell'infortunio de quo, riportato una inabilità lavorativa pari a 332 giorni (dal 23.5.2017 al 20.4.2018) e una invalidità permanente nella misura del 40%.

Tanto premesso, il predetto agiva in giudizio per ottenere la qualificazione del sinistro quale infortunio sul lavoro e la condanna dell'INAIL al pagamento della rendita da invalidità permanente, nella misura di legge.

L'INAIL, costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il rigetto, contestando a monte che l'infortunio in questione si fosse verificato in occasione di lavoro.

Il giudice adito, decidendo allo stato degli atti, dopo aver ricostruito il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e, più in dettaglio, di "rischio improprio" e di "rischio ambientale", rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Queste in dettaglio le ragioni della decisione:

- emerge dalla stessa esposizione attorea che lo spostamento del motoveicolo dal parcheggio antistante il luogo di prestazione del servizio non fosse necessario. Esso, infatti, come si legge al punto 2) delle premesse, non è stato preceduto da "alcuna comunicazione ufficiale";

- il ricorrente non ha contestato, poi, se non marginalmente come si vedrà, le seguenti circostanze meglio rappresentate nella memoria di controparte: "1) il dipendente, dopo aver timbrato il cartellino, si spostava all'esterno dei locali aziendali per motivi personali ed indipendenti dall'attività lavorativa prestata e comunque di sua iniziativa; 2) al dipendente non veniva dato nessun ordine datoriale né c'erano stati avvisi della ditta che avrebbe dovuto svolgere i lavori, né disposizioni del responsabile di cantiere che preannunciassero interventi, né alcuna disposizione di sgombero; 3) l'incidente era avvenuto prima che gli operai iniziassero qualsivoglia lavoro poiché la decisione di dare inizio ai lavori di asfaltatura è stata presa nel pomeriggio del 23.5.2017 come risulta dalle allegate dichiarazioni; 4) lo stesso intervento di preparazione dell'area è stato concordato ed ordinato solo nel pomeriggio (quindi dopo l'incidente) e che solo in seguito a tale decisione era stato richiesto alla vigilanza di delimitare con nastro l'area cantiere per l'esecuzione delle opere ordinate";

- pertanto, la decisione di allontanarsi dalla postazione lavorativa per recarsi nel parcheggio è qualificabile come un atto volontario e indipendente da necessità lavorative, dettato esclusivamente da ragioni personali (l'opportunità di spostare il motoveicolo per essere stato il dott. A. informato della "possibilità" dei lavori di asfaltatura da colleghi sebbene non fosse stata diffusa alcuna comunicazione ufficiale, come affermato dallo stesso A.);

- dal verbale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 11.2.2019 risulta che la decisione di dare inizio ai lavori è stata presa dal geometra S.G. nel pomeriggio del giorno 23.5.2017, che i lavori sono stati eseguiti il giorno seguente e che soltanto nel pomeriggio è stata richiesta l'attività di "nastratura e perimetrazione dell'area di cantiere", come dichiarato dal geometra A.M., in qualità di RUP, dal geometra S. e dal responsabile della G.W.I. S.r.l., società che ha eseguito i lavori (verbale e dichiarazioni allegate, al n. 4 del fasc. INAIL);

- ricorre, quindi, nella specie, un'assunzione di rischio soverchio ed esulante dall'attività lavorativa;

- non rileva né il fatto che il sinistro sia avvenuto all'interno dei locali aziendali ("l'area parcheggio è annessa all'azienda"…) e non, come sostenuto dall'INAIL, all'esterno poiché in ogni caso manca il collegamento con l'attività lavorativa né il fatto che lo spostamento corrispondesse ad un "interesse ed esigenza aziendale" poiché l'esigenza aziendale è apprezzabile solo quando essa sia ufficialmente esternata alla comunità dei lavoratori;

- nel verbale ispettivo si è, poi, specificato che al dott. A. è richiesto, durante il turno di lavoro, di recarsi presso gli uffici dell'Amministrazione centrale del Policlinico nonché presso la Direzione dipartimentale sita in Clinica odontoiatrica e che entrambi i luoghi sono "raggiungibili a piedi"; si è specificato, altresì, che l'utilizzo del mezzo di trasporto privato tra la residenza del dipendente e il luogo di lavoro non è necessario esistendo agevole collegamento con mezzi pubblici.

