Provincia Autonoma di Trento
Decreto del Presidente 28 Agosto 2023, n. 21-97/Leg.
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2009, n. 14-16/Leg (Regolamento in materia di armamento del personale del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (art. 10, comma 2, lettere b) e c) del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg)).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige”;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2009, n. 14-16/Leg “Regolamento in materia di armamento del personale del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (art. 10, comma 2, lettere b) e c) del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg)”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1446 di data 18 agosto 2023 recante Approvazione del regolamento concernente “Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2009, n. 14-16/Leg (Regolamento in materia di armamento del personale del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (art. 10, comma 2, lettere b) e c) del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg))”;
 

emana

il seguente regolamento:
 

Art. 1
Modificazione del titolo del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2009, n. 14-16/Leg

1. Alla fine del titolo del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2009, n. 14-16/Leg sono inserite le seguenti parole: “e di altri strumenti di autodifesa”.
 

Art. 2
Modificazione dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2009, n. 14-16/Leg

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2009, n. 14-16/Leg è inserito il seguente:
“1 bis. Questo regolamento detta disposizioni concernenti gli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina compresi nelle dotazioni del personale del CFT, determinando i servizi per i quali il personale è dotato di detti strumenti di autodifesa, la durata dei corsi di addestramento al loro uso, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con gli strumenti medesimi, secondo quanto previsto dall’articolo 17 bis del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche) convertito con legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.”.
 

Art. 3
Inserimento dell’articolo 9 bis del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2009, n. 14-16/Leg

1. Dopo l’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2009, n. 14-16/Leg è inserito il seguente:

“Art. 9 bis
Disposizioni concernenti gli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina

1. Al fine di tutelare il personale del CFT specializzato nella gestione dei grandi carnivori, in particolare degli orsi, o che opera nelle aree geografiche interessate dalla presenza degli stessi, l’amministrazione può assegnare al medesimo personale strumenti di autodifesa non impiegabili sull’uomo, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina (di seguito denominato spray anti-orso), da portare senza licenza e durante il servizio, la cui tipologia è stabilita con decreto del Presidente della Provincia, secondo quanto previsto dall’articolo 17 bis del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44.
2. Il porto dello spray anti-orso avviene nei periodi e nelle attività connesse alla gestione dell’orso, in particolare nelle attività di presidio e di dissuasione nei confronti di animali confidenti, di rilievo danni, di sopralluoghi a seguito di investimenti stradali o di interazioni con l’uomo, nonché in tutte le fasi di cattura e gestione di orsi, e in ogni caso, in tutte le attività d’istituto in cui il personale del CFT opera nell’ambito delle aree geografiche interessate dalla presenza dell’orso, comprese le attività di supporto nella ricerca di persone disperse.
3. Lo spray anti-orso può essere usato solo in luoghi aperti, in situazioni di necessità o per attività di presidio e di dissuasione nei confronti di animali confidenti.
4. Il personale del CFT previsto dal comma 1 effettua specifici corsi di formazione ed aggiornamento sull’uso dello spray anti-orso. La formazione iniziale ha una durata di almeno due ore. L’aggiornamento è effettuato a cadenza annuale e ha una durata pari ad almeno un’ora.
5. I dispositivi contenenti lo spray anti-orso sono presi in carico dall’Armeria del CFT e registrati in un apposito registro in dotazione alla stessa, ove sono documentati tutti i movimenti dei dispositivi. La dotazione dei dispositivi al personale previsto dal comma 1 avviene a titolo di dotazione di reparto.
6. Il personale custodisce lo spray anti-orso nell’apposita fondina applicata alla cintura dell’uniforme. All’occorrenza, lo spray anti-orso va rapidamente estratto e utilizzato in condizioni di sicurezza.
7. Il capo del CFT può dettare disposizioni attuative di questo articolo, con particolare riguardo alle circostanze concrete in cui si svolgono le attività di istituto del personale.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.