Tipologia: CCPL
Data firma: 27 ottobre 2006
Parti: Sezione Costruttori Edili-Associazione Industriali e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Vicenza
Fonte: cevi.it
Sommario:

 

Parte generale
Art. 1 Mercato del Lavoro
Art. 2 Formazione per la sicurezza
Art. 3 Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni e l’Igiene sul lavoro nel settore Edile della provincia di Vicenza
Art. 4 Formazione Professionale
Art. 5 Multe disciplinari
Art. 6 Anticipo Indennità Inail
Art. 7 Mensa
Art. 8 Nota a verbale
Art. 9 Elemento Economico Territoriale
Art. 10 Armonizzazione salario “vecchi” apprendisti assunti ai sensi della legge 196/1997
Art. 11 Abrogazione accordi integrativi provinciali precedenti
Art. 12 Estensione dei contratti stipulati con altre associazioni datoriali
Art. 13 Protocollo sul costo del lavoro
Art. 14 Moratoria contrattuale
Parte operai
Art. 1 Indennità territoriale di settore

 

Art. 2 Ferie
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Premio Sperimentale : Stabilità aziendale veneta per il personale operaio (S.A.V.)
Art. 5 Trasferta
Art. 6 Indennità alta montagna
Art. 7 Disciplina sperimentale della trasferta nel Veneto
Art. 8 Nuove prestazioni straordinarie Cassa Edile di Vicenza “nuovi ammortizzatori sociali” destinate agli apprendisti operai
Art. 9 Cassa Edile della Provincia di Vicenza
Art. 10 Contribuzione Cassa Edile
Art. 11 Previdenza complementare contrattuale di settore
Parte impiegati
Art. 1 Premio di produzione
Art. 2 Mensa
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Trasferta
Art. 5 Assistenza sanitaria integrativa per gli impiegati


Contratto integrativo provinciale di lavoro per i lavoratori edili 27 ottobre 2006

Addì 27 ottobre 2006, tra la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali della provincia di Vicenza […] e la Feneal - Uil di Vicenza […], la Filca - Cisl di Vicenza […], la Fillea - Cgil di Vicenza […], viene stipulato il presente “Contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del contratto nazionale di lavoro del 20 maggio 2004” da valere per:
- tutto il territorio della provincia di Vicenza;
- tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato CCNL;
- tutti i lavoratori da esse dipendenti.

Parte generale
Art. 1 Mercato del Lavoro

Le parti considerano essenziale per il consolidamento del comparto delle costruzioni attivare interventi che favoriscano la trasparenza del mercato, l'efficienza e la produttività delle imprese, la flessibilità e qualificazione professionale del fattore lavoro.
In tale ambito le parti attribuiscono carattere prioritario alla diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché al rispetto dei deliberati contrattuali in materia di trattamento normativo ed economico del personale.
Convengono pertanto sull’importanza del rafforzamento della collaborazione già attivata con organi di vigilanza ed istituti assicurativi e previdenziali funzionale all’acquisizione di tutti gli elementi e dati conoscitivi utili a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare nella provincia e la conseguente concorrenza sleale tra le imprese e che ha trovato nell’adozione della procedura del D.U.R.C. una sua concreta realizzazione.
Si impegnano di conseguenza a promuovere in sede locale appositi protocolli di intesa con gli organismi di vigilanza e gli istituti previdenziali che valorizzino ulteriormente il ruolo della Cassa Edile di Vicenza quale soggetto certificatore della regolarità, ai fini contrattuali, assicurativi e previdenziali, delle imprese esecutrici nella provincia, anche per singole fasi lavorative, di lavori sia pubblici che privati. Questo anche con riguardo ad eventuali possibili future normative, nazionali o di altro livello, che condizionino a tali presupposti di regolarità anche il rilascio dei certificati di agibilità delle singole opere ovvero che individuino, anche su base sperimentale per territorio, parametri di congruità della manodopera impiegata quali presupposti per il rilascio dello stesso D.U.R.C.
Ferma restando la validità del sistema di informazioni quale definito nel CCNL edilizia industriale, le parti confermano altresì di mantenere aperto un tavolo paritetico provinciale per l’analisi del mercato del lavoro, che avrà sede presso l'Associazione Industriali della provincia di Vicenza e sarà composto dalle parti firmatarie del presente accordo (tre rappresentanti della Sezione Costruttori Edili e tre rappresentanti delle Organizzazioni Provinciali Sindacali di settore).
Il tavolo si avvarrà per le sue analisi dei dati e degli strumenti forniti dagli organismi paritetici di settore fermo restando che tale tavolo non potrà comportare la creazione di alcun onere a carico delle imprese della Sezione. Agli incontri che avranno di norma periodicità trimestrale, in relazione ai temi trattati dovranno partecipare, in qualità di invitati, i Presidenti e i Vice Presidenti della Cassa Edile di Vicenza , del Centro di Formazione per le maestranze edili "A. Palladio" e del C.P.T. della provincia di Vicenza.
Gli incontri avranno l'obiettivo di individuare le iniziative più opportune per favorire la trasparenza del mercato del lavoro ed il contenimento dei fenomeni di abusivismo e lavoro irregolare, tramite un sistema di collaborazione ed informazione con le stazioni appaltanti, le autorità e gli enti preposti al rilascio di concessioni edilizie e/o autorizzazioni per l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura.

