Provincia Autonoma di Trento
Decreto del Presidente 16 Agosto 2023, n. 20-96/Leg.
Regolamento concernente "Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici, in attuazione dell'articolo 4 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016"
B.U.R. 17 agosto 2023, n. 33 – suppl. n. 4

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visti gli articoli 53 e 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige);
- visto l’articolo 4 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e di altre norme in materia di lavori pubblici) e ss.mm. e ii.;
- visto l’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici;
- visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile di data 24 luglio 2023, espresso ai sensi dell’art. 13 bis, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici;
- visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali di data 19 luglio 2023;
- visto il parere della Commissione competente del Consiglio provinciale di data 26 luglio 2023;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1383 del 04 agosto 2023 di approvazione del regolamento in oggetto;
 

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il seguente Regolamento:
 

“Capitolato generale per l’esecuzione di lavori pubblici, in attuazione dell’articolo 4 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016

Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Questo capitolato generale contiene le condizioni e le clausole contrattuali che si applicano ai lavori pubblici da eseguire in appalto e in economia ai sensi dell'articolo 4 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, dettando la disciplina della relativa fase esecutiva, anche in attuazione delle leggi provinciali in materia di contratti pubblici per quanto riguarda gli aspetti e i profili che le stesse demandano a regolamento di attuazione.
2. Quando il capitolato generale dispone l'applicazione della normativa statale, gli eventuali rinvii da parte di quest'ultima ad altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.
3. Le disposizioni contenute nel capitolato generale si inseriscono di diritto nel rapporto contrattuale, anche in sostituzione delle eventuali clausole difformi del contratto o del capitolato speciale. Il contratto o il capitolato speciale possono derogare alle disposizioni contenute nel capitolato generale, nei casi ed entro i limiti previsti dal capitolato generale medesimo o da altra disposizione di legge o di regolamento.
4. Ai fini dell'applicazione di questo capitolato, per regolamento si intende il decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici), e per legge provinciale si intende la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993).
 

Art. 2
Conoscenza della normativa e delle condizioni di contratto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione della normativa in materia di lavori pubblici che si applica nel territorio provinciale, delle norme tecniche che regolano il singolo contratto, nonché del progetto e delle ulteriori condizioni che attengono all'esecuzione dei lavori.
2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale altresì a dichiarazione di perfetta conoscenza delle condizioni dei luoghi e di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione dei lavori nonché della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori e realizzabilità dell’opera sulla base del progetto di gara.
3. Con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore assume la responsabilità delle dichiarazioni rese in sede di verifica dell'anomalia, a giustificazione dei prezzi di offerta, in quanto attinenti all'organizzazione della prestazione oggetto del contratto e alla gestione a proprio rischio del cantiere; conseguentemente l'appaltatore è gravato di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti o delle condizioni addotti a sostegno delle predette giustificazioni.
 

Art. 3
Interpretazione del contratto

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali avviene in conformità alle regole ermeneutiche previste dal codice civile, tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati perseguiti con l'attuazione del progetto approvato.
2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. Gli elaborati di dettaglio che non siano espressamente definiti come esemplificativi prevalgono sugli elaborati aventi contenuto più generale.
3. In caso di contratto avente ad oggetto anche la progettazione, l'interpretazione dell'elaborato predisposto dall'appaltatore va effettuata tenendo conto delle finalità e dei contenuti degli elaborati posti a base di gara.
 

Art. 4
Domicilio digitale e comunicazioni tra le parti

1. Le trasmissioni e le comunicazioni tra le parti avvengono tramite il domicilio digitale o, in ogni caso, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
2. Resta ferma la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione analogici, qualora si accerti un mancato funzionamento o un malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitali.
 

Art. 5
Obblighi generali dell'appaltatore

1. L'appaltatore esegue il contratto secondo le regole dell'arte, utilizzando la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Lo stesso deve eseguire i lavori, le forniture, le provviste e ogni altra prestazione necessaria per il completamento dell'opera o del lavoro oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle condizioni e dalle clausole contrattuali nonché dagli eventuali atti di sottomissione o atti aggiuntivi debitamente approvati, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali il medesimo appaltatore dichiara di aver preso completa e perfetta conoscenza.
2. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera o la funzionalità della stessa.
3. Qualora per la partecipazione alla gara sia stato richiesto il possesso di speciali abilitazioni, l'appaltatore deve conservarne il possesso durante tutto il periodo di esecuzione del contratto.
4. L'appaltatore deve comunicare preventivamente all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto. In tali casi, l'amministrazione aggiudicatrice ne verifica la compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate e, in caso di esito positivo, autorizza la modifica. In caso di esito negativo, l’amministrazione aggiudicatrice nega l’autorizzazione e, se verifica violazioni, sospende l’esecuzione dei lavori da parte delle imprese prive dei necessari requisiti di qualificazione nonché il pagamento del corrispettivo dovuto, senza riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
 

Art. 6
Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità dei medesimi contratti, una clausola con la quale ciascun subappaltatore e subcontraente:
a) nell'ambito del contratto sottoscritto tra l'appaltatore e l'amministrazione aggiudicatrice, identificato con il codice identificativo di gara (CIG) e dal codice unico di progetto (CUP), assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
b) si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice ed al commissariato del Governo della provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
c) si impegna ad inviare la copia o il duplicato informatico del contratto all'amministrazione aggiudicatrice.
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice ed al commissariato del Governo della provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. L'amministrazione aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti tra l'appaltatore e i subappaltatori e subcontraenti sia inserita la clausola sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 2, e, in difetto, rileva la radicale nullità di detti contratti.
5. Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione. Nello stesso termine l'appaltatore comunica le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti dedicati. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche; in tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico progetto (CUP).
 

Art. 7
Obblighi in materia di prevenzione della corruzione nei contratti affidati dalla Provincia

1. Nei contratti affidati dalla Provincia, l'appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione (la policy anticorruzione) di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia. Il mancato rispetto della predetta politica per la prevenzione della corruzione può comportare la risoluzione del contratto.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, altra utilità od offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
3. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la clausola con cui ciascun subappaltatore e subcontraente:
a) si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione (la policy anticorruzione) di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 370001 approvata dalla Provincia, prevedendo che il mancato rispetto della predetta politica per la prevenzione della corruzione può comportare la risoluzione del contratto;
b) fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, si impegna a riferire tempestivamente alla Provincia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità od offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
 

Art. 8
Obblighi in materia di prevenzione della corruzione nei contratti affidati da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia

1. Nei contratti affidati da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia, l'appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi generali in materia di prevenzione della corruzione, nonché le clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità eventualmente adottati dall'amministrazione aggiudicatrice. Il mancato rispetto delle predette prescrizioni può comportare la risoluzione del contratto.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità od offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
3. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la clausola con cui ciascun subappaltatore e subcontraente:
a) si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi generali in materia di prevenzione della corruzione, nonché le clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità eventualmente adottati dall'amministrazione aggiudicatrice, prevedendo che il mancato rispetto delle predette prescrizioni può comportare la risoluzione del contratto;
b) fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, si impegna a riferire tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
 

Capo II
Prezzi contrattuali
Art. 9
Prezzi di contratti con contabilizzazione a misura

1. In caso di contratto con contabilizzazione a misura, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.
2. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera. Per le categorie di lavori o materiali non previsti in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 11.
 

Art. 10
Prezzi di contratti con contabilizzazione a corpo o a corpo e a misura

1. Nei contratti con contabilizzazione a corpo o a corpo e a misura, l'importo della parte di lavori a corpo, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori da contabilizzare a misura, previsti negli atti progettuali e nella lista delle categorie di lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.
3. I prezzi contrattuali in relazione ai lavori a corpo, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora siano estranee ai lavori a corpo già previsti. Per le categorie di lavori o materiali non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 11.
 

Art. 11
Determinazione ed approvazione di nuovi prezzi non contemplati in contratto

1. Se le variazioni comportano la necessità di eseguire categorie di lavorazioni non previste dal contratto o di impiegare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo contratto, si provvede alla formazione di nuovi prezzi secondo i criteri previsti dall'allegato A.
2. Ai nuovi prezzi si applicano le percentuali per le spese generali e per l'utile dichiarato in offerta nonché il ribasso d'asta.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore e sono approvati dal responsabile unico del progetto secondo quanto previsto dalla normativa statale.
4. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'amministrazione aggiudicatrice può ordinargli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Se l'appaltatore non iscrive riserva nei documenti amministrativi contabili nei modi previsti da questo capitolato, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
 

Capo III
Garanzie e coperture assicurative
Art. 12
Garanzia definitiva

1. La garanzia definitiva è sempre dovuta ancorché non menzionata o prevista negli atti di gara, fatti salvi i casi in cui la stessa non è richiesta ai sensi della normativa statale.
2. Essa può essere costituita, alternativamente, sotto forma:
a) di cauzione presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
b) di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari muniti di apposita autorizzazione e iscritti nei relativi albi o registri o elenchi, secondo quanto prescritto dalla legge; la garanzia non costituisce pegno o cauzione.
3. La garanzia fideiussoria è costituita conformemente allo schema tipo previsto dalla normativa statale, mediante sottoscrizione digitale da parte dell'appaltatore e del garante della relativa scheda tecnica integrata dalle seguenti clausole:
a) che il foro competente in caso di controversia tra garante e amministrazione aggiudicatrice è quello di Trento;
b) che eventuali clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo schema tipo non sono opponibili all'amministrazione aggiudicatrice e valgono unicamente nei rapporti interni tra garante e appaltatore;
c) che i rinvii contenuti nello schema tipo a disposizioni della normativa statale in materia di contratti pubblici, si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.
4. La garanzia fideiussoria è trasmessa all'amministrazione aggiudicatrice tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
5. La garanzia è integrata in presenza di maggiori lavorazioni previste da atto aggiuntivo.
 