- 2 -

Con atto di ricorso, depositato in data 9.12.2020, il ricorrente in epigrafe proponeva tempestivo appello avverso la sentenza in oggetto censurandola per non aver ritenuto:

- che "l'occorso de quo debba essere qualificato come infortunio sul lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 23 febbraio 2008, n. 38", pur essendosi lo stesso verificato in "occasione di lavoro";

- che "l'infortunio è avvenuto nell'ambito del "cosiddetto rischio ambientale" di cui sono espressione gli atti di locomozione interna nell'ambiente di lavoro, nel quale normalmente il lavoratore dipendente è autorizzato ad entrare solo per ragioni lavorative", essendosi il sinistro verificato "nel corridoio del parcheggio dei motocicli, nello spazio antistante il Pronto Soccorso odontoiatrico del padiglione "G.E." e non all'esterno dei locali aziendali".

Dopo aver ampiamente argomentato al riguardo e contestato la sussistenza, nel caso concreto, "dei presupposti di legge del cosiddetto rischio elettivo", lo stesso concludeva invocando, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, parte appellata si costituiva tempestivamente in giudizio, con memoria difensiva depositata in cancelleria in data 11.11.2021, contestando la fondatezza delle avverse doglianze e ribadendo che, nel caso di specie, non sussisteva la necessaria "occasione di lavoro", non essendo stato "adeguatamente dimostrato il necessario nesso causale tra l'infortunio occorso al dott. A. e l'attività lavorativa dallo stesso svolta", in quanto "nel corso del giudizio è risultato dimostrato - sulla base del verbale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 11.2.2019 - che l'infortunio si verificò mentre il dott. A. si stava spostando di sua iniziativa per motivi personali ed indipendenti dall'attività lavorativa prestata", e non avendo il ricorrente contestato, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, le specifiche circostanze dedotte dall'Istituto nel giudizio di primo grado. Concludeva dunque in conformità, con il favore delle spese di lite.

Disposta ed espletata CTU medico-legale sulla persona dell'appellante, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 10.1.2023 mediante lettura del dispositivo.

- 3 -

L'appello è fondato e deve essere accolto sulla base delle considerazioni che seguono.

In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la S.C. è costante nell'affermare i seguenti principi:

- la nozione di rischio infortunistico ricomprende non solo l'evento direttamente causato dalla lavorazione specifica espletata dall'assicurato, ma altresì ogni accadimento che in concreto sia ascrivibile all'occasione di lavoro, pur se astrattamente configurabile anche al di fuori di essa e nei confronti di ogni persona, in quanto afferente ai normali rischi della vita quotidiana (così Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 2136 del 5.2.2015);

- l'occasione di lavoro che, a norma dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965, condiziona l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro, è ravvisabile non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza in un rischio cosiddetto improprio, il quale cioè, seppur non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro svolto dal dipendente, sia comunque insito in un'attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni (così Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 253 del 10.1.2001);

- di conseguenza, l'occasione di lavoro è configurabile anche in caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro, compreso il percorso compiuto per raggiungere il proprio posto di lavoro all'inizio della giornata lavorativa, come confermato dalla ormai espressamente prevista indennizzabilità degli infortuni occorsi durante i normali percorsi dall'abitazione al posto di lavoro e, a certe condizioni, dal posto di lavoro al luogo di consumazione dei pasti, alla luce della modifica degli artt. 2 e 210 del D.P.R. n. 1124 del 1965, introdotta dall'art. 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000 (così ancora Cass. 253/2001 cit., la quale ha cassato la sentenza impugnata per non aver riconosciuto l'indennizzabilità di un infortuno occorso a un dipendente di un ospedale inciampato su una catenella posta all'interno dell'area ospedaliera mentre, dopo avere parcheggiato l'autovettura, si accingeva a raggiungere il suo reparto);

- l'occasione di lavoro, pertanto, non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento di attività ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ma insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purché connesse con le mansioni lavorative), con il solo limite, in quest'ultima ipotesi, del cd. "rischio elettivo", dovendosi dare rilievo, in attuazione dell'art. 38 Cost., non già, restrittivamente, al cd. rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta (così Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 2838 del 6.2.2018).