Art. 2 Formazione per la sicurezza
Le parti riconfermano che la formazione e l'addestramento in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sono componente inscindibile del miglioramento culturale e professionale delle maestranze edili.
In coerenza con tale premessa impegnano il Centro Edile “A. Palladio” ed il C.P.T. ad elaborare in comune ogni attività di formazione relativa alla diffusione e miglioramento della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, per predisposizione su base semestrale/annuale di un programma mirato di corsi rivolti ai lavoratori delle aziende edili che sarà portato a conoscenza delle parti stipulanti.
Varrà al riguardo tutto quanto previsto al punto B) dell'art. 90 del vigente CCNL edilizia industriale, fatta eccezione per quanto concerne l'allocazione dei corsi e la loro previsione nell'ambito dell'ordinamento scolastico.
Nel corso della vigenza del presente contratto le parti stipulanti valuteranno la possibilità di concentrare in un unico Ente paritetico le attività di formazione professionale dei lavoratori e di consulenza ed assistenza per la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione infortuni nelle unità produttive attualmente ripartite tra il Centro Edile “A. Palladio” ed il C.P.T. di Vicenza; quanto sopra senza che da ciò ne derivino aggravi di costi per le imprese della Sezione nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’Accordo Nazionale 31 maggio 2005 sui livelli di contribuzione agli Organismi paritetici di settore.
I corsi verranno destinati preferenzialmente ai dipendenti designati rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nonchè alle altre figure professionali individuate ai sensi del comma 6 dell'art. 87 del vigente CCNL edilizia industriale.