Art. 13
Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23 bis, comma 2, della legge provinciale, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, l'appaltatore è obbligato a trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, costituita secondo quanto previsto da questo articolo. La polizza è trasmessa tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa è calcolata sulla base dei criteri e dei massimali previsti dalla normativa statale; se il contratto prevede un periodo di garanzia, essa è integrata da una polizza che tenga indenne l'amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
4. La polizza assicurativa è costituita conformemente allo schema tipo previsto dalla normativa statale, mediante sottoscrizione digitale da parte dell'appaltatore e del garante della relativa scheda tecnica. La scheda tecnica deve prevedere le coperture indicate negli atti di gara o nel contratto ed è integrata dalle seguenti clausole:
a) che il foro competente in caso di controversia tra garante e amministrazione aggiudicatrice è quello di Trento;
b) che eventuali clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo schema tipo non sono opponibili all'amministrazione aggiudicatrice e valgono unicamente nei rapporti interni tra garante e appaltatore;
c) che ogni riferimento al "collaudo provvisorio" contenuto nello schema tipo si intende riferito al "collaudo" previsto dall'articolo 24 della legge provinciale;
d) che la garanzia cessa in ogni caso alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione per l'intera opera o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, e che la presa in consegna anticipata dell'opera non equivale ad emissione del certificato di collaudo;
e) che i rinvii contenuti nello schema tipo a disposizioni della normativa statale in materia di contratti pubblici, si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.
5. In caso di modifica della situazione di rischio o dei termini di efficacia della polizza, come risultanti dalla scheda tecnica, l'appaltatore provvede alle necessarie integrazioni della medesima scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata deve essere trasmessa all'amministrazione aggiudicatrice tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
6. In caso di sinistro, l'appaltatore dei lavori ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate come indicate nella scheda tecnica.
 

Art. 14
Polizza decennale di assicurazione indennitaria e responsabilità civile

1. Nei casi previsti dalla normativa statale, in sede di emissione del certificato di collaudo l'appaltatore è obbligato a trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice la polizza assicurativa decennale e per responsabilità civile decennale, costituita secondo quanto previsto da questo articolo. La polizza è trasmessa tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'importo contrattuale è calcolato sulla base d'asta al lordo del ribasso offerto computando anche le eventuali varianti progettuali apportate in fase di esecuzione, ad eccezione di quelle comportanti un aumento o una diminuzione dell'importo del contratto non superiore al quinto.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La polizza assicurativa è calcolata sulla base dei criteri e dei massimali previsti dalla normativa statale; la polizza indennitaria deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore dell'amministrazione aggiudicatrice non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.
5. La polizza assicurativa è costituita conformemente allo schema tipo previsto dalla normativa statale, mediante sottoscrizione digitale da parte dell'appaltatore e del garante della relativa scheda tecnica. La scheda tecnica deve prevedere le coperture indicate negli atti di gara o nel contratto ed è integrata dalle seguenti clausole:
a) che il foro competente in caso di controversia tra garante e amministrazione aggiudicatrice è quello di Trento;
b) che eventuali clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo schema tipo non sono opponibili all'amministrazione aggiudicatrice e valgono unicamente nei rapporti interni tra garante e appaltatore;
c) che ogni riferimento al "collaudo provvisorio" contenuto nello schema tipo si intende riferito al "collaudo" previsto dall'articolo 24 della legge provinciale;
d) che i rinvii contenuti nello schema tipo a disposizioni della normativa statale in materia di contratti pubblici, si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.
 

Capo IV
Consegna dei lavori, gestione del cantiere ed esecuzione dei lavori
Art. 15
Direzione dei lavori

1. La direzione dei lavori è istituita dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale ed è svolta secondo quanto previsto dalla normativa statale, per quanto non diversamente disposto dalla normativa provinciale e da questo capitolato.
2. In caso di risoluzione contrattuale, il direttore dei lavori effettua, su richiesta del responsabile unico del progetto, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa statale.
 

Art. 16
Programma di esecuzione dei lavori

1. Prima dell’inizio dei lavori l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori, ai fini della sua approvazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, un proprio programma di esecuzione dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Qualora l'appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il responsabile unico del progetto fissa una nuova data e l’inizio dei lavori rimane sospeso. Trascorso inutilmente il nuovo termine, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
2. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con i piani della sicurezza e con l'eventuale cronoprogramma predisposto dall’appaltatore in sede di offerta e deve essere approvato dall'amministrazione aggiudicatrice mediante apposizione di un visto del responsabile unico del progetto, sentito il direttore lavori. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori; in tal caso l’inizio dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice non si sia pronunciata entro la data prevista per l’inizio dei lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione e fermo restando quanto previsto dal cronoprogramma.
3. Il programma dei lavori deve essere elaborato, ove previste, sulla base delle WBS (work breakdown structure) e deve riportare, per ogni pacchetto di lavorazioni (WP), le previsioni circa il relativo periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date e agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.
4. L'amministrazione aggiudicatrice può disporre, mediante ordine di servizio del responsabile unico del progetto, modifiche o integrazioni al programma dei lavori, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l'appaltatore, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'amministrazione aggiudicatrice;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'amministrazione aggiudicatrice, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'amministrazione aggiudicatrice o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'amministrazione aggiudicatrice;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve consegnare alla direzione dei lavori, ogni due mesi, il programma dei lavori aggiornato secondo l'andamento effettivo dei lavori. In ogni caso, il programma è aggiornato in occasione dell'approvazione di varianti che comportino modifica del contratto, fatta salva eventuale dispensa da parte del direttore dei lavori. Se l'appaltatore non adempie a quanto disposto da questo comma, l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto dell'importanza dell'inadempimento, può sospendere il pagamento degli acconti maturati; inoltre, in caso di ritardo superiore a dieci giorni, l'appaltatore decade dal diritto di avanzare riserve e pretese di sorta relativamente ad eventuali ritardi accumulati fino a quel momento.
 

Art. 17
Documento tecnico di cantiere

1. Il documento tecnico di cantiere sviluppa, in conformità degli elaborati progettuali e, in particolare, della WBS e del cronoprogramma dei lavori, le condizioni, le sequenze, le modalità, i mezzi d'opera e le fasi costruttive di ogni singola lavorazione richiesta.
2. Il direttore dei lavori può richiedere all'appaltatore di produrre, entro un congruo termine, il documento tecnico di cantiere nei seguenti casi:
a) quando la progettazione è sviluppata secondo la work breakdown structure (WBS);
b) quando è presente almeno una lavorazione appartenente a categorie scorporabili ovvero impiantistica soggetta a certificazione che sia stata, in tutto o in parte subappaltata ovvero affidata ad una mandante o ad una consorziata. In tal caso il documento tecnico di cantiere è richiesto per la specifica lavorazione;
c) quando l'appaltatore si è avvalso del subappalto per un importo superiore, complessivamente, al quindici per cento dell'intero contratto o ha dichiarato, senza precisare analiticamente in sede di offerta o di contratto gli importi che intende subappaltare, che intende avvalersi, con riferimento alle lavorazioni indicate, del subappalto;
d) quando l'esecuzione contempla l'effettuazione, in cantiere, di lavorazioni preliminari quali l'effettuazione di sondaggi ed analisi, la consegna di forniture, gli allestimenti del cantiere, la predisposizione di strutture, aree, impianti e impalcature e simili lavorazioni idonee a condizionare l'andamento dei lavori.
3. Il direttore dei lavori può richiedere, entro dieci giorni dalla trasmissione del documento tecnico di cantiere, elementi integrativi ovvero modificazioni del documento nella parte o nelle parti ritenute non idonee ad assicurare il corretto monitoraggio dei tempi di realizzazione dei lavori anche con riferimento al cronoprogramma, ad eventuali sottofasi di realizzazione dei lavori o al WBS. Se, nei termini assegnati e ferma restando la facoltà di successiva integrazione, il direttore dei lavori non richiede modifiche od integrazioni, il documento tecnico di cantiere s'intende approvato.
4. In ogni momento il direttore dei lavori, in relazione all'andamento dei lavori o a carenze manifestate e, in particolare, al fine di tener conto di eventuali varianti in corso d'opera, può chiedere modificazioni o integrazioni al documento tecnico di cantiere, assegnando un congruo termine per adempiere.
5. La mancata predisposizione, nei termini assegnati e previa ulteriore diffida, del documento tecnico di cantiere ovvero di eventuali modificazioni o integrazioni richieste dal direttore dei lavori, costituisce grave inadempimento.
6. In ogni caso il documento tecnico di cantiere non costituisce sviluppo degli elaborati progettuali e loro varianti e non può, neppure parzialmente, sostituirsi ad essi.
 

Art. 18
Consegna dei lavori

1. Le operazioni di consegna dei lavori e la verbalizzazione delle medesime sono effettuate nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa statale, per quanto non diversamente disposto dalla normativa provinciale e da questo capitolato.
 