Orbene, alla luce dei richiamati principi interpretativi, si deve affermare che, essendo l'infortunio in questione "avvenuto all'interno dei locali aziendali ("l'area parcheggio è annessa all'azienda" …) e non, come sostenuto dall'INAIL, all'esterno" - così testualmente nella sentenza di primo grado - sussiste nel caso di specie quel collegamento con l'attività lavorativa necessario a configurare lo stesso quale infortunio sul lavoro. Il che rende sostanzialmente irrilevante verificare se per il ricorrente fosse davvero necessario, subito dopo aver fatto accesso al luogo di lavoro (essendo entrato alle 7.13 ed essendo l'infortunio avvenuto alle 7.30, come riportato nella denuncia di infortunio), spostare il proprio motoveicolo in un punto diverso da quello in cui l'aveva poco prima parcheggiato.

Peraltro, nel caso di specie, la rappresentazione dei fatti fornita da parte ricorrente - secondo cui, entrato sul posto di lavoro, era stato informato dai colleghi R. e N., smontanti dopo il turno notturno, dei possibili lavori di asfaltatura nel corridoio del parcheggio motocicli - non è certo incompatibile con quanto risultante dal verbale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 11.2.2019 citato dal giudice di prime cure, in quanto, essendo stato richiesto alla ditta di effettuare l'attività di "nastratura" e perimetrazione dell'area di cantiere nel pomeriggio di quello stesso 23.5.2017, è ben possibile che fin dalla mattina il personale dell'ospedale ne fosse stato informato, in quanto, in difetto, la "nastratura" dell'area interessata dai lavori di rifacimento del manto stradale non sarebbe stata possibile, essendo essa occupata dai motoveicoli del personale che, come l'odierno appellante, erano arrivati al lavoro quella mattina stessa.

Parimenti irrilevante deve dirsi la circostanza - pure evidenziata dal primo giudice - che, nel citato verbale ispettivo, fosse specificato che al ricorrente era richiesto, durante il turno di lavoro, di recarsi presso gli uffici dell'Amministrazione centrale del Policlinico nonché presso la Direzione dipartimentale sita in Clinica odontoiatrica e che entrambi i luoghi erano "raggiungibili a piedi", essendo ai fini che in questa sede occupano necessario (e sufficiente) che l'infortunio sia avvenuto in luogo annesso alla struttura aziendale destinato al parcheggio dei motoveicoli utilizzati dal personale per recarsi al lavoro.

Né a diversa conclusione potrebbe sul punto pervenirsi valorizzando la circostanza - pure risultante dal citato verbale ispettivo e riportata nella sentenza impugnata - che l'utilizzo del mezzo di trasporto privato tra la residenza del dipendente e il luogo di lavoro non fosse necessario esistendo agevole collegamento con mezzi pubblici, trattandosi di circostanza mai dedotta dall'INAIL nel provvedimento di rigetto adottato in sede amministrativa in data 6.6.2017, fondato esclusivamente sulla dedotta assenza dell'elemento dell'occasione di lavoro, essendosi il dipendente spostato per motivi personali dall'ambulatorio del pronto soccorso, così interrompendo arbitrariamente il nesso con l'attività lavorativa. Anzi, a ben vedere, la circostanza che il ricorrente potesse legittimamente utilizzare il proprio mezzo di locomozione per recarsi al lavoro è stata riconosciuta dallo stesso istituto in sede amministrativa, affermandosi nel provvedimento di rigetto in esame che non era possibile riconsiderare l'evento quale "infortunio in itinere" in quanto non risultava timbrata un'eventuale uscita dal lavoro: il che ovviamente presuppone, a monte, che lo stesso potesse utilizzare il proprio motoveicolo per compiere anche il tragitto di andata tra il proprio domicilio e il luogo di lavoro.