Art. 3 Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni e l’Igiene sul lavoro nel settore Edile della provincia di Vicenza
Le parti considerano impegno irrinunciabile ed elemento di qualificazione delle imprese del settore la promozione ed attuazione di concrete iniziative volte a favorire la diffusione della cultura della prevenzione infortuni e della sicurezza negli ambienti di lavoro.
Giudicano in termini positivi l'operato del C.P.T. per la prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro, che ha già contribuito a diffondere una maggiore cultura della sicurezza con evidenti risultati concreti.
Individuano pertanto in tale Comitato lo strumento essenziale per il conseguimento di tali risultati ed intendono consolidare la sua attività e darvi veste maggiormente organica, nel rispetto dei programmi di formazione che verranno elaborati in sede nazionale dagli organismi paritetici ed in particolare dal Formedil.
Convengono pertanto che il C.P.T., entro il mese di gennaio di ciascun anno della sua attività, elabori un progetto globale di iniziative sul quale misurare l'effettiva realizzazione dei propri obiettivi, dando in ordine a ciò informazione alle parti stipulanti.
Tali iniziative, che per la parte riguardante la formazione in materia di sicurezza del personale dovranno essere elaborate in comune con il Centro Edile “A. Palladio”, potranno prevedere anche il coinvolgimento dei Servizi SPISAL delle Ulss della provincia.
Per lo svolgimento della propria attività il C.P.T. si avvarrà di consulenti tecnici esterni di comune gradimento delle parti e comprovata professionalità.
Numero, incarichi e limiti anche economici d'intervento dovranno essere definiti congiuntamente in sede di Comitato.
Le parti verificheranno la possibilità di potenziare ulteriormente l’organico dei tecnici del C.P.T., attivando in collaborazione con gli SPISAL della provincia percorsi formativi mirati all’addestramento di consulenti che utilizzino tecniche di intervento in cantiere conformi agli indirizzi adottati dagli stessi SPISAL nella loro attività di vigilanza istituzionale.
Il Comitato stesso censirà, con la collaborazione delle parti firmatarie, la presenza di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza al fine di verificarne e promuoverne la diffusione, anche al fine di consentire alle parti stipulanti di esaminare ai termini del comma 5 dell'art. 87 del CCNL l'opportunità di addivenire alle intese ivi previste.
Le parti stipulanti demandano ai propri rappresentanti nel C.P.T di verificare la regolarità dei flussi di finanziamento riscossi tramite la Cassa Edile di Vicenza.
Nel corso della vigenza del presente accordo le parti si reincontreranno per verificare l'adeguatezza del contributo di finanziamento del C.P.T. in relazione anche al rapporto realizzatosi tra risorse impiegate e risorse disponibili.
In tale quadro, le parti riconoscono nei Comitati Paritetici Territoriali per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di lavoro lo strumento fondamentale di attuazione nei territori provinciali delle politiche della sicurezza e di svolgimento dell’attività di prevenzione, consulenza, formazione e informazione sulle tematiche della sicurezza per le maestranze, e per le imprese e per i preposti.
Allo scopo pertanto di rendere l’azione del Comitato stesso il più possibile efficace, tempestiva e capillare, le parti confermano la propria volontà di consolidarne e rafforzarne l’attività agendo lungo le seguenti linee:
a) proseguire e portare a compimento il coordinamento con gli enti ed i soggetti istituzionalmente investiti di competenze nel campo della sicurezza sul lavoro, anche al fine di individuare protocolli comuni condivisi e reciprocamente riconosciuti in merito all’espletamento delle visite nei cantieri, e attivando a tal fine un “tavolo unico” per la vigilanza nei cantieri in ogni provincia;
b) proseguire nell’attività di promozione e di divulgazione dell’azione del C.P.T., anche quale strumento di supporto delle stazioni appaltanti operanti nella provincia di Vicenza, dando concreta attuazione ai protocolli d’intesa stipulati o in corso di stipulazione tra le parti sociali e le amministrazioni committenti della provincia;
c) rendere il C.P.T. l’organismo paritetico della sicurezza di riferimento nel settore edile per tutti i soggetti operanti nella stessa provincia di Vicenza, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana, cooperativistica delle imprese e costituire un coordinamento stabile tra i C.P.T. provinciali veneti dell’industria delle costruzioni che operi per un interscambio delle pratiche e delle esperienze realizzate, allo scopo di rendere efficace ed omogenea l’attività corrente e per coltivare rapporti con le istituzioni regionali;
d) le parti, a conferma della volontà di estendere ed ampliare la capacità operativa dei C.P.T. provinciali del Veneto nell’ambito del sistema regionale di prevenzione e sicurezza in edilizia ed anche al fine di potenziare le professionalità che fanno capo agli stessi, convengono di esaminare la possibilità di addivenire, in sede regionale e o provinciale, ad un accordo che venga condiviso e sottoscritto da tutte le rappresentanze territoriali datoriali e sindacali, in forza del quale la struttura dei C.P.T. provinciali sia ampliata con l’inserimento in via sperimentale di un “tecnico" per provincia che avrà funzioni equipollenti a quelle proprie dell’RLST.
Tale figura sarà individuata a livello provinciale dal C.P.T. nell’ambito di una rosa di candidati proposta congiuntamente, in ogni provincia, dalle Organizzazioni Sindacali Regionali e/o Provinciali di categoria, e dovrà essere dotata di specifica e documentabile professionalità, competenza ed esperienza in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro.
Tale figura potrà operare nel territorio solo dopo il completamento di un qualificato percorso formativo predisposto dagli stessi C.P.T. provinciali e condiviso a livello regionale dalle OO.SS. e datoriali edili.
Tale tecnico assumerà le funzioni sopra evidenziate per i 12 mesi successivi all’avvenuto conseguimento dell’idoneità operando al fianco dei tecnici abilitati dei C.P.T.
Agli stessi C.P.T. farà carico l'onere relativo all’entità del trattamento economico da convenire congiuntamente a livello regionale e/o provinciale.
In attesa che tale sperimentazione divenga operativa, in quanto condivisa a livello regionale e/o provinciale, le parti, al fine di predisporre le risorse presumibilmente necessarie a coprire economicamente l’attività di tale “tecnico” nella provincia di Vicenza negli stessi limiti e modalità previste per i tecnici del C.P.T., convengono che presso la Cassa Edile di Vicenza sia istituto un fondo provvisorio di accantonamento, denominato “Fondo finanziamento tecnico della sicurezza”, la cui dotazione provvisoria sarà di ammontare pari ad € 40.000.
Le risorse a tale titolo accantonate saranno devolute, fino ad esaurimento, per il finanziamento dell’attività del tecnico della sicurezza, non appena detta sperimentazione diventerà operativa nel territorio provinciale a seguito della sottoscrizione delle richiamate intese a livello regionale e/o provinciale.
Le parti convengono peraltro di reincontrarsi per valutare la cessazione o meno di tale fondo di accantonamento provvisorio, in relazione all’avvio o meno a livello regionale e/o provinciale della sperimentazione cui le risorse accantonate sono preordinate.