Art. 19
Direzione del cantiere

1. L'appaltatore assicura, tramite il direttore tecnico del cantiere, l'ordinata organizzazione, gestione tecnica e conduzione del cantiere, garantendo la costante sorveglianza del luogo di esecuzione dei lavori per tutta la durata dei lavori medesimi e il rispetto della normativa tecnica vigente da parte del proprio personale.
2. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore medesimo o da altro tecnico dalla stesso formalmente incaricato. In caso di contratto affidato a raggruppamento temporaneo di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le funzioni del direttore tecnico di cantiere anche in rapporto alle altre imprese operanti sul cantiere.
3. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore comunica per iscritto all'amministrazione aggiudicatrice, il nominativo del direttore tecnico del cantiere e l'accettazione di questo, specificando se le mansioni di responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 siano svolte dal medesimo direttore tecnico di cantiere o da altro soggetto, di cui comunica il nominativo e relativa accettazione. L'appaltatore deve comunicare ogni sostituzione che si dovesse verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori.
4. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore tecnico di cantiere e del personale per imperizia, imprudenza e grave negligenza.
5. L'appaltatore è sempre responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del direttore tecnico di cantiere e del personale, e risponde nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
 

Art. 20
Oneri e obblighi nel corso di esecuzione dei lavori

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore e compresi nel corrispettivo dei lavori i seguenti oneri e obblighi:
a) l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, se non già previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali:
1. protezioni e recinzioni in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
2. passaggi e allacciamenti stradali provvisori, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori o comunque autorizzate ad accedervi;
3. baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico sanitari;
4. tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'appaltatore e della direzione dei lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di esercizio;
5. allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili, necessari per il funzionamento del cantiere, le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
6. fornitura di tutti i materiali di consumo, degli attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti o altro, necessari per l'esecuzione dei lavori, per la manutenzione segnaletica e la sicurezza del lavoro;
7. dispositivi e altre misure per l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute, nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili;
b) l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale deve essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali da garantire una corretta, efficace e tempestiva esecuzione delle opere;
c) la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale. Tali mezzi sono soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della direzione dei lavori;
d) la prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare tracciamenti, picchettazioni, apposizione di capisaldi, livellazioni, misurazioni, rilevamenti, verifiche, saggi, accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna, attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo;
e) la fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermi restando ulteriori e specifiche richieste da parte della direzione dei lavori;
f) la custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, comunque verificatisi, anche in periodo di sospensione dei lavori, per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'appaltatore fino all'ultimazione dei lavori;
g) la sostituzione dei materiali sottratti o danneggiati e l’esecuzione della riparazione conseguente. In particolare per le pavimentazioni bituminose e cementizie e per i giunti di dilatazione, l'appaltatore deve provvedere alla manutenzione, fino ad approvazione del collaudo, o del certificato di regolare esecuzione, rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle norme di legge sulla circolazione e l'incolumità pubblica, addossandosi ogni responsabilità sia civile che penale. La manutenzione importa l'obbligo della conservazione della pavimentazione, e quindi degli elementi che ne fanno parte integrante, quali ad esempio i giunti di dilatazione, in ottima efficienza, assicurando alla stessa la completa regolarità della sagoma tanto in senso longitudinale quanto in quello trasversale. Gli interventi di manutenzione devono essere immediati, a semplice richiesta verbale della direzione dei lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro quarantotto ore dall'invito scritto si riserva di provvedere d'ufficio addebitando all'appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo appena possibile alla sistemazione definitiva;
h) la fornitura e il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici o altre segnalazioni luminose richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, salvo diversa espressa previsione. L'amministrazione aggiudicatrice pertanto rimane sollevata da ogni responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia. Soltanto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di carattere eccezionale non ricorrente, l'amministrazione provvede al mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata;
i) la protezione delle opere, e in particolare protezione dagli agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni devono essere eseguite all'asciutto o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento di eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto di detta prescrizione;
j) l'osservanza dei regolamenti edilizi comunali e il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle autorità amministrative, compresa l'Autorità nazionale anticorruzione, degli enti e associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, quali, ad esempio, VVF, Ministero degli interni, uffici comunali e prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, operatori delle telecomunicazioni, ISPELSS, aziende erogatrici. L'appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti;
k) fornire alla direzione dei lavori e al coordinatore per l'esecuzione, in forma scritta, tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera e in particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni, durante la realizzazione dell'opera;
l) assicurare il transito lungo le strade e i passaggi pubblici e privati, intersecati e comunque disturbati nell'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la direzione dei lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti;
m) assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede;
n) osservare le norme in materia di polizia mineraria, nonché tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine, senza possibilità di chiedere all'amministrazione aggiudicatrice indennizzi o maggiori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sull'organizzazione e produttività del cantiere;
o) espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla direzione dei lavori, per cave e tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;
p) provvedere, a lavori ultimati e prima della consegna dell'opera o di parti di essa, alla pulizia generale dell'area di cantiere. In caso di inadempimento dell’appaltatore resta ferma la possibilità di far eseguire le operazioni di pulizia addebitandogli il relativo costo;
q) provvedere allo sgombero del cantiere, del materiale, dei mezzi d'opera e degli impianti di proprietà dell’appaltatore entro due mesi dalla compilazione del verbale di ultimazione dei lavori;
r) provvedere, a lavori ultimati e prima della consegna dell'edificio o di parti di esso, alla pulizia generale dell'edificio stesso, anche eventualmente avvalendosi di ditte idonee. In caso di inadempimento dell’appaltatore resta ferma la possibilità di far eseguire le operazioni di pulizia addebitandogli il relativo costo.
2. L'appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, locali ad uso alloggio ed ufficio per il personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati, secondo quanto richiesto dalla direzione dei lavori. Egli deve inoltre fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale durante i sopralluoghi di cantiere, nonché fornire acqua potabile agli operai e installare per i medesimi gli apprestamenti igienici e di ricovero.
3. È fatto assoluto divieto all'appaltatore di servirsi dell'opera di personale dell'amministrazione aggiudicatrice.
4. Entro cinque giorni dalla data del verbale di consegna, l'appaltatore è obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e relative norme attuative.
5. L'appaltatore deve procedere, prima e durante lo svolgimento dei lavori, a mezzo di ditta specializzata e all'uopo autorizzata dalle competenti autorità, alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall'amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza e alla loro direzione. L'appaltatore è pertanto responsabile di qualsiasi incidente conseguente a incompleta o negligente bonifica, rimanendone invece in ogni caso sollevata l'amministrazione aggiudicatrice. Resta inteso che l'attività di cui al presente comma non costituisce subappalto.
6. L'appaltatore deve richiedere l'assistenza delle società di gestione o proprietarie dei sottoservizi interrati nella zona interessata dai lavori e adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici suggeriti dalle predette società affinché siano evitati danneggiamenti, senza diritto ad alcun indennizzo o ulteriori compenso, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori o sulla organizzazione e produttività del cantiere.
7. L'appaltatore deve mantenere il transito sulle vie pubbliche e private interessate dalle lavorazioni, nonché gli scoli delle acque e le canalizzazioni esistenti.
8. L'appaltatore deve presentare alla direzione lavori i calcoli statici e i disegni esecutivi delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, eventualmente richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio.
9. L'appaltatore deve adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricade pertanto sull'appaltatore, restandone sollevati l'amministrazione aggiudicatrice e il personale dalla stessa preposto alla direzione e sorveglianza.
10. L'amministrazione aggiudicatrice può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.
 

Art. 21
Durata giornaliera dei lavori

1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo ovvero dipendenti da ordini e prescrizioni imposti dalle competenti autorità. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile unico del progetto ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
 

Art. 22
Luogo di provenienza dei materiali

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. L'eventuale modifica di tale scelta non comporta diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
2. Se i luoghi di provenienza dei materiali sono indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore può cambiarli a seguito di autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del progetto.
3. Nei casi previsti dal comma 1 e 2, nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee non previste nel quadro economico e ripristino dei luoghi.
4. Se gli atti contrattuali prevedono il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. In questi casi, se il cambiamento comporta una differenza in più o in meno del dieci per cento del prezzo contrattuale del materiale, si procede alla determinazione di un nuovo prezzo.
 

Art. 23
Ritrovamento di oggetti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), il ritrovamento degli oggetti e la proprietà degli stessi sono disciplinati dalla normativa statale.
2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato all'amministrazione aggiudicatrice e alla soprintendenza provinciale competente. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della soprintendenza provinciale competente. L'appaltatore deve provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele nonché alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la sovrintendenza competente ne ha autorizzato il trasporto.
 

Art. 24
Proprietà dei materiali di demolizione

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice; l'appaltatore trasporta e accatasta regolarmente i materiali di demolizione nel luogo stabilito negli atti contrattuali senza aver diritto a un compenso aggiuntivo, intendendosi compensato per questo con il prezzo relativo agli scavi e alle demolizioni.
2. Se gli atti contrattuali prevedono la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione del prezzo di contratto.
 

Art. 25
Contestazioni tra amministrazione aggiudicatrice e appaltatore

1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile unico del progetto le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile unico del progetto convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile unico del progetto è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. Se l'appaltatore non comunica le sue osservazioni entro il termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L'appaltatore oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile unico del progetto con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
 

Art. 26
Difetti di costruzione

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile unico del progetto; se l'appaltatore non ottempera all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto con spese a carico dell'appaltatore.
3. Se il direttore dei lavori ritiene che esistono difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando l'esistenza di vizi di costruzione è accertata, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
 

Art. 27
Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

1. I controlli e le verifiche eseguite dall'amministrazione aggiudicatrice nel corso dell'esecuzione dei lavori, non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso, per le parti di lavoro e materiali controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo all'amministrazione aggiudicatrice.
 

Art. 28
Responsabilità in caso di sinistri alle persone o danni alle proprietà

1. L'appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente, tenendo sollevate e indenni per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'amministrazione aggiudicatrice che la direzione dei lavori. L'appaltatore risponde di tutte le opere da esso eseguite o fornite, rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto, alla loro perfetta riuscita e alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, nonché rispetto ai danni arrecati a costruzioni o beni di terzi, comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere è pertanto a carico dell'appaltatore.
2. Non è accordato all'appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verifichino durante il corso dei lavori. Sono compensati all'appaltatore i danni riconosciuti esclusivamente per causa di forza maggiore, purché i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto.
3. Nessun indennizzo è comunque dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore e delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Sono perciò a carico esclusivo dell'appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall'appaltatore medesimo sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della direzione lavori.
4. Nessun compenso è dovuto all'appaltatore per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio. Nessun indennizzo o maggiore compenso è riconosciuto all'appaltatore per scoscendimenti, solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto l'appaltatore deve provvedere, in ogni caso, alle riparazioni e alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese.
5. L'appaltatore è obbligato a garantire le opere eseguite contro eventuali danni prodotti da terzi, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della messa in esercizio dell'opera. Il medesimo è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sull'area oggetto del contratto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'amministrazione, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per sua colpa.
 

