Provincia Autonoma di Trento
Decreto del Presidente 16 Agosto 2023, n. 19-95/Leg.
Regolamento concernente "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) e del decreto del Presidente della Provincia 28 febbraio 2017, n. 7-60/Leg (Regolamento di attuazione degli articoli 10, comma 3, 21, comma 6, 26, comma 13, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in materia di corrispettivo per l'affidamento della progettazione di lavori pubblici, di compensi dei commissari delle commissioni tecniche esterni all'amministrazione e di sospensione dei pagamenti dell'appaltatore o del concessionario) e di altre disposizioni regolamentari connesse"
B.U.R. 17 agosto 2023, n. 33 - suppl. n. 4
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visti gli articoli 53 e 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige);
- visto l’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e di altre norme in materia di lavori pubblici) e ss.mm. e ii.;
- visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile di data 24 luglio 2023, espresso ai sensi dell’art. 13 bis, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici;
- visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali di data 19 luglio 2023;
- visto il parere della Commissione competente del Consiglio provinciale di data 26 luglio 2023;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1383 del 04 agosto 2023 di approvazione del regolamento in oggetto;
 

e m a n a

il seguente Regolamento:


“Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) e del decreto del Presidente della Provincia 28 febbraio 2017, n. 7-60/Leg (Regolamento di attuazione degli articoli 10, comma 3, 21, comma 6, 26, comma 13, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in materia di corrispettivo per l’affidamento della progettazione di lavori pubblici, di compensi dei commissari delle commissioni tecniche esterni all'amministrazione e di sospensione dei pagamenti dell’appaltatore o del concessionario) e di altre disposizioni regolamentari connesse”
 

Capo I
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
Art. 1
Modificazioni dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg

1. Nel comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: “del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).”.
 

Art. 2
Modificazioni dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 2 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 dopo le parole: “negli strumenti di programmazione” sono inserite le seguenti: “o nel quadro economico dell’opera”.
2. Nel comma 3 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: “responsabile del procedimento” sono sostituite dalle seguenti: “responsabile unico del progetto”.
 

Art. 3
Modificazioni dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. La rubrica dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è sostituita dalla seguente: “Contenuto degli elaborati progettuali”.
2. Il comma 9 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è sostituito dal seguente:
“9. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale, le voci delle lavorazioni del computo metrico estimativo sono aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:
a) la categoria prevalente;
b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;
c) nell'ambito delle categorie suddette, quelle riferite a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali che superano la percentuale indicata dalla normativa statale.”.
3. Il comma 10 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è sostituito dal seguente:
“10. Il progetto posto a base di gara è corredato da uno specifico elaborato contenente:
a) per i lavori di importo superiore a un milione di euro e, negli altri casi, se richiesto dal responsabile unico del progetto, una rappresentazione grafica (WBS - work breakdown structure) di tutte le attività costruttive suddivise in livelli gerarchici, dalle più generali fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi;
b) un cronoprogramma redatto secondo quanto previsto dalla normativa statale, fermo restando l’obbligo di presentazione da parte dell’appaltatore di un programma di esecuzione dei lavori riguardante tutte le fasi costruttive intermedie con l’indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.”.
4. Dopo il comma 10 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è inserito il seguente:
5. 0 bis. L'adozione di prezzi relativi a voci non contenute nell'elenco prezzi previsto dall'articolo 13 della legge, nonché l'adozione di singoli prezzi diversi da quelli contenuti nel medesimo elenco prezzi è motivata attraverso l'analisi del singolo prezzo.”.
 

Art. 4
Sostituzione dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. L’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 13
Quadro economico

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale, nel quadro economico sono compresi, fra le somme a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice, anche i lavori esclusi dall'appalto da eseguire in economia ai sensi dell'articolo 52 della legge, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta”.
 

Art. 5
Modificazione dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 3 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 9- 84/Leg del 2012 le parole: “ai fini dell'articolo 51, comma 9, della legge” sono sostituite dalle seguenti: “ai fini dell’applicazione della normativa in materia di modifiche contrattuali”.
 

Art. 6
Modificazione dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Il comma 1 dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è sostituito dal seguente:
"1. Quando la procedura di gara è avviata sulla base di un progetto di fattibilità tecnico - economica, la conferenza di servizi per l’approvazione del progetto è convocata sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica e il relativo verbale integra il progetto posto a base di gara.”.
 

Art. 7
Modificazione dell’articolo 63 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 2 dell’articolo 63 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9- 84/Leg del 2012 le parole: “500.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “a un milione di euro”.
 

Art. 8
Modificazione della rubrica del Capo II del Titolo VI del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nella rubrica del Capo II del Titolo VI del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 sono soppresse le seguenti parole: “e forma”.
 

Capo II
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 28 febbraio 2017, n. 7-60/Leg
Art. 9
Modificazioni dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 28 febbraio 2017, n. 7-60/Leg

1. Nel comma 3 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 7-60/Leg del 2017 le parole: “responsabile unico del procedimento” sono sostituite dalle seguenti: “responsabile unico del progetto”.
2. Il comma 6 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 7-60/Leg del 2017 è sostituito dal seguente:
“6. La complessità della prestazione è definita:
a) bassa: se la prestazione ha ad oggetto progetti o idee relativi a opere lineari, senza opere strutturali complesse;
b) media: se la prestazione ha ad oggetto progetti o idee relativi a opere edili ed impianti non complessi;
c) alta: se la prestazione ha ad oggetto progetti o idee relativi a lavori complessi.”.
3. Il comma 7 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 7-60/Leg del 2017 è sostituito dal seguente:
"7. La commissione tecnica, nella prima riunione, definisce il calendario delle proprie attività, nel rispetto del tempo assegnato, con l'atto di nomina per lo svolgimento dell'incarico e lo comunica al responsabile unico del progetto per la relativa autorizzazione, motivando gli eventuali aumenti di ore rispetto al numero di ore individuate nell'atto di nomina. Il responsabile unico del progetto procede all'autorizzazione, sulla base di una propria valutazione, nei limiti delle risorse disponibili.”.
 

Capo III
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2023, n. 8-84/Leg (Regolamento concernente "Riordino e semplificazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21 e ulteriori modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg)

Art. 10
Modificazioni dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2023, n. 8-84/Leg

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Provincia n. 8- 84/Leg del 2023 sono abrogati.
2. Nel comma 4 bis dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Provincia n. 8- 84/Leg del 2023 le parole: “Fino alla data individuata dalla legge provinciale con cui è effettuato l’adeguamento dell’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici),” sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla data individuata con deliberazione della Giunta provinciale,”.
 

Capo IV
Abrogazioni e disposizioni finali
Art. 11
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 45 e il comma 3 dell’articolo 217 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012;
b) i commi 2 e 4 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 7- 60/Leg del 2017;
c) il decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2023, n. 9-85/Leg (Regolamento concernente "Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici, in attuazione dell'articolo 4 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016").
 

Art. 12
Disposizioni finali e transitorie

1. Le modificazioni e le abrogazioni effettuate da questo regolamento acquistano efficacia dal 15 settembre 2023 e si applicano con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.
 

Art. 13
Entrata in vigore

1. L’articolo 10 di questo decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21.
Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.