Art. 7 Mensa
Nei confronti dei lavoratori tutti addetti ai cantieri temporanei ove venga fornito il servizio di mensa, sia esso diretto, sia a mezzo di società specializzate, sia a mezzo di convenzioni con luoghi di ristorazione, l'azienda concorrerà alle spese di vitto, in misura non superiore a € 10,00 (euro dieci/00) a decorrere dal 1° gennaio 2007.
In adesione alle linee guida dettate dalla Regione Veneto per l’attuazione dell’art. 15 della legge quadro n. 125/2001 che impone il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche nelle attività lavorative comportanti un elevato rischio di infortuni sul lavoro, le convenzioni escluderanno la fornitura di bevande alcoliche.
Il servizio di mensa potrà essere fruito dal singolo lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa si svolge per almeno cinque ore, con presenza nel cantiere di lavoro dopo la pausa meridiana.
Ove non sia attivato il servizio di mensa ovvero per l'ubicazione del cantiere esso non sia utilizzabile o non siano stati messi a disposizione del personale servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo di buoni pasto, al personale medesimo verrà corrisposta un indennità sostitutiva di mensa per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa, quale definita al comma precedente, in misura non inferiore a € 5,29 (euro cinquevirgolaventinove) giornaliere a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Tale importo dell'indennità sostitutiva di mensa resterà in vigore per tutto l'arco di vigenza del presente contratto provinciale di lavoro.
La predetta indennità non sarà comunque dovuta ai lavoratori che potendo utilizzare il servizio di mensa istituito dall'impresa non intendano fruirne.
[…]

Art. 11 Abrogazione accordi integrativi provinciali precedenti
Le parti concordano di abrogare con effetto 1° gennaio 2007 tutti gli accordi integrativi provinciali precedenti, che pertanto con pari data cesseranno di avere vigore.