Art. 29
Oneri e obblighi a fine lavori

1. A fine lavori l'appaltatore deve ripristinare, a sua cura e spese, i cippi, eventualmente rimossi o danneggiati, che delimitano l'area ricevuta in consegna dall'amministrazione aggiudicatrice per la realizzazione dell'opera.
2. L'appaltatore è obbligato alle spese per le operazioni del collaudo statico, se prescritto dalla normativa vigente, con esclusione delle competenze spettanti al collaudatore statico che sono a carico dell'amministrazione.
3. Dopo la fine dei lavori, l'appaltatore deve produrre all'amministrazione aggiudicatrice i disegni "as built" delle parti impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo.
 

Capo V
Contratti d’appalto integrato
Art. 30
Esecuzione di contratti d’appalto integrato

1. Se il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’amministrazione aggiudicatrice, l’appaltatore procede alla redazione del progetto esecutivo, nel rispetto delle competenze professionali ed entro il termine fissato dal capitolato speciale allegato al progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara.
2. Durante la redazione del progetto esecutivo, il responsabile unico del progetto può autorizzare con ordine di servizio l'avvio delle attività tecniche e operative volte all'approntamento dell'area interessata dalla localizzazione dell’opera.
3. Se il progettista del progetto esecutivo ne ravvisa la necessità, l'appaltatore, previa informazione al responsabile unico del progetto perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, senza che ciò comporti un compenso aggiuntivo a favore dell’appaltatore.
4. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnico-economica, fatto salvo quanto disposto dal comma 5. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti gli altri lavori, a condizione che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.
5. Le variazioni contrattuali da apportare sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 11. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi. Restano, invece, a carico dell'aggiudicatario:
a) i costi dovuti alla predisposizione ed esecuzione delle varianti da apportare al progetto esecutivo che siano conseguenza di riscontrati errori ed omissioni del progetto medesimo;
b) i costi dovuti alla predisposizione ed esecuzione delle varianti che abbiano ad oggetto voci del computo metrico estimativo che il concorrente era tenuto ad accettare e per i quali aveva formulato l'offerta con importo complessivo fisso ed invariabile.
6. Il progetto esecutivo è approvato dall'amministrazione aggiudicatrice, sentito il progettista del progetto di fattibilità tecnico-economica, entro il termine fissato dal contratto. Il progetto esecutivo approvato si intende parte integrante del contratto anche se non materialmente allegato e senza necessità di ulteriori atti negoziali. Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorrono i termini previsti per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell’appaltatore entro trenta giorni dalla consegna dei lavori, anche con riferimento ai soli costi di progettazione. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello schema di contratto allegato al progetto di fattibilità tecnico-economica, fermo restando il diritto di risolvere il contratto.
7. Se il progetto esecutivo redatto a cura dell'appaltatore non è ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile unico del progetto avvia la procedura di risoluzione ai sensi della normativa statale.
8. L'amministrazione aggiudicatrice indica negli atti di gara le modalità per il pagamento del corrispettivo previsto per le spese di progettazione esecutiva, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.
9. L'anticipazione del prezzo ai sensi dell’articolo 46 bis della legge provinciale viene corrisposta all’appaltatore solo a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.
 

Art. 31
Disposizioni relativi al prezzo di contratti d'appalto integrato

1. Nell'appalto integrato, in caso di impiego, in sede di esecuzione, di lavorazioni o di quantità maggiori rispetto a quelle previste in sede progettuale, il prezzo globale dovuto resta fisso e invariabile e l'appaltatore è gravato di tutti i maggiori costi e oneri che ne dovessero derivare. Il prezzo globale dovuto resta fisso e invariabile anche nel caso in cui vengano impiegate, in quanto necessarie, lavorazioni che sono previste nel solo computo metrico ma non figurano negli elaborati progettuali, o sono presenti negli elaborati progettuali ma non sono previste nel computo metrico.
2. Nel caso di impiego, in sede di esecuzione, di minori lavorazioni rispetto a quelle previste in sede progettuale, siano esse previste sia nel computo metrico che negli elaborati progettuali o solamente nel computo metrico, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di approntare una variante in diminuzione a stralcio di quanto non necessario.
 

Capo VI
Termini di esecuzione, penali e sospensioni
Art. 32
Termini di esecuzione dei lavori

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal contratto, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.
2. L'esecuzione del contratto può essere soggetta anche a scadenze intermedie, come stabilite dagli atti di gara e nel contratto.
3. Fatti salvi i casi di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 35, non è ammesso alcun ritardo nell'esecuzione del contratto, salvo che il ritardo non sia determinato da cause di forza maggiore non imputabili, nemmeno indirettamente, all'appaltatore e da questo inevitabili con la diligenza professionale. Non costituiscono, in ogni caso, cause di forza maggiore:
a) le difficoltà nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
c) l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque imposti dalla normativa, dagli atti di gara, dal contratto nonché dal presente capitolato;
d) le eventuali controversie tra appaltatore e fornitori, subappaltatori, affidatari, o altri incaricati;
e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
4. Non vengono computati, ai fini del rispetto dei termini di esecuzione dei lavori, i tempi necessari per l'ottenimento di approvazioni, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati, necessari in fase di esecuzione del contratto, salvo che detti adempimenti non siano posti contrattualmente a carico dell'appaltatore.
5. Il cronoprogramma costituisce riferimento temporale per la valutazione dell'andamento delle lavorazioni. Se il cronoprogramma è predisposto facendo riferimento a date fisse di calendario, il direttore dei lavori, fermo restando il termine complessivo di esecuzione dei lavori, lo aggiorna costantemente, mediante scorrimento del calendario, all'effettivo andamento dei lavori, tenendo conto di tutte le circostanze sopravvenute. In questi casi, l'appaltatore aggiorna contestualmente anche il programma dei lavori. L'aggiornamento di detti elaborati avviene senza oneri a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, senza implicito riconoscimento di diritti in favore dell'appaltatore medesimo. In particolare, l'aggiornamento, ove causato da ritardi imputabili all'appaltatore, non comporta alcuna proroga dei termini di esecuzione dei lavori o altro differimento ai fini dell'applicazione delle penali.
6. La proroga dei termini di esecuzione dei lavori può essere disposta nei casi previsti normativa statale.
 

Art. 33
Penali da ritardo

1. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori si applica a carico dell'appaltatore una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale. È fatta salva la possibilità per il contratto di prevedere una penale in misura giornaliera maggiore, secondo i criteri ed entro i limiti massimi previsti dalla normativa statale.
2. Il contratto può prevedere l'applicazione di penali anche per il mancato rispetto delle scadenze intermedie relative a singole fasi o prestazioni, compreso l'ottenimento di certificazioni di qualità. Tali penali sono quantificate secondo i criteri ed entro i limiti massimi previsti dalla normativa statale.
3. Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali si cumulano tra loro e non possono comunque superare, complessivamente, il limite massimo previsto dalla normativa statale.
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile unico del progetto in merito ai ritardi nell'andamento dell'esecuzione del contratto. Se il ritardo nell'adempimento determina il superamento del limite massimo previsto dalla normativa statale, il responsabile unico del progetto promuove la procedura di risoluzione contrattuale per inadempimento ai sensi della normativa statale, ad eccezione del caso in cui è valutata la prevalenza dell'interesse pubblico all'ultimazione delle prestazioni, anche se in ritardo.
5. Le penali, a cura del direttore dei lavori, sono iscritte in contabilità a debito dell'appaltatore, con detrazione dalla rata di saldo, ad eccezione di quelle riferite a scadenze intermedie che si applicano in occasione dell'emissione del certificato di pagamento riferito al primo stato di avanzamento utile. In ogni caso, qualora in corso d'opera la direzione dei lavori ritenga che il ritardo nell'esecuzione dei lavori possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, queste ultime possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.
6. È ammessa la totale o parziale disapplicazione della penale, previa apposizione di riserva al primo documento contabile successivo all'iscrizione della penale medesima, quando l'amministrazione aggiudicatrice riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore oppure che la penale sia manifestamente sproporzionata rispetto al proprio interesse. La disapplicazione della penale non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore, né legittima l'appaltatore a iscrivere riserve per maggiori oneri conseguenti al protrarsi della durata del contratto.
7. Le penali non escludono la risarcibilità degli eventuali ulteriori danni o oneri sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi nell'esecuzione del contratto.
 

Art. 34
Premio di accelerazione

1. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto o, ove previsto dai documenti di gara, al termine contrattuale legittimamente prorogato, il contratto può prevedere che all'appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo, quantificato sulla base dei criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante apposita voce nel quadro economico dell'intervento o mediante apposito accantonamento, sempre che l'esecuzione del contratto sia conforme alle obbligazioni assunte.
 

Art. 35
Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa statale, per quanto non diversamente disposto dalla normativa provinciale e da questo capitolato.
2. In caso di sospensione totale o parziale dei lavori disposta al di fuori dei casi consentiti dalla normativa statale, su richiesta dell’appaltatore e previa iscrizione di specifica riserva nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta al risarcimento dei danni subiti secondo i criteri ed entro i limiti previsti dalla normativa statale.
 

Capo VII
Contabilità dei lavori, pagamenti all'appaltatore e varianti
Art. 36
Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata secondo quanto previsto dalla normativa statale, per quanto non diversamente disposto dalla normativa provinciale e da questo capitolato, e i lavori sono valutati secondo le regole previste dall'allegato B.
2. Se per qualsiasi legittimo impedimento non è possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
3. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la piattaforma telematica messa a disposizione dalla Provincia per la tenuta della contabilità dei lavori. Il mancato utilizzo della piattaforma deve essere congruamente motivato dall’amministrazione aggiudicatrice.
 