- 4 -

Riconosciuta dunque la natura lavorativa dell'infortunio in esame, deve adesso evidenziarsi che il CTU in questa sede nominato, all'esito di scrupoloso esame del caso concreto e attenta valutazione di tutta la documentazione in atti (richiamata nella completa ed esaustiva relazione peritale, da intendersi qui integralmente trascritta), nonché dopo aver sottoposto a visita medico-legale l'odierno appellante, ha in conclusione accertato:

- che "allo stato attuale, sulla base della obiettività accertata, è possibile formulare il seguente giudizio diagnostico: esiti di frattura biossea (tibia e perone) a sinistra, alivello del III medio e a livello malleolare interno, consistenti in dolore e grave limitazione funzionale in soggetto con pseudoartrosi infetta e danno fisiognomico";

- che "il quadro sopra descritto incide sulla preesistente integrità psicofisica dell'appellante in percentuale del 35%(trentacinque): vedi voce 275 - voce 292 - voce 293 - voce 37 della tabella di liquidazione del danno biologico pubblicata sul supplemento ordinario n. 119 della G.U. n. 172 del 25/7/2000";

- che "la decorrenza è da fissare al 1 maggio 2019 (data di probabile stabilizzazione degli esiti), tenuto conto del contenuto della certificazione del 7/2/2019…: "…Continua magnetoterapia per altri 30 gg. Si raccomanda deambulazione con tutore tipo Walker come da precedenti indicazioni. Torna per visita di controllo tra due mesi…".

Tali conclusioni, raggiunte all'esito di scrupoloso esame medico-legale, ben possono essere poste a base dell'odierna decisione, avendo il CTU tenuto conto adeguatamente dello stato di salute preesistente e presente del periziato e non essendo state le stesse in alcun modo contestate dalle parti.

Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado deve essere accolta e l'INAIL condannato a corrispondere a R.A. la rendita ex art. 13, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 38 del 2000, nella misura corrispondente a una invalidità permanente del 35% a decorrere dall'1.5.2009 (ossia dalla stabilizzazione dei postumi permanenti), da quantificare nella misura risultante dall'applicazione della tabella di liquidazione del danno biologico pubblicata sul supplemento ordinario n. 119 della G.U. n. 172 del 25.7.2000, oltre alla maggior somma tra interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria sulle singole rate mensili dal 121 giorno successivo all'1.5.2009 e fino al saldo. - 5 -

In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. e non potendosi nella specie ravvisare alcuna delle circostanze eccezionali di cui al riformato art. 92, comma 2, c.p.c., parte appellata va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte nel doppio grado del giudizio che, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare (nella specie indeterminabile), 3) delle condizioni soggettive della parte, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della giustizia n. 147 del 13.8.2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 236 dell'8.10.2022, in vigore dal successivo 23.10.2022 e da applicarsi a tutte le "prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore": art. 6 del d.m.), si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 quanto al giudizio di primo grado e in complessivi Euro 5.000,00 quanto al giudizio di secondo grado, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato versato in entrambi i gradi di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.

Le spese della CTU disposta in grado di appello - nella misura liquidata con separato decreto - devono essere poste a carico solidale delle parti nei rapporti con il consulente e a carico dell'INAIL nei rapporti tra le parti.

 

P.Q.M.


La Corte, visto l'art. 437 c.p.c., in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:

- condanna l'INAIL alla corresponsione, in favore di A.R., della rendita ex art. 13, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 38 del 2000, nella misura corrispondente a una invalidità permanente del 35% a decorrere dall'1.5.2009, oltre alla maggior somma tra interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria sulle singole rate mensili dal 121 giorno successivo all'1.5.2009 e fino al saldo;

- condanna l'INAIL al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 quanto al giudizio di primo grado e in complessivi Euro 5.000,00 quanto al giudizio di secondo grado, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato versato in entrambi i gradi di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;

- pone le spese della CTU in questa sede disposta a carico solidale delle parti nei rapporti con il consulente e a carico dell'INAIL nei rapporti tra le parti.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2023.