Parte operai
Art. 3 Orario di lavoro

Ferme restando le disposizioni contrattuali e di legge con le relative deroghe ed eccezioni, ai sensi dell'art. 5 del CCNL 20 maggio 2004, l'impresa ripartirà l'orario contrattuale di lavoro nei seguenti quadrimestri, informandone le RSU e/o le OO.SS. stipulanti:
- 1° gennaio - 30 aprile
- 1° maggio - 31 agosto
- 1° settembre - 31 dicembre
Nei periodi di cui sopra l'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali di media, e viene ripartito di norma nei primi cinque giorni della settimana.
Resta ferma la regolamentazione del riposo settimanale di cui alle vigenti norme di legge nonché dall’art. 7 del CCNL 20 maggio 2004.
Ai soli effetti del raggiungimento dell'orario sopraindicato saranno computate le ore retribuite a titolo di festività infrasettimanale, ferie godute, permessi sindacali, congedo matrimoniale, malattia e infortunio.
Al termine del quadrimestre le ore non recuperate non potranno essere trasferite al quadrimestre successivo.
L'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali unitarie la distribuzione dell'orario di lavoro nei singoli cantieri.
Al termine di ciascun quadrimestre le ore eccedenti la media di cui sopra saranno liquidate con le maggiorazioni previste dal CCNL
Nei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre le aziende, a fronte di specifiche esigenze organizzative e produttive, potranno richiedere ai lavoratori, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 commi 3° e 4° del CCNL 20 maggio 2004 di effettuare, fino ad un massimo di 5 ore settimanali, prestazioni eccedenti l’orario normale medio settimanale di cui al comma 2° del presente articolo, che saranno compensate con le maggiorazioni retributive di cui all’art. 19 - Parte Operai - del CCNL 20 maggio 2004 fatte salve eventuali condizioni di maggior favore concordate a livello aziendale.
Resta ferma la regolamentazione del riposo settimanale di cui alle vigenti norme di legge nonché dell’art. 7 del CCNL 20 maggio 2004.
La possibilità, per le imprese, di richiedere di effettuare nei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre a fronte di specifiche esigenze organizzative e produttive, su richiesta avanzata nei termini di cui al comma precedente, prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro settimanale, fino ad un massimo di 5 ore settimanali, vale anche laddove non sia adottata in sede aziendale la ripartizione dell’orario su base quadrimestrale.
Ove l’impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga del lavoro straordinario per la giornata del sabato, si prevede che, fermo restando la preventiva comunicazione di detto lavoro alla rappresentanza sindacale unitaria, il rispetto del limite annuale contrattuale di 250 ore di lavoro straordinario ed il rispetto della durata media di 48 settimanali della prestazione lavorativa quale disposto dalle vigenti norme di legge nell’ambito del periodo di riferimento di 12 mesi come di seguito individuato con il presente articolo, la prestazione in regime di straordinario effettuata nella giornata del sabato sia compensata, oltre che con la maggiorazione di cui all’art. 19 comma 8 del CCNL 20 maggio 2004, anche con un nuovo premio orario sperimentale erogato, al lordo delle ritenute di legge, con le seguenti modalità:
[…]
In applicazione dell'art. 5, lettera A), regolamentazione operai del CCNL 20 maggio 2004 le aziende, previo esame con le RSU e/o informazione alle OO.SS. stipulanti per il tramite dell'Associazione Industriali, avranno la possibilità di sperimentare, anche a livello individuale, regimi di orario normale articolati con mesi a regime di orario settimanale normale superiore alle 40 ore e mesi di orario settimanale normale inferiore a 40 ore anche al di fuori della quadrimestralità di cui alla norma del contratto integrativo provinciale sopra riportata.
Tali regimi flessibili di orario potranno in particolare essere sperimentati per favorire il rientro periodico nei luoghi di provenienza di lavoratori di fuori regione e/o paesi terzi.
Le parti verificheranno la congruità dell'introduzione di tali regimi di orario a livello provinciale tenuto conto della sperimentazione già avvenuta a livello aziendale.
A livello aziendale potrà altresì essere convenuta tra Direzione e singoli dipendenti, a fronte di specifiche e motivate richieste del personale e compatibilmente con le esigenze tecnico - produttive dell’impresa la fruizione in forma accorpata dei permessi individuali di cui all’art. 5 Regolamentazione operai del CCNL 20 maggio 2004, limitatamente a quelli maturati nell’anno solare in corso.
Per essere valutata la richiesta dovrà essere presentata al datore di lavoro almeno 30 giorni prima dell’inizio del periodo nel quale si intende fruire dei permessi individuali.
Le parti, in adesione alle intese già raggiunte in materia in sede nazionale, convengono infine, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 comma 4 del D.lgs. 66/2003, che il periodo di riferimento di cui all’art. 4 comma 3 del D.lgs. 66/2003, sia fissato per il personale operaio di cantiere in dodici mesi, a fronte della fisiologica complessità di organizzazione del lavoro edile caratterizzata da non uniformità di distribuzione della prestazione lavorativa in quanto condizionata da fattori non predeterminabili quali gli eventi metereologici e le varianti di intervento richieste in corso d’opera dalla committenza sia pubblica che privata; convengono altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2007 tale periodo di riferimento di 12 mesi coincida con il periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno solare.

Art. 4 Premio Sperimentale : Stabilità’ aziendale veneta per il personale operaio (S.A.V.)
[…]
Inoltre verranno equiparate ad ore ordinarie effettivamente lavorate 32 ore di frequenza in orario di lavoro a corsi di formazione sulla sicurezza cui il lavoratore sia stato comandato dall’impresa, nonché 24 ore di permessi retribuiti goduti per partecipazione a Comitati direttivi sindacali provinciali, regionali e nazionali delle OO.SS. di categoria e confederali.
[…]

Art. 6 Indennità alta montagna
Con riferimento all'art. 23 del CCNL 20 maggio 2004 l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:
- per i lavori eseguiti oltre i 1.200 metri sul livello del mare 11%.
La percentuale sopra riportata si calcola sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del citato CCNL
L'indennità suddetta non sarà corrisposta agli operai che risiedono nello stesso comune, nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori.

Parte impiegati
Art. 2 Mensa

Ai soli impiegati addetti ai cantieri temporanei si applica la normativa in materia di mensa prevista per gli operai dal presente contratto collettivo provinciale di lavoro.
[…]

Art. 3 Orario di lavoro
Le parti convengono, ai sensi di quanto previsto dall’art.4 comma 4 del D.lgs. 66/2003, che il periodo di riferimento di cui all’art. 4 comma 3 del D.lgs. 66/2003, sia fissato per il personale impiegatizio di cantiere in dodici mesi, a fronte della fisiologica complessità di organizzazione del lavoro edile caratterizzata da non uniformità di distribuzione della prestazione lavorativa in quanto condizionata da fattori non predeterminabili quali gli eventi metereologici e le varianti di intervento richieste in corso d’opera dalla committenza sia pubblica che privata; convengono altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2007 tale periodo di riferimento di 12 mesi coincida con il periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno solare.