Art. 37
Anticipazioni all'appaltatore

1. Per l'erogazione dell'anticipazione sull'importo contrattuale prevista dall'articolo 46 bis della legge provinciale, l'appaltatore deve trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice una garanzia fideiussoria costituita secondo quanto previsto da questo articolo. La garanzia fideiussoria è trasmessa tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
2. La garanzia decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione e cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e, comunque, alla data di ultimazione degli stessi, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.
3. La garanzia fideiussoria per l'anticipazione è costituita conformemente allo schema tipo previsto dalla normativa statale, mediante sottoscrizione digitale da parte dell'appaltatore e del garante della relativa scheda tecnica integrata dalle seguenti clausole:
a) che la somma garantita è pari all'anticipazione nella misura prevista dall'articolo 46 bis della legge provinciale maggiorato dell'IVA;
b) che il foro competente in caso di controversia tra garante e amministrazione aggiudicatrice è quello di Trento;
c) che eventuali clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo schema tipo non sono opponibili all'amministrazione aggiudicatrice e valgono unicamente nei rapporti interni tra garante e appaltatore;
d) che i rinvii contenuti nello schema tipo a disposizioni della normativa statale in materia di contratti pubblici, si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.
4. L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del contratto non procede secondo gli obblighi pattuiti, per ritardi imputabili all'appaltatore; in tale caso, spettano all'amministrazione aggiudicatrice gli interessi legali sulle somme restituite con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio, se non è diversamente stabilito, l'anticipazione è concessa, rispettivamente, all'impresa capogruppo o al consorzio ed è calcolata in rapporto all'intero importo contrattuale.
6. L'anticipazione non è integrata in caso di variante.
 

Art. 38
Termini e modalità di pagamento all'appaltatore

1. I pagamenti all'appaltatore, in acconto e a saldo, sono effettuati nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa statale, per quanto non diversamente disposto dalla normativa provinciale e da questo capitolato.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, gli stati di avanzamento (SAL) sono disposti a cadenza bimestrale nonché, in ogni caso, all'ultimazione dei lavori.
3. In caso di contratto di cottimo di durata inferiore ai novanta giorni:
a) l'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, come derivante dall'offerta e al netto delle prescritte ritenute, raggiunga l'importo indicato nel contratto;
b) se nulla è indicato in contratto, l'appaltatore ha diritto al pagamento di un acconto in unica soluzione alla fine dei lavori, al netto delle trattenute di legge;
c) se non ha diritto al pagamento di acconti per espressa previsione contrattuale, il pagamento del corrispettivo dovuto avviene in un'unica soluzione finale in sede di pagamento del saldo.
4. Al raggiungimento del SAL, i pagamenti sono disposti previa redazione della relativa contabilità, a seguito del rilascio del certificato di pagamento e dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Fino al raggiungimento del cinquanta per cento dell'importo di contratto, i pagamenti possono essere disposti sulla base di una registrazione in partita provvisoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, fatte salve le lavorazioni le cui misurazioni non possono essere effettuate successivamente.
5. Alla determinazione degli importi da liquidare concorrono gli oneri per la sicurezza e pertanto anche a questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di avanzamento dei lavori viene corrisposta all'appaltatore anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza, previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di partecipazione.
7. Entro centoventi giorni dall'ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, vengono redatti, in modo contestuale, il conto finale e l'ultimo stato di avanzamento dei lavori, a prescindere dal limite temporale disposto per l'adozione degli altri stati di avanzamento. In ogni caso, il credito residuo dell'appaltatore da esporre nel conto finale deve essere pari al 2,5 per cento dell'importo contrattuale, oltre alle trattenute di legge, gli eventuali importi sospesi e quelli relativi ai pagamenti dei subappaltatori. Per consentire il rispetto della predetta percentuale, l'amministrazione aggiudicatrice può operare idonee trattenute anche dagli stati di avanzamento precedenti all'ultimo.
8. Il termine per il pagamento della rata di saldo decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.
9. All'atto di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione l'appaltatore può chiedere il pagamento della rata di saldo previa presentazione di una garanzia fideiussoria che cessa alla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. La garanzia fideiussoria è costituita conformemente allo schema tipo previsto dalla normativa statale, mediante sottoscrizione digitale da parte dell'appaltatore e del garante della relativa scheda tecnica integrata con le seguenti clausole:
a) che la garanzia cessa al momento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi i termini di cui all'articolo 26, comma 2, della legge provinciale;
b) che il foro competente in caso di controversia tra garante e amministrazione aggiudicatrice è quello di Trento;
c) che eventuali clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo schema tipo non sono opponibili all'amministrazione aggiudicatrice e valgono unicamente nei rapporti interni tra garante e appaltatore;
d) che i rinvii contenuti nello schema tipo a disposizioni della normativa statale in materia di contratti pubblici, si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.
10. Nei casi previsti dal comma 9, l'appaltatore trasmette all'amministrazione aggiudicatrice la garanzia fideiussoria per il pagamento della rata di saldo, tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
11. L'emissione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, è in ogni caso sospesa in tutti i casi in cui la normativa provinciale, il capitolato o il contratto, preveda la sospensione dei pagamenti in presenza di inadempienze accertate, fra le quali la presenza di un DURC irregolare, la mancata trasmissione della documentazione necessaria ai fini della verifica della correntezza retributiva, la mancata attivazione o integrazione delle garanzie o delle polizze, ove necessaria, nonché il mancato aggiornamento del programma dei lavori sollecitato dal direttore dei lavori. La sospensione non comporta, a favore dell'appaltatore, il riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
 

Art. 39
Disposizioni per la tutela dei lavoratori

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, al personale impiegato nell’esecuzione dei lavori sono applicati i contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la provincia di Trento, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell’affidamento svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Per tale personale, se prevista dai predetti contratti collettivi, è dovuta l'iscrizione alla cassa edile della Provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
2. L'appaltatore e il subappaltatore devono osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, le leggi e i regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi di effettuazione e di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.
3. A garanzia dell'osservanza degli obblighi dell'appaltatore o del subappaltatore previsti dal comma 2, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del certificato collaudo e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate.
4. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore e al subappaltatore, anche a titolo di acconto, previa acquisizione del rispettivo documento unico di regolarità contributiva positivo nonché previa verifica della correntezza delle retribuzioni ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.
5. Se l'amministrazione aggiudicatrice, attraverso la verifica prevista dal comma 4, rileva il mancato o parziale adempimento degli obblighi previsti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva e nella corresponsione delle retribuzioni da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, rimane sospesa la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, per l'importo equivalente alle inadempienze accertate, fatta salva la possibilità di procedere al pagamento diretto ai sensi del comma 7. Se l'importo delle inadempienze accertate non è quantificabile, la liquidazione del certificato di pagamento in acconto o a saldo rimane sospesa, senza applicazione di interessi per il ritardato pagamento, per un importo pari al 20 per cento dell'intero certificato di pagamento o, se inferiore, per l'importo equivalente alle inadempienze accertate.
6. La sospensione del pagamento prevista dal comma 5 è effettuata anche quando emergono delle irregolarità in seguito alle verifiche effettuate dalla struttura provinciale competente in materia di lavoro sul rispetto del comma 1 e sulla correntezza delle retribuzioni nell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore e del subappaltatore, nell'ambito della propria attività di vigilanza o su segnalazione dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui si applica il comma 5.
7. Il corrispettivo non liquidato di cui ai commi 5 e 6 viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o da parte del subappaltatore, salvo che l'importo non sia utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore, secondo quanto previsto dall’articolo 40.
 

Art. 40
Pagamento diretto delle retribuzioni arretrate

1. In caso di mancata, parziale o ritardata corresponsione delle retribuzioni dovute al personale dipendente rilevata ai sensi dell'articolo 39, commi 5 e 6, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il medesimo termine, le amministrazioni aggiudicatrici, avvalendosi delle strutture competenti in materia di retribuzioni, provvedono al pagamento diretto ai lavoratori, anche in corso d'opera, delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore o al subappaltatore ad ogni stato di avanzamento.
2. Nel caso di formale contestazione della legittimità della richiesta ai sensi del comma 1, il responsabile unico del progetto provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla struttura competente in materia di lavoro per i necessari accertamenti. In tal caso, il pagamento del corrispettivo all'appaltatore o al subappaltatore inadempiente rimane sospeso, per l'importo corrispondente all'inadempienza, sino alla definizione della contestazione.
 

Art. 41
Variazioni del progetto e modifiche del contratto

1. Le modifiche del contratto sono approvate dal responsabile unico del progetto, o da altro organo competente secondo l'ordinamento della amministrazione aggiudicatrice, a seguito di proposta o verifica del direttore dei lavori, secondo quanto previsto dalla normativa statale, per quanto non diversamente disposto dalla normativa provinciale e da questo capitolato.
2. Le modifiche contrattuali sono disposte:
a) con ordine di servizio previa adozione di atto di sottomissione, se non superano complessivamente, in aumento o in diminuzione, il sesto quinto dell'importo originario del contratto. In tali casi l’appaltatore è tenuto a eseguire il contratto alle condizioni originariamente previste, senza che possa trarne titolo per ottenere ristori, indennizzi, o risarcimenti di sorta o far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
b) con atto aggiuntivo, se superano il limite di cui alla lettera a); in tal caso il responsabile unico del progetto ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di quindici giorni dal suo ricevimento, dichiara per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. La mancata risposta dell'appaltatore entro il predetto termine si intende quale accettazione della variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario; se l'appaltatore formula, relativamente alle modifiche richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, un'offerta diversa da quella derivante dall'offerta iniziale, l'amministrazione aggiudicatrice può adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni per assicurare la realizzazione dell'opera compatibilmente con le risorse finanziarie che ritiene di mettere a disposizione, ivi compresa la facoltà di recesso dal contratto.
3. Di norma le variazioni del progetto sono elaborate dal progettista.
4. Il direttore dei lavori può disporre direttamente modifiche contrattuali, previa comunicazione al responsabile unico del progetto, nei casi previsti dalla normativa statale.
5. Se il progetto definitivo o esecutivo è stato redatto dall'appaltatore e la variante progettuale deriva da errori od omissioni progettuali imputabili a lui medesimo, sono a totale carico di quest'ultimo l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di esecuzione dei lavori e gli ulteriori danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice.
 

Capo VIII
Salute e sicurezza dei lavoratori
Art. 42
Disposizioni generali per la salute e la sicurezza dei lavoratori

1. I lavori devono svolgersi nel rispetto della normativa statale in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza e di igiene dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ivi comprese le disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, nonché i regolamenti e le ordinanze adottate in materia dalle amministrazioni territorialmente competenti.
2. L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori, se non adempie agli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza e di igiene dei lavoratori.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora del medesimo, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
 

Art. 43
Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti sono obbligati ad osservare scrupolosamente, senza riserve o eccezioni, il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Se l'appaltatore presenta proposte di integrazione al PSC, il coordinatore per la sicurezza si pronuncia tempestivamente sull'accoglimento o il rigetto delle medesime entro il termine di tre giorni lavorativi dalla relativa presentazione, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; la decisione del coordinatore è vincolante. Se il coordinatore non si pronuncia entro il predetto termine, prorogabile una sola volta di ulteriori tre giorni lavorativi, le proposte si intendono rigettate.
3. Il PSC costituisce parte integrante del contratto.
 

Art. 44
Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore e, per il suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'inizio dei lavori, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché trasmettere la copia o il duplicato informatico del piano operativo di sicurezza (POS) previsto dalla normativa statale, ivi compresa la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. Questo articolo si applica anche ai subappaltatori dei subappaltatori.
 

Capo IX
Subappalti e subcontratti
Art. 45
Autorizzazione al subappalto

1. Fermo restando che non è ammessa la sostituzione nell'esecuzione integrale del contratto, le prestazioni, appartenenti a qualsiasi categoria, indicate negli atti di gara, sono subappaltabili, fatte salve le eventuali limitazioni al subappalto previste dall'amministrazione aggiudicatrice negli atti di gara in ragione della particolare natura delle prestazioni da svolgere.
2. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto ai sensi della normativa statale, l'appaltatore trasmette all'amministrazione aggiudicatrice la seguente documentazione:
a) la richiesta di autorizzazione al subappalto;
b) copia autentica o duplicato informatico del contratto di subappalto, contenente:
1) l'indicazione specifica dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008; nel caso in cui il subappaltatore si avvalga, sotto la propria responsabilità, delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza messi a disposizione dall'appaltatore, nel contratto deve essere altresì indicata la quota parte, riferibile all'utilizzo da parte del subappaltatore, del relativo costo per la messa a disposizione da parte dell'appaltatore;
2) l'indicazione dei costi della manodopera ai prezzi di contratto senza alcun ribasso;
3) la condizione sospensiva della sua efficacia in pendenza del rilascio dell'autorizzazione;
4) le clausole sugli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8;
5) l’eventuale previsione del pagamento diretto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice in favore del subappaltatore, per stati di avanzamento secondo la tempistica prevista nel contratto principale, in ragione della qualificazione del subappaltatore quale microimpresa o piccola impresa risultante da idonea documentazione allegata al contratto;
c) la dichiarazione dell'appaltatore circa la sussistenza o meno di forme di collegamento o controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile con il subappaltatore, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) la dichiarazione dell'appaltatore, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del decreto legislativo n. 81 del 2008;
e) dichiarazione dell'appaltatore che i termini di esecuzione previsti per le lavorazioni oggetto di subappalto sono compatibili e congrui con i termini di esecuzione complessivi previsti dal programma dei lavori del contratto principale;
f) dichiarazione del subappaltatore, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;
g) se il subappaltatore è una società per azioni o una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata o una società cooperativa o consortile per azioni o a responsabilità limitata, la comunicazione del subappaltatore medesimo prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 11 maggio 1991, n. 187 (Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso), relativa alla propria composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, alle comunicazioni ricevute e qualsiasi altro dato a propria disposizione e ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione.
h) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere speciale non verificabili d'ufficio secondo quanto stabilito dal comma 3.
3. L'amministrazione aggiudicatrice verifica d'ufficio il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tale verifica si intende effettuata se il subappaltatore è iscritto nell'elenco dell’articolo 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 o è abilitato al mercato elettronico provinciale.
4. Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso, preclude l'autorizzazione al subappalto o, se questa è già stata rilasciata, ne comporta la revoca e può costituire motivo di risoluzione del contratto principale, secondo l'apprezzamento del responsabile unico del progetto.
5. L'affidamento in subappalto può avvenire anche nei confronti di raggruppamenti temporanei di imprese. In tal caso, unitamente alla documentazione di cui al comma 1, l'appaltatore trasmette all'amministrazione aggiudicatrice copia autentica o duplicato informatico del mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma della scrittura privata autenticata, da cui risultino espressamente le condizioni, i requisiti e le ulteriori disposizioni previsti dalla normativa statale in materia di raggruppamenti temporanei di imprese.
6. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della amministrazione aggiudicatrice per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto, sollevando l'amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o richiesta di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori subappaltati.
7. L’appaltatore deve acquisire un’autorizzazione integrativa se l’oggetto del subappalto subisce variazioni e l’importo dello stesso è incrementato.
8. L’amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l’appaltatore intende subappaltare.
 

Art. 46
Adempimenti preliminari all'avvio dei lavori subappaltati

1. Prima dell'inizio dei lavori subappaltati, l'appaltatore aggiorna il programma dei lavori del contratto principale in base ai termini di esecuzione previsti per i lavori oggetto del contratto di subappalto e lo trasmette al direttore dei lavori.
2. Prima dell'inizio dei lavori subappaltati, l'appaltatore deve comunicare alla compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, la presenza di subappaltatori in cantiere. L'appaltatore deve dare notizia di tale comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice.
 

Art. 47
Pagamento diretto al subappaltatore

1. Ai fini del pagamento diretto al subappaltatore, l'appaltatore comunica all'amministrazione aggiudicatrice:
a) in occasione di ogni SAL, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto del contratto principale, la proposta di pagamento diretto a ciascun subappaltatore con l'indicazione dell'importo dei lavori affidati in subappalto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nel SAL oppure una dichiarazione con la quale attesta che nel medesimo periodo non vi sono lavorazioni eseguite da subappaltatori;
b) entro dieci giorni dalla fine dei lavori affidati in subappalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo dei lavori affidati in subappalto effettivamente eseguiti.
2. A seguito delle comunicazioni previste dal comma 1, il subappaltatore trasmette all'amministrazione aggiudicatrice copia della fattura relativa ai lavori eseguiti emessa nei confronti dell'appaltatore. Il pagamento diretto al subappaltatore è effettuato nei limiti dell'importo delle lavorazioni eseguite risultante dal contratto di appalto.
3. L'amministrazione aggiudicatrice effettua il pagamento a favore del subappaltatore, a seguito della verifica della regolarità di quest'ultimo nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi e della cassa edile, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento dei lavori ad esso riferiti e registrati negli stati di avanzamento dei lavori, nonché della verifica della correntezza retributiva ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016; prima di procedere al pagamento, se richieste dal bando, l'amministrazione aggiudicatrice acquisisce altresì le certificazioni di conformità dei lavori eseguiti.
4. Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate dall'appaltatore le ritenute previste dall'articolo 39, comma 3. Le ritenute sono svincolate con il pagamento a saldo del subappaltatore.
5. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori, l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata. Non sono opponibili dall'appaltatore altre cause di sospensione del pagamento diretto del subappaltatore. L'importo trattenuto destinato al subappaltatore può essere liquidato previa soluzione delle contestazioni, comunicata dalle parti e accertata dalla direzione dei lavori e annotata negli atti contabili.
6. Se l'appaltatore non effettua le comunicazioni previste dal comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice invita il medesimo appaltatore a provvedervi entro trenta giorni. Se entro il predetto termine l'appaltatore non effettua la comunicazione o non comunica la propria contestazione al pagamento diretto del subappaltatore, l'amministrazione aggiudicatrice procede a prescindere dalle predette comunicazioni. In caso di contestazione dell'appaltatore, il pagamento nei confronti del subappaltatore è sospeso fino alla definizione della controversia.
7. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento diretto del subappaltatore nei limiti dell'importo risultante dal proprio debito verso l'appaltatore. In caso di insufficienza dell'importo dovuto all'appaltatore, l'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento diretto al subappaltatore della differenza con il pagamento successivo; in tal caso, l'appaltatore può provvedere al pagamento della differenza al subappaltatore, trasmettendo all'amministrazione aggiudicatrice la fattura quietanzata corredata dalla prova dell'avvenuto incasso da parte del subappaltatore, e l'amministrazione aggiudicatrice è liberata da ogni obbligo verso il subappaltatore.
 

Art. 48
Subcontratti stipulati dall'appaltatore o dal subappaltatore

1. Ai sensi della normativa statale, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore e, per il tramite di quest'ultimo, il subappaltatore, devono comunicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima dell’inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono altresì comunicate all’amministrazione aggiudicatrice modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
2. Il subappaltatore può procedere al subappalto delle prestazioni a lui affidate, nel rispetto delle limitazioni previste negli atti di gara. E’ in ogni caso vietato l’ulteriore subappalto.
 

Capo X
Disposizioni particolari per i lavori eseguiti in economia
Art. 49
Disposizioni generali

1. Alle opere, lavori pubblici e relative forniture eseguiti in economia si applicano le disposizioni previste da questo capo e, per quanto dalle stesse non diversamente disposto, le ulteriori disposizioni previste da questo capitolato in quanto compatibili.
 

Art. 50
Responsabilità

1. Quando per l'esecuzione delle opere o lavori in economia, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, l'amministrazione aggiudicatrice si avvale di imprese, le stesse sono responsabili dell'esecuzione secondo le regole dell'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali delle opere, dei lavori e delle forniture, nonché della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislative e regolamentari vigenti. In caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176, comma 1, lettere b) e c), del regolamento, la responsabilità dell'impresa si limita all'esatta esecuzione delle prestazioni dedotte nell'atto negoziale.
2. In relazione alle opere, lavori o relative forniture da eseguire in economia, il dirigente della struttura competente provvede comunque alla designazione del direttore dei lavori, responsabile della corrispondenza delle opere agli elaborati tecnici, secondo le disposizioni vigenti in materia. La designazione del direttore dei lavori è effettuata mediante ordine di servizio, anche riferito ad una pluralità di opere, lavori o relative forniture da eseguire in economia.
 

Art. 51
Contabilizzazione dei lavori in economia

1. La contabilità dei lavori in economia viene tenuta come segue:
a) se a cottimo, nel libretto di misura e nel registro di contabilità;
b) se in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 176, comma 1, lettera b), del regolamento, nelle apposite liste per la manodopera, le forniture, i materiali, i mezzi e i noli;
c) se in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 176, comma 1, lettera c), del regolamento, in apposito documento contabile che riporta le ore di manodopera e di mezzi d'opera nonché le quantità di materiali impiegati, dei lavori eseguiti a misura e i lavori eseguiti a corpo, redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori.
2. Nei casi di opere, lavori e forniture di importo non superiore a 50.000,00 euro è sufficiente che il direttore dei lavori alleghi l'attestazione di regolare esecuzione alla fattura o alla nota dei lavori eseguiti, o, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione dei lavori.
 

Art. 52
Certificato di regolare esecuzione

1. Le opere, i lavori pubblici o le forniture dei materiali necessari per la loro realizzazione eseguiti in economia, sono sottoposti a verifica di regolare esecuzione.
2. Nei casi di opere, lavori e relative forniture di importo non superiore a 50.000,00 euro, l'attestazione di regolare esecuzione del direttore lavori allegata alla fattura o alla nota dei lavori eseguiti ai sensi dell'articolo 51, comma 2, tiene luogo del certificato di regolare esecuzione; con esso si ritengono altresì approvate e collaudate, senza ulteriori formalità, le eventuali variazioni di quantità dei lavori previsti nel contratto originario, nonché l'applicazione di eventuali nuovi prezzi, determinati secondo gli ordinari criteri di raccordo con i prezzi previsti nel medesimo contratto, purché tali variazioni e tali nuovi prezzi siano riscontrati oggettivamente indispensabili al fine dell'esatta esecuzione dell'opera e non determinino un aumento dell'importo complessivo del contratto originariamente stipulato.
 

Capo XI
Eccezioni e riserve
Art. 53
Sottoscrizione del registro di contabilità e apposizione di riserve

1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Se l'appaltatore non firma il registro di contabilità è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'appaltatore firma il registro di contabilità con riserva e l'esplicazione e la quantificazione della stessa non sono possibili al momento della sua formulazione, egli deve esplicarla, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni scrivendo e firmando nel registro di contabilità le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto nonché le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro di contabilità le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente all'amministrazione aggiudicatrice la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione aggiudicatrice dovesse essere tenuta a pagare.
5. Se l'appaltatore non firma il registro di contabilità nel termine di cui al comma 2, o lo fa con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad esse si riferiscono.
 

Art. 54
Forma e contenuto delle riserve

1. L'appaltatore deve uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale dei lavori si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano, con i contenuti previsti a pena di inammissibilità dalla normativa statale.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.
 

Art. 55
Esame delle riserve

1. Le riserve formulate dall'appaltatore sono segnalate, entro quindici giorni dalla data di formulazione, dal direttore dei lavori al responsabile unico del progetto, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.
2. Il responsabile unico del progetto accerta la tempestività delle riserve, la loro ammissibilità e non manifesta infondatezza, anche ai fini di stabilire se si sono verificate le condizioni previste per l’attivazione dell’accordo bonario ai sensi della normativa statale; sono considerate inammissibili le richieste di carattere generico non supportate da circostanziati e oggettivi elementi descrittivi o da idonea documentazione.
3. Ai fini del comma 2, le riserve esposte dall'appaltatore non sono esaminate e valutate dal responsabile unico del progetto nei seguenti casi:
a) richiesta di maggiori oneri per fermo cantiere o rallentamento della produzione, se non risulta provato dal programma dei lavori presentato dall'appaltatore e dalla dichiarazione della direzione dei lavori che le risorse disponibili in cantiere non potevano essere impiegate altrove nel cantiere;
b) richiesta di maggiori oneri per il verificarsi di fatti impeditivi nella realizzazione dei lavori conosciuti al momento della stipula del contratto relativamente a sminamento, siti per deposito materiale, accesso difficoltoso, presenza di inquinanti;
c) richiesta di maggiori oneri per errori od omissioni progettuali, se la procedura di affidamento dei lavori o l'oggetto del contratto prevede la progettazione dell'opera da parte dell'appaltatore;
d) richiesta di maggiori oneri con riferimento a nuovi prezzi formulati dall'amministrazione in base all'elenco prezzi provinciale vigente al momento della formulazione dei nuovi prezzi e con applicazione del ribasso;
e) sussistenza di diritti dell'appaltatore previsti dalla legge.
4. Non sono altresì esaminate e valutate dal responsabile unico del progetto le contestazioni che non costituiscono riserva ai sensi della normativa statale.
5. Nel caso di riserve relative alla mancata contabilizzazione o all'errata misurazione di lavorazioni si provvede mediante la contabilità dei lavori in occasione del primo stato di avanzamento dei lavori successivo alla loro iscrizione.
6. Se si verificano le condizioni previste per l’attivazione dell’accordo bonario ai sensi della normativa statale, si procede nel seguente modo:
a) il responsabile unico del progetto provvede a redigere una relazione riservata e ad acquisire quelle del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo ove nominato;
b) il responsabile unico del progetto formula una proposta di accordo bonario entro novanta giorni e provvede a verificare con l'appaltatore la possibilità dell'accordo; sulla proposta di accordo bonario è raccolto il parere della struttura competente in materia legale nonché il parere tecnico-amministrativo ed economico previsto dal capo X della legge provinciale, ove richiesto;
c) se le parti accettano la proposta di accordo bonario entro quarantacinque giorni dalla sua formulazione, l’accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti; il responsabile unico del progetto dispone i conseguenti atti di variante e la relativa copertura finanziaria;
d) il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro il termine previsto per il pagamento del saldo. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale secondo quanto previsto dalla normativa statale;
e) in caso di rifiuto della proposta da parte dell’appaltatore che ha formulato le riserve o di inutile decorso del termine previsto dalla lettera c), il responsabile unico del progetto dispone la pronuncia definitiva sulle riserve.
7. Se non si verificano le condizioni previste per l’attivazione dell’accordo bonario ai sensi della normativa statale, le riserve iscritte dall'appaltatore devono essere riproposte, a pena di decadenza, nello stato del conto finale dei lavori. All'atto della firma del conto finale, l'appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario. Dopo che l'appaltatore ha firmato il conto finale dei lavori il responsabile unico del progetto, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata in cui esprime parere motivato sulla fondatezza delle eventuali riserve e domande dell'appaltatore per le quali non sia intervenuto accordo bonario. Le riserve sono esaminate a fine lavori secondo la procedura prevista dal comma 6, fermo restando che i termini previsti dalle lettere b) e c) sono sostituiti rispettivamente da quelli previsti dall'articolo 26, comma 1 e 2, della legge provinciale.
8. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.
9. Se sono decorsi i termini di cui all'articolo 26, comma 2, della legge provinciale senza che sia stato effettuato e approvato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile unico del progetto istanza per l'avvio del procedimento di accordo bonario di cui al presente articolo.
 

Art. 56
Foro competente

1. Qualora l'accordo bonario non venga raggiunto e venga adito il giudice ordinario, il foro competente è quello di Trento. Per le opere della Provincia e dei suoi enti strumentali o ad essi delegate è escluso l'arbitrato. Le altre amministrazioni aggiudicatrici applicano la normativa statale.
 

Capo XII
Ultimazione dei lavori e collaudo
Art. 57
Certificato di ultimazione dei lavori

1. In seguito alla comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori, in contraddittorio con l'appaltatore medesimo, redige il certificato di ultimazione dei lavori secondo quanto previsto dalla normativa statale. In ogni caso, alla scadenza del termine di esecuzione, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
2. Fatti salvi i successivi accertamenti, se il direttore dei lavori rileva, anche sommariamente, vizi o difformità di costruzione, nel certificato di ultimazione assegna all'appaltatore un termine entro cui l'appaltatore medesimo è tenuto a eliminarli a sue spese e con le modalità prescritte, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno dell'amministrazione aggiudicatrice e ferme restando, in caso di violazione, le detrazioni definite in sede di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
 

Art. 58
Manutenzione ordinaria gratuita

1. Dalla data di ricevimento del certificato di ultimazione dei lavori, l'appaltatore deve assicurare la manutenzione ordinaria gratuita dell'opera ultimata fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Nei casi previsti dall'articolo 61, l'obbligo di gratuita manutenzione cessa all'atto della presa in consegna anticipata da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
 

Art. 59
Avviso pubblico di ultimazione dei lavori

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile unico del progetto ne dà avviso ai comuni nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione nel rispettivo albo telematico, di un avviso contenente l'invito, per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
2. Trascorso il termine previsto dal comma 1, il sindaco trasmette al responsabile unico del progetto i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni e i reclami eventualmente presentati.
3. Il responsabile unico del progetto invita l'appaltatore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti, anche relativi a richieste pervenute antecedentemente all'avviso previsto dal comma 1, e rimette all'organo di collaudo i documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci interessati ai sensi del comma 2, il suo parere in merito a ciascun titolo di credito addotto e le prove delle eventuali tacitazioni.
 

Art. 60
Collaudo e certificato di regolare esecuzione dei lavori

1. Il collaudo dei lavori o il certificato di regolare esecuzione sono effettuati secondo quanto previsto dalla normativa statale, per quanto non diversamente disposto dalla normativa provinciale e da questo capitolato.
2. Il termine per l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione è sospeso se:
a) è accertata, congiuntamente dal direttore dei lavori e dal collaudatore, l'impossibilità temporanea di accedere al cantiere per effettuare le operazioni di collaudo;
b) sono accertati difetti costruttivi o altre mancanze o difformità esecutive rispetto all'opera progettata, fino a quando l'appaltatore non ha accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore.
3. Nei casi previsti dal comma 2, il periodo di sospensione non è considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
 

Art. 61
Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati

1. L'amministrazione aggiudicatrice può procedere alla presa in consegna anticipata dell'opera o dei lavori realizzati, o parte di essi, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa statale, per quanto non diversamente disposto dalla normativa provinciale e da questo capitolato.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice ne dà comunicazione per iscritto all'appaltatore, il quale non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare alcun compenso.
3. La presa di possesso da parte dell'amministrazione aggiudicatrice avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile unico del progetto, in presenza dell'appaltatore o, in caso di sua assenza, di due testimoni.
4. L'amministrazione aggiudicatrice può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile unico del progetto, su richiesta del direttore dei lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della direzione dei lavori e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l'agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'appaltatore la manutenzione dell'opera.
 

Capo XIII
Disposizioni finali e transitorie
Art. 62
Disposizioni finali e transitorie

1. Questo capitolato acquista efficacia a partire dal 15 settembre 2023 e si applica con riguardo all'esecuzione dei lavori pubblici il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.

Elenco degli allegati parte integrante
001 Allegato A
002 Allegato B
 

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
 

Allegato A (art. 11)
Criteri per la determinazione di nuovi prezzi (NP) non contemplati in contratto

1. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali non contemplati in contratto sono determinati secondo i criteri di seguito elencati in ordine di preferenza.

A. CRITERIO DEL RAGGUAGLIO.
Il compenso per il nuovo prezzo si determina comparando la nuova voce ad analoghe di contratto al netto degli oneri di sicurezza.

B. CRITERIO DEL RIFERIMENTO ALL'ELENCO PREZZI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.
Per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell'elenco prezzi PAT di cui all'articolo 13 della legge provinciale relativo al momento di formulazione dell'offerta. Se i prezzi di progetto sono stati aggiornati con l'applicazione del coefficiente di rivalutazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge provinciale, per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi del sopracitato elenco prezzi PAT aggiornati con il medesimo coefficiente.
Se per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell'elenco prezzi PAT in vigore al momento della formulazione del nuovo prezzo, questi sono omogeneizzati a quelli di progetto (non aggiornati) applicando l'inverso del coefficiente di rivalutazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge provinciale.
(per appalti con offerta a prezzi unitari)
I nuovi prezzi sono così determinati:
NP = Prif* (1-(Rcon/100))
Prif = prezzi di riferimento, ovvero prezzi dell'elenco prezzi PAT
Rcon = ribasso convenzionale derivante dall'offerta globale
dell'impresa (per appalti con offerta a massimo ribasso)
I nuovi prezzi sono così determinati:
NP = Prif* (1-(Roff)
Prif = prezzi di riferimento, ovvero prezzi dell'elenco prezzi PAT
Roff = ribasso percentuale unico globale offerto dall'impresa sull'importo a base d'asta

C. CRITERIO DELL'ANALISI DEI PREZZI.
Qualora non sia possibile applicare i precedenti criteri, il NP sarà formulato con analisi dei prezzi utilizzando per quanto possibile l'elenco Prezzi PAT di progetto nella descrizione delle voci di costo elementari del NP medesimo (mano d'opera, noli, materiali). In mancanza il NP si formula mediante analisi dei prezzi di mercato omogeneizzato ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
(per appalti con offerta a prezzi unitari)
I nuovi prezzi sono così determinati:
NP = Pan* (1-(Rcon/100))
Pan = prezzo derivante da regolare "analisi prezzi" come sopra definita Rcon = ribasso convenzionale derivante dall'offerta globale dell'impresa
Il NP è quindi al netto degli oneri della sicurezza.
(per appalti con offerta a ribasso unico percentuale)
I nuovi prezzi sono così determinati:
NP = Pan* (1-Roff )
Pan = prezzo derivante da regolare "analisi prezzi" come sopra definita
Roff = ribasso percentuale unico globale offerto dall'impresa sull'importo a base d'asta
Il NP è quindi al netto degli oneri della sicurezza.
 

Allegato B (art. 36, comma 1)
Norme perla valutazione dei lavori

1. Per la valutazione dei lavori si osservano le seguenti prescrizioni:
a) Lavori a corpo: la valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni della descrizione del lavoro a corpo, i contenuti degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; è esclusa qualsiasi richiesta di verifica delle quantità o dei prezzi da parte dei contraenti. Dei lavori a corpo è portata in contabilità la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Per gli appalti che applicano la contabilizzazione mediante WBS (work breakdown structure) la metodologia di contabilizzazione delle WP è indicata negli atti di gara e/o nel contratto o nel capitolato tecnico.
b) Lavori a misura: dei lavori appaltati a misura sono portate in contabilità le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, applicando alle stesse i prezzi unitari offerti.
c) Provviste: i manufatti il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa in opera, se riconosciuti ed accettati dal direttore dei lavori, sono inseriti in contabilità prima della loro messa in opera in misura non superiore al 50% del prezzo a piè d'opera del manufatto stesso, fatta salva diversa previsione degli atti posti a base di gara; non saranno invece inseriti in contabilità i prezzi dei materiali provvisti a piè d'opera prima del loro impiego.
2. Per tutte le opere di appalto le quantità di lavoro sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. Si stabilisce che:
a.1) Scavi in genere: oltre agli obblighi particolari emergenti a questo capitolato e salvo diversa espressa indicazione precisata nell'elenco prezzi unitari o nell'elenco descrittivo delle voci, o in subordine nelle eventuali norme tecniche del capitolato speciale, coi prezzi di offerta per scavi in genere, l'appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
- per taglio piante, estirpazioni di ceppaie, radici ecc., e per lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, in presenza di acqua e di qualsiasi consistenza;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto alla distanza prevista dall'elenco, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per ogni indennità di deposito temporaneo o definitivo;
- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradini, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua ed altre condotte in genere, e sopra le fognature e drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni del contratto e dell'eventuale capitolato speciale; - per ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
a.2) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale: il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo l'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la costruzione di rampe d'accesso alla strada, è determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate (la cui superficie potrà venire calcolata anche col planimetro o con sistemi informatici) che saranno rilevate in contraddittorio con l'appaltatore in base alle sezioni convenzionali di progetto. Nel prezzo di offerta dei rilevati eseguiti con materie provenienti dagli scavi è compreso il carico, trasporto, scarico e formazione del rilevato a regola d'arte.
b) Murature in genere: tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, sono misurate geometricamente a volume od a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Dal volume delle murature sono dedotti solo i vani di luce superiori ai decimetri quadrati 50 (cinquanta), salvo l'eccezione di cui al periodo seguente.
I vani dei pozzetti dei tombini compenetrati nelle murature in controripa non sono però, in eccezione a quanto sopra, dedotti intendendosi compensata la maggiore lavorazione delle spallette e l'architrave.
Nei prezzi di tutte le opere, tanto di fondazione quanto in elevazione in muratura, si intende sempre compresa ogni qualunque spesa per le impalcature e i ponti di servizio di qualsiasi importanza, per il carico, trasporto, innalzamento o discesa o scarico a piè d'opera dei materiali d'ogni peso e volume e per tutte le manovre diverse, occorrenti per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro altezza o profondità di esecuzione, e qualunque sia la grossezza e la forma delle murature in elevazione, il paramento di faccia vista, del tipo indicato nel relativo prezzo di offerta delle murature, sempreché non sia previsto con pagamento separato.
E' sempre compresa la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque, l'eventuale tubazione a perdere, la formazione delle immorsature e la costruzione di tutti gli incassi per la posa in opera della pietra di taglio.
Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietà dell'amministrazione, come, in generale, per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprietà dell'amministrazione (non ceduti all'appaltatore), si intende compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei alla messa in opera, nonché la messa in opera degli stessi.
Le murature eseguite con materiali ceduti all'appaltatore sono valutate con i prezzi suddetti delle murature con pietrame fornito dall'appaltatore, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto.
Qualunque sia la incurvatura data dalla pianta e alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbono costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate coi prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.
c) Murature in pietra da taglio: la pietra da taglio a pagarsi a volume è sempre valutata a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile.
Le lastre ed altri prezzi, da pagarsi a superficie, sono valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.
Per le pietre, di cui una parte viene lasciata greggia, si comprende anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze dalla parte non lavorata in confronto alle dimensioni assegnate alla medesima dati tipi prescritti.
d) Calcestruzzi: i conglomerati cementizi di qualunque genere, sono contabilizzati a metro cubo, in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eventuale eccedenza ancorché inevitabile dipendente dagli scavi aperti e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste agli spigoli di cateto inferiore ed al più uguale a cm 10. Per le opere in cemento armato non è dedotto il volume del ferro nelle stesse compenetrato.
e) Opere in ferro: il peso delle strutture in ferro è computato desumendolo dalle tabelle che risultano da manuali o da quelle delle ferriere, o con pesatura diretta.
f) Tubi in cemento: i tubi di cemento sono valutati a metro lineare. Le frazioni di metro di lunghezza sono valutate come metro intero.
g) Delineatori stradali - Indicatori chilometrici - Termine di confine: nel prezzo unitario dei delineatori stradali, indicatori chilometrici e termini di confine, è compresa ogni operazione e provvista del materiale occorrente per la messa in opera, nonché per ultimo le incisioni delle lettere e dei numeri.
h) Noleggi: le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano sempre in buono stato di servizio.
Il prezzo comprende la mano d'opera, il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, il noleggio va inteso corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi sono effettivamente utilizzati nell'ambito dei lavori oggetto dell'appalto, previo benestare della direzione lavori.
Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese di trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri è corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa.
i) Trasporti - Nei prezzi dei trasporti s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano d'opera del conducente.